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D-493/2022

D-493/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. Gli interessati, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 15 ottobre 2021 (cfr. atti SEM 6/3, 7/3 e 8/3). B. B.a Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati europea «EURODAC», i richiedenti erano già stati registrati come entrati illegal- mente nello spazio Dublino il (…) settembre 2021 in Italia (crf. atti SEM 20 e seg.). B.b A fronte di tali elementi, in data 18 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 27/7), la SEM ha presentato all’autorità competente italiana una domanda di presa in carico degli interessati in virtù dell’art. 13 par. 1 del regolamento (UE)

n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). C. Il 20 ottobre 2021 sono stati rilevati i dati personali degli interessati (cfr. atti SEM 38/10 e 39/10), mentre il 25 ottobre 2021 si è tenuto con gli stessi un colloquio personale in conformità con l’art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 48/2 e 51/2). In tale ambito i ricorrenti hanno dichiarato di opporsi ad un ritorno in Italia, in quanto non avrebbero chiesto asilo in predetto Paese ma sarebbero stati obbligati a rilasciare le impronte digitali. Sin dall’inizio il loro obiettivo sarebbe stato quello di andare in Svizzera per chiedere asilo. Inoltre, hanno addotto che le condizioni del centro in cui erano alloggiati sarebbero state indegne e vi avrebbero alloggiato uomini aggressivi e pericolosi. I richiedenti hanno altresì asserito che non avreb- bero avuto accesso ad un interprete che parlasse la loro lingua, come nep- pure ad alcun accertamento medico. Riguardo al loro figlio C._______ en- trambi i genitori hanno fatto valere, quali ostacoli al trasferimento, il fatto che il bambino non avrebbe ricevuto sufficiente latte e cure mediche, per- tanto l’Italia non è da ritenersi come un Paese idoneo per farlo crescere.

D-493/2022 Pagina 3 D. Con messaggio elettronico del 21 dicembre 2021, l’autorità elvetica prepo- sta ha informato la sua omologa italiana, che visto che quest’ultima non aveva risposto entro i termini legalmente previsti alla domanda di presa in carico della Svizzera, la competenza dell’Italia per l’esame della domanda d’asilo degli interessati era data (cfr. atto SEM 62/1). E. Il 21 gennaio 2022 le autorità italiane hanno comunicato alla SEM le mo- dalità di trasferimento, garantendo che la famiglia sarebbe stata alloggiata in una struttura del Sistema di accoglienza e integrazione (di seguito: SAI) adeguata all’età del loro bambino e alla preservazione del nucleo famigliare (cfr. atto SEM 68/1). F. In corso di procedura, B._______ è stata oggetto di svariati accertamenti di natura medica, i quali hanno permesso di individuare, in particolare, una carenza di vitamina D, una gravidanza in corso (cfr. atti SEM 65/2, 66/2 e 67/2) come pure un valore basso dell’ormone TSH (cfr. atto SEM 77/2). G. Con decisione del 24 gennaio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 80/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel con- tempo l’allontanamento (recte: trasferimento) degli interessati dalla Sviz- zera verso l’Italia, come pure incaricando il Canton Lucerna dell’esecu- zione del provvedimento (cfr. atto SEM 79/16).

H. H.a Il 1° febbraio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) i richiedenti sono insorti contro la querelata decisione, postulando, in via supercautelare la sospen- sione dell’esecuzione della decisione e in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso; nel merito, l’accoglimento del ricorso, l’an- nullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per il completamento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente, hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con pro- testate tasse e spese. H.b Con ricorso i ricorrenti producono una relazione medica inerente la persona di B._______ del 26 gennaio 2022, dalla quale risulta la diagnosi

D-493/2022 Pagina 4 di ipertiroidismo nel quadro del morbo di Basedow con sintomi quali sudo- razione notturna, palpitazioni, leggero tremore, perdita di capelli e lieve perdita di peso. Inoltre, dallo stesso rapporto si evince che per queste ra- gioni, la ricorrente, è stata sottoposta ad una nuova terapia a causa del rischio accresciuto di aborto e di malformazioni del feto, come pure la fis- sazione di due ulteriori visite mediche (endocrinologica e ginecologica) per il 2 e il 3 febbraio 2022. I. Il 2 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare. J. L’autorità inferiore, con comunicazione del 3 febbraio 2022, ha avvisato le autorità italiane competenti della pendenza del ricorso, nonché della so- spensione del termine ex art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 84/4). K. Con decisione incidentale del 4 febbraio 2022 il Tribunale ha concesso ef- fetto sospensivo al ricorso; ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e fissato un termine per trasmettere le risultanze della visita medica endocrinologica del 2 feb- braio e una presa di posizione sulle risultanze della visita ginecologica del 3 febbraio 2022, sotto comminatoria che in caso decorso infruttuoso del termine fissato per il 9 febbraio 2022, il procedimento avrebbe seguito il suo corso in base agli atti versati. L. Con scritto del 9 febbraio 2022, i ricorrenti hanno domandato una proroga del termine di cui sopra, alla quale il Tribunale ha dato seguito fissando un nuovo termine per il 16 febbraio 2022.

M. Il 16 febbraio 2022, i ricorrenti hanno preso posizione sulle risultanze delle visite mediche allegando il documento medico del 7 febbraio 2022 riguar- dante la visita endocrinologia ed il relativo referto medico dell’8 febbraio 2022.

D-493/2022 Pagina 5 N. Con comunicazione del 21 marzo 2022, la protezione giuridica ha tra- smesso al Tribunale due ulteriori referti medici riguardanti l’evoluzione della situazione valetudinaria di B._______. O. Il 7 aprile 2022, il rappresentante legale ha avvisato il Tribunale della deci- sione di ripartizione dei ricorrenti al Cantone Lucerna e riferito di aver con- tattato in data 6 aprile 2022 il centro medico della struttura dove alloggiano per avere informazioni in merito allo stato di salute attuale degli stessi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risultano legittimati ad aggra- varsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi

D-493/2022 Pagina 6 dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 2.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisi- torio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l’autorità competente deve provvedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La deter- minazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltung- sverfahren, 2008, n. 34). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supple- mentari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz [VwVG], n. 29 ad art. 12 PA).

E. 2.3 Il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli ele- menti necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ra- gioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191).

E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Nella querelata decisione l’autorità inferiore, dopo aver costatato la tacita ammissione di competenza da parte dell’Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 Re- golamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. La SEM, prose- guendo nella propria analisi, ha altresì negato l’esistenza di motivi che im- pongano l’applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1

D-493/2022 Pagina 7 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In particolare ha evidenziato che il trasferimento in Italia dei ricorrenti, in quanto famiglia, non comporterebbe una violazione dell’art. 3 CEDU in quanto sarebbero state fornite sufficienti garanzie. Inoltre l’autorità resistente ha osservato che, in casu, non vi sa- rebbero neppure dei motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clau- sola di sovranità ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 Oasi1. In particolare, lo stato di salute dei ricorrenti risulterebbe sufficientemente acclarato e non emer- gerebbero patologie di particolare rilievo. Nemmeno la situazione valetudi- naria di B._______ risulterebbe ostativa al trasferimento, sottolineando che la capacità al trasferimento sarebbe stata valutata in modo definitivo, poco prima dell’allontanamento e le autorità competenti per l’esecuzione avreb- bero avuto premura di informare in maniera precisa e completa le autorità italiane sia della gravidanza che della continuazione di eventuali tratta- menti. Infine, la SEM ha ribadito che la famiglia riconosciuta come nucleo famigliare avrebbe potuto alloggiare in una struttura SAI beneficiando di assistenza sanitaria, sociale e psicologica.

E. 5 Con ricorso il rappresentante legale censura anzitutto un accertamento ine- satto e incompleto dello stato di salute della ricorrente da parte dell’autorità di prima istanza. Il patrocinatore, a tal riguardo, allega al ricorso (cfr. alle- gato 6) un documento medico datato 26 gennaio 2022, successivo alla de- cisione della SEM, dal quale risulta un aumentato rischio di aborto e di malformazioni del feto. Inoltre, sottolinea come sarebbero previsti due ul- teriori approfondimenti endocrinologici e ginecologici per il 2 rispettiva- mente 3 febbraio 2022. A suo dire, l’accertamento dei fatti medici difette- rebbe pertanto d’informazioni esaustive. In secondo luogo, il rappresen- tante legale censura l’insufficienza delle garanzie che sarebbero state for- nite dalle competenti autorità italiane in merito alle condizioni di acco- glienza dei suoi patrocinati, con specifico riferimento alle condizioni di sa- lute di B._______. Conseguentemente, afferma che la SEM avrebbe vio- lato l’art. 3 CEDU non richiedendo alle autorità italiane delle specifiche e individualizzate garanzie di accoglienza, prima di rinviare una famiglia con un bambino di appena due anni e una donna incinta malata e con specifi- che esigenze di cura.

E. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo-

D-493/2022 Pagina 8 sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La determina- zione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di prote- zione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) – come nella presente evenienza – anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 6.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fon- dati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella proce- dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 6.4 Secondo l’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che il richie- dente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in pro- venienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di prote- zione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Altresì ai sensi dell’art. 18

D-493/2022 Pagina 9 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

E. 7 Nel caso in narrativa, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli insorgenti sono stati interpellati a D._______ (Italia) il (…) settembre 2021 (cfr. atti SEM 20 e seg.). Tale evenienza trova pure riscontro nei col- loqui Dublino (cfr. atti SEM 48/2 e 51/2). Su tali presupposti, il 18 otto- bre 2021, la SEM ha presentato alle autorità italiane, nel termine fissato all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico degli interessati fondata sull’art. 13 par. 1 del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 27/7). Non avendo risposto entro il termine previsto all’art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, la competenza l’Italia, peraltro non ri- messa in discussione nel gravame, è di principio data (cfr. atto SEM 62/1).

E. 8.1 Il Tribunale ha già avuto modo di constatare che quo alla situazione in Italia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze siste- miche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del Tribunale F-4849/2021 del

E. 8.2 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previ- ste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispette- rebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 8.3 Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero ai ricorrenti pre- sentare le domande d’asilo presso le autorità italiane competenti confor- mandosi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di benefi- ciare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Nell’even- tualità di effettivi maltrattamenti essi avranno la facoltà di esporre tali circo- stanze già nell’ambito della prima accoglienza, dove vengono accertate se- gnatamente le condizioni di salute e le vulnerabilità (cfr. la sentenza di rife- rimento F-6330/2020 consid. 10.5). Inoltre gli interessati non hanno fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le au- torità italiane rifiuterebbero di prenderli in carico e di esaminare le loro do- mande di protezione internazionale, una volta che le avranno depositate, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbero di essere costretti a recarsi in un paese siffatto. Essi neppure hanno apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbero privati durevolmente, una volta che avranno depositato le domande d’asilo in Italia, dell’accesso a delle condi- zioni materiali minime d’accoglienza così come previste dalla direttiva ac- coglienza e che non potranno beneficiare dell’aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo ita- liano, per far valere i loro diritti.

E. 8.4 Conseguentemente l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

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E. 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferi- menti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicem- bre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, l’entrata in vigore del decreto-legge

n. 130/2020 ha contribuito al miglioramento delle condizioni di accoglienza, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2 e relativi riferimenti; sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5). Peraltro, l’Italia è legata alla CartaUE e fir- mataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il di- ritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

D-493/2022 Pagina 10 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva proce- dura] e nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 9.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 9.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 9.3 Al contrario, se il trasferimento dei richiedenti nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 9.4.1 Vista la censura in tal senso, occorre determinare, in primo luogo, se l’accertamento dei fatti da un punto di vista medico sia conforme o meno ai principi sopra esposti (cfr. supra 2.2). A questo titolo, va osservato che nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole di- screzionali previste agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda Fanny Matthey, Procédures d’asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; D-26/2022 del 12 gennaio 2022 consid. 10.2).

E. 9.4.2 A tal proposito, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di

D-493/2022 Pagina 12 un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del

E. 9.4.3 Sempre in questo contesto, va ribadito che nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi, mentre tali garanzie non sono necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico. Invero, in quest’ultima ipotesi, i richiedenti potranno accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3 e relativi riferimenti).

E. 9.4.4.1 Ferme queste premesse, nel caso in narrativa l’autorità resistente non è venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù del principio inquisitorio. Al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM, conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica della ricorrente. Dagli stessi risultava in maniera chiara che lo stato di salute di B._______, la quale era incinta da poche settimane e presentava delle carenze di vitamina D e dei livelli bassi dell’ormone TSH, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un rischio di peggioramento serio ed immediato delle affezioni, occorreva richiedere garanzie individualizzate. La situazione valetudinaria non risultava pertanto ostativa all'esecuzione del trasferimento né implicava la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3 e relativi riferimenti).

E. 9.4.4.2 Tuttavia, avendo i ricorrenti allegato con ricorso, quale nuovo mezzo di prova, il rapporto di una visita medica, successiva alla decisione impugnata (cfr. atto SEM 82/2), – dal quale risulta che alla ricorrente era stata prescritta una nuova terapia a causa di un aumentato rischio di aborto e malformazioni del feto, come pure le erano state fissate due ulteriori visite mediche – il Tribunale ha ordinato, come da sua facoltà (cfr. supra 2.3), nuove misure istruttorie, accordando ai ricorrenti la possibilità di produrre

D-493/2022 Pagina 13 la ventilata documentazione medica aggiuntiva e di prendere posizione. Entrambe le visite non hanno però portato alla luce complicazioni mediche di una gravità tale da impedirne il trasferimento in Italia. Inoltre, come comunicato dal rappresentante legale con ultimo scritto del 7 aprile 2022, la ricorrente avrà solamente tra qualche settimana una visita ginecologica, pertanto si può presumere che il suo stato di salute non sia particolarmente critico.

E. 9.4.4.3 A ogni modo, i controlli ginecologici ed endocrinologici come pure le terapie prescritte e i necessari trattamenti potranno continuare anche nel Paese di destinazione. A tal proposito va osservato che l’Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

E. 9.4.4.4 Non di meno, qualora l’eventuale presa a carico non dovesse ossequiare gli standard minimi prescritti dai diritti fondamentali, sarà facoltà dell’interessata sollevarne la violazione, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

E. 9.4.4.5 Inoltre, sarà premura delle autorità competenti dell’esecuzione del trasferi- mento informare, in anticipo ed in maniera precisa e completa, le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute di B._______ (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).

E. 9.4.5 Il trasferimento di B._______, non risulta pertanto contrario all’art. 3 CEDU, né diversamente impone un’entrata nel merito per motivi umanitari.

E. 9.5.1 Quo alle garanzie specifiche per i nuclei famigliari, v’è da osservare che il riconoscimento dell'unità familiare e la garanzia di un alloggio a mi- sura di famiglia, conferita attraverso il formulario "nucleo familiare" con ap- portati i nomi e date di nascita degli interessati, così come le circolari emesse dall’Italia, le quali assicurano un alloggio nel sistema SAI, sono da considerarsi come garanzie sufficientemente concrete e individualizzate ai sensi della giurisprudenza del Tribunale e della Corte europea dei diritti

D-493/2022 Pagina 14 dell'uomo (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 consid. 11.3; sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.1; fra le altre, sentenze D- 2926/2021 consid. 10.2.8; D-26/2022 consid. 10.2.7; che rinviano alla sen- tenza del 23 marzo 2021 nella causa M.T. contro Baesi Bassi).

E. 9.5.2 Nella fattispecie, le autorità Italiane hanno trasmesso alla SEM, tramite for- mulario “nucleo famigliare” corredato di nomi e date di nascita degli inte- ressati (cfr. atto SEM 68/1), le modalità di trasferimento e garantito che la famiglia sarà accolta in una struttura SAI, adeguata all’età del loro bambino e alla preservazione del nucleo famigliare, come previsto alla circolare dell’8 febbraio 2021.

E. 9.5.3 Pertanto, alla luce di quanto testé esposto, si può ritenere che la SEM abbia ottenuto dall’Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU.

10. 10.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discre- zionale di cui all’art.17 par. 1 Regolamento Dublino III. 10.2 Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 11. Di conseguenza la competenza dell’Italia per la presa a carico degli insor- genti in ossequio alle condizioni del Regolamento Dublino III va confer- mata. 12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un’autorizza- zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 10.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art.17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 10.2 Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 11 Di conseguenza la competenza dell'Italia per la presa a carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni del Regolamento Dublino III va confermata.

E. 12 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 13 In siffatte circostanze, non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal

D-493/2022 Pagina 15 momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 14 In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l’Italia, confermata.

E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-493/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le autorità competenti dell’esecuzione del trasferimento, sono invitate ad informare, in anticipo ed in maniera precisa e completa, le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute di B._______. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-493/2022 Sentenza dell'11 maggio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Gérald Bovier, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Davide Borgni, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 gennaio 2022 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 ottobre 2021 (cfr. atti SEM 6/3, 7/3 e 8/3). B. B.a Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati europea «EURODAC», i richiedenti erano già stati registrati come entrati illegalmente nello spazio Dublino il (...) settembre 2021 in Italia (crf. atti SEM 20 e seg.). B.b A fronte di tali elementi, in data 18 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 27/7), la SEM ha presentato all'autorità competente italiana una domanda di presa in carico degli interessati in virtù dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). C. Il 20 ottobre 2021 sono stati rilevati i dati personali degli interessati (cfr. atti SEM 38/10 e 39/10), mentre il 25 ottobre 2021 si è tenuto con gli stessi un colloquio personale in conformità con l'art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 48/2 e 51/2). In tale ambito i ricorrenti hanno dichiarato di opporsi ad un ritorno in Italia, in quanto non avrebbero chiesto asilo in predetto Paese ma sarebbero stati obbligati a rilasciare le impronte digitali. Sin dall'inizio il loro obiettivo sarebbe stato quello di andare in Svizzera per chiedere asilo. Inoltre, hanno addotto che le condizioni del centro in cui erano alloggiati sarebbero state indegne e vi avrebbero alloggiato uomini aggressivi e pericolosi. I richiedenti hanno altresì asserito che non avrebbero avuto accesso ad un interprete che parlasse la loro lingua, come neppure ad alcun accertamento medico. Riguardo al loro figlio C._______ entrambi i genitori hanno fatto valere, quali ostacoli al trasferimento, il fatto che il bambino non avrebbe ricevuto sufficiente latte e cure mediche, pertanto l'Italia non è da ritenersi come un Paese idoneo per farlo crescere. D. Con messaggio elettronico del 21 dicembre 2021, l'autorità elvetica preposta ha informato la sua omologa italiana, che visto che quest'ultima non aveva risposto entro i termini legalmente previsti alla domanda di presa in carico della Svizzera, la competenza dell'Italia per l'esame della domanda d'asilo degli interessati era data (cfr. atto SEM 62/1). E. Il 21 gennaio 2022 le autorità italiane hanno comunicato alla SEM le modalità di trasferimento, garantendo che la famiglia sarebbe stata alloggiata in una struttura del Sistema di accoglienza e integrazione (di seguito: SAI) adeguata all'età del loro bambino e alla preservazione del nucleo famigliare (cfr. atto SEM 68/1). F. In corso di procedura, B._______ è stata oggetto di svariati accertamenti di natura medica, i quali hanno permesso di individuare, in particolare, una carenza di vitamina D, una gravidanza in corso (cfr. atti SEM 65/2, 66/2 e 67/2) come pure un valore basso dell'ormone TSH (cfr. atto SEM 77/2). G. Con decisione del 24 gennaio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 80/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, come pure incaricando il Canton Lucerna dell'esecuzione del provvedimento (cfr. atto SEM 79/16). H. H.a Il 1° febbraio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) i richiedenti sono insorti contro la querelata decisione, postulando, in via supercautelare la sospensione dell'esecuzione della decisione e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per il completamento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente, hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protestate tasse e spese. H.b Con ricorso i ricorrenti producono una relazione medica inerente la persona di B._______ del 26 gennaio 2022, dalla quale risulta la diagnosi di ipertiroidismo nel quadro del morbo di Basedow con sintomi quali sudorazione notturna, palpitazioni, leggero tremore, perdita di capelli e lieve perdita di peso. Inoltre, dallo stesso rapporto si evince che per queste ragioni, la ricorrente, è stata sottoposta ad una nuova terapia a causa del rischio accresciuto di aborto e di malformazioni del feto, come pure la fissazione di due ulteriori visite mediche (endocrinologica e ginecologica) per il 2 e il 3 febbraio 2022. I. Il 2 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare. J. L'autorità inferiore, con comunicazione del 3 febbraio 2022, ha avvisato le autorità italiane competenti della pendenza del ricorso, nonché della sospensione del termine ex art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 84/4). K. Con decisione incidentale del 4 febbraio 2022 il Tribunale ha concesso effetto sospensivo al ricorso; ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e fissato un termine per trasmettere le risultanze della visita medica endocrinologica del 2 febbraio e una presa di posizione sulle risultanze della visita ginecologica del 3 febbraio 2022, sotto comminatoria che in caso decorso infruttuoso del termine fissato per il 9 febbraio 2022, il procedimento avrebbe seguito il suo corso in base agli atti versati. L. Con scritto del 9 febbraio 2022, i ricorrenti hanno domandato una proroga del termine di cui sopra, alla quale il Tribunale ha dato seguito fissando un nuovo termine per il 16 febbraio 2022. M. Il 16 febbraio 2022, i ricorrenti hanno preso posizione sulle risultanze delle visite mediche allegando il documento medico del 7 febbraio 2022 riguardante la visita endocrinologia ed il relativo referto medico dell'8 febbraio 2022. N. Con comunicazione del 21 marzo 2022, la protezione giuridica ha trasmesso al Tribunale due ulteriori referti medici riguardanti l'evoluzione della situazione valetudinaria di B._______. O. Il 7 aprile 2022, il rappresentante legale ha avvisato il Tribunale della decisione di ripartizione dei ricorrenti al Cantone Lucerna e riferito di aver contattato in data 6 aprile 2022 il centro medico della struttura dove alloggiano per avere informazioni in merito allo stato di salute attuale degli stessi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risultano legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], n. 29 ad art. 12 PA). 2.3 Il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver costatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. La SEM, proseguendo nella propria analisi, ha altresì negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In particolare ha evidenziato che il trasferimento in Italia dei ricorrenti, in quanto famiglia, non comporterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU in quanto sarebbero state fornite sufficienti garanzie. Inoltre l'autorità resistente ha osservato che, in casu, non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 Oasi1. In particolare, lo stato di salute dei ricorrenti risulterebbe sufficientemente acclarato e non emergerebbero patologie di particolare rilievo. Nemmeno la situazione valetudinaria di B._______ risulterebbe ostativa al trasferimento, sottolineando che la capacità al trasferimento sarebbe stata valutata in modo definitivo, poco prima dell'allontanamento e le autorità competenti per l'esecuzione avrebbero avuto premura di informare in maniera precisa e completa le autorità italiane sia della gravidanza che della continuazione di eventuali trattamenti. Infine, la SEM ha ribadito che la famiglia riconosciuta come nucleo famigliare avrebbe potuto alloggiare in una struttura SAI beneficiando di assistenza sanitaria, sociale e psicologica.

5. Con ricorso il rappresentante legale censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dello stato di salute della ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza. Il patrocinatore, a tal riguardo, allega al ricorso (cfr. allegato 6) un documento medico datato 26 gennaio 2022, successivo alla decisione della SEM, dal quale risulta un aumentato rischio di aborto e di malformazioni del feto. Inoltre, sottolinea come sarebbero previsti due ulteriori approfondimenti endocrinologici e ginecologici per il 2 rispettivamente 3 febbraio 2022. A suo dire, l'accertamento dei fatti medici difetterebbe pertanto d'informazioni esaustive. In secondo luogo, il rappresentante legale censura l'insufficienza delle garanzie che sarebbero state fornite dalle competenti autorità italiane in merito alle condizioni di accoglienza dei suoi patrocinati, con specifico riferimento alle condizioni di salute di B._______. Conseguentemente, afferma che la SEM avrebbe violato l'art. 3 CEDU non richiedendo alle autorità italiane delle specifiche e individualizzate garanzie di accoglienza, prima di rinviare una famiglia con un bambino di appena due anni e una donna incinta malata e con specifiche esigenze di cura. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come nella presente evenienza - anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 6.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.4 Secondo l'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Altresì ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

7. Nel caso in narrativa, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli insorgenti sono stati interpellati a D._______ (Italia) il (...) settembre 2021 (cfr. atti SEM 20 e seg.). Tale evenienza trova pure riscontro nei colloqui Dublino (cfr. atti SEM 48/2 e 51/2). Su tali presupposti, il 18 ottobre 2021, la SEM ha presentato alle autorità italiane, nel termine fissato all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico degli interessati fondata sull'art. 13 par. 1 del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 27/7). Non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, la competenza l'Italia, peraltro non rimessa in discussione nel gravame, è di principio data (cfr. atto SEM 62/1). 8. 8.1 Il Tribunale ha già avuto modo di constatare che quo alla situazione in Italia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del Tribunale F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 ha contribuito al miglioramento delle condizioni di accoglienza, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2 e relativi riferimenti; sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura] e nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 8.2 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 8.3 Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero ai ricorrenti presentare le domande d'asilo presso le autorità italiane competenti conformandosi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Nell'eventualità di effettivi maltrattamenti essi avranno la facoltà di esporre tali circostanze già nell'ambito della prima accoglienza, dove vengono accertate segnatamente le condizioni di salute e le vulnerabilità (cfr. la sentenza di riferimento F-6330/2020 consid. 10.5). Inoltre gli interessati non hanno fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderli in carico e di esaminare le loro domande di protezione internazionale, una volta che le avranno depositate, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbero di essere costretti a recarsi in un paese siffatto. Essi neppure hanno apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbero privati durevolmente, una volta che avranno depositato le domande d'asilo in Italia, dell'accesso a delle condizioni materiali minime d'accoglienza così come previste dalla direttiva accoglienza e che non potranno beneficiare dell'aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo italiano, per far valere i loro diritti. 8.4 Conseguentemente l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 9.3 Al contrario, se il trasferimento dei richiedenti nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.4 9.4.1 Vista la censura in tal senso, occorre determinare, in primo luogo, se l'accertamento dei fatti da un punto di vista medico sia conforme o meno ai principi sopra esposti (cfr. supra 2.2). A questo titolo, va osservato che nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda Fanny Matthey, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; D-26/2022 del 12 gennaio 2022 consid. 10.2). 9.4.2 A tal proposito, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 9.4.3 Sempre in questo contesto, va ribadito che nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi, mentre tali garanzie non sono necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico. Invero, in quest'ultima ipotesi, i richiedenti potranno accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3 e relativi riferimenti). 9.4.4 9.4.4.1 Ferme queste premesse, nel caso in narrativa l'autorità resistente non è venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù del principio inquisitorio. Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM, conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica della ricorrente. Dagli stessi risultava in maniera chiara che lo stato di salute di B._______, la quale era incinta da poche settimane e presentava delle carenze di vitamina D e dei livelli bassi dell'ormone TSH, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un rischio di peggioramento serio ed immediato delle affezioni, occorreva richiedere garanzie individualizzate. La situazione valetudinaria non risultava pertanto ostativa all'esecuzione del trasferimento né implicava la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3 e relativi riferimenti). 9.4.4.2 Tuttavia, avendo i ricorrenti allegato con ricorso, quale nuovo mezzo di prova, il rapporto di una visita medica, successiva alla decisione impugnata (cfr. atto SEM 82/2), - dal quale risulta che alla ricorrente era stata prescritta una nuova terapia a causa di un aumentato rischio di aborto e malformazioni del feto, come pure le erano state fissate due ulteriori visite mediche - il Tribunale ha ordinato, come da sua facoltà (cfr. supra 2.3), nuove misure istruttorie, accordando ai ricorrenti la possibilità di produrre la ventilata documentazione medica aggiuntiva e di prendere posizione. Entrambe le visite non hanno però portato alla luce complicazioni mediche di una gravità tale da impedirne il trasferimento in Italia. Inoltre, come comunicato dal rappresentante legale con ultimo scritto del 7 aprile 2022, la ricorrente avrà solamente tra qualche settimana una visita ginecologica, pertanto si può presumere che il suo stato di salute non sia particolarmente critico. 9.4.4.3 A ogni modo, i controlli ginecologici ed endocrinologici come pure le terapie prescritte e i necessari trattamenti potranno continuare anche nel Paese di destinazione. A tal proposito va osservato che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 9.4.4.4 Non di meno, qualora l'eventuale presa a carico non dovesse ossequiare gli standard minimi prescritti dai diritti fondamentali, sarà facoltà dell'interessata sollevarne la violazione, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 9.4.4.5 Inoltre, sarà premura delle autorità competenti dell'esecuzione del trasferimento informare, in anticipo ed in maniera precisa e completa, le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute di B._______ (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III). 9.4.5 Il trasferimento di B._______, non risulta pertanto contrario all'art. 3 CEDU, né diversamente impone un'entrata nel merito per motivi umanitari. 9.5 9.5.1 Quo alle garanzie specifiche per i nuclei famigliari, v'è da osservare che il riconoscimento dell'unità familiare e la garanzia di un alloggio a misura di famiglia, conferita attraverso il formulario "nucleo familiare" con apportati i nomi e date di nascita degli interessati, così come le circolari emesse dall'Italia, le quali assicurano un alloggio nel sistema SAI, sono da considerarsi come garanzie sufficientemente concrete e individualizzate ai sensi della giurisprudenza del Tribunale e della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 consid. 11.3; sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.1; fra le altre, sentenze D-2926/2021 consid. 10.2.8; D-26/2022 consid. 10.2.7; che rinviano alla sentenza del 23 marzo 2021 nella causa M.T. contro Baesi Bassi). 9.5.2 Nella fattispecie, le autorità Italiane hanno trasmesso alla SEM, tramite formulario "nucleo famigliare" corredato di nomi e date di nascita degli interessati (cfr. atto SEM 68/1), le modalità di trasferimento e garantito che la famiglia sarà accolta in una struttura SAI, adeguata all'età del loro bambino e alla preservazione del nucleo famigliare, come previsto alla circolare dell'8 febbraio 2021. 9.5.3 Pertanto, alla luce di quanto testé esposto, si può ritenere che la SEM abbia ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. 10. 10.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art.17 par. 1 Regolamento Dublino III. 10.2 Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

11. Di conseguenza la competenza dell'Italia per la presa a carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni del Regolamento Dublino III va confermata.

12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

13. In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le autorità competenti dell'esecuzione del trasferimento, sono invitate ad informare, in anticipo ed in maniera precisa e completa, le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute di B._______.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini