Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto.
E. 2 La decisione dell'UFM del 29 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito ai sensi dei considerandi.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 L'UFM rifonderà alle ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6348/2012 Sentenza del 18 dicembre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), e la figlia C._______, nata il (...), Etiopia, entrambe rappresentate dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 novembre 2012 / N [...]. Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 5 marzo 2011; la decisione del 20 aprile 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 6 maggio 2011 (D-2447/2011) che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente contro suddetta decisione; la seconda domanda d'asilo che la richiedente, per il tramite del suo rappresentante, ha presentato in Svizzera in data 22 settembre 2011 con allegati svariati mezzi di prova a sostegno della sua domanda; la nascita di C._______ il (...); la decisione del 29 novembre 2012 dell'UFM, notificata alle interessate il 3 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo delle richiedenti in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 10 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 dicembre 2012) con il quale le ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione rispettivamente per un esame materiale della domanda d'asilo ed, in subordine, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo come pure alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che hanno, altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo rispettivamente domanda di accordo del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 dicembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che le ricorrenti sono toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che l'applicazione della succitata disposizione presuppone un esame materiale prima facie dell'attendibilità del racconto del richiedente che permetta di constatare l'assenza manifesta di nuovi elementi determinanti per la qualità di rifugiato e per la concessione della protezione provvisoria; che, inoltre, nell'esame sull'esistenza di fatti intervenuti dopo la conclusione della prima domanda d'asilo, che sono propri a motivare la qualità di rifugiato e conducono all'entrata nel merito di una seconda domanda d'asilo, va applicato un grado di prova ridotto (cfr. DTAF 2008/57 consid. 3.2 e 3.3; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 2 e GICRA 2000 n. 14); che, altresì, il mero fatto che venga presentato in modo completo un impegno politico in esilio non è sufficiente a giustificare l'entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, tuttavia, se dall'esame del contesto specifico del Paese del richiedente e della sua situazione personale risultano indizi idonei a motivare la qualità di rifugiato, l'UFM deve entrare nel merito della domanda d'asilo e procedere secondo la procedura ordinaria ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 6); che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza del Tribunale del 6 maggio 2011 (D-2447/2011) e che la ricorrente non rientrata al Paese d'origine; che con la seconda domanda d'asilo le insorgenti hanno allegato motivi soggettivi insorti dopo la fuga, dei quali non era questione nella decisione cresciuta in giudicato; che, in casu, il Tribunale ritiene che dai motivi soggettivi insorti dopo la fuga allegati dalle insorgenti risultano indizi idonei a motivare la qualità di rifugiato, ritenuti rispettivamente il contesto specifico dell'Etiopia e la situazione personale delle ricorrenti; che, da un lato e come rilevato dall'UFM, è ben noto che le autorità etiopi sorvegliano da vicino l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi membri sono costantemente osservate dalle rappresentanze diplomatiche e dei servizi di sicurezza; che gli oppositori politici che militano in modo attivo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno e di trovarsi nel mirino delle autorità; che, ciononostante, i semplici membri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di subire persecuzioni mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla possibilità di venire arrestati e di subire maltrattamenti; che, dall'altro lato e contrariamente da quanto rilevato dall'UFM, non si può prima facie escludere che il profilo della ricorrente non sia atto a destare interesse delle autorità etiopi ed esporla a persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi qualora la stessa rientrasse al Paese d'origine vista la sua esposizione mediatica quale (...) e membro dell'Oromo liberation front (OLF) e dell'Oromo community Switzerland (OCS) (cfr. B 2/1); che, pertanto, il Tribunale non può giungere alla stessa conclusione dell'UFM, in quanto gli indizi quali i mezzi di prova consegnati agli atti, gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga come pure il contesto specifico dell'Etiopia, sono fatti propri che possono motivare la qualità di rifugiato giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi nonché non permettono di constatare l'assenza manifesta di nuovi elementi determinanti per la qualità di rifugiato; che vista la prassi sopra esposta, tali indizi non sono da ritenere a priori privi di fondamento; che indipendentemente dall'esito del futuro esame accurato dell'incarto, nell'esimersi dall'esaminare dei motivi potenzialmente rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'UFM è incorsa nella violazione del diritto federale (art. 106 LAsi) avendo applicato a torto l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che, pertanto, l'UFM deve entrare nel merito della seconda domanda d'asilo garantendo i diritti procedurali usuali; che, infine, va altresì rilevato che circa l'esecuzione dell'allontanamento l'UFM, dimentico della prassi stabilita nella decisione pubblicata del Tribunale DTAF 2011/25 non ha analizzato nello specifico l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale donna sola con figlia a carico; che allo stesso modo un esame del benessere del fanciullo dev'essere altresì analizzato; che rilevata ulteriormente un'inosservanza della prassi stabilita dal presente Tribunale, lo stesso, ordinando all'UFM di entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, si attende che tale Ufficio istruisca tale mancanza nella decisione materiale; che visto tutto quanto sopra, nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto, la decisione del 29 novembre 2012 è annullata e gli atti sono trasmessi all'UFM per decidere nel merito della seconda domanda d'asilo; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1) è pure divenuta senza oggetto; che lo stesso vale per la domanda di accordo del gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA); che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, nonostante il ricorrente rappresentato abbia protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), per il che l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto.
2. La decisione dell'UFM del 29 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. L'UFM rifonderà alle ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: