Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessata, cittadina congolese con ultimo domicilio a B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 21 marzo 2025. A.b Il 16 aprile successivo ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. La richiedente ha sostanzialmente addotto di aver aderito, nel mese di (…) 2022, al partito di opposizione Ensemble pour la République, pre- sieduto da C._______, e di essere successivamente stata incaricata della mobilitazione delle donne presso la sede del partito situata a D._______, incitandole ad affiliarsi al gruppo in vista delle elezioni del 2023. In tale funzione, avrebbe svolto attività di sensibilizzazione nei mercati della capi- tale e partecipato regolarmente ad incontri politici, collaborando all’allesti- mento delle sale e redigendo i verbali delle riunioni. Il (…) 2024, mentre si trovava al mercato di E._______, sarebbe stata fermata da alcuni agenti dell’Agence Nationale de Renseignements (ANR), condotta con la forza in una struttura sconosciuta, privata della libertà, interrogata, percossa e mi- nacciata in relazione al suo impegno politico, considerato sovversivo dalle autorità. Il (…) 2024 sarebbe riuscita a fuggire grazie all’intervento di un agente corrotto e, con l’aiuto di un sacerdote (F._______), avrebbe lasciato il Paese utilizzando documenti falsificati. In caso di rimpatrio, teme di es- sere condannata alla pena di morte (per i dettagli, cfr. atto SEM n. […]- 19/16). Quale mezzo di prova, l’interessata ha depositato agli atti la sua carta d’elettore datata il 7 febbraio 2024 (cfr. mezzo di prova SEM [di se- guito: mdp SEM] n. 1). A.c Con parere legale del 25 aprile 2025, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.
B. Con decisione del 28 aprile 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la do- manda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il Cantone G._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. Con ricorso del 7 maggio 2025, l’interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente all’annullamento della stessa, al riconosci- mento della qualità di rifugiata, alla concessione dell’asilo e, in subordine,
D-3330/2025 Pagina 3 all’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, postula la concessione dell’assistenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal pa- gamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo – con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le alle- gazioni proposte siano inverosimili. In particolare, l’interessata non sa- rebbe stata in grado di spiegare in modo coerente e dettagliato le ragioni della sua adesione al partito Ensemble pour la République, né avrebbe fornito dettagli attendibili sulle sue attività di mobilitazione. Anche il rac- conto relativo all’arresto da parte dell’ANR e alla conseguente detenzione sarebbe risultato vago, contraddittorio e privo di elementi verificabili. Le giustificazioni addotte in merito al trauma vissuto e alla conseguente emo- zione durante l’audizione non sarebbero idonee a colmare le lacune narra- tive riscontrate. Ciò posto, ha respinto la domanda d’asilo senza entrare nel merito della rilevanza dei motivi d’asilo addotti (cfr. decisone avversata, pagg. 4-6).
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E. 3.2 Nel gravame, la ricorrente rimprovera tuttavia alla SEM di aver valutato in maniera “atomizzata” e superficiale le sue dichiarazioni, senza conside- rare adeguatamente il contesto psicologico e personale in cui sarebbero state rese (cfr. ricorso, pag. 3). In particolare, giustifica le imprecisioni e l’assenza di dettagli relativi al sequestro da parte dell’ANR con il suo stato di stress conseguente al trauma delle torture subite in patria, il quale le avrebbe impedito di esprimersi in modo lucido durante l’audizione. Quanto alla sua adesione al partito, la ricorrente ne sottolinea la motivazione poli- tica, sincera e personale, legata al desiderio di cambiamento, sostenendo altresì che la reticenza nel fornire dettagli fosse dettata da timori per la propria sicurezza. Rivendica poi la verosimiglianza complessiva delle alle- gazioni e chiede che queste non vengano esaminate in modo frammenta- rio. Infine, posta la verosimiglianza del racconto, i motivi d’asilo andrebbero considerati rilevanti poiché comproverebbero un concreto rischio di perse- cuzione a sfondo politico (idem pagg. 2-6).
E. 3.3 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in partico- lare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con- traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimi- glianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fon- date, concludenti e plausibili. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ri- dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì il frutto di una ponderazione tra tutti gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
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E. 3.4.1 Poste queste premesse, il Tribunale giudica che l’autorità inferiore ha correttamente concluso per l’inverosimiglianza delle affermazioni dell’inte- ressata in relazione alla sua affiliazione al partito Ensemble pour la Répu- blique, alla sua rispettiva attività politica, nonché al presunto sequestro da parte dell’ANR. Infatti, le allegazioni presentano diverse incongruenze lo- giche, non risultano plausibili e sono prive di sufficienti dettagli di qualità e di contenuto, sollevando quindi seri dubbi sulla veridicità degli eventi narrati (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5).
E. 3.4.2 Anzitutto, la ricorrente ha fornito delle risposte incoerenti e frammen- tarie in relazione alla sua affiliazione al partito. In particolare, ha affermato di essere entrata nel gruppo per motivi ideologici (liberalismo e desidero di cambiamento), senza tuttavia essere in grado di articolare concretamente quali aspetti specifici del programma l’abbiano convinta, limitandosi invece a ripetere frasi generiche come “era la mia convinzione” (cfr. atto SEM n. 19/16 D88-93). L’adesione al partito sarebbe poi avvenuta per iniziativa di un’amica, ma non ha saputo illustrare come e dove si sarebbe svolto il primo incontro con il partito (idem D107-110). L’insorgente ha inoltre affer- mato di essere stata “incaricata di sensibilizzare le donne”, senza però ad- durre sufficienti dettagli sul momento in cui le sarebbe stato proposto l’in- carto, né se esistesse una struttura organizzativa di riferimento (idem D106-108). Su quest’ultimo punto, la ricorrente ha fornito soltanto delle ri- sposte generiche, sostenendo di aver svolto degli incontri per discutere su come cambiare il Pese, senza però menzionare strutture, strategie o obiet- tivi specifici del movimento, nonostante le ripetute domande volte ad ap- profondire l’argomento (idem D112-114). In queste circostanze, la tesi ri- corsuale per cui l’adesione al partito non sarebbe stata “superficiale”, bensì “motivata da un forte desiderio di cambiamento e dalla mia contrarietà alle politiche attuali del governo”, risulta manifestamente infondata poiché non avvalorata da univoche allegazioni in questo senso (cfr. ricorso, pag. 3). Inoltre, la mancanza di dettagli nel racconto non può essere ragionevol- mente giustificata dalla “paura di essere identificata e perseguitata” nel Paese d’origine (ibidem), tanto più che, durante l’audizione, l’interessata era tutelata dalla sua rappresentanza legale che, nell’ambito della sua con- sulenza (art. 102i LAsi), l’aveva verosimilmente informata dell’importanza di presentare un resoconto il più possibile dettagliato e conforme alla realtà. Del resto, nel ricorso non sono stati addotti ulteriori elementi di fatto a pre- cisazione di quanto già esposto dinanzi alla SEM, circostanza che indebo- lisce ulteriormente quest’ultima censura. Infine, le allegazioni risultano par- zialmente contraddittorie. L’interessata ha infatti prodotto agli atti una tes- sera elettorale dichiarando di averla ricevuta prima delle elezioni del 2023.
D-3330/2025 Pagina 6 Tale affermazione è tuttavia smentita dal contenuto della tessera, la quale riporta come data di rilascio il (…) 2024, successiva quindi ai riferimenti temporali indicati (cfr. mdp SEM n. 1; atto SEM n. 19/16 D76-83). La cen- sura secondo cui la data riportata su tale documento “potrebbe essere il risultato di errori burocratici legati alla situazione politica e sociale del Congo” (cfr. ricorso, pag. 3) risulta pretestuosa poiché formulata in termini ipotetici e generici, senza fornire alcun riscontro probatorio concreto, né elementi relativi alla situazione specifica della ricorrente.
E. 3.4.3 Quest’ultima ha poi addotto un racconto stereotipato anche in merito all’attività di sensibilizzazione delle donne presso mercati pubblici di Kin- shasa allo scopo di promuovere l’adesione al partito. In particolare, si è limitata a frasi vaghe e ripetitive (“incitavo al cambiamento” o “davo spe- ranza”, cfr. atto SEM n. 19/16 D104), senza fornire un contenuto persona- lizzato, come esempi di interazioni con le donne oppure informazioni sugli esiti concreti del suo lavoro. Ella ha poi asserito di essersi occupata del “protocollo del partito durante le mattinate politiche”, ma non è riuscita a spiegare spontaneamente come questi incontri si organizzassero e chi vi partecipava, avvalorando così l’assenza di elementi a dimostrazione di un’esperienza realmente vissuta (idem D113). È infatti ragionevole ritenere che, se avesse realmente svolto un ruolo attivo di mobilitazione all’interno del partito, avrebbe potuto e dovuto fornire spontaneamente dei precisi contesti temporali e logistici delle sue attività e, in particolare, sufficienti esempi a dimostrazione di un coinvolgimento effettivo e personale. Un’at- tività politica che la ricorrente stessa ritiene sufficiente a giustificare un ar- resto da parte dell’ANR, rispettivamente un rischio di persecuzione, non può essere descritta in termini così generici e indistinti, senza che ciò im- plichi dubbi sostanziali sulla veridicità dei fatti narrati. L’attività descritta si colloca pertanto su un piano meramente assertivo (cfr. decisione avver- sata, pag. 4).
E. 3.4.4 Anche il racconto del presunto arresto da parte di alcuni agenti dell’ANR risulta superficiale e priva di elementi di dettaglio. In particolare, l’insorgente si è limitata a fornire degli elementi marginali sul presunto pe- riodo di detenzione, senza descrivere, per esempio, i momenti di isola- mento o le abitudini quotidiane vissute durante le due settimane di prigio- nia. Nonostante le ripetute domande della SEM, ella ha riferito unicamente di presunti insulti, pressioni psicologiche e condizioni detentive precarie, senza mai contestualizzare i fatti in modo sufficientemente concreto (cfr. atto SEM n. 19/16 D86: “[…] ogni mattina mi portavano in una sala dove mi interrogavano, volevano sapere come funzionava tutto quello che fa- cevo come mobilitazione. […] Ero maltrattata in quella cella e ogni giorno
D-3330/2025 Pagina 7 ero insultata, si dormiva per terra. La mattina ci davano l’acqua e ci butta- vano addosso il pane.”; D121: “Sono stata messa in una camera, quando volevano interrogarmi venivano, mi prendevano e mi portavano in una sala grande. Mi trovavo davanti a una persona che mi interrogava e un’altra dietro di me […]”). La ricorrente ha poi fatto riferimento a una “casa grande”, rispettivamente a “una casa abbandonata” (idem D121–122), senza essere però in grado di indicare l’aspetto degli spazi, la disposizione interna o altri dettagli ambientali rilevanti. Ella è poi incorsa in una contraddizione lad- dove ha affermato di non sapere se vi fossero altre camere oltre a quella in cui sarebbe stata trattenuta (idem D115), in contrasto quindi con le sue successive allegazioni, ovvero che nell’immobile ci sarebbero state altre porte, nonché una “sala grande” (idem D121), elementi che avrebbero do- vuto lasciare intendere la presenza di altre stanze. L’assenza di una narra- zione articolata su una permanenza così prolungata rappresenta un chiaro indicatore di inattendibilità. Ulteriori inconcludenze si rilevano poi nella de- scrizione della sua fuga. Infatti, su domanda esplicita della SEM, la ricor- rente ha riferito che l’agente che l’avrebbe rilasciata sarebbe stato corrotto dal partito, senza però indicare da chi, come o quando ciò sarebbe avve- nuto (idem D126-130). Le circostanze succitate si rivelano quindi prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Anche le modalità con cui sarebbe stata con- dotta fuori dalla struttura non risultano verosimili. Secondo l’insorgente, l’agente l’avrebbe semplicemente accompagnata fuori dalla struttura e af- fidata all’F._______, il quale l’avrebbe attesa nella sua automobile (idem D126). Tuttavia, non ha fornito delle spiegazioni convincenti su come ciò sarebbe potuto avvenire senza che le altre guardie intervenissero, limitan- dosi ad affermare di non aver avuto il riflesso di “guardare chi c’era intorno” perché non stava bene (idem D130). Tale affermazione non risulta compa- tibile con la situazione di pericolo e di allerta che normalmente caratterizza un tentativo di fuga o un rilascio da parte di un apparato di sicurezza sta- tale. L’insieme di queste circostanze – non contestate nel ricorso – rende incoerente la narrazione proposta.
E. 3.4.5 Nel complesso, l’incapacità di fornire risposte concludenti e sufficien- temente dettagliate rende inverosimile che l’interessata abbia vissuto per- sonalmente gli eventi descritti (art. 7 LAsi). L’asserito stato di stress psico- logico (cfr. ricorso, pag. 2) non giustifica in modo plausibile l’assenza di particolari in merito a circostanze centrali per la domanda d’asilo. Infatti, la genericità delle allegazioni non può essere ragionevolmente attribuita uni- camente ad uno stato psicologico alterato – non comprovato dagli atti di causa – ma appare piuttosto indicativa di un’esperienza non vissuta in prima persona. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giata, la decisione impugnata va quindi confermata.
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E. 3.5 In ultima analisi, il Tribunale giudica che l’esecuzione dell’allontana- mento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela pos- sibili ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Anzitutto, contrariamente a quanto sembra pretendere la ricor- rente (cfr. ricorso, pagg. 6-7), in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l’esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone ori- ginarie di tale Paese (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-5204/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.3.2; D-5686/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 8.4.2; E-5509/2024 del 12 settembre 2024 consid. 6.3.2). Questa valutazione ri- mane valida anche a fronte dei recenti rapporti sull’aumento della violenza nell’est del Paese (cfr. per esempio NEUE ZÜRCHER ZEITUNG del 27 gennaio 2025, articolo apparso su https://www.nzz.ch/international/krieg-in-ost- kongo-eskaliert-von-rwanda-gestuetzte-m23-rebellen-nehmengoma-ein- ld.1868219, consultato il 21 luglio 2025; cfr. sentenza del TAF F-278/2025 del 24 marzo 2025 pag. 7). L’interessata non può inoltre prevalersi di motivi personali ostativi al suo rimpatrio. Ella è infatti giovane, celibe, gode di una valida formazione in scienze infermieristiche nonché di una valida espe- rienza professionale come commerciante e, infine, dispone di una solida rete familiare in patria – madre, padre, sorella, fratello e zii che soggiornano attualmente a Kinshasa – con la quale potrà mettersi in contatto in vista del suo reinserimento sociale – aspetto non contestato nel ricorso (cfr. atto SEM n. 19/16 D9 e D21-52). Tutte le condizioni sancite dalla giurispru- denza (presenza di una solida rete familiare nonché assenza di figli a ca- rico, di un’età avanzata o di gravi problemi di salute) sono quindi osse- quiate (cfr. sentenze del TAF E-731/2016 del 20 febbraio 2017 consid. 7.3.4 [sentenza di riferimento]; E-4927/2019 del’8 aprile 2024 consid. 10.4). Inol- tre, l’insorgente non soffre di gravi problemi di salute curabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), in quanto affetta da una discreta coprostasi colica, da un’infezione urinaria in attuale trattamento farmacolo- gico e da problemi ginecologici di minore entità riguardanti le mestruazioni, (cfr. decisione avversata, pag. 7; atti SEM n. 27/2, 28/3, 29/2, 30/2 e 31/2). Infine, la situazione generale dei diritti umani in Congo non è tale da ren- dere inammissibile l’esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris sen- tenza del TAF E-2166/2025 del 7 aprile 2025 pag. 11). Ad ogni buon conto, l’interessata potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine prima del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]).
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E. 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Essa non è poi incorsa in un abuso del suo potere di apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ri- corso va quindi respinto.
E. 5 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 6 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno dun- que poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3330/2025 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3330/2025 Sentenza del 21 luglio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa), (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 aprile 2025. Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina congolese con ultimo domicilio a B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 marzo 2025. A.b Il 16 aprile successivo ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. La richiedente ha sostanzialmente addotto di aver aderito, nel mese di (...) 2022, al partito di opposizione Ensemble pour la République, presieduto da C._______, e di essere successivamente stata incaricata della mobilitazione delle donne presso la sede del partito situata a D._______, incitandole ad affiliarsi al gruppo in vista delle elezioni del 2023. In tale funzione, avrebbe svolto attività di sensibilizzazione nei mercati della capitale e partecipato regolarmente ad incontri politici, collaborando all'allestimento delle sale e redigendo i verbali delle riunioni. Il (...) 2024, mentre si trovava al mercato di E._______, sarebbe stata fermata da alcuni agenti dell'Agence Nationale de Renseignements (ANR), condotta con la forza in una struttura sconosciuta, privata della libertà, interrogata, percossa e minacciata in relazione al suo impegno politico, considerato sovversivo dalle autorità. Il (...) 2024 sarebbe riuscita a fuggire grazie all'intervento di un agente corrotto e, con l'aiuto di un sacerdote (F._______), avrebbe lasciato il Paese utilizzando documenti falsificati. In caso di rimpatrio, teme di essere condannata alla pena di morte (per i dettagli, cfr. atto SEM n. [...]-19/16). Quale mezzo di prova, l'interessata ha depositato agli atti la sua carta d'elettore datata il 7 febbraio 2024 (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). A.c Con parere legale del 25 aprile 2025, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 28 aprile 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone G._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 7 maggio 2025, l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiata, alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo - con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le allegazioni proposte siano inverosimili. In particolare, l'interessata non sarebbe stata in grado di spiegare in modo coerente e dettagliato le ragioni della sua adesione al partito Ensemble pour la République, né avrebbe fornito dettagli attendibili sulle sue attività di mobilitazione. Anche il racconto relativo all'arresto da parte dell'ANR e alla conseguente detenzione sarebbe risultato vago, contraddittorio e privo di elementi verificabili. Le giustificazioni addotte in merito al trauma vissuto e alla conseguente emozione durante l'audizione non sarebbero idonee a colmare le lacune narrative riscontrate. Ciò posto, ha respinto la domanda d'asilo senza entrare nel merito della rilevanza dei motivi d'asilo addotti (cfr. decisone avversata, pagg. 4-6). 3.2 Nel gravame, la ricorrente rimprovera tuttavia alla SEM di aver valutato in maniera "atomizzata" e superficiale le sue dichiarazioni, senza considerare adeguatamente il contesto psicologico e personale in cui sarebbero state rese (cfr. ricorso, pag. 3). In particolare, giustifica le imprecisioni e l'assenza di dettagli relativi al sequestro da parte dell'ANR con il suo stato di stress conseguente al trauma delle torture subite in patria, il quale le avrebbe impedito di esprimersi in modo lucido durante l'audizione. Quanto alla sua adesione al partito, la ricorrente ne sottolinea la motivazione politica, sincera e personale, legata al desiderio di cambiamento, sostenendo altresì che la reticenza nel fornire dettagli fosse dettata da timori per la propria sicurezza. Rivendica poi la verosimiglianza complessiva delle allegazioni e chiede che queste non vengano esaminate in modo frammentario. Infine, posta la verosimiglianza del racconto, i motivi d'asilo andrebbero considerati rilevanti poiché comproverebbero un concreto rischio di persecuzione a sfondo politico (idem pagg. 2-6). 3.3 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì il frutto di una ponderazione tra tutti gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.4 3.4.1 Poste queste premesse, il Tribunale giudica che l'autorità inferiore ha correttamente concluso per l'inverosimiglianza delle affermazioni dell'interessata in relazione alla sua affiliazione al partito Ensemble pour la République, alla sua rispettiva attività politica, nonché al presunto sequestro da parte dell'ANR. Infatti, le allegazioni presentano diverse incongruenze logiche, non risultano plausibili e sono prive di sufficienti dettagli di qualità e di contenuto, sollevando quindi seri dubbi sulla veridicità degli eventi narrati (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). 3.4.2 Anzitutto, la ricorrente ha fornito delle risposte incoerenti e frammentarie in relazione alla sua affiliazione al partito. In particolare, ha affermato di essere entrata nel gruppo per motivi ideologici (liberalismo e desidero di cambiamento), senza tuttavia essere in grado di articolare concretamente quali aspetti specifici del programma l'abbiano convinta, limitandosi invece a ripetere frasi generiche come "era la mia convinzione" (cfr. atto SEM n. 19/16 D88-93). L'adesione al partito sarebbe poi avvenuta per iniziativa di un'amica, ma non ha saputo illustrare come e dove si sarebbe svolto il primo incontro con il partito (idem D107-110). L'insorgente ha inoltre affermato di essere stata "incaricata di sensibilizzare le donne", senza però addurre sufficienti dettagli sul momento in cui le sarebbe stato proposto l'incarto, né se esistesse una struttura organizzativa di riferimento (idem D106-108). Su quest'ultimo punto, la ricorrente ha fornito soltanto delle risposte generiche, sostenendo di aver svolto degli incontri per discutere su come cambiare il Pese, senza però menzionare strutture, strategie o obiettivi specifici del movimento, nonostante le ripetute domande volte ad approfondire l'argomento (idem D112-114). In queste circostanze, la tesi ricorsuale per cui l'adesione al partito non sarebbe stata "superficiale", bensì "motivata da un forte desiderio di cambiamento e dalla mia contrarietà alle politiche attuali del governo", risulta manifestamente infondata poiché non avvalorata da univoche allegazioni in questo senso (cfr. ricorso, pag. 3). Inoltre, la mancanza di dettagli nel racconto non può essere ragionevolmente giustificata dalla "paura di essere identificata e perseguitata" nel Paese d'origine (ibidem), tanto più che, durante l'audizione, l'interessata era tutelata dalla sua rappresentanza legale che, nell'ambito della sua consulenza (art. 102i LAsi), l'aveva verosimilmente informata dell'importanza di presentare un resoconto il più possibile dettagliato e conforme alla realtà. Del resto, nel ricorso non sono stati addotti ulteriori elementi di fatto a precisazione di quanto già esposto dinanzi alla SEM, circostanza che indebolisce ulteriormente quest'ultima censura. Infine, le allegazioni risultano parzialmente contraddittorie. L'interessata ha infatti prodotto agli atti una tessera elettorale dichiarando di averla ricevuta prima delle elezioni del 2023. Tale affermazione è tuttavia smentita dal contenuto della tessera, la quale riporta come data di rilascio il (...) 2024, successiva quindi ai riferimenti temporali indicati (cfr. mdp SEM n. 1; atto SEM n. 19/16 D76-83). La censura secondo cui la data riportata su tale documento "potrebbe essere il risultato di errori burocratici legati alla situazione politica e sociale del Congo" (cfr. ricorso, pag. 3) risulta pretestuosa poiché formulata in termini ipotetici e generici, senza fornire alcun riscontro probatorio concreto, né elementi relativi alla situazione specifica della ricorrente. 3.4.3 Quest'ultima ha poi addotto un racconto stereotipato anche in merito all'attività di sensibilizzazione delle donne presso mercati pubblici di Kinshasa allo scopo di promuovere l'adesione al partito. In particolare, si è limitata a frasi vaghe e ripetitive ("incitavo al cambiamento" o "davo speranza", cfr. atto SEM n. 19/16 D104), senza fornire un contenuto personalizzato, come esempi di interazioni con le donne oppure informazioni sugli esiti concreti del suo lavoro. Ella ha poi asserito di essersi occupata del "protocollo del partito durante le mattinate politiche", ma non è riuscita a spiegare spontaneamente come questi incontri si organizzassero e chi vi partecipava, avvalorando così l'assenza di elementi a dimostrazione di un'esperienza realmente vissuta (idem D113). È infatti ragionevole ritenere che, se avesse realmente svolto un ruolo attivo di mobilitazione all'interno del partito, avrebbe potuto e dovuto fornire spontaneamente dei precisi contesti temporali e logistici delle sue attività e, in particolare, sufficienti esempi a dimostrazione di un coinvolgimento effettivo e personale. Un'attività politica che la ricorrente stessa ritiene sufficiente a giustificare un arresto da parte dell'ANR, rispettivamente un rischio di persecuzione, non può essere descritta in termini così generici e indistinti, senza che ciò implichi dubbi sostanziali sulla veridicità dei fatti narrati. L'attività descritta si colloca pertanto su un piano meramente assertivo (cfr. decisione avversata, pag. 4). 3.4.4 Anche il racconto del presunto arresto da parte di alcuni agenti dell'ANR risulta superficiale e priva di elementi di dettaglio. In particolare, l'insorgente si è limitata a fornire degli elementi marginali sul presunto periodo di detenzione, senza descrivere, per esempio, i momenti di isolamento o le abitudini quotidiane vissute durante le due settimane di prigionia. Nonostante le ripetute domande della SEM, ella ha riferito unicamente di presunti insulti, pressioni psicologiche e condizioni detentive precarie, senza mai contestualizzare i fatti in modo sufficientemente concreto (cfr. atto SEM n. 19/16 D86: "[...] ogni mattina mi portavano in una sala dove mi interrogavano, volevano sapere come funzionava tutto quello che facevo come mobilitazione. [...] Ero maltrattata in quella cella e ogni giorno ero insultata, si dormiva per terra. La mattina ci davano l'acqua e ci buttavano addosso il pane."; D121: "Sono stata messa in una camera, quando volevano interrogarmi venivano, mi prendevano e mi portavano in una sala grande. Mi trovavo davanti a una persona che mi interrogava e un'altra dietro di me [...]"). La ricorrente ha poi fatto riferimento a una "casa grande", rispettivamente a "una casa abbandonata" (idem D121-122), senza essere però in grado di indicare l'aspetto degli spazi, la disposizione interna o altri dettagli ambientali rilevanti. Ella è poi incorsa in una contraddizione laddove ha affermato di non sapere se vi fossero altre camere oltre a quella in cui sarebbe stata trattenuta (idem D115), in contrasto quindi con le sue successive allegazioni, ovvero che nell'immobile ci sarebbero state altre porte, nonché una "sala grande" (idem D121), elementi che avrebbero dovuto lasciare intendere la presenza di altre stanze. L'assenza di una narrazione articolata su una permanenza così prolungata rappresenta un chiaro indicatore di inattendibilità. Ulteriori inconcludenze si rilevano poi nella descrizione della sua fuga. Infatti, su domanda esplicita della SEM, la ricorrente ha riferito che l'agente che l'avrebbe rilasciata sarebbe stato corrotto dal partito, senza però indicare da chi, come o quando ciò sarebbe avvenuto (idem D126-130). Le circostanze succitate si rivelano quindi prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Anche le modalità con cui sarebbe stata condotta fuori dalla struttura non risultano verosimili. Secondo l'insorgente, l'agente l'avrebbe semplicemente accompagnata fuori dalla struttura e affidata all'F._______, il quale l'avrebbe attesa nella sua automobile (idem D126). Tuttavia, non ha fornito delle spiegazioni convincenti su come ciò sarebbe potuto avvenire senza che le altre guardie intervenissero, limitandosi ad affermare di non aver avuto il riflesso di "guardare chi c'era intorno" perché non stava bene (idem D130). Tale affermazione non risulta compatibile con la situazione di pericolo e di allerta che normalmente caratterizza un tentativo di fuga o un rilascio da parte di un apparato di sicurezza statale. L'insieme di queste circostanze - non contestate nel ricorso - rende incoerente la narrazione proposta. 3.4.5 Nel complesso, l'incapacità di fornire risposte concludenti e sufficientemente dettagliate rende inverosimile che l'interessata abbia vissuto personalmente gli eventi descritti (art. 7 LAsi). L'asserito stato di stress psicologico (cfr. ricorso, pag. 2) non giustifica in modo plausibile l'assenza di particolari in merito a circostanze centrali per la domanda d'asilo. Infatti, la genericità delle allegazioni non può essere ragionevolmente attribuita unicamente ad uno stato psicologico alterato - non comprovato dagli atti di causa - ma appare piuttosto indicativa di un'esperienza non vissuta in prima persona. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata, la decisione impugnata va quindi confermata. 3.5 In ultima analisi, il Tribunale giudica che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibili ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Anzitutto, contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 6-7), in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l'esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone originarie di tale Paese (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-5204/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.3.2; D-5686/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 8.4.2; E-5509/2024 del 12 settembre 2024 consid. 6.3.2). Questa valutazione rimane valida anche a fronte dei recenti rapporti sull'aumento della violenza nell'est del Paese (cfr. per esempio Neue Zürcher Zeitung del 27 gennaio 2025, articolo apparso su https://www.nzz.ch/international/krieg-in-ostkongo-eskaliert-von-rwanda-gestuetzte-m23-rebellen-nehmengoma-ein-ld.1868219, consultato il 21 luglio 2025; cfr. sentenza del TAF F-278/2025 del 24 marzo 2025 pag. 7). L'interessata non può inoltre prevalersi di motivi personali ostativi al suo rimpatrio. Ella è infatti giovane, celibe, gode di una valida formazione in scienze infermieristiche nonché di una valida esperienza professionale come commerciante e, infine, dispone di una solida rete familiare in patria - madre, padre, sorella, fratello e zii che soggiornano attualmente a Kinshasa - con la quale potrà mettersi in contatto in vista del suo reinserimento sociale - aspetto non contestato nel ricorso (cfr. atto SEM n. 19/16 D9 e D21-52). Tutte le condizioni sancite dalla giurisprudenza (presenza di una solida rete familiare nonché assenza di figli a carico, di un'età avanzata o di gravi problemi di salute) sono quindi ossequiate (cfr. sentenze del TAF E-731/2016 del 20 febbraio 2017 consid. 7.3.4 [sentenza di riferimento]; E-4927/2019 del'8 aprile 2024 consid. 10.4). Inoltre, l'insorgente non soffre di gravi problemi di salute curabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), in quanto affetta da una discreta coprostasi colica, da un'infezione urinaria in attuale trattamento farmacologico e da problemi ginecologici di minore entità riguardanti le mestruazioni, (cfr. decisione avversata, pag. 7; atti SEM n. 27/2, 28/3, 29/2, 30/2 e 31/2). Infine, la situazione generale dei diritti umani in Congo non è tale da rendere inammissibile l'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-2166/2025 del 7 aprile 2025 pag. 11). Ad ogni buon conto, l'interessata potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine prima del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Essa non è poi incorsa in un abuso del suo potere di apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 5. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno dunque poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti