Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, nato il (…), cittadino srilankese di etnia tamil, nato a B._______, con ultimo domicilio a C._______ (distretto di D._______, pro- vincia del Nord), è espatriato legalmente il 9 maggio 2017. Il 27 giugno 2017 è giunto in Svizzera e il giorno seguente ha depositato una domanda d’asilo (cfr. verbale d’audizione sulle generalità dell’11 luglio 2017 [doc. 7 dell’incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM}, di seguito: verbale 1]). B. B.a Sentito il 2 ottobre 2019 (cfr. verbale di audizione [doc. SEM 17], di seguito verbale 2) sui motivi alla base della domanda d’asilo il richiedente ha asserito di aver ricevuto nel dicembre 2016 la visita di uno zio residente in E._______ e di averlo condotto in diverse zone toccate dalla guerra civile che aveva imperversato in Sri Lanka tra il 1983 e il 2009 – in cui si erano scontrati il governo srilankese e l’organizzazione tamil Tigri per la libera- zione della patria Tamil Ealam (LTTE, Liberation Tigers of Tamil Ealam) – dove quest’ultimo ha elargito denaro ad alcune famiglie in difficoltà. Nel febbraio 2017 l’interessato ha inoltre accompagnato nella stessa re- gione alcuni amici dello zio i quali hanno pure effettuato delle donazioni a persone bisognose. A._______ ha inoltre affermato che nel marzo 2017 sarebbe stato contattato telefonicamente a più riprese da uno sconosciuto che l’avrebbe accusato di sostenere finanziariamente gli ex combattenti del LTTE. A suo dire, in sua assenza, avrebbe poi ricevuto una lettera da parte delle autorità, presumibilmente – l’interessato afferma di non aver mai preso visione della missiva – una convocazione da parte del Criminal Inve- stigation Department (CID). Nell’aprile 2017 alcuni esponenti del CID si sa- rebbero infatti presentati a più riprese al suo domicilio lasciando detto alla madre che egli doveva comparire presso i loro uffici. A tale ingiunzione egli non avrebbe mai ottemperato per paura di essere ucciso. Egli ha inoltre sostenuto che, a seguito della denuncia fatta oralmente dal padre alla Commissione dei diritti umani, il fratello minore che ancora frequentava la scuola sarebbe stato ingiustamente arrestato a tre riprese (secondo una prima versione un fermo, secondo una seconda tre arresti). Egli stesso ha ripetutamente ricevuto minacce telefoniche da uno sconosciuto che soste- neva la sua appartenenza alle LTTE. Il richiedente avrebbe dunque deciso
D-2349/2020 Pagina 3 di lasciare il paese il 9 maggio 2017, precisando che, in caso di ritorno in Sri Lanka, non potrebbe studiare, lavorare e rischierebbe l’arresto. B.b Nel corso della procedura di prima istanza l’interessato ha versato agli atti la carta d’identità, il certificato e il registro di nascita, nonché quattro ordini di comparizione emessi dalla polizia srilankese nei confronti del fra- tello inerenti il periodo ottobre 2018/gennaio 2019 in relazione ad accerta- menti riguardanti atti di terrorismo (cfr. doc. SEM 16). C. Con decisione redatta in lingua italiana del 3 aprile 2020, notificata il 6 aprile seguente (doc. SEM 18 e 21), la SEM ha negato la qualità di rifu- giato al richiedente, respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontana- mento dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione di tale misura. D. D.a Il 4 maggio 2020 (data d’entrata: 5 maggio 2020) A._______, per il tra- mite dell’avv. Rajeevan Linganathan, è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale, il TAF), chiedendone l’annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria e in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per nuova valu- tazione e decisione. Preliminarmente ha chiesto che la procedura ricor- suale si svolga in tedesco. A supporto delle proprie argomentazioni il ricor- rente ha prodotto numerosi articoli di stampa (doc. TAF 1 e allegati). D.b Tramite scritto del 20 ottobre 2020 (doc. TAF 3 e allegati) il ricorrente ha trasmesso le convocazioni relative al fratello già agli atti (consid. B.b). D.c Con decisione incidentale del 19 marzo 2021 (doc. TAF 4) il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo sulle spese processuali. Non essendovi ragioni per scostarsi da quanto previsto all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile su rinvio dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il giudice istruttore ha inoltre ritenuto che la lingua applicabile al procedi- mento ricorsuale coincidesse con la lingua della decisione impugnata. Al- tresì, alla SEM è stato trasmesso un esemplare del ricorso e degli allegati e l’autorità è stata invitata ad inoltrare una risposta al ricorso.
D-2349/2020 Pagina 4 E. Mediante risposta del 1° aprile 2021 (doc. TAF 5) la SEM ha addotto che l’atto ricorsuale non conteneva elementi nuovi che avrebbero potuto giusti- ficare una diversa valutazione della situazione proponendo la reiezione del gravame. F. Il 28 aprile 2021 l’insorgente ha presentato la propria replica e prodotto nu- merosi rapporti di organizzazioni internazionali relativi alla situazione dei diritti dell’uomo in Sri Lanka (doc. TAF 7 e allegati). G. Con scritto del 18 maggio 2021 la SEM ha trasmesso la duplica (doc. TAF 9). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. I. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
Erwägungen (61 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-2349/2020 Pagina 5 degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi; cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.3 In Tribunale tiene conto dell'evoluzione della situazione esistente dalla presentazione della domanda d’asilo e dello stato di fatto esistente al me- mento in cui statuisce (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.5, DTAF 2010/57 con- sid. 2.6).
E. 3.4 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi. In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della mo- difica del 25 settembre 2015). Inoltre, il 1°gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte mo- dificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integra- zione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che ver- ranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 LStr) sono ri- masti invariati dalla LStr alla LStrI il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione.
E. 4.1 Oggetto della controversia nel caso in esame è la questione del rico- noscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell’asilo in Sviz- zera, della pronuncia dell’allontanamento così come dell’ammissibilità
D-2349/2020 Pagina 6 dell’esecuzione di tale misura. Il ricorrente postula infatti, oltre all’annulla- mento della decisione, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, mentre in via subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera.
E. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc- corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem- minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che
D-2349/2020 Pagina 7 facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
E. 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
E. 4.5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 4.5.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una per- sona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione.
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E. 4.5.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es- sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con- trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og- gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi- nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com- petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 6.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 18) la SEM ha anzitutto sostenuto che, durante la narrazione degli eventi, apparsa con- fusa, il ricorrente sarebbe incappato in svariate palesi contraddizioni, im- portanti al punto da inficiarne la credibilità. Esse riguarderebbero diversi aspetti del suo racconto, segnatamente il numero delle telefonate anonime ricevute, le modalità con cui è venuto a conoscenza della convocazione da parte del CID, il numero e la cronologia degli arresti del fratello, nonché il numero e le modalità delle visite dei membri del CID al suo domicilio. Il ricorrente sarebbe poi potuto espatriare legalmente munito del suo pas- saporto, ciò che dimostrerebbe l’assenza di un reale interesse nei suoi con- fronti da parte delle autorità. L’autorità inferiore ha pertanto ritenuto invero- simili le allegazioni dell’insorgente in relazione alle minacce ricevute e alle ricerche intraprese dal CID.
D-2349/2020 Pagina 9 Secondo la SEM, il richiedente nemmeno potrebbe avvalersi di fattori di rischio tali da giustificare il timore di essere esposto, in un prossimo futuro e con un’alta probabilità, a seri pregiudizi nel caso di rientro in patria. In particolare, sia l’interrogatorio a cui sono sottoposte le persone rimpatriate in Sri Lanka e l’eventuale apertura di una procedura penale per espatrio illegale, sia i periodici interrogatori a cui essi sono sottoposti successiva- mente, non costituirebbero un pregiudizio ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, allo stato attuale, non vi sarebbero elementi per potere affermare che, sotto la presidenza di Gotabaya Rajapaska (eletto nel novembre 2019), interi gruppi di popolazione siano esposti ad un rischio di persecuzione collettiva.
E. 6.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l’apprezzamento dell’autorità inferiore. Dopo aver ripercorso i fatti posti alla base della sua domanda, egli si è innanzitutto prevalso di una violazione del diritto di essere sentito, evidenziando che la SEM ha emesso la deci- sione impugnata in lingua italiana applicando erroneamente la disposizione derogatoria di cui all’art. 16 cpv. 3 lett. b LAsi (doc. TAF 1 pag. 6-8). L’au- torità inferiore avrebbe inoltre giustificato l’inverosimiglianza delle sue alle- gazioni tramite semplici supposizioni e con motivazioni sommarie e non sostanziate (doc. TAF 1 pag. 12-13). In relazione alle incongruenze conte- stategli dalla SEM, l’interessato ha addotto che le discordanze cronologi- che e descrittive in merito alle telefonate ricevute nonché alle visite del CID erano da imputare al notevole lasso di tempo (circa due anni e mezzo) intercorso tra gli eventi e la seconda audizione e a imprecisioni della tradu- zione. Egli ha altresì negato l’esistenza di contraddizioni in relazione alla convocazione del CID e alle circostanze dei fermi del fratello (doc. TAF 1 pag. 9-12). Secondo il ricorrente la SEM non avrebbe sufficientemente te- nuto conto sia del suo profilo personale che della situazione che regna in Sri Lanka. A suo dire, il fatto che il CID volesse interrogarlo in relazione ad un possibile sostegno alle LTTE, il suo breve soggiorno in India, dove risie- dono molti ex esponenti delle LTTE e il sostegno al movimento prestato dal padre durante la guerra civile lo esporrebbero a seri e fondati pregiudizi in caso di ritorno in patria. Fondandosi su numerosi rapporti di organizzazioni indipendenti, l’insorgente ha inoltre evidenziato che, ancora a tutt’oggi e dopo parecchi anni dalla fine della guerra civile (2009), le autorità srilankesi arrestano e perseguono persone tacciate di legami con le LTTE, i cui diritti umani vengono violati e che vengono sottoposte a tortura (doc. TAF 1 pag. 15-23). Infine in caso di rigetto del ricorso, l’insorgente ha postulato di essere posto a beneficio dell’ammissione provvisoria in ragione del carat- tere inammissibile e non ragionevolmente esigibile del suo rinvio. In caso di rientro in Sri Lanka, segnatamente dopo l’ascesa al potere di Gotabaya Rajapaska, egli rischierebbe infatti, con verosimiglianza preponderante, di
D-2349/2020 Pagina 10 essere arrestato, torturato, deportato e ucciso da parte delle forze di polizie del suo paese. L’insorgente ha infine sostenuto di essere ben integrato in Svizzera, paese in cui risiede da diversi anni, in cui vive una zia e di cui ha appreso una lingua ufficiale (doc. TAF 1 pag. 24-25).
E. 6.3 Con risposta del 1° aprile 2021 (doc. TAF 5) la SEM, in assenza di nuovi elementi di rilievo, ha rinviato alle proprie argomentazioni. Per quanto attiene in particolare le convocazioni del fratello da parte della polizia sri- lankese (allegati al doc. TAF 3) l’autorità di prime cure ha sostenuto che esse non fornirebbero indicazioni in merito alla situazione specifica del ri- corrente e non permetterebbero di sostanziare e rendere verosimile una persecuzione nei suoi confronti.
E. 6.4 Mediante replica del 28 aprile 2021 l'insorgente ha in primo luogo rile- vato che il fratello è stato convocato dal TID (Terrorist Investigation Divi- sion), divisione incaricata di garantire la protezione della sicurezza nazio- nale da minacce quali la ripresa dell’attività delle LTTE. Risulterebbe per- tanto palese che esso sia stato interpellato in relazione ai suoi legami con le LTTE riconducibile alle attività svolte dal richiedente. Egli ha altresì evi- denziato un costante peggioramento negli ultimi mesi della situazione dei diritti umani e della sicurezza in Sri Lanka a seguito della vittoria del partito di Gotabaya Rajapaska alle parlamentari dell’agosto 2020, e questo in par- ticolare per le persone con un profilo come il richiedente (appartenenza alla minoranza tamil, legami con la LTTE, fuggito all’estero) e postulato una nuova valutazione della sua posizione alla luce dell’evoluzione testé de- scritta. A sostengo delle sue argomentazioni, il ricorrente ha segnatamente prodotto diversi rapporti dell’ONU, di organizzazioni internazionali non go- vernative e articoli di stampa (doc. TAF 7 e allegati).
E. 6.5 Con duplica del 18 maggio 2021 l’autorità inferiore ha, per l’essenziale, ripreso le argomentazioni esposte in precedenza, precisando che i rapporti prodotti in sede di replica non aggiungono nulla di nuovo (doc. TAF 9).
E. 7 In via preliminare va esaminata l’eventuale violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente, che essendo di natura formale implica l’an- nullamento della decisione impugnata (DTF 138 I 232 consid. 5; con- sid. 7.3.2.3).
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E. 7.1.1 In primo luogo il ricorrente si prevale del fatto che la SEM, in deroga a quando previsto dall’art. 16 cpv. 2 LAsi – secondo cui le decisioni o le decisioni incidentali sono notificate nella lingua del luogo di residenza del richiedente – ha emesso il provvedimento in lingua italiana, malgrado egli risiedesse nel Canton F._______. A suo dire, in assenza dell’asserita ca- renza di personale riconducibile all’eccezionale ondata di domande d’asilo negli anni 2015-2016, di cui si avvale l’autorità di prime cure, l’applicazione della clausola di cui all’art. 16 cpv. 3 lett. b LAsi (consid. 8.2.1) è inammis- sibile.
E. 7.1.2 Egli ravvisa inoltre una violazione dei diritti procedurali fondamentali. A suo dire, la trattazione dei verbali di audizione da parte di una persona, verosimilmente, non di lingua madre tedesca avrebbe comportato la per- dita di importanti dettagli e condotto ad incoerenze nella motivazione della decisione impugnata. Inoltre la situazione straordinaria che regnava in G._______ al momento dell’emanazione del provvedimento (nota: aprile 2020: prima ondata della pandemia da Covid 19) gli avrebbe impedito di recarsi a sud delle alpi e reso praticamente impossibile conferire mandato ad un patrocinatore di lingua madre italiana. Infine una traduzione dall’ita- liano avrebbe ulteriormente complicato la procedura.
E. 7.2.1 Secondo l’art. 16 cpv. 2 LAsi le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. L’art. 16 cpv. 3 LAsi prevede che la SEM può derogare alla disposizione del capoverso 2 in particolare se in considerazione del nu- mero di domande presentate o della situazione a livello di personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b).
E. 7.2.2 Alla luce della situazione concreta – il ricorrente vive nel Canton F._______, dove la lingua ufficiale è il tedesco – la decisione impugnata, avrebbe dovuto, di principio, essere emessa in tedesco. La SEM inoltre non ha tradotto l’intero provvedimento, limitandosi al dispositivo e ai rimedi giuridici nella lingua applicabile. Nel caso concreto tuttavia la questione se l’adozione del citato correttivo sia sufficiente per garantire il diritto ad una via giudiziaria effettiva sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU non va risolta (si confronti in proposito la sentenza del TAF D-876/2020 del 18 giugno 2020 consid. 6.6 che rinvia al
D-2349/2020 Pagina 12 messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la mo- difica della legge sull’asilo [FF 2010 3889, pag. 3920-3921] che fa riferi- mento all’introduzione delle nuove norme sulla lingua della procedura e dichiara che già in precedenza la SEM in caso di decisione in un’altra lin- gua eseguiva una traduzione). Malgrado infatti la decisione non sia stata integralmente tradotta, il ricor- rente – che dal canto suo non ha chiesto la traduzione – è stato in grado di assumere un avvocato e tramite il suo sostegno ha interposto tempestiva- mente un ricorso completo, in cui si è pronunciato dettagliatamente su tutti gli aspetti trattati nella decisione impugnata. Giova inoltre evidenziare che, di regola, la stragrande maggioranza dei richiedenti l’asilo non padroneggia la lingua della decisione. Ne consegue che, anche qualora la delibera della SEM fosse stata emanata in tedesco, l’interessato avrebbe comunque molto verosimilmente necessitato di una traduzione nella sua lingua ma- dre. In tali circostanze la necessità per l’insorgente di nominare un patroci- natore in G._______ risulta relativa e, se più difficoltosa in periodo pande- mico, grazie alle nuove tecnologie, senz’altro possibile (cfr. pure sentenze del TAF D-2251/2020 del 29 maggio 2020 consid. 3.3 e D-2402/2020 del
E. 7.3.1 In secondo luogo il ricorrente sostiene che le audizioni a cui si è sot- toposto sarebbero state condotte in modo lacunoso sotto differenti aspetti con conseguente violazione dell’obbligo di motivare. Tale modo di proce- dere avrebbe inoltre causato un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.
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E. 7.3.2.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare.
E. 7.3.2.2 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione ne è corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del TAF F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale fede- rale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 7.3.2.3 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale fede- rale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell’ambito di una procedura di ricorso qualora l’autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 129 I 129 con- sid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l’ecce- zione, non foss’altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce solo un surrogato imperfetto (cfr. DTF 137 I 195 con- sid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una ripara- zione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente
D-2349/2020 Pagina 14 dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l’au- torità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
E. 7.3.3 Da un lato va rilevato che la censura secondo cui le audizioni a cui è stato sottoposto il ricorrente sarebbero state condotte in modo lacunoso non appare sufficientemente sostanziata. Dall’altro, al contrario di quanto asserito dall’insorgente, il Tribunale non intravvede nella decisione avver- sata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sia stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare, sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomentazione formulata dall’autorità inferiore nel provvedi- mento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro sugli elementi che l’avrebbero fatta propendere, sia per il non adempimento delle condizioni previste dall’art. 3 LAsi richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, sia delle condizioni di verosimi- glianza sancite all’art. 7 LAsi. In effetti, l’autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Con ciò, si può partire dall’assunto che il ricorrente sia stato in grado di impugnare il provvedimento avversato in piena cogni- zione di causa, come del resto dimostra l’allegato ricorsuale.
E. 7.3.4 Ne discende che non è ravvisabile una motivazione insufficiente della decisione impugnata e pertanto la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta infondata. 8. 8.1 Nel merito va rilevato in primo luogo che secondo il Tribunale l’esposi- zione dell’insorgente circa i motivi per cui si è visto costretto ad espatriare appare, nel suo complesso, contrariamente a quanto sostenuto dal SEM, verosimile. Se da un lato, come rettamente osservato dall’autorità inferiore nella deci- sione impugnata, l’esposizione dei fatti presenta alcune contraddizioni, oc- corre d’altro canto tenere conto del notevole lasso di tempo (oltre due anni) intercorso tra le due audizioni, fattore che può legittimamente giustificare alcune incongruenze sia fattuali che cronologiche nella narrazione. Giova altresì evidenziare come le discrepanze riguardano in buona parte ele- menti – segnatamente il numero delle telefonate anonime, nonché il nu- mero e le modalità delle visite dei membri del CID al suo domicilio (a cui l’assicurato non era peraltro presente e che gli sono state comunicate dalla
D-2349/2020 Pagina 15 famiglia) – di rilevanza secondaria e pertanto alla luce di una valutazione d’insieme delle circostanze, non decisive. Le divergenze risultano pure dalla difficoltà di porre a confronto le dichia- razioni rilasciate dal richiedente nella prima, breve, audizione, in cui si sono trattati solo marginalmente i fatti verificatosi dopo l’espatrio e la seconda audizione in cui detto lasso di tempo viene approfondito in modo dettagliato e nel cui ambito vengono esaminati fatti verificatisi in un periodo più lungo che comprende appunto anche il lasso di tempo tra la prima e la seconda audizione. Giova rammentare a questo titolo che l’autorità deve esaminare con ritegno le dichiarazioni rilasciate dal richiedente l’asilo durante l’audi- zione sommaria, non perseguendo lo scopo di stabilire se l’interessato adempie o meno la qualità di rifugiato. Delle divergenze tra le allegazioni fornite al momento dell’audizione sommaria e durante quella sui motivi d’asilo non dovrebbe condurre alla conclusione che la persona manca di credibilità (cfr. FREHNER/STETTLER, in: Handbuch zum Asyl-und Wegwei- sungsverfahren, 3a ed. 2021, pag. 344-345 e riferimenti ivi citati). Questa situazione può spiegare in particolare anche le discrepanze ri- guardo ai fermi del fratello, eseguiti dalle autorità penali srilankesi. In pro- posito va rilevato che il primo fermo con rilascio il giorno stesso [D7.01 verbale 1] relativo, secondo il ricorrente, alla scoperta della denuncia sporta dal padre alla Commissione dei diritti dell’uomo in relazione alle note minacce telefoniche da lui ricevute è avvenuto prima dell’espatrio dell’inte- ressato (anche D157 e 159 verbale 2). Su domanda espressa del funzio- nario incaricato in relazione al momento del fermo del fratello, che non ri- sultava chiaro in relazione alle informazioni relative agli arresti intervenuti dopo la partenza del richiedente, quest’ultimo ha in ogni caso confermato il primo fermo avvenuto anteriormente alla sua partenza dallo Sri Lanka (D158-160 verbale 2). Gli ulteriori arresti sono intervenuti dopo il suo espa- trio, una prima volta per una durata di 14 giorni – ciò che il ricorrente di- chiara precisamente (D70 pag. 9 verbale 2) – e nuovamente a fine 2018 sulla base di altre accuse [possesso di marjuana D70-71 verbale 2]). Il rac- conto del ricorrente nell’ambito della seconda audizione si riferisce princi- palmente e chiaramente al periodo successivo al suo espatrio. Non vi è pertanto nessuna discrepanza tra le risposte date in occasione della prima e della seconda audizione, tanto più che nel primo caso si parla più che altro di fermo, mentre nei casi successivi di veri e propri arresti. Per quanto attiene poi la lettera di convocazione da parte del CID l’insor- gente ha sempre sostenuto (D7.01 verbale 1, D123-125 verbale 2) – e per- tanto non si ravvisano contraddizioni – che la stessa è stata recapita, in
D-2349/2020 Pagina 16 sua assenza (si trovava dalla nonna) alla madre, che quest’ultima (secondo la consuetudine vigente in Sri Lanka) non l’aveva aperta e che egli ne ha presunto il contenuto in un secondo tempo, quando i membri del CID hanno spiegato alla madre il motivo delle loro visite, intervenuto a causa del man- cato ossequio da parte sua all’ordine di presentazione (D125 e 135 ver- bale 2). Non fuori luogo ed illogico, vista soprattutto la sua giovane età (21 anni), anche secondo la generale esperienza della vita, risulta infine, lo scarso peso dato dal richiedente in un primo tempo, precedentemente alla convo- cazione da parte del CID/apparizione del CID a casa dei genitori, alle tele- fonate di minaccia ricevute (D7.01 verbale 1, D68 verbale 2). Del resto suc- cessivamente, su invito del padre, egli, comprendendo la situazione, non ha più fatto rientro a casa, soggiornando dapprima presso la nonna e suc- cessivamente a Colombo per poi espatriare (D7.01 verbale 1, D68-69 ver- bale 2). Alla luce di quanto sopra, la narrazione dell’insorgente – sufficientemente dettagliata, chiara, precisa e logica e pertanto concludente in merito agli elementi essenziali dei motivi d’asilo, vale a dire il momento, la portata e le cause della persecuzione che lo hanno spinto a lasciare il suo paese – e rilasciata da un richiedente credibile, risulta credibile e pertanto verosimile, contrariamente a quanto ritenuto dal SEM. 8.2 A mente di questa Corte non risulta per contro verosimile il fondato ti- more del ricorrente di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka.
In primo luogo va constatato che il richiedente ha potuto lasciare il proprio paese del tutto legalmente, munito di passaporto, dapprima per recarsi in India nel marzo 2017 – per poi farvi ritorno lecitamente circa due settimane dopo senza subire conseguenze (fermo/interrogatorio/arresto), malgrado le telefonate di minaccia riconducibili alle visite dello zio e degli amici di quest’ultimo in sua compagnia nelle zone di guerra nel mese di febbraio (D52 segg. verbale 2) – e, definitivamente, nel maggio 2017 dall’aeroporto di Colombo. Tali avvenimenti stridono con le dichiarazioni del ricorrente se- condo cui egli sarebbe ricercato dal CID (D146-147 verbale 2). Del resto non essendo noto il tenore della lettera summenzionata, che nessun mem- bro della famiglia sembra aver letto, il suo contenuto può solo essere og- getto di congetture. Alla luce di quanto esposto quindi non solo non è ve- rosimile che vi sia un rischio per l’assicurato di essere perseguitato in caso di rientro in patria, ma neppure che egli si veda costretto a dover versare
D-2349/2020 Pagina 17 la multa prevista in caso di espatrio illegale (sentenza E-350/2017 con- sid. 4.5; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha poi reso plausibile l’esistenza di un collegamento tra l’asserito fermo rispettivamente gli arresti del fratello e quanto successogli personalmente. In effetti, pur ritenendo eventualmente che quest’ultimo sia stato fermato dalla polizia (cfr. quattro convocazioni del TID relative al pe- riodo ottobre 2018-gennaio 2019, doc. SEM 16), soprattutto la prima volta in ragione del comportamento dell’insorgente – ciò che risulta comunque solo possibile, ma non verosimile non essendo come detto noto il conte- nuto della presunta lettera del CID mai prodotta dal ricorrente malgrado la richiesta del SEM – il fratello sembrerebbe essere sempre stato liberato (in relazione agli avvenimenti a cui fa riferimento l’assicurato addirittura solo fermato e rilasciato lo stesso giorno), mai processato né condannato. Par- rebbe perfino che l’interessato non abbia dato seguito alle convocazioni ricevute e non è noto se e quali conseguenze abbia subito per le mancate comparizioni (doc. SEM 16 pag. 3). In simili circostanze, non si vede per quali motivi la polizia dovrebbe agire diversamente nei confronti dell’insor- gente, tanto più che egli non ha mai interessato le autorità srilankesi in passato (D70 verbale 2), ne ha avuto contatti personali con le LTTE, né ricoperto cariche politiche. Inoltre se è pur vero e pare coerente che la let- tera menzionata dal ricorrente, a lui indirizzata e mai letta, possa avere a che fare con il CID, tenuto conto delle telefonate di minaccia e delle suc- cessive visite del CID al proprio domicilio con relative minacce alla madre, è pur vero che, malgrado espressa richiesta, la missiva non è mai stata messa a disposizione dell’amministrazione, e questo nonostante la SEM ne avesse rammentato l’importanza quale mezzo di prova (D127 e segg verbale 2). Il fratello potrebbe essere stato fermato per altri motivi conside- rato che è stato arrestato anche successivamente alla partenza legale del ricorrente per l’estero. Giova infine rammentare che il padre del ricorrente ha rivestito un ruolo del tutto marginale in relazione alle attività delle LTTE (messa a disposizione di veicoli, D.7.01 verbale 1, D148 verbale 2) ciò che rende alquanto impro- babile il rischio di una persecuzione riflessa, non avendo mai il ricorrente avuto a che fare con le LTTE. 8.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva e d’insieme delle allegazioni del ricorrente emerge che, malgrado i legami del padre e even- tualmente dello zio con l’organizzazione LTTE, egli non ha reso verosimile l’esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a
D-2349/2020 Pagina 18 seri pregiudizi ai sensi dell’art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d’ori- gine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo risultano pertanto fondati. 9. 9.1 L’insorgente afferma inoltre nel ricorso che il semplice deposito della domanda d’asilo all’estero lo esporrebbe a persecuzioni al momento del ritorno in patria (doc. TAF 1 pag. 17 e segg.). In simili condizioni va pertanto esaminato se, a causa del suo espatrio, tenuto conto dei fattori di rischio esistenti già prima della sua partenza può essergli riconosciuta la qualità di rifugiato (che esclude tuttavia la concessione dell’asilo), per motivi sog- gettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi¸ ad esempio partenza illegale, atti- vità politiche indesiderabili in esilio, deposito di una domanda d’asilo, sen- tenza del TAF E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.1 e 4.2, sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6). Nel caso concreto la questione va risolta negativamente. In effetti, mal- grado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, non risulta ve- rosimile che il ricorrente, che ha dichiarato di non essere mai stato arre- stato (D70 verbale 2), fosse nel mirino della giustizia srilankese (con- sid. 8.2), motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella “ Stop List ” dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall’assunto che in specie esistano legami del ricorrente presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E- 1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime du- rante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 con- sid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere percepito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. sen- tenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’origine, in ogni caso legalmente, come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la
D-2349/2020 Pagina 19 sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fat- tori, confermano tutt’al più che egli potrà essere interrogato da queste ul- time al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rap- presaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 con- sid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di tratta- menti rilevanti nel contesto dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell’in- sorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto, o appor- tati con il gravame, che rendano verosimile che il ricorrente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclu- sione, in quanto l’insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell’8 febbraio 2022 con- sid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente ele- zione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite poli- tica.
9.2 Ne discende che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzioni in un prossimo futuro e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Tale valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel maggio del 2017, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l’esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, va confermato il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 8.1 Nel merito va rilevato in primo luogo che secondo il Tribunale l'esposizione dell'insorgente circa i motivi per cui si è visto costretto ad espatriare appare, nel suo complesso, contrariamente a quanto sostenuto dal SEM, verosimile. Se da un lato, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'esposizione dei fatti presenta alcune contraddizioni, occorre d'altro canto tenere conto del notevole lasso di tempo (oltre due anni) intercorso tra le due audizioni, fattore che può legittimamente giustificare alcune incongruenze sia fattuali che cronologiche nella narrazione. Giova altresì evidenziare come le discrepanze riguardano in buona parte elementi - segnatamente il numero delle telefonate anonime, nonché il numero e le modalità delle visite dei membri del CID al suo domicilio (a cui l'assicurato non era peraltro presente e che gli sono state comunicate dalla famiglia) - di rilevanza secondaria e pertanto alla luce di una valutazione d'insieme delle circostanze, non decisive. Le divergenze risultano pure dalla difficoltà di porre a confronto le dichiarazioni rilasciate dal richiedente nella prima, breve, audizione, in cui si sono trattati solo marginalmente i fatti verificatosi dopo l'espatrio e la seconda audizione in cui detto lasso di tempo viene approfondito in modo dettagliato e nel cui ambito vengono esaminati fatti verificatisi in un periodo più lungo che comprende appunto anche il lasso di tempo tra la prima e la seconda audizione. Giova rammentare a questo titolo che l'autorità deve esaminare con ritegno le dichiarazioni rilasciate dal richiedente l'asilo durante l'audizione sommaria, non perseguendo lo scopo di stabilire se l'interessato adempie o meno la qualità di rifugiato. Delle divergenze tra le allegazioni fornite al momento dell'audizione sommaria e durante quella sui motivi d'asilo non dovrebbe condurre alla conclusione che la persona manca di credibilità (cfr. Frehner/Stettler, in: Handbuch zum Asyl-und Wegweisungsverfahren, 3a ed. 2021, pag. 344-345 e riferimenti ivi citati). Questa situazione può spiegare in particolare anche le discrepanze riguardo ai fermi del fratello, eseguiti dalle autorità penali srilankesi. In proposito va rilevato che il primo fermo con rilascio il giorno stesso [D7.01 verbale 1] relativo, secondo il ricorrente, alla scoperta della denuncia sporta dal padre alla Commissione dei diritti dell'uomo in relazione alle note minacce telefoniche da lui ricevute è avvenuto prima dell'espatrio dell'interessato (anche D157 e 159 verbale 2). Su domanda espressa del funzionario incaricato in relazione al momento del fermo del fratello, che non risultava chiaro in relazione alle informazioni relative agli arresti intervenuti dopo la partenza del richiedente, quest'ultimo ha in ogni caso confermato il primo fermo avvenuto anteriormente alla sua partenza dallo Sri Lanka (D158-160 verbale 2). Gli ulteriori arresti sono intervenuti dopo il suo espatrio, una prima volta per una durata di 14 giorni - ciò che il ricorrente dichiara precisamente (D70 pag. 9 verbale 2) - e nuovamente a fine 2018 sulla base di altre accuse [possesso di marjuana D70-71 verbale 2]). Il racconto del ricorrente nell'ambito della seconda audizione si riferisce principalmente e chiaramente al periodo successivo al suo espatrio. Non vi è pertanto nessuna discrepanza tra le risposte date in occasione della prima e della seconda audizione, tanto più che nel primo caso si parla più che altro di fermo, mentre nei casi successivi di veri e propri arresti. Per quanto attiene poi la lettera di convocazione da parte del CID l'insorgente ha sempre sostenuto (D7.01 verbale 1, D123-125 verbale 2) - e pertanto non si ravvisano contraddizioni - che la stessa è stata recapita, in sua assenza (si trovava dalla nonna) alla madre, che quest'ultima (secondo la consuetudine vigente in Sri Lanka) non l'aveva aperta e che egli ne ha presunto il contenuto in un secondo tempo, quando i membri del CID hanno spiegato alla madre il motivo delle loro visite, intervenuto a causa del mancato ossequio da parte sua all'ordine di presentazione (D125 e 135 verbale 2). Non fuori luogo ed illogico, vista soprattutto la sua giovane età (21 anni), anche secondo la generale esperienza della vita, risulta infine, lo scarso peso dato dal richiedente in un primo tempo, precedentemente alla convocazione da parte del CID/apparizione del CID a casa dei genitori, alle telefonate di minaccia ricevute (D7.01 verbale 1, D68 verbale 2). Del resto successivamente, su invito del padre, egli, comprendendo la situazione, non ha più fatto rientro a casa, soggiornando dapprima presso la nonna e successivamente a Colombo per poi espatriare (D7.01 verbale 1, D68-69 verbale 2). Alla luce di quanto sopra, la narrazione dell'insorgente - sufficientemente dettagliata, chiara, precisa e logica e pertanto concludente in merito agli elementi essenziali dei motivi d'asilo, vale a dire il momento, la portata e le cause della persecuzione che lo hanno spinto a lasciare il suo paese - e rilasciata da un richiedente credibile, risulta credibile e pertanto verosimile, contrariamente a quanto ritenuto dal SEM.
E. 8.2 A mente di questa Corte non risulta per contro verosimile il fondato timore del ricorrente di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka. In primo luogo va constatato che il richiedente ha potuto lasciare il proprio paese del tutto legalmente, munito di passaporto, dapprima per recarsi in India nel marzo 2017 - per poi farvi ritorno lecitamente circa due settimane dopo senza subire conseguenze (fermo/interrogatorio/arresto), malgrado le telefonate di minaccia riconducibili alle visite dello zio e degli amici di quest'ultimo in sua compagnia nelle zone di guerra nel mese di febbraio (D52 segg. verbale 2) - e, definitivamente, nel maggio 2017 dall'aeroporto di Colombo. Tali avvenimenti stridono con le dichiarazioni del ricorrente secondo cui egli sarebbe ricercato dal CID (D146-147 verbale 2). Del resto non essendo noto il tenore della lettera summenzionata, che nessun membro della famiglia sembra aver letto, il suo contenuto può solo essere oggetto di congetture. Alla luce di quanto esposto quindi non solo non è verosimile che vi sia un rischio per l'assicurato di essere perseguitato in caso di rientro in patria, ma neppure che egli si veda costretto a dover versare la multa prevista in caso di espatrio illegale (sentenza E-350/2017 consid. 4.5; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha poi reso plausibile l'esistenza di un collegamento tra l'asserito fermo rispettivamente gli arresti del fratello e quanto successogli personalmente. In effetti, pur ritenendo eventualmente che quest'ultimo sia stato fermato dalla polizia (cfr. quattro convocazioni del TID relative al periodo ottobre 2018-gennaio 2019, doc. SEM 16), soprattutto la prima volta in ragione del comportamento dell'insorgente - ciò che risulta comunque solo possibile, ma non verosimile non essendo come detto noto il contenuto della presunta lettera del CID mai prodotta dal ricorrente malgrado la richiesta del SEM - il fratello sembrerebbe essere sempre stato liberato (in relazione agli avvenimenti a cui fa riferimento l'assicurato addirittura solo fermato e rilasciato lo stesso giorno), mai processato né condannato. Parrebbe perfino che l'interessato non abbia dato seguito alle convocazioni ricevute e non è noto se e quali conseguenze abbia subito per le mancate comparizioni (doc. SEM 16 pag. 3). In simili circostanze, non si vede per quali motivi la polizia dovrebbe agire diversamente nei confronti dell'insorgente, tanto più che egli non ha mai interessato le autorità srilankesi in passato (D70 verbale 2), ne ha avuto contatti personali con le LTTE, né ricoperto cariche politiche. Inoltre se è pur vero e pare coerente che la lettera menzionata dal ricorrente, a lui indirizzata e mai letta, possa avere a che fare con il CID, tenuto conto delle telefonate di minaccia e delle successive visite del CID al proprio domicilio con relative minacce alla madre, è pur vero che, malgrado espressa richiesta, la missiva non è mai stata messa a disposizione dell'amministrazione, e questo nonostante la SEM ne avesse rammentato l'importanza quale mezzo di prova (D127 e segg verbale 2). Il fratello potrebbe essere stato fermato per altri motivi considerato che è stato arrestato anche successivamente alla partenza legale del ricorrente per l'estero. Giova infine rammentare che il padre del ricorrente ha rivestito un ruolo del tutto marginale in relazione alle attività delle LTTE (messa a disposizione di veicoli, D.7.01 verbale 1, D148 verbale 2) ciò che rende alquanto improbabile il rischio di una persecuzione riflessa, non avendo mai il ricorrente avuto a che fare con le LTTE.
E. 8.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente emerge che, malgrado i legami del padre e eventualmente dello zio con l'organizzazione LTTE, egli non ha reso verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto fondati.
E. 9.1 L'insorgente afferma inoltre nel ricorso che il semplice deposito della domanda d'asilo all'estero lo esporrebbe a persecuzioni al momento del ritorno in patria (doc. TAF 1 pag. 17 e segg.). In simili condizioni va pertanto esaminato se, a causa del suo espatrio, tenuto conto dei fattori di rischio esistenti già prima della sua partenza può essergli riconosciuta la qualità di rifugiato (che esclude tuttavia la concessione dell'asilo), per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi¸ ad esempio partenza illegale, attività politiche indesiderabili in esilio, deposito di una domanda d'asilo, sentenza del TAF E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.1 e 4.2, sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6). Nel caso concreto la questione va risolta negativamente. In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, non risulta verosimile che il ricorrente, che ha dichiarato di non essere mai stato arrestato (D70 verbale 2), fosse nel mirino della giustizia srilankese (consid. 8.2), motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella " Stop List " dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami del ricorrente presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, in ogni caso legalmente, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l'insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica.
E. 9.2 Ne discende che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzioni in un prossimo futuro e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Tale valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel maggio del 2017, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, va confermato il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 10 In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al riconosci- mento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
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E. 11.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo avviso, la messa in atto della predetta misura violerebbe il principio di non respin- gimento, come pure la situazione in Sri Lanka non garantirebbe un rientro in patria rispettoso della sua dignità e sicurezza. Il rischio di esposizione a trattamenti contrari ai sensi dell’art. 3 CEDU sarebbe d’altro canto altis- simo. Inoltre egli, senza formazione, non disporrebbe di alcuna prospettiva professionale e non godrebbe altresì di sostegno famigliare. Il ricorrente ha pertanto ritenuto all’ora attuale l’esecuzione del suo allontanamento non ammissibile, né esigibile.
E. 11.3.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 11.3.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re- lativa a questioni procedurali dell’11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.
E. 11.4 L’esecuzione dell’allontanamento è disciplinata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 11.5.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2).
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E. 11.5.2 Lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 Lasi). Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allon- tanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; l’esistenza di ragioni serie e concrete deve essere resa verosimile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2; GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 12.2 Nel caso in esame il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, l’ammissibilità del rin- vio verso lo Sri Lanka risulta, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra esposti, non sono ravvisabili ele- menti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vie- tati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. In particolare non risulta che il suo profilo possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né ha dimostrato a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 12.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere inammissibile l’esecuzione dell’al- lontanamento. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la que- stione escludendo che si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all’art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013,
D-2349/2020 Pagina 22 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, l’evoluzione susseguente all’ele- zione alla presidenza nel 2019 di Gotabaya Rajapaksa (al quale il ricor- rente fa pure riferimento nel suo ricorso [cfr. doc. TAF 1 pag. 16-21]) – no- nostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della si- tuazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo – non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli. In tale contesto è invece ne- cessario determinare se sussistano legami personali con le elezioni presi- denziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse, eve- nienza, quest’ultima, che non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Come già accen- nato pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesin- ghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica la situazione. L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto in concreto ammissibile.
E. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (si con- fronti anche cpv. 5).
E. 13.2 L’art. 83 cpv. 4 LStrI si applica principalmente ai cosiddetti “ réfugiés de la violence “, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fug- gono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non po- trebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sareb- bero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irri- mediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordi- naria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concre- tizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umani- tari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione
D-2349/2020 Pagina 23 nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 13.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una si- tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 consid. 13.1). Ciò vale anche volendo considerare l’evoluzione congiunturale dettata dall’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa a cui ha fatto seguito la diffusione di episodi di vio- lenza ed è stato decretato lo stato di emergenza (cfr. sentenza del TAF D- 2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento ri- sulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale e Orien- tale, ad eccezione della regione di Vanni (per quest’ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in parti- colare consid. 9.5), qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati, ov- vero segnatamente: l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenze del TAF E- 1866/2015 consid. 13.3.3 e D-883/2018 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3.2). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recen- temente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l’esigibilità dell’ese- cuzione di richiedenti l’asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l’analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 suc- citata, risulta essere tutt’ora attuale, e ciò anche successivamente alle ele- zioni parlamentari del 5 agosto 2020 e all’elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale nuovo presidente (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori ri- ferimenti citati). La suddetta valutazione deve tener conto degli sviluppi at- tuali in Sri Lanka. La situazione economica contingente in questo paese si presenta invero molto complicata. Ad ogni modo, le difficoltà economiche a cui è confrontata la totalità della popolazione residente in loco non costi- tuiscono di per sé un pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TAF D-6824/2019 del 20 maggio 2022 consid. 9.3 con rinvio alla GICRA 2005 N° 24 consid. 10.1).
E. 13.4 Nel caso in parola, il ricorrente proviene da C._______, nel distretto di D._______, provincia del Nord. Egli è giovane, gode di buona salute, è istruito, dispone di un’esperienza professionale di base e nel paese d’ori- gine può contare su una solida rete famigliare, formata dai genitori, due
D-2349/2020 Pagina 24 fratelli e da una sorella, nonché da altri parenti. Il padre possiede una fab- brica, in cui lavora pure un fratello, che garantisce i necessari mezzi di sus- sistenza. Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria.
E. 13.5 In riscontro alla giurisprudenza citata, il ritorno in Sri Lanka dell’insor- gente è pure da considerarsi ragionevolmente esigibile.
E. 14 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone di una carta d’identità, già agli atti (doc. SEM 16), usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
E. 15 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 16 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d’apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
In quanto infondato il ricorso va dunque respinto.
E. 17.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali di primo acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e po- tendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di rinunciare al pagamento delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 in fine PA).
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E. 17.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA, in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a con- trario TS-TAF).
E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2349/2020 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2349/2020 Sentenza del 6 settembre 2022 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Grégory Sauder, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Rajeevan Linganathan, LBP Rechtsanwälte, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 aprile 2020 / N (...). Fatti: A. A._______, nato il (...), cittadino srilankese di etnia tamil, nato a B._______, con ultimo domicilio a C._______ (distretto di D._______, provincia del Nord), è espatriato legalmente il 9 maggio 2017. Il 27 giugno 2017 è giunto in Svizzera e il giorno seguente ha depositato una domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità dell'11 luglio 2017 [doc. 7 dell'incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM}, di seguito: verbale 1]). B. B.a Sentito il 2 ottobre 2019 (cfr. verbale di audizione [doc. SEM 17], di seguito verbale 2) sui motivi alla base della domanda d'asilo il richiedente ha asserito di aver ricevuto nel dicembre 2016 la visita di uno zio residente in E._______ e di averlo condotto in diverse zone toccate dalla guerra civile che aveva imperversato in Sri Lanka tra il 1983 e il 2009 - in cui si erano scontrati il governo srilankese e l'organizzazione tamil Tigri per la liberazione della patria Tamil Ealam (LTTE, Liberation Tigers of Tamil Ealam) - dove quest'ultimo ha elargito denaro ad alcune famiglie in difficoltà. Nel febbraio 2017 l'interessato ha inoltre accompagnato nella stessa regione alcuni amici dello zio i quali hanno pure effettuato delle donazioni a persone bisognose. A._______ ha inoltre affermato che nel marzo 2017 sarebbe stato contattato telefonicamente a più riprese da uno sconosciuto che l'avrebbe accusato di sostenere finanziariamente gli ex combattenti del LTTE. A suo dire, in sua assenza, avrebbe poi ricevuto una lettera da parte delle autorità, presumibilmente - l'interessato afferma di non aver mai preso visione della missiva - una convocazione da parte del Criminal Investigation Department (CID). Nell'aprile 2017 alcuni esponenti del CID si sarebbero infatti presentati a più riprese al suo domicilio lasciando detto alla madre che egli doveva comparire presso i loro uffici. A tale ingiunzione egli non avrebbe mai ottemperato per paura di essere ucciso. Egli ha inoltre sostenuto che, a seguito della denuncia fatta oralmente dal padre alla Commissione dei diritti umani, il fratello minore che ancora frequentava la scuola sarebbe stato ingiustamente arrestato a tre riprese (secondo una prima versione un fermo, secondo una seconda tre arresti). Egli stesso ha ripetutamente ricevuto minacce telefoniche da uno sconosciuto che sosteneva la sua appartenenza alle LTTE. Il richiedente avrebbe dunque deciso di lasciare il paese il 9 maggio 2017, precisando che, in caso di ritorno in Sri Lanka, non potrebbe studiare, lavorare e rischierebbe l'arresto. B.b Nel corso della procedura di prima istanza l'interessato ha versato agli atti la carta d'identità, il certificato e il registro di nascita, nonché quattro ordini di comparizione emessi dalla polizia srilankese nei confronti del fratello inerenti il periodo ottobre 2018/gennaio 2019 in relazione ad accertamenti riguardanti atti di terrorismo (cfr. doc. SEM 16). C. Con decisione redatta in lingua italiana del 3 aprile 2020, notificata il 6 aprile seguente (doc. SEM 18 e 21), la SEM ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. D. D.a Il 4 maggio 2020 (data d'entrata: 5 maggio 2020) A._______, per il tramite dell'avv. Rajeevan Linganathan, è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria e in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione e decisione. Preliminarmente ha chiesto che la procedura ricorsuale si svolga in tedesco. A supporto delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto numerosi articoli di stampa (doc. TAF 1 e allegati). D.b Tramite scritto del 20 ottobre 2020 (doc. TAF 3 e allegati) il ricorrente ha trasmesso le convocazioni relative al fratello già agli atti (consid. B.b). D.c Con decisione incidentale del 19 marzo 2021 (doc. TAF 4) il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo sulle spese processuali. Non essendovi ragioni per scostarsi da quanto previsto all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile su rinvio dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il giudice istruttore ha inoltre ritenuto che la lingua applicabile al procedimento ricorsuale coincidesse con la lingua della decisione impugnata. Altresì, alla SEM è stato trasmesso un esemplare del ricorso e degli allegati e l'autorità è stata invitata ad inoltrare una risposta al ricorso. E. Mediante risposta del 1° aprile 2021 (doc. TAF 5) la SEM ha addotto che l'atto ricorsuale non conteneva elementi nuovi che avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della situazione proponendo la reiezione del gravame. F. Il 28 aprile 2021 l'insorgente ha presentato la propria replica e prodotto numerosi rapporti di organizzazioni internazionali relativi alla situazione dei diritti dell'uomo in Sri Lanka (doc. TAF 7 e allegati). G. Con scritto del 18 maggio 2021 la SEM ha trasmesso la duplica (doc. TAF 9). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. I. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi; cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3.3 In Tribunale tiene conto dell'evoluzione della situazione esistente dalla presentazione della domanda d'asilo e dello stato di fatto esistente al memento in cui statuisce (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.5, DTAF 2010/57 consid. 2.6). 3.4 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi. In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Inoltre, il 1°gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 LStr) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. 4. 4.1 Oggetto della controversia nel caso in esame è la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell'asilo in Svizzera, della pronuncia dell'allontanamento così come dell'ammissibilità dell'esecuzione di tale misura. Il ricorrente postula infatti, oltre all'annullamento della decisione, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.5 4.5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.5.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. 4.5.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6. 6.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 18) la SEM ha anzitutto sostenuto che, durante la narrazione degli eventi, apparsa confusa, il ricorrente sarebbe incappato in svariate palesi contraddizioni, importanti al punto da inficiarne la credibilità. Esse riguarderebbero diversi aspetti del suo racconto, segnatamente il numero delle telefonate anonime ricevute, le modalità con cui è venuto a conoscenza della convocazione da parte del CID, il numero e la cronologia degli arresti del fratello, nonché il numero e le modalità delle visite dei membri del CID al suo domicilio. Il ricorrente sarebbe poi potuto espatriare legalmente munito del suo passaporto, ciò che dimostrerebbe l'assenza di un reale interesse nei suoi confronti da parte delle autorità. L'autorità inferiore ha pertanto ritenuto inverosimili le allegazioni dell'insorgente in relazione alle minacce ricevute e alle ricerche intraprese dal CID. Secondo la SEM, il richiedente nemmeno potrebbe avvalersi di fattori di rischio tali da giustificare il timore di essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi nel caso di rientro in patria. In particolare, sia l'interrogatorio a cui sono sottoposte le persone rimpatriate in Sri Lanka e l'eventuale apertura di una procedura penale per espatrio illegale, sia i periodici interrogatori a cui essi sono sottoposti successivamente, non costituirebbero un pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, allo stato attuale, non vi sarebbero elementi per potere affermare che, sotto la presidenza di Gotabaya Rajapaska (eletto nel novembre 2019), interi gruppi di popolazione siano esposti ad un rischio di persecuzione collettiva. 6.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l'apprezzamento dell'autorità inferiore. Dopo aver ripercorso i fatti posti alla base della sua domanda, egli si è innanzitutto prevalso di una violazione del diritto di essere sentito, evidenziando che la SEM ha emesso la decisione impugnata in lingua italiana applicando erroneamente la disposizione derogatoria di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. b LAsi (doc. TAF 1 pag. 6-8). L'autorità inferiore avrebbe inoltre giustificato l'inverosimiglianza delle sue allegazioni tramite semplici supposizioni e con motivazioni sommarie e non sostanziate (doc. TAF 1 pag. 12-13). In relazione alle incongruenze contestategli dalla SEM, l'interessato ha addotto che le discordanze cronologiche e descrittive in merito alle telefonate ricevute nonché alle visite del CID erano da imputare al notevole lasso di tempo (circa due anni e mezzo) intercorso tra gli eventi e la seconda audizione e a imprecisioni della traduzione. Egli ha altresì negato l'esistenza di contraddizioni in relazione alla convocazione del CID e alle circostanze dei fermi del fratello (doc. TAF 1 pag. 9-12). Secondo il ricorrente la SEM non avrebbe sufficientemente tenuto conto sia del suo profilo personale che della situazione che regna in Sri Lanka. A suo dire, il fatto che il CID volesse interrogarlo in relazione ad un possibile sostegno alle LTTE, il suo breve soggiorno in India, dove risiedono molti ex esponenti delle LTTE e il sostegno al movimento prestato dal padre durante la guerra civile lo esporrebbero a seri e fondati pregiudizi in caso di ritorno in patria. Fondandosi su numerosi rapporti di organizzazioni indipendenti, l'insorgente ha inoltre evidenziato che, ancora a tutt'oggi e dopo parecchi anni dalla fine della guerra civile (2009), le autorità srilankesi arrestano e perseguono persone tacciate di legami con le LTTE, i cui diritti umani vengono violati e che vengono sottoposte a tortura (doc. TAF 1 pag. 15-23). Infine in caso di rigetto del ricorso, l'insorgente ha postulato di essere posto a beneficio dell'ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile del suo rinvio. In caso di rientro in Sri Lanka, segnatamente dopo l'ascesa al potere di Gotabaya Rajapaska, egli rischierebbe infatti, con verosimiglianza preponderante, di essere arrestato, torturato, deportato e ucciso da parte delle forze di polizie del suo paese. L'insorgente ha infine sostenuto di essere ben integrato in Svizzera, paese in cui risiede da diversi anni, in cui vive una zia e di cui ha appreso una lingua ufficiale (doc. TAF 1 pag. 24-25). 6.3 Con risposta del 1° aprile 2021 (doc. TAF 5) la SEM, in assenza di nuovi elementi di rilievo, ha rinviato alle proprie argomentazioni. Per quanto attiene in particolare le convocazioni del fratello da parte della polizia srilankese (allegati al doc. TAF 3) l'autorità di prime cure ha sostenuto che esse non fornirebbero indicazioni in merito alla situazione specifica del ricorrente e non permetterebbero di sostanziare e rendere verosimile una persecuzione nei suoi confronti. 6.4 Mediante replica del 28 aprile 2021 l'insorgente ha in primo luogo rilevato che il fratello è stato convocato dal TID (Terrorist Investigation Division), divisione incaricata di garantire la protezione della sicurezza nazionale da minacce quali la ripresa dell'attività delle LTTE. Risulterebbe pertanto palese che esso sia stato interpellato in relazione ai suoi legami con le LTTE riconducibile alle attività svolte dal richiedente. Egli ha altresì evidenziato un costante peggioramento negli ultimi mesi della situazione dei diritti umani e della sicurezza in Sri Lanka a seguito della vittoria del partito di Gotabaya Rajapaska alle parlamentari dell'agosto 2020, e questo in particolare per le persone con un profilo come il richiedente (appartenenza alla minoranza tamil, legami con la LTTE, fuggito all'estero) e postulato una nuova valutazione della sua posizione alla luce dell'evoluzione testé descritta. A sostengo delle sue argomentazioni, il ricorrente ha segnatamente prodotto diversi rapporti dell'ONU, di organizzazioni internazionali non governative e articoli di stampa (doc. TAF 7 e allegati). 6.5 Con duplica del 18 maggio 2021 l'autorità inferiore ha, per l'essenziale, ripreso le argomentazioni esposte in precedenza, precisando che i rapporti prodotti in sede di replica non aggiungono nulla di nuovo (doc. TAF 9).
7. In via preliminare va esaminata l'eventuale violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente, che essendo di natura formale implica l'annullamento della decisione impugnata (DTF 138 I 232 consid. 5; consid. 7.3.2.3). 7.1 7.1.1 In primo luogo il ricorrente si prevale del fatto che la SEM, in deroga a quando previsto dall'art. 16 cpv. 2 LAsi - secondo cui le decisioni o le decisioni incidentali sono notificate nella lingua del luogo di residenza del richiedente - ha emesso il provvedimento in lingua italiana, malgrado egli risiedesse nel Canton F._______. A suo dire, in assenza dell'asserita carenza di personale riconducibile all'eccezionale ondata di domande d'asilo negli anni 2015-2016, di cui si avvale l'autorità di prime cure, l'applicazione della clausola di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. b LAsi (consid. 8.2.1) è inammissibile. 7.1.2 Egli ravvisa inoltre una violazione dei diritti procedurali fondamentali. A suo dire, la trattazione dei verbali di audizione da parte di una persona, verosimilmente, non di lingua madre tedesca avrebbe comportato la perdita di importanti dettagli e condotto ad incoerenze nella motivazione della decisione impugnata. Inoltre la situazione straordinaria che regnava in G._______ al momento dell'emanazione del provvedimento (nota: aprile 2020: prima ondata della pandemia da Covid 19) gli avrebbe impedito di recarsi a sud delle alpi e reso praticamente impossibile conferire mandato ad un patrocinatore di lingua madre italiana. Infine una traduzione dall'italiano avrebbe ulteriormente complicato la procedura. 7.2 7.2.1 Secondo l'art. 16 cpv. 2 LAsi le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. L'art. 16 cpv. 3 LAsi prevede che la SEM può derogare alla disposizione del capoverso 2 in particolare se in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello di personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b). 7.2.2 Alla luce della situazione concreta - il ricorrente vive nel Canton F._______, dove la lingua ufficiale è il tedesco - la decisione impugnata, avrebbe dovuto, di principio, essere emessa in tedesco. La SEM inoltre non ha tradotto l'intero provvedimento, limitandosi al dispositivo e ai rimedi giuridici nella lingua applicabile. Nel caso concreto tuttavia la questione se l'adozione del citato correttivo sia sufficiente per garantire il diritto ad una via giudiziaria effettiva sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU non va risolta (si confronti in proposito la sentenza del TAF D-876/2020 del 18 giugno 2020 consid. 6.6 che rinvia al messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo [FF 2010 3889, pag. 3920-3921] che fa riferimento all'introduzione delle nuove norme sulla lingua della procedura e dichiara che già in precedenza la SEM in caso di decisione in un'altra lingua eseguiva una traduzione). Malgrado infatti la decisione non sia stata integralmente tradotta, il ricorrente - che dal canto suo non ha chiesto la traduzione - è stato in grado di assumere un avvocato e tramite il suo sostegno ha interposto tempestivamente un ricorso completo, in cui si è pronunciato dettagliatamente su tutti gli aspetti trattati nella decisione impugnata. Giova inoltre evidenziare che, di regola, la stragrande maggioranza dei richiedenti l'asilo non padroneggia la lingua della decisione. Ne consegue che, anche qualora la delibera della SEM fosse stata emanata in tedesco, l'interessato avrebbe comunque molto verosimilmente necessitato di una traduzione nella sua lingua madre. In tali circostanze la necessità per l'insorgente di nominare un patrocinatore in G._______ risulta relativa e, se più difficoltosa in periodo pandemico, grazie alle nuove tecnologie, senz'altro possibile (cfr. pure sentenze del TAF D-2251/2020 del 29 maggio 2020 consid. 3.3 e D-2402/2020 del 10 agosto 2020 consid. 4.2.1). Infine la questione se le contraddizioni che sarebbero emerse dai verbali sono da ricondurre al fatto che la trattazione degli stessi ai fini della redazione della decisione sarebbe stata eseguita da un collaboratore non di lingua madre tedesca, non va risolta in questa sede. Questa Corte infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal SEM, ritiene infatti che globalmente la narrazione del ricorrente risulta verosimile (consid. 8). Alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento adottato è, da questo punto di vista, conforme al diritto federale, mentre le censure formali sollevate da A._______, risultano infondate. 7.3 7.3.1 In secondo luogo il ricorrente sostiene che le audizioni a cui si è sottoposto sarebbero state condotte in modo lacunoso sotto differenti aspetti con conseguente violazione dell'obbligo di motivare. Tale modo di procedere avrebbe inoltre causato un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. 7.3.2 7.3.2.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. 7.3.2.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del TAF F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 7.3.2.3 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non foss'altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce solo un surrogato imperfetto (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). 7.3.3 Da un lato va rilevato che la censura secondo cui le audizioni a cui è stato sottoposto il ricorrente sarebbero state condotte in modo lacunoso non appare sufficientemente sostanziata. Dall'altro, al contrario di quanto asserito dall'insorgente, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sia stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare, sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione formulata dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro sugli elementi che l'avrebbero fatta propendere, sia per il non adempimento delle condizioni previste dall'art. 3 LAsi richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, sia delle condizioni di verosimiglianza sancite all'art. 7 LAsi. In effetti, l'autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Con ciò, si può partire dall'assunto che il ricorrente sia stato in grado di impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostra l'allegato ricorsuale. 7.3.4 Ne discende che non è ravvisabile una motivazione insufficiente della decisione impugnata e pertanto la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta infondata. 8. 8.1 Nel merito va rilevato in primo luogo che secondo il Tribunale l'esposizione dell'insorgente circa i motivi per cui si è visto costretto ad espatriare appare, nel suo complesso, contrariamente a quanto sostenuto dal SEM, verosimile. Se da un lato, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, l'esposizione dei fatti presenta alcune contraddizioni, occorre d'altro canto tenere conto del notevole lasso di tempo (oltre due anni) intercorso tra le due audizioni, fattore che può legittimamente giustificare alcune incongruenze sia fattuali che cronologiche nella narrazione. Giova altresì evidenziare come le discrepanze riguardano in buona parte elementi - segnatamente il numero delle telefonate anonime, nonché il numero e le modalità delle visite dei membri del CID al suo domicilio (a cui l'assicurato non era peraltro presente e che gli sono state comunicate dalla famiglia) - di rilevanza secondaria e pertanto alla luce di una valutazione d'insieme delle circostanze, non decisive. Le divergenze risultano pure dalla difficoltà di porre a confronto le dichiarazioni rilasciate dal richiedente nella prima, breve, audizione, in cui si sono trattati solo marginalmente i fatti verificatosi dopo l'espatrio e la seconda audizione in cui detto lasso di tempo viene approfondito in modo dettagliato e nel cui ambito vengono esaminati fatti verificatisi in un periodo più lungo che comprende appunto anche il lasso di tempo tra la prima e la seconda audizione. Giova rammentare a questo titolo che l'autorità deve esaminare con ritegno le dichiarazioni rilasciate dal richiedente l'asilo durante l'audizione sommaria, non perseguendo lo scopo di stabilire se l'interessato adempie o meno la qualità di rifugiato. Delle divergenze tra le allegazioni fornite al momento dell'audizione sommaria e durante quella sui motivi d'asilo non dovrebbe condurre alla conclusione che la persona manca di credibilità (cfr. Frehner/Stettler, in: Handbuch zum Asyl-und Wegweisungsverfahren, 3a ed. 2021, pag. 344-345 e riferimenti ivi citati). Questa situazione può spiegare in particolare anche le discrepanze riguardo ai fermi del fratello, eseguiti dalle autorità penali srilankesi. In proposito va rilevato che il primo fermo con rilascio il giorno stesso [D7.01 verbale 1] relativo, secondo il ricorrente, alla scoperta della denuncia sporta dal padre alla Commissione dei diritti dell'uomo in relazione alle note minacce telefoniche da lui ricevute è avvenuto prima dell'espatrio dell'interessato (anche D157 e 159 verbale 2). Su domanda espressa del funzionario incaricato in relazione al momento del fermo del fratello, che non risultava chiaro in relazione alle informazioni relative agli arresti intervenuti dopo la partenza del richiedente, quest'ultimo ha in ogni caso confermato il primo fermo avvenuto anteriormente alla sua partenza dallo Sri Lanka (D158-160 verbale 2). Gli ulteriori arresti sono intervenuti dopo il suo espatrio, una prima volta per una durata di 14 giorni - ciò che il ricorrente dichiara precisamente (D70 pag. 9 verbale 2) - e nuovamente a fine 2018 sulla base di altre accuse [possesso di marjuana D70-71 verbale 2]). Il racconto del ricorrente nell'ambito della seconda audizione si riferisce principalmente e chiaramente al periodo successivo al suo espatrio. Non vi è pertanto nessuna discrepanza tra le risposte date in occasione della prima e della seconda audizione, tanto più che nel primo caso si parla più che altro di fermo, mentre nei casi successivi di veri e propri arresti. Per quanto attiene poi la lettera di convocazione da parte del CID l'insorgente ha sempre sostenuto (D7.01 verbale 1, D123-125 verbale 2) - e pertanto non si ravvisano contraddizioni - che la stessa è stata recapita, in sua assenza (si trovava dalla nonna) alla madre, che quest'ultima (secondo la consuetudine vigente in Sri Lanka) non l'aveva aperta e che egli ne ha presunto il contenuto in un secondo tempo, quando i membri del CID hanno spiegato alla madre il motivo delle loro visite, intervenuto a causa del mancato ossequio da parte sua all'ordine di presentazione (D125 e 135 verbale 2). Non fuori luogo ed illogico, vista soprattutto la sua giovane età (21 anni), anche secondo la generale esperienza della vita, risulta infine, lo scarso peso dato dal richiedente in un primo tempo, precedentemente alla convocazione da parte del CID/apparizione del CID a casa dei genitori, alle telefonate di minaccia ricevute (D7.01 verbale 1, D68 verbale 2). Del resto successivamente, su invito del padre, egli, comprendendo la situazione, non ha più fatto rientro a casa, soggiornando dapprima presso la nonna e successivamente a Colombo per poi espatriare (D7.01 verbale 1, D68-69 verbale 2). Alla luce di quanto sopra, la narrazione dell'insorgente - sufficientemente dettagliata, chiara, precisa e logica e pertanto concludente in merito agli elementi essenziali dei motivi d'asilo, vale a dire il momento, la portata e le cause della persecuzione che lo hanno spinto a lasciare il suo paese - e rilasciata da un richiedente credibile, risulta credibile e pertanto verosimile, contrariamente a quanto ritenuto dal SEM. 8.2 A mente di questa Corte non risulta per contro verosimile il fondato timore del ricorrente di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka. In primo luogo va constatato che il richiedente ha potuto lasciare il proprio paese del tutto legalmente, munito di passaporto, dapprima per recarsi in India nel marzo 2017 - per poi farvi ritorno lecitamente circa due settimane dopo senza subire conseguenze (fermo/interrogatorio/arresto), malgrado le telefonate di minaccia riconducibili alle visite dello zio e degli amici di quest'ultimo in sua compagnia nelle zone di guerra nel mese di febbraio (D52 segg. verbale 2) - e, definitivamente, nel maggio 2017 dall'aeroporto di Colombo. Tali avvenimenti stridono con le dichiarazioni del ricorrente secondo cui egli sarebbe ricercato dal CID (D146-147 verbale 2). Del resto non essendo noto il tenore della lettera summenzionata, che nessun membro della famiglia sembra aver letto, il suo contenuto può solo essere oggetto di congetture. Alla luce di quanto esposto quindi non solo non è verosimile che vi sia un rischio per l'assicurato di essere perseguitato in caso di rientro in patria, ma neppure che egli si veda costretto a dover versare la multa prevista in caso di espatrio illegale (sentenza E-350/2017 consid. 4.5; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha poi reso plausibile l'esistenza di un collegamento tra l'asserito fermo rispettivamente gli arresti del fratello e quanto successogli personalmente. In effetti, pur ritenendo eventualmente che quest'ultimo sia stato fermato dalla polizia (cfr. quattro convocazioni del TID relative al periodo ottobre 2018-gennaio 2019, doc. SEM 16), soprattutto la prima volta in ragione del comportamento dell'insorgente - ciò che risulta comunque solo possibile, ma non verosimile non essendo come detto noto il contenuto della presunta lettera del CID mai prodotta dal ricorrente malgrado la richiesta del SEM - il fratello sembrerebbe essere sempre stato liberato (in relazione agli avvenimenti a cui fa riferimento l'assicurato addirittura solo fermato e rilasciato lo stesso giorno), mai processato né condannato. Parrebbe perfino che l'interessato non abbia dato seguito alle convocazioni ricevute e non è noto se e quali conseguenze abbia subito per le mancate comparizioni (doc. SEM 16 pag. 3). In simili circostanze, non si vede per quali motivi la polizia dovrebbe agire diversamente nei confronti dell'insorgente, tanto più che egli non ha mai interessato le autorità srilankesi in passato (D70 verbale 2), ne ha avuto contatti personali con le LTTE, né ricoperto cariche politiche. Inoltre se è pur vero e pare coerente che la lettera menzionata dal ricorrente, a lui indirizzata e mai letta, possa avere a che fare con il CID, tenuto conto delle telefonate di minaccia e delle successive visite del CID al proprio domicilio con relative minacce alla madre, è pur vero che, malgrado espressa richiesta, la missiva non è mai stata messa a disposizione dell'amministrazione, e questo nonostante la SEM ne avesse rammentato l'importanza quale mezzo di prova (D127 e segg verbale 2). Il fratello potrebbe essere stato fermato per altri motivi considerato che è stato arrestato anche successivamente alla partenza legale del ricorrente per l'estero. Giova infine rammentare che il padre del ricorrente ha rivestito un ruolo del tutto marginale in relazione alle attività delle LTTE (messa a disposizione di veicoli, D.7.01 verbale 1, D148 verbale 2) ciò che rende alquanto improbabile il rischio di una persecuzione riflessa, non avendo mai il ricorrente avuto a che fare con le LTTE. 8.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente emerge che, malgrado i legami del padre e eventualmente dello zio con l'organizzazione LTTE, egli non ha reso verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto fondati. 9. 9.1 L'insorgente afferma inoltre nel ricorso che il semplice deposito della domanda d'asilo all'estero lo esporrebbe a persecuzioni al momento del ritorno in patria (doc. TAF 1 pag. 17 e segg.). In simili condizioni va pertanto esaminato se, a causa del suo espatrio, tenuto conto dei fattori di rischio esistenti già prima della sua partenza può essergli riconosciuta la qualità di rifugiato (che esclude tuttavia la concessione dell'asilo), per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi¸ ad esempio partenza illegale, attività politiche indesiderabili in esilio, deposito di una domanda d'asilo, sentenza del TAF E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.1 e 4.2, sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6). Nel caso concreto la questione va risolta negativamente. In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, non risulta verosimile che il ricorrente, che ha dichiarato di non essere mai stato arrestato (D70 verbale 2), fosse nel mirino della giustizia srilankese (consid. 8.2), motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella " Stop List " dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami del ricorrente presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, in ogni caso legalmente, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l'insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica. 9.2 Ne discende che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzioni in un prossimo futuro e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Tale valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel maggio del 2017, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, va confermato il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
10. In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 11.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo avviso, la messa in atto della predetta misura violerebbe il principio di non respingimento, come pure la situazione in Sri Lanka non garantirebbe un rientro in patria rispettoso della sua dignità e sicurezza. Il rischio di esposizione a trattamenti contrari ai sensi dell'art. 3 CEDU sarebbe d'altro canto altissimo. Inoltre egli, senza formazione, non disporrebbe di alcuna prospettiva professionale e non godrebbe altresì di sostegno famigliare. Il ricorrente ha pertanto ritenuto all'ora attuale l'esecuzione del suo allontanamento non ammissibile, né esigibile. 11.3 11.3.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.3.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 11.4 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.5 11.5.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 11.5.2 Lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 Lasi). Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; l'esistenza di ragioni serie e concrete deve essere resa verosimile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2; GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 Nel caso in esame il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio verso lo Sri Lanka risulta, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra esposti, non sono ravvisabili elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare non risulta che il suo profilo possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né ha dimostrato a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 12.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione escludendo che si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, l'evoluzione susseguente all'elezione alla presidenza nel 2019 di Gotabaya Rajapaksa (al quale il ricorrente fa pure riferimento nel suo ricorso [cfr. doc. TAF 1 pag. 16-21]) - nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo - non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli. In tale contesto è invece necessario determinare se sussistano legami personali con le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse, evenienza, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Come già accennato pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica la situazione. L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto in concreto ammissibile. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (si confronti anche cpv. 5). 13.2 L'art. 83 cpv. 4 LStrI si applica principalmente ai cosiddetti " réfugiés de la violence ", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 13.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 consid. 13.1). Ciò vale anche volendo considerare l'evoluzione congiunturale dettata dall'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa a cui ha fatto seguito la diffusione di episodi di violenza ed è stato decretato lo stato di emergenza (cfr. sentenza del TAF D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale e Orientale, ad eccezione della regione di Vanni (per quest'ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5), qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati, ovvero segnatamente: l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 13.3.3 e D-883/2018 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3.2). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata, risulta essere tutt'ora attuale, e ciò anche successivamente alle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 e all'elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale nuovo presidente (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati). La suddetta valutazione deve tener conto degli sviluppi attuali in Sri Lanka. La situazione economica contingente in questo paese si presenta invero molto complicata. Ad ogni modo, le difficoltà economiche a cui è confrontata la totalità della popolazione residente in loco non costituiscono di per sé un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TAF D-6824/2019 del 20 maggio 2022 consid. 9.3 con rinvio alla GICRA 2005 N° 24 consid. 10.1). 13.4 Nel caso in parola, il ricorrente proviene da C._______, nel distretto di D._______, provincia del Nord. Egli è giovane, gode di buona salute, è istruito, dispone di un'esperienza professionale di base e nel paese d'origine può contare su una solida rete famigliare, formata dai genitori, due fratelli e da una sorella, nonché da altri parenti. Il padre possiede una fabbrica, in cui lavora pure un fratello, che garantisce i necessari mezzi di sussistenza. Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria. 13.5 In riscontro alla giurisprudenza citata, il ritorno in Sri Lanka dell'insorgente è pure da considerarsi ragionevolmente esigibile.
14. In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone di una carta d'identità, già agli atti (doc. SEM 16), usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
15. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
16. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 17. 17.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali di primo acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di rinunciare al pagamento delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 in fine PA). 17.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA, in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a contrario TS-TAF).
18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini