Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati, cittadini afghani asseritamente sposati tramite rito religioso, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 9 marzo 2026 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-7/2 e 8/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'essi avevano già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 10 dicembre 2025, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiati il 15 gennaio 2026 (cfr. atti SEM n. 18/1 e 20/1). Agli atti sono stati depositati i loro titoli di viaggio greci validi dal (...) febbraio 2026 al (...) febbraio 2031, nonché il permesso di soggiorno per rifugiati dell'interessata valido dal (...) gennaio 2026 al (...) gennaio 2029 (cfr. atto SEM n. 16/7). A.c Il 13 marzo 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 22/2). A.d Il 15 marzo 2026, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiati a far tempo dal 15 gennaio 2026, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 14 gennaio 2029 (cfr. atto SEM n. 29/2). A.e Il 23 marzo 2026 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso loro il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atti SEM n. 34/6 e 35/6). B. Con decisione dell'8 aprile 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 49/19 e 50/1). C. Con ricorso del 15 aprile 2026, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, a titolo principale, all'annullamento totale della stessa e alla trattazione nel merito della loro domanda d'asilo, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine alla restituzione degli atti alla SEM per nuova valutazione, e sub-subeventualmente alla raccolta di specifiche garanzie da parte delle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati. Sul piano procedurale, essi hanno chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la garanzia di avere accesso all'assistenza medica, la sospensione in via supercautelare del loro allontanamento, e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi certificati medici già agli atti e un rapporto intitolato "Situation für Schutzberechtigte in Griechenland" del 20 febbraio 2026 redatto da Asylex.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 1.4 Il ricorso è presentato in lingua tedesca nonostante la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, il procedimento si svolgerà in italiano, posto inoltre che l'incarto della SEM presenta una consistente documentazione in questa lingua.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda dei ricorrenti di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno in Grecia, i richiedenti potrebbero rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Essi non apparterrebbero inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. Gli insorgenti potrebbero altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal loro statuto di rifugiati posti al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. In questo senso, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe adeguatamente esaminato elementi centrali della situazione personale della ricorrente, segnatamente le condizioni effettive in Grecia e il suo stato di salute. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione individualizzata e sensibile al genere, limitandosi a considerazioni generali sula situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia (cfr. ricorso pag. 11).
E. 4.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).
E. 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già documentazione relativa allo stato di salute, mentale e fisico, dei ricorrenti. Questa è stata debitamente considerata nel provvedimento impugnato. La documentazione medica, che attesta in particolare il soffio proto-mesosistolico 3/6 sul focolaio aortico della ricorrente, appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Dai referti agli atti non emergono poi indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente. Del resto, gli insorgenti non chiariscono quali ulteriori atti istruttori sarebbero stati concretamente necessari. Considerate le diagnosi conclusive indicate nei referti disponibili, la SEM non era quindi tenuta a condurre ulteriori investigazioni sullo stato valetudinario dei ricorrenti in relazione al loro allontanamento verso la Grecia.
E. 4.3.2 In secondo luogo, le allegazioni, formulate in termini generici e privi di adeguato circostanziamento, secondo cui la SEM non avrebbe proceduto a una valutazione individualizzata - anche sotto il profilo di genere - né avrebbe tenuto conto della situazione vigente in Grecia, attengono in realtà al merito della vertenza. Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione del principio inquisitorio, avendo la SEM esaminato in modo ampio e approfondito, nella propria decisione, le condizioni di accoglienza in Grecia, tenendo conto anche della situazione personale dei ricorrenti. Ne consegue che questi ultimi non sollevano una censura di natura formale, bensì contestano l'apprezzamento operato dall'autorità inferiore. Tali aspetti verranno pertanto trattati nel prosieguo.
E. 4.4 Per questi motivi, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta poiché infondata.
E. 5 Nel merito, gli insorgenti rimproverano all'autorità inferiore di non aver debitamente considerato la situazione del sistema d'asilo e d'accoglienza ellenico. In particolare, facendo riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero gravi problematiche in diversi ambiti, i ricorrenti affermano che, in caso di ritorno in Grecia, sussisterebbe il rischio di non aver accesso ad un alloggio adeguato, alle cure mediche di base, ai necessari servizi sanitari nonché all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Tali circostanze sarebbero in particolare comprovate dal fatto ch'essi non avrebbero ricevuto supporto medico. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile.
E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha inoltre precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 6.2 Nel caso concreto, va rilevato che il 15 gennaio 2026 la Grecia ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di rifugiati e ha concesso loro la protezione internazionale. Il 15 marzo 2026, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 29/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso.
E. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli insorgenti.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 8.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 8.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 8.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 8.2.2 supra). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). I richiedenti potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita a loro spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, si rileva che il rapporto allegato al ricorso e le fonti citate non modificano l'attuale valutazione del Tribunale condotta nell'ambito della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 8.2.2 supra).
E. 8.2.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale giurisprudenza è stata recentemente precisata, per quanto riguarda le famiglie con bambini, nella succitata sentenza D-2590/2025, nella quale il Tribunale ha inoltre effettuato un'analisi aggiornata della situazione in Grecia. Per tutte le altre categorie di persone - comprese le donne incinte e le persone affette da problemi di salute - rimane valida la presunzione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia è, in linea di principio, ragionevolmente esigibile, a prescindere dalle difficoltà eventualmente incontrate nell'accesso alle cure mediche necessarie (cfr. consid. 9.8 e 11.5.1).
E. 8.3.3 Nel caso che qui ci riguarda, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Essi hanno infatti trascorso in detto Paese un periodo di tempo breve, durante il quale hanno sempre risieduto in un alloggio (cfr. atto SEM n. 34/6 D18). Inoltre, non risulta che essi abbiano intrapreso delle misure concrete per trovare un lavoro remunerato o per ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG. I ricorrenti hanno dichiarato di conoscere unicamente le organizzazioni (...) e (...): la prima avrebbe fornito loro indumenti e sacchi a pelo, mentre la seconda costituiva essenzialmente un luogo di aggregazione diurna e avrebbe offerto corsi di lingua con cadenza bisettimanale. Essi non si sarebbero rivolti ad altri enti e non avrebbero fatto uso di ulteriori opportunità di sostegno. Sotto il profilo personale, entrambi i ricorrenti sono giovani e dispongono di una scolarizzazione di base e di esperienza lavorativa. L'interessato ha frequentato la scuola fino al dodicesimo anno, senza concluderlo, e ha svolto attività nel settore (...) e (...); mentre che l'interessata ha seguito un percorso scolastico di sette anni e ha successivamente lavorato come (...). Tali elementi depongono a favore di una capacità di integrazione nel contesto greco. Osservasi, inoltre, che i ricorrenti hanno lasciato la Grecia poco più di un mese dopo l'ottenimento della protezione internazionale, senza aver dimostrato di aver profuso sforzi concreti per migliorare la propria situazione, segnatamente mediante la ricerca di un impiego o ad esempio l'apprendimento della lingua. In tali circostanze, non avendo essi adeguatamente attivato le risorse a loro disposizione, è lecito attendersi un maggiore impegno in vista di un'integrazione in Grecia. Infine, con riferimento allo stato di salute dei ricorrenti, all'interessato sono stati diagnosticati una probabile malattia da reflusso gastroesofageo, una dispepsia, una restless legs syndrome ed un'epistassi ricorrente a (...), in cura con (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 28/4). In occasioni di ulteriori visite, sono state da ultimo accertate una dispepsia dismobility-like, un probabile morbo di Gilbert, una sospetta dilatazione del Wirsung, una restless legs syndrome ed epistassi recidivanti a (...), in trattamento con (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 56/4, 57/4, 59/2, 62/2 e 65/4). Egli si è inoltre sottoposto a vari consulti psichiatrici, da cui è emersa la diagnosi di disturbi dell'adattamento, per i quali assume (...) (cfr. atti SEM n. 42/5, 53/4, 58/4 e 66/5). All'interessata sono stati diagnosticati insonnia di mantenimento correlata a problemi dell'umore, irregolarità mestruali con dolori, lesione della muscosa orale di origine non chiara, sospetta insufficienza venosa degli arti inferiori, ematomi spontanei recidivanti e soffio proto-mesosistolico 3/6 sul focolaio aortico; in trattamento con un (...) e le sono stati raccomandati ulteriori accertamenti, con approfondimenti di laboratorio in corso (cfr. atto SEM n. 31/4). Gli esami ginecologici, comprensivi di ecografia, hanno dato esito nella norma (cfr. atto SEM n. 40/2). A seguito di un consulto psichiatrico, le è stato diagnosticato un episodio depressivo lieve (cfr. atto SEM n. 41/6), a cui sono seguiti altri incontri (cfr. atti SEM n. 54/4 e 60/4). In occasione di un'ulteriore visita medica è stata inoltre accertata una pregressa neoformazione del cavo orale (cfr. atto SEM n. 55/1). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare i ricorrenti come delle persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. La presenza di tali affezioni non è peraltro sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-1162/2025 del 12 marzo 2025 consid. 6.3).
E. 8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.
E. 8.5 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).
E. 8.6 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).
E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, le richieste deputate alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata.
E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 LAsi), sono respinte.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, nonché di gratuito patrocinio, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2651/2026 Sentenza dell'11 maggio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati dall'Avv. Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM dell'8 aprile 2026 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani asseritamente sposati tramite rito religioso, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 9 marzo 2026 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-7/2 e 8/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'essi avevano già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 10 dicembre 2025, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiati il 15 gennaio 2026 (cfr. atti SEM n. 18/1 e 20/1). Agli atti sono stati depositati i loro titoli di viaggio greci validi dal (...) febbraio 2026 al (...) febbraio 2031, nonché il permesso di soggiorno per rifugiati dell'interessata valido dal (...) gennaio 2026 al (...) gennaio 2029 (cfr. atto SEM n. 16/7). A.c Il 13 marzo 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 22/2). A.d Il 15 marzo 2026, la Grecia ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio, confermando il loro statuto di rifugiati a far tempo dal 15 gennaio 2026, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 14 gennaio 2029 (cfr. atto SEM n. 29/2). A.e Il 23 marzo 2026 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso loro il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atti SEM n. 34/6 e 35/6). B. Con decisione dell'8 aprile 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 49/19 e 50/1). C. Con ricorso del 15 aprile 2026, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, a titolo principale, all'annullamento totale della stessa e alla trattazione nel merito della loro domanda d'asilo, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine alla restituzione degli atti alla SEM per nuova valutazione, e sub-subeventualmente alla raccolta di specifiche garanzie da parte delle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica adeguati. Sul piano procedurale, essi hanno chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la garanzia di avere accesso all'assistenza medica, la sospensione in via supercautelare del loro allontanamento, e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi certificati medici già agli atti e un rapporto intitolato "Situation für Schutzberechtigte in Griechenland" del 20 febbraio 2026 redatto da Asylex. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Il ricorso è presentato in lingua tedesca nonostante la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, il procedimento si svolgerà in italiano, posto inoltre che l'incarto della SEM presenta una consistente documentazione in questa lingua.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della loro qualità di rifugiati, la Grecia avrebbe già accettato la domanda dei ricorrenti di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno in Grecia, i richiedenti potrebbero rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Essi non apparterrebbero inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. Gli insorgenti potrebbero altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal loro statuto di rifugiati posti al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. In questo senso, l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe adeguatamente esaminato elementi centrali della situazione personale della ricorrente, segnatamente le condizioni effettive in Grecia e il suo stato di salute. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione individualizzata e sensibile al genere, limitandosi a considerazioni generali sula situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia (cfr. ricorso pag. 11). 4.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già documentazione relativa allo stato di salute, mentale e fisico, dei ricorrenti. Questa è stata debitamente considerata nel provvedimento impugnato. La documentazione medica, che attesta in particolare il soffio proto-mesosistolico 3/6 sul focolaio aortico della ricorrente, appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Dai referti agli atti non emergono poi indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente. Del resto, gli insorgenti non chiariscono quali ulteriori atti istruttori sarebbero stati concretamente necessari. Considerate le diagnosi conclusive indicate nei referti disponibili, la SEM non era quindi tenuta a condurre ulteriori investigazioni sullo stato valetudinario dei ricorrenti in relazione al loro allontanamento verso la Grecia. 4.3.2 In secondo luogo, le allegazioni, formulate in termini generici e privi di adeguato circostanziamento, secondo cui la SEM non avrebbe proceduto a una valutazione individualizzata - anche sotto il profilo di genere - né avrebbe tenuto conto della situazione vigente in Grecia, attengono in realtà al merito della vertenza. Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione del principio inquisitorio, avendo la SEM esaminato in modo ampio e approfondito, nella propria decisione, le condizioni di accoglienza in Grecia, tenendo conto anche della situazione personale dei ricorrenti. Ne consegue che questi ultimi non sollevano una censura di natura formale, bensì contestano l'apprezzamento operato dall'autorità inferiore. Tali aspetti verranno pertanto trattati nel prosieguo. 4.4 Per questi motivi, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta poiché infondata. 5. Nel merito, gli insorgenti rimproverano all'autorità inferiore di non aver debitamente considerato la situazione del sistema d'asilo e d'accoglienza ellenico. In particolare, facendo riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero gravi problematiche in diversi ambiti, i ricorrenti affermano che, in caso di ritorno in Grecia, sussisterebbe il rischio di non aver accesso ad un alloggio adeguato, alle cure mediche di base, ai necessari servizi sanitari nonché all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Tali circostanze sarebbero in particolare comprovate dal fatto ch'essi non avrebbero ricevuto supporto medico. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha inoltre precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.2 Nel caso concreto, va rilevato che il 15 gennaio 2026 la Grecia ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di rifugiati e ha concesso loro la protezione internazionale. Il 15 marzo 2026, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 29/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli insorgenti.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 8.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 8.2.3 8.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 8.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 8.2.2 supra). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). I richiedenti potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano loro. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita a loro spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, si rileva che il rapporto allegato al ricorso e le fonti citate non modificano l'attuale valutazione del Tribunale condotta nell'ambito della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 8.2.2 supra). 8.2.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale giurisprudenza è stata recentemente precisata, per quanto riguarda le famiglie con bambini, nella succitata sentenza D-2590/2025, nella quale il Tribunale ha inoltre effettuato un'analisi aggiornata della situazione in Grecia. Per tutte le altre categorie di persone - comprese le donne incinte e le persone affette da problemi di salute - rimane valida la presunzione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia è, in linea di principio, ragionevolmente esigibile, a prescindere dalle difficoltà eventualmente incontrate nell'accesso alle cure mediche necessarie (cfr. consid. 9.8 e 11.5.1). 8.3.3 Nel caso che qui ci riguarda, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Essi hanno infatti trascorso in detto Paese un periodo di tempo breve, durante il quale hanno sempre risieduto in un alloggio (cfr. atto SEM n. 34/6 D18). Inoltre, non risulta che essi abbiano intrapreso delle misure concrete per trovare un lavoro remunerato o per ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG. I ricorrenti hanno dichiarato di conoscere unicamente le organizzazioni (...) e (...): la prima avrebbe fornito loro indumenti e sacchi a pelo, mentre la seconda costituiva essenzialmente un luogo di aggregazione diurna e avrebbe offerto corsi di lingua con cadenza bisettimanale. Essi non si sarebbero rivolti ad altri enti e non avrebbero fatto uso di ulteriori opportunità di sostegno. Sotto il profilo personale, entrambi i ricorrenti sono giovani e dispongono di una scolarizzazione di base e di esperienza lavorativa. L'interessato ha frequentato la scuola fino al dodicesimo anno, senza concluderlo, e ha svolto attività nel settore (...) e (...); mentre che l'interessata ha seguito un percorso scolastico di sette anni e ha successivamente lavorato come (...). Tali elementi depongono a favore di una capacità di integrazione nel contesto greco. Osservasi, inoltre, che i ricorrenti hanno lasciato la Grecia poco più di un mese dopo l'ottenimento della protezione internazionale, senza aver dimostrato di aver profuso sforzi concreti per migliorare la propria situazione, segnatamente mediante la ricerca di un impiego o ad esempio l'apprendimento della lingua. In tali circostanze, non avendo essi adeguatamente attivato le risorse a loro disposizione, è lecito attendersi un maggiore impegno in vista di un'integrazione in Grecia. Infine, con riferimento allo stato di salute dei ricorrenti, all'interessato sono stati diagnosticati una probabile malattia da reflusso gastroesofageo, una dispepsia, una restless legs syndrome ed un'epistassi ricorrente a (...), in cura con (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 28/4). In occasioni di ulteriori visite, sono state da ultimo accertate una dispepsia dismobility-like, un probabile morbo di Gilbert, una sospetta dilatazione del Wirsung, una restless legs syndrome ed epistassi recidivanti a (...), in trattamento con (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 56/4, 57/4, 59/2, 62/2 e 65/4). Egli si è inoltre sottoposto a vari consulti psichiatrici, da cui è emersa la diagnosi di disturbi dell'adattamento, per i quali assume (...) (cfr. atti SEM n. 42/5, 53/4, 58/4 e 66/5). All'interessata sono stati diagnosticati insonnia di mantenimento correlata a problemi dell'umore, irregolarità mestruali con dolori, lesione della muscosa orale di origine non chiara, sospetta insufficienza venosa degli arti inferiori, ematomi spontanei recidivanti e soffio proto-mesosistolico 3/6 sul focolaio aortico; in trattamento con un (...) e le sono stati raccomandati ulteriori accertamenti, con approfondimenti di laboratorio in corso (cfr. atto SEM n. 31/4). Gli esami ginecologici, comprensivi di ecografia, hanno dato esito nella norma (cfr. atto SEM n. 40/2). A seguito di un consulto psichiatrico, le è stato diagnosticato un episodio depressivo lieve (cfr. atto SEM n. 41/6), a cui sono seguiti altri incontri (cfr. atti SEM n. 54/4 e 60/4). In occasione di un'ulteriore visita medica è stata inoltre accertata una pregressa neoformazione del cavo orale (cfr. atto SEM n. 55/1). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare i ricorrenti come delle persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. La presenza di tali affezioni non è peraltro sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-1162/2025 del 12 marzo 2025 consid. 6.3). 8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. 8.5 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 8.6 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).
9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, le richieste deputate alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata.
11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 LAsi), sono respinte.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, nonché di gratuito patrocinio, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: