Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. {…} -2/2). B. Dalle indagini eseguite il (…) dalla SEM, è risultato che, secondo la banca dati europea «EURODAC», alla richiedente asilo sarebbero state registrate in Italia le impronte dattiloscopiche sia il (…) che il (…), ed in quest’ultima data l’interessata avrebbe pure depositato una domanda d’asilo nel pre- detto Paese (cfr. atti SEM n. 9/1 e 10/1). C. Il (…) l’interessata ha avuto una prima visita medica ginecologica presso (…) (cfr. atti SEM n. 14/5 e 22/9), ove le è stata diagnosticata un’idronefrosi severa al rene destro, con dimensioni del rene destro lievemente aumen- tate ed iniziale perdita della differenziazione cortico-midollare; paziente (…) a 20+4 settimane di gestazione con previsione del parto secondo l’ecogra- fia il (…); nonché un’anemia gravidica. Per le predette diagnosi, è stata impostata una terapia farmacologica, si è fissato un appuntamento per l’ecografia morfologica al (…), nonché si è consigliato all’interessata un au- mento dell’introito dei liquidi assunti e dell’alimentazione. D. Il (…) ottobre 2021, la richiedente è stata sentita nell’ambito di un verbale portante sul rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 11/10). Nel corso dello stesso, ella ha in particolare riferito di essersi sposata religio- samente circa (…) prima in B._______ con il compagno che si troverebbe insieme a lei al Centro federale d’asilo, C._______ (dossier della SEM N […]), ma di non andare d’accordo con il medesimo, nonché di essere in- cinta (cfr. atto SEM n. 11/10, p.to 1.14, pag. 3). Ella ha altresì dichiarato di essere partita dal suo Paese d’origine all’inizio del (…), giungendo in Eu- ropa tramite l’Italia, all’inizio dell’anno (…) (cfr. atto SEM n. 11/10, p.to 5.01 seg., pag. 5). E. Nell’ambito del colloquio personale secondo l’art. 5 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del
D-26/2022 Pagina 3 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi l’8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 16/3), ella ha in particolare confermato di essere giunta in Italia il (…). Ivi le avrebbero preso le impronte digitali e poi sarebbe stata alloggiata presso un Centro di cui non conoscerebbe però il nome, dove sarebbe rimasta per (…) o (…) mesi. Ha tuttavia negato di aver richiesto asilo in Italia, riferendo che dopo un po’ le avrebbero unicamente ripreso le impronte digitali. Non avrebbe peraltro svolto alcun colloquio con le autorità italiane. Avrebbe lasciato il centro dove si trovava con il marito, andando a vivere per un po’ a D._______, prima di giungere in Svizzera. In merito alla relazione con il marito, ha asserito di essersi spo- sata religiosamente con il medesimo circa (…) prima in B._______ e che lo stesso sarebbe il padre del bambino che porta in grembo. Ha altresì smentito le affermazioni rilasciate in precedenza, affermando che con il marito andrebbero d’accordo e che quanto indicato nell’audizione prece- dente non sarebbe corretto. Questionata in merito all’intenzione della SEM di unire il suo incarto con quello del compagno, ella si è detta d’accordo. Interrogata anche riguardo ad un’eventuale competenza dell’Italia per la trattazione della sua domanda d’asilo, ella ha segnatamente riferito di non volervi ritornare in quanto spesso le sarebbe successo di dover dormire in strada, che non avrebbe ricevuto sufficiente assistenza ed inoltre non avrebbe mai visto un medico. Da ultimo, circa il suo stato di salute, l’inte- ressata ha indicato di soffrire di un dolore al rene destro, per il quale sa- rebbe stata visitata in Svizzera; come pure avrebbe avuto un consulto me- dico relativo alla sua gravidanza, che procederebbe bene. In riferimento a ciò, ha allegato che a D._______ avrebbe avuto dei problemi legati al suo stato di gravidanza, che si sarebbe sentita male poiché stanca (cfr. atto SEM n. 16/3). F. In data 11 ottobre 2021, gli incarti dell’interessata e quello di C._______ sono stati uniti dalla SEM (cfr. atto SEM n. 18/1). G. In riscontro agli accertamenti effettuati, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità italiana competente, il (…) (cfr. atti SEM n. 19/1, 20/1 e 21/5), una domanda di ripresa in carico dell’interessata in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, chiedendo che la stessa fosse trattata con- giuntamente con quella del marito. La SEM ha inoltre indicato nella richie- sta, che l’interessata si trova in stato di gravidanza e che il marito è il padre del futuro nascituro (cfr. atto SEM n. 21/5).
D-26/2022 Pagina 4 H. Il (…) l’interessata è stata visitata presso il Reparto di ginecologia dell’(…), ove è stata effettuata un’ecografia morfologica, che è risultata nella norma, con data prevista per il parto (secondo l’ecografia), il (…) (cfr. atto SEM
n. 22/9). I. Tramite messaggio elettronico del (…) all’autorità italiana preposta, l’omo- loga autorità elvetica ha comunicato alla predetta che poiché la Svizzera non ha ricevuto risposta entro i termini normativamente previsti, si consi- dera l’Italia responsabile per l’esame della domanda d’asilo dell’interessata a far tempo dal 27 ottobre 2021 (cfr. atti SEM n. 25/1 e 26/3). J. La richiedente è stata visitata ginecologicamente il (…); a seguito della vi- sita le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/2 e 29/2). Nel quadro di un successivo controllo ginecologico, sono emerse delle tracce di violenza sul suo corpo, dopo che ella aveva riportato di essere vittima di violenze domestiche quotidiane da parte del compagno e di volersi separare dal medesimo (cfr. atto SEM n. 30/2 e 31/2). A causa del suo stato di salute generale, ella è stata ricoverata dal (…) al (…) presso (…) (cfr. atto SEM n. 32/2). K. K.a Constatando la volontà della richiedente di essere alloggiata separa- tamente dal compagno, C._______, nonché che la medesima non è spo- sata civilmente con lo stesso, con scritto del 10 novembre 2021 la SEM ha dato la possibilità all’interessata di essere sentita riguardo all’intenzione di separare il suo incarto da quello del compagno e di condurre le loro proce- dure d’asilo parallelamente, seppure in modo distinto (cfr. atto SEM
n. 33/2). Poiché la ricorrente è risultata scomparsa dal (…) novembre 2021 sino al (…) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. 35/1 e n. 42/1) dall’alloggio as- segnatole, su richieste della rappresentante legale della medesima (cfr. atti SEM n. 37/1 e 41/1), l’autorità inferiore ha prorogato il termine per la pre- sentazione di una risposta, dal 15 novembre 2021 sino al 24 novem- bre 2021 (cfr. atti SEM n. 39/1 e 43/1). K.b Con scritto del 23 novembre 2021, la richiedente si è detta d’accordo con la separazione degli incarti prospettatale dalla SEM ed ha confermato la sua intenzione di voler continuare a vivere lontana da C._______(cfr. atto SEM n. 45/1).
D-26/2022 Pagina 5 K.c A seguito di ciò, la SEM ha separato i loro incarti ed ha informato della trattazione disgiunta degli stessi le autorità italiane in data (…), ribadendo come l’interessata si trova tutt’ora in stato di gravidanza e che dopo la na- scita del figlio, verrà trasmesso il relativo certificato di nascita (cfr. atti SEM
n. 46/1 e 47/1). L. A causa della percezione dell’interessata di movimenti attivi fetali ridotti, il (…) ella è stata nuovamente visitata ginecologicamente, dove si è segna- lata una gravidanza normodecorsa senza urgenze ostetriche, non è stata impostata alcuna terapia ed è stato programmato un controllo di decorso il (…) (cfr. atto SEM n. 48/2). M. In data (…) dicembre 2021 la ricorrente ha nuovamente lasciato l’alloggio assegnatole, risultando scomparsa (cfr. atti SEM n. 50/1-52/2). L’autorità elvetica preposta ha informato dello stesso l’omologa autorità italiana in data (...), chiedendo anche la proroga del termine di trasferimento (cfr. atto SEM n. 56/1). N. Nel frattempo, con decisione del 22 dicembre 2021, notificata il 24 dicem- bre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessata, ha pronunciato il suo allontana- mento (recte: trasferimento) verso l’Italia, nonché l’esecuzione della pre- detta misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro la deci- sione non abbia effetto sospensivo. O. Il (…) dicembre 2021, la richiedente ha fatto rientro all’alloggio assegnatole (cfr. atti SEM n. 57/1, 58/1 e 59/3). Da ricerche effettuate dalla SEM, è ri- sultato che la medesima il (…) aveva presentato un’ulteriore domanda d’asilo in E._______ (cfr. atto SEM n. 60/2). P. Il (…), l’interessata è stata visitata per un controllo della gravidanza, con apparente decorso fisiologico della stessa, senza impostare alcuna tera- pia. Il medico curante ha però consigliato l’aumento dell’alimentazione e dell’idratazione, dato lo stato di malnutrizione dell’interessata (cfr. atto SEM
n. 63/2).
D-26/2022 Pagina 6 Q. Per il tramite del plico raccomandato del 31 dicembre 2021 (cfr. traccia- mento degli invii agli atti processuali), l’insorgente si è aggravata con ri- corso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, chiedendo ai fini procedurali, la sospen- sione dell’esecuzione della decisione a titolo supercautelare e la conces- sione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito ha concluso, a titolo prin- cipale, all’annullamento del provvedimento impugnato ed all’entrata nel merito della domanda d’asilo da parte della SEM; ed a titolo subordinato, alla restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni affinché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo. Nel contempo, ha pure presentato istanza di concessione dell’as- sistenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. R. Il 5 gennaio 2022 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, quale misura supercautelare (cfr. risul- tanze processuali). S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata, e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
D-26/2022 Pagina 7 (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA), poiché rientrata nel frattempo nell’alloggio as- segnatole ed appare essere in contatto con la sua rappresentante legale – quindi la fattispecie si distingue da quella presentata nella DTAF 2021 VI/2 e tale giurisprudenza non è pertanto applicabile alla presente disamina. Pertanto, risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nel suo provvedimento, l’autorità sindacata ha in primo luogo ritenuto come, a fronte delle insorgenze di causa, l’Italia sarebbe competente per il trattamento della domanda d’asilo dell’interessata. In secondo luogo, nella decisione avversata vi è osservato come si potrebbe partire dal presuppo- sto che ella, nel caso di un ritorno in Italia, non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU (RS 0.101), che lei non verrà a trovarsi in una situazione esistenziale difficile e che non sarà trasferita nel suo Paese d’origine o di provenienza, senza che la sua domanda d’asilo sia esaminata o in viola- zione del principio di non-respingimento. Nella vicina Penisola non sussi- sterebbero inoltre delle carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Non esisterebbero neppure in specie, a mente della SEM, motivi fondanti l’applicazione degli
D-26/2022 Pagina 8 art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In relazione a quest’ul- tima disposizione, osservando dapprima come la richiedente è incinta e che il termine per il parto è previsto per il (…), l’autorità inferiore ha con- cluso che tale condizione di gravidanza non implicherebbe una violazione dell’art. 3 CEDU. Invero, fondandosi sulle modifiche che il sistema d’acco- glienza italiano per i richiedenti l’asilo avrebbe recentemente implemen- tato, nonché sulla circolare emessa dalle autorità italiane dell’8 feb- braio 2021 a favore degli Stati membri del Regolamento Dublino – che ga- rantirebbe che le famiglie con bambini minorenni trasferiti in Italia in virtù del predetto Regolamento saranno accolte nel nuovo sistema di seconda accoglienza (SAI), conformemente alla sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ed in modo tale da preservare l’unità familiare – riporterebbe la situazione degli alloggi delle famiglie trasferite in Italia ad una situazione anteriore al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 (denominato: Di- sposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’in- terno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata [cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Se- rie generale
n. 231, 04.10.2018, < https://www.gazzettauffi- ciale.it/eli/gu/2018/10/04/231/sg/pdf >, consultato il 6 gennaio 2022], cono- sciuto anche come “decreto Salvini”), conforme alle condizioni poste dalla sentenza Tarakhel, e dalla giurisprudenza resa sia dal Tribunale che dalla CorteEDU in materia. A fronte di tali evenienze, l’autorità inferiore ha os- servato come nella presente disamina le autorità italiane sarebbero state informate della gravidanza dell’interessata nella richiesta di ripresa in ca- rico del (…). Nel caso in cui il bambino dovesse nascere prima del trasfe- rimento verso l’Italia, la SEM ne informerebbe di conseguenza le autorità italiane affinché gli interessati siano identificati in quanto membri di un’unica famiglia, per poter beneficiare di una struttura adatta all’età del bambino e nel rispetto dell’unità familiare dopo il loro trasferimento, e ne riceverebbe da parte italiana sufficienti garanzie in merito, in conformità con la giurisprudenza referenziata. Poiché la situazione legislativa e di ac- coglienza delle famiglie in Italia si sarebbe nel frattempo modificata rispetto a quella descritta nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019, delle garanzie supplementari non sarebbero più pertinenti, come peraltro si troverebbe confermato nella più recente sen- tenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021. Nell’eventualità invece che il bambino dovesse nascere in seguito al suo trasferimento verso l’Italia, a mente della SEM la giurisprudenza relativa ai nuclei famigliari che devono essere trasferiti verso l’Italia nel contesto di
D-26/2022 Pagina 9 una procedura Dublino, non sarebbe invece applicabile. Proseguendo nell’analisi, e dopo aver ripercorso lo stato di salute della ricorrente, la SEM ha ritenuto come lo stesso sia stabile e la sua gravidanza prosegua senza problemi di sorta, e non rappresenterebbe un ostacolo al suo trasferimento in Italia in violazione dell’art. 3 CEDU. Invero, i cambiamenti legislativi e pratici introdotti nel sistema di prima accoglienza italiano garantirebbero, d’un lato, una presa in carico medica nelle strutture di prima accoglienza come anche una rapida identificazione d’eventuali vulnerabilità e, d’altro lato, la presa a carico ed i trattamenti sia delle malattie somatiche che di quelle psichiche. Anche riferendosi alla più recente giurisprudenza della CorteEDU sui trasferimenti delle famiglie in Italia nell’ambito del Regola- mento Dublino, la SEM ha quindi ritenuto che attualmente il sistema di ac- coglienza italiano garantirebbe ai richiedenti l’asilo l’accesso ai trattamenti medici necessari. In un passo successivo, l’autorità resistente, ha rilevato come in specie non troverebbe applicazione neppure la clausola per motivi umanitari secondo l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in relazione con l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
E. 4.2 Dal canto suo, l’insorgente nel suo memoriale ricorsuale, ritiene come la sua situazione si distingua da quella della giurisprudenza citata nella de- cisione impugnata. Ciò in quanto, in relazione all’accoglienza della ricor- rente, non sarebbero state fornite dalle autorità italiane delle garanzie ade- guate, e pertanto potrebbe comportare delle problematiche inerenti l’ac- cesso ad un alloggio della stessa, con il conseguente rischio che ella debba vivere in condizioni degradanti ed in contrasto con l’interesse superiore del futuro nascituro. La SEM avrebbe quindi violato gli art. 3 e 8 CEDU, l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III come pure l’art. 29a cpv. 3 OAsi, nonché l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) e l’art. 12 PA. Vi sarebbero delle ragioni nella presente disa- mina che giustificherebbero difatti l’applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera o, al minimo, la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per nuova valutazione. La rappresentante legale dell’insorgente ha poi chiesto la concessione di un termine per completare il ricorso, visto il breve termine per la redazione dell’atto ricorsuale, l’assenza della rap- presentante legale designata e la complessità della fattispecie (cfr. p.to IV, pag. 4 del ricorso).
E. 5 A titolo preliminare, circa la richiesta della rappresentante legale di conce- dere un termine per poter completare la memoria ricorsuale, il Tribunale osserva come i motivi addotti dalla medesima nel ricorso, non soddisfino
D-26/2022 Pagina 10 le condizioni poste per la sua concessione in virtù dell’art. 53 PA per rinvio dell’art. 6 LAsi. Invero la fattispecie non risulta essere di un’eccezionale ampiezza o presentare difficoltà particolari che possano rendere tale richie- sta congruente. Non è peraltro evincibile dal ricorso ciò che ella potrebbe rivelare al Tribunale di determinante per la causa che non figurerebbe già agli atti all’inserto nonché dalle motivazioni del ricorso, sufficientemente esplicitate nel gravame. Peraltro, la concessione di un termine per comple- tare il ricorso, potrebbe dilatare in modo eccessivo i tempi d’evasione della presente procedura, osservando inoltre come la rappresentante legale in- dica nel ricorso come sarebbe previsto un incontro con la ricorrente sol- tanto il (…) febbraio 2022. Il fatto poi che il termine di ricorso sia breve – e per la rappresentante legale forse divenuto più corto per la redazione del presente a causa della ricomparsa della ricorrente solamente il giorno pre- cedente la scadenza del termine ricorsuale – come pure l’assenza della rappresentante legale designata, non risultano adempiere all’evidenza una delle due condizioni alternative poste dall’art. 53 PA – ovvero l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa – perché debba essere ac- cordato alla ricorrente un congruo termine per integrare le sue motivazioni ricorsuali. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di concessione di un termine per com- pletare il memoriale ricorsuale, è respinta.
E. 6 D’ingresso, nella sua impugnativa la ricorrente lamenta un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo della mancanza di garanzie adeguate quanto all’accoglienza ed all’accesso ad un alloggio nel caso di un trasferimento in Italia, sia in rapporto al rischio di violazione di norme internazionali e dell’interesse superiore del fanciullo del futuro bambino. Ciò anche nell’ottica dell’applicazione al caso di specie della clausola di sovranità. Tuttavia, poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime (cfr. infra consid. 10.2 segg.).
E. 7.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo- sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per
D-26/2022 Pagina 11 l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 7.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de- terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Rego- lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato do- manda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 7.3 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l’esame dei cri- teri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferi- mento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 7.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
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E. 8 Nel caso in rassegna, l’insorgente nel suo colloquio Dublino, pur negando di avervi depositato una domanda d’asilo, ha tuttavia confermato di essere giunta in Italia il (…) e che le autorità della vicina Penisola le abbiano rile- vato le impronte digitali due volte. Il fatto che ella, nel medesimo contesto, abbia negato di aver richiesto asilo in Italia, non risulta essere un’allega- zione atta ad inficiare le evidenze desumibili dalla banca dati dell’unità cen- trale del sistema europeo «EURODAC», che hanno permesso di consta- tare che l’insorgente ha depositato una domanda d’asilo in Italia il (…) (cfr. atti SEM n. 9/1 e 10/1). Il predetto Paese non ha risposto alla richiesta di ripresa in carico della richiedente formulata dalla SEM il (…) (cfr. atto SEM
n. 21/5) nel termine di accettazione previsto all’art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III. Inoltre, la circostanza desumibile dagli atti che la ricorrente avrebbe presentato un’ulteriore domanda d’asilo in E._______ il (…) (cfr. atto SEM n. 60/2), non rimette in causa la determinazione dello Stato mem- bro competente, ovvero l’Italia, che ha accettato tacitamente la sua com- petenza alla trattazione della domanda d’asilo e d’allontanamento della ri- chiedente (cfr. in merito DTAF 2019 VI/7 consid. 6.3 e ulteriori rif. citati). La competenza dell’Italia per la trattazione della procedura d’asilo e di allon- tanamento della ricorrente risulta così di principio essere data. Peraltro, tale punto non risulta essere contestato nella memoria ricorsuale.
E. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze siste- miche, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, come ritenuto da giurisprudenza costante di que- sto Tribunale, malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato membro soffrano di certe carenze (cfr. sentenze del Tribunale D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.1; F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblica- zione nelle DTAF]). In tale contesto, come tra l’altro a ragione osservato pure rettamente dalla SEM nella decisione avversata, appare inoltre op- portuno rilevare che l’entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 di- cembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel precitato Stato membro in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di rife- rimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr.
D-26/2022 Pagina 13 anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 lu- glio 2021 consid. 10.2.7). In merito, occorre altresì rammentare come l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen- naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni.
E. 9.2 Di conseguenza, l’Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richie- denti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione con- forme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’acco- glienza di richiedenti protezione internazionale (rifusione; GU L 180/96 del 29.6.2013; di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante proce- dure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di prote- zione internazionale (rifusione; GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: di- rettiva procedura).
E. 9.3 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime pre- viste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 9.4 Orbene, nel caso di specie nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comuni- tarie minime previste in materia. In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura di prima istanza, si può invece rimarcare come ella abbia trovato alloggio in un Centro dopo il suo sbarco in Italia per (…) o (…) mesi, e soltanto per sua volontà avrebbe abbandonato il suddetto Centro, recandosi con il compagno a D._______. In tale ottica, anche le sue affermazioni circa il fatto che avrebbe dovuto dormire spesso in strada, non avrebbe trovato sufficiente assistenza né sarebbe stata visi- tata da un medico (cfr. atto SEM n. 16/3), risultano essere delle mere alle- gazioni di parte non supportate dal benché minimo elemento concreto e sostanziato, anzi si scontrano con il fatto di aver trovato alloggio per un certo periodo continuativo in Italia. La ricorrente non ha per di più fornito alcun indizio concreto e dettagliato suscettibile di stabilire che le autorità
D-26/2022 Pagina 14 italiane rifiuterebbero di riprenderla in carico e di esaminare la sua do- manda di protezione internazionale, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi inter- nazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di essere costretta a recarsi in un paese siffatto. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la precitata presunzione legale.
E. 9.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nella fat- tispecie.
E. 10.1 Secondo l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come l’ha ritenuto la giurisprudenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 e riferimenti ivi citati), la SEM deve ammet- tere la responsabilità della Svizzera per l’esame di una domanda di prote- zione internazionale che le è presentata, anche se tale esame non le in- comberebbe in virtù dei criteri fissati nel Regolamento Dublino III, allorché il trasferimento previsto verso lo Stato membro designato come responsa- bile dai detti criteri viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La liceità del trasferimento è, in tal senso, una condizione della pronuncia di una non entrata nel merito in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. La SEM può ugualmente ammettere tale responsabilità se dei «motivi umanitari» lo giustificano ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4 in fine e riferimenti ivi citati). L’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, di- spone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.). La modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale e pertanto quest’ultimo può e deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e l’ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo ap- prezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli-
D-26/2022 Pagina 15 gata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della do- manda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 10.2 Vista la censura in tal senso, occorre determinare in primo luogo, se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità inferiore sul punto in questione dell’applicazione della clausola di sovranità presti il fianco a critiche o meno. Ciò con particolare riferimento allo stato di salute della ricorrente ed alla questione delle garanzie d’accesso ad un alloggio adeguato in Italia.
E. 10.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa proce- dere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribu- nale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica retrocessione degli atti all’autorità infe- riore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 con- sid. 5.1).
E. 10.2.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008,
n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016,
n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’au- torità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore
D-26/2022 Pagina 16 delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supple- mentari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 con- sid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministra- tivo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).
E. 10.2.3 Nel caso in rassegna, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della ricorrente funge da discriminante si esau- riscono sostanzialmente nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell’art. 3 CEDU.
E. 10.2.4 A tal proposito, v’è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la ma- lattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggio- ramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).
E. 10.2.5 Secondo la giurisprudenza instaurata dalla sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novem- bre 2014, n. 29217/12, esiste un’alternativa alla rinuncia pura e semplice dei trasferimenti di persone reputate molto vulnerabili verso uno Stato membro, allorquando la soglia critica delle carenze sistemiche non è rag- giunto, in relazione alla procedura d’asilo ed alle condizioni d’accoglienza in tale Stato, ma che dei seri dubbi sussistono in merito alle condizioni alle quali i richiedenti l’asilo saranno confrontati in caso di un loro ritorno nel succitato Stato membro. In un tal caso, lo Stato responsabile del trasferi- mento deve ottenere delle garanzie alfine di prevenire ogni rischio di trat- tamento inumano e degradante dei richiedenti l’asilo interessati – e dunque
D-26/2022 Pagina 17 di convesso di una violazione dell’art. 3 CEDU – in particolare se fanno parte della categoria di persone particolarmente vulnerabili come i bambini. Nella sentenza Tarakhel precitata, è stato ritenuto che, in presenza di una famiglia con bambini, incombeva alle autorità svizzere di richiedere alle au- torità italiane, prima del trasferimento delle persone implicate, delle garan- zie pregresse ed individuali, d’un canto di una presa in carico adatta all’età dei bambini e, d’altro canto, della preservazione dell’unità familiare (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, §§ 120 – 122). Il Tri- bunale ha poi precisato che l’esistenza di una tale garanzia era una condi- zione materiale della conformità del trasferimento agli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale e che la predetta doveva essere adempiuta nel momento in cui la SEM rendeva la sua decisione (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4; sentenza del Tribunale F-2393/2020 del 13 lu- glio 2020 consid. 7.3 con ulteriore rif. citato). Inoltre, in un primo tempo, il Tribunale ha ritenuto che i principi sviluppati sulla base della sentenza Tarakhel non si applicavano ad altre categorie di persone particolarmente vulnerabili a parte alle famiglie con bambini (cfr. DTAF 2017 VI/10 con- sid. 5, in particolare consid. 5.7).
E. 10.2.6 Prendendo in considerazione l’evoluzione delle condizioni migrato- rie in Italia nel 2019, il Tribunale ha tuttavia, in un secondo tempo, elargito la giurisprudenza Tarakhel ad altre categorie di persone. Difatti, a causa della modifica della situazione del sistema di accoglienza italiano dopo l’ap- provazione del decreto Salvini, lo scrivente Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019, è giunto alla conclusione che le autorità svizzere che non vogliono rinunciare all’esecuzione del tra- sferimento in Italia, debbano richiedere, a titolo preventivo alle omologhe italiane, delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi – ovvero persone per le quali lo stato di salute peggiorerebbe seria- mente in caso di interruzione, anche breve, del loro trattamento (cfr. sen- tenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). La nozione di gravità che le problematiche mediche devono raggiungere per la richiesta di sud- dette garanzie precedenti al trasferimento in Italia di un richiedente l’asilo, è stata in seguito specificata nella sentenza di riferimento del Tribunale D-2846/2020 del 16 luglio 2020 (cfr. consid. 6.2). In tale contesto, il Tribu- nale ha inoltre rammentato che l’Italia, in generale, dispone di un’infrastrut- tura medica sufficiente e che si può partire dal presupposto che tale Stato membro del Regolamento Dublino III riconosca e rispetti i diritti previsti dalla direttiva accoglienza. Inoltre l’accesso per i richiedenti l’asilo al si- stema di salute italiano, al di là delle cure d’urgenza, sarebbe in generale
D-26/2022 Pagina 18 garantito, anche se nella prassi possono risultare dei ritardi. Altresì, il Tri- bunale ha specificato come l’interessato, in caso di necessità potrà indiriz- zarsi alle autorità italiane per far valere i suoi diritti derivanti dall’art. 26 di- rettiva accoglienza (cfr. sentenza D-2846/2020 consid. 6.2.1; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 lu- glio 2021 consid. 10.2.6).
E. 10.2.7 A seguito dell’entrata in vigore in Italia, il 20 dicembre 2020, della legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020 che converte in legge il decreto- legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (recante disposizioni urgenti in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifi- che agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disci- plina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà per- sonale; cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale
n. 314, del 19.12.2020, < https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12 /19/314/sg/pdf >; < https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:leg ge:2020-12-18;173!vig=2020-12-21 >, consultati il 6 gennaio 2022), il Tri- bunale nella sua sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 (pubblicata quale sentenza di riferimento; cfr. in particolare consid. 10.3 – 10.6) ha riesaminato la situazione d’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, in particolare inerente i nuclei famigliari. In tale sentenza il Tribunale ha segnatamente osservato come il decreto-legge n. 130/2020 prevede una vasta riforma del sistema d’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, in quanto delle disposizioni centrali del decreto Salvini sono state modifi- cate ed il sistema di accoglienza ed integrazione, con il decreto Salvini ri- stretto, è stato implementato. Invero, il nuovo sistema di accoglienza ita- liano previsto dalle nuove normative legislative, è comparabile con quello precedente al decreto Salvini (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 10.5). Il Tribunale, in un passo successivo ha trattato poi della questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l’Italia. Riassumendo, in merito a tale punto in questione, il Tribunale nella precitata sentenza ha concluso come, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di accoglienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore nel predetto Stato membro, il formulario «nucleo familiare», come pure le circolari emesse dall’Italia nel frattempo – ovvero la circolare dell’8 febbraio 2021 che rimpiazza quella dell’8 gennaio 2020, nella quale le autorità italiane hanno garantito che le famiglie con bambini minorenni, che ritornano nell’ambito di procedure Dublino in Italia, verranno alloggiate nel SAI garantendo l’unità familiare ed in accordo con la sentenza Tarakhel
D-26/2022 Pagina 19
– siano da ritenere quali garanzie sufficientemente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU citata (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1–11.3). In tali circostanze, il Tribunale ha statuito che un trasferimento degli interessati – una donna sola con un bambino minorenne – verso l’Italia non comporterebbe quindi una viola- zione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.3).
E. 10.2.8 Concernente il nuovo contesto legislativo italiano, si è espressa an- che la CorteEDU nella sentenza del 23 marzo 2021 nella causa M.T. contro Paesi Bassi, 46595/19, che tratta di un trasferimento di una donna sola con due bambini minorenni nell’ambito del Regolamento Dublino III. Nella pre- detta sentenza, la CorteEDU è giunta alla conclusione che, la nuova ri- forma del sistema d’asilo italiano, comporti che i richiedenti l’asilo, nell’am- bito dei posti disponibili, abbiano nuovamente accesso al SAI (in prece- denza SIPROIMI). Poiché nella fattispecie le autorità italiane hanno rico- nosciuto la protezione internazionale alla richiedente, ella potrà quindi be- neficiare di un alloggio nel SAI. Inoltre, essendo che la medesima è una madre sola con due figli minori, essi rientrano nelle persone vulnerabili, le quali beneficiano di priorità di accesso al sistema di seconda accoglienza. Non vi sarebbero peraltro motivazioni per ritenere che essi, al loro rientro in Italia, non trovino alcun posto in un centro di accoglienza SAI. Tuttavia, anche nel caso in cui dovessero temporaneamente alloggiare in una strut- tura di prima accoglienza, la CorteEDU ha ritenuto come essi ricevereb- bero comunque l’assistenza necessaria, essendo che l’offerta di servizi è stata ampliata in tali centri e l’accesso alle predette prestazioni, con la rein- troduzione dell’iscrizione anagrafica, è garantita. Pertanto, un trasferi- mento del nucleo familiare in Italia non comporta una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-6330/2020 con- sid. 10.6 e D-2926/2021 consid. 10.2.8).
E. 10.3.1 Nel caso di specie, la ricorrente è una giovane donna incinta che è entrata nell’ottavo mese di gravidanza, essendo che il termine per il parto è stato valutato al (…) (secondo la datazione dell’ecografia morfologica, cfr. atto SEM n. 22/9). Si pone quindi di seguito la questione a sapere in che misura la gravidanza della ricorrente è suscettibile di ostacolare un suo trasferimento in Italia, rispettivamente se la concessione di garanzie parti- colari al giorno della pronuncia della presente sentenza appaia indispen- sabile per essere compatibile con le esigenze dell’art. 3 CEDU.
E. 10.3.2 A tal proposito v’è in primo luogo da osservare come la giurispru- denza successiva alla sentenza Tarakhel succitata resa dalla CorteEDU,
D-26/2022 Pagina 20 ha ritenuto in modo costante che il trasferimento di una richiedente incinta verso l’Italia non era subordinato al rilascio, da parte delle autorità di tale paese, di garanzie concrete ed individuali della possibilità di alloggio in una struttura adeguata conforme ai bisogni particolari del futuro nascituro, ri- spettivamente della madre (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-2393/2020 consid. 8.1; F-5739/2018 del 17 ottobre 2018 e D-2303/2017 del 18 maggio 2017). Per il resto, la sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 summenzionata, non pone in discussione tale giurisprudenza, in quanto una gravidanza non può essere di per sé sola assimilata ad una patologia grave (cfr. in tal senso la sentenza F-2393/2020 consid. 8.1 con ulteriore riferimento citato). Tuttavia, delle complicazioni non possono es- sere escluse, in particolare al termine della gravidanza, di modo tale che un esame dello stato di salute dell’interessata in ogni caso concreto rimane riservato (cfr. nello stesso senso la sentenza F-2393/2020 consid. 8.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale F-5739/2018). Peraltro, se il trasferimento dell’interessata dovesse intervenire prima del parto, le autorità svizzere sa- rebbero tenute ad ottenere dalle autorità italiane delle garanzie individuali e concrete, che al loro arrivo in Italia, sia l’interessata che l’infante saranno accolti nelle strutture ed alle condizioni adatte al bambino ed assicurando la preservazione dell’unità familiare conformemente alle esigenze giuri- sprudenziali (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3; sentenza di riferimento del Tri- bunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11).
E. 10.3.3 Nel caso di specie, v’è luogo di constatare dapprima come la ricor- rente si trovi ormai a (…) settimane di gestazione, essendo che secondo l’ultimo controllo ginecologico effettuato il (…), ella si trovava a (…) setti- mane di gravidanza (cfr. atto SEM n. 63/2), e pertanto risulta ad uno stadio avanzato della stessa e vicino al termine del parto. In tale contesto, si os- serva come le donne incinte risultano essere delle persone particolarmente a rischio nel caso contraggano la malattia legata al coronavirus (detto an- che Covid-19; cfr. Comunicato dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Coronavirus: persone particolarmente a rischio, < https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epide- mien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-sy < mptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html > consultato il 6 gennaio 2022). Inoltre, a causa delle restrizioni d’entrata at- tuali di cittadini stranieri da parte dell’Italia dovute alla situazione pande- mica da coronavirus, in particolare di presentare un certificato che attesti di aver concluso il ciclo vaccinale prescritto contro il Covid-19 oppure di essere guariti dal Covid-19 (cfr. Ministero della salute italiano, “Covid-19- Viaggiatori (Elenco C)”, < https:www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavi- rus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&ar
D-26/2022 Pagina 21 ea=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3 >, consultato il 6 gen- naio 2022), circostanza che nella presente disamina non appare essere desumibile dagli atti, non appare verosimile che il trasferimento della ricor- rente possa avvenire prima del parto. Tale conclusione era già chiaramente evincibile al momento della presa di decisione da parte dell’autorità infe- riore. Peraltro, risulta come secondo la prassi della SEM, non si procede- rebbe al trasferimento di donne incinte, se la gravidanza ha raggiunto l’ot- tavo mese (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale F-2393/2020 con- sid. 8), ciò che la ricorrente avrebbe raggiunto il (…). Anche considerando tale prassi, appariva del tutto inverosimile che il trasferimento dell’insor- gente – peraltro al momento della decisione della SEM la stessa risultava irreperibile – potesse avvenire nel breve periodo intercorso dalla presa di decisione della SEM del 22 dicembre 2021 ed il (…). Pertanto in specie, l’autorità inferiore avrebbe dovuto attendere la definizione della gravi- danza, prima di pronunciarsi in merito alla causa, e nell’eventualità di un parto a buon fine richiedere le garanzie per il nucleo familiare così come disposto dalla giurisprudenza in materia (cfr. supra consid. 10.2.7). A ciò si aggiunge che, secondo il certificato medico del (…), la ricorrente soffre di una severa idronefrosi al rene destro (cfr. atto SEM n. 22/9). Malgrado la sua gravidanza sia normodecorsa senza urgenze ostetriche (cfr. atti SEM
n. 48/2 e n. 63/2), è stato rimarcato sia nel corso della visita tenutasi il (…), che durante il ricovero presso (…) a F._______ dal (…) al (…), che da ul- timo nel certificato medico del (…) (cfr. atti SEM n. 14/5 e 63/2), come la ricorrente si trovi in uno stato di malnutrizione e disidratazione importante, e si è consigliato un aumento dell’alimentazione e dell’idratazione alla me- desima (cfr. atti SEM n. 14/5 e 63/2). Tali circostanze rendono il quadro di salute della ricorrente, già in stato di gravidanza avanzato, piuttosto preca- rio e delle quali risulta opportuno tenere debitamente conto nella valuta- zione della presente disamina.
E. 11 Visto l’insieme degli elementi del caso specifico (lo stadio avanzato della gravidanza, l’inverosimiglianza del trasferimento prima del parto della ricor- rente in Italia, lo stato di salute fisico dell’insorgente precario con una dia- gnosi di severa idronefrosi al rene destro come pure uno stato di disidrata- zione e malnutrizione), il Tribunale considera che il trasferimento in Italia della ricorrente, all’ora attuale – e ciò malgrado la situazione legislativa e fattuale favorevolmente mutata nel sistema d’accoglienza italiano anche per le persone vulnerabili (cfr. supra consid. 10.2.7) – esporrebbe la Svizzera ad una violazione dell’art. 3 CEDU. Pertanto, si invita l’autorità inferiore ad attendere il parto della ricorrente in Svizzera, ed a seguito
D-26/2022 Pagina 22 dell’esito positivo dello stesso di procedere alla richiesta pregressa di ga- ranzie concrete ed individuali per il nucleo familiare così come disposto dalla CorteEDU e dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. supra con- sid. 10.2.7), prima di pronunciarsi nuovamente sull’eventuale trasferimento dell’interessata (e del futuro nascituro) verso l’Italia.
E. 12 Ne discende quindi, considerati i già sopra esposti principi (cfr. con- sid. 10.2.1), che nella fattispecie un rinvio degli atti all’autorità inferiore si imponga. Ciò in quanto, a parte risultare necessario un complemento istrut- torio ai sensi dei considerandi, salvaguardandone di convesso anche il principio della doppia istanza di giudizio, poiché la ricorrente potrà nuova- mente contestare tali evenienze, le quali, per definizione, saranno nuove (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3), la SEM possa – dopo l’eventuale comple- tamento dell’istruzione sulle garanzie da ottenere da parte italiana – eser- citare il suo pieno potere d’esame per l’eventuale applicazione della clau- sola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, questione sulla quale il Tribunale, invece, dispone di un potere di apprezzamento ridotto (cfr. an- che supra consid. 10.1). Il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure.
E. 13 Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 22 dicembre 2021 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori ne- cessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei conside- randi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).
E. 14 La domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso.
E. 15 Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda della ricorrente tendente alla concessione dell’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.
E. 16 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 5 gennaio 2022 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in:
D-26/2022 Pagina 23 Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016,
n. 54 ad art. 56 PA).
E. 17 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale de- signata dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-26/2022 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 22 dicembre 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-26/2022 Sentenza del 12 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Chiara Piras, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Somalia, rappresentata dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 dicembre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. {...} -2/2). B. Dalle indagini eseguite il (...) dalla SEM, è risultato che, secondo la banca dati europea «EURODAC», alla richiedente asilo sarebbero state registrate in Italia le impronte dattiloscopiche sia il (...) che il (...), ed in quest'ultima data l'interessata avrebbe pure depositato una domanda d'asilo nel predetto Paese (cfr. atti SEM n. 9/1 e 10/1). C. Il (...) l'interessata ha avuto una prima visita medica ginecologica presso (...) (cfr. atti SEM n. 14/5 e 22/9), ove le è stata diagnosticata un'idronefrosi severa al rene destro, con dimensioni del rene destro lievemente aumentate ed iniziale perdita della differenziazione cortico-midollare; paziente (...) a 20+4 settimane di gestazione con previsione del parto secondo l'ecografia il (...); nonché un'anemia gravidica. Per le predette diagnosi, è stata impostata una terapia farmacologica, si è fissato un appuntamento per l'ecografia morfologica al (...), nonché si è consigliato all'interessata un aumento dell'introito dei liquidi assunti e dell'alimentazione. D. Il (...) ottobre 2021, la richiedente è stata sentita nell'ambito di un verbale portante sul rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 11/10). Nel corso dello stesso, ella ha in particolare riferito di essersi sposata religiosamente circa (...) prima in B._______ con il compagno che si troverebbe insieme a lei al Centro federale d'asilo, C._______ (dossier della SEM N [...]), ma di non andare d'accordo con il medesimo, nonché di essere incinta (cfr. atto SEM n. 11/10, p.to 1.14, pag. 3). Ella ha altresì dichiarato di essere partita dal suo Paese d'origine all'inizio del (...), giungendo in Europa tramite l'Italia, all'inizio dell'anno (...) (cfr. atto SEM n. 11/10, p.to 5.01 seg., pag. 5). E. Nell'ambito del colloquio personale secondo l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi l'8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 16/3), ella ha in particolare confermato di essere giunta in Italia il (...). Ivi le avrebbero preso le impronte digitali e poi sarebbe stata alloggiata presso un Centro di cui non conoscerebbe però il nome, dove sarebbe rimasta per (...) o (...) mesi. Ha tuttavia negato di aver richiesto asilo in Italia, riferendo che dopo un po' le avrebbero unicamente ripreso le impronte digitali. Non avrebbe peraltro svolto alcun colloquio con le autorità italiane. Avrebbe lasciato il centro dove si trovava con il marito, andando a vivere per un po' a D._______, prima di giungere in Svizzera. In merito alla relazione con il marito, ha asserito di essersi sposata religiosamente con il medesimo circa (...) prima in B._______ e che lo stesso sarebbe il padre del bambino che porta in grembo. Ha altresì smentito le affermazioni rilasciate in precedenza, affermando che con il marito andrebbero d'accordo e che quanto indicato nell'audizione precedente non sarebbe corretto. Questionata in merito all'intenzione della SEM di unire il suo incarto con quello del compagno, ella si è detta d'accordo. Interrogata anche riguardo ad un'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo, ella ha segnatamente riferito di non volervi ritornare in quanto spesso le sarebbe successo di dover dormire in strada, che non avrebbe ricevuto sufficiente assistenza ed inoltre non avrebbe mai visto un medico. Da ultimo, circa il suo stato di salute, l'interessata ha indicato di soffrire di un dolore al rene destro, per il quale sarebbe stata visitata in Svizzera; come pure avrebbe avuto un consulto medico relativo alla sua gravidanza, che procederebbe bene. In riferimento a ciò, ha allegato che a D._______ avrebbe avuto dei problemi legati al suo stato di gravidanza, che si sarebbe sentita male poiché stanca (cfr. atto SEM n. 16/3). F. In data 11 ottobre 2021, gli incarti dell'interessata e quello di C._______ sono stati uniti dalla SEM (cfr. atto SEM n. 18/1). G. In riscontro agli accertamenti effettuati, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità italiana competente, il (...) (cfr. atti SEM n. 19/1, 20/1 e 21/5), una domanda di ripresa in carico dell'interessata in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, chiedendo che la stessa fosse trattata congiuntamente con quella del marito. La SEM ha inoltre indicato nella richiesta, che l'interessata si trova in stato di gravidanza e che il marito è il padre del futuro nascituro (cfr. atto SEM n. 21/5). H. Il (...) l'interessata è stata visitata presso il Reparto di ginecologia dell'(...), ove è stata effettuata un'ecografia morfologica, che è risultata nella norma, con data prevista per il parto (secondo l'ecografia), il (...) (cfr. atto SEM n. 22/9). I. Tramite messaggio elettronico del (...) all'autorità italiana preposta, l'omologa autorità elvetica ha comunicato alla predetta che poiché la Svizzera non ha ricevuto risposta entro i termini normativamente previsti, si considera l'Italia responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessata a far tempo dal 27 ottobre 2021 (cfr. atti SEM n. 25/1 e 26/3). J. La richiedente è stata visitata ginecologicamente il (...); a seguito della visita le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/2 e 29/2). Nel quadro di un successivo controllo ginecologico, sono emerse delle tracce di violenza sul suo corpo, dopo che ella aveva riportato di essere vittima di violenze domestiche quotidiane da parte del compagno e di volersi separare dal medesimo (cfr. atto SEM n. 30/2 e 31/2). A causa del suo stato di salute generale, ella è stata ricoverata dal (...) al (...) presso (...) (cfr. atto SEM n. 32/2). K. K.a Constatando la volontà della richiedente di essere alloggiata separatamente dal compagno, C._______, nonché che la medesima non è sposata civilmente con lo stesso, con scritto del 10 novembre 2021 la SEM ha dato la possibilità all'interessata di essere sentita riguardo all'intenzione di separare il suo incarto da quello del compagno e di condurre le loro procedure d'asilo parallelamente, seppure in modo distinto (cfr. atto SEM n. 33/2). Poiché la ricorrente è risultata scomparsa dal (...) novembre 2021 sino al (...) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. 35/1 e n. 42/1) dall'alloggio assegnatole, su richieste della rappresentante legale della medesima (cfr. atti SEM n. 37/1 e 41/1), l'autorità inferiore ha prorogato il termine per la presentazione di una risposta, dal 15 novembre 2021 sino al 24 novembre 2021 (cfr. atti SEM n. 39/1 e 43/1). K.b Con scritto del 23 novembre 2021, la richiedente si è detta d'accordo con la separazione degli incarti prospettatale dalla SEM ed ha confermato la sua intenzione di voler continuare a vivere lontana da C._______(cfr. atto SEM n. 45/1). K.c A seguito di ciò, la SEM ha separato i loro incarti ed ha informato della trattazione disgiunta degli stessi le autorità italiane in data (...), ribadendo come l'interessata si trova tutt'ora in stato di gravidanza e che dopo la nascita del figlio, verrà trasmesso il relativo certificato di nascita (cfr. atti SEM n. 46/1 e 47/1). L. A causa della percezione dell'interessata di movimenti attivi fetali ridotti, il (...) ella è stata nuovamente visitata ginecologicamente, dove si è segnalata una gravidanza normodecorsa senza urgenze ostetriche, non è stata impostata alcuna terapia ed è stato programmato un controllo di decorso il (...) (cfr. atto SEM n. 48/2). M. In data (...) dicembre 2021 la ricorrente ha nuovamente lasciato l'alloggio assegnatole, risultando scomparsa (cfr. atti SEM n. 50/1-52/2). L'autorità elvetica preposta ha informato dello stesso l'omologa autorità italiana in data (...), chiedendo anche la proroga del termine di trasferimento (cfr. atto SEM n. 56/1). N. Nel frattempo, con decisione del 22 dicembre 2021, notificata il 24 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia, nonché l'esecuzione della predetta misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. O. Il (...) dicembre 2021, la richiedente ha fatto rientro all'alloggio assegnatole (cfr. atti SEM n. 57/1, 58/1 e 59/3). Da ricerche effettuate dalla SEM, è risultato che la medesima il (...) aveva presentato un'ulteriore domanda d'asilo in E._______ (cfr. atto SEM n. 60/2). P. Il (...), l'interessata è stata visitata per un controllo della gravidanza, con apparente decorso fisiologico della stessa, senza impostare alcuna terapia. Il medico curante ha però consigliato l'aumento dell'alimentazione e dell'idratazione, dato lo stato di malnutrizione dell'interessata (cfr. atto SEM n. 63/2). Q. Per il tramite del plico raccomandato del 31 dicembre 2021 (cfr. tracciamento degli invii agli atti processuali), l'insorgente si è aggravata con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, chiedendo ai fini procedurali, la sospensione dell'esecuzione della decisione a titolo supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito ha concluso, a titolo principale, all'annullamento del provvedimento impugnato ed all'entrata nel merito della domanda d'asilo da parte della SEM; ed a titolo subordinato, alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. Nel contempo, ha pure presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. R. Il 5 gennaio 2022 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata, e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), poiché rientrata nel frattempo nell'alloggio assegnatole ed appare essere in contatto con la sua rappresentante legale - quindi la fattispecie si distingue da quella presentata nella DTAF 2021 VI/2 e tale giurisprudenza non è pertanto applicabile alla presente disamina. Pertanto, risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel suo provvedimento, l'autorità sindacata ha in primo luogo ritenuto come, a fronte delle insorgenze di causa, l'Italia sarebbe competente per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessata. In secondo luogo, nella decisione avversata vi è osservato come si potrebbe partire dal presupposto che ella, nel caso di un ritorno in Italia, non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 CEDU (RS 0.101), che lei non verrà a trovarsi in una situazione esistenziale difficile e che non sarà trasferita nel suo Paese d'origine o di provenienza, senza che la sua domanda d'asilo sia esaminata o in violazione del principio di non-respingimento. Nella vicina Penisola non sussisterebbero inoltre delle carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Non esisterebbero neppure in specie, a mente della SEM, motivi fondanti l'applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In relazione a quest'ultima disposizione, osservando dapprima come la richiedente è incinta e che il termine per il parto è previsto per il (...), l'autorità inferiore ha concluso che tale condizione di gravidanza non implicherebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. Invero, fondandosi sulle modifiche che il sistema d'accoglienza italiano per i richiedenti l'asilo avrebbe recentemente implementato, nonché sulla circolare emessa dalle autorità italiane dell'8 febbraio 2021 a favore degli Stati membri del Regolamento Dublino - che garantirebbe che le famiglie con bambini minorenni trasferiti in Italia in virtù del predetto Regolamento saranno accolte nel nuovo sistema di seconda accoglienza (SAI), conformemente alla sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ed in modo tale da preservare l'unità familiare - riporterebbe la situazione degli alloggi delle famiglie trasferite in Italia ad una situazione anteriore al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 (denominato: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata [cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 231, 04.10.2018, , consultato il 6 gennaio 2022], conosciuto anche come "decreto Salvini"), conforme alle condizioni poste dalla sentenza Tarakhel, e dalla giurisprudenza resa sia dal Tribunale che dalla CorteEDU in materia. A fronte di tali evenienze, l'autorità inferiore ha osservato come nella presente disamina le autorità italiane sarebbero state informate della gravidanza dell'interessata nella richiesta di ripresa in carico del (...). Nel caso in cui il bambino dovesse nascere prima del trasferimento verso l'Italia, la SEM ne informerebbe di conseguenza le autorità italiane affinché gli interessati siano identificati in quanto membri di un'unica famiglia, per poter beneficiare di una struttura adatta all'età del bambino e nel rispetto dell'unità familiare dopo il loro trasferimento, e ne riceverebbe da parte italiana sufficienti garanzie in merito, in conformità con la giurisprudenza referenziata. Poiché la situazione legislativa e di accoglienza delle famiglie in Italia si sarebbe nel frattempo modificata rispetto a quella descritta nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019, delle garanzie supplementari non sarebbero più pertinenti, come peraltro si troverebbe confermato nella più recente sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021. Nell'eventualità invece che il bambino dovesse nascere in seguito al suo trasferimento verso l'Italia, a mente della SEM la giurisprudenza relativa ai nuclei famigliari che devono essere trasferiti verso l'Italia nel contesto di una procedura Dublino, non sarebbe invece applicabile. Proseguendo nell'analisi, e dopo aver ripercorso lo stato di salute della ricorrente, la SEM ha ritenuto come lo stesso sia stabile e la sua gravidanza prosegua senza problemi di sorta, e non rappresenterebbe un ostacolo al suo trasferimento in Italia in violazione dell'art. 3 CEDU. Invero, i cambiamenti legislativi e pratici introdotti nel sistema di prima accoglienza italiano garantirebbero, d'un lato, una presa in carico medica nelle strutture di prima accoglienza come anche una rapida identificazione d'eventuali vulnerabilità e, d'altro lato, la presa a carico ed i trattamenti sia delle malattie somatiche che di quelle psichiche. Anche riferendosi alla più recente giurisprudenza della CorteEDU sui trasferimenti delle famiglie in Italia nell'ambito del Regolamento Dublino, la SEM ha quindi ritenuto che attualmente il sistema di accoglienza italiano garantirebbe ai richiedenti l'asilo l'accesso ai trattamenti medici necessari. In un passo successivo, l'autorità resistente, ha rilevato come in specie non troverebbe applicazione neppure la clausola per motivi umanitari secondo l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 4.2 Dal canto suo, l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, ritiene come la sua situazione si distingua da quella della giurisprudenza citata nella decisione impugnata. Ciò in quanto, in relazione all'accoglienza della ricorrente, non sarebbero state fornite dalle autorità italiane delle garanzie adeguate, e pertanto potrebbe comportare delle problematiche inerenti l'accesso ad un alloggio della stessa, con il conseguente rischio che ella debba vivere in condizioni degradanti ed in contrasto con l'interesse superiore del futuro nascituro. La SEM avrebbe quindi violato gli art. 3 e 8 CEDU, l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III come pure l'art. 29a cpv. 3 OAsi, nonché l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) e l'art. 12 PA. Vi sarebbero delle ragioni nella presente disamina che giustificherebbero difatti l'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera o, al minimo, la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione. La rappresentante legale dell'insorgente ha poi chiesto la concessione di un termine per completare il ricorso, visto il breve termine per la redazione dell'atto ricorsuale, l'assenza della rappresentante legale designata e la complessità della fattispecie (cfr. p.to IV, pag. 4 del ricorso).
5. A titolo preliminare, circa la richiesta della rappresentante legale di concedere un termine per poter completare la memoria ricorsuale, il Tribunale osserva come i motivi addotti dalla medesima nel ricorso, non soddisfino le condizioni poste per la sua concessione in virtù dell'art. 53 PA per rinvio dell'art. 6 LAsi. Invero la fattispecie non risulta essere di un'eccezionale ampiezza o presentare difficoltà particolari che possano rendere tale richiesta congruente. Non è peraltro evincibile dal ricorso ciò che ella potrebbe rivelare al Tribunale di determinante per la causa che non figurerebbe già agli atti all'inserto nonché dalle motivazioni del ricorso, sufficientemente esplicitate nel gravame. Peraltro, la concessione di un termine per completare il ricorso, potrebbe dilatare in modo eccessivo i tempi d'evasione della presente procedura, osservando inoltre come la rappresentante legale indica nel ricorso come sarebbe previsto un incontro con la ricorrente soltanto il (...) febbraio 2022. Il fatto poi che il termine di ricorso sia breve - e per la rappresentante legale forse divenuto più corto per la redazione del presente a causa della ricomparsa della ricorrente solamente il giorno precedente la scadenza del termine ricorsuale - come pure l'assenza della rappresentante legale designata, non risultano adempiere all'evidenza una delle due condizioni alternative poste dall'art. 53 PA - ovvero l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa - perché debba essere accordato alla ricorrente un congruo termine per integrare le sue motivazioni ricorsuali. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di concessione di un termine per completare il memoriale ricorsuale, è respinta.
6. D'ingresso, nella sua impugnativa la ricorrente lamenta un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo della mancanza di garanzie adeguate quanto all'accoglienza ed all'accesso ad un alloggio nel caso di un trasferimento in Italia, sia in rapporto al rischio di violazione di norme internazionali e dell'interesse superiore del fanciullo del futuro bambino. Ciò anche nell'ottica dell'applicazione al caso di specie della clausola di sovranità. Tuttavia, poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime (cfr. infra consid. 10.2 segg.). 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
8. Nel caso in rassegna, l'insorgente nel suo colloquio Dublino, pur negando di avervi depositato una domanda d'asilo, ha tuttavia confermato di essere giunta in Italia il (...) e che le autorità della vicina Penisola le abbiano rilevato le impronte digitali due volte. Il fatto che ella, nel medesimo contesto, abbia negato di aver richiesto asilo in Italia, non risulta essere un'allegazione atta ad inficiare le evidenze desumibili dalla banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che hanno permesso di constatare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atti SEM n. 9/1 e 10/1). Il predetto Paese non ha risposto alla richiesta di ripresa in carico della richiedente formulata dalla SEM il (...) (cfr. atto SEM n. 21/5) nel termine di accettazione previsto all'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III. Inoltre, la circostanza desumibile dagli atti che la ricorrente avrebbe presentato un'ulteriore domanda d'asilo in E._______ il (...) (cfr. atto SEM n. 60/2), non rimette in causa la determinazione dello Stato membro competente, ovvero l'Italia, che ha accettato tacitamente la sua competenza alla trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento della richiedente (cfr. in merito DTAF 2019 VI/7 consid. 6.3 e ulteriori rif. citati). La competenza dell'Italia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della ricorrente risulta così di principio essere data. Peraltro, tale punto non risulta essere contestato nella memoria ricorsuale. 9. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato membro soffrano di certe carenze (cfr. sentenze del Tribunale D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.1; F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). In tale contesto, come tra l'altro a ragione osservato pure rettamente dalla SEM nella decisione avversata, appare inoltre opportuno rilevare che l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel precitato Stato membro in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). In merito, occorre altresì rammentare come l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. 9.2 Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale (rifusione; GU L 180/96 del 29.6.2013; di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione; GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). 9.3 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 9.4 Orbene, nel caso di specie nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime previste in materia. In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura di prima istanza, si può invece rimarcare come ella abbia trovato alloggio in un Centro dopo il suo sbarco in Italia per (...) o (...) mesi, e soltanto per sua volontà avrebbe abbandonato il suddetto Centro, recandosi con il compagno a D._______. In tale ottica, anche le sue affermazioni circa il fatto che avrebbe dovuto dormire spesso in strada, non avrebbe trovato sufficiente assistenza né sarebbe stata visitata da un medico (cfr. atto SEM n. 16/3), risultano essere delle mere allegazioni di parte non supportate dal benché minimo elemento concreto e sostanziato, anzi si scontrano con il fatto di aver trovato alloggio per un certo periodo continuativo in Italia. La ricorrente non ha per di più fornito alcun indizio concreto e dettagliato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di riprenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di essere costretta a recarsi in un paese siffatto. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la precitata presunzione legale. 9.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nella fattispecie. 10. 10.1 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come l'ha ritenuto la giurisprudenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 e riferimenti ivi citati), la SEM deve ammettere la responsabilità della Svizzera per l'esame di una domanda di protezione internazionale che le è presentata, anche se tale esame non le incomberebbe in virtù dei criteri fissati nel Regolamento Dublino III, allorché il trasferimento previsto verso lo Stato membro designato come responsabile dai detti criteri viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La liceità del trasferimento è, in tal senso, una condizione della pronuncia di una non entrata nel merito in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. La SEM può ugualmente ammettere tale responsabilità se dei «motivi umanitari» lo giustificano ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4 in fine e riferimenti ivi citati). L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.). La modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10.2 Vista la censura in tal senso, occorre determinare in primo luogo, se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore sul punto in questione dell'applicazione della clausola di sovranità presti il fianco a critiche o meno. Ciò con particolare riferimento allo stato di salute della ricorrente ed alla questione delle garanzie d'accesso ad un alloggio adeguato in Italia. 10.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 10.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 10.2.3 Nel caso in rassegna, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della ricorrente funge da discriminante si esauriscono sostanzialmente nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU. 10.2.4 A tal proposito, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 10.2.5 Secondo la giurisprudenza instaurata dalla sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12, esiste un'alternativa alla rinuncia pura e semplice dei trasferimenti di persone reputate molto vulnerabili verso uno Stato membro, allorquando la soglia critica delle carenze sistemiche non è raggiunto, in relazione alla procedura d'asilo ed alle condizioni d'accoglienza in tale Stato, ma che dei seri dubbi sussistono in merito alle condizioni alle quali i richiedenti l'asilo saranno confrontati in caso di un loro ritorno nel succitato Stato membro. In un tal caso, lo Stato responsabile del trasferimento deve ottenere delle garanzie alfine di prevenire ogni rischio di trattamento inumano e degradante dei richiedenti l'asilo interessati - e dunque di convesso di una violazione dell'art. 3 CEDU - in particolare se fanno parte della categoria di persone particolarmente vulnerabili come i bambini. Nella sentenza Tarakhel precitata, è stato ritenuto che, in presenza di una famiglia con bambini, incombeva alle autorità svizzere di richiedere alle autorità italiane, prima del trasferimento delle persone implicate, delle garanzie pregresse ed individuali, d'un canto di una presa in carico adatta all'età dei bambini e, d'altro canto, della preservazione dell'unità familiare (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, §§ 120 - 122). Il Tribunale ha poi precisato che l'esistenza di una tale garanzia era una condizione materiale della conformità del trasferimento agli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale e che la predetta doveva essere adempiuta nel momento in cui la SEM rendeva la sua decisione (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4; sentenza del Tribunale F-2393/2020 del 13 luglio 2020 consid. 7.3 con ulteriore rif. citato). Inoltre, in un primo tempo, il Tribunale ha ritenuto che i principi sviluppati sulla base della sentenza Tarakhel non si applicavano ad altre categorie di persone particolarmente vulnerabili a parte alle famiglie con bambini (cfr. DTAF 2017 VI/10 consid. 5, in particolare consid. 5.7). 10.2.6 Prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni migratorie in Italia nel 2019, il Tribunale ha tuttavia, in un secondo tempo, elargito la giurisprudenza Tarakhel ad altre categorie di persone. Difatti, a causa della modifica della situazione del sistema di accoglienza italiano dopo l'approvazione del decreto Salvini, lo scrivente Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019, è giunto alla conclusione che le autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento in Italia, debbano richiedere, a titolo preventivo alle omologhe italiane, delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi - ovvero persone per le quali lo stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso di interruzione, anche breve, del loro trattamento (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). La nozione di gravità che le problematiche mediche devono raggiungere per la richiesta di suddette garanzie precedenti al trasferimento in Italia di un richiedente l'asilo, è stata in seguito specificata nella sentenza di riferimento del Tribunale D-2846/2020 del 16 luglio 2020 (cfr. consid. 6.2). In tale contesto, il Tribunale ha inoltre rammentato che l'Italia, in generale, dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e che si può partire dal presupposto che tale Stato membro del Regolamento Dublino III riconosca e rispetti i diritti previsti dalla direttiva accoglienza. Inoltre l'accesso per i richiedenti l'asilo al sistema di salute italiano, al di là delle cure d'urgenza, sarebbe in generale garantito, anche se nella prassi possono risultare dei ritardi. Altresì, il Tribunale ha specificato come l'interessato, in caso di necessità potrà indirizzarsi alle autorità italiane per far valere i suoi diritti derivanti dall'art. 26 direttiva accoglienza (cfr. sentenza D-2846/2020 consid. 6.2.1; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.6). 10.2.7 A seguito dell'entrata in vigore in Italia, il 20 dicembre 2020, della legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020 che converte in legge il decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 314, del 19.12.2020, ; , consultati il 6 gennaio 2022), il Tribunale nella sua sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 (pubblicata quale sentenza di riferimento; cfr. in particolare consid. 10.3 - 10.6) ha riesaminato la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, in particolare inerente i nuclei famigliari. In tale sentenza il Tribunale ha segnatamente osservato come il decreto-legge n. 130/2020 prevede una vasta riforma del sistema d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, in quanto delle disposizioni centrali del decreto Salvini sono state modificate ed il sistema di accoglienza ed integrazione, con il decreto Salvini ristretto, è stato implementato. Invero, il nuovo sistema di accoglienza italiano previsto dalle nuove normative legislative, è comparabile con quello precedente al decreto Salvini (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 10.5). Il Tribunale, in un passo successivo ha trattato poi della questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l'Italia. Riassumendo, in merito a tale punto in questione, il Tribunale nella precitata sentenza ha concluso come, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di accoglienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore nel predetto Stato membro, il formulario «nucleo familiare», come pure le circolari emesse dall'Italia nel frattempo - ovvero la circolare dell'8 febbraio 2021 che rimpiazza quella dell'8 gennaio 2020, nella quale le autorità italiane hanno garantito che le famiglie con bambini minorenni, che ritornano nell'ambito di procedure Dublino in Italia, verranno alloggiate nel SAI garantendo l'unità familiare ed in accordo con la sentenza Tarakhel - siano da ritenere quali garanzie sufficientemente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU citata (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1-11.3). In tali circostanze, il Tribunale ha statuito che un trasferimento degli interessati - una donna sola con un bambino minorenne - verso l'Italia non comporterebbe quindi una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.3). 10.2.8 Concernente il nuovo contesto legislativo italiano, si è espressa anche la CorteEDU nella sentenza del 23 marzo 2021 nella causa M.T. contro Paesi Bassi, 46595/19, che tratta di un trasferimento di una donna sola con due bambini minorenni nell'ambito del Regolamento Dublino III. Nella predetta sentenza, la CorteEDU è giunta alla conclusione che, la nuova riforma del sistema d'asilo italiano, comporti che i richiedenti l'asilo, nell'ambito dei posti disponibili, abbiano nuovamente accesso al SAI (in precedenza SIPROIMI). Poiché nella fattispecie le autorità italiane hanno riconosciuto la protezione internazionale alla richiedente, ella potrà quindi beneficiare di un alloggio nel SAI. Inoltre, essendo che la medesima è una madre sola con due figli minori, essi rientrano nelle persone vulnerabili, le quali beneficiano di priorità di accesso al sistema di seconda accoglienza. Non vi sarebbero peraltro motivazioni per ritenere che essi, al loro rientro in Italia, non trovino alcun posto in un centro di accoglienza SAI. Tuttavia, anche nel caso in cui dovessero temporaneamente alloggiare in una struttura di prima accoglienza, la CorteEDU ha ritenuto come essi riceverebbero comunque l'assistenza necessaria, essendo che l'offerta di servizi è stata ampliata in tali centri e l'accesso alle predette prestazioni, con la reintroduzione dell'iscrizione anagrafica, è garantita. Pertanto, un trasferimento del nucleo familiare in Italia non comporta una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-6330/2020 consid. 10.6 e D-2926/2021 consid. 10.2.8). 10.3 10.3.1 Nel caso di specie, la ricorrente è una giovane donna incinta che è entrata nell'ottavo mese di gravidanza, essendo che il termine per il parto è stato valutato al (...) (secondo la datazione dell'ecografia morfologica, cfr. atto SEM n. 22/9). Si pone quindi di seguito la questione a sapere in che misura la gravidanza della ricorrente è suscettibile di ostacolare un suo trasferimento in Italia, rispettivamente se la concessione di garanzie particolari al giorno della pronuncia della presente sentenza appaia indispensabile per essere compatibile con le esigenze dell'art. 3 CEDU. 10.3.2 A tal proposito v'è in primo luogo da osservare come la giurisprudenza successiva alla sentenza Tarakhel succitata resa dalla CorteEDU, ha ritenuto in modo costante che il trasferimento di una richiedente incinta verso l'Italia non era subordinato al rilascio, da parte delle autorità di tale paese, di garanzie concrete ed individuali della possibilità di alloggio in una struttura adeguata conforme ai bisogni particolari del futuro nascituro, rispettivamente della madre (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-2393/2020 consid. 8.1; F-5739/2018 del 17 ottobre 2018 e D-2303/2017 del 18 maggio 2017). Per il resto, la sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 summenzionata, non pone in discussione tale giurisprudenza, in quanto una gravidanza non può essere di per sé sola assimilata ad una patologia grave (cfr. in tal senso la sentenza F-2393/2020 consid. 8.1 con ulteriore riferimento citato). Tuttavia, delle complicazioni non possono essere escluse, in particolare al termine della gravidanza, di modo tale che un esame dello stato di salute dell'interessata in ogni caso concreto rimane riservato (cfr. nello stesso senso la sentenza F-2393/2020 consid. 8.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale F-5739/2018). Peraltro, se il trasferimento dell'interessata dovesse intervenire prima del parto, le autorità svizzere sarebbero tenute ad ottenere dalle autorità italiane delle garanzie individuali e concrete, che al loro arrivo in Italia, sia l'interessata che l'infante saranno accolti nelle strutture ed alle condizioni adatte al bambino ed assicurando la preservazione dell'unità familiare conformemente alle esigenze giurisprudenziali (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3; sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11). 10.3.3 Nel caso di specie, v'è luogo di constatare dapprima come la ricorrente si trovi ormai a (...) settimane di gestazione, essendo che secondo l'ultimo controllo ginecologico effettuato il (...), ella si trovava a (...) settimane di gravidanza (cfr. atto SEM n. 63/2), e pertanto risulta ad uno stadio avanzato della stessa e vicino al termine del parto. In tale contesto, si osserva come le donne incinte risultano essere delle persone particolarmente a rischio nel caso contraggano la malattia legata al coronavirus (detto anche Covid-19; cfr. Comunicato dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Coronavirus: persone particolarmente a rischio, consultato il 6 gennaio 2022). Inoltre, a causa delle restrizioni d'entrata attuali di cittadini stranieri da parte dell'Italia dovute alla situazione pandemica da coronavirus, in particolare di presentare un certificato che attesti di aver concluso il ciclo vaccinale prescritto contro il Covid-19 oppure di essere guariti dal Covid-19 (cfr. Ministero della salute italiano, "Covid-19-Viaggiatori (Elenco C)", https:www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&ar ea=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3 , consultato il 6 gennaio 2022), circostanza che nella presente disamina non appare essere desumibile dagli atti, non appare verosimile che il trasferimento della ricorrente possa avvenire prima del parto. Tale conclusione era già chiaramente evincibile al momento della presa di decisione da parte dell'autorità inferiore. Peraltro, risulta come secondo la prassi della SEM, non si procederebbe al trasferimento di donne incinte, se la gravidanza ha raggiunto l'ottavo mese (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale F-2393/2020 consid. 8), ciò che la ricorrente avrebbe raggiunto il (...). Anche considerando tale prassi, appariva del tutto inverosimile che il trasferimento dell'insorgente - peraltro al momento della decisione della SEM la stessa risultava irreperibile - potesse avvenire nel breve periodo intercorso dalla presa di decisione della SEM del 22 dicembre 2021 ed il (...). Pertanto in specie, l'autorità inferiore avrebbe dovuto attendere la definizione della gravidanza, prima di pronunciarsi in merito alla causa, e nell'eventualità di un parto a buon fine richiedere le garanzie per il nucleo familiare così come disposto dalla giurisprudenza in materia (cfr. supra consid. 10.2.7). A ciò si aggiunge che, secondo il certificato medico del (...), la ricorrente soffre di una severa idronefrosi al rene destro (cfr. atto SEM n. 22/9). Malgrado la sua gravidanza sia normodecorsa senza urgenze ostetriche (cfr. atti SEM n. 48/2 e n. 63/2), è stato rimarcato sia nel corso della visita tenutasi il (...), che durante il ricovero presso (...) a F._______ dal (...) al (...), che da ultimo nel certificato medico del (...) (cfr. atti SEM n. 14/5 e 63/2), come la ricorrente si trovi in uno stato di malnutrizione e disidratazione importante, e si è consigliato un aumento dell'alimentazione e dell'idratazione alla medesima (cfr. atti SEM n. 14/5 e 63/2). Tali circostanze rendono il quadro di salute della ricorrente, già in stato di gravidanza avanzato, piuttosto precario e delle quali risulta opportuno tenere debitamente conto nella valutazione della presente disamina.
11. Visto l'insieme degli elementi del caso specifico (lo stadio avanzato della gravidanza, l'inverosimiglianza del trasferimento prima del parto della ricorrente in Italia, lo stato di salute fisico dell'insorgente precario con una diagnosi di severa idronefrosi al rene destro come pure uno stato di disidratazione e malnutrizione), il Tribunale considera che il trasferimento in Italia della ricorrente, all'ora attuale - e ciò malgrado la situazione legislativa e fattuale favorevolmente mutata nel sistema d'accoglienza italiano anche per le persone vulnerabili (cfr. supra consid. 10.2.7) - esporrebbe la Svizzera ad una violazione dell'art. 3 CEDU. Pertanto, si invita l'autorità inferiore ad attendere il parto della ricorrente in Svizzera, ed a seguito dell'esito positivo dello stesso di procedere alla richiesta pregressa di garanzie concrete ed individuali per il nucleo familiare così come disposto dalla CorteEDU e dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. supra consid. 10.2.7), prima di pronunciarsi nuovamente sull'eventuale trasferimento dell'interessata (e del futuro nascituro) verso l'Italia.
12. Ne discende quindi, considerati i già sopra esposti principi (cfr. consid. 10.2.1), che nella fattispecie un rinvio degli atti all'autorità inferiore si imponga. Ciò in quanto, a parte risultare necessario un complemento istruttorio ai sensi dei considerandi, salvaguardandone di convesso anche il principio della doppia istanza di giudizio, poiché la ricorrente potrà nuovamente contestare tali evenienze, le quali, per definizione, saranno nuove (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3), la SEM possa - dopo l'eventuale completamento dell'istruzione sulle garanzie da ottenere da parte italiana - esercitare il suo pieno potere d'esame per l'eventuale applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, questione sulla quale il Tribunale, invece, dispone di un potere di apprezzamento ridotto (cfr. anche supra consid. 10.1). Il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.
13. Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 22 dicembre 2021 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).
14. La domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha statuito nel merito dello stesso.
15. Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda della ricorrente tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.
16. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 5 gennaio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in:Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
17. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 22 dicembre 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si assegnano indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: