Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Il ricorrente, in possesso di una copia del certificato di nascita e della carta di identità, dichiaratosi cittadino camerunese, di etnia bafia, è entrato in Svizzera (…) gennaio 2021 e vi ha depositato una domanda d’asilo il (…) gennaio 2021 presso il Centro di registrazione e procedura di B._______ ([…]) (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. …). B. Come risulta dal verbale del rilevamento dei dati personali del (…) gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. […]), il ricorrente sarebbe espatriato il (…) dicembre 2018, sarebbe poi rimasto in Turchia per sei mesi, prima di recarsi in Grecia il (…) giugno 2019, per poi finalmente entrare illegalmente in Svizzera. C. Il (…) marzo 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo del ricorrente (cfr. atto SEM n. […]), completata dalla successiva audizione del (…) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. […]). Dai verbali redatti in tali occasioni risulta sostanzialmente che il ricorrente ha dichiarato di essere di origine camerunese, originario della (…) C._______. All’età di 13 anni, egli avrebbe scoperto di essere omosessuale. Dopo aver conseguito il diploma universitario in (…), avrebbe esercitato quale (…) presso uno (…) della città prima di dedicarsi, per motivi economici, dal 2009 alla vendita di frutta presso il mercato locale, in seguito, dal 2010 alla vendita di cellulari e, successivamente, dal 2015 anche a (…) e alla vendita di (…). A partire dal mese di gennaio 2018, egli avrebbe iniziato a frequentare il suo amico D._______. Il 14 agosto 2018, egli avrebbe ricevuto una comanda di (…) da parte dello stesso da consegnare per la (…) che si sarebbe svolta il (…). Al momento della consegna (…) all’indirizzo indicatogli, egli si sarebbe reso conto che si trattava della residenza dell’(…) E._______ e che D._______ fosse dunque suo figlio. Dopo aver consegnato la merce, avrebbe passato del tempo da solo in compagnia dell’amico e scambiato delle effusioni con lo stesso nella camera da letto di quest’ultimo. Una volta scoperti dall’(…), egli sarebbe stato trascinato (…) nel sottosuolo della casa dove sarebbe stato torturato per una durata di tre giorni. Con l’aiuto della moglie di quest’ultimo, la signora F._______, egli sarebbe riuscito a fuggire (…), in quel momento assente. A seguito di tali fatti, egli sarebbe stato oggetto di persecuzione (…). In particolare, essi avrebbero appiccato un incendio al (…). Dopo essere venuto a conoscenza da parte di terzi che (…), egli avrebbe preso la decisione di espatriare. Dopo aver ottenuto un visto per la Turchia, il (…) dicembre 2018 egli sarebbe partito, in aereo, a
D-1720/2023 Pagina 3 destinazione di Istanbul per poi arrivare in Svizzera, dopo aver soggiornato prima in Grecia e poi in Francia, (…) gennaio 2021. D. Con decisione del (…) aprile 2021, la SEM ha deciso il passaggio alla procedura ampliata. E. Con decisione del (…) febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. […]), notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. […]), la SEM non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. F. Con ricorso del (…) marzo 2023 (data di entrata: … marzo 2023, cfr. timbro di entrata) il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: “Tribunale”) la suddetta decisione e chiesto, preliminarmente, la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure del gratuito patrocinio. In via principale, egli ha invece chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria e, in via ancora più subordinata, la cassazione della decisione dell’autorità inferiore per un complemento d’istruzione. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
D-1720/2023 Pagina 4 autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) come pure, in materia di diritto degli stranieri, l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia a uno scambio di scritti.
E. 4 Disordinatamente nel ricorso si rinviene la censura ricorsuale della violazione del proprio diritto di essere sentito (cfr. ricorso del […] marzo 2023, pag. 8). Il ricorrente parrebbe sostenere che la SEM non avrebbe concesso allo stesso l’opportunità di pronunciarsi in merito ad alcune contraddizioni relative al suo racconto (cfr. ricorso del […] marzo 2023, pag. 11 in fine). Il Tribunale ritiene, sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomentazione formulata dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che quest’ultima si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro sugli elementi che l’hanno fatta propendere, sia per il non
D-1720/2023 Pagina 5 adempimento delle condizioni previste dall’art. 3 LAsi richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, sia delle condizioni di verosimiglianza sancite all’art. 7 LAsi. Il ricorrente ha potuto esprimersi compiutamente durante le due audizioni tenutesi con l’autorità inferiore riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d’asilo, ed in particolare ai motivi che l’avrebbero condotto all’espatrio. La censura ricorsuale è pertanto respinta.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha dapprima evidenziato che alcune dichiarazioni del richiedente non ottempererebbero, da un lato, le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi e che le sue restanti dichiarazioni non adempierebbero, dall’altro lato, i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi).
E. 5.2 Nel suo ricorso il ricorrente sostiene invece che le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rilasciate durante i verbali di audizione porterebbero su elementi secondari, e meglio sarebbero relative all’ordine cronologico degli eventi, e non potrebbero condurre a ritenere che il suo racconto sia inverosimile. Le sue dichiarazioni sarebbero densamente motivate, precise e dettagliate. Inoltre, confrontato a tali contraddizioni, il ricorrente sarebbe stato in grado di fornire una spiegazione convincente. Le contraddizioni del suo racconto sono d’altronde da attribuire agli effetti del trauma che lo stesso avrebbe subito, rispettivamente al suo stato di salute al momento dei fatti. Siccome le versioni fornite dallo stesso non sarebbero diametralmente opposte, non sarebbe infine possibile concludere che il suo racconto sia inverosimile. Per questi motivi, il ricorrente dovrebbe essere considerato credibile e le sue dichiarazioni dovrebbero essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. L’autorità inferiore avrebbe dunque commesso una violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi) come pure un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi).
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
D-1720/2023 Pagina 6 sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi.
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.3 In concreto, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite in quanto le sue allegazioni contengono effettivamente, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi che l’avrebbero indotto all’espatrio inverosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 6.3.1 In primo luogo, il Tribunale considera che il ricorrente abbia fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Ciò nonostante, occorre tenere conto che alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente sono facilmente reperibili in rete. A titolo esemplificativo, si rileva che la persona dell’(…) e (…) sono oggetto di una (…) in Camerun sia in virtù della sua posizione di (…).
E. 6.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo meramente esemplificativo, egli ha,
D-1720/2023 Pagina 7 in un primo momento, indicato che a causa delle percosse ricevute (…) avrebbe subito, per due volte, una slogatura della spalla sinistra (cfr. atto SEM n. […]); allorché invece, successivamente, egli ha confermato di essersi slogato la spalla tre volte (cfr. atto SEM n. […]). Inoltre, egli ha dapprima dichiarato che la medesima persona gli avrebbe rimesso a posto la spalla (cfr. atto SEM n. […]) per poi indicare che a rimettergli a posto la spalla dopo la seconda slogatura fosse invece un’altra guardia precisando che fosse stato lui stesso a spiegarle come effettuare tale manovra (cfr. atto SEM n. […]). Confrontato su questo punto, il ricorrente ha confermato la sua contraddizione (cfr. atto SEM n. […]). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che il racconto del ricorrente presenta numerose altre contraddizioni relative allo svolgimento cronologico degli eventi che, prese nel loro insieme, compromettono la coerenza dello stesso. Le incoerenze sono a tal proposito numerose e concernono l’intero racconto del ricorrente, dal momento del suo sequestro a quello della sua partenza dal Camerun (cfr. atto SEM n. […]). L’insorgente si contraddice, segnatamente, sulla prima persona che ha chiamato una volta arrivato all’ambulatorio, sulla prima persona che è venuta a fargli visita presso tale istituto, sul giorno in cui si è recato all’allevamento per verificare che la sua attività stesse continuando. Egli rilascia inoltre delle dichiarazioni non concordanti in merito al costo delle cure da lui sostenute (cfr. atto SEM n. […]). Non è dunque possibile non tenere conto, nella valutazione d’insieme relativa al carattere concludente delle dichiarazioni dell’insorgente, siffatte incoerenze. Questi esempi, tra altri, dimostrano che le dichiarazioni del ricorrente presentano numerose incoerenze e contraddizioni alle quali egli non riesce a dare delle sufficienti spiegazioni. Egli tenta di giustificarsi sostenendo che non potrebbe ricordarsi tutto ciò che gli sarebbe successo, soprattutto in virtù del fatto che si tratterebbe di avvenimenti per lui traumatizzanti e da lui vissuti in uno stato di confusione. Tale argomento, sollevato unicamente in sede di ricorso, è invocato unicamente a scopo di causa. Dal secondo verbale di audizione non risulta infatti che egli motivi le proprie contraddizioni sollevando il proprio stato mentale al momento dei fatti (cfr. atto SEM n. […]). Siccome il ricorrente ha potuto esporre in modo dettagliato i suoi motivi di asilo durante l’audizione del (…) marzo 2021 ed è stato confrontato dal funzionario in merito alle contraddizioni ivi contenute durante l'intervista del (…) aprile 2021, non è infine possibile considerare che l’autorità inferiore non abbia accertato sufficientemente i fatti (cfr. ricorso del (…) marzo 2023, pag. 11 in fine). La corrispondente critica contenuta nel ricorso non è pertinente.
E. 6.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità.
D-1720/2023 Pagina 8 A titolo esemplificativo, si rileva che non è plausibile che il ricorrente sia stato sottoposto, per una durata di due ore, alla tortura della goccia d’acqua, come invece da lui dichiarato (cfr. atto SEM n. […]). Considerato l’obiettivo di tale tortura, che consiste in una lenta azione erosiva, il suo utilizzo nel caso di specie è difficilmente concepibile. A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure menziona tale aspetto durante la seconda audizione sui motivi d’asilo. Inoltre, è difficilmente concepibile che nessun invitato della famiglia G._______ avesse sentito le urla del ricorrente (cfr. atto SEM
n. …) durante il periodo in cui egli sarebbe stato rinchiuso nel sottosuolo, considerato che egli ha dichiarato che avrebbe sentito la musica provenire dalla (…) (cfr. atto SEM n. […]). Sembra, infine, estremamente improbabile che il ricorrente sia venuto a conoscenza solamente il (…) agosto 2018 del fatto a sapere a quale famiglia appartenesse D._______ considerato che ha dichiarato di conoscerlo già dal 2008 (cfr. atto SEM n. […]).
E. 6.3.4 In quarto luogo, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno della veridicità del proprio racconto relativo alla presunta relazione con (…), al sequestro presso la casa dello stesso e al periodo successivo antecedente al suo espatrio. Egli sostiene di conoscere il (…) dal 2008 (cfr. atto SEM […]) e di aver iniziato una relazione sentimentale con lo stesso a partire dal mese di gennaio 2018 (cfr. atto SEM n. …). Dagli atti non risulta tuttavia nessun documento che permetta di comprovare la tesi del ricorrente. L’assenza di collaborazione da parte dello stesso non fa che fomentare i dubbi relativi alla veridicità delle sue dichiarazioni. In particolare, egli avrebbe potuto produrre, segnatamente, delle fotografie che lo ritraevano con (…), delle catture di schermo che mostravano lo scambio di messaggi con quest’ultimo, il reperto medico relativo alla sua degenza presso l’ambulatorio, rispettivamente delle fotografie relative al suo commercio e all’incendio che sarebbe stato appiccato. I mezzi di prova prodotti dall’insorgente dinnanzi all’autorità inferiore, che comprendono dei documenti relativi alle persecuzioni dell’omosessualità in Camerun e degli articoli concernenti (…), non permettono di rendere verosimile le sue dichiarazioni. Le lettere da lui prodotte dinnanzi al Tribunale, firmate dai signori H._______ e I._______, sono inoltre manifestamente state create per i soli bisogni di causa e permettono unicamente di rendere verosimile la sua orientazione sessuale, aspetto che il Tribunale non mette in discussione.
E. 6.3.5 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi.
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E. 6.4 Le sue restanti dichiarazioni non adempiono, inoltre, i requisiti previsti all’art. 3 LAsi per i motivi che seguono. Per quanto riguarda l’orientamento sessuale del ricorrente, in Camerun, gli atti omosessuali sono ancora illegali e il codice penale dello Stato prevede fino a cinque anni di reclusione per chi ha rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso (cfr. art. 347-1 del Codice Penale del Camerun, promulgato con la legge n. 2016/007 del 12 luglio 2016). È inoltre noto che in Camerun prevale un clima omofobo, con regolari segnalazioni di aggressioni fisiche, atteggiamenti ostili e talvolta arresti arbitrari da parte della polizia e procedimenti penali nei confronti di persone sospettate di avere relazioni omosessuali. Inoltre, gli omosessuali, come tutte le minoranze sessuali, se sono vittime di comportamenti illegali, di solito non possono rivolgersi alla polizia. Infatti, una volta che il loro orientamento sessuale viene portato all’attenzione delle autorità, diventano colpevoli per questo stesso fatto e rischiano, nella migliore delle ipotesi, di essere raggirati dalla polizia, nella peggiore di essere imprigionati. Esistono tuttavia differenze significative nel trattamento degli omosessuali tra le aree urbane e quelle rurali: l’omofobia nelle aree urbane non è così grave come nelle aree rurali, anche se le violazioni vengono registrate più spesso nelle aree urbane a causa della maggiore presenza di organizzazioni per i diritti umani (sentenza del Tribunale D-5342/2019 dell’11 maggio 2021 consid. 7.2.1). La mentalità è diversa nelle aree urbane, soprattutto a I._______ e C._______, due città più aperte rispetto ad altre località del Camerun, come d’altronde risulta dalle dichiarazioni del ricorrente (cfr. atto SEM n. […]). Questa maggiore tolleranza nei confronti degli omosessuali si spiega con l’impegno delle numerose organizzazioni per i diritti delle minoranze sessuali presenti in queste due città. Il fatto che il codice penale condanni ancora gli atti omosessuali e che il clima sia notoriamente ostile nei confronti degli omosessuali non consente tuttavia di ritenere in generale che si possa riconoscere un timore oggettivamente fondato di subire pregiudizi determinanti ai fini dell’asilo a causa dell’orientamento sessuale. Infatti, non tutti gli omosessuali sono vittime di tali pregiudizi in Camerun. È quindi necessario verificare se, in ciascun caso specifico, vi siano prove oggettive di tale rischio (sentenza del Tribunale D-5342/2019 dell’11 maggio 2021 consid 7.2.1). Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai incontrato problemi di alcun tipo con le autorità camerunesi a causa della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. […]). Inoltre, sebbene l’annuncio della sua omosessualità sembrerebbe aver provocato una forte reazione da parte di suo padre, egli ha ammesso che la situazione si sarebbe successivamente calmata e che egli sarebbe stato riammesso a casa propria (cfr. atto SEM
n. […]). Dal suo arrivo in Svizzera egli avrebbe inoltre contatti telefonici con i famigliari (cfr. atto SEM n. […]). Egli è stato per di più estremamente vago
D-1720/2023 Pagina 10 e generico sui rischi concreti che correrebbe in Camerun in quanto omosessuale (cfr. atto SEM n. […]). Si deve quindi constatare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del fatto che, in caso di ritorno in Camerun, e in particolare a C._______, dove è nato e ha vissuto per gran parte della sua vita, si troverebbe personalmente di fronte a un rischio di persecuzione legato alla sua omosessualità ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 6.5 Per questi motivi, la decisione della SEM dev’essere, sotto questo aspetto, confermata.
E. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).
E. 7.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.
E. 7.4 L’esecuzione dell’allontanamento è invece regolamentata all’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
D-1720/2023 Pagina 11 possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 8.1 Ora, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 8.2 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura. L’esecuzione dell’allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). Per questi motivi, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata ammissibile.
E. 8.3 Il Camerun sta attualmente affrontando un aggravamento delle tensioni politiche e interetniche. Tuttavia, non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consenta di presumere fin dall’inizio – a prescindere dalle circostanze del caso in questione – che tutti i cittadini camerunesi siano in pericolo effettivo (ex pluris sentenza del Tribunale D-1752/2020 del 23 agosto 2022). Inoltre, non vi sono elementi verosimili da cui si possa dedurre che l’esecuzione allontanamento comporterebbe un pericolo concreto per il ricorrente (cfr. supra). In particolare, in merito al suo stato di salute, dagli atti risulta che al ricorrente è stata diagnosticata una (…) da circa 2 anni (cfr. atto SEM n. […]), e un (…) (cfr. atto SEM n. […]) e (…) (cfr. atto SEM n. […]). Lo stesso è stato inoltre preavvisato quale “caso speciale” al Cantone per la sua malattia psicologica (cfr. atto SEM n. […]) essendo vittima di (…). La terapia consisteva, in un primo momento, in (…) (cfr. atto SEM n. […]) per poi passare, in un secondo momento, a (…) (cfr. atto SEM n. […]). La terapia è rimasta invariata (cfr. atti SEM n. …) per poi essere aumentata in (…) (cfr. atto SEM n. …) e mantenuta a tale dosaggio (cfr. atti SEM n. […]).
D-1720/2023 Pagina 12 Alla luce dei referti medici, non sembra tuttavia che gli attuali disturbi mentali dell’interessato siano tali da mettere la sua vita o la sua salute in concreto e grave pericolo, a breve termine, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine. La SEM ha inoltre giustamente rilevato che i problemi di salute psicologici diagnosticati potevano essere trattati a C._______, in particolare presso (…) (cfr. anche Michael, Toguem Guy et al., Situational Analysis of Mental Health System in The West Region of Cameroon Using The World Health Organization’s Assessment Instrument for Mental Health Systems [WHO-AIMS], 2022, <https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-022-00528-9>, consultato il 26 aprile 2023). Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (cfr. ricorso del […] marzo 2023, pag. 21), la SEM non avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini in merito alla situazione medica del ricorrente considerato l’obbligo di collaborazione che incombe a quest’ultimo, per di più rappresentato (art. 8 cpv. 1 LAsi). Per gli stessi motivi, il Tribunale non deve attendere una successiva presentazione di un rapporto medico attualizzato, annunciata dal ricorrente in modo vago (cfr. ricorso del […] marzo 2023, pag. 21; cfr. sulla valutazione anticipata delle prove DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2, pag. 357). Il richiedente è giovane, non ha responsabilità familiari, ha un diploma universitario e numerosi familiari in Camerun: tutti fattori che dovrebbero consentirgli di reinsediarsi nel suo Paese senza incontrare eccessive difficoltà. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.4 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
D-1720/2023 Pagina 13
E. 11 Avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non vi sono i presupposti per concedere il gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell’art. 102m cpv. 2 LAsi).
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1720/2023 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750 sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1720/2023 Sentenza del 3 maggio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato (...), Camerun, patrocinato da Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 febbraio 2023 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente, in possesso di una copia del certificato di nascita e della carta di identità, dichiaratosi cittadino camerunese, di etnia bafia, è entrato in Svizzera (...) gennaio 2021 e vi ha depositato una domanda d'asilo il (...) gennaio 2021 presso il Centro di registrazione e procedura di B._______ ([...]) (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" n. ... ). B. Come risulta dal verbale del rilevamento dei dati personali del (...) gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. [...]), il ricorrente sarebbe espatriato il (...) dicembre 2018, sarebbe poi rimasto in Turchia per sei mesi, prima di recarsi in Grecia il (...) giugno 2019, per poi finalmente entrare illegalmente in Svizzera. C. Il (...) marzo 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente (cfr. atto SEM n. [...]), completata dalla successiva audizione del (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [...]). Dai verbali redatti in tali occasioni risulta sostanzialmente che il ricorrente ha dichiarato di essere di origine camerunese, originario della (...) C._______. All'età di 13 anni, egli avrebbe scoperto di essere omosessuale. Dopo aver conseguito il diploma universitario in (...), avrebbe esercitato quale (...) presso uno (...) della città prima di dedicarsi, per motivi economici, dal 2009 alla vendita di frutta presso il mercato locale, in seguito, dal 2010 alla vendita di cellulari e, successivamente, dal 2015 anche a (...) e alla vendita di (...). A partire dal mese di gennaio 2018, egli avrebbe iniziato a frequentare il suo amico D._______. Il 14 agosto 2018, egli avrebbe ricevuto una comanda di (...) da parte dello stesso da consegnare per la (...) che si sarebbe svolta il (...). Al momento della consegna (...) all'indirizzo indicatogli, egli si sarebbe reso conto che si trattava della residenza dell'(...) E._______ e che D._______ fosse dunque suo figlio. Dopo aver consegnato la merce, avrebbe passato del tempo da solo in compagnia dell'amico e scambiato delle effusioni con lo stesso nella camera da letto di quest'ultimo. Una volta scoperti dall'(...), egli sarebbe stato trascinato (...) nel sottosuolo della casa dove sarebbe stato torturato per una durata di tre giorni. Con l'aiuto della moglie di quest'ultimo, la signora F._______, egli sarebbe riuscito a fuggire (...), in quel momento assente. A seguito di tali fatti, egli sarebbe stato oggetto di persecuzione (...). In particolare, essi avrebbero appiccato un incendio al (...). Dopo essere venuto a conoscenza da parte di terzi che (...), egli avrebbe preso la decisione di espatriare. Dopo aver ottenuto un visto per la Turchia, il (...) dicembre 2018 egli sarebbe partito, in aereo, a destinazione di Istanbul per poi arrivare in Svizzera, dopo aver soggiornato prima in Grecia e poi in Francia, (...) gennaio 2021. D. Con decisione del (...) aprile 2021, la SEM ha deciso il passaggio alla procedura ampliata. E. Con decisione del (...) febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. [...]), notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [...]), la SEM non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. F. Con ricorso del (...) marzo 2023 (data di entrata: ... marzo 2023, cfr. timbro di entrata) il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: "Tribunale") la suddetta decisione e chiesto, preliminarmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure del gratuito patrocinio. In via principale, egli ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria e, in via ancora più subordinata, la cassazione della decisione dell'autorità inferiore per un complemento d'istruzione. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) come pure, in materia di diritto degli stranieri, l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia a uno scambio di scritti. 4. Disordinatamente nel ricorso si rinviene la censura ricorsuale della violazione del proprio diritto di essere sentito (cfr. ricorso del [...] marzo 2023, pag. 8). Il ricorrente parrebbe sostenere che la SEM non avrebbe concesso allo stesso l'opportunità di pronunciarsi in merito ad alcune contraddizioni relative al suo racconto (cfr. ricorso del [...] marzo 2023, pag. 11 in fine). Il Tribunale ritiene, sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione formulata dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che quest'ultima si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro sugli elementi che l'hanno fatta propendere, sia per il non adempimento delle condizioni previste dall'art. 3 LAsi richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, sia delle condizioni di verosimiglianza sancite all'art. 7 LAsi. Il ricorrente ha potuto esprimersi compiutamente durante le due audizioni tenutesi con l'autorità inferiore riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d'asilo, ed in particolare ai motivi che l'avrebbero condotto all'espatrio. La censura ricorsuale è pertanto respinta. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha dapprima evidenziato che alcune dichiarazioni del richiedente non ottempererebbero, da un lato, le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e che le sue restanti dichiarazioni non adempierebbero, dall'altro lato, i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi). 5.2 Nel suo ricorso il ricorrente sostiene invece che le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rilasciate durante i verbali di audizione porterebbero su elementi secondari, e meglio sarebbero relative all'ordine cronologico degli eventi, e non potrebbero condurre a ritenere che il suo racconto sia inverosimile. Le sue dichiarazioni sarebbero densamente motivate, precise e dettagliate. Inoltre, confrontato a tali contraddizioni, il ricorrente sarebbe stato in grado di fornire una spiegazione convincente. Le contraddizioni del suo racconto sono d'altronde da attribuire agli effetti del trauma che lo stesso avrebbe subito, rispettivamente al suo stato di salute al momento dei fatti. Siccome le versioni fornite dallo stesso non sarebbero diametralmente opposte, non sarebbe infine possibile concludere che il suo racconto sia inverosimile. Per questi motivi, il ricorrente dovrebbe essere considerato credibile e le sue dichiarazioni dovrebbero essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore avrebbe dunque commesso una violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi) come pure un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 In concreto, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite in quanto le sue allegazioni contengono effettivamente, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.3.1 In primo luogo, il Tribunale considera che il ricorrente abbia fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Ciò nonostante, occorre tenere conto che alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente sono facilmente reperibili in rete. A titolo esemplificativo, si rileva che la persona dell'(...) e (...) sono oggetto di una (...) in Camerun sia in virtù della sua posizione di (...). 6.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo meramente esemplificativo, egli ha, in un primo momento, indicato che a causa delle percosse ricevute (...) avrebbe subito, per due volte, una slogatura della spalla sinistra (cfr. atto SEM n. [...]); allorché invece, successivamente, egli ha confermato di essersi slogato la spalla tre volte (cfr. atto SEM n. [...]). Inoltre, egli ha dapprima dichiarato che la medesima persona gli avrebbe rimesso a posto la spalla (cfr. atto SEM n. [...]) per poi indicare che a rimettergli a posto la spalla dopo la seconda slogatura fosse invece un'altra guardia precisando che fosse stato lui stesso a spiegarle come effettuare tale manovra (cfr. atto SEM n. [...]). Confrontato su questo punto, il ricorrente ha confermato la sua contraddizione (cfr. atto SEM n. [...]). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che il racconto del ricorrente presenta numerose altre contraddizioni relative allo svolgimento cronologico degli eventi che, prese nel loro insieme, compromettono la coerenza dello stesso. Le incoerenze sono a tal proposito numerose e concernono l'intero racconto del ricorrente, dal momento del suo sequestro a quello della sua partenza dal Camerun (cfr. atto SEM n. [...]). L'insorgente si contraddice, segnatamente, sulla prima persona che ha chiamato una volta arrivato all'ambulatorio, sulla prima persona che è venuta a fargli visita presso tale istituto, sul giorno in cui si è recato all'allevamento per verificare che la sua attività stesse continuando. Egli rilascia inoltre delle dichiarazioni non concordanti in merito al costo delle cure da lui sostenute (cfr. atto SEM n. [...]). Non è dunque possibile non tenere conto, nella valutazione d'insieme relativa al carattere concludente delle dichiarazioni dell'insorgente, siffatte incoerenze. Questi esempi, tra altri, dimostrano che le dichiarazioni del ricorrente presentano numerose incoerenze e contraddizioni alle quali egli non riesce a dare delle sufficienti spiegazioni. Egli tenta di giustificarsi sostenendo che non potrebbe ricordarsi tutto ciò che gli sarebbe successo, soprattutto in virtù del fatto che si tratterebbe di avvenimenti per lui traumatizzanti e da lui vissuti in uno stato di confusione. Tale argomento, sollevato unicamente in sede di ricorso, è invocato unicamente a scopo di causa. Dal secondo verbale di audizione non risulta infatti che egli motivi le proprie contraddizioni sollevando il proprio stato mentale al momento dei fatti (cfr. atto SEM n. [...]). Siccome il ricorrente ha potuto esporre in modo dettagliato i suoi motivi di asilo durante l'audizione del (...) marzo 2021 ed è stato confrontato dal funzionario in merito alle contraddizioni ivi contenute durante l'intervista del (...) aprile 2021, non è infine possibile considerare che l'autorità inferiore non abbia accertato sufficientemente i fatti (cfr. ricorso del (...) marzo 2023, pag. 11 in fine). La corrispondente critica contenuta nel ricorso non è pertinente. 6.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, si rileva che non è plausibile che il ricorrente sia stato sottoposto, per una durata di due ore, alla tortura della goccia d'acqua, come invece da lui dichiarato (cfr. atto SEM n. [...]). Considerato l'obiettivo di tale tortura, che consiste in una lenta azione erosiva, il suo utilizzo nel caso di specie è difficilmente concepibile. A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure menziona tale aspetto durante la seconda audizione sui motivi d'asilo. Inoltre, è difficilmente concepibile che nessun invitato della famiglia G._______ avesse sentito le urla del ricorrente (cfr. atto SEM n. ... ) durante il periodo in cui egli sarebbe stato rinchiuso nel sottosuolo, considerato che egli ha dichiarato che avrebbe sentito la musica provenire dalla (...) (cfr. atto SEM n. [...]). Sembra, infine, estremamente improbabile che il ricorrente sia venuto a conoscenza solamente il (...) agosto 2018 del fatto a sapere a quale famiglia appartenesse D._______ considerato che ha dichiarato di conoscerlo già dal 2008 (cfr. atto SEM n. [...]). 6.3.4 In quarto luogo, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno della veridicità del proprio racconto relativo alla presunta relazione con (...), al sequestro presso la casa dello stesso e al periodo successivo antecedente al suo espatrio. Egli sostiene di conoscere il (...) dal 2008 (cfr. atto SEM [...]) e di aver iniziato una relazione sentimentale con lo stesso a partire dal mese di gennaio 2018 (cfr. atto SEM n. ... ). Dagli atti non risulta tuttavia nessun documento che permetta di comprovare la tesi del ricorrente. L'assenza di collaborazione da parte dello stesso non fa che fomentare i dubbi relativi alla veridicità delle sue dichiarazioni. In particolare, egli avrebbe potuto produrre, segnatamente, delle fotografie che lo ritraevano con (...), delle catture di schermo che mostravano lo scambio di messaggi con quest'ultimo, il reperto medico relativo alla sua degenza presso l'ambulatorio, rispettivamente delle fotografie relative al suo commercio e all'incendio che sarebbe stato appiccato. I mezzi di prova prodotti dall'insorgente dinnanzi all'autorità inferiore, che comprendono dei documenti relativi alle persecuzioni dell'omosessualità in Camerun e degli articoli concernenti (...), non permettono di rendere verosimile le sue dichiarazioni. Le lettere da lui prodotte dinnanzi al Tribunale, firmate dai signori H._______ e I._______, sono inoltre manifestamente state create per i soli bisogni di causa e permettono unicamente di rendere verosimile la sua orientazione sessuale, aspetto che il Tribunale non mette in discussione. 6.3.5 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.4 Le sue restanti dichiarazioni non adempiono, inoltre, i requisiti previsti all'art. 3 LAsi per i motivi che seguono. Per quanto riguarda l'orientamento sessuale del ricorrente, in Camerun, gli atti omosessuali sono ancora illegali e il codice penale dello Stato prevede fino a cinque anni di reclusione per chi ha rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso (cfr. art. 347-1 del Codice Penale del Camerun, promulgato con la legge n. 2016/007 del 12 luglio 2016). È inoltre noto che in Camerun prevale un clima omofobo, con regolari segnalazioni di aggressioni fisiche, atteggiamenti ostili e talvolta arresti arbitrari da parte della polizia e procedimenti penali nei confronti di persone sospettate di avere relazioni omosessuali. Inoltre, gli omosessuali, come tutte le minoranze sessuali, se sono vittime di comportamenti illegali, di solito non possono rivolgersi alla polizia. Infatti, una volta che il loro orientamento sessuale viene portato all'attenzione delle autorità, diventano colpevoli per questo stesso fatto e rischiano, nella migliore delle ipotesi, di essere raggirati dalla polizia, nella peggiore di essere imprigionati. Esistono tuttavia differenze significative nel trattamento degli omosessuali tra le aree urbane e quelle rurali: l'omofobia nelle aree urbane non è così grave come nelle aree rurali, anche se le violazioni vengono registrate più spesso nelle aree urbane a causa della maggiore presenza di organizzazioni per i diritti umani (sentenza del Tribunale D-5342/2019 dell'11 maggio 2021 consid. 7.2.1). La mentalità è diversa nelle aree urbane, soprattutto a I._______ e C._______, due città più aperte rispetto ad altre località del Camerun, come d'altronde risulta dalle dichiarazioni del ricorrente (cfr. atto SEM n. [...]). Questa maggiore tolleranza nei confronti degli omosessuali si spiega con l'impegno delle numerose organizzazioni per i diritti delle minoranze sessuali presenti in queste due città. Il fatto che il codice penale condanni ancora gli atti omosessuali e che il clima sia notoriamente ostile nei confronti degli omosessuali non consente tuttavia di ritenere in generale che si possa riconoscere un timore oggettivamente fondato di subire pregiudizi determinanti ai fini dell'asilo a causa dell'orientamento sessuale. Infatti, non tutti gli omosessuali sono vittime di tali pregiudizi in Camerun. È quindi necessario verificare se, in ciascun caso specifico, vi siano prove oggettive di tale rischio (sentenza del Tribunale D-5342/2019 dell'11 maggio 2021 consid 7.2.1). Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai incontrato problemi di alcun tipo con le autorità camerunesi a causa della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. [...]). Inoltre, sebbene l'annuncio della sua omosessualità sembrerebbe aver provocato una forte reazione da parte di suo padre, egli ha ammesso che la situazione si sarebbe successivamente calmata e che egli sarebbe stato riammesso a casa propria (cfr. atto SEM n. [...]). Dal suo arrivo in Svizzera egli avrebbe inoltre contatti telefonici con i famigliari (cfr. atto SEM n. [...]). Egli è stato per di più estremamente vago e generico sui rischi concreti che correrebbe in Camerun in quanto omosessuale (cfr. atto SEM n. [...]). Si deve quindi constatare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del fatto che, in caso di ritorno in Camerun, e in particolare a C._______, dove è nato e ha vissuto per gran parte della sua vita, si troverebbe personalmente di fronte a un rischio di persecuzione legato alla sua omosessualità ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.5 Per questi motivi, la decisione della SEM dev'essere, sotto questo aspetto, confermata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 7.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 7.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 7.4 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8. 8.1 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 8.2 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata ammissibile. 8.3 Il Camerun sta attualmente affrontando un aggravamento delle tensioni politiche e interetniche. Tuttavia, non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consenta di presumere fin dall'inizio - a prescindere dalle circostanze del caso in questione - che tutti i cittadini camerunesi siano in pericolo effettivo (ex pluris sentenza del Tribunale D-1752/2020 del 23 agosto 2022). Inoltre, non vi sono elementi verosimili da cui si possa dedurre che l'esecuzione allontanamento comporterebbe un pericolo concreto per il ricorrente (cfr. supra). In particolare, in merito al suo stato di salute, dagli atti risulta che al ricorrente è stata diagnosticata una (...) da circa 2 anni (cfr. atto SEM n. [...]), e un (...) (cfr. atto SEM n. [...]) e (...) (cfr. atto SEM n. [...]). Lo stesso è stato inoltre preavvisato quale "caso speciale" al Cantone per la sua malattia psicologica (cfr. atto SEM n. [...]) essendo vittima di (...). La terapia consisteva, in un primo momento, in (...) (cfr. atto SEM n. [...]) per poi passare, in un secondo momento, a (...) (cfr. atto SEM n. [...]). La terapia è rimasta invariata (cfr. atti SEM n. ... ) per poi essere aumentata in (...) (cfr. atto SEM n. ... ) e mantenuta a tale dosaggio (cfr. atti SEM n. [...]). Alla luce dei referti medici, non sembra tuttavia che gli attuali disturbi mentali dell'interessato siano tali da mettere la sua vita o la sua salute in concreto e grave pericolo, a breve termine, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine. La SEM ha inoltre giustamente rilevato che i problemi di salute psicologici diagnosticati potevano essere trattati a C._______, in particolare presso (...) (cfr. anche Michael, Toguem Guy et al., Situational Analysis of Mental Health System in The West Region of Cameroon Using The World Health Organization's Assessment Instrument for Mental Health Systems [WHO-AIMS], 2022, https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-022-00528-9 , consultato il 26 aprile 2023). Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (cfr. ricorso del [...] marzo 2023, pag. 21), la SEM non avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini in merito alla situazione medica del ricorrente considerato l'obbligo di collaborazione che incombe a quest'ultimo, per di più rappresentato (art. 8 cpv. 1 LAsi). Per gli stessi motivi, il Tribunale non deve attendere una successiva presentazione di un rapporto medico attualizzato, annunciata dal ricorrente in modo vago (cfr. ricorso del [...] marzo 2023, pag. 21; cfr. sulla valutazione anticipata delle prove DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2, pag. 357). Il richiedente è giovane, non ha responsabilità familiari, ha un diploma universitario e numerosi familiari in Camerun: tutti fattori che dovrebbero consentirgli di reinsediarsi nel suo Paese senza incontrare eccessive difficoltà. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 11. Avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non vi sono i presupposti per concedere il gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 2 LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750 sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: