Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato, di etnia tamil, con ultimo domicilio ufficiale nel paese d’ori- gine nel villaggio di B._______ (circondario di C._______, distretto di D._______), a seguito di una prima domanda d’asilo depositata presso l’Ambasciata svizzera a E._______ il (…) (cfr. atto A1/3) – che a causa della detenzione del richiedente era stata in un primo tempo stralciata (cfr. atto A8/2) dall’allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione: SEM) in data 25 luglio 2011 e poi nuovamente riaperta con scritto dell’interessato dell’8 agosto 2011 (cfr. atto A9/4) – sa- rebbe espatriato dallo Sri Lanka il (…), illegalmente e con un passaporto falsificato, in direzione del F._______. Ivi si sarebbe fermato sino al (…), per poi proseguire via aerea dapprima ad G._______ e poi via terra fino a giungere in Svizzera, dove ha presentato una domanda d’asilo il (…) set- tembre 2017 (cfr. atto B1/2). Allorché sarebbe stato in viaggio, nel (…), avrebbe appreso che una lettera sarebbe giunta dall’Ambasciata svizzera di rifiuto della sua domanda d’asilo precedente (cfr. decisione dell’UFM del 26 settembre 2014, atto A14/7 che non autorizzava il ricorrente ad entrare in Svizzera e respingeva la sua domanda d’asilo). B. Nel corso dell’audizione sui dati personali del (…) settembre 2017 (cfr. atto B7/17), egli ha asserito di aver lavorato quale (…) per le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) dal (…) al (…) in diversi distretti dello Sri Lanka. Alla fine della guerra nel 2009 si sarebbe arreso alle forze governa- tive che lo avrebbero imprigionato in (…) luoghi differenti durante il quale avrebbe partecipato anche al programma di riabilitazione fino al suo rilascio nell’(…). Dopo l’audizione del (…) presso l’Ambasciata a E._______, dal mese di (…) fino all’ultimo mese del medesimo anno, dei membri del CID (Criminal Investigation Departement) e dell’esercito srilankese, si sareb- bero presentati al suo domicilio a B._______, ingiungendogli di dissotter- rare e consegnare gli oggetti che egli avrebbe nascosto allorché lavorava come (…) per le LTTE. Poiché non avrebbero creduto alle sue allegazioni di non essere a conoscenza di quanto a lui imputato, ovunque egli sarebbe andato lo avrebbero spiato e sospettato. Durante la seconda visita al do- micilio, egli sarebbe stato interrogato e picchiato in una (…) alla sua abita- zione, dove (…). Nell’(…) del (…), a seguito dell’uccisione di (…) che erano sospettati dalle autorità di voler ricreare le LTTE, avrebbero sospettato l’in- teressato di aver aiutato i predetti portando loro cibo. Per questo egli sa- rebbe stato chiamato, interrogato e picchiato nel campo dell’esercito di H._______. Si sarebbe presentato il giorno richiesto accompagnato da (…)
D-1629/2020 Pagina 3 persone, e rilasciato la sera del medesimo giorno, con la minaccia di venire ucciso se egli avesse raccontato qualcosa di quanto successogli. In seguito diverse volte si sarebbero recati al suo domicilio dei membri delle autorità, ma egli si sarebbe sempre nascosto o dietro la sua abitazione, o nel giar- dino del vicino di casa, o ancora riparato altrove. Anche dopo la sua par- tenza dal domicilio, avrebbe appreso dal vicino di casa che spesso delle persone lo avrebbero ricercato. Ciò poiché lo avrebbero ritenuto un’impor- tante “Tigre” (“grosses Tier”) all’interno dell’organizzazione LTTE, anche poiché sarebbe stato arrestato. Inoltre una fotografia sarebbe stata affissa davanti all’entrata della sua casa con l’avviso di contattare le autorità se lo avessero visto. A causa dei maltrattamenti subiti, avrebbe delle cicatrici sul corpo, dei dolori alla schiena nonché delle problematiche alla (…). Dal pro- filo psichico, non starebbe molto bene a causa del suo trascorso e della separazione dalla famiglia. Poiché egli avrebbe militato per le LTTE non potrebbe rientrare in patria, in quanto le persone che avrebbero fatto parte delle LTTE verrebbero processate e punite con condanne a vita. In tale contesto, egli ha presentato oltreché copie del suo passaporto e della sua carta d’identità, una copia autenticata della carta rilasciatagli du- rante il periodo detentivo da parte del (…) ([…]); una tessera rilasciatagli dall’(…) ([…]) il (…); il certificato di reintegrazione con traduzione in inglese; l’attestazione di detenzione dell’(…) del (…); due documenti inerenti la ria- bilitazione datati (…) rispettivamente (…) con traduzione in inglese (cfr. atto B4). C. In occasione dell’audizione sui motivi del (…) luglio 2018 (cfr. atto B13/20), il richiedente ha presentato: copia del certificato di matrimonio; copia del registro del decesso del fratello I._______; uno scritto del 13 settem- bre 2017 inerente una conferma della sua carta d’identità; un ritaglio di giornale; uno scritto del 17 novembre 2017 di J._______, membro del par- lamento di K._______; nonché una stampa di una persona ricercata con una fotografia (cfr. atti B4 e B13/20, D3 segg., pag. 2 segg.). Concernente i suoi motivi d’asilo, l’interessato ha narrato di essere stato membro delle LTTE dal (…) al (…), lavorando come (…) per il (…), ed in tale funzione avrebbe (…). Dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione il (…), egli ha dapprima asserito che sarebbe stato interrogato svariate volte da parte di membri del CID, da militari e da appartenenti all’(…) ([…]), ed ogni mese si sarebbero presentati perché lui firmasse. Poco dopo ha però affermato che egli sarebbe riuscito a nascondersi durante tali visite, a parte in due occasioni. La prima, nel (…) del (…) e la seconda nell’(…) del (…).
D-1629/2020 Pagina 4 A partire da quest’ultima egli si sarebbe nascosto, vivendo presso l’abita- zione della madre o della suocera, prima di espatriare. L’interessato non avrebbe intrapreso alcuna attività politica né in patria, né successivamente alla sua partenza dal Paese d’origine. Dopo il suo arrivo in Svizzera, sa- rebbe stato informato dalla madre e dalla suocera che delle persone sa- rebbero ancora alla sua ricerca in Sri Lanka. D. Con decisione del 20 febbraio 2020 – notificata il 22 febbraio 2020 (cfr. atto A17/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronunciando il suo allontana- mento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. E. Il 21 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto con ri- corso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della predetta e la concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con scritto del 16 aprile 2020, l’insorgente ha inoltrato al Tribunale della nuova documentazione, e meglio in copia: una dichiarazione giurata della moglie L._______ del 13 marzo 2020; uno scritto dell’11 marzo 2020 di M._______, (…) con traduzione in inglese; un manoscritto sottoscritto da N._______ del 15 marzo 2020 con traduzione in italiano e il permesso di soggiorno svizzero del predetto. G. Con decisione incidentale del 6 novembre 2020, il giudice istruttore incari- cato della causa, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto la sua domanda di assistenza giudiziaria, a condizione che fosse dimostrata con un’attestazione d’indi- genza, oppure al versamento di un anticipo di CHF 750.– entro il 23 no- vembre 2020. L’insorgente è stato altresì invitato a presentare, entro il me- desimo termine precitato, gli originali dei documenti inoltrati soltanto in co- pia con il suo scritto del 16 aprile 2020 ed a voler trasmettere al Tribunale gli elementi d’informazione richiesti in merito, ai sensi dei considerandi.
D-1629/2020 Pagina 5 Il 21 novembre 2020 l’interessato ha corrisposto tempestivamente l’im- porto dell’anticipo richiesto. Successivamente, con missiva datata 23 no- vembre 2020, l’insorgente ha prodotto i documenti in originale e le informa- zioni richiestegli dal Tribunale. Allo scritto ha inoltre allegato varia docu- mentazione inerente alla sua situazione economica ed all’attività lavora- tiva, nonché copia della busta d’invio dei documenti provenienti dallo Sri Lanka. H. Il 3 dicembre 2020, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta, chie- dendo il respingimento del ricorso. I. Il 29 dicembre 2020 il ricorrente ha replicato, inoltrando una fotocopia di una fotografia che rappresenterebbe alcuni membri della sua famiglia in- tenti a discutere con (…) militari. Con osservazioni di duplica del 14 gen- naio 2021, la SEM ha ribadito la sua posizione. Il Tribunale ha trasmesso la predetta al ricorrente con ordinanza del 19 gennaio 2021, decretando anche la chiusura dello scambio scritti. J. Con missiva del 27 gennaio 2021, il ricorrente ha prodotto uno scritto da- tato 4 gennaio 2021 di O._______, (…); copia dell’invio (…) del predetto; copie a colori di tre stampe di fotografie (una appare presumibilmente es- sere quella già inviata in precedenza dall’interessato in copia). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 di- cembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che
D-1629/2020 Pagina 6 i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sen- tenza (art. 83 cpv. 1 – 4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribu- nale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella sua decisione, la SEM ha dapprima concluso che le allegazioni dell’insorgente sui suoi motivi d’asilo divergono su punti essenziali. Invero, egli si sarebbe contraddetto sia in merito ai periodi che alla frequenza ed alla motivazione delle visite dei membri di autorità srilankesi al suo domici- lio. Neanche in merito all’evento successogli nell’(…) i suoi asserti sareb- bero maggiormente coerenti, sia in relazione ai ruoli degli accompagnatori al campo che al loro numero. In rapporto poi all’esplosione nel quale sa- rebbero rimasti uccisi i (…) sospettati di voler ricostruire le LTTE, tale epi- sodio non sarebbe stato narrato nell’audizione breve, e ciò malgrado il ri- corrente avesse potuto esprimersi ampiamente sui suoi motivi d’asilo. Sia lo scritto originale di un membro del parlamento che l’avviso di ricerca nei suoi confronti affisso all’entrata della sua casa, non corroborerebbero inol- tre la credibilità delle sue affermazioni relative al periodo post-riabilitazione. Anche dal profilo della rilevanza, né sotto l’aspetto individuale, né sotto quello della situazione presente nel suo Paese d’origine, non sussistereb- bero degli elementi per ritenere che egli possa essere esposto, in un pros- simo futuro e con un’alta probabilità, a seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in caso di rientro in Sri Lanka. I documenti da lui presentati in tale contesto, prove- rebbero unicamente il suo periodo di riabilitazione, nonché la perdita della sua carta d’identità, evenienze che non vengono messe in dubbio dall’au- torità inferiore, ma che non supportano i suoi motivi d’asilo.
D-1629/2020 Pagina 7 3.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente dapprima contesta che in ordine alle sue allegazioni relative alle visite dei militari vi siano state delle contraddizioni nelle due audizioni sostenute. A mente sua, le stesse sareb- bero inoltre state valutate superficialmente dalla SEM. Proseguendo, con- ferma che i membri del CID li avrebbe incontrati soltanto in due occasioni, ovvero una nel (…) ed una nel (…), e ciò malgrado gli stessi si sarebbero presentati al suo domicilio quattro o cinque volte, come avrebbe dichiarato in entrambe le audizioni. Altresì, conferma che sarebbe stato accompa- gnato al campo da (…) persone. In seguito, contesta di non aver riportato dell’esplosione già nella prima audizione, ritenendo trattarsi in specie più che altro di un problema di traduzione. Dal profilo della rilevanza, osserva in primo luogo come le pressioni da lui subite, i pestaggi e le visite al suo domicilio, andrebbero considerati come pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi e tali da ingenerare un fondato timore di persecuzione. Sarebbe peraltro noto alla comunità internazionale che, nonostante gli impegni presi dallo Sri Lanka per fornire giustizia e verità in rapporto ai crimini di diritto internazio- nale, i progressi sarebbero lenti. Segnatamente, non sarebbe stata abolita la legge per la prevenzione del terrorismo che permetterebbe di arrestare e detenere persone sospette. L’uso della tortura, continuerebbe inoltre ad essere una prassi costante da parte delle autorità di polizia srilankese. Egli ritiene che, in caso di rientro in patria, rischierebbe di essere arrestato all’arrivo all’aeroporto a E._______ o di essere identificato in seguito. A fronte delle considerazioni predette, il ricorrente conclude quindi che la SEM, nella decisione avversata, si sarebbe fondata su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le avrebbe analizzate nella loro globalità ed in rapporto alla situazione politica nel suo paese d’ori- gine, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. 3.3 Con il suo atto responsivo, l’autorità inferiore ribadisce dapprima la sua posizione in relazione all’inverosimiglianza degli eventi che l’insorgente avrebbe vissuto dopo la sua riabilitazione. Inoltre, l’inesattezza segnalata dall’insorgente nel suo ricorso in merito alla citazione dell’audizione breve quale B13, non si sarebbe mai verificata. Proseguendo, la SEM analizza in dettaglio la nuova documentazione inoltrata dall’insorgente con il gravame, che non sarebbe atta a supportare la credibilità dei suoi motivi d’asilo. In- fine ritiene di aver valutato tutti i fattori di rischio in capo all’insorgente in maniera ottimale, come pure l’allontanamento di questi nella regione di K._______, ivi comprese le possibilità di cure e terapie psichiche. Per il resto, la SEM rinvia a quanto già considerato nella decisione impugnata.
D-1629/2020 Pagina 8 3.4 In sede di replica, l’insorgente innanzitutto precisa che tutti i mezzi di prova da lui prodotti, unitamente alle allegazioni esposte in corso di proce- dura, confermerebbero il suo fondato timore di essere perseguitato, se tor- nasse in patria. A sostegno di ciò, riporta come il (…), alle (…), alcuni mili- tari si sarebbero presentati al suo domicilio di P._______, chiedendo ai suoi famigliari dove fosse e che non appena fosse tornato a casa, si sarebbe dovuto presentare presso le forze militari per essere arrestato. La fotogra- fia annessa allo scritto di replica, che proverebbe tale evento, sarebbe stata scattata di nascosto dal fratello con il suo telefono, ed in seguito inviata al ricorrente tramite (…). 3.5 Per mezzo della sua duplica, la SEM ha riconfermato essenzialmente le precedenti considerazioni esposte, osservando in aggiunta come la fo- tocopia della fotografia presentata dall’insorgente non aggiungerebbe al- cun nuovo elemento alla credibilità dei suoi motivi d’asilo. Invero, da tale documento non sarebbe possibile affermare che vi siano effettivamente raffigurati il padre, la moglie e la figlia del ricorrente, come neppure cosa stiano facendo e dicendo, se effettivamente stessero parlando. 4. 4.1 Nel ricorso, sono sollevate delle censure formali in ordine all’accerta- mento inesatto ed incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, che sono da esaminare dapprima, in quanto possono comportare la cassazione della decisione avversata. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Ora, venendo al caso in parola, al contrario di quanto sostenuto in modo generico dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero, appare sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomentazione intrapresa dall’autorità
D-1629/2020 Pagina 9 inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l’avreb- bero fatta propendere per l’inverosimiglianza e l’irrilevanza dei motivi ad- dotti dal ricorrente. Il fatto che l’autorità inferiore, fondandosi sulle dichiara- zioni rese dall’insorgente nel corso della procedura di prima istanza, sia giunta ad una conclusione differente da quella espressa dall’interessato in fase ricorsuale, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell’autorità inferiore, ma piuttosto dall’apprezza- mento adempiuto dalla SEM nel caso di specie. Il Tribunale neppure segue l’insorgente laddove egli ravviserebbe un errore di citazione da parte dell’autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to 4 lett. a, pag. 2 del ricorso), in quanto come a ragione rilevato da quest’ultima, dalla sem- plice lettura dei passi in parola, si evince chiaramente che lo stesso non si è prodotto, ma invero sono stati citati correttamente nella decisione avver- sata i riferimenti ai verbali di audizione richiamati (cfr. p.to II/1, pag. 3 seg. della decisione impugnata). 4.4 L’autorità inferiore ha quindi stabilito i fatti giuridicamente rilevanti in modo esatto e completo e non ha violato il suo obbligo inquisitorio. Le cen- sure formali rivolte contro il provvedimento impugnato, vanno quindi re- spinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
D-1629/2020 Pagina 10 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il Tribunale considera dapprima che, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non mette in dubbio che il ricorrente abbia fatto parte delle LTTE dal (…) sino al (…), esercitando in tale ambito l’attività lavorativa di (…); come pure di aver subito un periodo detentivo nel corso del quale ha effet- tuato il programma di riabilitazione tra il (…) e l’(…) (cfr. A11/13, pag. 2 e pag. 4 segg.; B7/17, p.to 2.01, pag. 5; B13/20, D86 segg., pag. 9 segg.). Quest’ultima circostanza è tra l’altro supportata anche da diversi mezzi di prova (cfr. atto B4, mezzi di prova [MP] da n. 1 a n. 5, n. 7; B13/20, D19 segg., pag. 3 segg.), la cui veridicità non viene posta in discussione. 5.4 Ciò che al contrario non appaiono verosimili sono le allegazioni che l’insorgente ha addotto a motivo del suo espatrio, successive all’audizione resa presso l’Ambasciata svizzera a E._______ (cfr. atto A11/13). 5.4.1 In effetti, si rimarcano dapprima nelle due audizioni rese dal ricorrente diverse discrepanze e contraddizioni su dei punti importanti del suo rac- conto. Invero, se nella prima audizione egli ha riferito che membri del CID o dell’esercito si sarebbero presentati al suo domicilio (…) o (…) volte, tra il (…) e l’(…) del (…), per interrogarlo riguardo a dove avesse sotterrato e nascosto gli oggetti delle LTTE, nonché che lo avrebbero picchiato nel corso della seconda visita (cfr. B7/17, p.to 7.01 seg., pag. 9 segg.). Durante l’audizione sui motivi, il ricorrente ha invece d’un canto allegato che dopo la sua liberazione nel (…) affiliati al CID, militari o appartenenti all’(…), si sarebbero presentati a casa sua per interrogarlo tutti i giorni (cfr. B13/20, D86, pag. 9; D92 seg., pag. 10; D99 segg., pag. 11); salvo poi poco dopo asserire, al contrario, che si sarebbero recati ogni mese perché lui fir- masse, e per interrogarlo invece sarebbero giunti al suo domicilio (…) o (…) volte al mese (cfr. B13/20, D103, pag. 12), lasciando intendere che egli fosse presente durante tali visite, riportando anche quanto gli avrebbero chiesto durante le medesime (cfr. B13/20, D92 segg., pag. 10 seg.). In- vece, in modo sorprendente, il ricorrente ha successivamente narrato che ogni volta che lo avrebbero ricercato, egli si sarebbe nascosto senza farsi prendere (cfr. B13/20, D104 e D107, pag. 12). Poco dopo ha invece reso un’ulteriore versione, asserendo invece che li avrebbe incontrati soltanto in due occasioni, la prima volta nel (…) del (…), allorché sarebbe stato anche picchiato (cfr. B13/20, D108 segg., pag. 12 segg.), nonché che in seguito
D-1629/2020 Pagina 11 si sarebbero presentati alla sua ricerca soltanto ancora in due o tre occa- sioni (cfr. B13/20, D109, pag. 13). Si denoti come anche la circostanza della visita al domicilio nella quale sarebbe stato malmenato, non sia con- gruente con quanto allegato nella prima audizione, allorché ha ricondotto tale evento alla seconda visita (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 11). Anche ri- guardo all’episodio che sarebbe occorso nell’(…) del (…), sono rilevabili diverse discrepanze nelle dichiarazioni rese dall’insorgente in audizione. In effetti, d’un lato il numero di persone che lo avrebbe accompagnato risulta differire, in quanto egli ha allegato trattarsi ora di (…) persone (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12; B13/20, D114, pag. 13; D121 segg., pag.14; D128, pag. 15) ora invece di (…) persone (cfr. B13/20, D86, pag. 9). Su tale in- coerenza, non soccorre in alcun modo la giustificazione apportata con il ricorso dall’insorgente, ovvero la mera conferma di essere stato accompa- gnato da (…) persone. Altresì, nell’audizione sui motivi d’asilo egli non ha mai asserito che uno degli accompagnatori sarebbe stato un suo amico, come invece aveva riportato nella prima audizione (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12). Risulta inoltre del tutto assente dalla descrizione offerta dell’epi- sodio nella seconda audizione, la minaccia che i militari ed i CID avrebbero profferito nel caso in cui egli avesse raccontato qualcosa di quanto avve- nuto durante l’interrogatorio, ciò che invece era stato addotto dall’insor- gente nel corso dell’audizione sui dati personali (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12). 5.4.2 Altri elementi nelle allegazioni del ricorrente non perorano la verosi- miglianza dei suoi motivi d’asilo. Che le autorità srilankesi possano aver preso nei confronti dell’insorgente determinate misure di sorveglianza, po- trebbe essere possibile, in quanto appare essere conforme con la prassi srilankese, di sorvegliare ed a volte, per certi versi, di infastidire membri delle LTTE riabilitati (cfr. SEM, Focus Sri Lanka: Lage ehemaliger Mitglie- der der Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE], 15 marzo 2019, pag. 25 segg.; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2224/2020 del 22 febbraio 2022 consid. 6.9). Tuttavia, il Tribunale, cerca invano le ra- gioni per le quali le autorità si sarebbero così accanite sul ricorrente. Egli difatti ha dichiarato di essere stato un (…) per il (…) delle LTTE, (…) in tale funzione (…) (cfr. B13/20, D87, pag. 10; cfr. anche A11/13, p.to 4.2, pag. 6). Anche se avrebbe studiato (…) durante (…) all’inizio del suo ingaggio presso le LTTE (cfr. A11/13, p.to 4.2, pag. 6), egli non avrebbe mai parte- cipato ai combattimenti, né avrebbe mai svolto delle attività politiche (cfr. B13/20, D88, pag. 10; A11/13, p.to 4.2, pag. 6). Inoltre, salvo un fratello che sarebbe stato pure membro delle LTTE, ma che non avrebbe esercitato una posizione importante in seno alle stesse (cfr. A11/13, p.to 4.2, pag. 5),
D-1629/2020 Pagina 12 nessun altro della sua famiglia sarebbe stato membro della predetta orga- nizzazione. A tal proposito occorre sottolineare che se le autorità lo aves- sero ritenuto colpevole di aver nascosto delle armi ed altri oggetti delle LTTE, non lo avrebbero di certo lasciato andare dopo gli interrogatori avuti, dicendogli ogni volta che sarebbe stato riconvocato (cfr. B13/20, D109, pag. 12; D114, pag. 13). Ciò che stupisce maggiormente è per di più che dopo che secondo i suoi asserti egli sarebbe riuscito a dileguarsi ed a na- scondersi dalle loro ricerche a seguito dell’episodio del (…) del (…), allor- ché egli si sarebbe presentato nell’(…) del (…), non lo avrebbero trattenuto che per (…) (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12; B13/20, D114, pag. 13). La sola evenienza che vi fossero delle persone ad accompagnarlo (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12; B13/20, D114, pag. 13; D128, pag. 15), non risulta credibile che abbia dissuaso le autorità dal trattenerlo oltre. Non è neppure verosi- mile che per circa (…) anni, le autorità non gli abbiano chiesto altro che dove avesse sotterrato e nascosto gli oggetti delle LTTE, nonché nel corso dell’interrogatorio occorso nell’(…) del (…) dei quesiti in relazione alle per- sone (…), se lo avessero realmente ritenuto, come da egli sostenuto, un membro importante della predetta organizzazione (cfr. B7/17, p.to 7.01 seg., pag. 10 segg.; B13/20, D86 segg., pag. 9 segg.; D114, pag. 13). Non risulta neppure credibile che egli si sia (quasi) sempre riuscito a nascon- dere al sopraggiungere delle autorità, allorché in precedenza si sarebbe trovato ancora in casa, senza che queste ultime lo vedessero né lo ricer- cassero anche all’esterno del domicilio. Per di più appare illogico che egli, se effettivamente ricercato con una certa intensità dalle autorità del suo Paese, abbia comunque continuato a recarsi presso il (…) che (…), peral- tro passando pure davanti ad un campo militare (cfr. B7/17, p.to 1.17.05, pag. 4; p.to 7.01, pag. 10; B13/20, D83 e D85, pag. 9; D114, pag. 13), senza che le autorità srilankesi non lo abbiano mai fermato in tali frangenti, malgrado ne avessero avuto varie possibilità. Non risulta neppure com- prensibile come, se realmente le autorità srilankesi lo avessero ritenuto es- sere un importante membro delle LTTE (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 11; B13/20, D86, pag. 9; D90, pag. 10), non lo abbiano mai ricercato anche presso il domicilio per lo meno dei genitori o della suocera, dove poi sa- rebbe pure andata a vivere la moglie con le figlie (cfr. B7/17, p.to 3.01, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 10; B13/20, D78, pag. 8), limitandosi invece unica- mente a cercarlo presso la sua casa. Infine, se egli fosse stato effettiva- mente ricercato a più riprese al suo domicilio di B._______, non avrebbe atteso a rifugiarsi altrove ed a restarci, senza far ritorno al predetto, se avesse realmente temuto di essere nuovamente interrogato o incarcerato (cfr. B7/17, p.to 9.01, pag. 13; B13/20, D109, pag. 13; D114, pag. 13). Non è infine comprensibile come egli sarebbe riuscito ad ottenere un passa- porto autentico nel (…), anche se per il tramite di un passatore (cfr. B7/17,
D-1629/2020 Pagina 13 p.to 4.02, pag. 7; B13/20, D10 segg., pag. 3), se davvero le autorità lo avessero sorvegliato e ricercato con una certa intensità come da egli affer- mato. 5.4.3 I mezzi di prova prodotti dall’insorgente dinnanzi all’istanza inferiore, alla luce di quanto già sopra considerato, non sono in grado di far addive- nire il Tribunale ad una diversa conclusione riguardo all’inverosimiglianza dei suoi asserti. Difatti, lo scritto del 17 novembre 2017 di J._______ (cfr. B4, MP 8; B13/20, D42 seg., pag. 5), appare essere stato stilato per pura compiacenza, non apportando alcun elemento concreto supplementare a supporto della veridicità degli asserti dell’insorgente. Anche per quanto concerne la stampa di un avviso di ricerca (cfr. B4, MP 9; B13/20, D44 segg., pag. 6), la stessa non è atta a corroborare le sue affermazioni in merito, come già compiutamente analizzato dalla SEM nel provvedimento avversato (cfr. p.to II/1, pag. 5), al quale per evitare delle inutili ripetizioni si può senz’altro rinviare. A medesimo apprezzamento si giunge anche per la documentazione prodotta dall’insorgente in fase ricorsuale. Invero, sia la dichiarazione giurata della moglie L._______ del 13 marzo 2020, che lo scritto dell’11 marzo 2020 firmato da M._______, appaiono essere dei do- cumenti fatti stilare dalla moglie dell’insorgente ai soli fini della causa. Pe- raltro, dal loro contenuto si riportano di maltrattamenti e minacce che dei militari o delle persone sconosciute avrebbero rivolto verso la moglie e le figlie, ciò che il ricorrente non aveva mai allegato prima, e che fanno ancora maggiormente dubitare della credibilità degli asserti ivi contenuti. Per quanto riguarda invece lo scritto di N._______ del 15 marzo 2020, come lo stesso ricorrente ha affermato nella sua missiva del 23 novembre 2020, è stato redatto su sua richiesta, e pertanto la sua portata probatoria appare esserne già diminuita. Inoltre, tale scritto non sostiene altro se non che l’insorgente abbia lavorato per le LTTE quale (…), ciò che né il Tribunale né l’autorità inferiore hanno messo in discussione. Non risulta però in alcun modo in grado di sostenere le dichiarazioni dell’insorgente in ordine alle persecuzioni subite dalle autorità del suo paese d’origine. Neppure le copie di fotografie inoltrate dall’interessato con i suoi scritti del 29 dicembre 2020 rispettivamente del 27 gennaio 2021, sono atte a supportare le sue affer- mazioni ricorsuali che correrebbe un grave pericolo se dovesse rientrare nel suo paese d’origine, né a supportare le allegazioni espresse in corso di procedura in relazione ai motivi che lo avrebbero fatto espatriare. Invero, d’un canto non è dato a sapere, come giustamente denotato dalla SEM in sede di replica, se alcune delle persone raffigurate siano effettivamente la madre, la figlia ed il padre del ricorrente, ed anche se questo fosse ritenuto verosimile, d’altro canto di cosa stiano parlando tali persone con altre (…)
D-1629/2020 Pagina 14 vestite da militari. Tale fotografia non supporta quindi in alcun modo le ri- cerche del ricorrente da parte delle autorità, e per di più per i motivi da lui addotti. Da ultimo, lo scritto del 4 gennaio 2021, firmato da O._______, ap- pare anch’esso stato redatto ai fini della causa, in quanto contenente affer- mazioni che avrebbero reso dei famigliari dell’insorgente. Inoltre, riferisce di un supporto da parte dell’interessato alle attività politiche e di elezione del partito (…), che risulta differire da quanto sostenuto invece dall’insor- gente in corso di procedura, ovvero che egli non avrebbe mai esercitato delle attività politiche in patria (cfr. B13/20, D88, pag. 10). Questa circo- stanza, sostiene ancora maggiormente la predetta conclusione del Tribu- nale in merito alla valenza di tale mezzo di prova. Gli ulteriori documenti che sostengono soltanto le generalità dell’interessato ed alcuni legami fa- migliari, non sono all’evidenza di alcun supporto alla verosimiglianza dei motivi d’asilo allegati dal ricorrente, e pertanto non verranno esaminati ol- tre. 5.4.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimili gli atti persecutori che si sarebbero prodotti successivamente alla sua libe- razione dal periodo di riabilitazione (nell’[…] del […]), in particolare quanto sarebbe avvenuto a partire dall’(…) e sino alla sua partenza dal Paese d’origine. Inoltre, il rilascio dalla riabilitazione dell’insorgente risale a più di (…) anni addietro. Alla luce dei considerandi precedenti, non risulta quindi che in seguito al suo rilascio e sino al suo espatrio dallo Sri Lanka, avve- nuto nell’(…) del (…), egli abbia sofferto da parte degli organi statali dei controlli o delle misure rilevanti ai sensi dell’asilo. Pertanto, il suo allegato timore soggettivo che nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka venga nuova- mente arrestato ed incarcerato, o ancora torturato ed ucciso (cfr. B13/20, D154, pag. 18), così come espresso anche in fase ricorsuale, risulta essere infondato. 5.4.5 Visto quanto precede, gli elementi che perorano per l’assenza di ve- rosimiglianza nei fatti allegati dall’insorgente, prevalgono chiaramente su quelli che avvalorerebbero la loro verosimiglianza, per il che i motivi d’asilo anteriori alla sua partenza dallo Sri Lanka, non adempiono le esigenze dell’art. 7 LAsi. Ne discende anche, che le ricerche di cui il ricorrente sa- rebbe stato oggetto dalla sua partenza dal suo paese d’origine (cfr. B13/20, D75 segg., pag. 8) – peraltro riportategli da terze persone e quindi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ot- tobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fon- dato timore di persecuzioni) – non sono neppure credibili. A tali condizioni, il ricorrente non ha neppure reso verosimile che i problemi di salute, tali
D-1629/2020 Pagina 15 come da lui descritti (cfr. B7/17, p.to 8.02, pag. 13), trovano la loro origine negli avvenimenti allegati alla base dei suoi motivi d’asilo. Si aggiunga che gli stessi non sono stati in alcun modo provati dall’insorgente, per lo meno con un certificato medico. 6. Resta ancora da esaminare se il ricorrente, in caso di ritorno in Sri Lanka, possa temere di essere esposto a dei seri pregiudizi per altri motivi ai sensi dell’art. 3 LAsi. 6.1 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tri- bunale ha in particolare esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la pro- blematica del rischio di essere l’oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l’opposizione e segnatamente con l’organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore ogget- tivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tri- bunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti “forti” – iscrizione nella “Stop-List”, l’effettiva o la presunta esistenza, at- tuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio – che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L’autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti “deboli” – l’assenza di documenti d’identità, essere rimpatriato forzata- mente o per l’intermediario dell’OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili
– che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all’estero (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8 ed in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall’incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all’interessato un profilo di rischio rilevante. 6.2 Tornando alla presente disamina, visto il periodo riabilitativo di quasi (…) anni reso verosimile dall’insorgente, v’è da ritenere pure come credi- bile che egli fosse stato membro delle LTTE, come da egli stesso allegato (cfr. B13/20, D86, pag. 9; cfr. anche supra consid. 5.3). Inoltre, egli ha la- vorato quale semplice (…) nelle LTTE; ma secondo le sue dichiarazioni non ha mai svolto delle funzioni di quadro all’interno delle stesse, e non ha neppure partecipato al conflitto, né ha svolto attività politiche in patria (cfr.
D-1629/2020 Pagina 16 B13/20, D88, pag. 10). Non è inoltre riscontrabile nelle sue dichiarazioni che egli, dopo la resa nell’(…) del (…), abbia ancora avuto qualsivoglia contatto o relazione con le LTTE. Dalle sue allegazioni, e dato che i motivi d’asilo dell’insorgente sono stati ritenuti in parte inverosimili ed in parte ir- rilevanti, non si può quindi ritenere che una semplice appartenenza in pas- sato alle LTTE, possa fargli rimproverare di aver commesso altre azioni da parte delle autorità srilankesi. Inoltre egli ha riferito di non aver svolto al- cuna attività politica all’estero (cfr. B13/20, D89, pag. 10) e niente indica che egli si sarebbe ingaggiato in attività politiche all’estero contro il governo srilankese. Non appaiono quindi dagli atti all’incarto degli elementi concreti suscettibili di far considerare il ricorrente, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Ciò anche
Erwägungen (17 Absätze)
E. 7 Pertanto, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.3 Nel provvedimento impugnato, l'autorità resistente ha ritenuto, in sunto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio memoriale ricorsuale, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Ciò in quanto, in caso di ritorno nel suo paese, egli anche non venisse fermato all'aeroporto subirebbe una sorveglianza nel suo villaggio e/o verrebbe arrestato durante il viaggio. La principale modalità di interrogatorio da parte dei militari sarebbe inoltre la tortura. Pertanto, il rischio di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti nel suo caso, sarebbe molto elevato.
E. 9.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 9.4.2 Nella presente disamina, il Tribunale rileva come il ricorrete non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU (RS 0.101) o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Secondo giurisprudenza del Tribunale né l'appartenenza all'etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione gli sviluppi politici recenti occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 6.3). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.4.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi.
E. 9.5.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.5.2 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, e ciò è valido anche tenendo conto degli attuali avvenimenti e sviluppi nel paese (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1263/2020 del 18 agosto 2022 consid. 8.4.1). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione nella regione di K._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4 - 9.5).
E. 9.5.3 Il ricorrente è originario di S._______, ma ha vissuto da ultimo nel villaggio di B._______, distretto di D._______ (Provincia [...]), facente parte della regione di K._______. Il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'insorgente nella predetta regione, sotto il profilo individuale, sia pure ragionevolmente esigibile. Onde evitare inutili ripetizioni in proposito, si rinvia integralmente alle motivazioni convincenti esposte in proposito dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg.), posto come il ricorrente neppure in fase ricorsuale ha presentato degli elementi concreti contrari.
E. 9.5.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-4930/2019 del 10 maggio 2022 consid. 12).
E. 9.7 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
E. 10 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 21 novembre 2020 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1629/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 21 novem- bre 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1629/2020 Sentenza del 21 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 febbraio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, con ultimo domicilio ufficiale nel paese d'origine nel villaggio di B._______ (circondario di C._______, distretto di D._______), a seguito di una prima domanda d'asilo depositata presso l'Ambasciata svizzera a E._______ il (...) (cfr. atto A1/3) - che a causa della detenzione del richiedente era stata in un primo tempo stralciata (cfr. atto A8/2) dall'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione: SEM) in data 25 luglio 2011 e poi nuovamente riaperta con scritto dell'interessato dell'8 agosto 2011 (cfr. atto A9/4) - sarebbe espatriato dallo Sri Lanka il (...), illegalmente e con un passaporto falsificato, in direzione del F._______. Ivi si sarebbe fermato sino al (...), per poi proseguire via aerea dapprima ad G._______ e poi via terra fino a giungere in Svizzera, dove ha presentato una domanda d'asilo il (...) settembre 2017 (cfr. atto B1/2). Allorché sarebbe stato in viaggio, nel (...), avrebbe appreso che una lettera sarebbe giunta dall'Ambasciata svizzera di rifiuto della sua domanda d'asilo precedente (cfr. decisione dell'UFM del 26 settembre 2014, atto A14/7 che non autorizzava il ricorrente ad entrare in Svizzera e respingeva la sua domanda d'asilo). B. Nel corso dell'audizione sui dati personali del (...) settembre 2017 (cfr. atto B7/17), egli ha asserito di aver lavorato quale (...) per le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) dal (...) al (...) in diversi distretti dello Sri Lanka. Alla fine della guerra nel 2009 si sarebbe arreso alle forze governative che lo avrebbero imprigionato in (...) luoghi differenti durante il quale avrebbe partecipato anche al programma di riabilitazione fino al suo rilascio nell'(...). Dopo l'audizione del (...) presso l'Ambasciata a E._______, dal mese di (...) fino all'ultimo mese del medesimo anno, dei membri del CID (Criminal Investigation Departement) e dell'esercito srilankese, si sarebbero presentati al suo domicilio a B._______, ingiungendogli di dissotterrare e consegnare gli oggetti che egli avrebbe nascosto allorché lavorava come (...) per le LTTE. Poiché non avrebbero creduto alle sue allegazioni di non essere a conoscenza di quanto a lui imputato, ovunque egli sarebbe andato lo avrebbero spiato e sospettato. Durante la seconda visita al domicilio, egli sarebbe stato interrogato e picchiato in una (...) alla sua abitazione, dove (...). Nell'(...) del (...), a seguito dell'uccisione di (...) che erano sospettati dalle autorità di voler ricreare le LTTE, avrebbero sospettato l'interessato di aver aiutato i predetti portando loro cibo. Per questo egli sarebbe stato chiamato, interrogato e picchiato nel campo dell'esercito diH._______. Si sarebbe presentato il giorno richiesto accompagnato da (...) persone, e rilasciato la sera del medesimo giorno, con la minaccia di venire ucciso se egli avesse raccontato qualcosa di quanto successogli. In seguito diverse volte si sarebbero recati al suo domicilio dei membri delle autorità, ma egli si sarebbe sempre nascosto o dietro la sua abitazione, o nel giardino del vicino di casa, o ancora riparato altrove. Anche dopo la sua partenza dal domicilio, avrebbe appreso dal vicino di casa che spesso delle persone lo avrebbero ricercato. Ciò poiché lo avrebbero ritenuto un'importante "Tigre" ("grosses Tier") all'interno dell'organizzazione LTTE, anche poiché sarebbe stato arrestato. Inoltre una fotografia sarebbe stata affissa davanti all'entrata della sua casa con l'avviso di contattare le autorità se lo avessero visto. A causa dei maltrattamenti subiti, avrebbe delle cicatrici sul corpo, dei dolori alla schiena nonché delle problematiche alla (...). Dal profilo psichico, non starebbe molto bene a causa del suo trascorso e della separazione dalla famiglia. Poiché egli avrebbe militato per le LTTE non potrebbe rientrare in patria, in quanto le persone che avrebbero fatto parte delle LTTE verrebbero processate e punite con condanne a vita. In tale contesto, egli ha presentato oltreché copie del suo passaporto e della sua carta d'identità, una copia autenticata della carta rilasciatagli durante il periodo detentivo da parte del (...) ([...]); una tessera rilasciatagli dall'(...) ([...]) il (...); il certificato di reintegrazione con traduzione in inglese; l'attestazione di detenzione dell'(...) del (...); due documenti inerenti la riabilitazione datati (...) rispettivamente (...) con traduzione in inglese (cfr. atto B4). C. In occasione dell'audizione sui motivi del (...) luglio 2018 (cfr. atto B13/20), il richiedente ha presentato: copia del certificato di matrimonio; copia del registro del decesso del fratello I._______; uno scritto del 13 settembre 2017 inerente una conferma della sua carta d'identità; un ritaglio di giornale; uno scritto del 17 novembre 2017 di J._______, membro del parlamento di K._______; nonché una stampa di una persona ricercata con una fotografia (cfr. atti B4 e B13/20, D3 segg., pag. 2 segg.). Concernente i suoi motivi d'asilo, l'interessato ha narrato di essere stato membro delle LTTE dal (...) al (...), lavorando come (...) per il (...), ed in tale funzione avrebbe (...). Dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione il (...), egli ha dapprima asserito che sarebbe stato interrogato svariate volte da parte di membri del CID, da militari e da appartenenti all'(...) ([...]), ed ogni mese si sarebbero presentati perché lui firmasse. Poco dopo ha però affermato che egli sarebbe riuscito a nascondersi durante tali visite, a parte in due occasioni. La prima, nel (...) del (...) e la seconda nell'(...) del (...). A partire da quest'ultima egli si sarebbe nascosto, vivendo presso l'abitazione della madre o della suocera, prima di espatriare. L'interessato non avrebbe intrapreso alcuna attività politica né in patria, né successivamente alla sua partenza dal Paese d'origine. Dopo il suo arrivo in Svizzera, sarebbe stato informato dalla madre e dalla suocera che delle persone sarebbero ancora alla sua ricerca in Sri Lanka. D. Con decisione del 20 febbraio 2020 - notificata il 22 febbraio 2020 (cfr. atto A17/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. E. Il 21 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della predetta e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con scritto del 16 aprile 2020, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale della nuova documentazione, e meglio in copia: una dichiarazione giurata della moglie L._______ del 13 marzo 2020; uno scritto dell'11 marzo 2020 di M._______, (...) con traduzione in inglese; un manoscritto sottoscritto da N._______ del 15 marzo 2020 con traduzione in italiano e il permesso di soggiorno svizzero del predetto. G. Con decisione incidentale del 6 novembre 2020, il giudice istruttore incaricato della causa, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto la sua domanda di assistenza giudiziaria, a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza, oppure al versamento di un anticipo di CHF 750.- entro il 23 novembre 2020. L'insorgente è stato altresì invitato a presentare, entro il medesimo termine precitato, gli originali dei documenti inoltrati soltanto in copia con il suo scritto del 16 aprile 2020 ed a voler trasmettere al Tribunale gli elementi d'informazione richiesti in merito, ai sensi dei considerandi. Il 21 novembre 2020 l'interessato ha corrisposto tempestivamente l'importo dell'anticipo richiesto. Successivamente, con missiva datata 23 novembre 2020, l'insorgente ha prodotto i documenti in originale e le informazioni richiestegli dal Tribunale. Allo scritto ha inoltre allegato varia documentazione inerente alla sua situazione economica ed all'attività lavorativa, nonché copia della busta d'invio dei documenti provenienti dallo Sri Lanka. H. Il 3 dicembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta, chiedendo il respingimento del ricorso. I. Il 29 dicembre 2020 il ricorrente ha replicato, inoltrando una fotocopia di una fotografia che rappresenterebbe alcuni membri della sua famiglia intenti a discutere con (...) militari. Con osservazioni di duplica del 14 gennaio 2021, la SEM ha ribadito la sua posizione. Il Tribunale ha trasmesso la predetta al ricorrente con ordinanza del 19 gennaio 2021, decretando anche la chiusura dello scambio scritti. J. Con missiva del 27 gennaio 2021, il ricorrente ha prodotto uno scritto datato 4 gennaio 2021 di O._______, (...); copia dell'invio (...) del predetto; copie a colori di tre stampe di fotografie (una appare presumibilmente essere quella già inviata in precedenza dall'interessato in copia). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1 - 4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella sua decisione, la SEM ha dapprima concluso che le allegazioni dell'insorgente sui suoi motivi d'asilo divergono su punti essenziali. Invero, egli si sarebbe contraddetto sia in merito ai periodi che alla frequenza ed alla motivazione delle visite dei membri di autorità srilankesi al suo domicilio. Neanche in merito all'evento successogli nell'(...) i suoi asserti sarebbero maggiormente coerenti, sia in relazione ai ruoli degli accompagnatori al campo che al loro numero. In rapporto poi all'esplosione nel quale sarebbero rimasti uccisi i (...) sospettati di voler ricostruire le LTTE, tale episodio non sarebbe stato narrato nell'audizione breve, e ciò malgrado il ricorrente avesse potuto esprimersi ampiamente sui suoi motivi d'asilo. Sia lo scritto originale di un membro del parlamento che l'avviso di ricerca nei suoi confronti affisso all'entrata della sua casa, non corroborerebbero inoltre la credibilità delle sue affermazioni relative al periodo post-riabilitazione. Anche dal profilo della rilevanza, né sotto l'aspetto individuale, né sotto quello della situazione presente nel suo Paese d'origine, non sussisterebbero degli elementi per ritenere che egli possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in caso di rientro in Sri Lanka. I documenti da lui presentati in tale contesto, proverebbero unicamente il suo periodo di riabilitazione, nonché la perdita della sua carta d'identità, evenienze che non vengono messe in dubbio dall'autorità inferiore, ma che non supportano i suoi motivi d'asilo. 3.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente dapprima contesta che in ordine alle sue allegazioni relative alle visite dei militari vi siano state delle contraddizioni nelle due audizioni sostenute. A mente sua, le stesse sarebbero inoltre state valutate superficialmente dalla SEM. Proseguendo, conferma che i membri del CID li avrebbe incontrati soltanto in due occasioni, ovvero una nel (...) ed una nel (...), e ciò malgrado gli stessi si sarebbero presentati al suo domicilio quattro o cinque volte, come avrebbe dichiarato in entrambe le audizioni. Altresì, conferma che sarebbe stato accompagnato al campo da (...) persone. In seguito, contesta di non aver riportato dell'esplosione già nella prima audizione, ritenendo trattarsi in specie più che altro di un problema di traduzione. Dal profilo della rilevanza, osserva in primo luogo come le pressioni da lui subite, i pestaggi e le visite al suo domicilio, andrebbero considerati come pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi e tali da ingenerare un fondato timore di persecuzione. Sarebbe peraltro noto alla comunità internazionale che, nonostante gli impegni presi dallo Sri Lanka per fornire giustizia e verità in rapporto ai crimini di diritto internazionale, i progressi sarebbero lenti. Segnatamente, non sarebbe stata abolita la legge per la prevenzione del terrorismo che permetterebbe di arrestare e detenere persone sospette. L'uso della tortura, continuerebbe inoltre ad essere una prassi costante da parte delle autorità di polizia srilankese. Egli ritiene che, in caso di rientro in patria, rischierebbe di essere arrestato all'arrivo all'aeroporto a E._______ o di essere identificato in seguito. A fronte delle considerazioni predette, il ricorrente conclude quindi che la SEM, nella decisione avversata, si sarebbe fondata su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le avrebbe analizzate nella loro globalità ed in rapporto alla situazione politica nel suo paese d'origine, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. 3.3 Con il suo atto responsivo, l'autorità inferiore ribadisce dapprima la sua posizione in relazione all'inverosimiglianza degli eventi che l'insorgente avrebbe vissuto dopo la sua riabilitazione. Inoltre, l'inesattezza segnalata dall'insorgente nel suo ricorso in merito alla citazione dell'audizione breve quale B13, non si sarebbe mai verificata. Proseguendo, la SEM analizza in dettaglio la nuova documentazione inoltrata dall'insorgente con il gravame, che non sarebbe atta a supportare la credibilità dei suoi motivi d'asilo. Infine ritiene di aver valutato tutti i fattori di rischio in capo all'insorgente in maniera ottimale, come pure l'allontanamento di questi nella regione di K._______, ivi comprese le possibilità di cure e terapie psichiche. Per il resto, la SEM rinvia a quanto già considerato nella decisione impugnata. 3.4 In sede di replica, l'insorgente innanzitutto precisa che tutti i mezzi di prova da lui prodotti, unitamente alle allegazioni esposte in corso di procedura, confermerebbero il suo fondato timore di essere perseguitato, se tornasse in patria. A sostegno di ciò, riporta come il (...), alle (...), alcuni militari si sarebbero presentati al suo domicilio di P._______, chiedendo ai suoi famigliari dove fosse e che non appena fosse tornato a casa, si sarebbe dovuto presentare presso le forze militari per essere arrestato. La fotografia annessa allo scritto di replica, che proverebbe tale evento, sarebbe stata scattata di nascosto dal fratello con il suo telefono, ed in seguito inviata al ricorrente tramite (...). 3.5 Per mezzo della sua duplica, la SEM ha riconfermato essenzialmente le precedenti considerazioni esposte, osservando in aggiunta come la fotocopia della fotografia presentata dall'insorgente non aggiungerebbe alcun nuovo elemento alla credibilità dei suoi motivi d'asilo. Invero, da tale documento non sarebbe possibile affermare che vi siano effettivamente raffigurati il padre, la moglie e la figlia del ricorrente, come neppure cosa stiano facendo e dicendo, se effettivamente stessero parlando. 4. 4.1 Nel ricorso, sono sollevate delle censure formali in ordine all'accertamento inesatto ed incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, che sono da esaminare dapprima, in quanto possono comportare la cassazione della decisione avversata. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Ora, venendo al caso in parola, al contrario di quanto sostenuto in modo generico dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero, appare sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inverosimiglianza e l'irrilevanza dei motivi addotti dal ricorrente. Il fatto che l'autorità inferiore, fondandosi sulle dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza, sia giunta ad una conclusione differente da quella espressa dall'interessato in fase ricorsuale, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore, ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso di specie. Il Tribunale neppure segue l'insorgente laddove egli ravviserebbe un errore di citazione da parte dell'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to 4 lett. a, pag. 2 del ricorso), in quanto come a ragione rilevato da quest'ultima, dalla semplice lettura dei passi in parola, si evince chiaramente che lo stesso non si è prodotto, ma invero sono stati citati correttamente nella decisione avversata i riferimenti ai verbali di audizione richiamati (cfr. p.to II/1, pag. 3 seg. della decisione impugnata). 4.4 L'autorità inferiore ha quindi stabilito i fatti giuridicamente rilevanti in modo esatto e completo e non ha violato il suo obbligo inquisitorio. Le censure formali rivolte contro il provvedimento impugnato, vanno quindi respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il Tribunale considera dapprima che, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non mette in dubbio che il ricorrente abbia fatto parte delle LTTE dal (...) sino al (...), esercitando in tale ambito l'attività lavorativa di (...); come pure di aver subito un periodo detentivo nel corso del quale ha effettuato il programma di riabilitazione tra il (...) e l'(...) (cfr. A11/13, pag. 2 e pag. 4 segg.; B7/17, p.to 2.01, pag. 5; B13/20, D86 segg., pag. 9 segg.). Quest'ultima circostanza è tra l'altro supportata anche da diversi mezzi di prova (cfr. atto B4, mezzi di prova [MP] da n. 1 a n. 5, n. 7; B13/20, D19 segg., pag. 3 segg.), la cui veridicità non viene posta in discussione. 5.4 Ciò che al contrario non appaiono verosimili sono le allegazioni che l'insorgente ha addotto a motivo del suo espatrio, successive all'audizione resa presso l'Ambasciata svizzera a E._______ (cfr. atto A11/13). 5.4.1 In effetti, si rimarcano dapprima nelle due audizioni rese dal ricorrente diverse discrepanze e contraddizioni su dei punti importanti del suo racconto. Invero, se nella prima audizione egli ha riferito che membri del CID o dell'esercito si sarebbero presentati al suo domicilio (...) o (...) volte, tra il (...) e l'(...) del (...), per interrogarlo riguardo a dove avesse sotterrato e nascosto gli oggetti delle LTTE, nonché che lo avrebbero picchiato nel corso della seconda visita (cfr. B7/17, p.to 7.01 seg., pag. 9 segg.). Durante l'audizione sui motivi, il ricorrente ha invece d'un canto allegato che dopo la sua liberazione nel (...) affiliati al CID, militari o appartenenti all'(...), si sarebbero presentati a casa sua per interrogarlo tutti i giorni (cfr. B13/20, D86, pag. 9; D92 seg., pag. 10; D99 segg., pag. 11); salvo poi poco dopo asserire, al contrario, che si sarebbero recati ogni mese perché lui firmasse, e per interrogarlo invece sarebbero giunti al suo domicilio (...) o (...) volte al mese (cfr. B13/20, D103, pag. 12), lasciando intendere che egli fosse presente durante tali visite, riportando anche quanto gli avrebbero chiesto durante le medesime (cfr. B13/20, D92 segg., pag. 10 seg.). Invece, in modo sorprendente, il ricorrente ha successivamente narrato che ogni volta che lo avrebbero ricercato, egli si sarebbe nascosto senza farsi prendere (cfr. B13/20, D104 e D107, pag. 12). Poco dopo ha invece reso un'ulteriore versione, asserendo invece che li avrebbe incontrati soltanto in due occasioni, la prima volta nel (...) del (...), allorché sarebbe stato anche picchiato (cfr. B13/20, D108 segg., pag. 12 segg.), nonché che in seguito si sarebbero presentati alla sua ricerca soltanto ancora in due o tre occasioni (cfr. B13/20, D109, pag. 13). Si denoti come anche la circostanza della visita al domicilio nella quale sarebbe stato malmenato, non sia congruente con quanto allegato nella prima audizione, allorché ha ricondotto tale evento alla seconda visita (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 11). Anche riguardo all'episodio che sarebbe occorso nell'(...) del (...), sono rilevabili diverse discrepanze nelle dichiarazioni rese dall'insorgente in audizione. In effetti, d'un lato il numero di persone che lo avrebbe accompagnato risulta differire, in quanto egli ha allegato trattarsi ora di (...) persone (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12; B13/20, D114, pag. 13; D121 segg., pag.14; D128, pag. 15) ora invece di (...) persone (cfr. B13/20, D86, pag. 9). Su tale incoerenza, non soccorre in alcun modo la giustificazione apportata con il ricorso dall'insorgente, ovvero la mera conferma di essere stato accompagnato da (...) persone. Altresì, nell'audizione sui motivi d'asilo egli non ha mai asserito che uno degli accompagnatori sarebbe stato un suo amico, come invece aveva riportato nella prima audizione (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12). Risulta inoltre del tutto assente dalla descrizione offerta dell'episodio nella seconda audizione, la minaccia che i militari ed i CID avrebbero profferito nel caso in cui egli avesse raccontato qualcosa di quanto avvenuto durante l'interrogatorio, ciò che invece era stato addotto dall'insorgente nel corso dell'audizione sui dati personali (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12). 5.4.2 Altri elementi nelle allegazioni del ricorrente non perorano la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Che le autorità srilankesi possano aver preso nei confronti dell'insorgente determinate misure di sorveglianza, potrebbe essere possibile, in quanto appare essere conforme con la prassi srilankese, di sorvegliare ed a volte, per certi versi, di infastidire membri delle LTTE riabilitati (cfr. SEM, Focus Sri Lanka: Lage ehemaliger Mitglieder der Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE], 15 marzo 2019, pag. 25 segg.; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2224/2020 del 22 febbraio 2022 consid. 6.9). Tuttavia, il Tribunale, cerca invano le ragioni per le quali le autorità si sarebbero così accanite sul ricorrente. Egli difatti ha dichiarato di essere stato un (...) per il (...) delle LTTE, (...) in tale funzione (...) (cfr. B13/20, D87, pag. 10; cfr. anche A11/13, p.to 4.2, pag. 6). Anche se avrebbe studiato (...) durante (...) all'inizio del suo ingaggio presso le LTTE (cfr. A11/13, p.to 4.2, pag. 6), egli non avrebbe mai partecipato ai combattimenti, né avrebbe mai svolto delle attività politiche (cfr. B13/20, D88, pag. 10; A11/13, p.to 4.2, pag. 6). Inoltre, salvo un fratello che sarebbe stato pure membro delle LTTE, ma che non avrebbe esercitato una posizione importante in seno alle stesse (cfr. A11/13, p.to 4.2, pag. 5), nessun altro della sua famiglia sarebbe stato membro della predetta organizzazione. A tal proposito occorre sottolineare che se le autorità lo avessero ritenuto colpevole di aver nascosto delle armi ed altri oggetti delle LTTE, non lo avrebbero di certo lasciato andare dopo gli interrogatori avuti, dicendogli ogni volta che sarebbe stato riconvocato (cfr. B13/20, D109, pag. 12; D114, pag. 13). Ciò che stupisce maggiormente è per di più che dopo che secondo i suoi asserti egli sarebbe riuscito a dileguarsi ed a nascondersi dalle loro ricerche a seguito dell'episodio del (...) del (...), allorché egli si sarebbe presentato nell'(...) del (...), non lo avrebbero trattenuto che per (...) (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12; B13/20, D114, pag. 13). La sola evenienza che vi fossero delle persone ad accompagnarlo (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 12; B13/20, D114, pag. 13; D128, pag. 15), non risulta credibile che abbia dissuaso le autorità dal trattenerlo oltre. Non è neppure verosimile che per circa (...) anni, le autorità non gli abbiano chiesto altro che dove avesse sotterrato e nascosto gli oggetti delle LTTE, nonché nel corso dell'interrogatorio occorso nell'(...) del (...) dei quesiti in relazione alle persone (...), se lo avessero realmente ritenuto, come da egli sostenuto, un membro importante della predetta organizzazione (cfr. B7/17, p.to 7.01 seg., pag. 10 segg.; B13/20, D86 segg., pag. 9 segg.; D114, pag. 13). Non risulta neppure credibile che egli si sia (quasi) sempre riuscito a nascondere al sopraggiungere delle autorità, allorché in precedenza si sarebbe trovato ancora in casa, senza che queste ultime lo vedessero né lo ricercassero anche all'esterno del domicilio. Per di più appare illogico che egli, se effettivamente ricercato con una certa intensità dalle autorità del suo Paese, abbia comunque continuato a recarsi presso il (...) che (...), peraltro passando pure davanti ad un campo militare (cfr. B7/17, p.to 1.17.05, pag. 4; p.to 7.01, pag. 10; B13/20, D83 e D85, pag. 9; D114, pag. 13), senza che le autorità srilankesi non lo abbiano mai fermato in tali frangenti, malgrado ne avessero avuto varie possibilità. Non risulta neppure comprensibile come, se realmente le autorità srilankesi lo avessero ritenuto essere un importante membro delle LTTE (cfr. B7/17, p.to 7.02, pag. 11; B13/20, D86, pag. 9; D90, pag. 10), non lo abbiano mai ricercato anche presso il domicilio per lo meno dei genitori o della suocera, dove poi sarebbe pure andata a vivere la moglie con le figlie (cfr. B7/17, p.to 3.01, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 10; B13/20, D78, pag. 8), limitandosi invece unicamente a cercarlo presso la sua casa. Infine, se egli fosse stato effettivamente ricercato a più riprese al suo domicilio di B._______, non avrebbe atteso a rifugiarsi altrove ed a restarci, senza far ritorno al predetto, se avesse realmente temuto di essere nuovamente interrogato o incarcerato (cfr. B7/17, p.to 9.01, pag. 13; B13/20, D109, pag. 13; D114, pag. 13). Non è infine comprensibile come egli sarebbe riuscito ad ottenere un passaporto autentico nel (...), anche se per il tramite di un passatore (cfr. B7/17, p.to 4.02, pag. 7; B13/20, D10 segg., pag. 3), se davvero le autorità lo avessero sorvegliato e ricercato con una certa intensità come da egli affermato. 5.4.3 I mezzi di prova prodotti dall'insorgente dinnanzi all'istanza inferiore, alla luce di quanto già sopra considerato, non sono in grado di far addivenire il Tribunale ad una diversa conclusione riguardo all'inverosimiglianza dei suoi asserti. Difatti, lo scritto del 17 novembre 2017 di J._______ (cfr. B4, MP 8; B13/20, D42 seg., pag. 5), appare essere stato stilato per pura compiacenza, non apportando alcun elemento concreto supplementare a supporto della veridicità degli asserti dell'insorgente. Anche per quanto concerne la stampa di un avviso di ricerca (cfr. B4, MP 9; B13/20, D44 segg., pag. 6), la stessa non è atta a corroborare le sue affermazioni in merito, come già compiutamente analizzato dalla SEM nel provvedimento avversato (cfr. p.to II/1, pag. 5), al quale per evitare delle inutili ripetizioni si può senz'altro rinviare. A medesimo apprezzamento si giunge anche per la documentazione prodotta dall'insorgente in fase ricorsuale. Invero, sia la dichiarazione giurata della moglie L._______ del 13 marzo 2020, che lo scritto dell'11 marzo 2020 firmato da M._______, appaiono essere dei documenti fatti stilare dalla moglie dell'insorgente ai soli fini della causa. Peraltro, dal loro contenuto si riportano di maltrattamenti e minacce che dei militari o delle persone sconosciute avrebbero rivolto verso la moglie e le figlie, ciò che il ricorrente non aveva mai allegato prima, e che fanno ancora maggiormente dubitare della credibilità degli asserti ivi contenuti. Per quanto riguarda invece lo scritto di N._______ del 15 marzo 2020, come lo stesso ricorrente ha affermato nella sua missiva del 23 novembre 2020, è stato redatto su sua richiesta, e pertanto la sua portata probatoria appare esserne già diminuita. Inoltre, tale scritto non sostiene altro se non che l'insorgente abbia lavorato per le LTTE quale (...), ciò che né il Tribunale né l'autorità inferiore hanno messo in discussione. Non risulta però in alcun modo in grado di sostenere le dichiarazioni dell'insorgente in ordine alle persecuzioni subite dalle autorità del suo paese d'origine. Neppure le copie di fotografie inoltrate dall'interessato con i suoi scritti del 29 dicembre 2020 rispettivamente del 27 gennaio 2021, sono atte a supportare le sue affermazioni ricorsuali che correrebbe un grave pericolo se dovesse rientrare nel suo paese d'origine, né a supportare le allegazioni espresse in corso di procedura in relazione ai motivi che lo avrebbero fatto espatriare. Invero, d'un canto non è dato a sapere, come giustamente denotato dalla SEM in sede di replica, se alcune delle persone raffigurate siano effettivamente la madre, la figlia ed il padre del ricorrente, ed anche se questo fosse ritenuto verosimile, d'altro canto di cosa stiano parlando tali persone con altre (...) vestite da militari. Tale fotografia non supporta quindi in alcun modo le ricerche del ricorrente da parte delle autorità, e per di più per i motivi da lui addotti. Da ultimo, lo scritto del 4 gennaio 2021, firmato da O._______, appare anch'esso stato redatto ai fini della causa, in quanto contenente affermazioni che avrebbero reso dei famigliari dell'insorgente. Inoltre, riferisce di un supporto da parte dell'interessato alle attività politiche e di elezione del partito (...), che risulta differire da quanto sostenuto invece dall'insorgente in corso di procedura, ovvero che egli non avrebbe mai esercitato delle attività politiche in patria (cfr. B13/20, D88, pag. 10). Questa circostanza, sostiene ancora maggiormente la predetta conclusione del Tribunale in merito alla valenza di tale mezzo di prova. Gli ulteriori documenti che sostengono soltanto le generalità dell'interessato ed alcuni legami famigliari, non sono all'evidenza di alcun supporto alla verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati dal ricorrente, e pertanto non verranno esaminati oltre. 5.4.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimili gli atti persecutori che si sarebbero prodotti successivamente alla sua liberazione dal periodo di riabilitazione (nell'[...] del [...]), in particolare quanto sarebbe avvenuto a partire dall'(...) e sino alla sua partenza dal Paese d'origine. Inoltre, il rilascio dalla riabilitazione dell'insorgente risale a più di (...) anni addietro. Alla luce dei considerandi precedenti, non risulta quindi che in seguito al suo rilascio e sino al suo espatrio dallo Sri Lanka, avvenuto nell'(...) del (...), egli abbia sofferto da parte degli organi statali dei controlli o delle misure rilevanti ai sensi dell'asilo. Pertanto, il suo allegato timore soggettivo che nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka venga nuovamente arrestato ed incarcerato, o ancora torturato ed ucciso (cfr. B13/20, D154, pag. 18), così come espresso anche in fase ricorsuale, risulta essere infondato. 5.4.5 Visto quanto precede, gli elementi che perorano per l'assenza di verosimiglianza nei fatti allegati dall'insorgente, prevalgono chiaramente su quelli che avvalorerebbero la loro verosimiglianza, per il che i motivi d'asilo anteriori alla sua partenza dallo Sri Lanka, non adempiono le esigenze dell'art. 7 LAsi. Ne discende anche, che le ricerche di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto dalla sua partenza dal suo paese d'origine (cfr. B13/20, D75 segg., pag. 8) - peraltro riportategli da terze persone e quindi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) - non sono neppure credibili. A tali condizioni, il ricorrente non ha neppure reso verosimile che i problemi di salute, tali come da lui descritti (cfr. B7/17, p.to 8.02, pag. 13), trovano la loro origine negli avvenimenti allegati alla base dei suoi motivi d'asilo. Si aggiunga che gli stessi non sono stati in alcun modo provati dall'insorgente, per lo meno con un certificato medico.
6. Resta ancora da esaminare se il ricorrente, in caso di ritorno in Sri Lanka, possa temere di essere esposto a dei seri pregiudizi per altri motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tribunale ha in particolare esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con l'organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti" - iscrizione nella "Stop-List", l'effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio - che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L'autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" - l'assenza di documenti d'identità, essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili - che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8 ed in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante. 6.2 Tornando alla presente disamina, visto il periodo riabilitativo di quasi (...) anni reso verosimile dall'insorgente, v'è da ritenere pure come credibile che egli fosse stato membro delle LTTE, come da egli stesso allegato (cfr. B13/20, D86, pag. 9; cfr. anche supra consid. 5.3). Inoltre, egli ha lavorato quale semplice (...) nelle LTTE; ma secondo le sue dichiarazioni non ha mai svolto delle funzioni di quadro all'interno delle stesse, e non ha neppure partecipato al conflitto, né ha svolto attività politiche in patria (cfr. B13/20, D88, pag. 10). Non è inoltre riscontrabile nelle sue dichiarazioni che egli, dopo la resa nell'(...) del (...), abbia ancora avuto qualsivoglia contatto o relazione con le LTTE. Dalle sue allegazioni, e dato che i motivi d'asilo dell'insorgente sono stati ritenuti in parte inverosimili ed in parte irrilevanti, non si può quindi ritenere che una semplice appartenenza in passato alle LTTE, possa fargli rimproverare di aver commesso altre azioni da parte delle autorità srilankesi. Inoltre egli ha riferito di non aver svolto alcuna attività politica all'estero (cfr. B13/20, D89, pag. 10) e niente indica che egli si sarebbe ingaggiato in attività politiche all'estero contro il governo srilankese. Non appaiono quindi dagli atti all'incarto degli elementi concreti suscettibili di far considerare il ricorrente, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Ciò anche considerando che il periodo di riabilitazione scontato dall'insorgente appare essere lungo, in quanto sarebbe previsto di regola un periodo di un anno, che può tuttavia essere prorogato, in determinati casi, di tre mesi in tre mesi (cfr. sentenza E-4670/2020 precitata consid. 6.3.2 con ulteriore riferimento citato; SEM, Focus Sri Lanka, ibidem, pag. 10). Tuttavia non può essere compito delle autorità d'asilo elvetiche di determinarsi su altre ragioni o attività, o ancora funzioni che il ricorrente potrebbe avere svolto nell'ambito delle LTTE, per condurre le autorità srilankesi a prolungargli il periodo di detenzione riabilitativa, dato che egli stesso ha ammesso di non aver svolto una funzione di spicco all'interno delle stesse. 6.3 Le sole circostanze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia (...), e la mancanza di un documento di viaggio valido - la presenza di cicatrici visibili, in mancanza di qualsivoglia documento medico all'incarto che ne attesti la presenza, non può invece essere preso in considerazione (cfr. anche supra consid. 5.4.5) - costituiscono degli elementi così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4; D-1828/2021 del 13 maggio 2022 consid. 4.5 - 4.6). Tali fattori confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4. e 4.5). Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 [sentenza coordinata, prevista per pubblicazione nelle DTAF] consid. 9.2 e 9.3; E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3). In particolare, l'elezione di Q._______ il (...) quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario R._______, non muta per il momento nulla alla valutazione della situazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-1263/2020 del 18 agosto 2022 consid. 6.3.2, E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4, D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). 6.4 Alla luce di quanto sopra, dopo un'attenta valutazione d'insieme di tutti gli elementi presenti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'elevata probabilità, in caso di ritorno in Sri Lanka, determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
7. Pertanto, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3 Nel provvedimento impugnato, l'autorità resistente ha ritenuto, in sunto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio memoriale ricorsuale, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Ciò in quanto, in caso di ritorno nel suo paese, egli anche non venisse fermato all'aeroporto subirebbe una sorveglianza nel suo villaggio e/o verrebbe arrestato durante il viaggio. La principale modalità di interrogatorio da parte dei militari sarebbe inoltre la tortura. Pertanto, il rischio di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti nel suo caso, sarebbe molto elevato. 9.4 9.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.4.2 Nella presente disamina, il Tribunale rileva come il ricorrete non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU (RS 0.101) o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Secondo giurisprudenza del Tribunale né l'appartenenza all'etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione gli sviluppi politici recenti occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 6.3). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 9.4.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9.5 9.5.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.5.2 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, e ciò è valido anche tenendo conto degli attuali avvenimenti e sviluppi nel paese (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1263/2020 del 18 agosto 2022 consid. 8.4.1). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione nella regione di K._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4 - 9.5). 9.5.3 Il ricorrente è originario di S._______, ma ha vissuto da ultimo nel villaggio di B._______, distretto di D._______ (Provincia [...]), facente parte della regione di K._______. Il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'insorgente nella predetta regione, sotto il profilo individuale, sia pure ragionevolmente esigibile. Onde evitare inutili ripetizioni in proposito, si rinvia integralmente alle motivazioni convincenti esposte in proposito dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg.), posto come il ricorrente neppure in fase ricorsuale ha presentato degli elementi concreti contrari. 9.5.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-4930/2019 del 10 maggio 2022 consid. 12). 9.7 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 21 novembre 2020 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 21 novembre 2020.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: