Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A._______,
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 La SEM dovrà valutare se lo stato di gravidanza e lo stato di salute generale della ricorrente permettono che il suo trasferimento verso l'Italia, con sua figlia, avvenga prima del parto.
E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1881/2022 Sentenza del 4 maggio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Dario Quirici. Parti
1. A._______,
2. B._______, CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, entrambe patrocinate da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento; domanda di riesame della decisione della SEM del 16 febbraio 2022 / N .... Visto che: il 19 novembre 2021, accompagnata da sua figlia minorenne B._______, A._______ (la ricorrente) ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera dopo essere giunta dall'Italia, il 16 febbraio 2022, istruito il caso e concluso che l'Italia fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, pronunciando il trasferimento della ricorrente e di sua figlia verso l'Italia, il 14 marzo 2022, mediante sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto l'impugnativa della ricorrente contro la decisione della SEM, il 5 aprile 2022, rappresentata da SOS Ticino - Caritas, la ricorrente ha inoltrato alla SEM una domanda di riesame della decisione del 16 febbraio 2022, con richiesta supercautelare di sospensione dell'esecuzione del suo allontanamento verso l'Italia, sottolineando che la "nuova documentazione medica [...] comporta l'esigenza di una rivalutazione del [suo] stato di salute e la necessità che la Svizzera applichi la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 del Regolamento di Dublino o, in subordine, quanto meno acquisisca garanzie sufficienti a un trasferimento in Italia [...]" (richiesta, pag. 3); all'impugnativa la ricorrente ha allegato due nuovi documenti medici: un certificato del PD Dr. med. C._______, ... del reparto di ginecologia e ostetricia dell'Ospedale ... di ... (...), del 25 marzo 2022, facente stato di un "diabete gestazionale", con la precisazione che "è opportuno e indicato che la paziente rimanga in Ticino [...], e che non affronti viaggi o spostamenti che potrebbero compromettere la saluta sia sua che del bambino"; e un foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2), del 28 marzo 2022, in cui il Dr. med. D._______ dell'... ha diagnosticato un "diabete gestazionale", specificando che la ricorrente è stata istruita sulla necessità di "adattamenti alimentari (ridurre quantità di riso, pasta, [...]), bere almeno 2L di acqua al giorno, [...]", come pure "sull'importanza del movimento fisico [...]", il 7 aprile 2022, la SEM ha respinto la domanda di riesame della ricorrente, rilevando principalmente che, alla luce della "diagnosi precisa e dei trattamenti stabiliti", si deve constatare che "i suoi problemi medici non sono di una tale gravità da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, né di una tale specificità, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento, che il suo arrivo in Italia violerebbe gli impegni della Svizzera in diritto internazionale", il 22 aprile 2022, tramite il suo rappresentante, la ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo, previa esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, che l'effetto sospensivo sia restituito al ricorso e che la decisione della SEM sia sospesa in via supercautelare, quindi annullata con la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo oppure, in subordine, per un complemento istruttorio; in sostanza, la ricorrente rimprovera alla SEM "l'inesatta istruzione medica" e "l'incompletezza della richiesta di presa a carico alle autorità italiane" (ricorso, pagg. 6 a 11), e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.110) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 111b LAsi, nonché artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la domanda di riesame è rivolta ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi); l'autorità è tenuta a trattarla quando, in particolare, essa costituisce una "domanda di adattamento", ossia se l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze, di fatto o di diritto, dal momento della pronuncia della decisione materiale finale, inizialmente corretta, di prima o seconda istanza; secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a PA), applicabile analogicamente in materia di riesame, sono fatti nuovi quelle circostanze che l'interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi; i fatti, oltre ad essere nuovi, devono anche essere importanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr., per più ampi dettagli, la sentenza TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 4 con i numerosi rimandi dottrinali e giurisprudenziali), in concreto, la SEM è entrata nel merito della domanda di riesame della ricorrente, valutando "con attenzione i nuovi atti medici", ed ha messo in risalto la diagnosi di "diabete gestazionale" e il fatto che "il medico le sconsiglia viaggi o spostamenti che potrebbero compromettere la sua salute e quella del bambino" (decisione impugnata, pag. 2); in proposito, questo Tribunale rileva che la diagnosi di diabete gestazionale era già conosciuta nell'ambito delle procedure N ... e F-959/2022 (cfr. i rapporti ... del 24 novembre e 3 dicembre 2021, nonché del 21 gennaio 2022, reperibili nell'incarto N ...), per cui è più che legittimo chiedersi se la SEM avrebbe mai dovuto, in fin dei conti, entrare nel merito della domanda di riesame, a maggior ragione in base al contenuto dei due nuovi documenti medici che non menzionano nessun aggravamento del diabete gestazionale, sia come sia, dal momento che la ricorrente non invoca fatti nuovi, importanti e decisivi sul piano medico, limitandosi ad esibire due nuovi documenti medici che descrivono il suo stato di salute psicosomatico tendenzialmente costante nel tempo, questo Tribunale non può che riferirsi, sotto questo profilo, all'argomentazione già esposta nella sentenza TAF F-959/2022 del 14 marzo 2022, definitiva; anche per quanto attiene alla "necessaria acquisizione di garanzie sufficienti rispetto a un trasferimento in Italia, all'effettiva continuità delle cure mediche necessarie e all'immediata accessibilità di un alloggio adeguato ai bisogni particolari delle ricorrente" (ricorso, § 8), questo Tribunale non può che rimandare alle considerazioni sviluppate nella medesima sentenza; nondimeno, rispetto alla sentenza TAF D-26/2022 del 12 gennaio 2022, che cita la ricorrente (ricorso, § 10), è necessario aggiungere che la gravità delle diagnosi delle due fattispecie non è la medesima e che, in questo modo, il loro paragone non ha un influsso significativo sull'esito della presente procedura; è ancora utile ricordare che la SEM, nella sua decisione, ha comunque espressamente sottolineato che "solo la capacità al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino. Quest'ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento. La SEM prenderà in considerazione il vostro stato di salute [...], prima del vostro rinvio, [...] si terrà chiaramente conto del suo stato di gravidanza e se sia appunto possibile effettuare il trasferimento prima del parto oppure dopo [...]" (decisione impugnata, pag. 4), in conclusione, non si può dunque rimproverare alla SEM di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, e nemmeno di averne abusato nel qualificare giuridicamente la fattispecie, respingendo la domanda di riesame della ricorrente (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali da fissarsi a fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), questa sentenza è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La SEM dovrà valutare se lo stato di gravidanza e lo stato di salute generale della ricorrente permettono che il suo trasferimento verso l'Italia, con sua figlia, avvenga prima del parto.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).