Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2447/2011 Sentenza del 6 maggio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 aprile 2011 / N [...]. Visto: la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso alla ricorrente in sede di audizione sommaria del 17 marzo 2011 e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 17 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 30 marzo 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 20 aprile 2011, notificata alla ricorrente il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 28 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente, l'originale dell'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il 2 maggio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina etiope, di etnia (...), originaria di B._______ (Etiopia), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (...) 2011, che l'interessata ha affermato di aver lasciato il suo domicilio, assieme alla madre, per sfuggire all'C._______, ovvero il governo della sua zona, di cui sarebbe stata un'(...); che, secondo quanto riferitole da un vicino di casa, l'C._______ sarebbe alla ricerca dell'interessata e di sua madre; che detto governo sarebbe responsabile della sparizione in circostanze ignote di suo padre e dei suoi due fratelli, quando ella avrebbe avuto (...) rispettivamente (...) anni; che il medesimo avrebbe altresì ostacolato l'interessata nella sua carriera di podista, nonostante i suoi eccellenti risultati ed avrebbe esercitato delle pressioni sui contadini impiegati nei terreni di famiglia dell'interessata; che, inoltre, ella ha dichiarato che ignoti avrebbero colpito la sua casa con dei sassi ed ha infine espresso il timore di essere stuprata e rapita al fine di costringerla ad un matrimonio forzato; che a fronte di tale situazione, per paura, l'interessata e sua madre si sarebbero rifugiate presso una zia materna ad D._______ (Etiopia), che, una volta pronto tutto quanto per il viaggio di espatrio, organizzato e finanziato dal marito di sua zia rispettivamente da quest'ultima, l'interessata si sarebbe recata in auto con un passatore ad E._______ (Etiopia), da dove insieme a quest'ultimo e munita di un passaporto che costui le avrebbe messo a disposizione, avrebbe preso un aereo fino a giungere ad F._______ (Turchia); che, (...) giorni dopo, con un altro passatore, l'interessata avrebbe preso un altro aereo per la Francia, atterrando in una località a lei sconosciuta; che, l'indomani, dopo aver viaggiato per qualche ora in auto, il passatore avrebbe affidato l'interessata ad una signora bianca, la quale l'avrebbe accompagnata in treno fino a G._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire controlli, che, nella decisione del 20 aprile 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, richiamati i fatti esposti in sede di audizione, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, ritenendo che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti di identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, innanzitutto, l'argomentazione dell'UFM su questo punto sarebbe priva di logica, in quanto si limiterebbe a ricordare che ella non avrebbe consegnato alcun documento di identità, nonostante il tempo a sua disposizione; che la ricorrente ribadisce di non aver potuto effettuare alcun passo per procurarsi siffatti documenti, ritenuto che l'unico documento in suo possesso, ovvero la carta di identità, sarebbe stata consegnata al passatore al termine del viaggio, unitamente al passaporto che quest'ultimo le avrebbe procurato; che, peraltro, l'incapacità della ricorrente di menzionare gli aeroporti sarebbe dovuta alla sua scarsa scolarizzazione, nonché al fatto che si sarebbe trattato del suo primo viaggio in aereo; che, inoltre, l'insorgente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto altresì entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato ed all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, essendo l'C._______ una realtà indiscutibile in Etiopia, si dovrebbe ammettere che le dichiarazioni scorrette a tal riguardo della ricorrente sarebbero il frutto della sua scarsa scolarizzazione, oppure porterebbero a mettere in discussione la stessa provenienza della ricorrente; che, pertanto, non si potrebbe dedurre dall'incapacità della ricorrente di riferire il significato dell'C._______, l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni; che, per di più, la ricorrente sostiene di non disporre di una solida rete familiare in Etiopia, ritenuto che il padre e i due fratelli sarebbero scomparsi da tempo, non avrebbe più notizie della madre e gli altri membri della famiglia non rappresenterebbero un punto di riferimento in grado di sostenerla in caso di rinvio nel suo Paese di origine, dove peraltro rischierebbe di essere esposta a trattamenti inumani e degradanti secondo l'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, infine, il suo rimpatrio in Etiopia non sarebbe ragionevolmente esigibile e dovrebbe esserle concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, la ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, la ricorrente ha reso allegazioni del tutto vaghe e stereotipate; che, a titolo di esempio, non è plausibile che ella sia potuta arrivare dall'Etiopia, entrando nello spazio Schengen, munita di un passaporto rosso che le sarebbe stato procurato dal passatore, di cui tuttavia ignorerebbe il contenuto, poiché non lo avrebbe mai aperto, e che, ad ogni controllo, il passatore glielo avrebbe consegnato e poi ritirato immediatamente (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D9-15); che, infatti, non può corrispondere alla realtà dei fatti che ella abbia superato i severi e individuali controlli aeroportuali, senza sapere cosa vi fosse nel documento in suo possesso e senza poter affermare che lo stesso contenesse perlomeno la sua foto (cfr. ibidem); che, inoltre, la ricorrente non è stata in grado di fornire alcun dettaglio circa le più elementari circostanze del viaggio, quali a guisa di esempio, la compagnia aerea, gli aeroporti da cui sarebbe transitata, la località turca e poi francese in cui sarebbe sbarcata e la durata del viaggio (cfr. verbale 1 pagg. 7-8); che tali lacune non possono trovare giustificazione alcuna nella scarsa scolarizzazione o nella mancata esperienza nel viaggiare della ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), laddove essa ha riferito che il passatore le avrebbe consegnato un "foglio lungo", che le sarebbe servito per salire sull'aereo, ovvero il foglio di imbarco, il quale contiene tutte le informazioni del viaggio, nonché ritenuto che in aeroporto e durante il viaggio tali informazioni vengono fornite in più modi ed avrebbero sicuramente dovuto attirare l'attenzione e l'interesse della ricorrente, la quale non è del tutto analfabeta, che, pertanto, la ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono la ricorrente le altrettanto vaghe, nonché stereotipate allegazioni secondo cui non le sarebbe stato possibile consegnare i suoi documenti di identità, poiché sia il passaporto messole a disposizione e la sua carta di identità personale gli sarebbero stati ritirati dal passatore (cfr. verbale 1 pagg. 4-5, verbale 2 D4-D8 e ricorso pag. 3); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, d'altronde, come rettamente ritenuto dall'UFM, non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi i suoi documenti, tanto più che ella avrebbe potuto rivolgersi ai suoi familiari, di cui non è plausibile che non sappia il numero di telefono (cfr. verbale 2 D16-D18), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti di identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa, che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, le dichiarazioni rese dall'insorgente - relativamente ai fatti addotti a sostegno della sua domanda di asilo - si distinguono per il loro carattere estremamente incongruente, vago e inconsistente; che, innanzitutto, come rettamente rilevato dall'UFM, la ricorrente ha espressamente dichiarato, in più occasioni durante il corso della procedura, di non aver mai avuto problemi né con le autorità o terze persone del suo Paese di origine, né tantomeno con l'C._______ e di non esserle mai successo nulla di rilevante in Etiopia (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D29-34); che tali affermazioni sono palesemente in netta contraddizione con le motivazioni presentate dalla stessa a fondamento della sua domanda di asilo, secondo le quali ella sarebbe fuggita dal suo Paese di origine per sfuggire all'C._______, per il timore di essere stuprata e forzata a sposarsi oppure di essere stata oggetto da parte di ignote di lanci di sassi contro la sua casa (cfr. verbale 1 pagg.5-7 e verbale 2 D27, D33 e segg. e D84 e segg.); che, per quanto attiene alle asserite persecuzioni da parte dell'C._______, la ricorrente non è stata in grado nemmeno di spiegare l'entità e il significato dell'C._______ (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D35-D37), nonché di specificare il motivo per cui lei e sua madre fossero ricercate da parte di tale organismo, ritenuto peraltro che ella ha affermato di ignorare che tra l'C._______ e l'asserita sparizione del padre e dei due fratelli vi fosse un collegamento (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D55-D75); che, d'altronde, non soccorrono la ricorrente le allegazioni secondo cui tali lacune sarebbero dovute alla sua scarsa scolarizzazione, tanto più che sostiene che la realtà dell'C._______ sarebbe indiscutibile in Etiopia (cfr. ricorso pag. 4); che, del resto, ella non ha saputo concretizzare le persecuzioni di cui sarebbe stata oggetto da parte dell'C._______, limitandosi ad affermare che quest'ultimo l'avrebbe ostacolata nella sua carriera di (...) (cfr. verbale 2 D32-33 e D52-D53), così come le pressioni che detto organismo avrebbe proferito contro di lei e la sua famiglia, in relazione ai contadini che lavoravano per loro (cfr. verbale 2 D78-D81); che, in siffatte condizioni, v'è ragione di concludere che tale motivazione sia stata costruita ad hoc dalla ricorrente per giustificare la sua domanda di asilo; che tale conclusione vale altresì per quanto riguarda il timore di essere stuprata e costretta all'eventualità di un matrimonio forzato (cfr. verbale 2 D27 e D93-D94); che, infatti, tale allegazione costituisce una semplice affermazione generale e di parte, nonché una mera eventualità, rispettivamente supposizione da parte della ricorrente, non corroborata da alcun indizio oggettivo; che, infine, in riferimento agli episodi in cui la sua casa sarebbe stata oggetto di lanci di sassi, la ricorrente non ha saputo indicare né chi avrebbero potuto essere i responsabili, né il motivo di tali gesti; che, ad ogni modo, se tale fosse stato il caso, ella avrebbe dovuto e potuto rivolgersi alle autorità del suo Paese di origine per sollecitare l'opportuna protezione contro l'eventuale agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, alla luce delle suesposte considerazioni sui punti essenziali delle fatti addotti dalla ricorrente, vi è ragione di concludere che i motivi di asilo fatti valere sono manifestamente inverosimili, rispettivamente irrilevanti, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, nonché irrilevanti con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto la stessa ha preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 5), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, ella è giovane, ha frequentato perlomeno due anni di scuola, vanta un'esperienza professionale nel settore (...), è un'(...) con eccellenti risultati, ciò che potrebbe divenire fonte di reddito (cfr. verbale 1 pagg. 3 e verbale 2 D33 e segg.) e proviene da una famiglia ricca, con molti terreni (cfr. verbale 2 D83); che, inoltre, ella dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono ancora sua madre, il suo fidanzato, le sue zie materne, nonché delle zie e degli zii paterni (cfr. verbale 1 pagg. 4 e 8, verbale 2 D24-25); che, peraltro, contrariamente a quanto pretende la ricorrente (cfr. ricorso pag. 4), non vi è ragione di ritenere che essa non possa ottenere il minimo e necessario sostegno da parte di detti familiari - con cui avrebbe un ottimo rapporto (cfr. verbale 2 D111) - al suo reinserimento in Etiopia, da dove sarebbe espatriata soltanto tre mesi fa; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: