Esecuzione dell'allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
D-2793/2021 Pagina 5 che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, l’insorgente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell’esecuzione dell’allonta- namento; che conto tenuto del fatto che l’oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e riguardo alla pronuncia dell’allontanamento; che il Tribunale si li- miterà pertanto all’esame della questione contestata relativa all’esecuzione dell’allontanamento, che la richiedente, cittadina angolana e originaria di D._______, ha ricon- dotto la sua domanda d'asilo anche ai problemi legati al suo stato di salute (cfr. atto SEM 55/14 D67; 77/14 D104), che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato l’assenza di elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento; che in particolare, ha conside- rato l’allontanamento della ricorrente come ragionevolmente esigibile te- nendo conto specialmente della disponibilità dei medicamenti e delle cure necessarie nel Paese d’origine, come pure della sua situazione economica e della rete sociale e famigliare di cui ella disporrebbe, che nel gravame viene censurata suddetta valutazione; che a dire della ricorrente, l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile da un punto di vista medico; che a suo dire soffrirebbe di una significativa poli- morbilità; che in particolare, il (…) la limiterebbe fortemente, dovendo te- nerlo sotto controllo costantemente con farmaci; che inoltre, soffrirebbe di (…) e di altri problemi di salute, tra cui anche di (…); che infatti, avrebbe già degli appuntamenti per sottoporsi ad un intervento (…); che per di più, oltre alle diverse patologie, si dovrebbe considerare la sua età avanzata e che il suo stato di salute non potrebbe che peggiorare; che infine, non di- sporrebbe nemmeno più di una rete sociale nel Paese d’origine, che con l’aggiuntiva documentazione medica la ricorrente informa il Tribu- nale dei trattamenti a cui sarebbe sottoposta e delle viste presso la clinica (…), che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, in relazione all’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana- mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
D-2793/2021 Pagina 6 che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa- crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: ÜBERSAX/RU- DIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un tratta- mento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica pos- sono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che per il resto la problematica medica è da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
D-2793/2021 Pagina 7 giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si- tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro- babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte; che l’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii), che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Angola (fatta eccezione per l’exclave di Cabinda) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presu- mere, sin dall’inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie
– a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 9.14; fra le altre, le sentenze del Tribunale E-2263/2021 del 2 luglio 2021 consid. 10.4.1 e D-3705/2020 del 25 novembre 2021 consid. 6.2.2), che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure ne- cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi- gibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di
D-2793/2021 Pagina 8 salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con- durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in disamina va rilevato che non risultano esserci ragioni me- diche per ritenere inesigibile l’allontanamento; che niente fa concludere che l’interessata, in caso di rientro nel Paese d’origine, verrà a trovarsi con- cretamente in pericolo, rispettivamente che il suo stato di salute si degra- derà rapidamente, che peraltro, come si vedrà dappresso, i problemi di salute dell’insorgente non sono del tutto nuovi (cfr. atto SEM 55/14 D11, D20, D24); che questi, in parte, sono anche già stati trattati in Patria (cfr. atto SEM 55/14 D21) prima del suo espatrio, che in particolare, si rileva che per quanto concerne la (…) alla ricorrente non è stato prescritto nessun trattamento in Svizzera e che il medico non ha nemmeno ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti (cfr. atto SEM 72/1); che quindi ulteriori approfondimenti sui trattamenti di que- sto disturbo in Angola non si rendono necessari, che inoltre, la ricorrente soffre, da quando è neonata, di (…) che non ri- chiede trattamento (cfr. atto SEM 21/2; 55/1 D22-24); che tuttavia, nono- stante il disturbo è sempre riuscita a sentire bene come anche confermato durante l’audizione del 2 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 55/14 D25), che altresì i problemi (…) menzionati durante la precitata audizione e ripor- tati nuovamente con lettera del 6 settembre 2021, non risultano gravi (cfr. atto SEM 72/1); che in particolare l’infiammazione non è più menzionata nei rapporti medici seguenti ed il problema (…) di cui soffre da diversi anni (cfr. atto SEM 55/14 D11) è stato già in parte trattato; che invero, la prima operazione (…) è avvenuta ambulatorialmente il (…) novembre 2021, men- tre l’operazione (…) è prevista per il (…) giugno 2022, sempre ambulato- rialmente (cfr. risultanze processuali), che poi, dal 2010, l’interessata soffre di (…) (cfr. atto SEM 55/14 D20; 63/2); che per tale patologia ella è già stata seguita nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 55/14 D21); che pertanto è lecito ritenere che potrà disporre nuo- vamente delle cure adeguate in caso di ritorno (cfr. sentenza del Tribunale E-2212/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 11.3),
D-2793/2021 Pagina 9 che infine, anche i problemi di ordine (…), i quali si sono sviluppati negli ultimi anni, non risultano di una gravità tale da rendere inesigibile l’allonta- namento; che oltretutto, a detta del medico, la (…) risulterebbe sospetta (cfr. atto SEM 63/2); che il suo stato di salute sia fisico che psicologico è stato ritenuto buono e che specialmente non le è stato diagnosticato nes- sun problema grave (cfr. atto SEM 72/1), che tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione nel suo paese d’ori- gine; che i medicinali e le terapie di cui necessita la ricorrente risultato re- peribili in Angola; che, a tal proposito, si può rinviare ai consulting medici effettuati dall’autorità inferiore (cfr. atto SEM 81/11, pag. 9); che pertanto la continuazione dei trattamenti nello stato d’origine risulta possibile (cfr. atto SEM 79/2 e 80/2), che altresì, la ricorrente dispone a D._______ di una buona rete familiare; che la figlia E._______, con la quale è in buoni rapporti, lavora nel settore pubblico ed è economicamente indipendente (cfr. atto SEM 55/14 D29-30 e D33; 77/14 D35); che anche con il figlio F._______, il quale ha trovato un impiego e si è reso indipendente andando a vivere da solo, è in buoni rap- porti (cfr. atto SEM 55/14 D29-30; 77/14 D32); che inoltre dispone di parenti e di amici i quali in passato l’hanno già aiutata (cfr. atto SEM 77/14 D37); che oltretutto, fino al suo espatrio è stata sempre economicamente indi- pendente (cfr. atto SEM 55/14 D54-56); che infine, è persino proprietaria di una casa, la quale verrebbe affittata (cfr. atto SEM 55/14 D50-51; 77/14 D24), che pertanto, si desume, che sarà in grado di acquistare in Angola i medi- cinali necessari e continuare con i trattamenti; che in aggiunta, come indi- cato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà ri- chiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assi- stenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione la situazione dello stato di salute della ricorrente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che ella non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Angola, non- ché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie,
D-2793/2021 Pagina 10 che di conseguenza, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), essendo la ricorrente in possesso di una carta d’identità valida fino al 16 agosto 2028, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato dalla ricorrente il 5 maggio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2793/2021 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 5 maggio 2022 dalla ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 5 maggio 2022 dalla ricorrente.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:
E. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
D-2793/2021 Pagina 5 che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, l’insorgente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell’esecuzione dell’allonta- namento; che conto tenuto del fatto che l’oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e riguardo alla pronuncia dell’allontanamento; che il Tribunale si li- miterà pertanto all’esame della questione contestata relativa all’esecuzione dell’allontanamento, che la richiedente, cittadina angolana e originaria di D._______, ha ricon- dotto la sua domanda d'asilo anche ai problemi legati al suo stato di salute (cfr. atto SEM 55/14 D67; 77/14 D104), che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato l’assenza di elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento; che in particolare, ha conside- rato l’allontanamento della ricorrente come ragionevolmente esigibile te- nendo conto specialmente della disponibilità dei medicamenti e delle cure necessarie nel Paese d’origine, come pure della sua situazione economica e della rete sociale e famigliare di cui ella disporrebbe, che nel gravame viene censurata suddetta valutazione; che a dire della ricorrente, l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile da un punto di vista medico; che a suo dire soffrirebbe di una significativa poli- morbilità; che in particolare, il (…) la limiterebbe fortemente, dovendo te- nerlo sotto controllo costantemente con farmaci; che inoltre, soffrirebbe di (…) e di altri problemi di salute, tra cui anche di (…); che infatti, avrebbe già degli appuntamenti per sottoporsi ad un intervento (…); che per di più, oltre alle diverse patologie, si dovrebbe considerare la sua età avanzata e che il suo stato di salute non potrebbe che peggiorare; che infine, non di- sporrebbe nemmeno più di una rete sociale nel Paese d’origine, che con l’aggiuntiva documentazione medica la ricorrente informa il Tribu- nale dei trattamenti a cui sarebbe sottoposta e delle viste presso la clinica (…), che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, in relazione all’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana- mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
D-2793/2021 Pagina 6 che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa- crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: ÜBERSAX/RU- DIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un tratta- mento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica pos- sono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che per il resto la problematica medica è da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
D-2793/2021 Pagina 7 giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si- tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro- babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte; che l’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii), che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Angola (fatta eccezione per l’exclave di Cabinda) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presu- mere, sin dall’inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie
– a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 9.14; fra le altre, le sentenze del Tribunale E-2263/2021 del 2 luglio 2021 consid. 10.4.1 e D-3705/2020 del 25 novembre 2021 consid. 6.2.2), che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure ne- cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi- gibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di
D-2793/2021 Pagina 8 salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con- durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in disamina va rilevato che non risultano esserci ragioni me- diche per ritenere inesigibile l’allontanamento; che niente fa concludere che l’interessata, in caso di rientro nel Paese d’origine, verrà a trovarsi con- cretamente in pericolo, rispettivamente che il suo stato di salute si degra- derà rapidamente, che peraltro, come si vedrà dappresso, i problemi di salute dell’insorgente non sono del tutto nuovi (cfr. atto SEM 55/14 D11, D20, D24); che questi, in parte, sono anche già stati trattati in Patria (cfr. atto SEM 55/14 D21) prima del suo espatrio, che in particolare, si rileva che per quanto concerne la (…) alla ricorrente non è stato prescritto nessun trattamento in Svizzera e che il medico non ha nemmeno ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti (cfr. atto SEM 72/1); che quindi ulteriori approfondimenti sui trattamenti di que- sto disturbo in Angola non si rendono necessari, che inoltre, la ricorrente soffre, da quando è neonata, di (…) che non ri- chiede trattamento (cfr. atto SEM 21/2; 55/1 D22-24); che tuttavia, nono- stante il disturbo è sempre riuscita a sentire bene come anche confermato durante l’audizione del 2 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 55/14 D25), che altresì i problemi (…) menzionati durante la precitata audizione e ripor- tati nuovamente con lettera del 6 settembre 2021, non risultano gravi (cfr. atto SEM 72/1); che in particolare l’infiammazione non è più menzionata nei rapporti medici seguenti ed il problema (…) di cui soffre da diversi anni (cfr. atto SEM 55/14 D11) è stato già in parte trattato; che invero, la prima operazione (…) è avvenuta ambulatorialmente il (…) novembre 2021, men- tre l’operazione (…) è prevista per il (…) giugno 2022, sempre ambulato- rialmente (cfr. risultanze processuali), che poi, dal 2010, l’interessata soffre di (…) (cfr. atto SEM 55/14 D20; 63/2); che per tale patologia ella è già stata seguita nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 55/14 D21); che pertanto è lecito ritenere che potrà disporre nuo- vamente delle cure adeguate in caso di ritorno (cfr. sentenza del Tribunale E-2212/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 11.3),
D-2793/2021 Pagina 9 che infine, anche i problemi di ordine (…), i quali si sono sviluppati negli ultimi anni, non risultano di una gravità tale da rendere inesigibile l’allonta- namento; che oltretutto, a detta del medico, la (…) risulterebbe sospetta (cfr. atto SEM 63/2); che il suo stato di salute sia fisico che psicologico è stato ritenuto buono e che specialmente non le è stato diagnosticato nes- sun problema grave (cfr. atto SEM 72/1), che tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione nel suo paese d’ori- gine; che i medicinali e le terapie di cui necessita la ricorrente risultato re- peribili in Angola; che, a tal proposito, si può rinviare ai consulting medici effettuati dall’autorità inferiore (cfr. atto SEM 81/11, pag. 9); che pertanto la continuazione dei trattamenti nello stato d’origine risulta possibile (cfr. atto SEM 79/2 e 80/2), che altresì, la ricorrente dispone a D._______ di una buona rete familiare; che la figlia E._______, con la quale è in buoni rapporti, lavora nel settore pubblico ed è economicamente indipendente (cfr. atto SEM 55/14 D29-30 e D33; 77/14 D35); che anche con il figlio F._______, il quale ha trovato un impiego e si è reso indipendente andando a vivere da solo, è in buoni rap- porti (cfr. atto SEM 55/14 D29-30; 77/14 D32); che inoltre dispone di parenti e di amici i quali in passato l’hanno già aiutata (cfr. atto SEM 77/14 D37); che oltretutto, fino al suo espatrio è stata sempre economicamente indi- pendente (cfr. atto SEM 55/14 D54-56); che infine, è persino proprietaria di una casa, la quale verrebbe affittata (cfr. atto SEM 55/14 D50-51; 77/14 D24), che pertanto, si desume, che sarà in grado di acquistare in Angola i medi- cinali necessari e continuare con i trattamenti; che in aggiunta, come indi- cato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà ri- chiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assi- stenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione la situazione dello stato di salute della ricorrente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che ella non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Angola, non- ché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie,
D-2793/2021 Pagina 10 che di conseguenza, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), essendo la ricorrente in possesso di una carta d’identità valida fino al 16 agosto 2028, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato dalla ricorrente il 5 maggio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2793/2021 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 5 maggio 2022 dalla ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2793/2021 Sentenza del 21 giugno 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Angola, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 14 maggio 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______, cittadina angolana, ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2019, la domanda di presa in carico della richiedente del (...) dicembre 2019 da parte della Svizzera alle autorità portoghesi preposte, in applicazione dell'art. 12 par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la procura del 19 dicembre 2019, con la quale l'interessata ha conferito mandato alla protezione giuridica, il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 20 dicembre 2019, il verbale del colloquio personale dell'interessata del 27 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III, durante il quale ella ha riferito di voler rimanere in Svizzera in ragione del suo precario stato di salute, gli atti medici del 2 gennaio 2020, dell'8 e del 9 gennaio 2020, del 15 gennaio 2020 e dell'11 febbraio 2020 inerenti l'interessata, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 febbraio 2020 (notificata il giorno seguente), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso il B._______, la cessazione del mandato di rappresentanza legale del 19 febbraio 2020, il ricorso del 25 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 febbraio 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, il quale è stato respinto con sentenza D-1116/2020 del Tribunale del 3 marzo 2020, la lettera della SEM del 6 agosto 2020 che annullava la decisione del 18 febbraio 2020 e annunciava lo svolgimento della procedura nazionale d'asilo e di allontanamento in seguito alla scadenza del termine di trasferimento verso il B._______, attribuendo la ricorrente al Canton C._______, la procura del 17 agosto 2020, con la quale l'interessata ha conferito mandato a (...) Svizzera, il verbale d'audizione del 2 dicembre 2020 ex art. 26 cpv. 3 LAsi e art. 29 LAsi, la decisione di assegnazione alla procedura ampliata della SEM del 10 dicembre 2020, la raccomandata della ricorrente alla SEM del 6 gennaio 2021, con la quale ha fornito aggiornate informazioni in merito al suo stato di salute, allegando il risultato del controllo del 16 dicembre 2020 e la relazione medica del 17 dicembre 2020 nonché la fotocopia della sua carta d'identità, i certificati medici del 10 e del 12 aprile 2021, il verbale d'audizione integrativa del 22 aprile 2021, la decisione della SEM del 14 maggio 2021, notificata il 17 maggio 2021, che respingeva la domanda d'asilo dell'interessata e pronunciava l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, la rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della rappresentanza legale del 2 giugno 2021, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale il 15 giugno 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 16 giugno 2021), per mezzo del quale l'interessata ha contestato unicamente l'esecuzione dell'allontanamento e ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, i mezzi di prova acclusi al gravame, gli scritti - del 2 luglio 2021 (recte: 12 luglio 2021, vedi timbro postale), del 6 settembre 2021, del 6 ottobre 2021 e del 12 aprile 2022 (data d'entrata) -, con i quali l'insorgente ha presentato al Tribunale aggiuntiva documentazione medica, la decisione incidentale del 20 aprile 2022, con la quale il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e ha invitato l'interessata a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, l'insorgente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che conto tenuto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che la richiedente, cittadina angolana e originaria di D._______, ha ricondotto la sua domanda d'asilo anche ai problemi legati al suo stato di salute (cfr. atto SEM 55/14 D67; 77/14 D104), che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato l'assenza di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che in particolare, ha considerato l'allontanamento della ricorrente come ragionevolmente esigibile tenendo conto specialmente della disponibilità dei medicamenti e delle cure necessarie nel Paese d'origine, come pure della sua situazione economica e della rete sociale e famigliare di cui ella disporrebbe, che nel gravame viene censurata suddetta valutazione; che a dire della ricorrente, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile da un punto di vista medico; che a suo dire soffrirebbe di una significativa polimorbilità; che in particolare, il (...) la limiterebbe fortemente, dovendo tenerlo sotto controllo costantemente con farmaci; che inoltre, soffrirebbe di (...) e di altri problemi di salute, tra cui anche di (...); che infatti, avrebbe già degli appuntamenti per sottoporsi ad un intervento (...); che per di più, oltre alle diverse patologie, si dovrebbe considerare la sua età avanzata e che il suo stato di salute non potrebbe che peggiorare; che infine, non disporrebbe nemmeno più di una rete sociale nel Paese d'origine, che con l'aggiuntiva documentazione medica la ricorrente informa il Tribunale dei trattamenti a cui sarebbe sottoposta e delle viste presso la clinica (...), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che per il resto la problematica medica è da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte; che l'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii), che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Angola (fatta eccezione per l'exclave di Cabinda) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; fra le altre, le sentenze del Tribunale E-2263/2021 del 2 luglio 2021 consid. 10.4.1 e D-3705/2020 del 25 novembre 2021 consid. 6.2.2), che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in disamina va rilevato che non risultano esserci ragioni mediche per ritenere inesigibile l'allontanamento; che niente fa concludere che l'interessata, in caso di rientro nel Paese d'origine, verrà a trovarsi concretamente in pericolo, rispettivamente che il suo stato di salute si degraderà rapidamente, che peraltro, come si vedrà dappresso, i problemi di salute dell'insorgente non sono del tutto nuovi (cfr. atto SEM 55/14 D11, D20, D24); che questi, in parte, sono anche già stati trattati in Patria (cfr. atto SEM 55/14 D21) prima del suo espatrio, che in particolare, si rileva che per quanto concerne la (...) alla ricorrente non è stato prescritto nessun trattamento in Svizzera e che il medico non ha nemmeno ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti (cfr. atto SEM 72/1); che quindi ulteriori approfondimenti sui trattamenti di questo disturbo in Angola non si rendono necessari, che inoltre, la ricorrente soffre, da quando è neonata, di (...) che non richiede trattamento (cfr. atto SEM 21/2; 55/1 D22-24); che tuttavia, nonostante il disturbo è sempre riuscita a sentire bene come anche confermato durante l'audizione del 2 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 55/14 D25), che altresì i problemi (...) menzionati durante la precitata audizione e riportati nuovamente con lettera del 6 settembre 2021, non risultano gravi (cfr. atto SEM 72/1); che in particolare l'infiammazione non è più menzionata nei rapporti medici seguenti ed il problema (...) di cui soffre da diversi anni (cfr. atto SEM 55/14 D11) è stato già in parte trattato; che invero, la prima operazione (...) è avvenuta ambulatorialmente il (...) novembre 2021, mentre l'operazione (...) è prevista per il (...) giugno 2022, sempre ambulatorialmente (cfr. risultanze processuali), che poi, dal 2010, l'interessata soffre di (...) (cfr. atto SEM 55/14 D20; 63/2); che per tale patologia ella è già stata seguita nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 55/14 D21); che pertanto è lecito ritenere che potrà disporre nuovamente delle cure adeguate in caso di ritorno (cfr. sentenza del Tribunale E-2212/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 11.3), che infine, anche i problemi di ordine (...), i quali si sono sviluppati negli ultimi anni, non risultano di una gravità tale da rendere inesigibile l'allontanamento; che oltretutto, a detta del medico, la (...) risulterebbe sospetta (cfr. atto SEM 63/2); che il suo stato di salute sia fisico che psicologico è stato ritenuto buono e che specialmente non le è stato diagnosticato nessun problema grave (cfr. atto SEM 72/1), che tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione nel suo paese d'origine; che i medicinali e le terapie di cui necessita la ricorrente risultato reperibili in Angola; che, a tal proposito, si può rinviare ai consulting medici effettuati dall'autorità inferiore (cfr. atto SEM 81/11, pag. 9); che pertanto la continuazione dei trattamenti nello stato d'origine risulta possibile (cfr. atto SEM 79/2 e 80/2), che altresì, la ricorrente dispone a D._______ di una buona rete familiare; che la figlia E._______, con la quale è in buoni rapporti, lavora nel settore pubblico ed è economicamente indipendente (cfr. atto SEM 55/14 D29-30 e D33; 77/14 D35); che anche con il figlio F._______, il quale ha trovato un impiego e si è reso indipendente andando a vivere da solo, è in buoni rapporti (cfr. atto SEM 55/14 D29-30; 77/14 D32); che inoltre dispone di parenti e di amici i quali in passato l'hanno già aiutata (cfr. atto SEM 77/14 D37); che oltretutto, fino al suo espatrio è stata sempre economicamente indipendente (cfr. atto SEM 55/14 D54-56); che infine, è persino proprietaria di una casa, la quale verrebbe affittata (cfr. atto SEM 55/14 D50-51; 77/14 D24), che pertanto, si desume, che sarà in grado di acquistare in Angola i medicinali necessari e continuare con i trattamenti; che in aggiunta, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione la situazione dello stato di salute della ricorrente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che ella non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Angola, nonché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie, che di conseguenza, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), essendo la ricorrente in possesso di una carta d'identità valida fino al 16 agosto 2028, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dalla ricorrente il 5 maggio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 5 maggio 2022 dalla ricorrente.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: