Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
A. L'interessato, asserito cittadino srilankese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). Il (...), egli ha sottoscritto la relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-9/1). B. Nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali del (...) gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-10/8; di seguito: verbale 1), il richiedente asilo ha in particolare dichiarato di essere di etnia tamil, di religione induista, con ultimo domicilio nel Paese d'origine a B._______ (situato nel distretto di C._______, nella Provincia D._______), nonché di essere espatriato dallo Sri Lanka il (...) 2019, entrando in E._______ quale primo paese dell'Unione europea nel (...) del 2019. C. Sentito in particolare riguardo al suo stato di salute durante il colloquio Dublino del (...) gennaio 2020, egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. [...]-12/1). Nello stesso contesto, la SEM ha invitato l'interessato ad inoltrare, entro dieci giorni, i documenti attestanti la sua identità e la sua origine. D. Il (...) maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-19/9; di seguito: verbale 2), rispettivamente l'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-21/8; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle succitate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato dal suo Paese d'origine, a causa di problematiche avute con appartenenti al gruppo di F._______, anche detto (...) (abbreviazione per: "[...]") e con altri individui ignoti. Invero, suo fratello G._______ ed il cugino H._______, sarebbero stati membri e sostenitori delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), come pure dal (...) al (...) avrebbero fatto parte del gruppo di F._______ (cfr. verbale 3, D7, pag. 2), rispettivamente soltanto il cugino H._______ (cfr. verbale 2, D33, pag. 5). A seguito dell'espatrio dei precitati in I._______, nel (...), delle persone avrebbero continuato a ricercarli al domicilio parentale ed a minacciare l'interessato ed i suoi famigliari. Per questo motivo i suoi genitori, lo avrebbero fatto trasferire presso una zia (...) a J._______, assieme al fratello minore K._______., a partire dal (...). Durante tale soggiorno, egli avrebbe appreso dal cugino la professione di (...). Dopo il cambio di Governo, pensando che la situazione si fosse tranquillizzata, il (...) l'interessato ed il fratello K._______. avrebbero fatto rientro al domicilio parentale. Tuttavia a partire dal secondo mese di rientro a casa, le visite delle persone ignote sarebbero riprese. La sera del (...), mentre rincasava, il richiedente sarebbe stato fermato da un gruppo di persone affiliate dell'organizzazione di F._______, gli avrebbero chiesto dove fossero il fratello G._______ ed il cugino H._______ e ove gli stessi avessero nascosto le armi. Alle sue risposte negative, lo avrebbero minacciato di ucciderlo la prossima volta, se egli non avesse ottemperato alle loro richieste. Il giorno seguente, egli avrebbe sporto denuncia in polizia per l'evento precitato. In seguito all'apertura della sua (...) nel (...) a L._______ (nel distretto di M._______), anche lì si sarebbero presentate svariate volte delle persone appartenenti al gruppo di F._______, questionandolo e minacciandolo in merito a dove si trovassero le armi, in alcune occasioni anche picchiandolo, nonché sottraendogli soldi e (...) dal (...). La sera del (...), mentre stava rincasando, vicino all'abitazione parentale sarebbe stato nuovamente fermato da alcune persone. In tale frangente esse lo avrebbero malmenato e ferito, minacciandolo nuovamente di ucciderlo se egli non avesse loro rivelato dove erano nascoste le armi e dove si trovassero il fratello (cfr. verbale 3, D7, pag. 3), rispettivamente anche il cugino (cfr. verbale 2, D33, pag. 6). Egli sarebbe svenuto, svegliandosi soltanto più tardi in ospedale, dove vi sarebbe rimasto unicamente due giorni. Per timore che i suoi persecutori potessero ritrovarlo, avrebbe difatti lasciato anzitempo l'ospedale dove era ricoverato, rifugiandosi dal (...) sino al (...) nel suo (...) (cfr. verbale 2, D7, pag. 3 e verbale 3, D7, pag. 3), rispettivamente nascondendosi a casa di una vicina alla sua (...) (cfr. verbale 2, D33, pag. 6), e provvedendo alla vendita dei suoi (...) ad un (...) di M._______. In seguito, sarebbe partito per N._______ per due mesi, dove avrebbe soggiornato presso un parente. In tale periodo, alcuni individui del gruppo di F._______ si sarebbero presentati a casa dei suoi genitori per chiedere di lui. Al che il padre avrebbe deciso di portare il fratello K._______. presso una zia a O._______, dove soggiornerebbero tutt'ora. Dal (...) sino al (...), si sarebbe infine trasferito presso il passatore, prima di lasciare lo Sri Lanka con quest'ultimo, partendo via aerea da P._______, munito del suo passaporto originale, in direzione dapprima dell'Q._______, poi dell'R._______. Egli ha inoltre riferito di non avere mai avuto alcun contatto diretto con le LTTE, né sarebbe mai stato arrestato o parte ad alcuna procedura giudiziaria, come neppure iscritto ad alcun partito nel suo Paese d'origine. Altresì, la sua attività della (...) sarebbe cessata (cfr. verbale 2, D55, pag. 8), e tutt'ora i suoi genitori, il fratello K._______. ed una sorella, per timore non vivrebbero presso la casa parentale, ma situati presso parenti, mentre che il fratello G._______ si troverebbe in I._______, come pure un ulteriore fratello in S._______. Infine con un altro fratello T._______, che avrebbe pure fatto parte delle LTTE in passato, avrebbe perso i contatti già dall'anno (...) (cfr. verbale 2, D16 seg., pag. 4). In caso di rientro in patria, egli temerebbe di essere ucciso dai suoi persecutori (cfr. verbale 2, D52, pag. 7; verbale 3, D48, pag. 7). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato l'originale della sua carta d'identità (cfr. atto SEM n. [...]-14/3 e verbale 2, D26, pag. 5); la denuncia presentata in polizia del (...) in lingua straniera, il certificato di registrazione della (...) datato (...), copia dell'attestato di detenzione del cugino H._______ del (...) in lingua inglese, copia della convocazione del (...) per il fratello G._______ del (...) in lingua straniera, nonché tre fotografie inerenti le ferite riportate dall'interessato e la sua ospedalizzazione (cfr. atto SEM n. [...]-15/-, mezzi di prova dal n. 1 al n. 5). E. Tramite il parere del (...) giugno 2020, l'interessato ha formulato le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. 1059697-23/2) in relazione al progetto di decisione del (...) giugno 2020 dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. [...]-22/9). F. Con decisione del 19 giugno 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-25/1) - sempre alla data precitata, l'interessato ha peraltro sottoscritto la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-26/1) - la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Con plico raccomandato del 20 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in primo subordine al rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione; ed in secondo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto una chiavetta USB, contenente tre sequenze video (datate [...]), come pure un'istantanea, dove si vede un esterno con l'insegna "(...)". H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene innanzitutto che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Invero, le sue allegazioni in merito alle persecuzioni subite, sarebbero vaghe e stereotipate, sia attinente i numeri d'incontri avuti con i suoi persecutori - dei quali avrebbe pure rilasciato delle asserzioni contraddittorie - sia concernente l'identità degli stessi. Fumoso sarebbe stato anche nell'indicare il numero dei suoi aguzzini. Egli avrebbe pure rilasciato delle allegazioni contrarie alla logica dell'agire. Neppure i mezzi di prova da lui presentati sarebbero atti a sostenere i suoi motivi d'asilo. Proseguendo nell'analisi, la SEM ritiene che non vi siano nel caso di specie dei fattori di rischio legati al ricorrente o all'elezione presidenziale avvenuta in Sri Lanka il 19 novembre 2019, dai quali si potrebbe dedurre che egli possa essere esposto, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Per il resto, in assenza di nuovi elementi apportati con il parere del (...) giugno 2020, l'autorità inferiore ha mantenuto le predette conclusioni.
E. 4.2 Nel suo gravame, il ricorrente ritiene in sunto che le sue allegazioni debbano essere ritenute verosimili, e passa dapprima in rassegna, contestandole, le diverse supposte incoerenze, vaghezze ed illogicità presenti nel suo racconto e rilevate dalla SEM nel provvedimento sindacato. Proseguendo, egli segnala che recentemente i suoi persecutori sarebbero nuovamente arrivati a cercarlo nel suo (...), che sarebbe gestito ora da altre persone. In tal senso egli avrebbe prodotto il video che i (...) del (...) avrebbero fatto pervenire ai suoi genitori, e da questi ultimi trasmesso all'interessato. Nello stesso si vedrebbero degli agenti di polizia all'interno del (...) che sarebbero venuti a chiedere di lui. Tali poliziotti sarebbero collusi con il gruppo che lo perseguiterebbe. A mente sua, inoltre, i mezzi di prova presentati sarebbero pertinenti ed atti a dimostrare le problematiche da lui incorse in patria.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6 Il Tribunale ritiene che l'insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le sue allegazioni motivanti l'espatrio, nel loro complesso, si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie, inconsistenti ed illogiche.
E. 6.1 L'insorgente ha rilasciato delle dichiarazioni discrepanti riguardo diversi punti chiave del suo racconto. A titolo meramente esemplificativo, nel corso dell'audizione del (...) maggio 2020, egli ha sostenuto che il (...), egli sarebbe stato fermato da un solo gruppo di persone, appartenenti all'organizzazione di F._______ (cfr. verbale 2, D33, pag. 6), allorché invece nella successiva audizione, egli ha asserito che si trattassero di due gruppi di persone, uno di cingalesi ed uno di tamil (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Sempre concernente tale presunta aggressione, la sequenza degli eventi narrati, appare essere incoerente tra le due audizioni. Invero, il ricorrente ha dapprima riportato che durante la precitata lo avrebbero colpito con il calcio della pistola alla (...), in seguito la madre avrebbe sentito le sue urla e sarebbe uscita di casa, mentre che lui sarebbe svenuto, ma dopo che i suoi aggressori lo avrebbero minacciato di ucciderlo se non fossero stati consegnati loro il fratello ed il cugino, cosicché al suo funerale avrebbero potuto catturarli (cfr. verbale 2, D33, pag. 6). Tuttavia, né di quest'ultima minaccia da loro profferita, né del fatto che la madre sarebbe accorsa alle sue urla, vi è traccia nella successiva audizione (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Anzi, egli aggiunge un ulteriore dettaglio che non era stato presentato nella prima versione, ovvero che egli avrebbe perso conoscenza a causa del colpo ricevuto con un casco di motocicletta (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Ulteriore elemento discrepante, lo si rimarca nel fatto che egli ha dapprima affermato che dopo essere fuggito dall'ospedale, si sarebbe rifugiato nel suo (...) per (...) giorni (cfr. verbale 2, D7, pag. 3), allorché poco più avanti nella stessa audizione, e senza alcuna spiegazione, sostiene invece che dopo l'ospedalizzazione si sarebbe nascosto presso una signora, vivente vicino alla sua (...) (cfr. verbale 2, D33, pag. 6). Circa la medesima circostanza, nell'audizione successiva, il ricorrente è ritornato nuovamente sulla prima versione resa, ovvero che egli avrebbe trovato riparo presso il suo (...) (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Non da ultimo, quanto da egli allegato soltanto nel gravame, ovvero che lui sarebbe pure ricercato da appartenenti alle forze dell'ordine, in collusione con il gruppo che lo perseguiterebbe (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso), stride fortemente con quanto da egli affermato durante il corso di procedura. Invero, si tratta di nuove allegazioni circa la natura dei suoi persecutori, in quanto mai asserito in precedenza si trattasse pure di agenti di polizia - forza di polizia alla quale peraltro l'insorgente stesso ha allegato di essersi rivolto il (...) per denunciare i suoi presunti aggressori (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 5) -, ma soltanto di appartenenti all'organizzazione F._______ e ad un gruppo di singalesi (cfr. verbale 3, D17 segg., pag. 4). Inoltre le stesse affermazioni confutano anche palesemente la sua dichiarazione circa la cessazione della sua attività rilasciata durante l'audizione del (...) maggio 2020 (cfr. verbale 2, D55, pag. 8).
E. 6.2 A ragione poi l'autorità inferiore ritiene nella decisione impugnata, che egli abbia reso delle allegazioni troppo incerte e stereotipate riguardo ai suoi aggressori, i quali sarebbero stati gli autori di svariati attacchi e minacce personali nei suoi confronti, protrattisi lungo diversi anni, ovvero dal (...) sino al suo espatrio avvenuto nell'(...) del 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5; verbale 2, D33, pag. 5 seg.; verbale 3, D16 segg., pag. 4). In particolare egli ha unicamente riferito si trattasse di persone appartenenti al gruppo di F._______ e ad un gruppo di cingalesi, non riuscendo però a dare ulteriori dettagli quanto alle stesse, e neppure al loro numero certo - allegando si trattasse di (...) o (...) persone - (cfr. verbale 3, D20, pag. 4). Neppure dell'unico individuo che egli avrebbe riconosciuto durante l'aggressione del (...), è riuscito a fornire dei ragguagli concreti, a parte che era un personaggio pubblico esponente del gruppo di F._______, che egli avrebbe pure visto su dei manifesti (cfr. verbale 2, D54, pag. 8; verbale 3, D19, pag. 4). Tale fumosità nei predetti asserti, non risulta spiegabile neppure con le allegazioni esposte nel ricorso dal ricorrente che, peraltro, riconosce pure di essere stato impreciso nelle sue affermazioni (cfr. p.to 3, pag. 3 del ricorso). Invero, se veramente egli fosse stato vittima di persecuzioni come quelle riportate, appare poco credibile che egli non riesca a dare maggiori dettagli riguardo gli stessi, essendo che i medesimi gli avrebbero fatto spesso visita al domicilio ed anche al suo negozio. Inoltre, la sua indolenza nel non avere ricercato durante tutti gli anni trascorsi maggiori informazioni riguardo i suoi persecutori - anche presso il fratello G._______ ed il cugino H._______ che avrebbe sentito telefonicamente nel (...) in due o tre occasioni, come pure dal suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale 3, D12 seg., pag. 3 seg.) -, a parte aver sporto la supposta denuncia in polizia nel (...) (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 5), rende ancora meno plausibili le sue affermazioni in merito alle vessazioni subite, anche contenute nel gravame.
E. 6.3 Per quanto attiene le diverse illogicità presenti nelle dichiarazioni dell'insorgente, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda a quanto concluso nella decisione avversata (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110], per rinvio dell'art. 4 PA) la quale risulta su tali punti sufficientemente esplicita e motivata (cfr. p.to II/1, pag. 5 seg. della predetta), non essendo gli argomenti ricorsuali, generici e privi di qualsivoglia ulteriore elemento concreto, atti a modificare le conclusioni di cui al provvedimento sindacato.
E. 6.4 Ad uguale conclusione della SEM, giunge poi il Tribunale riguardo ai mezzi di prova presentati dal ricorrente, non essendo le disquisizioni meramente interlocutorie presentate in merito con il ricorso e per la loro inconsistenza, atte a modificare la stessa in punto all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. Anzi, quanto prodotto in sede ricorsuale dall'interessato stesso, a differenza di quanto da egli addotto, rafforza semmai ancora maggiormente la convinzione circa l'incredibilità dell'intera sua narrazione. Nelle tre sequenze video presenti nella chiavetta USB prodotta con il ricorso, e datate (...), peraltro senza audio, vi si vedono difatti due agenti che entrano tranquillamente in un (...) e si accomodano su due sedie, dando le spalle al (...)/ai due (...) presenti, guardando molto probabilmente la televisione (in quanto si vede soltanto parzialmente la stessa) posta in alto nel medesimo (...). I due (...) presenti, che guardano a tratti anche i loro telefoni, come pure loro la televisione, non sembrano in alcun modo essere intimoriti dai due agenti presenti, i quali durante quasi tutto il tempo rimangono seduti, a parte in un momento ove uno di loro si alza e va verso la televisione indicando qualcosa, poi si riaccomoda. Non è quindi ravvisabile in alcun momento in tali video come gli stessi agenti fossero interessati in qualche modo al ricorrente. Anzi, il fatto che la (...) sia tutt'ora aperta - di cui l'istantanea fotografica del (...) con l'insegna "(...)", pure presente nella chiavetta USB summenzionata ne è una prova - e perfettamente funzionante, confuta le allegazioni contrarie rese dal ricorrente in merito, e già sopra rilevate (cfr. consid. 6.1). Appare peraltro quantomeno strano che il ricorrente abbia prodotto dei video che proverrebbero dalle telecamere poste nel suo (...) con tanta facilità, ma che invece non sia riuscito ad entrare in possesso di alcuna sequenza video inerente le presunte vessazioni subite durante svariati anni, anche nella sua (...), da parte dei suoi persecutori.
E. 6.5 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni del richiedente non risultano verosimili giusta l'art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.
E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, il ricorrente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"), come a ragione rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato. Invero, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non ha mai interessato la giustizia srilankese (cfr. verbale 2, D36 seg., pag. 6) da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento], consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare neppure essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). Egli non ha difatti mai preso parte alle LTTE né era impegnato politicamente (cfr. verbale 2, D35 e D38, pag. 6), e salvo le allegazioni di due fratelli e di un cugino che avrebbero fatto in passato parte di tale organizzazione, egli non ha asserito di avere altri famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le predette. Inoltre, con uno dei fratelli, T._______, membro delle LTTE, non avrebbe più avuto alcun contatto a partire dal (...) (cfr. verbale 2, D16 seg., pag. 4; verbale 3, D32, pag. 5), mentre che con l'altro fratello G._______ ed il cugino H._______ - peraltro quest'ultimo sarebbe pure stato riabilitato dal governo srilankese (cfr. verbale 2, D46, pag. 7) - avrebbe ripreso i contatti regolari soltanto una volta espatriato in Svizzera (cfr. verbale 3, D12 seg., pag. 3 seg.). Questi ultimi sarebbero espatriati in I._______ dal (...) ove risiederebbero tutt'ora (cfr. verbale 3, D14, pag. 4). A causa di tali famigliari, egli non avrebbe però riscontrato alcuna problematica nel suo paese d'origine con le autorità srilankesi, visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6.1 e 6.4), oltreché al suo espatrio legale dall'aeroporto di P._______, munito del suo passaporto originale, ottenuto direttamente e personalmente dall'insorgente dall'autorità preposta poco prima della sua partenza dal Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 4; verbale 2, D7, pag. 3; D21 seg., pag. 4 e D27 seg., pag. 5). L'interessato ha per di più potuto aprire, indisturbato - viste le inverosimiglianze sopra rilevate in merito alle persecuzioni che avrebbero avuto luogo anche presso la sua (...) - una sua attività lavorativa nel (...) (cfr. verbale 2, D13, pag. 3; verbale 3, D7, pag. 3), che sarebbe tutt'ora attiva, a dispetto delle dichiarazioni contrarie rese in corso di procedura dal ricorrente (cfr. supra consid. 6.1 e 6.4). A fronte di tali evenienze concrete, il presunto trascorso di alcuni suoi famigliari nelle LTTE, non risulta essere un elemento sufficiente per riconoscergli un profilo di rischio particolare ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8.5.3). L'interessato non si può pertanto prevalere di una persecuzione riflessa a causa dei predetti famigliari, in quanto egli non è riuscito a rendere credibile di essere entrato in modo specifico nel mirino delle autorità srilankesi in ragione dell'appartenenza degli stessi parenti alle LTTE, o dopo l'espatrio degli stessi all'estero intervenuto, secondo le dichiarazioni dell'interessato già nel (...), quindi ben precedentemente la sua partenza dallo Sri Lanka. Inoltre non risulta che i suoi famigliari siano stati ricercati al loro domicilio neppure dopo la sua partenza, ritenendo peraltro che le allegazioni di ricerche da parte di persone sconosciute presso la casa dei suoi genitori anche dopo il suo espatrio (cfr. verbale 3, D40, pag. 6) - visto che le vessazioni subite dal ricorrente già quando egli si trovava nel suo Paese d'origine, sono state ritenute inverosimili - non siano in alcun modo provate o sostenute da elementi credibili. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure della durata del suo soggiorno all'estero, della provenienza dalla Provincia dell'U._______ e di avere (...) anni d'età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 8.4.6 e consid. 9.2.4), non costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati - anche con gli elementi di rischio succitati - per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale (cfr. verbale 2, D23, pag. 4), egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra (...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di P._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2).
E. 7.2 Visto quanto precede, la SEM nella decisione impugnata è giunta a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare la decisione dell'autorità inferiore.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 9.2 Nella decisione avversata, l'autorità resistente ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo essenzialmente inesigibile la misura d'esecuzione dell'allontanamento decretata. Invero, nello Sri Lanka, non vi sarebbe sicurezza e sarebbero ancora svariate le problematiche da risolvere, soprattutto nella sua regione di provenienza. Inoltre, in quanto tamil, in caso di rientro in patria, egli sarebbe sottoposto a dei controlli e verrebbe segnalato al CID (abbreviazione in inglese per "Criminal Investigation Departement") e la sua vita tornerebbe ad essere in pericolo. Questi ultimi aspetti rientrano piuttosto nell'ammissibilità del provvedimento d'esecuzione dell'allontanamento e non nell'esigibilità della stessa, e verranno pertanto trattate d'appresso in tale contesto.
E. 9.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - ed a differenza di quanto esposto in modo generico nel gravame dall'interessato - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 in relazione con l'art. 44 LAsi.
E. 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente (cfr. supra consid. 7.1 con riferimenti citati), anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), risulta tutt'ora attuale. La censura ricorsuale inerente la situazione in Sri Lanka, generica e priva di qualsivoglia ulteriore elemento, non è atta a mutare tale conclusione.
E. 9.4.3 Sempre nella sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata, il Tribunale ha ritenuto in generale, che l'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente che proviene dalla Provincia D._______, risulta essere esigibile, se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità, segnatamente l'esistenza di una sufficiente rete familiare o sociale che possa supportare il richiedente così come di prospettive sicure circa le entrate finanziarie ed un'abitazione (cfr. consid. 13.4). Nel caso specifico, il ricorrente, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, situato nella Provincia D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.02, pag. 4; verbale 2, D5 seg., pag. 3), risulta essere giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; verbale 3, D3, pag. 2), non avendo segnatamente avuto alcun seguito l'evento di angina streptococcica osservata con la lettera di dimissione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-16/3). Egli dispone inoltre di una buona formazione e di una solida esperienza come (...) e proprietario di una (...), che risulta - come già visto sopra - tutt'ora in esercizio, attività lavorativa che potrà quindi senz'altro riprendere quanto prima non appena rientrato in patria. Dipoi, dispone nel suo Paese d'origine, di una vasta rete famigliare, vivente sia a B._______ - come la sorella e la madre - come pure dal padre e dal fratello K._______. e da diverse zie (...) - in particolare una zia materna che vivrebbe a J._______, sempre nel distretto di C._______, dove il richiedente vi avrebbe soggiornato per (...) anni - e (...), nonché uno zio (...) (cfr. verbale 2, D10, pag. 3 e D16, pag. 4; verbale 3, D32, pag. 5), con i quali intratterrebbe dei buoni rapporti, a parte con una zia (...) (cfr. verbale 3, D33, pag. 5). Egli potrà quindi contare su una reta famigliare e sociale intatta, che potranno supportarlo, in caso di necessità, per procacciarsi i beni primari ed un alloggio - come d'altronde già avvenuto in passato - che accanto all'eventuale ripresa della sua attività lavorativa, gli permetteranno di reintegrarsi senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine.
E. 9.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 9.5 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus, non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto di carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-1730/2018 del 14 luglio 2020 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati).
E. 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 12 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3668/2020 Sentenza del 4 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);decisione della SEM del 19 giugno 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino srilankese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). Il (...), egli ha sottoscritto la relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-9/1). B. Nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali del (...) gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-10/8; di seguito: verbale 1), il richiedente asilo ha in particolare dichiarato di essere di etnia tamil, di religione induista, con ultimo domicilio nel Paese d'origine a B._______ (situato nel distretto di C._______, nella Provincia D._______), nonché di essere espatriato dallo Sri Lanka il (...) 2019, entrando in E._______ quale primo paese dell'Unione europea nel (...) del 2019. C. Sentito in particolare riguardo al suo stato di salute durante il colloquio Dublino del (...) gennaio 2020, egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. [...]-12/1). Nello stesso contesto, la SEM ha invitato l'interessato ad inoltrare, entro dieci giorni, i documenti attestanti la sua identità e la sua origine. D. Il (...) maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-19/9; di seguito: verbale 2), rispettivamente l'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-21/8; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle succitate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato dal suo Paese d'origine, a causa di problematiche avute con appartenenti al gruppo di F._______, anche detto (...) (abbreviazione per: "[...]") e con altri individui ignoti. Invero, suo fratello G._______ ed il cugino H._______, sarebbero stati membri e sostenitori delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), come pure dal (...) al (...) avrebbero fatto parte del gruppo di F._______ (cfr. verbale 3, D7, pag. 2), rispettivamente soltanto il cugino H._______ (cfr. verbale 2, D33, pag. 5). A seguito dell'espatrio dei precitati in I._______, nel (...), delle persone avrebbero continuato a ricercarli al domicilio parentale ed a minacciare l'interessato ed i suoi famigliari. Per questo motivo i suoi genitori, lo avrebbero fatto trasferire presso una zia (...) a J._______, assieme al fratello minore K._______., a partire dal (...). Durante tale soggiorno, egli avrebbe appreso dal cugino la professione di (...). Dopo il cambio di Governo, pensando che la situazione si fosse tranquillizzata, il (...) l'interessato ed il fratello K._______. avrebbero fatto rientro al domicilio parentale. Tuttavia a partire dal secondo mese di rientro a casa, le visite delle persone ignote sarebbero riprese. La sera del (...), mentre rincasava, il richiedente sarebbe stato fermato da un gruppo di persone affiliate dell'organizzazione di F._______, gli avrebbero chiesto dove fossero il fratello G._______ ed il cugino H._______ e ove gli stessi avessero nascosto le armi. Alle sue risposte negative, lo avrebbero minacciato di ucciderlo la prossima volta, se egli non avesse ottemperato alle loro richieste. Il giorno seguente, egli avrebbe sporto denuncia in polizia per l'evento precitato. In seguito all'apertura della sua (...) nel (...) a L._______ (nel distretto di M._______), anche lì si sarebbero presentate svariate volte delle persone appartenenti al gruppo di F._______, questionandolo e minacciandolo in merito a dove si trovassero le armi, in alcune occasioni anche picchiandolo, nonché sottraendogli soldi e (...) dal (...). La sera del (...), mentre stava rincasando, vicino all'abitazione parentale sarebbe stato nuovamente fermato da alcune persone. In tale frangente esse lo avrebbero malmenato e ferito, minacciandolo nuovamente di ucciderlo se egli non avesse loro rivelato dove erano nascoste le armi e dove si trovassero il fratello (cfr. verbale 3, D7, pag. 3), rispettivamente anche il cugino (cfr. verbale 2, D33, pag. 6). Egli sarebbe svenuto, svegliandosi soltanto più tardi in ospedale, dove vi sarebbe rimasto unicamente due giorni. Per timore che i suoi persecutori potessero ritrovarlo, avrebbe difatti lasciato anzitempo l'ospedale dove era ricoverato, rifugiandosi dal (...) sino al (...) nel suo (...) (cfr. verbale 2, D7, pag. 3 e verbale 3, D7, pag. 3), rispettivamente nascondendosi a casa di una vicina alla sua (...) (cfr. verbale 2, D33, pag. 6), e provvedendo alla vendita dei suoi (...) ad un (...) di M._______. In seguito, sarebbe partito per N._______ per due mesi, dove avrebbe soggiornato presso un parente. In tale periodo, alcuni individui del gruppo di F._______ si sarebbero presentati a casa dei suoi genitori per chiedere di lui. Al che il padre avrebbe deciso di portare il fratello K._______. presso una zia a O._______, dove soggiornerebbero tutt'ora. Dal (...) sino al (...), si sarebbe infine trasferito presso il passatore, prima di lasciare lo Sri Lanka con quest'ultimo, partendo via aerea da P._______, munito del suo passaporto originale, in direzione dapprima dell'Q._______, poi dell'R._______. Egli ha inoltre riferito di non avere mai avuto alcun contatto diretto con le LTTE, né sarebbe mai stato arrestato o parte ad alcuna procedura giudiziaria, come neppure iscritto ad alcun partito nel suo Paese d'origine. Altresì, la sua attività della (...) sarebbe cessata (cfr. verbale 2, D55, pag. 8), e tutt'ora i suoi genitori, il fratello K._______. ed una sorella, per timore non vivrebbero presso la casa parentale, ma situati presso parenti, mentre che il fratello G._______ si troverebbe in I._______, come pure un ulteriore fratello in S._______. Infine con un altro fratello T._______, che avrebbe pure fatto parte delle LTTE in passato, avrebbe perso i contatti già dall'anno (...) (cfr. verbale 2, D16 seg., pag. 4). In caso di rientro in patria, egli temerebbe di essere ucciso dai suoi persecutori (cfr. verbale 2, D52, pag. 7; verbale 3, D48, pag. 7). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato l'originale della sua carta d'identità (cfr. atto SEM n. [...]-14/3 e verbale 2, D26, pag. 5); la denuncia presentata in polizia del (...) in lingua straniera, il certificato di registrazione della (...) datato (...), copia dell'attestato di detenzione del cugino H._______ del (...) in lingua inglese, copia della convocazione del (...) per il fratello G._______ del (...) in lingua straniera, nonché tre fotografie inerenti le ferite riportate dall'interessato e la sua ospedalizzazione (cfr. atto SEM n. [...]-15/-, mezzi di prova dal n. 1 al n. 5). E. Tramite il parere del (...) giugno 2020, l'interessato ha formulato le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. 1059697-23/2) in relazione al progetto di decisione del (...) giugno 2020 dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. [...]-22/9). F. Con decisione del 19 giugno 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-25/1) - sempre alla data precitata, l'interessato ha peraltro sottoscritto la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-26/1) - la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Con plico raccomandato del 20 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in primo subordine al rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione; ed in secondo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto una chiavetta USB, contenente tre sequenze video (datate [...]), come pure un'istantanea, dove si vede un esterno con l'insegna "(...)". H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene innanzitutto che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Invero, le sue allegazioni in merito alle persecuzioni subite, sarebbero vaghe e stereotipate, sia attinente i numeri d'incontri avuti con i suoi persecutori - dei quali avrebbe pure rilasciato delle asserzioni contraddittorie - sia concernente l'identità degli stessi. Fumoso sarebbe stato anche nell'indicare il numero dei suoi aguzzini. Egli avrebbe pure rilasciato delle allegazioni contrarie alla logica dell'agire. Neppure i mezzi di prova da lui presentati sarebbero atti a sostenere i suoi motivi d'asilo. Proseguendo nell'analisi, la SEM ritiene che non vi siano nel caso di specie dei fattori di rischio legati al ricorrente o all'elezione presidenziale avvenuta in Sri Lanka il 19 novembre 2019, dai quali si potrebbe dedurre che egli possa essere esposto, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Per il resto, in assenza di nuovi elementi apportati con il parere del (...) giugno 2020, l'autorità inferiore ha mantenuto le predette conclusioni. 4.2 Nel suo gravame, il ricorrente ritiene in sunto che le sue allegazioni debbano essere ritenute verosimili, e passa dapprima in rassegna, contestandole, le diverse supposte incoerenze, vaghezze ed illogicità presenti nel suo racconto e rilevate dalla SEM nel provvedimento sindacato. Proseguendo, egli segnala che recentemente i suoi persecutori sarebbero nuovamente arrivati a cercarlo nel suo (...), che sarebbe gestito ora da altre persone. In tal senso egli avrebbe prodotto il video che i (...) del (...) avrebbero fatto pervenire ai suoi genitori, e da questi ultimi trasmesso all'interessato. Nello stesso si vedrebbero degli agenti di polizia all'interno del (...) che sarebbero venuti a chiedere di lui. Tali poliziotti sarebbero collusi con il gruppo che lo perseguiterebbe. A mente sua, inoltre, i mezzi di prova presentati sarebbero pertinenti ed atti a dimostrare le problematiche da lui incorse in patria. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6. Il Tribunale ritiene che l'insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le sue allegazioni motivanti l'espatrio, nel loro complesso, si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie, inconsistenti ed illogiche. 6.1 L'insorgente ha rilasciato delle dichiarazioni discrepanti riguardo diversi punti chiave del suo racconto. A titolo meramente esemplificativo, nel corso dell'audizione del (...) maggio 2020, egli ha sostenuto che il (...), egli sarebbe stato fermato da un solo gruppo di persone, appartenenti all'organizzazione di F._______ (cfr. verbale 2, D33, pag. 6), allorché invece nella successiva audizione, egli ha asserito che si trattassero di due gruppi di persone, uno di cingalesi ed uno di tamil (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Sempre concernente tale presunta aggressione, la sequenza degli eventi narrati, appare essere incoerente tra le due audizioni. Invero, il ricorrente ha dapprima riportato che durante la precitata lo avrebbero colpito con il calcio della pistola alla (...), in seguito la madre avrebbe sentito le sue urla e sarebbe uscita di casa, mentre che lui sarebbe svenuto, ma dopo che i suoi aggressori lo avrebbero minacciato di ucciderlo se non fossero stati consegnati loro il fratello ed il cugino, cosicché al suo funerale avrebbero potuto catturarli (cfr. verbale 2, D33, pag. 6). Tuttavia, né di quest'ultima minaccia da loro profferita, né del fatto che la madre sarebbe accorsa alle sue urla, vi è traccia nella successiva audizione (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Anzi, egli aggiunge un ulteriore dettaglio che non era stato presentato nella prima versione, ovvero che egli avrebbe perso conoscenza a causa del colpo ricevuto con un casco di motocicletta (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Ulteriore elemento discrepante, lo si rimarca nel fatto che egli ha dapprima affermato che dopo essere fuggito dall'ospedale, si sarebbe rifugiato nel suo (...) per (...) giorni (cfr. verbale 2, D7, pag. 3), allorché poco più avanti nella stessa audizione, e senza alcuna spiegazione, sostiene invece che dopo l'ospedalizzazione si sarebbe nascosto presso una signora, vivente vicino alla sua (...) (cfr. verbale 2, D33, pag. 6). Circa la medesima circostanza, nell'audizione successiva, il ricorrente è ritornato nuovamente sulla prima versione resa, ovvero che egli avrebbe trovato riparo presso il suo (...) (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Non da ultimo, quanto da egli allegato soltanto nel gravame, ovvero che lui sarebbe pure ricercato da appartenenti alle forze dell'ordine, in collusione con il gruppo che lo perseguiterebbe (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso), stride fortemente con quanto da egli affermato durante il corso di procedura. Invero, si tratta di nuove allegazioni circa la natura dei suoi persecutori, in quanto mai asserito in precedenza si trattasse pure di agenti di polizia - forza di polizia alla quale peraltro l'insorgente stesso ha allegato di essersi rivolto il (...) per denunciare i suoi presunti aggressori (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 5) -, ma soltanto di appartenenti all'organizzazione F._______ e ad un gruppo di singalesi (cfr. verbale 3, D17 segg., pag. 4). Inoltre le stesse affermazioni confutano anche palesemente la sua dichiarazione circa la cessazione della sua attività rilasciata durante l'audizione del (...) maggio 2020 (cfr. verbale 2, D55, pag. 8). 6.2 A ragione poi l'autorità inferiore ritiene nella decisione impugnata, che egli abbia reso delle allegazioni troppo incerte e stereotipate riguardo ai suoi aggressori, i quali sarebbero stati gli autori di svariati attacchi e minacce personali nei suoi confronti, protrattisi lungo diversi anni, ovvero dal (...) sino al suo espatrio avvenuto nell'(...) del 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5; verbale 2, D33, pag. 5 seg.; verbale 3, D16 segg., pag. 4). In particolare egli ha unicamente riferito si trattasse di persone appartenenti al gruppo di F._______ e ad un gruppo di cingalesi, non riuscendo però a dare ulteriori dettagli quanto alle stesse, e neppure al loro numero certo - allegando si trattasse di (...) o (...) persone - (cfr. verbale 3, D20, pag. 4). Neppure dell'unico individuo che egli avrebbe riconosciuto durante l'aggressione del (...), è riuscito a fornire dei ragguagli concreti, a parte che era un personaggio pubblico esponente del gruppo di F._______, che egli avrebbe pure visto su dei manifesti (cfr. verbale 2, D54, pag. 8; verbale 3, D19, pag. 4). Tale fumosità nei predetti asserti, non risulta spiegabile neppure con le allegazioni esposte nel ricorso dal ricorrente che, peraltro, riconosce pure di essere stato impreciso nelle sue affermazioni (cfr. p.to 3, pag. 3 del ricorso). Invero, se veramente egli fosse stato vittima di persecuzioni come quelle riportate, appare poco credibile che egli non riesca a dare maggiori dettagli riguardo gli stessi, essendo che i medesimi gli avrebbero fatto spesso visita al domicilio ed anche al suo negozio. Inoltre, la sua indolenza nel non avere ricercato durante tutti gli anni trascorsi maggiori informazioni riguardo i suoi persecutori - anche presso il fratello G._______ ed il cugino H._______ che avrebbe sentito telefonicamente nel (...) in due o tre occasioni, come pure dal suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale 3, D12 seg., pag. 3 seg.) -, a parte aver sporto la supposta denuncia in polizia nel (...) (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 5), rende ancora meno plausibili le sue affermazioni in merito alle vessazioni subite, anche contenute nel gravame. 6.3 Per quanto attiene le diverse illogicità presenti nelle dichiarazioni dell'insorgente, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda a quanto concluso nella decisione avversata (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110], per rinvio dell'art. 4 PA) la quale risulta su tali punti sufficientemente esplicita e motivata (cfr. p.to II/1, pag. 5 seg. della predetta), non essendo gli argomenti ricorsuali, generici e privi di qualsivoglia ulteriore elemento concreto, atti a modificare le conclusioni di cui al provvedimento sindacato. 6.4 Ad uguale conclusione della SEM, giunge poi il Tribunale riguardo ai mezzi di prova presentati dal ricorrente, non essendo le disquisizioni meramente interlocutorie presentate in merito con il ricorso e per la loro inconsistenza, atte a modificare la stessa in punto all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. Anzi, quanto prodotto in sede ricorsuale dall'interessato stesso, a differenza di quanto da egli addotto, rafforza semmai ancora maggiormente la convinzione circa l'incredibilità dell'intera sua narrazione. Nelle tre sequenze video presenti nella chiavetta USB prodotta con il ricorso, e datate (...), peraltro senza audio, vi si vedono difatti due agenti che entrano tranquillamente in un (...) e si accomodano su due sedie, dando le spalle al (...)/ai due (...) presenti, guardando molto probabilmente la televisione (in quanto si vede soltanto parzialmente la stessa) posta in alto nel medesimo (...). I due (...) presenti, che guardano a tratti anche i loro telefoni, come pure loro la televisione, non sembrano in alcun modo essere intimoriti dai due agenti presenti, i quali durante quasi tutto il tempo rimangono seduti, a parte in un momento ove uno di loro si alza e va verso la televisione indicando qualcosa, poi si riaccomoda. Non è quindi ravvisabile in alcun momento in tali video come gli stessi agenti fossero interessati in qualche modo al ricorrente. Anzi, il fatto che la (...) sia tutt'ora aperta - di cui l'istantanea fotografica del (...) con l'insegna "(...)", pure presente nella chiavetta USB summenzionata ne è una prova - e perfettamente funzionante, confuta le allegazioni contrarie rese dal ricorrente in merito, e già sopra rilevate (cfr. consid. 6.1). Appare peraltro quantomeno strano che il ricorrente abbia prodotto dei video che proverrebbero dalle telecamere poste nel suo (...) con tanta facilità, ma che invece non sia riuscito ad entrare in possesso di alcuna sequenza video inerente le presunte vessazioni subite durante svariati anni, anche nella sua (...), da parte dei suoi persecutori. 6.5 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni del richiedente non risultano verosimili giusta l'art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, il ricorrente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"), come a ragione rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato. Invero, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non ha mai interessato la giustizia srilankese (cfr. verbale 2, D36 seg., pag. 6) da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento], consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare neppure essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). Egli non ha difatti mai preso parte alle LTTE né era impegnato politicamente (cfr. verbale 2, D35 e D38, pag. 6), e salvo le allegazioni di due fratelli e di un cugino che avrebbero fatto in passato parte di tale organizzazione, egli non ha asserito di avere altri famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le predette. Inoltre, con uno dei fratelli, T._______, membro delle LTTE, non avrebbe più avuto alcun contatto a partire dal (...) (cfr. verbale 2, D16 seg., pag. 4; verbale 3, D32, pag. 5), mentre che con l'altro fratello G._______ ed il cugino H._______ - peraltro quest'ultimo sarebbe pure stato riabilitato dal governo srilankese (cfr. verbale 2, D46, pag. 7) - avrebbe ripreso i contatti regolari soltanto una volta espatriato in Svizzera (cfr. verbale 3, D12 seg., pag. 3 seg.). Questi ultimi sarebbero espatriati in I._______ dal (...) ove risiederebbero tutt'ora (cfr. verbale 3, D14, pag. 4). A causa di tali famigliari, egli non avrebbe però riscontrato alcuna problematica nel suo paese d'origine con le autorità srilankesi, visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6.1 e 6.4), oltreché al suo espatrio legale dall'aeroporto di P._______, munito del suo passaporto originale, ottenuto direttamente e personalmente dall'insorgente dall'autorità preposta poco prima della sua partenza dal Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 4; verbale 2, D7, pag. 3; D21 seg., pag. 4 e D27 seg., pag. 5). L'interessato ha per di più potuto aprire, indisturbato - viste le inverosimiglianze sopra rilevate in merito alle persecuzioni che avrebbero avuto luogo anche presso la sua (...) - una sua attività lavorativa nel (...) (cfr. verbale 2, D13, pag. 3; verbale 3, D7, pag. 3), che sarebbe tutt'ora attiva, a dispetto delle dichiarazioni contrarie rese in corso di procedura dal ricorrente (cfr. supra consid. 6.1 e 6.4). A fronte di tali evenienze concrete, il presunto trascorso di alcuni suoi famigliari nelle LTTE, non risulta essere un elemento sufficiente per riconoscergli un profilo di rischio particolare ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 8.5.3). L'interessato non si può pertanto prevalere di una persecuzione riflessa a causa dei predetti famigliari, in quanto egli non è riuscito a rendere credibile di essere entrato in modo specifico nel mirino delle autorità srilankesi in ragione dell'appartenenza degli stessi parenti alle LTTE, o dopo l'espatrio degli stessi all'estero intervenuto, secondo le dichiarazioni dell'interessato già nel (...), quindi ben precedentemente la sua partenza dallo Sri Lanka. Inoltre non risulta che i suoi famigliari siano stati ricercati al loro domicilio neppure dopo la sua partenza, ritenendo peraltro che le allegazioni di ricerche da parte di persone sconosciute presso la casa dei suoi genitori anche dopo il suo espatrio (cfr. verbale 3, D40, pag. 6) - visto che le vessazioni subite dal ricorrente già quando egli si trovava nel suo Paese d'origine, sono state ritenute inverosimili - non siano in alcun modo provate o sostenute da elementi credibili. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure della durata del suo soggiorno all'estero, della provenienza dalla Provincia dell'U._______ e di avere (...) anni d'età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 8.4.6 e consid. 9.2.4), non costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati - anche con gli elementi di rischio succitati - per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale (cfr. verbale 2, D23, pag. 4), egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra (...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di P._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). 7.2 Visto quanto precede, la SEM nella decisione impugnata è giunta a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare la decisione dell'autorità inferiore.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 Nella decisione avversata, l'autorità resistente ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo essenzialmente inesigibile la misura d'esecuzione dell'allontanamento decretata. Invero, nello Sri Lanka, non vi sarebbe sicurezza e sarebbero ancora svariate le problematiche da risolvere, soprattutto nella sua regione di provenienza. Inoltre, in quanto tamil, in caso di rientro in patria, egli sarebbe sottoposto a dei controlli e verrebbe segnalato al CID (abbreviazione in inglese per "Criminal Investigation Departement") e la sua vita tornerebbe ad essere in pericolo. Questi ultimi aspetti rientrano piuttosto nell'ammissibilità del provvedimento d'esecuzione dell'allontanamento e non nell'esigibilità della stessa, e verranno pertanto trattate d'appresso in tale contesto. 9.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - ed a differenza di quanto esposto in modo generico nel gravame dall'interessato - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 in relazione con l'art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente (cfr. supra consid. 7.1 con riferimenti citati), anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), risulta tutt'ora attuale. La censura ricorsuale inerente la situazione in Sri Lanka, generica e priva di qualsivoglia ulteriore elemento, non è atta a mutare tale conclusione. 9.4.3 Sempre nella sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata, il Tribunale ha ritenuto in generale, che l'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente che proviene dalla Provincia D._______, risulta essere esigibile, se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità, segnatamente l'esistenza di una sufficiente rete familiare o sociale che possa supportare il richiedente così come di prospettive sicure circa le entrate finanziarie ed un'abitazione (cfr. consid. 13.4). Nel caso specifico, il ricorrente, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, situato nella Provincia D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.02, pag. 4; verbale 2, D5 seg., pag. 3), risulta essere giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; verbale 3, D3, pag. 2), non avendo segnatamente avuto alcun seguito l'evento di angina streptococcica osservata con la lettera di dimissione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-16/3). Egli dispone inoltre di una buona formazione e di una solida esperienza come (...) e proprietario di una (...), che risulta - come già visto sopra - tutt'ora in esercizio, attività lavorativa che potrà quindi senz'altro riprendere quanto prima non appena rientrato in patria. Dipoi, dispone nel suo Paese d'origine, di una vasta rete famigliare, vivente sia a B._______ - come la sorella e la madre - come pure dal padre e dal fratello K._______. e da diverse zie (...) - in particolare una zia materna che vivrebbe a J._______, sempre nel distretto di C._______, dove il richiedente vi avrebbe soggiornato per (...) anni - e (...), nonché uno zio (...) (cfr. verbale 2, D10, pag. 3 e D16, pag. 4; verbale 3, D32, pag. 5), con i quali intratterrebbe dei buoni rapporti, a parte con una zia (...) (cfr. verbale 3, D33, pag. 5). Egli potrà quindi contare su una reta famigliare e sociale intatta, che potranno supportarlo, in caso di necessità, per procacciarsi i beni primari ed un alloggio - come d'altronde già avvenuto in passato - che accanto all'eventuale ripresa della sua attività lavorativa, gli permetteranno di reintegrarsi senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine. 9.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9.5 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus, non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto di carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-1730/2018 del 14 luglio 2020 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: