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D-1988/2023

D-1988/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte dell'autorità inferiore (cfr. per il principio inquisitorio la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (per lo stesso cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che possono condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1).

E. 4.2.1 In primo luogo il Tribunale osserva come, a differenza di quanto censurato nel gravame dai ricorrenti (cfr. n. 3, pag. 5 seg.), la domanda di presa in carico formulata dalla SEM all'indirizzo della preposta autorità italiana (cfr. n. 36/7), risulti essere completa e corretta rispetto alle informazioni che l'autorità inferiore era tenuta a trasmettere alle autorità italiane riguardo alla situazione degli insorgenti. In particolare, essa si è premurata di trasmettere le informazioni disponibili circa il padre rispettivamente marito dei ricorrenti, nonché di richiedere delle garanzie personalizzate all'Italia riguardo all'accoglienza della famiglia rispettosa dell'unità famigliare in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12 e con la giurisprudenza successiva dello scrivente Tribunale (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3). Garanzie che sono state ottenute effettivamente dall'Italia, in rispetto a quanto precede (cfr. n. 57/1). In tale contesto, informazioni circa lo stato di salute degli insorgenti, non erano invece in alcun modo da segnalare, essendo rilevato in merito come le stesse verranno trasmesse all'Italia prima del trasferimento degli insorgenti in conformità con gli art. 31 e 32 RD III. Inoltre, avendo la SEM nella decisione avversata, ritenuto a ragione (cfr. infra consid. 5.3) che il cognato della ricorrente 1 non rientri nella definizione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, né men che meno che vi sia un rapporto di dipendenza di quest'ultimo con gli insorgenti (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata), la Svizzera non era tenuta ad informare l'Italia di tale presenza su suolo elvetico di un parente dei ricorrenti.

E. 4.2.2 In secondo luogo, si evince dalle circostanze di specie che l'autorità inferiore, nella sua decisione, doveva esaminare unicamente se l'Italia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento dei richiedenti. Dalla lettura della decisione impugnata, si desume che l'autorità inferiore, al contrario di quanto affermato nel loro ricorso dagli insorgenti, ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi completa e sufficiente di tutte le questioni determinanti della causa, ivi compresi lo stato di salute dei ricorrenti nonché la situazione vigente in Italia anche in accordo con la tutt'ora attuale giurisprudenza del Tribunale (cfr. anche infra consid. 6.2-6.3). Peraltro, nella sua analisi, la SEM ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti presenti nell'incarto al momento della pronuncia della decisione (cfr. p.to I, pag. 2 seg. in relazione agli atti presenti nell'incarto elettronico della SEM), motivando in modo sufficiente la decisione avversata anche rispetto alla situazione d'accoglienza su suolo italiano, riferendosi anche specificatamente alla situazione dei ricorrenti ed alle loro allegazioni apportate durante la procedura di prima istanza (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione avversata). In particolare, circa lo stato valetudinario della ricorrente 1, il Tribunale rileva come le diagnosi tutt'ora di attualità di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (cfr. n. 22/2, 23/2, 30/2, 56/2, 64/2 e 69/2); nonché di verosimile cefalea fronto-temporale DD emicrania (cfr. n. 73/3), con l'impostazione di terapie farmacologiche nonché di un seguito psichiatrico con cadenza di circa una volta al mese, risultavano già dagli atti di causa al momento della presa di decisione della SEM. Degli stessi, quest'ultima autorità ne ha peraltro debitamente tenuto conto nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 7). Per la perdita di capelli lamentata dall'insorgente, essa è inoltre stata visitata in data 2 marzo 2023 (cfr. n. 90/2), dove le sono state poste le diagnosi di rosacea e dermatite periorale nonché telogen effluvium su stress importante negli ultimi mesi, e le è stato consigliato un trattamento farmacologico apposito. Non si desumono poi dagli atti che vi fossero previste ulteriori visite d'accertamento per le patologie di cui soffre l'insorgente 1, salvo un consulto psichiatrico di continuità per il 27 marzo 2023 (cfr. n. 69/2), tenutosi poi il 3 aprile 2023 che ha posto la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico (PTSD), con terapia farmacologica rimasta tuttavia invariata (cfr. n. 87/3). Per quanto concerne poi i ricorrenti minorenni, si rileva che soltanto per C._______, visto il nuovo episodio di onicocriptosi all'alluce destro, il medico pediatra aveva ritenuto utile un nuovo consulto chirurgico (cfr. n. 81/3), che però non risulta essere stato fissato nel frattempo. Inoltre per supportare la famiglia nei loro rapporti ed in particolare la ricorrente 2 dal profilo psicologico, risulta dagli atti che essi proseguono ogni circa tre settimane degli incontri con un'educatrice ed una psicologa, da ultimo fissato per il 3 aprile 2023 (cfr. n. 80/2). Anche di queste ultime evenienze, l'autorità inferiore ne ha tenuto adeguatamente conto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7). Il Tribunale è quindi d'avviso che la SEM abbia correttamente istruito la causa senza commettere alcuna negligenza procedurale, pronunciandosi in conoscenza di causa riguardo ai fatti medici pertinenti e non aveva l'obbligo di intraprendere ulteriori misure d'istruzione - in particolare richiedendo un F4 per la ricorrente 1 - in vista di determinare, più in dettaglio, lo stato di salute dei ricorrenti, in particolare dell'insorgente 1 (cfr. anche in proposito la sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.).

E. 4.3 Visto quanto precede, le censure formali sollevate dagli insorgenti nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte. Per il resto, le ulteriori argomentazioni proposte dagli insorgenti nel loro ricorso, in quanto si riferiscono ad elementi materiali dell'incarto, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore e pertanto verranno trattate più avanti.

E. 5.1 La SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento.

E. 5.2 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente 1 con i figli sono entrati in Italia illegalmente l'(...) ed il giorno seguente sono state rilevate le impronte digitali alla ricorrente 1 (cfr. n. 19/1 e 21/1). Tali evenienze sono state confermate pure dalla predetta nell'ambito del suo colloquio Dublino, dove ha altresì riferito di essere rimasta in Italia sino a giungere in treno in Svizzera (cfr. n. 34/4). Su tali presupposti, il 14 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente italiana, entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 36/7). Successivamente alla richiesta di riesame da parte della Svizzera del 10 gennaio 2023 (cfr. n. 51/2 e 52/1), seguita ad un primo rifiuto da parte dell'Italia in data 9 gennaio 2023 (cfr. n. 48/1), le autorità italiane, il 16 gennaio 2023, hanno esplicitamente accettato tramite il formulario "nucleo familiare" il trasferimento degli insorgenti in questione, fondandosi pure sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 57/1). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. A differenza poi di quanto sollevato nel gravame dai ricorrenti, tale formulario ed il suo contenuto, risultano essere delle garanzie sufficientemente concrete ed individuali, onde garantire al nucleo famigliare con tre bambini minorenni, che verranno alloggiati in un alloggio del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), garantendo l'unità famigliare in accordo con la sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera succitata e con la giurisprudenza topica in materia del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3).

E. 5.3 Si evince inoltre dalle asserzioni dell'insorgente 1, che in Svizzera risieda il cognato E._______, e che ella desidera rimanere su suolo elvetico anche per questa ragione, in quanto il fratello del marito potrebbe aiutarla a badare ai figli visto che lei è una donna sola ed analfabeta (cfr. n. 34/4). Nel loro ricorso, gli insorgenti reiterano tali affermazioni, sostenendo come egli sarebbe un punto di riferimento e di sostegno importante per la famiglia. Essi lo avrebbero già incontrato tre volte da quando si troverebbero in Svizzera, e soprattutto i due ricorrenti più piccoli, gli sarebbero molto affezionati (cfr. n. II/3, pag. 5 seg. del ricorso). Tuttavia, come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza della presenza del cognato della ricorrente 1, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la domanda d'asilo degli insorgenti, non rientrando egli né nella definizione di membro della loro famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III né in quella dell'art. 16 RD III.

E. 5.4 Per il resto, a differenza di quanto allegato nel ricorso (cfr. n. II/3, pag. 6), non appare dagli atti all'inserto come la ricorrente 1 abbia mai affermato che le autorità italiane la avrebbero rassicurata che il prelevamento delle impronte digitali sarebbe servito soltanto al fine di garantire la sicurezza nazionale (cfr. n. 34/4). Al riguardo, si rimarca tuttavia come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 5.5 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data.

E. 6.1 Neppure l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III si giustifica nel caso di specie.

E. 6.2 In merito, innanzitutto il Tribunale rammenta che, per costante giurisprudenza considera che per l'Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE. Inoltre, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in proposito le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-1612/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.3, E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4).

E. 6.3 Nel caso in parola, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la precitata giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia. Tale conclusione è stata pure confermata dalla CorteEDU con sentenza del 23 marzo 2021, ove ha pure ritenuto, che le famiglie anche nel caso di un temporaneo soggiorno in un centro di prima accoglienza in Italia, beneficiano delle prestazioni necessarie (cfr. sentenza della CorteEDU M. T. contro Paesi Bassi del 23 marzo 2021, n. 46595/19, §§58-62; cfr. anche nello stesso senso la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2022 succitata consid. 10.6 e 11.2). Inoltre, si rammenta agli insorgenti, che la giurisprudenza resa da altri Stati, non è vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-605/2023 del 9 marzo 2023 consid. 5). Altresì, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulta essere un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.). Del resto i ricorrenti, neppure con il loro ricorso, hanno apportato degli elementi concreti e fondati circa il fatto che non disporranno delle prestazioni materiali - segnatamente di alcun posto in un centro SAI - nonché delle cure mediche adeguate al loro stato di salute. Le asserzioni addotte dall'insorgente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 34/4), non sono in grado di ribaltare la predetta conclusione. Come a ragione rilevato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8 seg.), gli insorgenti non hanno difatti apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, riguardo al fatto che essi si siano effettivamente rivolti alle autorità italiane - nei (...) giorni di loro permanenza nel centro - per sollecitare un aiuto concreto e che questo sarebbe loro stato negato. Inoltre si rammenta agli insorgenti che, non avendo presentato una domanda d'asilo in Italia, essi non hanno potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza italiano, possibilità che invece si presenterà loro dal momento in cui depositeranno una domanda d'asilo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5893/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.3). Inoltre competerà a loro rivolgersi alle autorità italiane preposte nel caso in cui, in futuro, essi dovessero ritenere essere stati lesi determinati loro diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che non risulta essere stato fatto concretamente in passato. Ne discende quindi che non v'è alcun motivo di ritenere che un trasferimento dei ricorrenti in Italia condurrebbe ad una violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 7.1 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rilevato che, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornavano in Italia, spetterà innanzitutto ai ricorrenti, al momento del loro ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo, ed in particolare anche per famiglie monoparentali con minorenni come quella dei ricorrenti (cfr. in merito la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 succitata consid. 10.5). Gli insorgenti, non hanno poi apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderli in carico e di esaminare la loro domanda di protezione internazionale, una volta che l'avranno depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Inoltre, né agli atti, né nel ricorso (cfr. in merito quanto già considerato supra consid. 6.3), figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe gli insorgenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.

E. 7.3.1 Circa poi lo stato di salute degli insorgenti, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3).

E. 7.3.2 Visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute degli insorgenti (cfr. supra consid. 4.2.2) - nonché per il resto rinviando alla decisione della SEM (cfr. punto II, pag. 7 seg.) che risulta essere sul punto sufficientemente completa e corretta, non avendo gli insorgenti neppure nell'ambito del ricorso apportato ulteriori elementi che possano ribaltare la predetta conclusione - questo non risulta essere ostativo all'esecuzione del loro trasferimento. Invero, è indubbio che nel caso in narrativa - per quanto il Tribunale non sottoscriva l'espressione di "buono stato di salute" concernente in particolare la ricorrente 1 esposto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pag. 10) - il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del loro stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Per quanto poi riguarda l'accesso alle cure mediche, l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 19 par. 1 e 2 della predetta direttiva. I ricorrenti non hanno quindi fornito indizi suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Italia.

E. 7.4.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 107, di seguito: CDF), per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso l'Italia, lamentandosi che la SEM non avrebbe analizzato approfonditamente il benessere superiore dei ricorrenti minorenni (cfr. p.to IV, pag. 12 seg. del ricorso).

E. 7.4.2 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti minorenni - rispettivamente di 11, 6 e 4 anni - verranno trasferiti insieme alla madre, quale famiglia, in Italia, e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 potrà occuparsi dei suoi figli, come fatto finora. In merito, occorre difatti rilevare come per quanto la famiglia venga seguita con regolari colloqui ed incontri di tipo psicologico ed educativo a partire dal (...), in particolare per quanto riguarda la ricorrente 2 (cfr. n. 44/2, 59/2, 61/2, 62/2, 66/2, 67/2, 68/2, 75/2, 77/2, 78/2, 79/2 e 80/2), non si evince dagli atti all'incarto come la madre non sia in grado di prendersi cura adeguatamente dei figli, segnatamente sollecitando quando il caso il necessario supporto medico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver analizzato a sufficienza il benessere superiore degli insorgenti minorenni. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Italia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). Invero, essi risiedono in Svizzera da poco più di cinque mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Altresì, le allegazioni apportate soltanto in fase ricorsuale circa la stretta relazione che li legherebbe allo zio paterno presente in Svizzera, non sono in grado di sostenere come con quest'ultimo abbiano un particolare legame di dipendenza; o che egli li sostenga dal profilo educativo, economico o sociale. Essendo inoltre l'Italia un Paese limitrofo alla Svizzera, i ricorrenti potranno mantenere i contatti - anche diretti e personali - con il medesimo. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti minorenni non risulta ostativo al loro trasferimento in Italia con la loro madre.

E. 7.4.3 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti minorenni in Italia, assieme alla madre, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF.

E. 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 8 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 13 aprile 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1988/2023 Sentenza del 27 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nata il (...), con i figli

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...), Afghanistan, tutti rappresentati dall'avv. Nicoletta Amendolara, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) novembre 2022, A._______, e per suo tramite anche i suoi tre figli minorenni, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dall'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 5 dicembre 2022, è risultato che la richiedente 1 era entrata illegalmente in Italia l'(...) e che il giorno successivo le erano state rilevate le impronte dattiloscopiche. A.c Il (...) dicembre 2022 con l'interessata 1 si è tenuto il colloquio Dublino. In tale sede essa ha pure consegnato la fotocopia della sua taskara e di quella della figlia B._______, nonché tre fotografie che ritraggono i suoi figli mentre dormono. A.d Sulla base delle predette risultanze, l'autorità preposta elvetica, ha inviato alla sua omologa italiana, in data 14 dicembre 2022, una domanda di presa in carico dei richiedenti, fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.e Con scritto datato 21 dicembre 2022, la rappresentante legale degli interessati ha presentato delle osservazioni. A.f A seguito di una prima risposta negativa da parte dell'Italia del 9 gennaio 2023 di presa in carico degli insorgenti, la SEM ha chiesto, in data 10 gennaio 2023, il riesame del predetto rifiuto alle autorità italiane ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). Il 16 gennaio 2023, l'Italia ha accettato la presa in carico degli interessati. A.g Agli atti è presente diversa documentazione medica, circa lo stato di salute dei richiedenti, della quale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 3 aprile 2023, notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-85/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, osservando altresì come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 12 aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la precitata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno postulato l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM, perché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o proceda ai necessari complementi istruttori. Contestualmente, hanno formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, il 13 aprile 2023, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte dell'autorità inferiore (cfr. per il principio inquisitorio la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (per lo stesso cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che possono condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). 4.2 4.2.1 In primo luogo il Tribunale osserva come, a differenza di quanto censurato nel gravame dai ricorrenti (cfr. n. 3, pag. 5 seg.), la domanda di presa in carico formulata dalla SEM all'indirizzo della preposta autorità italiana (cfr. n. 36/7), risulti essere completa e corretta rispetto alle informazioni che l'autorità inferiore era tenuta a trasmettere alle autorità italiane riguardo alla situazione degli insorgenti. In particolare, essa si è premurata di trasmettere le informazioni disponibili circa il padre rispettivamente marito dei ricorrenti, nonché di richiedere delle garanzie personalizzate all'Italia riguardo all'accoglienza della famiglia rispettosa dell'unità famigliare in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12 e con la giurisprudenza successiva dello scrivente Tribunale (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3). Garanzie che sono state ottenute effettivamente dall'Italia, in rispetto a quanto precede (cfr. n. 57/1). In tale contesto, informazioni circa lo stato di salute degli insorgenti, non erano invece in alcun modo da segnalare, essendo rilevato in merito come le stesse verranno trasmesse all'Italia prima del trasferimento degli insorgenti in conformità con gli art. 31 e 32 RD III. Inoltre, avendo la SEM nella decisione avversata, ritenuto a ragione (cfr. infra consid. 5.3) che il cognato della ricorrente 1 non rientri nella definizione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, né men che meno che vi sia un rapporto di dipendenza di quest'ultimo con gli insorgenti (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata), la Svizzera non era tenuta ad informare l'Italia di tale presenza su suolo elvetico di un parente dei ricorrenti. 4.2.2 In secondo luogo, si evince dalle circostanze di specie che l'autorità inferiore, nella sua decisione, doveva esaminare unicamente se l'Italia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento dei richiedenti. Dalla lettura della decisione impugnata, si desume che l'autorità inferiore, al contrario di quanto affermato nel loro ricorso dagli insorgenti, ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi completa e sufficiente di tutte le questioni determinanti della causa, ivi compresi lo stato di salute dei ricorrenti nonché la situazione vigente in Italia anche in accordo con la tutt'ora attuale giurisprudenza del Tribunale (cfr. anche infra consid. 6.2-6.3). Peraltro, nella sua analisi, la SEM ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti presenti nell'incarto al momento della pronuncia della decisione (cfr. p.to I, pag. 2 seg. in relazione agli atti presenti nell'incarto elettronico della SEM), motivando in modo sufficiente la decisione avversata anche rispetto alla situazione d'accoglienza su suolo italiano, riferendosi anche specificatamente alla situazione dei ricorrenti ed alle loro allegazioni apportate durante la procedura di prima istanza (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione avversata). In particolare, circa lo stato valetudinario della ricorrente 1, il Tribunale rileva come le diagnosi tutt'ora di attualità di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (cfr. n. 22/2, 23/2, 30/2, 56/2, 64/2 e 69/2); nonché di verosimile cefalea fronto-temporale DD emicrania (cfr. n. 73/3), con l'impostazione di terapie farmacologiche nonché di un seguito psichiatrico con cadenza di circa una volta al mese, risultavano già dagli atti di causa al momento della presa di decisione della SEM. Degli stessi, quest'ultima autorità ne ha peraltro debitamente tenuto conto nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 7). Per la perdita di capelli lamentata dall'insorgente, essa è inoltre stata visitata in data 2 marzo 2023 (cfr. n. 90/2), dove le sono state poste le diagnosi di rosacea e dermatite periorale nonché telogen effluvium su stress importante negli ultimi mesi, e le è stato consigliato un trattamento farmacologico apposito. Non si desumono poi dagli atti che vi fossero previste ulteriori visite d'accertamento per le patologie di cui soffre l'insorgente 1, salvo un consulto psichiatrico di continuità per il 27 marzo 2023 (cfr. n. 69/2), tenutosi poi il 3 aprile 2023 che ha posto la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico (PTSD), con terapia farmacologica rimasta tuttavia invariata (cfr. n. 87/3). Per quanto concerne poi i ricorrenti minorenni, si rileva che soltanto per C._______, visto il nuovo episodio di onicocriptosi all'alluce destro, il medico pediatra aveva ritenuto utile un nuovo consulto chirurgico (cfr. n. 81/3), che però non risulta essere stato fissato nel frattempo. Inoltre per supportare la famiglia nei loro rapporti ed in particolare la ricorrente 2 dal profilo psicologico, risulta dagli atti che essi proseguono ogni circa tre settimane degli incontri con un'educatrice ed una psicologa, da ultimo fissato per il 3 aprile 2023 (cfr. n. 80/2). Anche di queste ultime evenienze, l'autorità inferiore ne ha tenuto adeguatamente conto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7). Il Tribunale è quindi d'avviso che la SEM abbia correttamente istruito la causa senza commettere alcuna negligenza procedurale, pronunciandosi in conoscenza di causa riguardo ai fatti medici pertinenti e non aveva l'obbligo di intraprendere ulteriori misure d'istruzione - in particolare richiedendo un F4 per la ricorrente 1 - in vista di determinare, più in dettaglio, lo stato di salute dei ricorrenti, in particolare dell'insorgente 1 (cfr. anche in proposito la sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.). 4.3 Visto quanto precede, le censure formali sollevate dagli insorgenti nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte. Per il resto, le ulteriori argomentazioni proposte dagli insorgenti nel loro ricorso, in quanto si riferiscono ad elementi materiali dell'incarto, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore e pertanto verranno trattate più avanti. 5. 5.1 La SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento. 5.2 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente 1 con i figli sono entrati in Italia illegalmente l'(...) ed il giorno seguente sono state rilevate le impronte digitali alla ricorrente 1 (cfr. n. 19/1 e 21/1). Tali evenienze sono state confermate pure dalla predetta nell'ambito del suo colloquio Dublino, dove ha altresì riferito di essere rimasta in Italia sino a giungere in treno in Svizzera (cfr. n. 34/4). Su tali presupposti, il 14 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente italiana, entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 36/7). Successivamente alla richiesta di riesame da parte della Svizzera del 10 gennaio 2023 (cfr. n. 51/2 e 52/1), seguita ad un primo rifiuto da parte dell'Italia in data 9 gennaio 2023 (cfr. n. 48/1), le autorità italiane, il 16 gennaio 2023, hanno esplicitamente accettato tramite il formulario "nucleo familiare" il trasferimento degli insorgenti in questione, fondandosi pure sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 57/1). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. A differenza poi di quanto sollevato nel gravame dai ricorrenti, tale formulario ed il suo contenuto, risultano essere delle garanzie sufficientemente concrete ed individuali, onde garantire al nucleo famigliare con tre bambini minorenni, che verranno alloggiati in un alloggio del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), garantendo l'unità famigliare in accordo con la sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera succitata e con la giurisprudenza topica in materia del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3). 5.3 Si evince inoltre dalle asserzioni dell'insorgente 1, che in Svizzera risieda il cognato E._______, e che ella desidera rimanere su suolo elvetico anche per questa ragione, in quanto il fratello del marito potrebbe aiutarla a badare ai figli visto che lei è una donna sola ed analfabeta (cfr. n. 34/4). Nel loro ricorso, gli insorgenti reiterano tali affermazioni, sostenendo come egli sarebbe un punto di riferimento e di sostegno importante per la famiglia. Essi lo avrebbero già incontrato tre volte da quando si troverebbero in Svizzera, e soprattutto i due ricorrenti più piccoli, gli sarebbero molto affezionati (cfr. n. II/3, pag. 5 seg. del ricorso). Tuttavia, come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza della presenza del cognato della ricorrente 1, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la domanda d'asilo degli insorgenti, non rientrando egli né nella definizione di membro della loro famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III né in quella dell'art. 16 RD III. 5.4 Per il resto, a differenza di quanto allegato nel ricorso (cfr. n. II/3, pag. 6), non appare dagli atti all'inserto come la ricorrente 1 abbia mai affermato che le autorità italiane la avrebbero rassicurata che il prelevamento delle impronte digitali sarebbe servito soltanto al fine di garantire la sicurezza nazionale (cfr. n. 34/4). Al riguardo, si rimarca tuttavia come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.5 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data. 6. 6.1 Neppure l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III si giustifica nel caso di specie. 6.2 In merito, innanzitutto il Tribunale rammenta che, per costante giurisprudenza considera che per l'Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE. Inoltre, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in proposito le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-1612/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.3, E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4). 6.3 Nel caso in parola, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la precitata giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia. Tale conclusione è stata pure confermata dalla CorteEDU con sentenza del 23 marzo 2021, ove ha pure ritenuto, che le famiglie anche nel caso di un temporaneo soggiorno in un centro di prima accoglienza in Italia, beneficiano delle prestazioni necessarie (cfr. sentenza della CorteEDU M. T. contro Paesi Bassi del 23 marzo 2021, n. 46595/19, §§58-62; cfr. anche nello stesso senso la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2022 succitata consid. 10.6 e 11.2). Inoltre, si rammenta agli insorgenti, che la giurisprudenza resa da altri Stati, non è vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-605/2023 del 9 marzo 2023 consid. 5). Altresì, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulta essere un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.). Del resto i ricorrenti, neppure con il loro ricorso, hanno apportato degli elementi concreti e fondati circa il fatto che non disporranno delle prestazioni materiali - segnatamente di alcun posto in un centro SAI - nonché delle cure mediche adeguate al loro stato di salute. Le asserzioni addotte dall'insorgente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 34/4), non sono in grado di ribaltare la predetta conclusione. Come a ragione rilevato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8 seg.), gli insorgenti non hanno difatti apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, riguardo al fatto che essi si siano effettivamente rivolti alle autorità italiane - nei (...) giorni di loro permanenza nel centro - per sollecitare un aiuto concreto e che questo sarebbe loro stato negato. Inoltre si rammenta agli insorgenti che, non avendo presentato una domanda d'asilo in Italia, essi non hanno potuto beneficiare delle prestazioni materiali del sistema d'accoglienza italiano, possibilità che invece si presenterà loro dal momento in cui depositeranno una domanda d'asilo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5893/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.3). Inoltre competerà a loro rivolgersi alle autorità italiane preposte nel caso in cui, in futuro, essi dovessero ritenere essere stati lesi determinati loro diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che non risulta essere stato fatto concretamente in passato. Ne discende quindi che non v'è alcun motivo di ritenere che un trasferimento dei ricorrenti in Italia condurrebbe ad una violazione dell'art. 3 CEDU. 7. 7.1 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rilevato che, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornavano in Italia, spetterà innanzitutto ai ricorrenti, al momento del loro ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo, ed in particolare anche per famiglie monoparentali con minorenni come quella dei ricorrenti (cfr. in merito la sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 succitata consid. 10.5). Gli insorgenti, non hanno poi apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderli in carico e di esaminare la loro domanda di protezione internazionale, una volta che l'avranno depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Inoltre, né agli atti, né nel ricorso (cfr. in merito quanto già considerato supra consid. 6.3), figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe gli insorgenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 7.3 7.3.1 Circa poi lo stato di salute degli insorgenti, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3). 7.3.2 Visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute degli insorgenti (cfr. supra consid. 4.2.2) - nonché per il resto rinviando alla decisione della SEM (cfr. punto II, pag. 7 seg.) che risulta essere sul punto sufficientemente completa e corretta, non avendo gli insorgenti neppure nell'ambito del ricorso apportato ulteriori elementi che possano ribaltare la predetta conclusione - questo non risulta essere ostativo all'esecuzione del loro trasferimento. Invero, è indubbio che nel caso in narrativa - per quanto il Tribunale non sottoscriva l'espressione di "buono stato di salute" concernente in particolare la ricorrente 1 esposto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pag. 10) - il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del loro stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Per quanto poi riguarda l'accesso alle cure mediche, l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 19 par. 1 e 2 della predetta direttiva. I ricorrenti non hanno quindi fornito indizi suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Italia. 7.4 7.4.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 107, di seguito: CDF), per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso l'Italia, lamentandosi che la SEM non avrebbe analizzato approfonditamente il benessere superiore dei ricorrenti minorenni (cfr. p.to IV, pag. 12 seg. del ricorso). 7.4.2 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti minorenni - rispettivamente di 11, 6 e 4 anni - verranno trasferiti insieme alla madre, quale famiglia, in Italia, e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 potrà occuparsi dei suoi figli, come fatto finora. In merito, occorre difatti rilevare come per quanto la famiglia venga seguita con regolari colloqui ed incontri di tipo psicologico ed educativo a partire dal (...), in particolare per quanto riguarda la ricorrente 2 (cfr. n. 44/2, 59/2, 61/2, 62/2, 66/2, 67/2, 68/2, 75/2, 77/2, 78/2, 79/2 e 80/2), non si evince dagli atti all'incarto come la madre non sia in grado di prendersi cura adeguatamente dei figli, segnatamente sollecitando quando il caso il necessario supporto medico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver analizzato a sufficienza il benessere superiore degli insorgenti minorenni. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Italia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). Invero, essi risiedono in Svizzera da poco più di cinque mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Altresì, le allegazioni apportate soltanto in fase ricorsuale circa la stretta relazione che li legherebbe allo zio paterno presente in Svizzera, non sono in grado di sostenere come con quest'ultimo abbiano un particolare legame di dipendenza; o che egli li sostenga dal profilo educativo, economico o sociale. Essendo inoltre l'Italia un Paese limitrofo alla Svizzera, i ricorrenti potranno mantenere i contatti - anche diretti e personali - con il medesimo. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute degli insorgenti minorenni non risulta ostativo al loro trasferimento in Italia con la loro madre. 7.4.3 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti minorenni in Italia, assieme alla madre, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

8. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 13 aprile 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: