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D-2684/2022

D-2684/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2684/2022 Sentenza del 24 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudiceJeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato l'(...), Colombia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 10 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2022 (cfr. atto SEM [...]-5/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atti SEM 10/1 e 11/1), il verbale concernente il rilevamento dei dati personali, tenutosi il 24 maggio 2022 (cfr. atto SEM 17/9) ed il verbale relativo al colloquio Dublino, indetto il 9 giugno 2022 (cfr. atto SEM 22/2), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 19/3 e 20/7), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 10 giugno 2022, notificata il 13 giugno 2022 (cfr. atto SEM 29/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Spagna, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 30/1), il ricorso del 20 giugno 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 21 giugno 2022) con cui il richiedente insorge contro la precitata decisione postulando la concessione dell'effetto sospensivo alla sua impugnativa e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo; contestualmente, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Spagna, non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi ad asseverare che in tale Paese egli avrebbe avuto una relazione conflittuale con una non meglio precisata donna colombiana; che oltretutto, in Spagna risiederebbero numerose persone originarie di B._______, città dove l'interessato avrebbe riscontrato diverse problematiche e dove ora sarebbe scoppiato un conflitto; che a suo dire, molti di questi individui sarebbero infiltrati e conoscerebbero il suo viso, ragion per cui temerebbe per la sua incolumità; che da ultimo, il richiedente ha affermato di voler rimanere in Svizzera in virtù dell'eccellente sistema di sicurezza che contraddistinguerebbe il Paese, nonché per avere un futuro migliore, che nella querelata decisione l'autorità inferiore - dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Spagna e l'ininfluenza degli asserti addotti dal richiedente nel corso del colloquio Dublino - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezioni di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Spagna alla luce della sufficiente infrastruttura medica esistente nel Paese; che infine, a mente della SEM la Spagna sarebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante disposta a offrire una protezione adeguata, di modo che l'interessato potrebbe rivolgervisi per tutelarsi contro gli individui che vorrebbero attentare alla sua incolumità; che in specie non vi sarebbero quindi motivi giustificanti l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi , che nel proprio ricorso, l'insorgente avversa le valutazioni dell'autorità inferiore; che censurando esplicitamente l'applicazione della clausola dell'art. 17 Regolamento Dublino III, egli ribadisce di temere possibili persecuzioni perpetrate per mano di individui provenienti dal suo Paese d'origine, ora residenti in Spagna; che contrariamente a quanto osservato dalla SEM, le autorità di polizia spagnole non interverrebbero con solerzia, che a ciò, si aggiungerebbe il fatto che il suo stato di salute sarebbe ben lungi dall'essere sotto controllo e che un suo eventuale trasferimento non garantirebbe la continuità del seguito terapeutico, pregiudicando così i miglioramenti conseguiti sinora, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, detta autorità pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente, in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", come il richiedente avesse depositato una pregressa domanda d'asilo in Spagna (cfr. atti SEM 10/1 e 11/1), riscontro peraltro confermato dall'insorgente stesso nel corso del colloquio Dublino, che su tali presupposti, il 12 maggio 2022 la SEM ha presentato alle autorità spagnole competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 12/8), che il 18 maggio 2022 la Spagna ha espressamente accettato il trasferimento del ricorrente in applicazione della succitata normativa di diritto internazionale (cfr. atto SEM 15/2), che, di conseguenza, la competenza di tale Paese è data, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è manifestamente il caso in Spagna, aspetto che del resto neppure è censurato dall'insorgente, che pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica in specie, che ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato giusta il Regolamento Dublino III, che l'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che innanzitutto, nel caso in esame, non si evincono dalle allegazioni del ricorrente indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che la Spagna non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbero meno ai loro obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che come detto, con il ricorso il richiedente invoca l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, ritenendo che un eventuale trasferimento in Spagna non garantirebbe la continuità del seguito terapeutico e che l'interruzione seppure minima delle cure pregiudicherebbe i pochi miglioramenti raggiunti finora, che nondimeno, lo stato di salute dall'insorgente - al quale è stato diagnosticato un diabete mellito di tipo 2 di nuovo incontro (DD tipo 1), per il quale gli è stato prescritto un trattamento farmacologico a base di metformin 850mg (cfr. atto SEM 20/7) - non si iscrive manifestamente nella restrittiva giurisprudenza succitata, che d'altronde, il Tribunale osserva che la Spagna dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che ad ogni modo, è oltretutto doveroso evidenziare come dagli atti all'inserto non si evincano elementi atti a comprovare la tesi dell'insorgente secondo la quale il seguito terapeutico non verrebbe garantito qualora egli fosse trasferito nel succitato Paese; che a ben vedere, l'affermazione dell'interessato risulta tanto più infondata ponendo la mente al fatto ch'egli stesso riconosce come la Spagna disponga delle strutture mediche necessarie a prendere in cura le sue patologie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2), che da ultimo, i timori relativi ad ipotetiche future violenze subite per mano di una comunità colombiana in Spagna, non hanno alcun influsso nel caso concreto; che come rettamente osservato dalla SEM, e malgrado le generiche argomentazioni addotte nel ricorso, la Spagna è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, che l'insorgente può dunque rivolgersi alle autorità di polizia qualora fosse confrontato con problematiche di sorta, che pertanto, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna, che comunque, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, dagli atti non emergono indizi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: