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D-1696/2020

D-1696/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 L'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1696/2020 Sentenza del 6 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Sri Lanka, rappresentata dalla signora Roberta Condemi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 12 marzo 2020. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata, di nazionalità srilankese, di etnia tamil e religione hindu, con ultimo domicilio a B._______, C._______ (situato nella Provincia del [...], nella regione del D._______), ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2019 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-3/2), i verbali di rilevamento dei dati personali del (...) ottobre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-13/9) e del colloquio personale Dublino del (...) novembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-15/2), i verbali d'audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) del (...) dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-20/25; di seguito: verbale 1) ed ai sensi dell'art. 29 LAsi del (...) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-23/13; di seguito: verbale 2), il parere espresso dalla rappresentante legale della richiedente dell'(...) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-26/2) nei confronti del progetto di decisione dell'autorità inferiore reso in data 10 marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-25/10), la decisione della SEM del 12 marzo 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-29/1), con la quale la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 24 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali) interposto dall'insorgente avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), per il cui tramite l'interessata ha postulato, in via principale, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione in punto al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, ed in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; ha nel contempo presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine l'(...) 2019 per recarsi dapprima via aerea in E._______, e poi in Svizzera; che ella ha in particolare asserito che prima della fine della guerra nel (...) da F._______, si sarebbe trasferita insieme alla sua famiglia nuovamente a B._______ (C._______), ove il padre avrebbe un campo in proprietà ed una casa; che in tale contesto la sua famiglia si sarebbe arresa alle autorità srilankesi e, come molte altre persone, avrebbero proceduto a registrarsi presso le stesse, ma nessuno di loro quale membro delle LTTE, malgrado suo padre avrebbe collaborato con queste ultime portando loro della merce o del cibo; che un suo zio (...) sarebbe invece stato membro delle LTTE ed avrebbe svolto per questo motivo un periodo di riabilitazione dopo il quale avrebbe iniziato a lavorare nel (...), che ha inoltre narrato che dopo aver scritto in svariate occasioni delle frasi su dei manifesti che sarebbero stati utilizzati durante delle manifestazioni da persone che cercavano i loro famigliari dispersi, attività per la quale sarebbe stata iniziata ed avrebbe fatto capo alla madre di (...), una vicina di casa la cui figlia (...) risulterebbe dispersa, alla (...) del 2019 delle persone si sarebbero presentate a casa sua; che queste ultime, riferendosi alla sua attività precitata, avrebbero ingiunto che lei dovesse smettere di scrivere dei cartelloni contro il Governo, minacciando lei ed i suoi genitori, e dicendo che volevano portarla via per interrogarla la sera stessa, che però i medesimi avrebbero desistito, viste in particolare le suppliche del padre, il quale sarebbe pure stato spintonato da uno dei figuri; che per due o tre giorni per timore ella non sarebbe più uscita di casa, dopo i quali si sarebbe recata in banca per versare i proventi del raccolto famigliare sul suo conto personale su richiesta del padre; che al rientro da tale commissione, ella sarebbe stata inseguita in moto da due persone; che trascorsi ancora un paio di giorni, si sarebbe recata da una (...) che viveva a pochi minuti da casa loro, per ritirare i medicamenti per il padre; che durante la sua assenza la madre le avrebbe riferito che sarebbero passati delle persone appartenenti al (...) (acronimo per "[...]"), e non trovandola avrebbero detto che doveva presentarsi presso i loro uffici la mattina seguente, che il giorno stesso, l'interessata avrebbe abbandonato la sua casa per recarsi presso una parente a G._______, presso la quale sarebbe rimasta nascosta sino al suo espatrio; che tramite tale parente, sia quando ancora si trovava presso la stessa, che dopo la sua partenza dal paese d'origine, avrebbe appreso che le persone del (...) sarebbero ripassate a cercarla svariate volte al suo domicilio, minacciando i suoi genitori, che a supporto delle sue dichiarazioni, l'interessata ha consegnato la sua carta d'identità ed il certificato di nascita originali (cfr. atti SEM n. [...]-1/1, n. [...]-2/2, n. [...]-13/9, p.to 4.01 segg., pag. 4 seg.), oltreché una lettera del (...) datata (...) in lingua inglese (cfr. atto SEM n. [...]-18/- e mezzo di prova n. 1); una denuncia di sparizione manoscritta di H._______ da parte della madre, in lingua straniera ed una dichiarazione manoscritta di sparizione di I._______ inerente la figlia H._______ del (...) in lingua straniera (cfr. atto SEM n. [...]-18/- e mezzo di prova n. 2); uno scritto del (...) J._______ del (...), in lingua inglese (cfr. atto SEM n. [...]-18/- e mezzo di prova n. 3), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che sul punto in questione dell'asilo e della qualità di rifugiato, il Tribunale non può che condividere la lettura dell'autorità inferiore, che invero, come giudicato dalla SEM, il racconto circa gli eventi determinanti l'espatrio dell'insorgente, non risultano essere verosimili, che a titolo esemplificativo, circa la scrittura dei manifesti, ella ha reso delle asserzioni incoerenti sia in relazione ai committenti degli stessi ed a come venivano preparati, che al ruolo che avrebbe avuto la madre di (...), che se dapprima ella riferisce che tali cartelloni li avrebbe preparati per delle persone anziane, su loro richiesta, ove scriveva quello che volevano loro (cfr. verbale 1, D94, pag. 12; D97, pag. 13; D105, pag. 14), in seguito invece modifica sostanzialmente tali affermazioni, sostenendo che sarebbe stata la madre di (...), che le avrebbe chiesto di scrivere i cartelloni, mentre che le altre famiglie preparavano per conto loro i manifesti (cfr. verbale 1, D106, pag. 14; D136, pag. 18; D150, pag. 19) e che per non ripetere sempre le solite frasi avrebbe preparato i manifesti anche con frasi sue (cfr. verbale 1, D106, pag. 14), che inoltre, in primo luogo sostiene che tale lavoro lo avrebbe svolto stando assieme ad una ragazza, e che sarebbe stata la madre di (...) ad averle raccontato che partecipava a queste manifestazioni, e da lì sarebbe nato il suo interesse di aiutare tali persone e ad avere i contatti con gli organizzatori delle manifestazioni (cfr. verbale 1, D107, pag. 14), salvo poco dopo contraddirsi, riferendo invece che sarebbe stata unicamente con la madre e con il (...) di (...) che avrebbe avuto dei contatti per svolgere l'attività di scrittura dei manifesti, e che sarebbe stata la madre di (...) che le avrebbe chiesto di svolgere tale compito la prima volta, la quale sarebbe pure stata l'organizzatrice di tali manifestazioni, ove quest'ultima partecipava praticamente sempre (cfr. verbale 1, D106, pag. 14; D109, pag. 15; D113, pag. 15 e D177, pag. 23), che però anche circa quest'ultima affermazione ha rilasciato in seguito una versione discrepante, dipingendo la madre di (...) come persona anziana e malata di salute, che partecipava soltanto alle grandi manifestazioni (cfr. verbale 2, D22 segg., pag. 4), quando invece nella prima audizione, riferisce trattarsi di una ragazza che organizzava e partecipava alle manifestazioni (cfr. verbale 1, D106 seg., pag. 14 e D177, pag. 23), che anche in merito alla dinamica della prima visita ricevuta da alcune persone, che la richiedente ritiene essere appartenenti al (...), le allegazioni rilasciate dalla stessa, non risultano meno coerenti, che a titolo d'esempio se durante la prima narrazione dell'evento, ella riferisce che le avrebbero ingiunto, tra le altre cose, che si sarebbe dovuta presentare in una certa data al loro ufficio per un interrogatorio, nonché non avrebbe scorto con quale veicolo tali figuri sarebbero sopraggiunti, in quanto ella sarebbe uscita soltanto in un secondo momento (cfr. verbale 1, D94, pag. 12), poco dopo invece fornisce una versione differente, sostenendo che le avrebbero detto che sarebbero ritornati e lei li avrebbe dovuti seguire per l'interrogatorio (cfr. verbale 1, D155, pag. 20), quindi senza comunicarle alcuna data precisa per l'interrogatorio; nonché avrebbe visto arrivare la vettura - un (...) - dal quale sarebbero scese tali persone (cfr. verbale 2, D29, pag. 5), che anche circa la veridicità degli avvenimenti successivi a tale visita, vi è seriamente da dubitare, che per quanto concerne l'inseguimento con la motocicletta messa in atto nei suoi confronti da parte di due persone, se dapprincipio ella ha chiaramente indicato essersi trattato di più inseguimenti, sia se si recava al mercato che a scuola (cfr. verbale 1, D94, pag. 12), in seguito ha invece sostenuto trattarsi di un unico episodio, che sarebbe successo quando stava ritornando dalla banca (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4; D27 pag. 5; D59 seg., pag. 9), che dipoi anche le sue dichiarazioni relative al comportamento che avrebbe adottato a seguito di tale visita, contraddice in modo palese sia il timore che ella avrebbe nutrito nei confronti delle autorità srilankesi successivo alla stessa, sia risulta illogico rispetto alle minacce - anche a sfondo sessuale - che avrebbero proferito le medesime nei suoi confronti ed all'indirizzo dei suoi genitori (cfr. verbale 2, D29 segg., pag. 5; D33, pag. 6: "[...]"; D35, pag. 6) ed a quanto le sarebbe occorso in seguito, che invero, malgrado d'un canto ella abbia allegato di essere rimasta in casa per due o tre giorni, non sapendo cosa potesse succederle (cfr. verbale 1, D94, pag. 12), ella ha d'altro canto sostenuto di aver continuato a girovagare come se niente fosse, effettuando le sue attività ed incombenze come prima - recandosi ad esempio in banca e dalla (...) per ritirare i medicamenti del padre - (cfr. verbale 1, D94, pag. 13; D155, pag. 20, D164 segg., pag. 22; verbale 2, D37 segg., pag. 6 segg.), che i mezzi di prova presentati dalla ricorrente non sono atti a dimostrare i suoi motivi di protezione, come rettamente sostenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, alla quale per il resto può essere rinviato, essendo la stessa sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. art. 109 cpv. 3 su rinvio dell'art. 6 LAsi), che con il suo gravame, l'interessata non ha apportato alcuna spiegazione convincente che rimetta in causa le considerazioni precedenti, che tuttavia, occorre ancora esaminare se la ricorrente ha un timore oggettivamente fondato di essere esposta, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in ragione della sua appartenenza all'etnia tamil ed alla sua condizione di donna sola, come ella sostiene nel suo ricorso, combinati eventualmente con altri fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4 e 8.5 [pubblicata quale sentenza di riferimento]), di modo che si giustificherebbe di riconoscerle la qualità di rifugiato, che nel caso di specie, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, la ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4), che in Sri Lanka, né lei né i suoi famigliari stretti sono mai stati registrati o riconosciuti quali affiliati alle LTTE, e l'unico suo zio (...) che era membro di queste ultime è stato riabilitato ed in seguito avrebbe pure ricoperto una funzione di spicco nel (...) (cfr. verbale 1, D51, pag. 7), che secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3), che in tal senso, la mera supposizione sostenuta con il gravame dalla ricorrente, che lo scritto del (...) del (...) presentato - ove si parla di un sostegno da parte del padre alle LTTE - potrebbe essere motivo per collegare la stessa alle predette e renderla particolarmente sospetta, oltreché non avere alcun fondamento, non risulta un elemento sufficiente per riconoscerle tale profilo di rischio, che inoltre ella non ha mai riscontrato alcuna problematica - a parte quanto già precedentemente ritenuto inverosimile - con le autorità o con terzi nel suo paese d'origine, in particolare non ha mai partecipato ad alcuna manifestazione (cfr. verbale 1, D126, pag. 17), né è mai stata membro di alcuna organizzazione od associazione (cfr. verbale 1, D154, pag. 20), che a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la sola condizione di donna giovane non coniugata, peraltro in specie con un'ampia rete sociale e famigliare in patria - segnatamente con diversi membri maschili, tra i quali il padre - non la caratterizzano quale avente un profilo di rischio accresciuto (cfr. sentenza di riferimento succitata, in particolare consid. 8.3 e 9.2.4); che le due sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente (cfr. sentenze E-4502/2017 del 12 settembre 2019 e E-4170/2016 del 29 aprile 2019), non modificano tale conclusione; che invero le fattispecie alla base di queste ultime, si discostano notevolmente dal presente caso, essendo in particolare nelle stesse le interessate, donne sole, state riconosciute come verosimili vittime di violenze sessuali pregresse perpetrate dalle autorità srilankesi, che altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone la ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4), che neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine e di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero non costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati - anche con gli elementi succitati -, per destare i sospetti delle autorità srilankesi; che tali fattori confermano tutt'al più che ella possa essere interrogata dalle autorità srilankesi al suo ritorno (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale menzionata consid. 8, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5), che non vi sono inoltre elementi nell'incarto che rendano verosimile che ella possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che debba pertanto temere delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che in particolare, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone; che per il resto, la situazione conflittuale tra l'(...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata; che nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria, liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di K._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2), che visto quanto precede, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1); che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che visto quanto già sopra considerato, la ricorrente non ha reso verosimile che in caso di ritorno nel suo paese, ella sarebbe esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il principio del divieto di respingimento espresso all'art. 5 LAsi non trova pertanto applicazione nella fattispecie, che per le stesse ragioni succitate, l'insorgente non è stata in grado di stabilire di avere un profilo che possa interessare al suo ritorno le autorità srilankesi in modo particolare, né v'è nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposta ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convezione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi, che risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che invero il Tribunale ha da ultimo analizzato la situazione vigente in Sri Lanka rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 già citata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), che risulta tutt'ora attuale, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali recenti già sopra considerati, che tale apprezzamento, non risulta essere posto in discussione né dalle allegazioni né dalle fonti generiche contenute nel gravame circa la presunta situazione attuale in Sri Lanka, come pure appare priva di reale fondamento la censura ricorsuale che nella decisione avversata alcune fonti citate non siano corrette; che invero esse rispecchiano le considerazioni espresse dalla SEM precedentemente in merito alla situazione previgente ed attuale in Sri Lanka, che dagli atti all'incarto non si evince neppure che l'interessata possa essere messa in pericolo per dei motivi inerenti la sua persona, che difatti, l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione del D._______ - in casu distretto di C._______ (situato nella Provincia del [...]) - è ragionevolmente esigibile, se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità - segnatamente l'esistenza di una sufficiente rete familiare o sociale che possa supportare il richiedente così come di prospettive sicure che gli permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione - (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 13.3.2 dove è stata lasciata aperta la questione dell'esecuzione dell'allontanamento nella regione del D._______ [regione definita nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1], ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9), che le condizioni precitate, sono in specie adempiute, che invero la ricorrente, giovane ed in buona salute - non essendo ravvisabili dagli atti di causa dei problemi medici particolari ostativi al suo rinvio (cfr. atti SEM n. [...]-15/2, n. [...]-21/2 e verbale 2, D73, pag. 11) -, e con una buona formazione ([...]), ha trascorso buona parte della sua esistenza nel distretto di C._______, che inoltre dispone nel suo paese di un'ampia rete famigliare - segnatamente dei genitori, presso i quali viveva già prima dell'espatrio, i quali dispongono di una casa e di un terreno in proprietà nonché di sufficienti mezzi di sussistenza; di due (...) che l'avevano aiutata già prima della sua partenza dal paese d'origine, nonché del (...) - che faciliteranno il suo reinserimento, che infine, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure possibile, essendo la ricorrente, se del caso, tenuta ad intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti che le permettano il rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA; DTAF 2014/26 consid. 5), che il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: