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D-4345/2009

D-4345/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-13 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato - di etnia curda, originario di B._______ nella provincia di C._______ (Siria) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 18 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]) di aver partecipato alle riunioni e ad azioni del partito PYD (Democratic Union Party), che avrebbe sostenuto finanziariamente. Nel (...) 2003, le autorità avrebbero esercitato pressioni sull'interessato, affinché fornisse informazioni su detto partito e sul Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) ritenuto che numerosi suoi cugini si trovavano sulle montagne. Nel 2005, l'interessato sarebbe stato interpellato e picchiato a più riprese dalle autorità siriane, fino a quando sarebbe intervenuto suo padre, grazie al quale i suoi problemi sarebbero cessati. Alla (...) 2007, dette autorità sarebbero venute a conoscenza che l'interessato avrebbe accompagnato tre suoi amici sulle montagne e l'avrebbero, di conseguenza, arrestato e detenuto fino al mese di (...) 2008, nonché picchiato brutalmente a più riprese. Nel corso dell'ultima detenzione, durata (...), l'interessato sarebbe stato torturato e costretto a firmare un documento con il quale si impegnava a collaborare. Dopo la sua liberazione, sarebbe rimasto a casa sua per (...) settimane, rispettivamente sarebbe partito immediatamente verso D._______ (Siria), da dove - dopo (...) mesi, il (...) - si sarebbe recato ad E._______ (Siria) ed avrebbe varcato la frontiera turca illegalmente ed a piedi. Dopo aver soggiornato (...) settimane ad F._______ (Turchia), egli sarebbe giunto illegalmente in Svizzera. L'interessato ha presentato una copia della sua carta d'identità e il suo libretto di famiglia. B. Il (...), l'UFM ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a D._______, una richiesta di informazioni sul richiedente (cfr. A 11/2). C. Il 4 maggio 2009, l'UFM ha trasmesso al richiedente il contenuto essenziale della richiesta rivolta all'Ambasciata, nonché della risposta del (...) ottenuta dalla stessa, invitandolo a determinarsi in merito entro il 14 maggio 2009. D. Il 12 maggio 2009, il richiedente ha presentato le proprie osservazioni (cfr. A 14/1). E. Con decisione del 5 giugno 2009, notificata all'interessato l'8 giugno 2009 (cfr. atto A 17/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 31 luglio 2009, verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 6 luglio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, allegando copia del contratto di lavoro, come pure del conteggio paga del mese di maggio 2009. G. Con decisioni incidentali del 9 luglio 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. H. Il 14 luglio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente per informazione. I. Il 4 agosto 2009, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale un documento presentato come la copia della sentenza in lingua araba, con la relativa traduzione in italiano, nella quale verrebbe condannato a sette anni di detenzione (cfr. doc. 1). J. Invitato a prendere posizione sul suddetto documento, il 3 maggio 2010 l'UFM ha riproposto la reiezione del gravame. K. Con scritto del 31 maggio 2010, il ricorrente ha inoltrato la sua replica alle osservazioni dell'UFM, nonché ha prodotto un ulteriore documento presentato come la copia della sentenza che confermerebbe la pena di sette anni di detenzione (cfr. doc. 2).

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisione dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza e di pertinenza previste dall'art. 7 LAsi, rispettivamente dall'art. 3 LAsi. Da un lato, infatti, le sue dichiarazioni circa il possesso del passaporto e le circostanze in cui avrebbe lasciato la Siria non corrisponderebbero alle informazioni attendibili raccolte dall'UFM per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a D._______. In particolare, essendo emerso che il richiedente ha lasciato il proprio Paese di origine nell'(...) 2003, come egli ha confermato, tutti gli eventi da lui raccontati ed occorsi tra il 2003 e il 2008 diverrebbero privi di qualsiasi verosimiglianza. Per di più, il fatto che il medesimo abbia lasciato la Siria legalmente e munito di un documento di legittimazione in piena regola, permetterebbe di concludere che all'epoca egli non fosse ricercato nel proprio Paese. Dall'altro lato, non sarebbero persecuzioni rilevanti, ai sensi dell'art. 3 LAsi, i provvedimenti dello Stato che mirano all'attuazione di doveri civici. Infatti, malgrado il richiedente sia effettivamente ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine per il servizio militare, l'obbligo di adempiere a tale servizio e la sanzione che deriverebbe dal rifiuto a tale obbligo non costituirebbero una persecuzione determinante per la concessione dell'asilo, bensì rientrerebbero nei provvedimenti legittimi di uno Stato. Peraltro, richiamato il rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), ogni cittadino siriano che si rechi all'estero per sottrarsi all'obbligo militare sarebbe passibile di una pena detentiva da tre mesi a due anni e di una multa. D'altronde, dall'incarto non emergerebbero motivi legati all'appartenenza etnica del richiedente o altri motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi per cui egli rischierebbe una pena sproporzionata, ritenuto che egli non avrebbe un particolare profilo politico, né avrebbe subito pregiudizi nel proprio Paese, né tantomeno rischierebbe di subirne, visto che non sarebbe ricercato da altri servizi statali, in particolare dai servizi segreti. Inoltre, egli avrebbe lasciato legalmente il suo Paese nell'(...) 2003, ovvero poco dopo aver compiuto i 18 anni. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente - il quale avrebbe lavorato in proprio come piastrellista ed avrebbe una rete familiare e sociale in patria - o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.

E. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente sottolinea che - dopo essersi recato in Egitto nel 2003 - sarebbe ritornato quello stesso anno, passando attraverso il Libano e senza subire controlli, in Siria dove avrebbe subito le vicende raccontate nelle sue audizioni. Egli conferma quindi il suo racconto, nonché il viaggio in Egitto e la questione del passaporto, a proposito della quale avrebbe già spiegato all'UFM che avrebbe dovuto tenere nascosta l'informazione secondo cui si sarebbe trattato di un documento acquistato da un amico di suo padre. Di conseguenza, su questo aspetto, le sue dichiarazioni dovrebbero essere considerate verosimili. Inoltre, il ricorrente adduce che due mesi prima del presente gravame suo padre l'avrebbe informato di essere stato condannato ad una pena di sette anni per i suoi problemi politici e per non essersi presentato a prestare il servizio militare. Egli sostiene che tale condanna, che riguarderebbe anche la diserzione, sarebbe sproporzionata rispetto all'obbligo di svolgere il servizio militare. Il suo rientro in patria quindi si tradurrebbe in un'incarcerazione ingiusta e rilevante ai fini dell'asilo. Infine, l'insorgente fa valere che per i motivi già invocati l'esecuzione del suo allontanamento in Siria sarebbe inesigibile. Infatti, in caso di rinvio in detto Paese, egli sarebbe ricercato e rischierebbe di subire grossi problemi, quali maltrattamenti e il carcere per essere stato all'estero.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi considerandi, ha proposto la reiezione del gravame.

E. 5.4 Nelle osservazioni riguardo al documento presentato nel frattempo dal ricorrente (cfr. doc. 1), l'UFM ha sottolineato che la fotocopia della sentenza del Tribunale penale di prima istanza di E._______, sotto questa forma, non avrebbe nessun valore probante, visto che simili copie sarebbero facilmente falsificabili. Inoltre, detto Ufficio si sarebbe già pronunciato nella decisione impugnata sulle sanzioni incorse dai renitenti in Siria.

E. 5.5 In replica alle suddette osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha ribadito che la pena di ben sette anni prevista nei suoi confronti sarebbe assolutamente sproporzionata, rispetto a quanto evidenziato dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata secondo il rapporto dell'OSAR. In annesso, peraltro, egli ha prodotto un ulteriore documento presentato in lingua araba come la copia della conferma della sentenza (cfr. doc. 2), in cui sarebbe stato condannato a sette anni di detenzione, evidenziando che non gli sarebbe stato possibile fornire l'originale, poiché non verrebbe consegnato dalle autorità, e che l'UFM potrebbe con i mezzi adeguati verificare se quanto egli sostiene sia vero o falso.

E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 7.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha affermato di essere fuggito dal suo Paese di origine a seguito delle pressioni, dei pestaggi nonché delle interpellazioni e degli arresti subiti tra il 2003 e il 2008 da parte delle autorità siriane, le quali l'avrebbero esortato a collaborare ed a fornire loro informazioni sul PYD - che egli avrebbe finanziato e di cui avrebbe partecipato a riunioni ed azioni - nonché sul PKK e sulla sua famiglia. Trattasi pertanto di esaminare se i motivi di asilo addotti dal ricorrente, in relazione al suo legame con i suddetti movimenti politici prima dell'espatrio, sono verosimili, rispettivamente se rappresentano seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Il Tribunale constata che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, basti rilevare che il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere inattendibile, poiché contrario alle informazioni ottenute dall'UFM per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a D._______. Segnatamente, ritenuto che secondo il rapporto di tale rappresentanza il ricorrente ha lasciato legalmente la Siria il (...) dall'aeroporto di D._______ per recarsi in Egitto - come egli stesso ha confermato - tutti gli eventi da lui resi e che sarebbero occorsi tra il 2003 e il 2008 in Siria sono inverosimili. D'altronde, contrariamente a quanto esso pretende far credere, egli non è riuscito a comprovare in alcun modo di essere rientrato nel suo Paese di origine quello stesso anno, ovvero nel 2003 (cfr. ricorso pag. 2). In tali condizioni, non soccorrono il ricorrente le allegazioni rese in prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo cui il passaporto - che è emerso essere intestato a lui in base al suddetto rapporto della precitata Ambasciata - non l'avrebbe mai posseduto, bensì gli sarebbe stato acquistato da un amico di suo padre (cfr. A 14/1 e ricorso pag. 2). Per di più, il fatto che all'epoca il ricorrente abbia lasciato il suo Paese legalmente munito di un regolare passaporto, dimostra che egli non fosse ricercato dalle autorità del suo Paese al momento del suo espatrio. Inoltre, a titolo abbondanziale, il Tribunale sottolinea che le vicende di cui sarebbe stato protagonista il ricorrente risultano manifestamente inverosimili, altresì, alla luce delle allegazioni illogiche e vaghe rese dal medesimo. A titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia stato oggetto di rappresaglie da parte delle autorità siriane, al fine di fornire loro informazioni sulla sua famiglia, così come su persone che appartenevano o che avevano degli amici o che svolgevano attività in relazione al PYD o al PKK, laddove egli ha espressamente dichiarato di non sapere il motivo per cui dette autorità si sarebbero interessate a lui, interpellandolo, interrogandolo ed arrestandolo a più riprese (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q32, Q48). In secondo luogo, non si comprende in che modo e su che base il ricorrente avrebbe potuto offrire tali informazioni, allorquando non è emerso alcun indizio secondo cui i suoi familiari avrebbero un qualsivoglia legame con il PKK o il PYD (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q32), nonché ritenuto che lui medesimo non è membro di nessuno dei due partiti, bensì ne sarebbe un semplice simpatizzante (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q32, Q53). Peraltro, riguardo a tale simpatia, rispettivamente al suo rapporto con il PYD, l'insorgente si è contraddetto dichiarando, da un lato, di aver partecipato a delle manifestazioni e di aver prestato aiuto al medesimo (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, affermando di non aver svolto alcuna attività, in quanto non era attivo in seno a detto partito, se non offrendo un aiuto finanziario (cfr. verbale 2 Q55-57). In tali condizioni, d'altronde, è assolutamente palese che il ricorrente non è in alcun modo implicato direttamente o indirettamente in attività di tipo politico legate ai suddetti partiti, né tantomeno è mai stato condannato per motivi politici, come preteso dal medesimo (cfr. ricorso pagg. 2-3). Infine, è contrario ad ogni logica dell'agire che, se le autorità siriane fossero state realmente interessate al ricorrente, esse l'avrebbero importunato alla (...) 2003, per poi lasciarlo indisturbato tra il 2005 e il 2007 ed, infine, ricominciare ad interpellarlo e ad arrestarlo tra l'(...) e l'(...) 2008 (cfr. verbale 1 pag. 5), dopo che egli avrebbe accompagnato nell'(...) 2007 dei compagni sulle montagne, circostanza questa peraltro infondata. Pertanto, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dal ricorrente, v'è ragione di ritenere che i motivi di asilo, sostanzialmente di natura politica, fatti valere dal ricorrente siano inverosimili.

E. 7.3 Inoltre, in considerazione dell'evocata inverosimiglianza dei motivi di asilo fatti valere dal ricorrente, come pure dell'implicazione del medesimo in qualsivoglia attività politica, v'è ragione di escludere che egli possa essere esposto a dei seri pregiudizi avuto riguardo a motivi politici e alla sua appartenenza all'etnia curda. Infatti, secondo la giurisprudenza in materia d'asilo concernente i siriani di etnia curda, un rischio di persecuzione non scaturirebbe che da un'attività politica personale di una certa intensità e con un grado di impegno elevato (cfr. GICRA 2005 n. 7 consid. 7.2.1, nonché fra le tante sentenze del Tribunale E-8288/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 5.4, E-2758/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1, E-5403/2006 del 6 settembre 2010 consid. 3.1, E-3649/2007 del 29 luglio 2010 consid. 3.2.3, D-6922/2008 del 9 giugno 2010 consid. 6.5 e segg. con i riferimenti citati, E-1318/2007 del 25 marzo 2010 consid. 3.1). D'altronde, la giurisprudenza ha stabilito che la sola appartenenza a questa minoranza non presuppone l'esistenza di persecuzioni, secondo le condizioni poste dall'art. 3 LAsi, sistematiche e generali (cfr. GICRA 2002 n. 23; sentenze del Tribunale D-6922/2008 del 9 giugno 2010 consid. 6.7 e i relativi riferimenti, nonché E-3649/2007 del 29 luglio 2010 consid. 3.1.2).

E. 7.4 In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene le dichiarazioni del ricorrente circa l'esistenza di persecuzioni di natura politica o il timore di esposizione a dette future persecuzioni non soddisfano le condizioni previste dagli artt. 7 rispettivamente 3 LAsi.

E. 8.1 Dall'inchiesta svolta dall'Ambasciata di Svizzera a D._______, è emerso che il ricorrente è ricercato per essersi sottratto all'obbligo del servizio militare, ciò che è incontestato dall'UFM e che il ricorrente medesimo ha confermato soltanto in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito in merito alle risultanze della citata inchiesta. In seguito, nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che, in caso di rientro in Patria, egli rischierebbe una carcerazione ingiusta, sproporzionata e rilevante ai fini dell'asilo per non aver prestato il servizio militare, in quanto sarebbe stato condannato ad una pena di ben sette anni di detenzione per questo e per altri motivi. Occorre pertanto esaminare se per il ricorrente il fatto di essere ricercato per il servizio militare e l'eventuale condanna a cui sarebbe esposto rappresentano seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8.2 Secondo la giurisprudenza, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata o la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale (cfr. GICRA 2004 n. 2 consid. 6b/aa pag. 16 e seg., GICRA 2003 n. 8, GICRA 2002 n. 19 consid. 6d pag.156 e segg., GICRA 2001 n. 15 consid. 8d/da pag. 117; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [UNHCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ginevra, gennaio 1992, ch. 167 e segg., pag. 43 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 258 e seg.; OSAR (ed.), Manuel de la procedure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 185; sentenze del Tribunale D-4378/2006 del 3 febbraio 2010 consid. 4.4, E-4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2 e D-2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5).

E. 8.3 Nella fattispecie, sebbene sia incontestato che il ricorrente sia ricercato per il servizio militare, non v'è alcun elemento suscettibile di ritenere che egli sia stato condannato o possa essere condannato ad una pena costituente una persecuzione in virtù delle condizioni giurisprudenziali suesposte. Da un lato, infatti, la pretesa condanna di sette anni di cui sarebbe stato oggetto il ricorrente è una semplice allegazione di parte, non corroborata da alcun fondamento oggettivo, giacché i documenti prodotti dal ricorrente e presentati come la suddetta sentenza, nonché la conferma della stessa presentano dei seri indizi di contraffazione. Segnatamente, oltre a costituire delle semplici copie, essi non sono caratterizzati da alcun segno distintivo ufficiale, quale ad esempio l'intestazione dell'autorità giudicante e l'utilizzo di un carattere dattilografato uniforme e solenne, bensì sono dei semplici formulari prestampati compilati a mano. Peraltro, non è plausibile che al ricorrente o a chi per esso sia stata consegnata solo la copia di detta sentenza, laddove un'autorità che notifica una sentenza lo fa in genere consegnando l'originale della stessa. D'altronde, non è nemmeno concepibile che siano stati emanati due documenti nei confronti del ricorrente, ovvero la sentenza di condanna (cfr. doc. 1) e la conferma della stessa (cfr. doc. 2), allorquando una condanna disposta nella relativa sentenza in originale è da sé sufficiente e non abbisogna di alcuna conferma. Per di più, in relazione al doc. 1, di cui soltanto il ricorrente ha fornito la traduzione in lingua italiana, il titolo riportato sul documento, ovvero "Conferma d'avviso", non ha nulla a che vedere con il nominativo usato in genere per definire e intitolare una sentenza. Infine, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui la condanna in questione gli sarebbe stata inflitta sia per essersi sottratto al servizio militare, sia per altri motivi di natura politica (cfr. ricorso pagg. 2-3), alla luce dell'inverosimiglianza di quest'ultimi, come analizzato ai considerandi precedenti (cfr. consid. 7.1-7.2), nonché ritenuta la suddivisione della procedura civile e militare. Ne discende che il ricorrente non è stato in grado di corroborare, né con le sue allegazioni, né con i documenti prodotti, di essere stato condannato a sette anni di detenzione. Dall'altro lato, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, le pene previste in caso di renitenza, dal codice penale militare siriano del 1° marzo 1979, si situano tra uno e sei mesi di detenzione in tempo di pace (art. 98) e tra un mese fino a cinque anni in situazione di guerra se la persona si trova in Siria (art. 99). Per contro, per i renitenti che hanno lasciato il Paese e si trovano all'estero, la pena prevista va dai tre mesi e i due anni di detenzione ed è accompagnata da una multa (cfr. Schweizerische Flüchlingshilfe, Syrien: Update: Aktuelle Entwicklungen, Berna, 20 agosto 2008; sentenza del Tribunale D-2815/2010 del 9 giugno 2010 consid. 6.3). Inoltre, la renitenza, così come la diserzione, non sono giudicate in caso di ritorno in Siria quali reati politici, ovvero come l'espressione dell'opposizione politica e raramente vengono sanzionate secondo la procedura militare. Infatti, il renitente che ritorna in Siria, dopo una corta detenzione preventiva presso la Polizia militare, sarà chiamato normalmente a prestare il servizio militare. In siffatte condizioni, ne discende che le pene previste per la renitenza non adempiono le condizioni di un "polit-malus" ai sensi della giurisprudenza sopra evocata. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che il ricorrente non realizza le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi.

E. 9 Trattasi ora di esaminare se il ricorrente può prevalersi di motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi per motivi politici e per avere depositato una domanda di asilo in Svizzera.

E. 9.1 Giusta predetta norma, colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese d'origine o di provenienza in seguito alla sola partenza da detto Paese o ad un comportamento assunto dopo l'espatrio, fa valere motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e riferimenti citati). Decisiva nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato o per lo meno reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 9.2 Il Presidente siriano Bashar al-Assad ha fondato il suo potere sulla collaborazione leale con una moltitudine di servizi segreti militari e civili, i quali dispongono di poteri speciali estesi e che non sono sottoposti ad alcun controllo legale o di natura amministrativa. Questi servizi segreti siriani sono attivi anche all'estero, dove il loro compito consiste essenzialmente nell'individuare gli oppositori dello Stato e le loro persone di contatto, nonché nel sorvegliarli da vicino e nell'infiltrare le organizzazioni di oppositori politici in esilio. Alla luce delle informazioni raccolte, le persone sospette sono registrate sulle cosiddette "liste nere", le quali vengono consegnate ai posti di frontiera, di modo che le persone che vi figurano - al loro rientro in Siria - sono immediatamente identificate e fermate. In siffatte condizioni, è verosimile che i servizi segreti siriani sono altresì al corrente della presentazione da parte di cittadini siriani o di apolidi kurdi di origine siriana di una domanda di asilo in Svizzera, in particolare se essi svolgono un'attività politica in esilio o se sono considerati dallo Stato siriano quali dissidenti politici. Tuttavia, non è possibile ammettere che il deposito di una tale domanda sia sufficiente, a se stessa, a generare delle persecuzioni nei confronti di una persona al momento del suo rientro in Siria. Per contro, è notorio che le persone che ritornano in detto Paese dopo un lungo soggiorno all'estero - indipendentemente dalla presentazione di una domanda di asilo - sono di regola sottoposte ad un serrato interrogatorio da parte dei servizi di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-3668/2006 del 20 gennaio 2010 consid. 4.7.2, D-6922/2008 del 9 giugno 2010 consid. 7.3, D-2815/2010 del 9 giugno 2010 consid. 6.5.2, E-8288/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 6.2).

E. 9.3 Nel caso in esame, se da un lato, è verosimile che il ricorrente, come tutti i cittadini siriani di rientro in Siria dopo un lungo soggiorno all'estero, faccia l'oggetto di un interrogatorio da parte dei servizi segreti, dall'altro lato, alla luce dei motivi suesposti, non v'è ragione di credere che tale misura di controllo possa esporre il medesimo ad un rischio di persecuzione (cfr. sentenze del Tribunale D-2400/2009 del 24 gennaio 2011 consid. 4.3 e riferimenti citati, D-8288/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 6.5), tanto più in assenza di qualsivoglia implicazione politica. Infatti, oltre all'inverosimiglianza dei motivi di natura politica alla base della domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 7.1-7.3), il Tribunale constata che né dalle dichiarazioni di quest'ultimo, né dagli atti del dossier, emergono elementi o indizi suscettibili di ritenere che egli abbia intrapreso o esercitato in Svizzera attività politiche, che avrebbero potuto attirare l'attenzione dei servizi segreti siriani, a tal punto da considerarlo come dissidente politico o minaccia per la sicurezza del Paese (cfr. Rapporto dell'OSAR, Syrie, Mise à jour de la situation, settembre 2001-maggio 2004, Berna, maggio 2004, pag. 15 e seg.; Rapporto dell'OSAR, Syrie, Mise à jour: développements actuels, Berna, 20 agosto 2008, pag. 18; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie: Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1° maggio 2008). In considerazione di quanto precede, ne discende che non v'è motivo di ritenere che l'insorgente rischi di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi per motivi politici o per aver presentato domanda di asilo in Svizzera, ciò che del resto il ricorrente non ha nemmeno fatto valere nella presente procedura.

E. 9.4 Ne consegue che il ricorrente non può prevalersi del riconoscimento della qualità di rifugiato sulla base di motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi.

E. 10 In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 11.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).

E. 12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Conformemente all'art. 83 cpv. 1 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento non adempie una di queste condizioni, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria LStr. La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). Nella fattispecie, è sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende concentrare la sua analisi.

E. 12.2 Per gli stessi motivi citati ai considerandi 7-9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Siria - dal profilo della condizione di ammissibilità secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr - possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento).

E. 12.3.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto personalmente, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a delle pene o dei trattamenti contrari a detti articoli; la sola e semplice possibilità di subire detti trattamenti non è sufficiente; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. a tal proposito GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2. pag. 40, GICRA 2004 n. 6 consid. 7a pag. 40, GICRA 2003 n. 10 consid. 10a pag. 65 e seg., GICRA 2001 n. 17 consid. 4b pag. 130 e seg., GICRA 2001 n. 16 consid. 6a pag. 121 e seg., GICRA 1996 n. 18 consid. 14b/ee pag. 186 e seg. e GICRA 1995 n. 23).

E. 12.3.2 L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia d'asilo, deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, pag. 97; GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108).

E. 12.3.3 Un'azione giudiziaria per renitenza non costituisce di regola un trattamento inumano (cfr. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] X c. Repubblica federale tedesca, decisione del 9 marzo 1976, n. 7374/76), così come non costituisce una violazione dei diritti dell'uomo il particolare rigore di cui farebbe prova lo Stato di origine del ricorrente nel sanzionare il reato di renitenza. Infatti, nessuno dei suddetti impegni di diritto internazionale vieta una pena detentiva di lunga durata, rispettivamente la durata della pena non rappresenta come tale un ostacolo all'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine (cfr. sentenza della CorteEDU Sawoniuk c. Regno Unito, del 29 maggio 2001, n. 63716/00, CEDU 2001-VI, e sentenza Kafkaris c. Cipro, [GC], del 12 febbraio 2008, n. 21906/04, par. 97). Nondimeno, il Tribunale ritiene che, come nell'ambito dell'esame delle condizioni poste all'art. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1), l'esame dell'art. 83 cpv. 3 LStr presuppone una valutazione degli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul regime politico, le istituzioni, la concezione dei diritti fondamentali e il loro effettivo rispetto, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario (cfr. DTF 129 II 268 consid. 6.1 pag. 271; DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364; DTF 123 II 161 consid. 6b pag. 167, DTF 123 II 511 consid. 5b pag. 517 e i riferimenti citati). L'autorità in questione deve pertanto far prova di maggiore e particolare prudenza, laddove si tratta di una persona che rischia una pena privativa di libertà. Segnatamente, non è plausibile rischiare di allontanare uno straniero verso un Paese, dove vi sono seri e concreti ragioni di credere che egli possa subire una pena manifestamente sproporzionata rispetto all'atto imputatogli, che sarebbe come tale incompatibile con l'art. 3 CEDU (cfr. DTF 121 II 296 consid. 4a ; DTF 130 II 217 consid. 8.1 e relativi riferimenti; come pure la sentenza della CorteEDU, Olaechea Cahuas c. Spagna, del 10 agosto 2006, n. 24668/03, par. 59 e segg. e Sawoniuk c. Regno-Unito, del 29 maggio 2001, n. 63716/00, CEDU 2001-VI) o che sia detenuto in condizioni che non rispetterebbero la dignità umana e che lo sottoporrebbero ad uno stato di sconforto di un'intensità tale da eccedere il comune livello di sofferenza inerente ad una detenzione (cfr. Sentenza della CorteEDU Kudla c. Polonia, [GC], del 26 ottobre 2000, n 30210/96, par. 92 e segg., CEDU 2000-XI, Kalachnikov c. Russia, del 15 luglio 2002, n. 47095/99, par. 95, CEDU 2002-VI, e A. e altri c. Regno-Unito, [GC], del 19 febbraio 2009, n. 3455/05, par. 127 e seg.).

E. 12.3.4 Il Tribunale rileva che le informazioni generali inerenti la situazione dei diritti dell'uomo in Siria e riguardo ai cittadini siriani refrattari, di rientro in detto Paese dopo un lungo soggiorno all'estero e aventi depositato una domanda di asilo all'estero, sono frammentarie e non permettono di fornire un quadro certo delle condizioni in cui queste persone potrebbero venirsi a trovare in caso di allontanamento verso detto Paese. A titolo di esempio, da un lato, in relazione alla giurisprudenza del Tribunale (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 5b/cc pag. 7), secondo cui un comportamento delle autorità siriane affidabile e proporzionato alle circostanze è poco probabile, vista la situazione dei diritti dell'uomo in Siria che è caratterizzata da una politica arbitraria di intimidazione e di repressione, alcune fonti evidenziano che nella prassi, le detenzioni e gli arresti ingiustificati costituiscono un grosso problema in detto Paese, così come le condizioni di detenzione, le quali sono pessime e non rispettano gli standard internazionali (cfr. U.S. Department of State, Syria: Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11.03.2010, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm; U.S. Department of State, Syria: Country Reports on Human Rights Practices - 2007, 11.03.2008, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100606.htm, entrambi consultati il 12 luglio 2010). D'altronde la tortura, così come i maltrattamenti da parte dei servizi segreti siriani sono all'ordine del giorno, nonostante la costituzione siriana sancisca il divieto della tortura (cfr. No one may be tortured physically or mentally or treated in a humiliating manner" (Constitution [Syrian Arab Republic], 13.03.1973, article 28; Human Rights Watch, Syria: Events of 2009, 2010, http://www.hrw.org/en/world-report-2010/syria?print; Amnesty International, Amnesty International Report 2010. Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28.05.2010, pag. 450-451, http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_DE.pdf, consultati il 12 luglio 2010). Dall'altro lato, altre fonti evidenziano che le pene detentive previste dal codice penale militare per i refrattari non trovano applicazione alcuna in pratica, giacché vi sarebbe la possibilità per i medesimi di essere graziati in virtù della legge sull'amnistia, nonché di essere sanzionati, indipendentemente dal fatto che si trovino in Siria o all'estero, unicamente con il raddoppio della durata del servizio militare che abitualmente è di 30 mesi (cfr. Danish Immigration Service and Austrian Red Cross, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien. Bericht zu einer gemeinsamen Fact Finding Mission des Danish Immigration Service (DIS) und von ACCORD/Österreichisches Rotes Kreuz nach Damaskus (Syrien), Beirut (Libanon) und Erbil und Dohuk (Region Kurdistan Irak) 21. Jänner bis 8 Februar 2010, 05.2010, pag. 74, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1273216621_2010-05-dis-accord-menschenrechtliche-fragestellungen-zu-kurdinnen-in-syrien.pdf, consul­tato il 12 luglio 2010; Schwedische Botschaft in Damaskus, Military Service in Syria (as of April 2004), 22.04.2004, http://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dtyp=&fritext=draft&fritext=%40DOCN&land=Syrien&sidStorlek=10&sorteringsOrdning, consultato il 13 luglio 2010).

E. 12.3.5 Nella fattispecie, se da un lato è incontestato che il ricorrente sia ricercato dalle autorità siriane per non aver prestato il servizio militare e che, di conseguenza, possa essere condannato ad una pena secondo quanto previsto dalla legislazione interna, di cui tuttavia egli non ha saputo dimostrarne l'entità (cfr. consid. 8.3) e comprovarne le conseguenze dal profilo dell'ammissibilità del suo allontanamento (cfr. ricorso pag. 2), dall'altro lato, il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non ha esaminato in alcun modo la questione dell'ammissibilità dell'allontanamento del ricorrente, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie - in particolare ritenuto che il ricorrente è ricercato per non aver effettuato il servizio militare e, di conseguenza, potrebbe essere esposto ad una pena, eventualmente detentiva in caso di rientro in Patria - nonché avuto riguardo alla soprevocata giurisprudenza, nonché alla situazione incerta dei refrattari e dei diritti umani in Siria (cfr. consid. 12.3.3/12.3.4). In altri termini, sebbene l'UFM abbia rettamente considerato che l'insorgente in assenza di un qualsivoglia legame politico non adempie le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo, detto Ufficio non poteva esimersi dall'accertare, valutare e verificare in maniera concreta e completa a quale pena il ricorrente rischierebbe di essere condannato per renitenza in Siria, come pure la durata di un'eventuale pena detentiva nonché le condizioni di esecuzione della stessa, ciò che è determinante nel quadro dell'esame dell'ammissibilità dell'allontanamento dello stesso. Di conseguenza, l'UFM non poteva limitarsi a considerare - sia nel merito, che nella motivazione della decisione impugnata - che dagli atti non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno in Siria, il richiedente rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU.

E. 12.3.6 In conclusione a tutto quanto precede, allo stato attuale degli atti e ritenuta la manifesta carente motivazione nell'ambito dell'ammissibilità dell'allontanamento del ricorrente, discende che l'UFM ha proceduto ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Siria - incorre nell'annullamento.

E. 13.1 Quando il Tribunale annulla una decisione, esso - conformemente al principio dell'effetto riformatorio - di regola si sostituisce all'autorità inferiore e giudica direttamente nel merito o, eccezionalmente, può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418), in particolare, se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 consid. 11 e relativo riferimento).

E. 13.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente ritenuto (cfr. consid. 12.3.3-12.3.6), gli atti non sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all'autorità inferiore. Gli atti di causa, pertanto, sono rinviati a detta autorità, affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. In particolare, l'UFM viene invitato a effettuare le dovute e necessarie indagini - ad esempio rivolgendosi nuovamente all'Ambasciata di Svizzera a D._______ - per statuire sull'ammissibilità dell'allontanamento del ricorrente in Siria.

E. 14 Di conseguenza, conto tenuto di quanto precede, il ricorso che contesta l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine, è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).

E. 15 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili, ritenuto che il ricorrente non si è servito dell'assistenza di un mandatario (art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] in combinazione con l'art. 5 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto, è respinto.
  2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
  3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4345/2009 Sentenza del 13 maggio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Robert Galliker, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Siria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 giugno 2009 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato - di etnia curda, originario di B._______ nella provincia di C._______ (Siria) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 18 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]) di aver partecipato alle riunioni e ad azioni del partito PYD (Democratic Union Party), che avrebbe sostenuto finanziariamente. Nel (...) 2003, le autorità avrebbero esercitato pressioni sull'interessato, affinché fornisse informazioni su detto partito e sul Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) ritenuto che numerosi suoi cugini si trovavano sulle montagne. Nel 2005, l'interessato sarebbe stato interpellato e picchiato a più riprese dalle autorità siriane, fino a quando sarebbe intervenuto suo padre, grazie al quale i suoi problemi sarebbero cessati. Alla (...) 2007, dette autorità sarebbero venute a conoscenza che l'interessato avrebbe accompagnato tre suoi amici sulle montagne e l'avrebbero, di conseguenza, arrestato e detenuto fino al mese di (...) 2008, nonché picchiato brutalmente a più riprese. Nel corso dell'ultima detenzione, durata (...), l'interessato sarebbe stato torturato e costretto a firmare un documento con il quale si impegnava a collaborare. Dopo la sua liberazione, sarebbe rimasto a casa sua per (...) settimane, rispettivamente sarebbe partito immediatamente verso D._______ (Siria), da dove - dopo (...) mesi, il (...) - si sarebbe recato ad E._______ (Siria) ed avrebbe varcato la frontiera turca illegalmente ed a piedi. Dopo aver soggiornato (...) settimane ad F._______ (Turchia), egli sarebbe giunto illegalmente in Svizzera. L'interessato ha presentato una copia della sua carta d'identità e il suo libretto di famiglia. B. Il (...), l'UFM ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a D._______, una richiesta di informazioni sul richiedente (cfr. A 11/2). C. Il 4 maggio 2009, l'UFM ha trasmesso al richiedente il contenuto essenziale della richiesta rivolta all'Ambasciata, nonché della risposta del (...) ottenuta dalla stessa, invitandolo a determinarsi in merito entro il 14 maggio 2009. D. Il 12 maggio 2009, il richiedente ha presentato le proprie osservazioni (cfr. A 14/1). E. Con decisione del 5 giugno 2009, notificata all'interessato l'8 giugno 2009 (cfr. atto A 17/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 31 luglio 2009, verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 6 luglio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, allegando copia del contratto di lavoro, come pure del conteggio paga del mese di maggio 2009. G. Con decisioni incidentali del 9 luglio 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. H. Il 14 luglio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente per informazione. I. Il 4 agosto 2009, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale un documento presentato come la copia della sentenza in lingua araba, con la relativa traduzione in italiano, nella quale verrebbe condannato a sette anni di detenzione (cfr. doc. 1). J. Invitato a prendere posizione sul suddetto documento, il 3 maggio 2010 l'UFM ha riproposto la reiezione del gravame. K. Con scritto del 31 maggio 2010, il ricorrente ha inoltrato la sua replica alle osservazioni dell'UFM, nonché ha prodotto un ulteriore documento presentato come la copia della sentenza che confermerebbe la pena di sette anni di detenzione (cfr. doc. 2). Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisione dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza e di pertinenza previste dall'art. 7 LAsi, rispettivamente dall'art. 3 LAsi. Da un lato, infatti, le sue dichiarazioni circa il possesso del passaporto e le circostanze in cui avrebbe lasciato la Siria non corrisponderebbero alle informazioni attendibili raccolte dall'UFM per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a D._______. In particolare, essendo emerso che il richiedente ha lasciato il proprio Paese di origine nell'(...) 2003, come egli ha confermato, tutti gli eventi da lui raccontati ed occorsi tra il 2003 e il 2008 diverrebbero privi di qualsiasi verosimiglianza. Per di più, il fatto che il medesimo abbia lasciato la Siria legalmente e munito di un documento di legittimazione in piena regola, permetterebbe di concludere che all'epoca egli non fosse ricercato nel proprio Paese. Dall'altro lato, non sarebbero persecuzioni rilevanti, ai sensi dell'art. 3 LAsi, i provvedimenti dello Stato che mirano all'attuazione di doveri civici. Infatti, malgrado il richiedente sia effettivamente ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine per il servizio militare, l'obbligo di adempiere a tale servizio e la sanzione che deriverebbe dal rifiuto a tale obbligo non costituirebbero una persecuzione determinante per la concessione dell'asilo, bensì rientrerebbero nei provvedimenti legittimi di uno Stato. Peraltro, richiamato il rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), ogni cittadino siriano che si rechi all'estero per sottrarsi all'obbligo militare sarebbe passibile di una pena detentiva da tre mesi a due anni e di una multa. D'altronde, dall'incarto non emergerebbero motivi legati all'appartenenza etnica del richiedente o altri motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi per cui egli rischierebbe una pena sproporzionata, ritenuto che egli non avrebbe un particolare profilo politico, né avrebbe subito pregiudizi nel proprio Paese, né tantomeno rischierebbe di subirne, visto che non sarebbe ricercato da altri servizi statali, in particolare dai servizi segreti. Inoltre, egli avrebbe lasciato legalmente il suo Paese nell'(...) 2003, ovvero poco dopo aver compiuto i 18 anni. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente - il quale avrebbe lavorato in proprio come piastrellista ed avrebbe una rete familiare e sociale in patria - o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente sottolinea che - dopo essersi recato in Egitto nel 2003 - sarebbe ritornato quello stesso anno, passando attraverso il Libano e senza subire controlli, in Siria dove avrebbe subito le vicende raccontate nelle sue audizioni. Egli conferma quindi il suo racconto, nonché il viaggio in Egitto e la questione del passaporto, a proposito della quale avrebbe già spiegato all'UFM che avrebbe dovuto tenere nascosta l'informazione secondo cui si sarebbe trattato di un documento acquistato da un amico di suo padre. Di conseguenza, su questo aspetto, le sue dichiarazioni dovrebbero essere considerate verosimili. Inoltre, il ricorrente adduce che due mesi prima del presente gravame suo padre l'avrebbe informato di essere stato condannato ad una pena di sette anni per i suoi problemi politici e per non essersi presentato a prestare il servizio militare. Egli sostiene che tale condanna, che riguarderebbe anche la diserzione, sarebbe sproporzionata rispetto all'obbligo di svolgere il servizio militare. Il suo rientro in patria quindi si tradurrebbe in un'incarcerazione ingiusta e rilevante ai fini dell'asilo. Infine, l'insorgente fa valere che per i motivi già invocati l'esecuzione del suo allontanamento in Siria sarebbe inesigibile. Infatti, in caso di rinvio in detto Paese, egli sarebbe ricercato e rischierebbe di subire grossi problemi, quali maltrattamenti e il carcere per essere stato all'estero. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi considerandi, ha proposto la reiezione del gravame. 5.4. Nelle osservazioni riguardo al documento presentato nel frattempo dal ricorrente (cfr. doc. 1), l'UFM ha sottolineato che la fotocopia della sentenza del Tribunale penale di prima istanza di E._______, sotto questa forma, non avrebbe nessun valore probante, visto che simili copie sarebbero facilmente falsificabili. Inoltre, detto Ufficio si sarebbe già pronunciato nella decisione impugnata sulle sanzioni incorse dai renitenti in Siria. 5.5. In replica alle suddette osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha ribadito che la pena di ben sette anni prevista nei suoi confronti sarebbe assolutamente sproporzionata, rispetto a quanto evidenziato dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata secondo il rapporto dell'OSAR. In annesso, peraltro, egli ha prodotto un ulteriore documento presentato in lingua araba come la copia della conferma della sentenza (cfr. doc. 2), in cui sarebbe stato condannato a sette anni di detenzione, evidenziando che non gli sarebbe stato possibile fornire l'originale, poiché non verrebbe consegnato dalle autorità, e che l'UFM potrebbe con i mezzi adeguati verificare se quanto egli sostiene sia vero o falso. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1. Nella fattispecie, il ricorrente ha affermato di essere fuggito dal suo Paese di origine a seguito delle pressioni, dei pestaggi nonché delle interpellazioni e degli arresti subiti tra il 2003 e il 2008 da parte delle autorità siriane, le quali l'avrebbero esortato a collaborare ed a fornire loro informazioni sul PYD - che egli avrebbe finanziato e di cui avrebbe partecipato a riunioni ed azioni - nonché sul PKK e sulla sua famiglia. Trattasi pertanto di esaminare se i motivi di asilo addotti dal ricorrente, in relazione al suo legame con i suddetti movimenti politici prima dell'espatrio, sono verosimili, rispettivamente se rappresentano seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2. Il Tribunale constata che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, basti rilevare che il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere inattendibile, poiché contrario alle informazioni ottenute dall'UFM per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a D._______. Segnatamente, ritenuto che secondo il rapporto di tale rappresentanza il ricorrente ha lasciato legalmente la Siria il (...) dall'aeroporto di D._______ per recarsi in Egitto - come egli stesso ha confermato - tutti gli eventi da lui resi e che sarebbero occorsi tra il 2003 e il 2008 in Siria sono inverosimili. D'altronde, contrariamente a quanto esso pretende far credere, egli non è riuscito a comprovare in alcun modo di essere rientrato nel suo Paese di origine quello stesso anno, ovvero nel 2003 (cfr. ricorso pag. 2). In tali condizioni, non soccorrono il ricorrente le allegazioni rese in prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo cui il passaporto - che è emerso essere intestato a lui in base al suddetto rapporto della precitata Ambasciata - non l'avrebbe mai posseduto, bensì gli sarebbe stato acquistato da un amico di suo padre (cfr. A 14/1 e ricorso pag. 2). Per di più, il fatto che all'epoca il ricorrente abbia lasciato il suo Paese legalmente munito di un regolare passaporto, dimostra che egli non fosse ricercato dalle autorità del suo Paese al momento del suo espatrio. Inoltre, a titolo abbondanziale, il Tribunale sottolinea che le vicende di cui sarebbe stato protagonista il ricorrente risultano manifestamente inverosimili, altresì, alla luce delle allegazioni illogiche e vaghe rese dal medesimo. A titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia stato oggetto di rappresaglie da parte delle autorità siriane, al fine di fornire loro informazioni sulla sua famiglia, così come su persone che appartenevano o che avevano degli amici o che svolgevano attività in relazione al PYD o al PKK, laddove egli ha espressamente dichiarato di non sapere il motivo per cui dette autorità si sarebbero interessate a lui, interpellandolo, interrogandolo ed arrestandolo a più riprese (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q32, Q48). In secondo luogo, non si comprende in che modo e su che base il ricorrente avrebbe potuto offrire tali informazioni, allorquando non è emerso alcun indizio secondo cui i suoi familiari avrebbero un qualsivoglia legame con il PKK o il PYD (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q32), nonché ritenuto che lui medesimo non è membro di nessuno dei due partiti, bensì ne sarebbe un semplice simpatizzante (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q32, Q53). Peraltro, riguardo a tale simpatia, rispettivamente al suo rapporto con il PYD, l'insorgente si è contraddetto dichiarando, da un lato, di aver partecipato a delle manifestazioni e di aver prestato aiuto al medesimo (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, affermando di non aver svolto alcuna attività, in quanto non era attivo in seno a detto partito, se non offrendo un aiuto finanziario (cfr. verbale 2 Q55-57). In tali condizioni, d'altronde, è assolutamente palese che il ricorrente non è in alcun modo implicato direttamente o indirettamente in attività di tipo politico legate ai suddetti partiti, né tantomeno è mai stato condannato per motivi politici, come preteso dal medesimo (cfr. ricorso pagg. 2-3). Infine, è contrario ad ogni logica dell'agire che, se le autorità siriane fossero state realmente interessate al ricorrente, esse l'avrebbero importunato alla (...) 2003, per poi lasciarlo indisturbato tra il 2005 e il 2007 ed, infine, ricominciare ad interpellarlo e ad arrestarlo tra l'(...) e l'(...) 2008 (cfr. verbale 1 pag. 5), dopo che egli avrebbe accompagnato nell'(...) 2007 dei compagni sulle montagne, circostanza questa peraltro infondata. Pertanto, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dal ricorrente, v'è ragione di ritenere che i motivi di asilo, sostanzialmente di natura politica, fatti valere dal ricorrente siano inverosimili. 7.3. Inoltre, in considerazione dell'evocata inverosimiglianza dei motivi di asilo fatti valere dal ricorrente, come pure dell'implicazione del medesimo in qualsivoglia attività politica, v'è ragione di escludere che egli possa essere esposto a dei seri pregiudizi avuto riguardo a motivi politici e alla sua appartenenza all'etnia curda. Infatti, secondo la giurisprudenza in materia d'asilo concernente i siriani di etnia curda, un rischio di persecuzione non scaturirebbe che da un'attività politica personale di una certa intensità e con un grado di impegno elevato (cfr. GICRA 2005 n. 7 consid. 7.2.1, nonché fra le tante sentenze del Tribunale E-8288/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 5.4, E-2758/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1, E-5403/2006 del 6 settembre 2010 consid. 3.1, E-3649/2007 del 29 luglio 2010 consid. 3.2.3, D-6922/2008 del 9 giugno 2010 consid. 6.5 e segg. con i riferimenti citati, E-1318/2007 del 25 marzo 2010 consid. 3.1). D'altronde, la giurisprudenza ha stabilito che la sola appartenenza a questa minoranza non presuppone l'esistenza di persecuzioni, secondo le condizioni poste dall'art. 3 LAsi, sistematiche e generali (cfr. GICRA 2002 n. 23; sentenze del Tribunale D-6922/2008 del 9 giugno 2010 consid. 6.7 e i relativi riferimenti, nonché E-3649/2007 del 29 luglio 2010 consid. 3.1.2). 7.4. In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene le dichiarazioni del ricorrente circa l'esistenza di persecuzioni di natura politica o il timore di esposizione a dette future persecuzioni non soddisfano le condizioni previste dagli artt. 7 rispettivamente 3 LAsi. 8. 8.1. Dall'inchiesta svolta dall'Ambasciata di Svizzera a D._______, è emerso che il ricorrente è ricercato per essersi sottratto all'obbligo del servizio militare, ciò che è incontestato dall'UFM e che il ricorrente medesimo ha confermato soltanto in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito in merito alle risultanze della citata inchiesta. In seguito, nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che, in caso di rientro in Patria, egli rischierebbe una carcerazione ingiusta, sproporzionata e rilevante ai fini dell'asilo per non aver prestato il servizio militare, in quanto sarebbe stato condannato ad una pena di ben sette anni di detenzione per questo e per altri motivi. Occorre pertanto esaminare se per il ricorrente il fatto di essere ricercato per il servizio militare e l'eventuale condanna a cui sarebbe esposto rappresentano seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2. Secondo la giurisprudenza, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata o la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale (cfr. GICRA 2004 n. 2 consid. 6b/aa pag. 16 e seg., GICRA 2003 n. 8, GICRA 2002 n. 19 consid. 6d pag.156 e segg., GICRA 2001 n. 15 consid. 8d/da pag. 117; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [UNHCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ginevra, gennaio 1992, ch. 167 e segg., pag. 43 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 258 e seg.; OSAR (ed.), Manuel de la procedure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 185; sentenze del Tribunale D-4378/2006 del 3 febbraio 2010 consid. 4.4, E-4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2 e D-2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5). 8.3. Nella fattispecie, sebbene sia incontestato che il ricorrente sia ricercato per il servizio militare, non v'è alcun elemento suscettibile di ritenere che egli sia stato condannato o possa essere condannato ad una pena costituente una persecuzione in virtù delle condizioni giurisprudenziali suesposte. Da un lato, infatti, la pretesa condanna di sette anni di cui sarebbe stato oggetto il ricorrente è una semplice allegazione di parte, non corroborata da alcun fondamento oggettivo, giacché i documenti prodotti dal ricorrente e presentati come la suddetta sentenza, nonché la conferma della stessa presentano dei seri indizi di contraffazione. Segnatamente, oltre a costituire delle semplici copie, essi non sono caratterizzati da alcun segno distintivo ufficiale, quale ad esempio l'intestazione dell'autorità giudicante e l'utilizzo di un carattere dattilografato uniforme e solenne, bensì sono dei semplici formulari prestampati compilati a mano. Peraltro, non è plausibile che al ricorrente o a chi per esso sia stata consegnata solo la copia di detta sentenza, laddove un'autorità che notifica una sentenza lo fa in genere consegnando l'originale della stessa. D'altronde, non è nemmeno concepibile che siano stati emanati due documenti nei confronti del ricorrente, ovvero la sentenza di condanna (cfr. doc. 1) e la conferma della stessa (cfr. doc. 2), allorquando una condanna disposta nella relativa sentenza in originale è da sé sufficiente e non abbisogna di alcuna conferma. Per di più, in relazione al doc. 1, di cui soltanto il ricorrente ha fornito la traduzione in lingua italiana, il titolo riportato sul documento, ovvero "Conferma d'avviso", non ha nulla a che vedere con il nominativo usato in genere per definire e intitolare una sentenza. Infine, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui la condanna in questione gli sarebbe stata inflitta sia per essersi sottratto al servizio militare, sia per altri motivi di natura politica (cfr. ricorso pagg. 2-3), alla luce dell'inverosimiglianza di quest'ultimi, come analizzato ai considerandi precedenti (cfr. consid. 7.1-7.2), nonché ritenuta la suddivisione della procedura civile e militare. Ne discende che il ricorrente non è stato in grado di corroborare, né con le sue allegazioni, né con i documenti prodotti, di essere stato condannato a sette anni di detenzione. Dall'altro lato, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, le pene previste in caso di renitenza, dal codice penale militare siriano del 1° marzo 1979, si situano tra uno e sei mesi di detenzione in tempo di pace (art. 98) e tra un mese fino a cinque anni in situazione di guerra se la persona si trova in Siria (art. 99). Per contro, per i renitenti che hanno lasciato il Paese e si trovano all'estero, la pena prevista va dai tre mesi e i due anni di detenzione ed è accompagnata da una multa (cfr. Schweizerische Flüchlingshilfe, Syrien: Update: Aktuelle Entwicklungen, Berna, 20 agosto 2008; sentenza del Tribunale D-2815/2010 del 9 giugno 2010 consid. 6.3). Inoltre, la renitenza, così come la diserzione, non sono giudicate in caso di ritorno in Siria quali reati politici, ovvero come l'espressione dell'opposizione politica e raramente vengono sanzionate secondo la procedura militare. Infatti, il renitente che ritorna in Siria, dopo una corta detenzione preventiva presso la Polizia militare, sarà chiamato normalmente a prestare il servizio militare. In siffatte condizioni, ne discende che le pene previste per la renitenza non adempiono le condizioni di un "polit-malus" ai sensi della giurisprudenza sopra evocata. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che il ricorrente non realizza le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi.

9. Trattasi ora di esaminare se il ricorrente può prevalersi di motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi per motivi politici e per avere depositato una domanda di asilo in Svizzera. 9.1. Giusta predetta norma, colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese d'origine o di provenienza in seguito alla sola partenza da detto Paese o ad un comportamento assunto dopo l'espatrio, fa valere motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e riferimenti citati). Decisiva nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato o per lo meno reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 9.2. Il Presidente siriano Bashar al-Assad ha fondato il suo potere sulla collaborazione leale con una moltitudine di servizi segreti militari e civili, i quali dispongono di poteri speciali estesi e che non sono sottoposti ad alcun controllo legale o di natura amministrativa. Questi servizi segreti siriani sono attivi anche all'estero, dove il loro compito consiste essenzialmente nell'individuare gli oppositori dello Stato e le loro persone di contatto, nonché nel sorvegliarli da vicino e nell'infiltrare le organizzazioni di oppositori politici in esilio. Alla luce delle informazioni raccolte, le persone sospette sono registrate sulle cosiddette "liste nere", le quali vengono consegnate ai posti di frontiera, di modo che le persone che vi figurano - al loro rientro in Siria - sono immediatamente identificate e fermate. In siffatte condizioni, è verosimile che i servizi segreti siriani sono altresì al corrente della presentazione da parte di cittadini siriani o di apolidi kurdi di origine siriana di una domanda di asilo in Svizzera, in particolare se essi svolgono un'attività politica in esilio o se sono considerati dallo Stato siriano quali dissidenti politici. Tuttavia, non è possibile ammettere che il deposito di una tale domanda sia sufficiente, a se stessa, a generare delle persecuzioni nei confronti di una persona al momento del suo rientro in Siria. Per contro, è notorio che le persone che ritornano in detto Paese dopo un lungo soggiorno all'estero - indipendentemente dalla presentazione di una domanda di asilo - sono di regola sottoposte ad un serrato interrogatorio da parte dei servizi di sicurezza (cfr. sentenze del Tribunale D-3668/2006 del 20 gennaio 2010 consid. 4.7.2, D-6922/2008 del 9 giugno 2010 consid. 7.3, D-2815/2010 del 9 giugno 2010 consid. 6.5.2, E-8288/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 6.2). 9.3. Nel caso in esame, se da un lato, è verosimile che il ricorrente, come tutti i cittadini siriani di rientro in Siria dopo un lungo soggiorno all'estero, faccia l'oggetto di un interrogatorio da parte dei servizi segreti, dall'altro lato, alla luce dei motivi suesposti, non v'è ragione di credere che tale misura di controllo possa esporre il medesimo ad un rischio di persecuzione (cfr. sentenze del Tribunale D-2400/2009 del 24 gennaio 2011 consid. 4.3 e riferimenti citati, D-8288/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 6.5), tanto più in assenza di qualsivoglia implicazione politica. Infatti, oltre all'inverosimiglianza dei motivi di natura politica alla base della domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 7.1-7.3), il Tribunale constata che né dalle dichiarazioni di quest'ultimo, né dagli atti del dossier, emergono elementi o indizi suscettibili di ritenere che egli abbia intrapreso o esercitato in Svizzera attività politiche, che avrebbero potuto attirare l'attenzione dei servizi segreti siriani, a tal punto da considerarlo come dissidente politico o minaccia per la sicurezza del Paese (cfr. Rapporto dell'OSAR, Syrie, Mise à jour de la situation, settembre 2001-maggio 2004, Berna, maggio 2004, pag. 15 e seg.; Rapporto dell'OSAR, Syrie, Mise à jour: développements actuels, Berna, 20 agosto 2008, pag. 18; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie: Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1° maggio 2008). In considerazione di quanto precede, ne discende che non v'è motivo di ritenere che l'insorgente rischi di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi per motivi politici o per aver presentato domanda di asilo in Svizzera, ciò che del resto il ricorrente non ha nemmeno fatto valere nella presente procedura. 9.4. Ne consegue che il ricorrente non può prevalersi del riconoscimento della qualità di rifugiato sulla base di motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi.

10. In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 11.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 12. 12.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Conformemente all'art. 83 cpv. 1 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento non adempie una di queste condizioni, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria LStr. La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). Nella fattispecie, è sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende concentrare la sua analisi. 12.2. Per gli stessi motivi citati ai considerandi 7-9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Siria - dal profilo della condizione di ammissibilità secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr - possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento). 12.3. 12.3.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto personalmente, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a delle pene o dei trattamenti contrari a detti articoli; la sola e semplice possibilità di subire detti trattamenti non è sufficiente; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. a tal proposito GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2. pag. 40, GICRA 2004 n. 6 consid. 7a pag. 40, GICRA 2003 n. 10 consid. 10a pag. 65 e seg., GICRA 2001 n. 17 consid. 4b pag. 130 e seg., GICRA 2001 n. 16 consid. 6a pag. 121 e seg., GICRA 1996 n. 18 consid. 14b/ee pag. 186 e seg. e GICRA 1995 n. 23). 12.3.2. L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia d'asilo, deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, pag. 97; GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108). 12.3.3. Un'azione giudiziaria per renitenza non costituisce di regola un trattamento inumano (cfr. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] X c. Repubblica federale tedesca, decisione del 9 marzo 1976, n. 7374/76), così come non costituisce una violazione dei diritti dell'uomo il particolare rigore di cui farebbe prova lo Stato di origine del ricorrente nel sanzionare il reato di renitenza. Infatti, nessuno dei suddetti impegni di diritto internazionale vieta una pena detentiva di lunga durata, rispettivamente la durata della pena non rappresenta come tale un ostacolo all'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine (cfr. sentenza della CorteEDU Sawoniuk c. Regno Unito, del 29 maggio 2001, n. 63716/00, CEDU 2001-VI, e sentenza Kafkaris c. Cipro, [GC], del 12 febbraio 2008, n. 21906/04, par. 97). Nondimeno, il Tribunale ritiene che, come nell'ambito dell'esame delle condizioni poste all'art. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1), l'esame dell'art. 83 cpv. 3 LStr presuppone una valutazione degli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul regime politico, le istituzioni, la concezione dei diritti fondamentali e il loro effettivo rispetto, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario (cfr. DTF 129 II 268 consid. 6.1 pag. 271; DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364; DTF 123 II 161 consid. 6b pag. 167, DTF 123 II 511 consid. 5b pag. 517 e i riferimenti citati). L'autorità in questione deve pertanto far prova di maggiore e particolare prudenza, laddove si tratta di una persona che rischia una pena privativa di libertà. Segnatamente, non è plausibile rischiare di allontanare uno straniero verso un Paese, dove vi sono seri e concreti ragioni di credere che egli possa subire una pena manifestamente sproporzionata rispetto all'atto imputatogli, che sarebbe come tale incompatibile con l'art. 3 CEDU (cfr. DTF 121 II 296 consid. 4a ; DTF 130 II 217 consid. 8.1 e relativi riferimenti; come pure la sentenza della CorteEDU, Olaechea Cahuas c. Spagna, del 10 agosto 2006, n. 24668/03, par. 59 e segg. e Sawoniuk c. Regno-Unito, del 29 maggio 2001, n. 63716/00, CEDU 2001-VI) o che sia detenuto in condizioni che non rispetterebbero la dignità umana e che lo sottoporrebbero ad uno stato di sconforto di un'intensità tale da eccedere il comune livello di sofferenza inerente ad una detenzione (cfr. Sentenza della CorteEDU Kudla c. Polonia, [GC], del 26 ottobre 2000, n 30210/96, par. 92 e segg., CEDU 2000-XI, Kalachnikov c. Russia, del 15 luglio 2002, n. 47095/99, par. 95, CEDU 2002-VI, e A. e altri c. Regno-Unito, [GC], del 19 febbraio 2009, n. 3455/05, par. 127 e seg.). 12.3.4. Il Tribunale rileva che le informazioni generali inerenti la situazione dei diritti dell'uomo in Siria e riguardo ai cittadini siriani refrattari, di rientro in detto Paese dopo un lungo soggiorno all'estero e aventi depositato una domanda di asilo all'estero, sono frammentarie e non permettono di fornire un quadro certo delle condizioni in cui queste persone potrebbero venirsi a trovare in caso di allontanamento verso detto Paese. A titolo di esempio, da un lato, in relazione alla giurisprudenza del Tribunale (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 5b/cc pag. 7), secondo cui un comportamento delle autorità siriane affidabile e proporzionato alle circostanze è poco probabile, vista la situazione dei diritti dell'uomo in Siria che è caratterizzata da una politica arbitraria di intimidazione e di repressione, alcune fonti evidenziano che nella prassi, le detenzioni e gli arresti ingiustificati costituiscono un grosso problema in detto Paese, così come le condizioni di detenzione, le quali sono pessime e non rispettano gli standard internazionali (cfr. U.S. Department of State, Syria: Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11.03.2010, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136080.htm; U.S. Department of State, Syria: Country Reports on Human Rights Practices - 2007, 11.03.2008, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100606.htm, entrambi consultati il 12 luglio 2010). D'altronde la tortura, così come i maltrattamenti da parte dei servizi segreti siriani sono all'ordine del giorno, nonostante la costituzione siriana sancisca il divieto della tortura (cfr. No one may be tortured physically or mentally or treated in a humiliating manner" (Constitution [Syrian Arab Republic], 13.03.1973, article 28; Human Rights Watch, Syria: Events of 2009, 2010, http://www.hrw.org/en/world-report-2010/syria?print; Amnesty International, Amnesty International Report 2010. Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28.05.2010, pag. 450-451, http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_DE.pdf, consultati il 12 luglio 2010). Dall'altro lato, altre fonti evidenziano che le pene detentive previste dal codice penale militare per i refrattari non trovano applicazione alcuna in pratica, giacché vi sarebbe la possibilità per i medesimi di essere graziati in virtù della legge sull'amnistia, nonché di essere sanzionati, indipendentemente dal fatto che si trovino in Siria o all'estero, unicamente con il raddoppio della durata del servizio militare che abitualmente è di 30 mesi (cfr. Danish Immigration Service and Austrian Red Cross, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien. Bericht zu einer gemeinsamen Fact Finding Mission des Danish Immigration Service (DIS) und von ACCORD/Österreichisches Rotes Kreuz nach Damaskus (Syrien), Beirut (Libanon) und Erbil und Dohuk (Region Kurdistan Irak) 21. Jänner bis 8 Februar 2010, 05.2010, pag. 74, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1273216621_2010-05-dis-accord-menschenrechtliche-fragestellungen-zu-kurdinnen-in-syrien.pdf, consul­tato il 12 luglio 2010; Schwedische Botschaft in Damaskus, Military Service in Syria (as of April 2004), 22.04.2004, http://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dtyp=&fritext=draft&fritext=%40DOCN&land=Syrien&sidStorlek=10&sorteringsOrdning, consultato il 13 luglio 2010). 12.3.5. Nella fattispecie, se da un lato è incontestato che il ricorrente sia ricercato dalle autorità siriane per non aver prestato il servizio militare e che, di conseguenza, possa essere condannato ad una pena secondo quanto previsto dalla legislazione interna, di cui tuttavia egli non ha saputo dimostrarne l'entità (cfr. consid. 8.3) e comprovarne le conseguenze dal profilo dell'ammissibilità del suo allontanamento (cfr. ricorso pag. 2), dall'altro lato, il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non ha esaminato in alcun modo la questione dell'ammissibilità dell'allontanamento del ricorrente, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie - in particolare ritenuto che il ricorrente è ricercato per non aver effettuato il servizio militare e, di conseguenza, potrebbe essere esposto ad una pena, eventualmente detentiva in caso di rientro in Patria - nonché avuto riguardo alla soprevocata giurisprudenza, nonché alla situazione incerta dei refrattari e dei diritti umani in Siria (cfr. consid. 12.3.3/12.3.4). In altri termini, sebbene l'UFM abbia rettamente considerato che l'insorgente in assenza di un qualsivoglia legame politico non adempie le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo, detto Ufficio non poteva esimersi dall'accertare, valutare e verificare in maniera concreta e completa a quale pena il ricorrente rischierebbe di essere condannato per renitenza in Siria, come pure la durata di un'eventuale pena detentiva nonché le condizioni di esecuzione della stessa, ciò che è determinante nel quadro dell'esame dell'ammissibilità dell'allontanamento dello stesso. Di conseguenza, l'UFM non poteva limitarsi a considerare - sia nel merito, che nella motivazione della decisione impugnata - che dagli atti non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno in Siria, il richiedente rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. 12.3.6. In conclusione a tutto quanto precede, allo stato attuale degli atti e ritenuta la manifesta carente motivazione nell'ambito dell'ammissibilità dell'allontanamento del ricorrente, discende che l'UFM ha proceduto ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Siria - incorre nell'annullamento. 13. 13.1. Quando il Tribunale annulla una decisione, esso - conformemente al principio dell'effetto riformatorio - di regola si sostituisce all'autorità inferiore e giudica direttamente nel merito o, eccezionalmente, può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418), in particolare, se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 consid. 11 e relativo riferimento). 13.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente ritenuto (cfr. consid. 12.3.3-12.3.6), gli atti non sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all'autorità inferiore. Gli atti di causa, pertanto, sono rinviati a detta autorità, affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. In particolare, l'UFM viene invitato a effettuare le dovute e necessarie indagini - ad esempio rivolgendosi nuovamente all'Ambasciata di Svizzera a D._______ - per statuire sull'ammissibilità dell'allontanamento del ricorrente in Siria.

14. Di conseguenza, conto tenuto di quanto precede, il ricorso che contesta l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine, è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).

15. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili, ritenuto che il ricorrente non si è servito dell'assistenza di un mandatario (art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] in combinazione con l'art. 5 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto, è respinto.

2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.

3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non si attribuiscono spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: