Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. [1116978]-2/2). Dalle ricerche intraprese dall’autorità inferiore il (…) ottobre 2021 nella banca dati europea “Euro- dac” è risultato che alla medesima erano state rilevate le impronte dattilo- scopiche il (…) in Italia, ed ivi aveva presentato una domanda d’asilo il (…) (cfr. n. 9/1 e 10/1). B. Il (…) ottobre 2021 si è svolto con la richiedente un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 11/10), allorché invece in data (…) otto- bre 2021 la stessa ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. n. 16/3). In quest’ultimo ambito le è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute ed in merito all’eventuale competenza dell’Italia nella tratta- zione della sua domanda d’asilo. La SEM le ha anche prospettato l’inten- zione di unire il suo incarto assieme a quello del compagno C._______, padre del bambino che portava in grembo, ricevendo l’accordo della me- desima. Gli stessi sono quindi stati uniti dall’autorità inferiore nel prosieguo (cfr. n. 18/1). C. L’autorità elvetica preposta, il (…) ottobre 2021 (cfr. n. 19/1 – 21/5), ha pre- sentato alla sua omologa italiana una domanda di ripresa in carico dell’in- teressata in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Non avendo l’Italia ri- sposto entro il termine legalmente previsto, l’autorità svizzera competente ha inviato in tal senso un messaggio elettronico allo Stato richiesto il (…) ottobre 2021, ritenendo che quest’ultimo fosse divenuto responsabile della domanda d’asilo degli interessati a partire dal (…) ottobre 2021 (cfr.
n. 25/1 e 26/3). D. A seguito dell’emersione di tracce di violenza sul corpo della ricorrente du- rante un controllo ginecologico e dopo che ella ha riportato di essere vittima
D-1580/2022 Pagina 3 di violenze domestiche quotidiane da parte del compagno C._______, non- ché di volersi separare dallo stesso (cfr. n. 30/2 e 31/2), la SEM, con scritto del 10 novembre 2021, ha dato la possibilità all’interessata di pronunciarsi riguardo all’intenzione di separare il suo incarto da quello del compagno e di condurre le loro procedure d’asilo parallelamente, seppure in modo di- stinto (cfr. n. 33/2). Per il tramite della missiva del 23 novembre 2021, la richiedente si è detta d’accordo con la separazione degli incarti, confer- mando altresì la sua intenzione di voler continuare a vivere lontana da C._______ (cfr. n. 45/1). Di seguito, l’autorità inferiore ha quindi proceduto alla disgiunzione delle pratiche, informando di conseguenza le autorità ita- liane con comunicazione elettronica del 30 novembre 2021 (cfr. n. 46/1). E. Il 22 dicembre 2021, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della do- manda d’asilo dell’interessata, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l’Italia, nonché l’esecuzione del predetto provvedi- mento. Il ricorso del 31 dicembre 2021, inoltrato avverso la precitata deci- sione, è stato accolto dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022, che ha annullato la decisione impugnata rinviato gli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei conside- randi. F. Dopo diversi controlli medici, in particolare ginecologici per la gravidanza dell’interessata, assunti agli atti (cfr. n. 69/2, 73/5, 74/2, 75/2), in data (…) quest’ultima ha dato alla luce il figlio B._______ (cfr. n. 76/3, 77/5 e 78/2). L’annuncio della nascita, è stato in seguito comunicato dall’autorità elvetica preposta alla sua omologa italiana in data (…) (cfr. n. 81/1 e 82/1). L’Italia, il (…), ha trasmesso l’accettazione di competenza ex art. 13 par. 1 Rego- lamento Dublino III, per entrambi gli interessati (tramite il formulario “nucleo familiare”, n. 86/1). G. Per il tramite della decisione del 28 marzo 2022, notificata il giorno se- guente (cfr. n. 90/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della do- manda d’asilo degli interessati, ha pronunciato il loro trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia e l’esecuzione della medesima misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto so- spensivo.
D-1580/2022 Pagina 4 H. Con ricorso del 5 aprile 2022 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato la succitata decisione al Tribunale, chiedendo ai fini pro- cessuali, la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via super- cautelare e la restituzione (recte: concessione) dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all’annullamento del provvedimento impugnato ed a titolo principale che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo. A titolo subordinato, hanno invece postulato la restituzione degli atti all’autorità inferiore per completa- mento istruttorio. Contestualmente hanno altresì formulato istanza di assi- stenza giudiziaria, nel senso della concessione dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. Il 7 aprile 2022 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti, quale misura supercautelare (cfr. ri- sultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
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E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con rif. citati).
E. 4 In primis, attinente alle censure degli insorgenti afferenti delle lacune istrut- torie da parte della SEM (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) sia inerenti allo stato di salute della ricorrente, come pure circa il rischio di maltrattamenti per gli insorgenti da parte dell’ex compagno dell’interessata nel caso di un loro rinvio in Italia, le stesse riguardando anche il merito della causa, verranno trattate di seguito (cfr. infra con- sid. 7.3 e 7.4).
E. 5.1 Prima di applicare l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Re- golamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de- terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si- tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Con- trariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo
D-1580/2022 Pagina 6 esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 con rif. cit.).
E. 5.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fon- dati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella proce- dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Du- blino III).
E. 5.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
E. 5.5 In deroga all’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (cfr. art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, detta anche “clausola di sovra- nità”). Altresì, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposi- zione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della do- manda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sa- rebbe competente per il trattamento della domanda. Al contrario, se il tra- sferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU (RS 0.101), l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovra- nità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 8.2.1).
E. 5.6 Nella presente disamina, risulta come la ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Italia il (…) (cfr. n. 10/1), pregressa a quella svizzera datata invece del (…) ottobre 2021 (cfr. n. 2/2). Ella ha peraltro confermato di essere entrata nell’Unione europea attraverso l’Italia in data (…) (cfr.
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n. 16/3). Di conseguenza, la SEM ha a giusto titolo presentato alle autorità italiane competenti e nel termine previsto all’art. 23 par. 2 Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. n. 21/5). Non avendo risposto entro il termine di cui all’art. 25 par. 1 del predetto Regolamento, l’Italia è divenuta tacitamente responsabile della ripresa in carico degli interessati (art. 25 par. 2 Regola- mento Dublino III). Il fatto che l’insorgente nel corso del colloquio Dublino abbia negato di aver depositato una domanda d’asilo in Italia, non è atto ad inficiare le evidenze sopra citate ed evincibili dalla banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”. Risulta poi di difficile comprensione l’argomentazione ricorsuale dell’insorgente che de- nota una certa “meccanicità” nella procedura di riconoscimento della pro- pria competenza da parte italiana, in quanto non risulterebbe neppure men- zionata la circostanza che ella sarebbe stata registrata in D._______ (cfr. p.to 12, pag. 9 del ricorso). Ora, si rammenta alla ricorrente, come già espli- cato dal Tribunale nella sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022 con- sid. 8, che l’evenienza che ella abbia presentato una domanda d’asilo in D._______ il (…), come rilevabile dagli atti di causa (cfr. n. 60/2), non ri- mette in alcun modo in discussione la determinazione dello Stato membro competente, ovvero l’Italia, che ha dapprima accettato tacitamente la sua competenza, ed in seguito anche esplicitamente in data (…), seppure sulla base dell’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. n. 86/1). Quindi, che le autorità elvetiche non abbiano segnalato tale circostanza alle autorità italiane, peraltro facilmente desumibile pure da loro da una ricerca in “Eu- rodac”, come pure che queste ultime non l’abbiano annunciata nella loro accettazione di ripresa in carico degli insorgenti, risulta totalmente inin- fluente ai fini della determinazione dello Stato membro competente, che rimane l’Italia (cfr. in merito DTAF 2019 VI/7 consid. 6.3 e ulteriori rif. cit.). Per il resto, tale censura appare essere meramente pretestuosa, nella mi- sura in cui la rappresentante legale lamenta di essere venuta a conoscenza della permanenza in D._______ della ricorrente allorché era risultata irre- peribile al Centro federale d’asilo (CFA) competente in Svizzera, soltanto alla lettura di dettaglio degli atti di causa annessi alla decisione, in quanto perlomeno con la sentenza del Tribunale D-26/2022 del 12 gennaio 2022, ella ne era perfettamente edotta. Evenienza che è peraltro citata chiara- mente anche nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3). La competenza dell’Italia per la trattazione della loro procedura d’asilo e di allontanamento risulta quindi di principio essere data.
E. 6.1 Per quanto concerne la procedura di asilo e di accoglienza dei richie- denti l’asilo in Italia, il Tribunale per costante giurisprudenza rileva che non
D-1580/2022 Pagina 8 vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’acco- glienza e di assistenza sociale in tale Stato membro soffrano di certe ca- renze (cfr. sentenze del Tribunale E-730/2022 del 23 febbraio 2022 con- sid. 5, D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.1, F-4849/2021 del
E. 6.2 Conseguentemente, visto quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nella fattispecie. 7. 7.1 I ricorrenti, nel loro gravame, ritengono inoltre che le garanzie ottenute da parte italiana nel loro caso, non possano essere considerate, a diffe- renza di quanto sostenuto dalla SEM nella sua decisione, come sufficien- temente individuali e concreti. A mente loro, infatti, le comunicazioni otte- nute dall’Italia in merito, avrebbero unicamente “il carattere di una semplice dichiarazione di intenti” e si baserebbero su di una circolare risalente ad almeno un anno fa (cfr. p.to 12, pag. 8 del ricorso). Le stesse non permet- terebbero tuttavia di determinare se esistano le condizioni necessarie per un alloggio adatto al nucleo famigliare, né circa l’effettiva implementazione delle modifiche legislative italiane ed i concreti miglioramenti apportati nel sistema di accoglienza e di alloggio per i richiedenti l’asilo particolarmente fragili. Occorre quindi determinare dappresso se, nel caso concreto, le ga- ranzie fornite dall’Italia risultino essere sufficienti. 7.2 A tal proposito, occorre dapprima osservare come il Tribunale si sia già pronunciato al riguardo della situazione d’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, in particolare in rapporto ai nuclei famigliari, nella sua recente sen- tenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021. Non essendoci ar- gomentazioni circostanziate dei ricorrenti che possano condurre la scri- vente autorità ad una modifica delle conclusioni esposte nella predetta sen- tenza di riferimento, onde evitare inutili ridondanze, occorre rinviare inte- gralmente alla medesima (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 con- sid. 10.5), come pure alle argomentazioni corrette e chiare espresse dalla SEM nella decisione avversata a questo proposito (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Sempre nella succitata sentenza, il Tribunale si è pure pronunciato sulla questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l’Italia (cfr. sentenza F-6330/2020
D-1580/2022 Pagina 10 consid. 11.1 – 11.3). In sunto, in merito a tale punto in questione, la preci- tata autorità ha concluso come, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di accoglienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore in Italia, il formulario “nucleo familiare”, come pure le circolari emesse dall’Italia nel frattempo – ovvero la circolare dell’8 febbraio 2021 che rimpiazza quella dell’8 gen- naio 2019, nella quale le autorità italiane hanno garantito che le famiglie con bambini minorenni, che ritornano nell’ambito di procedure Dublino in Italia, verranno alloggiate nel SAI garantendo l’unità familiare ed in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014,
n. 29217/12; nonché del 23 marzo 2021 – siano da ritenere quali garanzie sufficientemente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU citata (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1
– 11.3; cfr. anche a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale F-5476/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 6.1, D-2922/2021 del 4 novem- bre 2021 consid. 7.2.2 – 7.2.3). 7.3 Nella fattispecie, le assicurazioni trasmesse dalle autorità italiane sono sufficienti, e rispettano quanto ingiunto alla SEM dal Tribunale nella sua sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022 (cfr. consid. 11 – 12). Invero, nel formulario “nucleo familiare” del (…), vengono citati i nomi ed i cognomi, le date di nascita e la nazionalità di entrambi i ricorrenti, nonché viene fatto riferimento esplicito alla circolare dell’8 febbraio 2021, e dove i ricorrenti dovranno presentarsi al loro arrivo in Italia (cfr. n. 86/1). Nel formulario “nu- cleo familiare” agli atti, in accordo con la predetta circolare, le autorità ita- liane hanno assicurato che i richiedenti saranno accolti nel nuovo sistema SAI, rispettando l’età del bambino e l’unità famigliare. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, l’autorità inferiore ha a ragione ritenuto di aver ottenuto delle garanzie sufficientemente concrete ed individualizzate da parte italiana, rispettose della giurisprudenza del Tri- bunale e della CorteEDU sopra citata, che dopo il loro trasferimento, i ri- correnti verranno alloggiati in una struttura del SAI rispettosa dei diritti del bambino e dell’unità famigliare. Si aggiunga che apparterrà poi alle autorità italiane, come a ragione motivato anche dalla SEM nel provvedimento que- relato (cfr. p.to II, pag. 6), di assegnarli ad una struttura d’accoglienza di- sponibile. In tal senso, ed a differenza di quanto preteso nel gravame dagli insorgenti, l’autorità inferiore non è neppure obbligata ad accertare l’effet- tiva occupazione delle strutture SAI disponibili per le famiglie (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-730/2020 del 23 febbraio 2022 con- sid. 6.2). Inoltre, le allegazioni circa le minacce che avrebbe profferito tele- fonicamente l’ex compagno nei confronti della ricorrente ad (…), risultano
D-1580/2022 Pagina 11 essere state apportate dalla stessa soltanto con il ricorso, e quindi non erano a conoscenza della SEM al momento dell’emissione della decisione avversata. Le stesse, non possono quindi fungere da fondamento alla con- clusione esposta nel ricorso, di accertamento incompleto dei fatti di causa da parte dell’autorità inferiore sotto tale profilo, in particolare rispetto alla mancata segnalazione di fragilità dell’interessata alle autorità italiane. Del resto, in mancanza in particolare di una qualsiasi procedura civile o penale aperta in tal senso dalla ricorrente in Svizzera nei confronti dei maltratta- menti che avrebbe subito dall’ex compagno, l’autorità inferiore ha piena- mente adempiuto ai suoi obblighi istruttori, comunicando alle autorità ita- liane che il caso della ricorrente, per sua richiesta, sarebbe stato trattato separatamente da quello dell’ex compagno, allegando anche la risposta al diritto di essere sentito dell’insorgente (cfr. n. 46/1). Apparterrà poi alla ri- corrente, una volta giunta in Italia, se ne sentisse la necessità come fatto in Svizzera, di allegare i suoi timori verso l’ex compagno ed in caso di bi- sogno, se si sentisse minacciata concretamente, di rivolgersi alle autorità di polizia e giudiziarie italiane preposte, che hanno la volontà e la facoltà di proteggerla. Inoltre la ricorrente, con il figlio, come già sopra enunciato, verrà accolta in un alloggio SAI, il quale sistema prevede proprio l’acco- glienza anche ed in particolare, con accesso prioritario, di persone vulne- rabili tra le quali genitori singoli con figli minorenni – come è il caso di specie
– ma anche di persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, per le quali sono anche previste delle misure e dei progetti specifici (cfr. sentenza di rifermento F-6330/2020 consid. 10.5; sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Altresì, B._______, il quale non ha nep- pure (…) di vita, sarà accompagnato dalla madre, con la quale continuerà a vivere. Egli non risulta essere stato socializzato in Svizzera ed appare dipendere fortemente, per la sua età, dalle cure della madre, nonché im- pregnato dalla lingua e cultura della medesima, per il che il suo interesse superiore, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non comporta che egli possa dimorare in Svizzera, ma che segua invece la madre in Italia. Da ultimo, occorre ancora osservare come nel caso dell’Italia si tratta di uno Stato di diritto funzio- nante, delle quali garanzie fornite alla Svizzera, quest’ultimo Paese fonda- mentalmente può e deve fidarsi, in conformità con il principio di diritto in- ternazionale il quale prevede che gli Stati che sono vincolati da un contratto devono adempierlo in buona fede (cfr. a titolo d’esempio la sentenza F- 5476/2021 consid. 6.2). 7.4 Nel proseguo del loro gravame, i ricorrenti lamentano che la SEM non avrebbe tenuto conto nel suo apprezzamento dello stato valetudinario
D-1580/2022 Pagina 12 dell’insorgente, come pure avrebbe omesso di segnalare tali problematiche di salute alle autorità italiane. Dalla lettura del provvedimento impugnato, al contrario di quanto allegato dagli insorgenti, si evince però chiaramente come lo stato di salute di entrambi sia stato esaminato dall’autorità inferiore in modo completo e corretto, motivando pure le ragioni per le quali la loro situazione medica non rappresenterebbe un ostacolo al trasferimento in Italia (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione avversata). La comunicazione dello stato di salute dei ricorrenti come pure delle cure e dei trattamenti di cui loro eventualmente necessiteranno anche in futuro alle autorità italiane, avverrà per il resto prima del loro trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III. Una tale informa- tiva, prima del trasferimento, risulta essere in casu sufficiente (cfr. a tal pro- posito fra le tante la sentenza del Tribunale D-4937/2021 del 22 novem- bre 2021 consid. 8.4.2). Le censure dal profilo formale, mosse in tal senso dai ricorrenti nel gravame, sono pertanto infondate. Neppure dal profilo ma- teriale, le stesse sono condivisibili. Invero, dagli atti di causa, risulta come alla ricorrente, è stata diagnosticata un’idronefrosi severa al rene destro ed una malnutrizione proteica-energetica di grado lieve, per la quale alla di- missione dall’ospedale dopo il parto, le è stata prescritta una terapia far- macologica, in particolare per la malnutrizione l’integratore alimentare (…) (cfr. n. 77/5). Il figlio risulta invece godere di buona salute complessiva (cfr. n. 77/5, 84/3, 85/3, 87/3 e 94/3). All’evidenza quindi il loro stato di sa- lute non risulta essere di una gravità tale da ricadere nella categoria di per- sone che soffrono di problemi medici suscettibili di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un loro trasferimento in Italia secondo quanto statuito dalla CorteEDU in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del
E. 7.1 I ricorrenti, nel loro gravame, ritengono inoltre che le garanzie ottenute da parte italiana nel loro caso, non possano essere considerate, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella sua decisione, come sufficientemente individuali e concreti. A mente loro, infatti, le comunicazioni ottenute dall'Italia in merito, avrebbero unicamente "il carattere di una semplice dichiarazione di intenti" e si baserebbero su di una circolare risalente ad almeno un anno fa (cfr. p.to 12, pag. 8 del ricorso). Le stesse non permetterebbero tuttavia di determinare se esistano le condizioni necessarie per un alloggio adatto al nucleo famigliare, né circa l'effettiva implementazione delle modifiche legislative italiane ed i concreti miglioramenti apportati nel sistema di accoglienza e di alloggio per i richiedenti l'asilo particolarmente fragili. Occorre quindi determinare dappresso se, nel caso concreto, le garanzie fornite dall'Italia risultino essere sufficienti.
E. 7.2 A tal proposito, occorre dapprima osservare come il Tribunale si sia già pronunciato al riguardo della situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, in particolare in rapporto ai nuclei famigliari, nella sua recente sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021. Non essendoci argomentazioni circostanziate dei ricorrenti che possano condurre la scrivente autorità ad una modifica delle conclusioni esposte nella predetta sentenza di riferimento, onde evitare inutili ridondanze, occorre rinviare integralmente alla medesima (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 consid. 10.5), come pure alle argomentazioni corrette e chiare espresse dalla SEM nella decisione avversata a questo proposito (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Sempre nella succitata sentenza, il Tribunale si è pure pronunciato sulla questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l'Italia (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1 - 11.3). In sunto, in merito a tale punto in questione, la precitata autorità ha concluso come, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di accoglienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore in Italia, il formulario "nucleo familiare", come pure le circolari emesse dall'Italia nel frattempo - ovvero la circolare dell'8 febbraio 2021 che rimpiazza quella dell'8 gennaio 2019, nella quale le autorità italiane hanno garantito che le famiglie con bambini minorenni, che ritornano nell'ambito di procedure Dublino in Italia, verranno alloggiate nel SAI garantendo l'unità familiare ed in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12; nonché del 23 marzo 2021 - siano da ritenere quali garanzie sufficientemente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU citata (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1 - 11.3; cfr. anche a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale F-5476/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 6.1, D-2922/2021 del 4 novembre 2021 consid. 7.2.2 - 7.2.3).
E. 7.3 Nella fattispecie, le assicurazioni trasmesse dalle autorità italiane sono sufficienti, e rispettano quanto ingiunto alla SEM dal Tribunale nella sua sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022 (cfr. consid. 11 - 12). Invero, nel formulario "nucleo familiare" del (...), vengono citati i nomi ed i cognomi, le date di nascita e la nazionalità di entrambi i ricorrenti, nonché viene fatto riferimento esplicito alla circolare dell'8 febbraio 2021, e dove i ricorrenti dovranno presentarsi al loro arrivo in Italia (cfr. n. 86/1). Nel formulario "nucleo familiare" agli atti, in accordo con la predetta circolare, le autorità italiane hanno assicurato che i richiedenti saranno accolti nel nuovo sistema SAI, rispettando l'età del bambino e l'unità famigliare. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, l'autorità inferiore ha a ragione ritenuto di aver ottenuto delle garanzie sufficientemente concrete ed individualizzate da parte italiana, rispettose della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU sopra citata, che dopo il loro trasferimento, i ricorrenti verranno alloggiati in una struttura del SAI rispettosa dei diritti del bambino e dell'unità famigliare. Si aggiunga che apparterrà poi alle autorità italiane, come a ragione motivato anche dalla SEM nel provvedimento querelato (cfr. p.to II, pag. 6), di assegnarli ad una struttura d'accoglienza disponibile. In tal senso, ed a differenza di quanto preteso nel gravame dagli insorgenti, l'autorità inferiore non è neppure obbligata ad accertare l'effettiva occupazione delle strutture SAI disponibili per le famiglie (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-730/2020 del 23 febbraio 2022 consid. 6.2). Inoltre, le allegazioni circa le minacce che avrebbe profferito telefonicamente l'ex compagno nei confronti della ricorrente ad (...), risultano essere state apportate dalla stessa soltanto con il ricorso, e quindi non erano a conoscenza della SEM al momento dell'emissione della decisione avversata. Le stesse, non possono quindi fungere da fondamento alla conclusione esposta nel ricorso, di accertamento incompleto dei fatti di causa da parte dell'autorità inferiore sotto tale profilo, in particolare rispetto alla mancata segnalazione di fragilità dell'interessata alle autorità italiane. Del resto, in mancanza in particolare di una qualsiasi procedura civile o penale aperta in tal senso dalla ricorrente in Svizzera nei confronti dei maltrattamenti che avrebbe subito dall'ex compagno, l'autorità inferiore ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi istruttori, comunicando alle autorità italiane che il caso della ricorrente, per sua richiesta, sarebbe stato trattato separatamente da quello dell'ex compagno, allegando anche la risposta al diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. n. 46/1). Apparterrà poi alla ricorrente, una volta giunta in Italia, se ne sentisse la necessità come fatto in Svizzera, di allegare i suoi timori verso l'ex compagno ed in caso di bisogno, se si sentisse minacciata concretamente, di rivolgersi alle autorità di polizia e giudiziarie italiane preposte, che hanno la volontà e la facoltà di proteggerla. Inoltre la ricorrente, con il figlio, come già sopra enunciato, verrà accolta in un alloggio SAI, il quale sistema prevede proprio l'accoglienza anche ed in particolare, con accesso prioritario, di persone vulnerabili tra le quali genitori singoli con figli minorenni - come è il caso di specie - ma anche di persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, per le quali sono anche previste delle misure e dei progetti specifici (cfr. sentenza di rifermento F-6330/2020 consid. 10.5; sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Altresì, B._______, il quale non ha neppure (...) di vita, sarà accompagnato dalla madre, con la quale continuerà a vivere. Egli non risulta essere stato socializzato in Svizzera ed appare dipendere fortemente, per la sua età, dalle cure della madre, nonché impregnato dalla lingua e cultura della medesima, per il che il suo interesse superiore, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non comporta che egli possa dimorare in Svizzera, ma che segua invece la madre in Italia. Da ultimo, occorre ancora osservare come nel caso dell'Italia si tratta di uno Stato di diritto funzionante, delle quali garanzie fornite alla Svizzera, quest'ultimo Paese fondamentalmente può e deve fidarsi, in conformità con il principio di diritto internazionale il quale prevede che gli Stati che sono vincolati da un contratto devono adempierlo in buona fede (cfr. a titolo d'esempio la sentenza F-5476/2021 consid. 6.2).
E. 7.4 Nel proseguo del loro gravame, i ricorrenti lamentano che la SEM non avrebbe tenuto conto nel suo apprezzamento dello stato valetudinario dell'insorgente, come pure avrebbe omesso di segnalare tali problematiche di salute alle autorità italiane. Dalla lettura del provvedimento impugnato, al contrario di quanto allegato dagli insorgenti, si evince però chiaramente come lo stato di salute di entrambi sia stato esaminato dall'autorità inferiore in modo completo e corretto, motivando pure le ragioni per le quali la loro situazione medica non rappresenterebbe un ostacolo al trasferimento in Italia (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione avversata). La comunicazione dello stato di salute dei ricorrenti come pure delle cure e dei trattamenti di cui loro eventualmente necessiteranno anche in futuro alle autorità italiane, avverrà per il resto prima del loro trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III. Una tale informativa, prima del trasferimento, risulta essere in casu sufficiente (cfr. a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.4.2). Le censure dal profilo formale, mosse in tal senso dai ricorrenti nel gravame, sono pertanto infondate. Neppure dal profilo materiale, le stesse sono condivisibili. Invero, dagli atti di causa, risulta come alla ricorrente, è stata diagnosticata un'idronefrosi severa al rene destro ed una malnutrizione proteica-energetica di grado lieve, per la quale alla dimissione dall'ospedale dopo il parto, le è stata prescritta una terapia farmacologica, in particolare per la malnutrizione l'integratore alimentare (...) (cfr. n. 77/5). Il figlio risulta invece godere di buona salute complessiva (cfr. n. 77/5, 84/3, 85/3, 87/3 e 94/3). All'evidenza quindi il loro stato di salute non risulta essere di una gravità tale da ricadere nella categoria di persone che soffrono di problemi medici suscettibili di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un loro trasferimento in Italia secondo quanto statuito dalla CorteEDU in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o in quella di persone che soffrono di problematiche gravi di salute ai sensi della giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (cfr. in particolare consid. 7.4.2 e 7.4.3). L'evenienza sollevata nel ricorso che la ricorrente, in caso di ritorno in Italia, si sentirebbe nuovamente abbandonata a sé stessa con ripercussioni sul suo stato di salute psico-fisico, appare essere una mera supposizione di parte non confermata dal benché minimo elemento concreto e sostanziato. A tal proposito occorre ancora rilevare come con il nuovo assetto tutt'ora vigente in Italia e le garanzie offerte ai richiedenti in tal senso, questi ultimi avranno la possibilità di avere accesso alle cure mediche necessarie, così come, a delle misure di supporto specifiche, anche in ambito psicologico, in caso di bisogno (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.5; D-2926/2021 consid. 10.2.7).
E. 7.5 Alle surriferite condizioni, appare quindi come la SEM abbia istruito a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti per potersi pronunciare circa il trasferimento degli insorgenti. In particolare, le garanzie fornite dall'Italia risultano adempiere i criteri posti dalla giurisprudenza in materia.
E. 7.6 Riassumendo, non sussistono nella presente disamina sufficienti e motivati indizi che i ricorrenti, nel caso di un loro trasferimento in Italia, si troverebbero a dover affrontare una situazione di emergenza esistenziale, o senza un alloggio o cure adeguate al loro caso specifico nel succitato Stato membro. Non si intravvede pertanto alcun motivo per l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III.
E. 8 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per considerare che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in modo completo ed esatto i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
E. 9 novembre 2021). In tale contesto, come tra l’altro a ragione osservato pure dall’autorità inferiore nella decisione avversata, appare inoltre oppor- tuno rilevare come l’entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 di- cembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel precitato Stato membro in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di rife- rimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 lu- glio 2021 consid. 10.2.7). In merito, occorre altresì rammentare che l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposi- zioni. Le lacune sollevate in modo generico dai ricorrenti nel loro gravame rispetto al sistema d’accoglienza italiano, in particolare riguardo all’assi- stenza medica (cfr. p.to 12, pag. 8 seg. del ricorso), non sono atte a confu- tare la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo da parte dell’Italia (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sen- tenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), in particolare del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente il riconosci- mento e l’applicazione delle norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/96 del 29.6.2013; di se- guito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazio- nale (rifusione; GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). Si aggiunga poi come, a differenza di quanto allegato nell’atto ricorsuale dagli insorgenti (cfr. p.to 12, pag. 8), dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente
D-1580/2022 Pagina 9 in corso di procedura di prima istanza, si evinca che ella abbia trovato al- loggio in un centro preposto a seguito del suo sbarco in Italia per (…) o (…). È soltanto per sua volontà che lei avrebbe lasciato il predetto centro, recandosi con l’ex compagno a E._______. Pertanto, le sue affermazioni (cfr. n. 16/3), reiterate nel memoriale ricorsuale, di aver dovuto spesso dor- mire per strada, di non aver trovato sufficiente assistenza né sarebbe mai stata visitata da un medico, su suolo italiano, risultano essere delle mere allegazioni di parte non supportate da alcun elemento di qualsivoglia con- cretezza e sostanza.
E. 10 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i succitati non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
E. 11 In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.
E. 12 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 7 aprile 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 13 La domanda degli insorgenti tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso.
E. 14 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda dei ricorrenti relativa alla concessione dell’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.
E. 15 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1580/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1580/2022 Sentenza dell'11 aprile 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Somalia, tutti rappresentati dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 marzo 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. [1116978]-2/2). Dalle ricerche intraprese dall'autorità inferiore il (...) ottobre 2021 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato che alla medesima erano state rilevate le impronte dattiloscopiche il (...) in Italia, ed ivi aveva presentato una domanda d'asilo il (...) (cfr. n. 9/1 e 10/1). B. Il (...) ottobre 2021 si è svolto con la richiedente un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 11/10), allorché invece in data (...) ottobre 2021 la stessa ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. n. 16/3). In quest'ultimo ambito le è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute ed in merito all'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo. La SEM le ha anche prospettato l'intenzione di unire il suo incarto assieme a quello del compagno C._______, padre del bambino che portava in grembo, ricevendo l'accordo della medesima. Gli stessi sono quindi stati uniti dall'autorità inferiore nel prosieguo (cfr. n. 18/1). C. L'autorità elvetica preposta, il (...) ottobre 2021 (cfr. n. 19/1 - 21/5), ha presentato alla sua omologa italiana una domanda di ripresa in carico dell'interessata in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Non avendo l'Italia risposto entro il termine legalmente previsto, l'autorità svizzera competente ha inviato in tal senso un messaggio elettronico allo Stato richiesto il (...) ottobre 2021, ritenendo che quest'ultimo fosse divenuto responsabile della domanda d'asilo degli interessati a partire dal (...) ottobre 2021 (cfr. n. 25/1 e 26/3). D. A seguito dell'emersione di tracce di violenza sul corpo della ricorrente durante un controllo ginecologico e dopo che ella ha riportato di essere vittima di violenze domestiche quotidiane da parte del compagno C._______, nonché di volersi separare dallo stesso (cfr. n. 30/2 e 31/2), la SEM, con scritto del 10 novembre 2021, ha dato la possibilità all'interessata di pronunciarsi riguardo all'intenzione di separare il suo incarto da quello del compagno e di condurre le loro procedure d'asilo parallelamente, seppure in modo distinto (cfr. n. 33/2). Per il tramite della missiva del 23 novembre 2021, la richiedente si è detta d'accordo con la separazione degli incarti, confermando altresì la sua intenzione di voler continuare a vivere lontana da C._______ (cfr. n. 45/1). Di seguito, l'autorità inferiore ha quindi proceduto alla disgiunzione delle pratiche, informando di conseguenza le autorità italiane con comunicazione elettronica del 30 novembre 2021 (cfr. n. 46/1). E. Il 22 dicembre 2021, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia, nonché l'esecuzione del predetto provvedimento. Il ricorso del 31 dicembre 2021, inoltrato avverso la precitata decisione, è stato accolto dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022, che ha annullato la decisione impugnata rinviato gli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. F. Dopo diversi controlli medici, in particolare ginecologici per la gravidanza dell'interessata, assunti agli atti (cfr. n. 69/2, 73/5, 74/2, 75/2), in data (...) quest'ultima ha dato alla luce il figlio B._______ (cfr. n. 76/3, 77/5 e 78/2). L'annuncio della nascita, è stato in seguito comunicato dall'autorità elvetica preposta alla sua omologa italiana in data (...) (cfr. n. 81/1 e 82/1). L'Italia, il (...), ha trasmesso l'accettazione di competenza ex art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, per entrambi gli interessati (tramite il formulario "nucleo familiare", n. 86/1). G. Per il tramite della decisione del 28 marzo 2022, notificata il giorno seguente (cfr. n. 90/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati, ha pronunciato il loro trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia e l'esecuzione della medesima misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. H. Con ricorso del 5 aprile 2022 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato la succitata decisione al Tribunale, chiedendo ai fini processuali, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all'annullamento del provvedimento impugnato ed a titolo principale che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo. A titolo subordinato, hanno invece postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio. Contestualmente hanno altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della concessione dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. Il 7 aprile 2022 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con rif. citati).
4. In primis, attinente alle censure degli insorgenti afferenti delle lacune istruttorie da parte della SEM (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) sia inerenti allo stato di salute della ricorrente, come pure circa il rischio di maltrattamenti per gli insorgenti da parte dell'ex compagno dell'interessata nel caso di un loro rinvio in Italia, le stesse riguardando anche il merito della causa, verranno trattate di seguito (cfr. infra consid. 7.3 e 7.4). 5. 5.1 Prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 con rif. cit.). 5.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III). 5.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 5.5 In deroga all'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (cfr. art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, detta anche "clausola di sovranità"). Altresì, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU (RS 0.101), l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.6 Nella presente disamina, risulta come la ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. n. 10/1), pregressa a quella svizzera datata invece del (...) ottobre 2021 (cfr. n. 2/2). Ella ha peraltro confermato di essere entrata nell'Unione europea attraverso l'Italia in data (...) (cfr. n. 16/3). Di conseguenza, la SEM ha a giusto titolo presentato alle autorità italiane competenti e nel termine previsto all'art. 23 par. 2 Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. n. 21/5). Non avendo risposto entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 del predetto Regolamento, l'Italia è divenuta tacitamente responsabile della ripresa in carico degli interessati (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). Il fatto che l'insorgente nel corso del colloquio Dublino abbia negato di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, non è atto ad inficiare le evidenze sopra citate ed evincibili dalla banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac". Risulta poi di difficile comprensione l'argomentazione ricorsuale dell'insorgente che denota una certa "meccanicità" nella procedura di riconoscimento della propria competenza da parte italiana, in quanto non risulterebbe neppure menzionata la circostanza che ella sarebbe stata registrata in D._______ (cfr. p.to 12, pag. 9 del ricorso). Ora, si rammenta alla ricorrente, come già esplicato dal Tribunale nella sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022 consid. 8, che l'evenienza che ella abbia presentato una domanda d'asilo in D._______ il (...), come rilevabile dagli atti di causa (cfr. n. 60/2), non rimette in alcun modo in discussione la determinazione dello Stato membro competente, ovvero l'Italia, che ha dapprima accettato tacitamente la sua competenza, ed in seguito anche esplicitamente in data (...), seppure sulla base dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. n. 86/1). Quindi, che le autorità elvetiche non abbiano segnalato tale circostanza alle autorità italiane, peraltro facilmente desumibile pure da loro da una ricerca in "Eurodac", come pure che queste ultime non l'abbiano annunciata nella loro accettazione di ripresa in carico degli insorgenti, risulta totalmente ininfluente ai fini della determinazione dello Stato membro competente, che rimane l'Italia (cfr. in merito DTAF 2019 VI/7 consid. 6.3 e ulteriori rif. cit.). Per il resto, tale censura appare essere meramente pretestuosa, nella misura in cui la rappresentante legale lamenta di essere venuta a conoscenza della permanenza in D._______ della ricorrente allorché era risultata irreperibile al Centro federale d'asilo (CFA) competente in Svizzera, soltanto alla lettura di dettaglio degli atti di causa annessi alla decisione, in quanto perlomeno con la sentenza del Tribunale D-26/2022 del 12 gennaio 2022, ella ne era perfettamente edotta. Evenienza che è peraltro citata chiaramente anche nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3). La competenza dell'Italia per la trattazione della loro procedura d'asilo e di allontanamento risulta quindi di principio essere data. 6. 6.1 Per quanto concerne la procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, il Tribunale per costante giurisprudenza rileva che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato membro soffrano di certe carenze (cfr. sentenze del Tribunale E-730/2022 del 23 febbraio 2022 consid. 5, D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.1, F-4849/2021 del 9 novembre 2021). In tale contesto, come tra l'altro a ragione osservato pure dall'autorità inferiore nella decisione avversata, appare inoltre opportuno rilevare come l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel precitato Stato membro in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). In merito, occorre altresì rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Le lacune sollevate in modo generico dai ricorrenti nel loro gravame rispetto al sistema d'accoglienza italiano, in particolare riguardo all'assistenza medica (cfr. p.to 12, pag. 8 seg. del ricorso), non sono atte a confutare la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dell'Italia (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), in particolare del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente il riconoscimento e l'applicazione delle norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/96 del 29.6.2013; di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione; GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). Si aggiunga poi come, a differenza di quanto allegato nell'atto ricorsuale dagli insorgenti (cfr. p.to 12, pag. 8), dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura di prima istanza, si evinca che ella abbia trovato alloggio in un centro preposto a seguito del suo sbarco in Italia per (...) o (...). È soltanto per sua volontà che lei avrebbe lasciato il predetto centro, recandosi con l'ex compagno a E._______. Pertanto, le sue affermazioni (cfr. n. 16/3), reiterate nel memoriale ricorsuale, di aver dovuto spesso dormire per strada, di non aver trovato sufficiente assistenza né sarebbe mai stata visitata da un medico, su suolo italiano, risultano essere delle mere allegazioni di parte non supportate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. 6.2 Conseguentemente, visto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nella fattispecie. 7. 7.1 I ricorrenti, nel loro gravame, ritengono inoltre che le garanzie ottenute da parte italiana nel loro caso, non possano essere considerate, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella sua decisione, come sufficientemente individuali e concreti. A mente loro, infatti, le comunicazioni ottenute dall'Italia in merito, avrebbero unicamente "il carattere di una semplice dichiarazione di intenti" e si baserebbero su di una circolare risalente ad almeno un anno fa (cfr. p.to 12, pag. 8 del ricorso). Le stesse non permetterebbero tuttavia di determinare se esistano le condizioni necessarie per un alloggio adatto al nucleo famigliare, né circa l'effettiva implementazione delle modifiche legislative italiane ed i concreti miglioramenti apportati nel sistema di accoglienza e di alloggio per i richiedenti l'asilo particolarmente fragili. Occorre quindi determinare dappresso se, nel caso concreto, le garanzie fornite dall'Italia risultino essere sufficienti. 7.2 A tal proposito, occorre dapprima osservare come il Tribunale si sia già pronunciato al riguardo della situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, in particolare in rapporto ai nuclei famigliari, nella sua recente sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021. Non essendoci argomentazioni circostanziate dei ricorrenti che possano condurre la scrivente autorità ad una modifica delle conclusioni esposte nella predetta sentenza di riferimento, onde evitare inutili ridondanze, occorre rinviare integralmente alla medesima (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 consid. 10.5), come pure alle argomentazioni corrette e chiare espresse dalla SEM nella decisione avversata a questo proposito (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Sempre nella succitata sentenza, il Tribunale si è pure pronunciato sulla questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l'Italia (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1 - 11.3). In sunto, in merito a tale punto in questione, la precitata autorità ha concluso come, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di accoglienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore in Italia, il formulario "nucleo familiare", come pure le circolari emesse dall'Italia nel frattempo - ovvero la circolare dell'8 febbraio 2021 che rimpiazza quella dell'8 gennaio 2019, nella quale le autorità italiane hanno garantito che le famiglie con bambini minorenni, che ritornano nell'ambito di procedure Dublino in Italia, verranno alloggiate nel SAI garantendo l'unità familiare ed in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12; nonché del 23 marzo 2021 - siano da ritenere quali garanzie sufficientemente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU citata (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1 - 11.3; cfr. anche a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale F-5476/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 6.1, D-2922/2021 del 4 novembre 2021 consid. 7.2.2 - 7.2.3). 7.3 Nella fattispecie, le assicurazioni trasmesse dalle autorità italiane sono sufficienti, e rispettano quanto ingiunto alla SEM dal Tribunale nella sua sentenza D-26/2022 del 12 gennaio 2022 (cfr. consid. 11 - 12). Invero, nel formulario "nucleo familiare" del (...), vengono citati i nomi ed i cognomi, le date di nascita e la nazionalità di entrambi i ricorrenti, nonché viene fatto riferimento esplicito alla circolare dell'8 febbraio 2021, e dove i ricorrenti dovranno presentarsi al loro arrivo in Italia (cfr. n. 86/1). Nel formulario "nucleo familiare" agli atti, in accordo con la predetta circolare, le autorità italiane hanno assicurato che i richiedenti saranno accolti nel nuovo sistema SAI, rispettando l'età del bambino e l'unità famigliare. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, l'autorità inferiore ha a ragione ritenuto di aver ottenuto delle garanzie sufficientemente concrete ed individualizzate da parte italiana, rispettose della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU sopra citata, che dopo il loro trasferimento, i ricorrenti verranno alloggiati in una struttura del SAI rispettosa dei diritti del bambino e dell'unità famigliare. Si aggiunga che apparterrà poi alle autorità italiane, come a ragione motivato anche dalla SEM nel provvedimento querelato (cfr. p.to II, pag. 6), di assegnarli ad una struttura d'accoglienza disponibile. In tal senso, ed a differenza di quanto preteso nel gravame dagli insorgenti, l'autorità inferiore non è neppure obbligata ad accertare l'effettiva occupazione delle strutture SAI disponibili per le famiglie (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-730/2020 del 23 febbraio 2022 consid. 6.2). Inoltre, le allegazioni circa le minacce che avrebbe profferito telefonicamente l'ex compagno nei confronti della ricorrente ad (...), risultano essere state apportate dalla stessa soltanto con il ricorso, e quindi non erano a conoscenza della SEM al momento dell'emissione della decisione avversata. Le stesse, non possono quindi fungere da fondamento alla conclusione esposta nel ricorso, di accertamento incompleto dei fatti di causa da parte dell'autorità inferiore sotto tale profilo, in particolare rispetto alla mancata segnalazione di fragilità dell'interessata alle autorità italiane. Del resto, in mancanza in particolare di una qualsiasi procedura civile o penale aperta in tal senso dalla ricorrente in Svizzera nei confronti dei maltrattamenti che avrebbe subito dall'ex compagno, l'autorità inferiore ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi istruttori, comunicando alle autorità italiane che il caso della ricorrente, per sua richiesta, sarebbe stato trattato separatamente da quello dell'ex compagno, allegando anche la risposta al diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. n. 46/1). Apparterrà poi alla ricorrente, una volta giunta in Italia, se ne sentisse la necessità come fatto in Svizzera, di allegare i suoi timori verso l'ex compagno ed in caso di bisogno, se si sentisse minacciata concretamente, di rivolgersi alle autorità di polizia e giudiziarie italiane preposte, che hanno la volontà e la facoltà di proteggerla. Inoltre la ricorrente, con il figlio, come già sopra enunciato, verrà accolta in un alloggio SAI, il quale sistema prevede proprio l'accoglienza anche ed in particolare, con accesso prioritario, di persone vulnerabili tra le quali genitori singoli con figli minorenni - come è il caso di specie - ma anche di persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, per le quali sono anche previste delle misure e dei progetti specifici (cfr. sentenza di rifermento F-6330/2020 consid. 10.5; sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Altresì, B._______, il quale non ha neppure (...) di vita, sarà accompagnato dalla madre, con la quale continuerà a vivere. Egli non risulta essere stato socializzato in Svizzera ed appare dipendere fortemente, per la sua età, dalle cure della madre, nonché impregnato dalla lingua e cultura della medesima, per il che il suo interesse superiore, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non comporta che egli possa dimorare in Svizzera, ma che segua invece la madre in Italia. Da ultimo, occorre ancora osservare come nel caso dell'Italia si tratta di uno Stato di diritto funzionante, delle quali garanzie fornite alla Svizzera, quest'ultimo Paese fondamentalmente può e deve fidarsi, in conformità con il principio di diritto internazionale il quale prevede che gli Stati che sono vincolati da un contratto devono adempierlo in buona fede (cfr. a titolo d'esempio la sentenza F-5476/2021 consid. 6.2). 7.4 Nel proseguo del loro gravame, i ricorrenti lamentano che la SEM non avrebbe tenuto conto nel suo apprezzamento dello stato valetudinario dell'insorgente, come pure avrebbe omesso di segnalare tali problematiche di salute alle autorità italiane. Dalla lettura del provvedimento impugnato, al contrario di quanto allegato dagli insorgenti, si evince però chiaramente come lo stato di salute di entrambi sia stato esaminato dall'autorità inferiore in modo completo e corretto, motivando pure le ragioni per le quali la loro situazione medica non rappresenterebbe un ostacolo al trasferimento in Italia (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione avversata). La comunicazione dello stato di salute dei ricorrenti come pure delle cure e dei trattamenti di cui loro eventualmente necessiteranno anche in futuro alle autorità italiane, avverrà per il resto prima del loro trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III. Una tale informativa, prima del trasferimento, risulta essere in casu sufficiente (cfr. a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.4.2). Le censure dal profilo formale, mosse in tal senso dai ricorrenti nel gravame, sono pertanto infondate. Neppure dal profilo materiale, le stesse sono condivisibili. Invero, dagli atti di causa, risulta come alla ricorrente, è stata diagnosticata un'idronefrosi severa al rene destro ed una malnutrizione proteica-energetica di grado lieve, per la quale alla dimissione dall'ospedale dopo il parto, le è stata prescritta una terapia farmacologica, in particolare per la malnutrizione l'integratore alimentare (...) (cfr. n. 77/5). Il figlio risulta invece godere di buona salute complessiva (cfr. n. 77/5, 84/3, 85/3, 87/3 e 94/3). All'evidenza quindi il loro stato di salute non risulta essere di una gravità tale da ricadere nella categoria di persone che soffrono di problemi medici suscettibili di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un loro trasferimento in Italia secondo quanto statuito dalla CorteEDU in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o in quella di persone che soffrono di problematiche gravi di salute ai sensi della giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (cfr. in particolare consid. 7.4.2 e 7.4.3). L'evenienza sollevata nel ricorso che la ricorrente, in caso di ritorno in Italia, si sentirebbe nuovamente abbandonata a sé stessa con ripercussioni sul suo stato di salute psico-fisico, appare essere una mera supposizione di parte non confermata dal benché minimo elemento concreto e sostanziato. A tal proposito occorre ancora rilevare come con il nuovo assetto tutt'ora vigente in Italia e le garanzie offerte ai richiedenti in tal senso, questi ultimi avranno la possibilità di avere accesso alle cure mediche necessarie, così come, a delle misure di supporto specifiche, anche in ambito psicologico, in caso di bisogno (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.5; D-2926/2021 consid. 10.2.7). 7.5 Alle surriferite condizioni, appare quindi come la SEM abbia istruito a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti per potersi pronunciare circa il trasferimento degli insorgenti. In particolare, le garanzie fornite dall'Italia risultano adempiere i criteri posti dalla giurisprudenza in materia. 7.6 Riassumendo, non sussistono nella presente disamina sufficienti e motivati indizi che i ricorrenti, nel caso di un loro trasferimento in Italia, si troverebbero a dover affrontare una situazione di emergenza esistenziale, o senza un alloggio o cure adeguate al loro caso specifico nel succitato Stato membro. Non si intravvede pertanto alcun motivo per l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III.
8. Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per considerare che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in modo completo ed esatto i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la ripresa in carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
10. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i succitati non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.
12. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 7 aprile 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
13. La domanda degli insorgenti tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha statuito nel merito dello stesso.
14. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dei ricorrenti relativa alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.
15. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: