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D-5872/2012

D-5872/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-07 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso (in materia di riesame) è respinto.

E. 2 Il ricorso del 12 novembre 2012 in complemento alla domanda di riesame 28 settembre 2012 ed i relativi documenti allegati 2 e 3, vengono ripresi come istanza di revisione.

E. 3 Le misure cautelari pronunciate il 14 novembre 2012 sono revocate.

E. 4 All'istanza di revisione viene attribuito il nuovo numero di ruolo D-6439/2012.

E. 5 Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5872/2012 Sentenza del 7 dicembre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione dell'UFM dell'8 novembre 2012 / N [...]. Visto: la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 21 luglio 2011 con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando contestualmente l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4378/2011 del 28 agosto 2012 con la quale è stato respinto il ricorso dell'8 agosto 2011 contro la sopra citata decisione; l'istanza del 28 settembre 2012 depositata all'UFM con la quale il richiedente ha domandato il riesame della decisione del 21 luglio 2011; la decisione dell'UFM dell'8 novembre 2012, notificata all'interessato il 12 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda di riesame, posto a carico dell'istante un emolumento di CHF 600.- e indicato che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo; il ricorso del 12 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 13 novembre 2012) con il quale l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria oppure alla trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione; la domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili nonché di restituzione dell'effetto sospensivo; le misure cautelari del 14 novembre 2012, con le quali il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi definitivamente (eccetto il caso in cui contro il ricorrente è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione giusta l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF) contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, quo al riesame, giurisprudenza e dottrina riconoscono, certo, un diritto derivante dalla Costituzione (cfr. art. 29 cpv. 1 seg. della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a che una decisione venga riconsiderata, a prescindere dall'esistenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso (DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pagg. 97 segg. con relativi riferimenti); che non costituendo, di principio, la domanda di riesame un rimedio di diritto (né ordinario né straordinario), l'UFM è tenuto a trattarla nel quadro di una "domanda di riesame qualificata", ossia quando una decisione non è stata impugnata (o quando il ricorso contro di essa è stato dichiarato inammissibile) e il richiedente invoca uno dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA, applicabile per analogia; oppure qualora le circostanze si siano modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione o, in caso di ricorso, dopo l'emanazione della sentenza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata); che in altre parole, il carattere sussidiario della procedura di un nuovo esame implica che se vi è stata una sentenza materiale, solo l'istanza di revisione permette d'invocare fatti nuovi anteriori all'ultima decisione materiale oppure di presentare nuovi mezzi di prova atti a stabilire tali fatti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 21 consid. 1c); che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza e in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (GICRA 2003 n. 17 consid. 2 pagg. 103 seg.); che d'altro canto, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere tra l'altro domandata in materia di diritto pubblico se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; che quo a questo motivo di revisione, trattasi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pagg. 228 segg.); che nell'evenienza concreta, il ricorrente nell'istanza del 28 settembre 2012 ha presentato i seguenti mezzi di prova:

- una lettera dell'avvocato B._______ del (...) settembre 2012 secondo cui l'interessato sarebbe stato arrestato dalla polizia di C._______ (Colombo) il (...) 2008, processato il (...) 2008 e rilasciato su cauzione a condizione di presentarsi sul posto ogni sabato; secondo la stessa lettera l'interessato continuerebbe a essere ricercato e in caso di rimpatrio rischierebbe di essere arrestato e la sua stessa vita sarebbe in pericolo (di seguito: doc. 1);

- un mandato di arresto dalla polizia di C._______ in lingua originale datato del (...) luglio 2012 a carico del ricorrente (di seguito: doc. 2);

- la traduzione in inglese di un documento della polizia di C._______ datato del (...) 2011 secondo cui il fratello e la sorella del ricorrente sarebbero stati arrestati in data (...) 2008 e rilasciati il (...) 2008 a condizione di presentarsi ogni venerdì a prestare la firma e secondo cui essi si sarebbero attenuti a tale obbligo l'ultima volta il (...) 2008 (di seguito: doc. 3);

- una copia del documento delle autorità del Regno Unito attestante il riconoscimento dello statuto di rifugiato alla sorella D._______ (di seguito: doc. 4); che è pacifico che i doc. 2 e 3 risalgono a una data anteriore la sentenza del Tribunale e che non sono stati prodotti durante la procedura ordinaria mentre il doc. 1 del (...) settembre 2012 è di data posteriore alla sentenza del 28 agosto 2012; che circa il doc. 4, di cui non è peraltro dato sapere a quale data risalga, il Tribunale constata che dall'allegato non si evince quando esattamente alla sorella sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato dalle autorità del Regno Unito; che tuttavia, presentandolo solamente in sede di procedura straordinaria, si può partire dal presupposto che il documento risalga a una data posteriore alla summenzionata sentenza; che, posto che la decisione del 21 luglio 2011 è cresciuta in giudicato con la pronuncia della sentenza materiale del Tribunale del 28 agosto 2012, l'UFM, fondandosi sull'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, esaminando i doc. 2 e doc. 3 e respingendo l'istanza, ha giudicato, a torto, come autorità di revisione, per il che i citati documenti vanno esaminati nell'ambito di una procedura di revisione dinnanzi al Tribunale (cfr. René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. 1, Berna 2012, n. 2559 segg., pagg. 885 segg.); Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 7, n. 24, pag. 139 seg.); che peraltro nella sua domanda di riesame l'interessato ha espressamente invitato l'UFM, in caso d'incompetenza, a trasmettere l'istanza al Tribunale giusta l'art. 8 PA; che, se date le condizioni, il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1); che conformemente alla massima d'ufficio il Tribunale determina d'ufficio la natura giuridica degli scritti che gli sono sottoposti (DTAF 2009/57 consid. 1.2); che la domanda del ricorrente del 28 settembre 2012 e il ricorso del 12 novembre 2012, nella misura in cui concernono i doc. 2 e 3, vengono ricevuti da questo Tribunale ed esaminati da un punto di vista della revisione sotto nuovo ruolo; che la lettera dell'avvocato del (...) settembre 2012 (doc. 1) prodotta con la domanda di riesame riporta l'arresto avvenuto il (...) 2008 da parte della polizia di C._______ e la scarcerazione due settimane dopo con la condizione di presentarsi il sabato a firmare; che secondo la stessa lettera l'interessato sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità srilankesi; che nella decisione impugnata l'UFM osserva che tale lettera non presenta alcun carattere ufficiale e che avrebbe potuto o dovuto essere prodotta già in sede ricorsuale durante la procedura ordinaria; che invece sarebbe stata prodotta con la domanda di riesame ai meri fini della causa; che quo allo statuto di rifugiato della sorella nel Regno Unito, l'autorità inferiore rileva che ogni Stato sarebbe sovrano e dunque libero di applicare le proprie leggi; che nel gravame l'insorgente spiega che durante la procedura ordinaria egli sarebbe stato fiducioso nel buon esito del ricorso e che ciò lo avrebbe trattenuto dall'adoperarsi a produrre mezzi di prova; che inoltre, riferendosi allo statuto della sorella, egli mal comprenderebbe per quali motivi la Svizzera applichi regole tanto diverse sulla protezione dei rifugiati rispetto al Regno Unito; che il Tribunale constata che i fatti esposti nella lettera dell'avvocato in patria hanno già fatto oggetto di un esame approfondito da parte di questo Tribunale durante la procedura precedente e sono stati ritenuti irrilevanti: ovvero, per le stesse ragioni già esposte nella sentenza del 28 agosto 2012, il Tribunale non ravvisa ragioni per cui le autorità in patria dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca; che il fatto che alla sorella sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato nel Regno Unito non porta codesto Tribunale ad altra conclusione che differisce da quella a cui è giunta l'autorità inferiore, per il che, anche nell'ipotesi di considerare il documento posteriore, all'interessato non ne risulta alcun pregiudizio; che considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente nell'ambito della presente procedura ricorsuale (in materia di riesame), non permettono di mettere in discussione quanto ritenuto a questo riguardo dall'autorità inferiore; che quindi non vi è ragione di mettere in discussione le condizioni dell'esecuzione dell'allontanamento; che il ricorso (in materia di riesame), per quanto precede, va respinto; che, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il 14 novembre 2012 sono revocate e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, per effetto della presente sentenza, diviene senza oggetto così come lo diviene la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; che visto l'esito della procedura si rinuncia al prelievo di spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF); che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso (in materia di riesame) è respinto.

2. Il ricorso del 12 novembre 2012 in complemento alla domanda di riesame 28 settembre 2012 ed i relativi documenti allegati 2 e 3, vengono ripresi come istanza di revisione.

3. Le misure cautelari pronunciate il 14 novembre 2012 sono revocate.

4. All'istanza di revisione viene attribuito il nuovo numero di ruolo D-6439/2012.

5. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: