Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 gennaio 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-13/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo Eurodac è risultato che egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 17 aprile 2025 (cfr. atto SEM n. 15/2). A.c Il 23 gennaio 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 20/2). A.d Il 6 febbraio 2026 la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il sussistere del suo statuto di rifugiato, a far tempo dal 15 ottobre 2025, e del permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 14 ottobre 2028 (cfr. atto SEM n. 29/2). A.e Il 9 febbraio 2026, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA). Nel corso della quale egli ha risposto a domande sulla propria biografia e ha esposto i dettagli sul suo soggiorno e il suo statuto in Grecia. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo e l'allontanamento verso la Grecia, oltre che circa il proprio stato di salute (cfr. atto SEM n. 32/12). A.f In data 11 marzo 2026 la SEM ha ricevuto i risultati della perizia medico-legale per la stima dell'età dell'interessato. Dalla stessa è emerso che la sua età media sarebbe tra i 20 e i 23 anni e la sua età minima di 19 anni. Escludendo pertanto l'età addotta dall'interessato (cfr. atto SEM 41/16). A.g In data 20 marzo 2026 la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso la propria presa di posizione al diritto di essere sentito concesso alla SEM in merito alla modifica della data di nascita, per fissarla al 1° gennaio 2008. In tale sede l'interessato ha trasmesso in originale la propria e-taskara, prodotta in precedenza unicamente in copia. A.h Il 23 marzo 2026, la SEM ha modificato in SIMIC la data di nascita dell'interessato, considerandolo maggiorenne per il seguito della procedura (cfr. atto SEM n. 47/2). A.i In data 25 marzo 2026 la SEM ha trasmesso il progetto di decisione all'interessato. Quest'ultimo ha trasmesso la propria presa di posizione in data 25 marzo 2026 (cfr. atto SEM n. 50/2). B. Con decisione del 25 marzo 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n.52/1). C.Con ricorso del 2 aprile 2026, l'interessato avversa dinnanzi al Tribunale la succitata decisione postulando, principalmente, l'annullamento della stessa, la concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine la restituzione degli atti alla SEM. Sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Con la decisione impugnata, la SEM ha evidenziato che, il ricorrente - in virtù della qualità di rifugiato - beneficia in Grecia di un valido titolo di soggiorno e che il 6 febbraio 2026 detto Paese ha accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Peraltro, la Grecia è stata designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento.
E. 3.2 Egli è stato considerato maggiorenne dalla SEM in quanto egli non ha reso verosimile la sua età e la sua biografia. Inoltre, la taskara biometrica prodotta in originale non disporrebbe di un valore probatorio sufficiente al fine di dimostrare la sua età. Infine, la perizia medico-legale esperita ha concluso che la sua età minima sarebbe di 19 anni. Ne conseguirebbe, a dire dell'autorità di prime cure, che egli rivolgendosi alle autorità greche, potrebbe reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 3.3 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante gli elementi presenti agli atti, tra cui la taskara biometrica prodotta in originale. Inoltre, le dichiarazioni da egli effettuate in sede di PARMNA circa la propria biografia sarebbero verosimili. Infine, viene altresì contestata la perizia medico-legale, in quanto non sarebbe indicata l'età minima relativa all'esame dei denti.
E. 4.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi).
E. 4.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.3 Nello specifico, l'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permetta di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b).
E. 4.4 Per determinarsi al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5) e se convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato, lo considera maggiorenne, motivando la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).
E. 4.5 In primo luogo, vi è da determinare il valore probatorio della taskara biometrica prodotta in originale. In generale, per quanto concerne i documenti d'identità afghani, va osservato che le taskara biometriche, contrariamente alle taskara in forma cartacea, presentano determinate caratteristiche di sicurezza che ne rendono più difficile la falsificazione. Nel caso concreto, tuttavia, dalla taskara biometrica prodotta non è possibile trarre alcuna conclusione decisiva. Come già rilevato dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, anche nel caso di documenti d'identità afghani formalmente autentici permane la possibilità che le indicazioni temporali in essi contenute, segnatamente quelle relative alla data di nascita, non corrispondano all'età effettiva dell'interessato (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2; confermata, tra l'altro, nella sentenza del TAF D-60/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.3.2). Ciò si spiega in particolare con la lacunosità dei registri della popolazione in Afghanistan, che spesso impedisce alle autorità una verifica affidabile dei dati personali. Le indicazioni relative all'età vengono pertanto non di rado determinate sulla base di una valutazione esteriore effettuata al momento del rilascio del documento (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2; confermata, tra l'altro, nella sentenza del TAF D-2096/2022 del 20 maggio 2022 consid. 8.3.3; SEM, Focus Afghanistan: Identitäts- und Zivilstandsdokumente, 20 maggio 2025, aggiornato al 14 gennaio 2026, pag. 39 segg.). A ciò si aggiunge che, nel contesto della diffusa corruzione, anche documenti formalmente autentici possono contenere dati inesatti o manipolati (cfr. SEM, op. cit., pag. 41 segg.; Landinfo, Oslo, Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenter, 23 aprile 2020, pag. 30-31). Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può trarre alcuna conclusione decisiva, ai fini della presente procedura, dalle indicazioni contenute nella taskara biometrica prodotta, in particolare per quanto concerne la sua età e alla sua data di nascita.
E. 4.6 Questo Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alter-sdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età, unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplicata (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Alter-sdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).
E. 4.7 Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
E. 4.8.1 In casu, l'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti del giudizio n. 38 e 48 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 18.3 anni ed indicato una probabilità di maggiore età pari a circa il 56% secondo gli studi di Mincer e coll.. Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si possono estrapolare l'età minima e massima relative a tale esame medico (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3). Nello specifico. considerando tutti e quattro i metodi utilizzati, l'età minima si attesta sui 15.1 anni e quella massima sui 23.4 anni circa (cfr. atto SEM n. 41/16). Il dato relativo all'età minima presenta un'età di 17.4 anni con una deviazione di 2.3 anni. Presenta quindi un'età compresa tra i 15.1 e i 19.7 anni. Per quanto concerne invece la tomografia sterno-clavicolare, è stato rilevato uno stadio di calcificazione ossea 3b a destra, corrispondente - secondo gli studi di Wittschieber - ad un'età ossea minima di 19 anni, un'età massima di 26.2 anni ed un'età media di 23.6 anni.
E. 4.8.2 Conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni (15.1 anni) e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima (19 anni) superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo dell'esame odontostomatologico (15.1-19.7 anni) si sovrappone all'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19 - 26.2). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
E. 4.8.3 Sotto il profilo della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la propria biografia, il Tribunale osserva come il ricorrente abbia fornito tre date di nascita differenti in tre diversi contesti. Dipoi, durante la PARMNA egli è risultato molto vago, tanto da non indicare gli anni relativi ai suoi studi scolastici e confrontato con alcune contraddizioni egli si è limitato a prenderne atto, senza nemmeno provare a giustificare le incongruenze. Egli non è neppure stato in grado di descrivere la propria famiglia e le età dei suoi famigliari. Da ultimo, la perizia medico-legale esclude che le date di nascita da lui fornita (9 giugno 2010 e 2013) possa essere considerata verosimile (cfr. atto SEM n. 41/16, pag. 8). Pertanto, pur considerando il limitato livello di scolarizzazione ed il contesto socioculturale di provenienza dell'insorgente, le deboli allegazioni fornite in merito alla sua effettiva età, unitamente alle conclusioni della perizia medico-legale disposta dalla SEM, conducono a ritenerlo - con alta probabilità - persona maggiorenne.
E. 4.8.4 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa, né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della CDF (cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2).
E. 5.1 Nel merito, il ricorrente ha espresso timori in relazione a un suo eventuale rinvio in Grecia, vista la sua minore età, rilevando di non conoscere la lingua del Paese, di non poter contare su alcuna rete di supporto sociale e di non poter lavorare, contrariamente a quanto accaduto in Turchia. Inoltre, vi sarebbero delle difficoltà ad accedere agli aiuti sociali ellenici. Egli dovrebbe infine interrompere le cure mediche iniziate in Svizzera e ne sarebbe privato in Grecia. Pertanto, il suo allontanamento verso la Grecia risulterebbe, a suo dire, inammissibile e inesigibile. Chiederebbe inoltre delle garanzie individualizzate per quanto concerne l'accesso all'alloggio e alle cure mediche.
E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 5.3.3.2 Inoltre, le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), trasposta nel diritto interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti (cfr. atto SEM n. 32/12, D5.02). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 5.3.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). A tal proposito il Tribunale osserva che il ricorrente non rientra nella categoria dei richiedenti particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, in quanto egli è risultato maggiorenne (cfr. supra consid. 4.8).
E. 5.4.3 Nel caso concreto, dagli atti emerge che il ricorrente soffre di emicrania e insonnia il ricorrente. Dall'ultimo documento medico agli atti la terapia impostata era di Ibuprofene e Trazodone (cfr. atto SEM n. 39/5).
E. 5.4.4 Ciò posto non si evincono affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. La Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti in relazione allo stato dell'interessato, ai quali egli ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario del ricorrente non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia; tantomeno egli può essere ritenuto persona estremamente vulnerabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D 2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Inoltre, l'interessato potrà beneficiare in entrata di un sostegno finanziario volto a garantire l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, segnatamente sotto forma di fornitura di medicamenti o di copertura dei costi per le terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]).
E. 5.4.5 Considerato quanto sopra, la SEM non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte.
E. 5.4.6 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 5.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta.
E. 6.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 6.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria - nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) è respinta.
E. 6.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dalle spese processuali è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2427/2026 Sentenza del 5 agosto 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Adriano Alari. Parti A. _______, nato il (...), alias A. _______, nato il (...), alias A. _______, nato nel (...) Afghanistan, patrocinato da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 25 marzo 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 gennaio 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-13/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo Eurodac è risultato che egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 17 aprile 2025 (cfr. atto SEM n. 15/2). A.c Il 23 gennaio 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 20/2). A.d Il 6 febbraio 2026 la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il sussistere del suo statuto di rifugiato, a far tempo dal 15 ottobre 2025, e del permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 14 ottobre 2028 (cfr. atto SEM n. 29/2). A.e Il 9 febbraio 2026, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA). Nel corso della quale egli ha risposto a domande sulla propria biografia e ha esposto i dettagli sul suo soggiorno e il suo statuto in Grecia. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo e l'allontanamento verso la Grecia, oltre che circa il proprio stato di salute (cfr. atto SEM n. 32/12). A.f In data 11 marzo 2026 la SEM ha ricevuto i risultati della perizia medico-legale per la stima dell'età dell'interessato. Dalla stessa è emerso che la sua età media sarebbe tra i 20 e i 23 anni e la sua età minima di 19 anni. Escludendo pertanto l'età addotta dall'interessato (cfr. atto SEM 41/16). A.g In data 20 marzo 2026 la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso la propria presa di posizione al diritto di essere sentito concesso alla SEM in merito alla modifica della data di nascita, per fissarla al 1° gennaio 2008. In tale sede l'interessato ha trasmesso in originale la propria e-taskara, prodotta in precedenza unicamente in copia. A.h Il 23 marzo 2026, la SEM ha modificato in SIMIC la data di nascita dell'interessato, considerandolo maggiorenne per il seguito della procedura (cfr. atto SEM n. 47/2). A.i In data 25 marzo 2026 la SEM ha trasmesso il progetto di decisione all'interessato. Quest'ultimo ha trasmesso la propria presa di posizione in data 25 marzo 2026 (cfr. atto SEM n. 50/2). B. Con decisione del 25 marzo 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n.52/1). C.Con ricorso del 2 aprile 2026, l'interessato avversa dinnanzi al Tribunale la succitata decisione postulando, principalmente, l'annullamento della stessa, la concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine la restituzione degli atti alla SEM. Sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Con la decisione impugnata, la SEM ha evidenziato che, il ricorrente - in virtù della qualità di rifugiato - beneficia in Grecia di un valido titolo di soggiorno e che il 6 febbraio 2026 detto Paese ha accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Peraltro, la Grecia è stata designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. 3.2 Egli è stato considerato maggiorenne dalla SEM in quanto egli non ha reso verosimile la sua età e la sua biografia. Inoltre, la taskara biometrica prodotta in originale non disporrebbe di un valore probatorio sufficiente al fine di dimostrare la sua età. Infine, la perizia medico-legale esperita ha concluso che la sua età minima sarebbe di 19 anni. Ne conseguirebbe, a dire dell'autorità di prime cure, che egli rivolgendosi alle autorità greche, potrebbe reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 3.3 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante gli elementi presenti agli atti, tra cui la taskara biometrica prodotta in originale. Inoltre, le dichiarazioni da egli effettuate in sede di PARMNA circa la propria biografia sarebbero verosimili. Infine, viene altresì contestata la perizia medico-legale, in quanto non sarebbe indicata l'età minima relativa all'esame dei denti. 4. 4.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). 4.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Nello specifico, l'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permetta di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b). 4.4 Per determinarsi al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5) e se convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato, lo considera maggiorenne, motivando la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 4.5 In primo luogo, vi è da determinare il valore probatorio della taskara biometrica prodotta in originale. In generale, per quanto concerne i documenti d'identità afghani, va osservato che le taskara biometriche, contrariamente alle taskara in forma cartacea, presentano determinate caratteristiche di sicurezza che ne rendono più difficile la falsificazione. Nel caso concreto, tuttavia, dalla taskara biometrica prodotta non è possibile trarre alcuna conclusione decisiva. Come già rilevato dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, anche nel caso di documenti d'identità afghani formalmente autentici permane la possibilità che le indicazioni temporali in essi contenute, segnatamente quelle relative alla data di nascita, non corrispondano all'età effettiva dell'interessato (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2; confermata, tra l'altro, nella sentenza del TAF D-60/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.3.2). Ciò si spiega in particolare con la lacunosità dei registri della popolazione in Afghanistan, che spesso impedisce alle autorità una verifica affidabile dei dati personali. Le indicazioni relative all'età vengono pertanto non di rado determinate sulla base di una valutazione esteriore effettuata al momento del rilascio del documento (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2; confermata, tra l'altro, nella sentenza del TAF D-2096/2022 del 20 maggio 2022 consid. 8.3.3; SEM, Focus Afghanistan: Identitäts- und Zivilstandsdokumente, 20 maggio 2025, aggiornato al 14 gennaio 2026, pag. 39 segg.). A ciò si aggiunge che, nel contesto della diffusa corruzione, anche documenti formalmente autentici possono contenere dati inesatti o manipolati (cfr. SEM, op. cit., pag. 41 segg.; Landinfo, Oslo, Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenter, 23 aprile 2020, pag. 30-31). Alla luce di quanto precede, il ricorrente non può trarre alcuna conclusione decisiva, ai fini della presente procedura, dalle indicazioni contenute nella taskara biometrica prodotta, in particolare per quanto concerne la sua età e alla sua data di nascita. 4.6 Questo Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alter-sdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età, unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplicata (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Alter-sdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 4.7 Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 4.8 4.8.1 In casu, l'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti del giudizio n. 38 e 48 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 18.3 anni ed indicato una probabilità di maggiore età pari a circa il 56% secondo gli studi di Mincer e coll.. Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si possono estrapolare l'età minima e massima relative a tale esame medico (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3). Nello specifico. considerando tutti e quattro i metodi utilizzati, l'età minima si attesta sui 15.1 anni e quella massima sui 23.4 anni circa (cfr. atto SEM n. 41/16). Il dato relativo all'età minima presenta un'età di 17.4 anni con una deviazione di 2.3 anni. Presenta quindi un'età compresa tra i 15.1 e i 19.7 anni. Per quanto concerne invece la tomografia sterno-clavicolare, è stato rilevato uno stadio di calcificazione ossea 3b a destra, corrispondente - secondo gli studi di Wittschieber - ad un'età ossea minima di 19 anni, un'età massima di 26.2 anni ed un'età media di 23.6 anni. 4.8.2 Conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni (15.1 anni) e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima (19 anni) superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo dell'esame odontostomatologico (15.1-19.7 anni) si sovrappone all'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19 - 26.2). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 4.8.3 Sotto il profilo della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la propria biografia, il Tribunale osserva come il ricorrente abbia fornito tre date di nascita differenti in tre diversi contesti. Dipoi, durante la PARMNA egli è risultato molto vago, tanto da non indicare gli anni relativi ai suoi studi scolastici e confrontato con alcune contraddizioni egli si è limitato a prenderne atto, senza nemmeno provare a giustificare le incongruenze. Egli non è neppure stato in grado di descrivere la propria famiglia e le età dei suoi famigliari. Da ultimo, la perizia medico-legale esclude che le date di nascita da lui fornita (9 giugno 2010 e 2013) possa essere considerata verosimile (cfr. atto SEM n. 41/16, pag. 8). Pertanto, pur considerando il limitato livello di scolarizzazione ed il contesto socioculturale di provenienza dell'insorgente, le deboli allegazioni fornite in merito alla sua effettiva età, unitamente alle conclusioni della perizia medico-legale disposta dalla SEM, conducono a ritenerlo - con alta probabilità - persona maggiorenne. 4.8.4 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa, né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della CDF (cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2). 5. 5.1 Nel merito, il ricorrente ha espresso timori in relazione a un suo eventuale rinvio in Grecia, vista la sua minore età, rilevando di non conoscere la lingua del Paese, di non poter contare su alcuna rete di supporto sociale e di non poter lavorare, contrariamente a quanto accaduto in Turchia. Inoltre, vi sarebbero delle difficoltà ad accedere agli aiuti sociali ellenici. Egli dovrebbe infine interrompere le cure mediche iniziate in Svizzera e ne sarebbe privato in Grecia. Pertanto, il suo allontanamento verso la Grecia risulterebbe, a suo dire, inammissibile e inesigibile. Chiederebbe inoltre delle garanzie individualizzate per quanto concerne l'accesso all'alloggio e alle cure mediche. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 5.3.3 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.3.3.2 Inoltre, le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), trasposta nel diritto interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti (cfr. atto SEM n. 32/12, D5.02). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 5.3.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). A tal proposito il Tribunale osserva che il ricorrente non rientra nella categoria dei richiedenti particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, in quanto egli è risultato maggiorenne (cfr. supra consid. 4.8). 5.4.3 Nel caso concreto, dagli atti emerge che il ricorrente soffre di emicrania e insonnia il ricorrente. Dall'ultimo documento medico agli atti la terapia impostata era di Ibuprofene e Trazodone (cfr. atto SEM n. 39/5). 5.4.4 Ciò posto non si evincono affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. La Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti in relazione allo stato dell'interessato, ai quali egli ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario del ricorrente non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia; tantomeno egli può essere ritenuto persona estremamente vulnerabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D 2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Inoltre, l'interessato potrà beneficiare in entrata di un sostegno finanziario volto a garantire l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, segnatamente sotto forma di fornitura di medicamenti o di copertura dei costi per le terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). 5.4.5 Considerato quanto sopra, la SEM non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte. 5.4.6 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 5.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta. 6. 6.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 6.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria - nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) è respinta. 6.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: