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D-3112/2014

D-3112/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessata, cittadina etiope di etnia oromo, è nata a D._______ nella regione etiope Oromia dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto nel mese di febbraio del 2011. Sarebbe espatriata da E._______ con un volo per la Turchia per proseguire in seguito con un altro volo giungendo in Francia e dopodiché ha raggiunto la Svizzera il 5 marzo 2011 ed ha presentato domanda d'asilo (cfr. verbali d'audizione del 17 marzo 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg. e del 30 marzo 2011 [di seguito: verbale 2], pag. 3; atto A2/1). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per sfuggire all'entità non meglio precisata chiamata ONEG (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). A.b Con decisione del 20 aprile 2011, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. A.c In data 6 maggio 2011 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la suddetta decisione con sentenza D-2447/2011. B. B.a Per il tramite del suo rappresentante, l'interessata ha depositato una seconda domanda d'asilo con scritto del 22 settembre 2011. A sostegno della seconda domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti:

- una dichiarazione dell'Oromo Liberation Front (di seguito: OLF) del 14 luglio 2011;

- uno scritto dell'Oromo Community Switzerland (di seguito: OCS) del 17 settembre 2011;

- un articolo di giornale del 26 aprile 201(...) apparso sul quotidiano (...) inerente la vittoria della ricorrente in occasione del (...) nella prova femminile con relativa fotografia della stessa all'arrivo;

- un articolo del 27 giugno 201(...) circa l'ulteriore vittoria della ricorrente in una gara podistica (...);

- quattro fotografie che ritraggono l'insorgente in occasione di una gara podistica;

- una tessera di membro della società di atletismo etiope. B.b Il 29 maggio 2012 Gadisie Meghersa ha dato alla luce sua figlia C._______. B.c Con decisione del 29 novembre 2012, l'UFM non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento della richiedente e di sua figlia dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. B.d Il Tribunale, con sentenza D-6348/2012 del 18 dicembre 2012, ha accolto il ricorso contro la summenzionata decisione ed ha trasmesso gli atti di causa all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito visti i motivi soggettivi invocati ed ha altresì invitato l'UFM ad analizzare l'esigibilità del rinvio delle insorgenti alla luce della DTAF 2011/25 in relazione pure all'interesse superiore del fanciullo. C. Sentita sui motivi d'asilo inerenti alla seconda domanda d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che tra la crescita in giudicato della sua prima domanda d'asilo ed il deposito della seconda domanda non sarebbe tornata in Etiopia. Nonostante la gravidanza, avrebbe continuato a partecipare a gare podistiche a livello regionale svizzero. Interrogata inoltre sul suo ruolo in seno all'OLF e all'OCS ella ha dichiarato d'esserne sostenitrice. Altresì ha indicato che sarebbe pronta a ritornare al Paese d'origine allorquando il popolo oromo otterrà la libertà (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2014 [di seguito: verbale 3], pagg. 5-7). In occasione dell'audizione federale la ricorrente ha inoltre prodotto una sua fotografia che la vede ritratta con la bandiera dell'OLF. D. Con decisione del 6 maggio 2014, notificata alle richiedenti in data 7 maggio 2014 (cfr. atto B29/1), l'UFM ha respinto la seconda domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento della richiedente e della figlia dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile. E. In data 6 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 giugno 2014) le interessate sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria (in quanto rifugiate). Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio a favore del loro rappresentante, con protestate spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 29 luglio 2014, il Tribunale ha informato le insorgenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Inoltre constatata l'indigenza delle ricorrenti, a seguito dello scritto delle stesse del 24 luglio 2014 con relativo allegato, il Tribunale ha concesso loro l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, come pure il gratuito patrocinio, nominando il loro rappresentante in qualità di patrocinatore d'ufficio. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una esemplare del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. G. In seguito ad una domanda di proroga accolta, l'UFM ha infine inoltrato le sue osservazioni del 15 settembre 2014, trasmesse per conoscenza alle ricorrenti, nelle quali ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'UFM ha indicato che sarebbe noto che le autorità etiopi sorveglino l'opposizione in esilio: gli oppositori politici che militano in modo attivo in esilio sarebbero dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno e di trovarsi nel collimatore delle autorità. Ciononostante non vi sarebbe alcun elemento che permetta di concludere che l'interessata abbia esercitato un ruolo particolare in seno ai movimenti oromo OLF e OCS di cui sarebbe sostenitrice attiva e membro. Per giunta le rispettive attestazioni di tali organizzazioni non affermerebbero che ella rivesta una funzione di rilievo. La semplice affiliazione all'OLF e all'OCS non sarebbe sufficiente per concludere che l'interessata possa essere considerata come un'oppositrice nota al regime etiope. D'altronde visto l'esito negativo della prima domanda d'asilo non si potrebbe nemmeno ritenere una sua notorietà in patria, quale oppositrice del regime. Circa le attività sportive, dagli atti non risulterebbe che la stessa in patria abbia avuto problemi particolari a causa di tali attività. Altresì per sua stessa ammissione, le attività podistiche si sarebbero svolte solo a livello regionale. Inoltre, in Svizzera l'interessata non avrebbe raggiunto una notorietà e un'esposizione mediatica tale da attirare l'attenzione delle autorità etiopi. Le cinque fotografie depositate agli atti non permetterebbero di giungere a una diversa conclusione. Pertanto, non vi sarebbero nella fattispecie motivi soggettivi insorti dopo la fuga, atti a crearle un timore fondato di subire delle persecuzioni future. La stessa non potrebbe nemmeno avvalersi del timore di subire delle persecuzioni esclusivamente a causa della sua appartenenza etnica: gli oromo costituirebbero il quaranta per cento della popolazione e rappresenterebbero il più importante gruppo etnico in Etiopia. L'Organizzazione democratica degli oromo (Oromo People's Democratic Organisation) rappresenterebbe il gruppo degli oromo in parlamento e i suoi membri rivestirebbero le più alte cariche nel governo. Diversi fonti riporterebbero tuttavia diverse violazioni dei diritti umani nella regione Oromia. Il governo regionale oromo cercherebbe di contrastare tali manovre arbitrarie e abusive. Per giunta, il Fronte democratico rivoluzionario dell'Etiopia (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) dominato dai tigrini non perseguirebbe una politica di persecuzione mirata degli oromo. Certamente membri dell'etnia oromo potrebbero essere arrestati se sospettati di sostenere attivamente l'OLF, considerato terrorista. Tali misure non sarebbero dirette contro l'etnia degli oromo in quanto tali, bensì sarebbero finalizzate a mantenere la sicurezza interna. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato e pertanto l'UFM le ha negato tale qualità ed ha respinto la loro domanda d'asilo. Avendo respinto la loro domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che le interessate rischino nel loro Paese d'origine di essere esposte a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, la richiedente sarebbe giovane, in buona salute ed avrebbe frequentato perlomeno due anni di scuola, disporrebbe di un'esperienza professionale nel settore agricolo e proverrebbe da una famiglia ricca con molti terreni. Altresì essendo stata un'atleta professionista al suo Paese d'origine ed avendo continuato tale attività in Svizzera ella potrebbe proseguire tale attività una volta rientrata in Etiopia. Ivi, ella godrebbe di un'importante rete socio famigliare. Infatti in Etiopia vivrebbero oltre alla madre, diversi zii con le rispettive famiglie con le quali avrebbe ottimi rapporti. Oltretutto rientrando in Etiopia potrebbe usufruire dell'aiuto della sua rete socio famigliare nel crescere la figlia. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura e precisati i fatti circa il potere di sorveglianza degli oppositori all'estero da parte delle autorità etiopi, l'insorgente ha contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i suoi motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Preliminarmente la ricorrente ha ritenuto d'avere il profilo d'attivista politico atto a destare l'interesse delle autorità etiopi giacché sarebbe membro dell'OLF e atleta di successo costantemente sotto i riflettori. Ella sarebbe facilmente identificabile: ricercando il suo nominativo in Google si troverebbero numerosi risultati concernenti la sua persona. Secondariamente, appartenendo all'etnia oromo ed essendo stata già simpatizzante dell'OLF in Etiopia ed essendo i suoi familiari scomparsi o stati uccisi ella sarebbe di per sé già in pericolo. Pertanto le si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in Etiopia non sarebbe ammissibile qualora le fosse riconosciuta la qualità di rifugiato. Se tale non fosse il caso, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa dell'assenza di una buona rete familiare e sociale nel suo Paese d'origine. La stessa non saprebbe dove si trovino i suoi genitori, i fratelli e gli zii. Oltracciò, l'UFM avrebbe tralasciato l'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, nonostante l'invito esplicito dello scrivente Tribunale nella sua sentenza di cassazione del 18 dicembre 2012 (D-6348/2014). L'UFM, si sarebbe dunque limitato ad indicare che con l'aiuto della sua famiglia non incontrerebbe ostacoli nell'educare sua figlia. Tale rete sociale e famigliare non sarebbe più costituita essendo la ricorrente madre sola e pertanto stigmatizzata. Di conseguenza, avrebbe problemi ad inserirsi nella vita lavorativa dacché, contrariamente a quanto indicato dall'UFM, ella non avrebbe una formazione nel settore agricolo, avendovi lavorato di tanto in tanto quando bambina. Altresì, la famiglia sarebbe fuggita dal villaggio d'origine e pertanto avrebbero perso le terre di cui sarebbero stati proprietari. La stessa non potrebbe mantenersi con la sua attività sportiva: vi sarebbero dunque sufficienti indizi per prevedere che la figlia crescerà in una situazione di assoluta povertà, in pieno contrasto con l'interesse superiore del fanciullo. Visto quanto precede, in Etiopia, le ricorrenti non disporrebbero di una solida rete sociale e non avrebbero la possibilità di procurarsi il minimo esistenziale.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 5.4 Con la revisione della LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014 a seguito della modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera [RU 2013 4375]), il legislatore ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine "rifugiato" un nuovo cpv. 4, giusta il quale non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv.. Visti i considerandi che seguono, la questione dell'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 4 LAsi può rimanere indecisa nella presente sentenza.

E. 6 Preliminarmente si osserva che la prima domanda d'asilo depositata dall'insorgente inerente i motivi d'asilo a titolo originario è cresciuta in giudicato con sentenza del Tribunale D-2447/2011 il 6 maggio 2011. In data 22 settembre 2011 l'insorgente ha depositato una seconda domanda d'asilo per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. L'UFM non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi con decisione del 29 novembre 2012. Con sentenza di cassazione D-6348/2012 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 29 novembre 2012 e ha trasmesso gli atti all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito. Pertanto, oggetto del presente litigio in questa sede è esclusivamente la seconda domanda d'asilo depositata dall'insorgente circa i motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

E. 7 I motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dalla qui insorgente sono legati alle sue attività politiche effettuate in Svizzera. In concreto quindi trattasi di esaminare se alla ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lei assunto dopo l'espatrio.

E. 7.1 Codesto Tribunale riconosce che le autorità etiopi sorvegliano da vicino l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi membri sono costantemente osservate dai servizi di sicurezza. Gli oppositori politici che militano in modo attivo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno e di trovarsi nel mirino delle autorità. Ciononostante i semplici membri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di subire persecuzioni, mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla possibilità di venire arrestati e di subire maltrattamenti. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale - a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente - suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità etiopi possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-2565/2013 del 29 aprile 2014 consid. 7.4). Un profilo come quello precedentemente descritto non è riconducibile al profilo della qui ricorrente. Seppur l'insorgente abbia collaborato con l'OLF e l'OCS ed abbia avuto una minima esposizione mediatica, il Tribunale ritiene che tali elementi non sono sufficienti per destare nelle autorità etiopi una preoccupazione nei confronti della ricorrente riconoscendola come una minaccia per il regime. L'insorgente, membro dell'OLF e dell'OCS (cfr. atto B2/1), ha, per sua stessa ammissione, indicato che in seno a tali organizzazioni non ha una funzione particolare e partecipa sporadicamente alle riunioni (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Gli attestati dell'OLF e dell'OSC depositati dall'insorgente non riconoscono nella ricorrente un ruolo di spicco a livello organizzativo e l'esposizione mediatica dell'insorgente grazie ai suoi risultati podistici non è legata a motivi politici. In nessuna foto od articolo di giornale (cfr. atto B2/1) si è menzionata la qui ricorrente in relazione alle sue opinioni politiche non essendo nemmeno stata pubblicata qualsivoglia fotografia della stessa con la bandiera dell'OLF. La stampa ha in effetti semplicemente riportato i suoi risultati sportivi. Le gare podistiche alle quali ha partecipato sono state organizzate da enti regionali ed al massimo riportate dai rispettivi quotidiani locali: in nessun caso l'interessata ha raggiunto un'esposizione mediatica nazionale od internazionale. Le tre fotografie versate agli atti che la ritraggono con una bandiera dell'OLF non sono state pubblicate in nessun organo di stampa. Contrariamente a quanto allegato nell'atto di ricorso, la ricorrente è apparsa a due riprese su giornali locali il 26 aprile 201(...) ed il 27 giugno 201(...), da allora non v'è stato nessun altro articolo pubblicato. Tali elementi testimoniano un'esposizione mediatica di poco conto. Nel motore di ricerca Google si incontrano molti risultati relativi all'insorgente, tuttavia questi ultimi si riferiscono soprattutto ai risultati sportivi ottenuti. Neppure con una ricerca immagini in Google si vede la ricorrente in situazioni diverse da quelle sportive. Non si può dunque desumere per una pura ricerca in Google che lei sia un'attivista politica contro il regime etiope. La sua esposizione mediatica, come correttamente rilevato dall'UFM, è minima e di poca rilevanza giacché relativa esclusivamente alle sue attività sportive ed in nessun caso alle sue attività politiche contro il regime etiope: pertanto tale esposizione non eleva la ricorrente ad essere percepita come una minaccia per il regime.

E. 7.2 Quo al timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni a causa della sua appartenenza etnica e del suo attivismo politico contro il regime, il Tribunale non può che confermare quanto correttamente considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. Infatti la sola appartenenza all'etnia oromo non costituisce attualmente in Etiopia un motivo d'asilo, essendovi tra l'altro in Etiopia più di 80 gruppi etnici ed il 35% della popolazione è di etnia oromo (cfr. U.S. Departement of State, Country reports on humanrights practices for 2013 - Ethiopia, 27.02.2014, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220113 , [di seguito: Country report - Ethiopia], Section 6, consultato il 20.04.2015). Avendo in precedenza indicato che l'insorgente non ha raggiunto un'esposizione tale da essere riconosciuta come minaccia per il regime, il puro fatto d'essere d'etnia oromo non la condanna a subire delle persecuzioni a causa della sua appartenenza etnica.

E. 7.3 Altresì non sussiste per la ricorrente nemmeno un timore fondato di persecuzione riflessa a causa dell'attività politica svolta in patria da membri della sua famiglia in relazione alla sua esposizione politica in Svizzera. Il Tribunale infatti ritiene inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente in occasione della seconda domanda d'asilo, secondo le quali, i suoi familiari sarebbero stati attivi nell'OLF e poi uccisi. In occasione dell'audizione sulle generalità, seppur abbia già allora indicato che i due fratelli sarebbero scomparsi, non avrebbe saputo spiegarne il motivo (verbale 1, pag. 4). In seconda audizione ha inoltre indicato che ONEG sarebbe responsabile della scomparsa dei fratelli (cfr. verbale 2, pag. 7). In seguito, in occasione di un'ulteriore audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha allegato che la famiglia sarebbe stata sostenitrice dell'OLF oppure che avrebbe sostenuto il partito oromo (cfr. verbale 3, pagg. 3 e 8). Posto che l'acronimo amarico ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar) e l'acronimo inglese OLF si riferiscono entrambi al fronte di liberazione oromo (cfr. Comitato contro la tortura [CAT], T.D. contro Svizzera, richiesta n. 375/2009, decisione del 26 maggio 2011, consid. 5.1; Günther Schlee, Anhang 5 Zum Abschlussbericht zum Projekt "Ethnizitäten in neuen Kontexten" für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt Nr. SCHL 186/9-1, 12.1999, < http://www.eth.mpg.de/3660184/anhang5.pdf >, pag. 10, consultato il 20.04.2015), mal si comprende come l'insorgente, avendo dichiarato di provenire da una famiglia sostenitrice dell'OLF (cfr. verbale 3, pag. 8) non abbia saputo spiegare con certezza cosa fosse ONEG, arrivando pure ad indicare che sarebbe l'autorità dell'Oromia (cfr. verbale 2, pag.5) allorquando, è d'uopo qui ricordarlo, il fronte di liberazione oromo è un'organizzazione ritenuta di stampo terroristico in Etiopia (cfr. sentenza del TAF D-5343/2012 del 14 agosto 2014 consid. 5.4.1). Di conseguenza, le sue dichiarazioni sono palesemente prive di dettagli, superficiali, contraddittorie e pertanto inverosimili, di modo che il Tribunale non può ritenere l'attivismo politico della famiglia dell'insorgente su suolo etiope come tale. Infine, se la famiglia avesse sostenuto attivamente l'OLF la ricorrente lo avrebbe sicuramente indicato in occasione della prima e della seconda audizione, cosa che invece non ha fatto. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente non ha a temere una persecuzione riflessa per il presunto attivismo politico della di lei famiglia come d'altronde non ha preteso nell'atto di ricorso.

E. 7.4 Visto tutto quanto precede il Tribunale ritiene che i motivi soggettivi insorti dopo la fuga fatti valere dall'insorgente quando non inverosimili, sono irrilevanti. Ne consegue che, sul punto di questione della qualità di rifugiato, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 Lasi), il Tribunale rammenta che tale questione non è oggetto del presente litigio (consid. 6) giacché, da un lato, a livello ricorsuale non è stata lamentata, e dall'altro lato ha acquisito forza di cosa giudicata. Qualora si avesse riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga la pronuncia dell'allontanamento sarebbe stata tuttavia pendente contro di lei.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr, (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Nella presente fattispecie, visti i considerandi che seguono, il Tribunale si esime dall'analizzare le condizioni di ammissibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con rinvio).

E. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Le condizioni testé illustrate, atte a definire il pericolo concreto, sono ridotte qualora l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concerne un fanciullo: l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non è infatti garantito solo dall'assenza del pericolo per il fanciullo di ritrovarsi in una situazione di totale indigenza. L'interesse superiore del fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento delle insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato e dalla loro situazione personale dall'altro.

E. 9.2.1 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne in Addis Abeba è stimata tra il 40 e il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in tali attività le donne sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza. Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6).

E. 9.2.2 Nella sentenza di cassazione il Tribunale aveva, tra l'altro, ordinato all'UFM di analizzare nello specifico l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale donna sola con figlia a carico come pure l'interesse superiore del fanciullo in relazione alla DTAF 2011/25, giacché nel frattempo la ricorrente aveva dato alla luce C._______. Nell'impugnata decisione del 6 maggio 2014 l'UFM ha ritenuto che la ricorrente potrebbe contare sulla presenza di un'importante rete sociale e famigliare costituita dalla madre e dagli zii con i quali avrebbe avuto un ottimo rapporto e tale rete famigliare potrebbe sicuramente aiutarla a crescere la figlia. Pertanto, non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio verso il suo Paese d'origine. L'insorgente ha contestato tali argomentazioni, indicando che non disporrebbe più di una solida rete sociale poiché, essendo una madre sola, ella verrebbe stigmatizzata. La sola esperienza nel campo agricolo e la sua attività di podista non le permetterebbe quindi di procurare a se stessa ed alla figlia il minimo esistenziale.

E. 9.2.3 In considerazione di tutti questi fattori il Tribunale ritiene che, in caso, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti verso l'Etiopia non sia attualmente ragionevolmente esigibile giacché la situazione personale della ricorrente si è modificata rispetto a quanto ritenuto nella sentenza del TAF D-2447/2011 del 6 maggio 2011, dovendosi tenere in considerazione, tra l'altro, anche la nascita della figlia. Avantutto, va ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la capitale etiope Addis Abeba o un altro centro urbano potrebbe risultare difficile. Qualora le ricorrenti dovessero recarsi ad Addis Abeba si potrebbero ritrovare senza risorse al punto tale di rischiare di mettere a repentaglio la loro esistenza, non avendo la ricorrente mai vissuto in un centro urbano, peraltro senza una buona formazione, e non disponendovi alcuna rete sociale. Bisogna pertanto analizzare l'esecuzione del loro allontanamento piuttosto verso le regioni rurali dove, come rilevato dall'UFM, l'insorgente ha dei famigliari. L'UFM ha ritenuto che l'insorgente disporrebbe di un'importante rete sociale e famigliare costituita dalla madre e dagli zii che potrebbe aiutarla a crescere la figlia. Il Tribunale non può condividere tale conclusione in quanto l'insorgente, di etnia oromo, nata e cresciuta in una zona rurale e segnatamente in un piccolo villaggio dell'Oromia a D._______, è ora una donna sola con figlia a carico. Tale situazione è adita a crearle serie difficoltà nel suo reinserimento economico e sociale. È d'uopo rammentare, come annunciato più sopra (consid. 9.2.1), che le donne sole in Etiopia sono stigmatizzate, pertanto la loro situazione è ancor più complicata qualora esse sono sole con un figlio a carico. Le donne che ritornano in Etiopia, nelle zone rurali, con un cambiamento d'attitudine o di cultura non sono benvenute: alcune donne rientrate con bambini a carico - e ciò nonostante l'assenza di matrimonio - sono stigmatizzate e viste come lavoratrici del sesso (cfr. Migrant-Rights.org, Interview: the ILO's Aida Awel on the future of Ethiopia's 160'000 returning migrants, 10.04.2014, < http://www.migrant-rights.org/2014/04/interview-the-ilos-aida-awel-on-the-future-of-ethiopias-160000-returning-migrants/ >, consultato il 20.04.2015). Per quanto concerne le possibilità di provvedere ad ottenere il minimo esistenziale nelle zone rurali etiopi, v'è da rilevare che le donne nelle regioni rurali sono svantaggiate giacché nell'agricoltura - attività economica prevalente in tali regioni - alle stesse viene escluso l'accesso per determinate attività agricole (cfr. Zemen Haddis Gebeyehu, Rural-urban migration and land and rural development policies in Ethiopia, 03.2014, https://www.conftool.com/landandpoverty2014/index.php/Gebeyehu-612-612_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=Gebeyehu-612-612_paper.pdf&form_id=612&form_version=final >, pag. 2, consultato il 20.04.2015 e Future Agricultures, Gender and farming in Ethiopia: an exploration of discourses and implications for policy and research, 04.2014, < http://www.future-agricultures.org/publications/research-and-analysis/1868-gender-and-farming-in-ethiopia-an-exploration-of-discourses-and-implications-for-policy-research/file >, consultato il 20.04.2015). Senza un'opportuna formazione scolastica è difficile per le donne provenienti dalle regioni rurali essere attrattive sul mercato del lavoro, di conseguenza la maggior parte delle donne lavora come domestica e tale lavoro, come indicato nella DTAF 2011/25 può mettere a repentaglio la loro salute (cfr. The Economist, Ethiopia's Women: Maid in Ethiopia, 24.04.2012, < http://www.economist.com/blogs/baobab/2012/04/ethiopias-women >, consultato il 20.04.2015). Ritenuto quanto sopra, il Tribunale considera che per l'insorgente, nonostante abbia esperienza nel campo agricolo e come atleta podista, incontrerà delle concrete difficoltà nell'ottenere il minimo esistenziale per sé e per la figlia. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la rete sociale presente in Etiopia non è sufficientemente solida per poter presumere che possa aiutare le insorgenti ad ottenere il minimo esistenziale. Infatti, nonostante la madre viva presso la zia materna, con la quale la ricorrente ha sempre avuto un buon rapporto, a F._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 11) la nuova situazione personale di donna sola con figlia a carico insinua seri dubbi sull'accettazione della stessa e sull'eventuale aiuto dalla loro parte, tenendo conto peraltro dell'impronta conservatrice delle regioni rurali dell'Etiopia. Anche ammettendo un aiuto da parte della sua famiglia proprietaria di terreni, non si può escludere che l'insorgente e sua figlia possano concretamente condurre una vita al di fuori della totale indigenza. Oltracciò, bisogna pure ritenere che nonostante il sistema giuridico protegga le donne, tali disposizioni non sono tuttavia rispettate nella prassi e che la discriminazione della donna è molto più acuta nelle zone rurali (cfr. Country report - Ethiopia, Section 6). Si aggiunga che la precaria situazione dell'insorgente stessa potrebbe ripercuotersi negativamente sullo sviluppo della figlia nata in Svizzera nel 2012 da padre sconosciuto: in Etiopia 2,8 milioni di bambini in età scolastica non frequentano la scuola obbligatoria. Il tasso di bambini scolarizzati nelle zone rurali è molto più basso dell'indice delle zone urbane (cfr. Jemal Abafita e Kim Kyung-Ryan, Children's schooling in rural Ethiopia: The role of household food security, parental education and income, in: Journal of economics and sustainable development, vol. 5, n. 14, 2014, < http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/download/14561/14870 >, pag. 21, consultato il 20.04.2015). Nonostante il primo ciclo scolastico sia in Etiopia gratuito, molte famiglie della regione rurale non possono permettersi di mandare i figli a scuola, soprattutto ciò grava sulle ragazzine, in quanto devono restare a casa ad aiutare l'economia domestica (cfr. Swedish International Development Cooperation Agency [SIDA], Unicef brings schools to pupils, 23.05.2014, < http://www.sida.se/English/where-we-work/Africa/Ethiopia/examples-of-results/UNICEF-brings-schools-to-pupils/ >, consultato il 20.04.2015). Pertanto vista tale situazione nelle regioni rurali, la solida rete sociale assume una maggiore importanza. In questa speciale fattispecie nella quale si ritrovano l'insorgente - nata, cresciuta e scolarizzata per due anni in Etiopia, con esperienza lavorativa nell'ambito agricolo e podista per passione e madre sola - necessiterà ben più della presenza della madre e di alcuni zii per evitare la totale indigenza, essendo sicuramente stigmatizzata ed avendo concrete difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro per ottenere il minimo esistenziale. Le circostanze favorevoli che permettono di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata come indicato nella DTAF 2011/25 difettano nella fattispecie, peraltro essendo le circostanze favorevoli ancor più restrittive essendo la stessa una madre sola con figlia a carico. Di conseguenza, v'è da concludere che, in casu, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti non è attualmente ragionevolmente esigibile. Da quanto esposto e vista segnatamente la particolarità del caso di specie, con particolare attenzione all'interesse superiore del fanciullo, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti non è attualmente ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa, non emergono indizi atti ad escludere alle stesse la concessione dell'ammissione provissoria giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Di conseguenza, alle ricorrenti è concessa l'ammissione provvisoria.

E. 10 Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 6 maggio 2014 sono annullati. Alla SEM è richiesto d'accordare l'ammissione provvisoria alle insorgenti (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 11.1 Visto l'esito della procedura che vede le ricorrenti soccombere sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, le spese processuali ridotte sarebbero poste a loro carico (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA con decisione incidentale del 29 luglio 2014, non si prelevano spese processuali.

E. 11.2 Altresì, con decisione incidentale del 29 luglio 2014, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato il lic. iur. LL.M. Tarig Hassan in qualità di patrocinatore d'ufficio. Alla parte vincente, alla quale - come nel caso di specie - è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, l'autorità inferiore dovrà fornire le ripetibili. Le stesse sono ridotte in proporzione qualora la parte vinca solo parzialmente (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità del patrocinatore d'ufficio relativa alla soccombenza è versata dalla cassa del Tribunale. Non avendo il patrocinatore d'ufficio presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese, il Tribunale fissa l'indennità dovutagli sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.- , IVA inclusa (art. 12 ed art. 8-11 TS-TAF per analogia). La SEM rifonderà metà dell'importo alle ricorrenti a titolo di spese ripetibili, mentre il Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio l'importo restante a titolo di indennità.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 6 maggio 2014 sono annullati. Alla SEM è richiesto d'accordare l'ammissione provvisoria alle insorgenti.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 600.- (IVA inclusa) a titolo di spese ripetibili ridotte.
  4. Il Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di CHF 600.- (IVA inclusa).
  5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3112/2014 Sentenza del 6 maggio 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérald Bovier, Fulvio Haefeli, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), e la figlia C._______, nata il (...), Etiopia, rappresentate dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 maggio 2014 / N [...] Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina etiope di etnia oromo, è nata a D._______ nella regione etiope Oromia dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto nel mese di febbraio del 2011. Sarebbe espatriata da E._______ con un volo per la Turchia per proseguire in seguito con un altro volo giungendo in Francia e dopodiché ha raggiunto la Svizzera il 5 marzo 2011 ed ha presentato domanda d'asilo (cfr. verbali d'audizione del 17 marzo 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg. e del 30 marzo 2011 [di seguito: verbale 2], pag. 3; atto A2/1). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per sfuggire all'entità non meglio precisata chiamata ONEG (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). A.b Con decisione del 20 aprile 2011, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. A.c In data 6 maggio 2011 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la suddetta decisione con sentenza D-2447/2011. B. B.a Per il tramite del suo rappresentante, l'interessata ha depositato una seconda domanda d'asilo con scritto del 22 settembre 2011. A sostegno della seconda domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti:

- una dichiarazione dell'Oromo Liberation Front (di seguito: OLF) del 14 luglio 2011;

- uno scritto dell'Oromo Community Switzerland (di seguito: OCS) del 17 settembre 2011;

- un articolo di giornale del 26 aprile 201(...) apparso sul quotidiano (...) inerente la vittoria della ricorrente in occasione del (...) nella prova femminile con relativa fotografia della stessa all'arrivo;

- un articolo del 27 giugno 201(...) circa l'ulteriore vittoria della ricorrente in una gara podistica (...);

- quattro fotografie che ritraggono l'insorgente in occasione di una gara podistica;

- una tessera di membro della società di atletismo etiope. B.b Il 29 maggio 2012 Gadisie Meghersa ha dato alla luce sua figlia C._______. B.c Con decisione del 29 novembre 2012, l'UFM non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento della richiedente e di sua figlia dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. B.d Il Tribunale, con sentenza D-6348/2012 del 18 dicembre 2012, ha accolto il ricorso contro la summenzionata decisione ed ha trasmesso gli atti di causa all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito visti i motivi soggettivi invocati ed ha altresì invitato l'UFM ad analizzare l'esigibilità del rinvio delle insorgenti alla luce della DTAF 2011/25 in relazione pure all'interesse superiore del fanciullo. C. Sentita sui motivi d'asilo inerenti alla seconda domanda d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che tra la crescita in giudicato della sua prima domanda d'asilo ed il deposito della seconda domanda non sarebbe tornata in Etiopia. Nonostante la gravidanza, avrebbe continuato a partecipare a gare podistiche a livello regionale svizzero. Interrogata inoltre sul suo ruolo in seno all'OLF e all'OCS ella ha dichiarato d'esserne sostenitrice. Altresì ha indicato che sarebbe pronta a ritornare al Paese d'origine allorquando il popolo oromo otterrà la libertà (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2014 [di seguito: verbale 3], pagg. 5-7). In occasione dell'audizione federale la ricorrente ha inoltre prodotto una sua fotografia che la vede ritratta con la bandiera dell'OLF. D. Con decisione del 6 maggio 2014, notificata alle richiedenti in data 7 maggio 2014 (cfr. atto B29/1), l'UFM ha respinto la seconda domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento della richiedente e della figlia dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile. E. In data 6 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 giugno 2014) le interessate sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria (in quanto rifugiate). Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio a favore del loro rappresentante, con protestate spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 29 luglio 2014, il Tribunale ha informato le insorgenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Inoltre constatata l'indigenza delle ricorrenti, a seguito dello scritto delle stesse del 24 luglio 2014 con relativo allegato, il Tribunale ha concesso loro l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, come pure il gratuito patrocinio, nominando il loro rappresentante in qualità di patrocinatore d'ufficio. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una esemplare del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. G. In seguito ad una domanda di proroga accolta, l'UFM ha infine inoltrato le sue osservazioni del 15 settembre 2014, trasmesse per conoscenza alle ricorrenti, nelle quali ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'UFM ha indicato che sarebbe noto che le autorità etiopi sorveglino l'opposizione in esilio: gli oppositori politici che militano in modo attivo in esilio sarebbero dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno e di trovarsi nel collimatore delle autorità. Ciononostante non vi sarebbe alcun elemento che permetta di concludere che l'interessata abbia esercitato un ruolo particolare in seno ai movimenti oromo OLF e OCS di cui sarebbe sostenitrice attiva e membro. Per giunta le rispettive attestazioni di tali organizzazioni non affermerebbero che ella rivesta una funzione di rilievo. La semplice affiliazione all'OLF e all'OCS non sarebbe sufficiente per concludere che l'interessata possa essere considerata come un'oppositrice nota al regime etiope. D'altronde visto l'esito negativo della prima domanda d'asilo non si potrebbe nemmeno ritenere una sua notorietà in patria, quale oppositrice del regime. Circa le attività sportive, dagli atti non risulterebbe che la stessa in patria abbia avuto problemi particolari a causa di tali attività. Altresì per sua stessa ammissione, le attività podistiche si sarebbero svolte solo a livello regionale. Inoltre, in Svizzera l'interessata non avrebbe raggiunto una notorietà e un'esposizione mediatica tale da attirare l'attenzione delle autorità etiopi. Le cinque fotografie depositate agli atti non permetterebbero di giungere a una diversa conclusione. Pertanto, non vi sarebbero nella fattispecie motivi soggettivi insorti dopo la fuga, atti a crearle un timore fondato di subire delle persecuzioni future. La stessa non potrebbe nemmeno avvalersi del timore di subire delle persecuzioni esclusivamente a causa della sua appartenenza etnica: gli oromo costituirebbero il quaranta per cento della popolazione e rappresenterebbero il più importante gruppo etnico in Etiopia. L'Organizzazione democratica degli oromo (Oromo People's Democratic Organisation) rappresenterebbe il gruppo degli oromo in parlamento e i suoi membri rivestirebbero le più alte cariche nel governo. Diversi fonti riporterebbero tuttavia diverse violazioni dei diritti umani nella regione Oromia. Il governo regionale oromo cercherebbe di contrastare tali manovre arbitrarie e abusive. Per giunta, il Fronte democratico rivoluzionario dell'Etiopia (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) dominato dai tigrini non perseguirebbe una politica di persecuzione mirata degli oromo. Certamente membri dell'etnia oromo potrebbero essere arrestati se sospettati di sostenere attivamente l'OLF, considerato terrorista. Tali misure non sarebbero dirette contro l'etnia degli oromo in quanto tali, bensì sarebbero finalizzate a mantenere la sicurezza interna. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato e pertanto l'UFM le ha negato tale qualità ed ha respinto la loro domanda d'asilo. Avendo respinto la loro domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che le interessate rischino nel loro Paese d'origine di essere esposte a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, la richiedente sarebbe giovane, in buona salute ed avrebbe frequentato perlomeno due anni di scuola, disporrebbe di un'esperienza professionale nel settore agricolo e proverrebbe da una famiglia ricca con molti terreni. Altresì essendo stata un'atleta professionista al suo Paese d'origine ed avendo continuato tale attività in Svizzera ella potrebbe proseguire tale attività una volta rientrata in Etiopia. Ivi, ella godrebbe di un'importante rete socio famigliare. Infatti in Etiopia vivrebbero oltre alla madre, diversi zii con le rispettive famiglie con le quali avrebbe ottimi rapporti. Oltretutto rientrando in Etiopia potrebbe usufruire dell'aiuto della sua rete socio famigliare nel crescere la figlia. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura e precisati i fatti circa il potere di sorveglianza degli oppositori all'estero da parte delle autorità etiopi, l'insorgente ha contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i suoi motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Preliminarmente la ricorrente ha ritenuto d'avere il profilo d'attivista politico atto a destare l'interesse delle autorità etiopi giacché sarebbe membro dell'OLF e atleta di successo costantemente sotto i riflettori. Ella sarebbe facilmente identificabile: ricercando il suo nominativo in Google si troverebbero numerosi risultati concernenti la sua persona. Secondariamente, appartenendo all'etnia oromo ed essendo stata già simpatizzante dell'OLF in Etiopia ed essendo i suoi familiari scomparsi o stati uccisi ella sarebbe di per sé già in pericolo. Pertanto le si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in Etiopia non sarebbe ammissibile qualora le fosse riconosciuta la qualità di rifugiato. Se tale non fosse il caso, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa dell'assenza di una buona rete familiare e sociale nel suo Paese d'origine. La stessa non saprebbe dove si trovino i suoi genitori, i fratelli e gli zii. Oltracciò, l'UFM avrebbe tralasciato l'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, nonostante l'invito esplicito dello scrivente Tribunale nella sua sentenza di cassazione del 18 dicembre 2012 (D-6348/2014). L'UFM, si sarebbe dunque limitato ad indicare che con l'aiuto della sua famiglia non incontrerebbe ostacoli nell'educare sua figlia. Tale rete sociale e famigliare non sarebbe più costituita essendo la ricorrente madre sola e pertanto stigmatizzata. Di conseguenza, avrebbe problemi ad inserirsi nella vita lavorativa dacché, contrariamente a quanto indicato dall'UFM, ella non avrebbe una formazione nel settore agricolo, avendovi lavorato di tanto in tanto quando bambina. Altresì, la famiglia sarebbe fuggita dal villaggio d'origine e pertanto avrebbero perso le terre di cui sarebbero stati proprietari. La stessa non potrebbe mantenersi con la sua attività sportiva: vi sarebbero dunque sufficienti indizi per prevedere che la figlia crescerà in una situazione di assoluta povertà, in pieno contrasto con l'interesse superiore del fanciullo. Visto quanto precede, in Etiopia, le ricorrenti non disporrebbero di una solida rete sociale e non avrebbero la possibilità di procurarsi il minimo esistenziale. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 5.4 Con la revisione della LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014 a seguito della modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera [RU 2013 4375]), il legislatore ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine "rifugiato" un nuovo cpv. 4, giusta il quale non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv.. Visti i considerandi che seguono, la questione dell'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 4 LAsi può rimanere indecisa nella presente sentenza.

6. Preliminarmente si osserva che la prima domanda d'asilo depositata dall'insorgente inerente i motivi d'asilo a titolo originario è cresciuta in giudicato con sentenza del Tribunale D-2447/2011 il 6 maggio 2011. In data 22 settembre 2011 l'insorgente ha depositato una seconda domanda d'asilo per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. L'UFM non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi con decisione del 29 novembre 2012. Con sentenza di cassazione D-6348/2012 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 29 novembre 2012 e ha trasmesso gli atti all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito. Pertanto, oggetto del presente litigio in questa sede è esclusivamente la seconda domanda d'asilo depositata dall'insorgente circa i motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

7. I motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dalla qui insorgente sono legati alle sue attività politiche effettuate in Svizzera. In concreto quindi trattasi di esaminare se alla ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lei assunto dopo l'espatrio. 7.1 Codesto Tribunale riconosce che le autorità etiopi sorvegliano da vicino l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi membri sono costantemente osservate dai servizi di sicurezza. Gli oppositori politici che militano in modo attivo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno e di trovarsi nel mirino delle autorità. Ciononostante i semplici membri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di subire persecuzioni, mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla possibilità di venire arrestati e di subire maltrattamenti. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale - a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente - suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità etiopi possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-2565/2013 del 29 aprile 2014 consid. 7.4). Un profilo come quello precedentemente descritto non è riconducibile al profilo della qui ricorrente. Seppur l'insorgente abbia collaborato con l'OLF e l'OCS ed abbia avuto una minima esposizione mediatica, il Tribunale ritiene che tali elementi non sono sufficienti per destare nelle autorità etiopi una preoccupazione nei confronti della ricorrente riconoscendola come una minaccia per il regime. L'insorgente, membro dell'OLF e dell'OCS (cfr. atto B2/1), ha, per sua stessa ammissione, indicato che in seno a tali organizzazioni non ha una funzione particolare e partecipa sporadicamente alle riunioni (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Gli attestati dell'OLF e dell'OSC depositati dall'insorgente non riconoscono nella ricorrente un ruolo di spicco a livello organizzativo e l'esposizione mediatica dell'insorgente grazie ai suoi risultati podistici non è legata a motivi politici. In nessuna foto od articolo di giornale (cfr. atto B2/1) si è menzionata la qui ricorrente in relazione alle sue opinioni politiche non essendo nemmeno stata pubblicata qualsivoglia fotografia della stessa con la bandiera dell'OLF. La stampa ha in effetti semplicemente riportato i suoi risultati sportivi. Le gare podistiche alle quali ha partecipato sono state organizzate da enti regionali ed al massimo riportate dai rispettivi quotidiani locali: in nessun caso l'interessata ha raggiunto un'esposizione mediatica nazionale od internazionale. Le tre fotografie versate agli atti che la ritraggono con una bandiera dell'OLF non sono state pubblicate in nessun organo di stampa. Contrariamente a quanto allegato nell'atto di ricorso, la ricorrente è apparsa a due riprese su giornali locali il 26 aprile 201(...) ed il 27 giugno 201(...), da allora non v'è stato nessun altro articolo pubblicato. Tali elementi testimoniano un'esposizione mediatica di poco conto. Nel motore di ricerca Google si incontrano molti risultati relativi all'insorgente, tuttavia questi ultimi si riferiscono soprattutto ai risultati sportivi ottenuti. Neppure con una ricerca immagini in Google si vede la ricorrente in situazioni diverse da quelle sportive. Non si può dunque desumere per una pura ricerca in Google che lei sia un'attivista politica contro il regime etiope. La sua esposizione mediatica, come correttamente rilevato dall'UFM, è minima e di poca rilevanza giacché relativa esclusivamente alle sue attività sportive ed in nessun caso alle sue attività politiche contro il regime etiope: pertanto tale esposizione non eleva la ricorrente ad essere percepita come una minaccia per il regime. 7.2 Quo al timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni a causa della sua appartenenza etnica e del suo attivismo politico contro il regime, il Tribunale non può che confermare quanto correttamente considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. Infatti la sola appartenenza all'etnia oromo non costituisce attualmente in Etiopia un motivo d'asilo, essendovi tra l'altro in Etiopia più di 80 gruppi etnici ed il 35% della popolazione è di etnia oromo (cfr. U.S. Departement of State, Country reports on humanrights practices for 2013 - Ethiopia, 27.02.2014, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220113 , [di seguito: Country report - Ethiopia], Section 6, consultato il 20.04.2015). Avendo in precedenza indicato che l'insorgente non ha raggiunto un'esposizione tale da essere riconosciuta come minaccia per il regime, il puro fatto d'essere d'etnia oromo non la condanna a subire delle persecuzioni a causa della sua appartenenza etnica. 7.3 Altresì non sussiste per la ricorrente nemmeno un timore fondato di persecuzione riflessa a causa dell'attività politica svolta in patria da membri della sua famiglia in relazione alla sua esposizione politica in Svizzera. Il Tribunale infatti ritiene inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente in occasione della seconda domanda d'asilo, secondo le quali, i suoi familiari sarebbero stati attivi nell'OLF e poi uccisi. In occasione dell'audizione sulle generalità, seppur abbia già allora indicato che i due fratelli sarebbero scomparsi, non avrebbe saputo spiegarne il motivo (verbale 1, pag. 4). In seconda audizione ha inoltre indicato che ONEG sarebbe responsabile della scomparsa dei fratelli (cfr. verbale 2, pag. 7). In seguito, in occasione di un'ulteriore audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha allegato che la famiglia sarebbe stata sostenitrice dell'OLF oppure che avrebbe sostenuto il partito oromo (cfr. verbale 3, pagg. 3 e 8). Posto che l'acronimo amarico ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar) e l'acronimo inglese OLF si riferiscono entrambi al fronte di liberazione oromo (cfr. Comitato contro la tortura [CAT], T.D. contro Svizzera, richiesta n. 375/2009, decisione del 26 maggio 2011, consid. 5.1; Günther Schlee, Anhang 5 Zum Abschlussbericht zum Projekt "Ethnizitäten in neuen Kontexten" für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt Nr. SCHL 186/9-1, 12.1999, , pag. 10, consultato il 20.04.2015), mal si comprende come l'insorgente, avendo dichiarato di provenire da una famiglia sostenitrice dell'OLF (cfr. verbale 3, pag. 8) non abbia saputo spiegare con certezza cosa fosse ONEG, arrivando pure ad indicare che sarebbe l'autorità dell'Oromia (cfr. verbale 2, pag.5) allorquando, è d'uopo qui ricordarlo, il fronte di liberazione oromo è un'organizzazione ritenuta di stampo terroristico in Etiopia (cfr. sentenza del TAF D-5343/2012 del 14 agosto 2014 consid. 5.4.1). Di conseguenza, le sue dichiarazioni sono palesemente prive di dettagli, superficiali, contraddittorie e pertanto inverosimili, di modo che il Tribunale non può ritenere l'attivismo politico della famiglia dell'insorgente su suolo etiope come tale. Infine, se la famiglia avesse sostenuto attivamente l'OLF la ricorrente lo avrebbe sicuramente indicato in occasione della prima e della seconda audizione, cosa che invece non ha fatto. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente non ha a temere una persecuzione riflessa per il presunto attivismo politico della di lei famiglia come d'altronde non ha preteso nell'atto di ricorso. 7.4 Visto tutto quanto precede il Tribunale ritiene che i motivi soggettivi insorti dopo la fuga fatti valere dall'insorgente quando non inverosimili, sono irrilevanti. Ne consegue che, sul punto di questione della qualità di rifugiato, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 Lasi), il Tribunale rammenta che tale questione non è oggetto del presente litigio (consid. 6) giacché, da un lato, a livello ricorsuale non è stata lamentata, e dall'altro lato ha acquisito forza di cosa giudicata. Qualora si avesse riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga la pronuncia dell'allontanamento sarebbe stata tuttavia pendente contro di lei. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr, (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Nella presente fattispecie, visti i considerandi che seguono, il Tribunale si esime dall'analizzare le condizioni di ammissibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con rinvio). 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Le condizioni testé illustrate, atte a definire il pericolo concreto, sono ridotte qualora l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concerne un fanciullo: l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non è infatti garantito solo dall'assenza del pericolo per il fanciullo di ritrovarsi in una situazione di totale indigenza. L'interesse superiore del fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento delle insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato e dalla loro situazione personale dall'altro. 9.2.1 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne in Addis Abeba è stimata tra il 40 e il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in tali attività le donne sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza. Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6). 9.2.2 Nella sentenza di cassazione il Tribunale aveva, tra l'altro, ordinato all'UFM di analizzare nello specifico l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale donna sola con figlia a carico come pure l'interesse superiore del fanciullo in relazione alla DTAF 2011/25, giacché nel frattempo la ricorrente aveva dato alla luce C._______. Nell'impugnata decisione del 6 maggio 2014 l'UFM ha ritenuto che la ricorrente potrebbe contare sulla presenza di un'importante rete sociale e famigliare costituita dalla madre e dagli zii con i quali avrebbe avuto un ottimo rapporto e tale rete famigliare potrebbe sicuramente aiutarla a crescere la figlia. Pertanto, non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio verso il suo Paese d'origine. L'insorgente ha contestato tali argomentazioni, indicando che non disporrebbe più di una solida rete sociale poiché, essendo una madre sola, ella verrebbe stigmatizzata. La sola esperienza nel campo agricolo e la sua attività di podista non le permetterebbe quindi di procurare a se stessa ed alla figlia il minimo esistenziale. 9.2.3 In considerazione di tutti questi fattori il Tribunale ritiene che, in caso, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti verso l'Etiopia non sia attualmente ragionevolmente esigibile giacché la situazione personale della ricorrente si è modificata rispetto a quanto ritenuto nella sentenza del TAF D-2447/2011 del 6 maggio 2011, dovendosi tenere in considerazione, tra l'altro, anche la nascita della figlia. Avantutto, va ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la capitale etiope Addis Abeba o un altro centro urbano potrebbe risultare difficile. Qualora le ricorrenti dovessero recarsi ad Addis Abeba si potrebbero ritrovare senza risorse al punto tale di rischiare di mettere a repentaglio la loro esistenza, non avendo la ricorrente mai vissuto in un centro urbano, peraltro senza una buona formazione, e non disponendovi alcuna rete sociale. Bisogna pertanto analizzare l'esecuzione del loro allontanamento piuttosto verso le regioni rurali dove, come rilevato dall'UFM, l'insorgente ha dei famigliari. L'UFM ha ritenuto che l'insorgente disporrebbe di un'importante rete sociale e famigliare costituita dalla madre e dagli zii che potrebbe aiutarla a crescere la figlia. Il Tribunale non può condividere tale conclusione in quanto l'insorgente, di etnia oromo, nata e cresciuta in una zona rurale e segnatamente in un piccolo villaggio dell'Oromia a D._______, è ora una donna sola con figlia a carico. Tale situazione è adita a crearle serie difficoltà nel suo reinserimento economico e sociale. È d'uopo rammentare, come annunciato più sopra (consid. 9.2.1), che le donne sole in Etiopia sono stigmatizzate, pertanto la loro situazione è ancor più complicata qualora esse sono sole con un figlio a carico. Le donne che ritornano in Etiopia, nelle zone rurali, con un cambiamento d'attitudine o di cultura non sono benvenute: alcune donne rientrate con bambini a carico - e ciò nonostante l'assenza di matrimonio - sono stigmatizzate e viste come lavoratrici del sesso (cfr. Migrant-Rights.org, Interview: the ILO's Aida Awel on the future of Ethiopia's 160'000 returning migrants, 10.04.2014, , consultato il 20.04.2015). Per quanto concerne le possibilità di provvedere ad ottenere il minimo esistenziale nelle zone rurali etiopi, v'è da rilevare che le donne nelle regioni rurali sono svantaggiate giacché nell'agricoltura - attività economica prevalente in tali regioni - alle stesse viene escluso l'accesso per determinate attività agricole (cfr. Zemen Haddis Gebeyehu, Rural-urban migration and land and rural development policies in Ethiopia, 03.2014, https://www.conftool.com/landandpoverty2014/index.php/Gebeyehu-612-612_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=Gebeyehu-612-612_paper.pdf&form_id=612&form_version=final >, pag. 2, consultato il 20.04.2015 e Future Agricultures, Gender and farming in Ethiopia: an exploration of discourses and implications for policy and research, 04.2014, , consultato il 20.04.2015). Senza un'opportuna formazione scolastica è difficile per le donne provenienti dalle regioni rurali essere attrattive sul mercato del lavoro, di conseguenza la maggior parte delle donne lavora come domestica e tale lavoro, come indicato nella DTAF 2011/25 può mettere a repentaglio la loro salute (cfr. The Economist, Ethiopia's Women: Maid in Ethiopia, 24.04.2012, , consultato il 20.04.2015). Ritenuto quanto sopra, il Tribunale considera che per l'insorgente, nonostante abbia esperienza nel campo agricolo e come atleta podista, incontrerà delle concrete difficoltà nell'ottenere il minimo esistenziale per sé e per la figlia. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la rete sociale presente in Etiopia non è sufficientemente solida per poter presumere che possa aiutare le insorgenti ad ottenere il minimo esistenziale. Infatti, nonostante la madre viva presso la zia materna, con la quale la ricorrente ha sempre avuto un buon rapporto, a F._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 11) la nuova situazione personale di donna sola con figlia a carico insinua seri dubbi sull'accettazione della stessa e sull'eventuale aiuto dalla loro parte, tenendo conto peraltro dell'impronta conservatrice delle regioni rurali dell'Etiopia. Anche ammettendo un aiuto da parte della sua famiglia proprietaria di terreni, non si può escludere che l'insorgente e sua figlia possano concretamente condurre una vita al di fuori della totale indigenza. Oltracciò, bisogna pure ritenere che nonostante il sistema giuridico protegga le donne, tali disposizioni non sono tuttavia rispettate nella prassi e che la discriminazione della donna è molto più acuta nelle zone rurali (cfr. Country report - Ethiopia, Section 6). Si aggiunga che la precaria situazione dell'insorgente stessa potrebbe ripercuotersi negativamente sullo sviluppo della figlia nata in Svizzera nel 2012 da padre sconosciuto: in Etiopia 2,8 milioni di bambini in età scolastica non frequentano la scuola obbligatoria. Il tasso di bambini scolarizzati nelle zone rurali è molto più basso dell'indice delle zone urbane (cfr. Jemal Abafita e Kim Kyung-Ryan, Children's schooling in rural Ethiopia: The role of household food security, parental education and income, in: Journal of economics and sustainable development, vol. 5, n. 14, 2014, , pag. 21, consultato il 20.04.2015). Nonostante il primo ciclo scolastico sia in Etiopia gratuito, molte famiglie della regione rurale non possono permettersi di mandare i figli a scuola, soprattutto ciò grava sulle ragazzine, in quanto devono restare a casa ad aiutare l'economia domestica (cfr. Swedish International Development Cooperation Agency [SIDA], Unicef brings schools to pupils, 23.05.2014, , consultato il 20.04.2015). Pertanto vista tale situazione nelle regioni rurali, la solida rete sociale assume una maggiore importanza. In questa speciale fattispecie nella quale si ritrovano l'insorgente - nata, cresciuta e scolarizzata per due anni in Etiopia, con esperienza lavorativa nell'ambito agricolo e podista per passione e madre sola - necessiterà ben più della presenza della madre e di alcuni zii per evitare la totale indigenza, essendo sicuramente stigmatizzata ed avendo concrete difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro per ottenere il minimo esistenziale. Le circostanze favorevoli che permettono di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata come indicato nella DTAF 2011/25 difettano nella fattispecie, peraltro essendo le circostanze favorevoli ancor più restrittive essendo la stessa una madre sola con figlia a carico. Di conseguenza, v'è da concludere che, in casu, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti non è attualmente ragionevolmente esigibile. Da quanto esposto e vista segnatamente la particolarità del caso di specie, con particolare attenzione all'interesse superiore del fanciullo, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti non è attualmente ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa, non emergono indizi atti ad escludere alle stesse la concessione dell'ammissione provissoria giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Di conseguenza, alle ricorrenti è concessa l'ammissione provvisoria.

10. Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 6 maggio 2014 sono annullati. Alla SEM è richiesto d'accordare l'ammissione provvisoria alle insorgenti (art. 83 cpv. 1 LStr). 11. 11.1 Visto l'esito della procedura che vede le ricorrenti soccombere sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, le spese processuali ridotte sarebbero poste a loro carico (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA con decisione incidentale del 29 luglio 2014, non si prelevano spese processuali. 11.2 Altresì, con decisione incidentale del 29 luglio 2014, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato il lic. iur. LL.M. Tarig Hassan in qualità di patrocinatore d'ufficio. Alla parte vincente, alla quale - come nel caso di specie - è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, l'autorità inferiore dovrà fornire le ripetibili. Le stesse sono ridotte in proporzione qualora la parte vinca solo parzialmente (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità del patrocinatore d'ufficio relativa alla soccombenza è versata dalla cassa del Tribunale. Non avendo il patrocinatore d'ufficio presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese, il Tribunale fissa l'indennità dovutagli sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.- , IVA inclusa (art. 12 ed art. 8-11 TS-TAF per analogia). La SEM rifonderà metà dell'importo alle ricorrenti a titolo di spese ripetibili, mentre il Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio l'importo restante a titolo di indennità.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 6 maggio 2014 sono annullati. Alla SEM è richiesto d'accordare l'ammissione provvisoria alle insorgenti.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 600.- (IVA inclusa) a titolo di spese ripetibili ridotte.

4. Il Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di CHF 600.- (IVA inclusa).

5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: