Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2019. A.b Con i richiedenti 1 e 2 si è svolto il verbale di rilevamento dei loro dati personali il (…) giugno 2019, mentre che il (…) giugno 2019 sono stati sen- titi nell’ambito di un colloquio Dublino. L’(…) luglio 2019 è stata poi la volta dell’audizione relativa in particolare ai loro motivi d’asilo. Essi hanno in so- stanza asserito di aver vissuto da ultimo a D._______ e di essere espatriati verso la Svizzera il (…) 2019. Ciò in quanto il marito della richiedente 2, E._______, avrebbe scoperto la relazione extra-coniugale della moglie con il richiedente 1, avendo ripreso con una videocamera un loro incontro nella sua abitazione, ed avendoli denunciati alla polizia. La madre del richie- dente 1, allorché avrebbero riparato in una casa di un amico dell’interes- sato 1 ad F._______, li avrebbe informati che la polizia si sarebbe recata al suo domicilio il giorno seguente. La madre gli avrebbe pure comunicato telefonicamente che egli avrebbe ricevuto (…) o (…) dopo la loro perma- nenza ad F._______, una citazione perché egli si presentasse in tribunale. Successivamente, sempre dalla madre dell’interessato 1, avrebbero ap- preso che qualche giorno dopo, E._______ si sarebbe recato, assieme ai suoi fratelli (o amici), a casa dei genitori del richiedente 1, cercando quest’ultimo e (…). Gli interessati, sarebbero quindi rimasti nascosti ad F._______ per circa altri (…), per organizzare il loro espatrio verso la Sviz- zera. In caso di rientro in Iran, l’interessata 2 ha dichiarato di temere l’arre- sto all’aeroporto e di essere condannata alla lapidazione, a causa della denuncia del marito. A sostegno dei loro asserti, i richiedenti hanno prodotto i seguenti docu- menti in copia: il libretto di assicurazione malattia della richiedente 2, i li- bretti d’identità e gli atti di nascita di quest’ultima e di E._______, il certifi- cato di matrimonio dei predetti, il passaporto di E._______, gli atti di nascita dei due figli della richiedente 2, una denuncia nei confronti di quest’ultima, le due citazioni in tribunale datate (…) per gli interessati 1 e 2, l’atto di nascita e la tessera biometrica nazionale del richiedente 1. In originale, è stato poi depositato il libretto di sicurezza sociale dell’interessata 2, nonché la sua patente di guida (quest’ultima restituitale dalla SEM). A.c Il (…), è nata a G._______ la figlia dell’interessata 2, C._______. A.d Con scritto del 7 novembre 2019, gli interessati hanno trasmesso alla SEM copia di una sentenza di condanna del (…) a loro afferente.
D-1478/2021 Pagina 3 A.e Con scritti del 26 novembre 2019, l’Ambasciata svizzera a D._______, ha rassegnato, in due rapporti del 16 novembre 2019 rispettivamente del 20 novembre 2019, le sue osservazioni in risposta ai quesiti postile dalla SEM in data 15 ottobre 2019. A.f L’autorità inferiore, con scritto del 12 giugno 2020, ha informato i richie- denti che i loro dossier erano stati uniti e che quindi sarebbero stati consi- derati quale unico nucleo familiare, nonché rispetto alle risultanze del suc- citato rapporto d’Ambasciata. Riguardo quest’ultimo, la SEM ha fornito loro il contenuto essenziale, osservando come secondo lo stesso la richiedente 2 risulterebbe avere divorziato definitivamente da E._______ il (…), e già in data (…), sarebbe stato registrato un divorzio revocabile. Inoltre, non esisterebbe presso il (…), (…), alcuna procedura pendente o conclusa con- tro la richiedente 2 e la convocazione da lei consegnata quale mezzo di prova, oltreché essere unicamente una copia, presenterebbe diversi indizi che porterebbero a concludere che si tratti di un falso. Ha quindi dato la possibilità agli interessati di pronunciarsi in merito. Ciò che questi ultimi hanno fatto con osservazioni del 25 giugno 2020. B. Con decisione del 25 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-94/7), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. Nella stessa, l’autorità inferiore ha concluso come le loro dichiarazioni non sarebbero verosimili, in quanto in punti essenziali contraddirebbero le in- formazioni attendibili ottenute dall’Ambasciata svizzera a D._______. Quanto da loro presentato ed osservato in risposta al loro diritto di essere sentito, non sarebbe atto a mutare la predetta conclusione. La SEM ha altresì osservato, in un passo successivo, come l’esecuzione del loro al- lontanamento risulterebbe ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, in merito all’esigibilità della misura, ha ritenuto che poiché l’interessata 2 risulterebbe divorziata, nulla impedirebbe ai richiedenti di regolarizzare la loro unione e di vivere serenamente la loro unità familiare in Iran. C. Per mezzo del ricorso del 31 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati hanno impugnato il succitato provvedimento della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, in via principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces- sione dell’asilo in Svizzera; ed in via subordinata all’ammissione
D-1478/2021 Pagina 4 provvisoria in Svizzera, per inammissibilità dell’esecuzione del loro allon- tanamento. Contestualmente hanno pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Nel loro memoriale ricorsuale, gli insorgenti hanno concluso per la verosi- miglianza del loro racconto considerato nella sua interezza. Difatti, per quanto la ricorrente 2 abbia confermato nel suo ricorso di aver iscritto un divorzio revocabile l’(…) e che avrebbe tentato nuovamente di registrare un secondo divorzio revocabile in data (…), questi non sarebbero mai stati confermati giudizialmente ed ella, obbligata dal marito, avrebbe continuato a vivere presso il domicilio coniugale. Questa circostanza sarebbe pure attestata dal libretto di sicurezza sociale prodotto dall’insorgente 2. Di con- seguenza, al momento della sua relazione con il ricorrente 1, ella risultava ancora sposata. Essi hanno altresì ritenuto come, al momento del loro espatrio dall’Iran, avessero un timore fondato di subire dei seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell’asilo. Ciò in quanto, essendo la ricorrente 2 ancora sposata allorché avrebbe intrapreso con il compagno la relazione, avrebbe commesso adulterio e per questo in Iran potrebbe essere condannata a morte ed anche il ricorrente subirebbe delle conseguenze. Altresì, anche se si ipotizzasse che la ricorrente 2 fosse libera da vincolo matrimoniale, per le leggi in vigore nel loro Paese d’origine, anche gli atti sessuali al di fuori del matrimonio – ciò che sarebbe avvenuto in quanto dalla loro rela- zione sarebbe nata la ricorrente 3 – sarebbero illeciti e severamente puniti. Inoltre anche l’insorgente 3, verrebbe discriminata in quanto figlia di una relazione adulterina, ad esempio non potendo vantare alcun diritto eredita- rio. Sulla scorta delle medesime argomentazioni, essi hanno in seguito so- stenuto come l’esecuzione del loro allontanamento risulti inammissibile, in quanto il fatto di aver concepito una figlia al di fuori del matrimonio, li espor- rebbe al rischio, serio e concreto, di subire trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno in Iran. D. Il 6 aprile 2021, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale copia del cer- tificato medico del 26 marzo 2021 della ricorrente 2. E. Con decisione incidentale del 27 gennaio 2022, il giudice istruttore della causa ha in particolare accolto l’istanza di concessione d’assistenza giudi- ziaria formulata nel ricorso, a condizione che fosse dimostrata con un’atte- stazione d’indigenza o, nel caso contrario, ha invitato i ricorrenti a voler
D-1478/2021 Pagina 5 versare un anticipo sulle presumibili spese processuali entro l’11 feb- braio 2022. F. Tramite lo scritto del 7 febbraio 2022, gli insorgenti hanno trasmesso do- cumentazione attestante la loro situazione finanziaria. Pertanto, con ordi- nanza del 16 febbraio 2022, il giudice istruttore della pratica ha confermato l’accoglimento dell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria ed ha invitato parimenti la SEM a voler presentare una risposta al ricorso. G. L’autorità interpellata ha presentato il suo memoriale responsivo il 21 marzo 2022. Nella stessa ha confermato in primo luogo la sua valuta- zione d’inverosimiglianza, ed in secondo luogo, operando un’analisi dell’eventuale rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo a causa della loro relazione non regolarizzata nel loro Paese d’origine, anche tra- mite un rapporto interno (cfr. n. 106/4), ha escluso lo stesso. Pure la loro bambina non rischierebbe alcun serio pregiudizio nel caso di un loro rientro in Iran, ciò in quanto ella potrebbe contare sulla presenza di entrambi i genitori, che potrebbero legalizzare la figlia contraendo un matrimonio, an- che di quelli “a tempo”, valido retroattivamente, avendo peraltro il ricorrente 1 riconosciuto la propria paternità. H. Il 19 aprile 2022 i ricorrenti hanno inoltrato la loro replica. Nella stessa essi hanno ribadito le precedenti conclusioni, aggiungendo come a denunciare i ricorrenti potrebbero essere le famiglie d’origine degli insorgenti o il marito dell’interessata 2. Invero, i genitori del richiedente non sarebbero al cor- rente che egli abbia avuto una figlia. Inoltre, hanno precisato come al mo- mento attuale non sarebbe stato ancora possibile registrare la paternità dell’insorgente 1 nei confronti della ricorrente 3. Hanno altresì segnalato un peggioramento dello stato di salute generale dell’insorgente 2. Con mis- siva del 25 aprile 2022, hanno poi inoltrato al Tribunale un referto medico relativo alla predetta. I. Nella sua duplica del 9 giugno 2022, l’autorità inferiore ha dapprima rile- vato come per le patologie mediche di cui soffrirebbe l’insorgente 2, ella potrebbe farsi curare nel suo paese d’origine, che disporrebbe delle strut- ture adeguate. Inoltre ha osservato come non sussisterebbero ostacoli all’ufficializzazione della loro unione, anche in Svizzera, ed alla conse- guente regolarizzazione dello statuto della loro bambina.
D-1478/2021 Pagina 6 J. Tramite la loro triplica del 28 giugno 2022, i ricorrenti hanno sottolineato come al momento attuale l’insorgente 2 risulterebbe ancora sposata in Iran e che per ufficializzare la sua unione con il ricorrente 1 dovrebbe prima sciogliere il matrimonio precedente, procedura che sarebbe a lei sfavore- vole. Inoltre, la procedura per il riconoscimento di paternità, sarebbe di più difficile accesso a causa dello statuto dei ricorrenti. Nella sua quadruplica del 29 luglio 2022, l’autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni. La stessa è stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti dal Tribunale, in data 3 agosto 2022, che ha pronunciato pure la chiusura dello scambio di scritti. K. Tramite le missive del 25 gennaio 2023 rispettivamente del 9 feb- braio 2023, i ricorrenti hanno informato il Tribunale che l’insorgente 1 si sarebbe esposto esercitando delle attività politiche contro il regime ira- niano, rilasciando e pubblicando sue interviste sul (…). Il 24 maggio 2023, il giudice istruttore della causa, ha risposto alla richiesta di aggiornamento sullo stato della pratica inoltrata dai ricorrenti il 17 maggio 2023. L. Su richiesta del Tribunale, la SEM ha avuto modo di pronunciarsi riguardo agli ultimi scritti degli insorgenti con presa di posizione del 14 agosto 2023. Nella stessa, visti i contenuti dei video divulgati dal ricorrente 1, pur non escludendo che le autorità iraniane ne siano effettivamente venute a cono- scenza, ha ritenuto che non sussisterebbe alcun timore fondato rilevante ai sensi dell’asilo. M. Tramite la missiva del 31 agosto 2023, l’avv. Yasar Ravi, si è legittimato dinnanzi al Tribunale quale nuovo patrocinatore legale del ricorrente, chie- dendo altresì una proroga – concessa dal giudice istruttore della causa in data 6 settembre 2023 – per presentare delle osservazioni. Con scritto del 6 settembre 2023 – agendo per il tramite del precedente rappresentante legale – i ricorrenti hanno sottolineato come il ricorrente avrebbe assunto un ruolo rilevante nell’opposizione politica contro il regime iraniano, distin- guendosi quindi dagli oppositori di massa. Egli avrebbe difatti organizzato diverse manifestazioni, sarebbe attivo sui social media in diversi canali ed avrebbe rilasciato svariate interviste. A supporto di tali asserti, essi hanno prodotto in copia: uno scritto del 29 agosto 2023 del ricorrente; varie stampe di volantini, di articoli di giornale e di schermate telefoniche inerenti a delle manifestazioni; due autorizzazioni della (…) per l’organizzazione di
D-1478/2021 Pagina 7 manifestazioni pacifiche; vari link; trascrizioni, con traduzione in italiano, dei video pubblicati dal ricorrente sul (…); una pennetta USB contenente un video di una manifestazione tenutasi a H._______. Con ordinanza del 12 settembre 2023, visto il cambiamento intervenuto nel frattempo di rap- presentanza legale, il Tribunale ha trasmesso tale scritto e la documenta- zione al ricorrente, concedendogli la possibilità di presentare delle osser- vazioni al riguardo entro il termine già concessogli del 6 ottobre 2023, poi nuovamente prorogato dal Tribunale fino al 3 novembre 2023, su richiesta del patrocinatore del ricorrente del 3 ottobre 2023, in cui si è anche legitti- mato come nuovo rappresentante legale della ricorrente 2. N. Con scritto del 24 ottobre 2023, gli insorgenti hanno sostenuto di essere entrambi di fede baha’i, ciò che sarebbe a conoscenza delle autorità ira- niane, essendo che il nominativo del ricorrente 1 risulterebbe dal registro di commercio come attivo nel comitato direttivo dell’(…). Inoltre, quest’ul- timo sarebbe politicamente attivo e si sarebbe opposto svariate volte al regime politico iraniano organizzando manifestazioni e pubblicando sui so- cial media. I ricorrenti avrebbero di conseguenza un timore fondato di es- sere perseguitati in Iran a causa della loro fede, che non potrebbero peral- tro esercitare liberamente, nonché a causa dell’attivismo politico del ricor- rente 1. A supporto di tali asserti, essi hanno annesso, in copia, quale nuova documentazione: due articoli inerenti alla situazione dei baha’i in Iran; estratto del Registro di commercio del I._______; due lettere dell’11 ottobre 2023 riguardanti i ricorrenti della segretaria dell’(…); due ar- ticoli di stampa relativi alla repressione di attivisti e giornalisti in Iran. O. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2023, la SEM ha innanzitutto rie- pilogato l’evolversi dei motivi d’asilo fatti valere dai ricorrenti, osservando come gli stessi abbiano subito importanti modifiche dal deposito della loro domanda d’asilo. In tale contesto l’autorità inferiore ha ribadito la sua posi- zione, anche alla luce dei nuovi mezzi di prova, che il ricorrente 1 non rico- pra una posizione di spicco per l’attività politica da lui svolta da poter essere considerato quale minaccia da parte del regime iraniano. Per quanto poi l’appartenenza formale dei ricorrenti alla comunità baha’i non possa essere contestata, tuttavia a causa delle precedenti strumentalizzazioni messe in atto dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto legittimo il dubbio che anche l’ade- sione a tale fede sia dettata da uno scopo strumentale anziché da una reale convinzione interiore. Essi peraltro, con le attività svolte in ambito baha’i non si sarebbero esposti in maniera significativa, perché possa essere ri- conosciuta loro la qualità di rifugiato.
D-1478/2021 Pagina 8 P. I ricorrenti, con scritto del 18 gennaio 2024, hanno sostenuto la bontà della propria conversione, abbracciando la fede baha’i, producendo anche a supporto copia di una loro dichiarazione manoscritta e chiedendo, nel caso di dubbi in merito al loro credo, l’audizione del responsabile della comunità Baha’i di J._______. Inoltre essi, pur non contestando la possibilità di re- golarizzare la loro unione anche in maniera retroattiva, hanno tuttavia rite- nuto che vi sia il rischio concreto di subire delle severe punizioni nel caso facessero rientro in Iran. Dal canto suo, la SEM, tramite lo scritto del 5 feb- braio 2024 ha riaffermato la sua posizione precedente. Una copia di tale scritto è stata inoltrata dal Tribunale ai ricorrenti con ordinanza del 9 feb- braio 2024, dove si è nuovamente pronunciata la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
D-1478/2021 Pagina 9 persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
E. 3.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.1 In casu, occorre dapprima esaminare se quanto narrato dagli insor- genti, quali motivi che li avrebbero indotti alla fuga dal loro Paese d’origine, possa essere ritenuto o meno verosimile e rilevante.
E. 4.2 In primo luogo, si rimarca come gli insorgenti 1 e 2 abbiano indotto consapevolmente le autorità svizzere in errore in merito ai loro motivi d’asilo, non correggendo da soli neppure in seguito tale comportamento, contenendo per di più le loro allegazioni diverse incoerenze su degli ele- menti essenziali dei loro racconti, non soltanto confrontando le rispettive dichiarazioni dei due ricorrenti, bensì anche tra i loro propri asserti. I ricorrenti hanno difatti fatto risalire le problematiche che li avrebbero con- dotti all’espatrio, alla circostanza che il marito della ricorrente 2 avrebbe scoperto e denunciato la relazione extra-coniugale dell’insorgente 2, aven- doli filmati durante un loro incontro in casa sua. Tuttavia, riguardo allo stato civile della ricorrente 2, i loro asserti sono mu- tati in corso di procedura. Durante la sua audizione sui motivi, la ricorrente
D-1478/2021 Pagina 10 2, ha difatti asserito di avere chiesto diverse volte il divorzio al marito, ma che quest’ultimo non avrebbe mai accettato lo stesso (cfr. n. 26/20, D41, pag. 5; D61 seg., pag. 8 seg.). Dal canto suo invece, il ricorrente 1, in con- traddizione con quanto precede, ha sostenuto dapprima che la compagna ed il marito sarebbero stati d’accordo di divorziare e che si sarebbero tro- vati in procedura di divorzio, recandosi al tribunale (cfr. n. 54/18, D76 seg., pag. 9); allorché invece poco dopo, si è parzialmente contraddetto, rife- rendo che sul principio del divorzio sarebbero stati d’accordo, ma non sulle questioni accessorie (cfr. n. 54/18, D79, pag. 10), e che egli non era effet- tivamente sicuro che si fossero recati in tribunale per il divorzio (cfr.
n. 54/18, D80, pag. 10). A seguito del rapporto dell’Ambasciata svizzera in Iran, di cui i risultati sono stati riassunti dall’autorità inferiore ai ricorrenti nel suo scritto del 12 giugno 2020, è emerso in modo chiaro, come la ricorrente 2 avesse in realtà divorziato definitivamente da E._______ già il (…) e che tale divorzio definitivo era stato pure preceduto da un divorzio revocabile registrato in data (…) (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Malgrado gli insorgenti siano stati posti dinnanzi a tali evidenze, hanno dapprima comunque ne- gato che un divorzio fosse intervenuto in data (…), arrivando addirittura ad ipotizzare che si trattasse di E._______ che avrebbe manipolato gli archivi statali per far risultare il divorzio (cfr. n. 88/8). Allegazione quest’ultima del tutto illogica, in quanto non si comprenderebbe l’interesse di quest’ultimo nel farlo, poiché in caso contrario le accuse rivolte alla supposta (ancora) moglie non sussisterebbero. È soltanto nel ricorso, che i ricorrenti hanno ammesso che l’insorgente 2 avrebbe iscritto un divorzio revocabile l’(…), asserendo tuttavia in modo oltretutto nuovo che ella avrebbe “[…] provato nuovamente a registrare un secondo divorzio revocabile in data (…)”, ma che lo stesso non sarebbe mai stato confermato e che ella avrebbe dovuto continuare a vivere presso il domicilio coniugale (cfr. ricorso, pag. 3). Essi hanno poi continuato a ribadire che la ricorrente 2 sarebbe ancora sposata con E._______ sia nella loro replica sia nella loro triplica, abbandonando invece in modo sorprendente in seguito di procedura ricorsuale ogni riferi- mento concreto a tale circostanza ed ai motivi iniziali d’asilo fatti valere. Dagli atti all’incarto, risulta tuttavia come la ricorrente 2 abbia introdotto un’istanza d’iscrizione di dati all’Ufficio dello stato civile di H._______ il
E. 4.3 In secondo luogo, pure le circostanze addotte dai ricorrenti che E._______ li avrebbe denunciati e che ne sarebbe seguita non soltanto una citazione in tribunale (cfr. anche le copie delle citazioni prodotte dai ricorrenti e agli atti della SEM quale mezzo di prova [MdP] n. 1), ma addi- rittura sarebbe stata emanata una sentenza in data (…), condannandoli alla pena capitale ed a (…) frustate (secondo la traduzione della copia della sentenza prodotta dagli insorgenti con scritto del 7 novembre 2019; cfr.
n. 71/6 e 72/6), non risultano credibili.
E. 4.3.1 Innanzitutto, riguardo alle citazioni che essi avrebbero ricevuto, en- trambi i ricorrenti sono rimasti molto vaghi nel loro racconto (cfr. n. 26/20, D103 seg. e D109 segg., pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.), né ricordandosi il contenuto di tale missiva per quanto concerne l’insorgente 2 (cfr. n. 26/20, D103, pag. 13), né interessandosi minimamente alla stessa prima che gli venisse richiesta dal rappresentante legale o ancora non sa- pendo riportare la data precisa nel quale si sarebbero dovuti presentare in tribunale, secondo quanto dichiarato dal ricorrente 1 (cfr. n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.). Ora, tali asserti inconsistenti e di disinteressamento da parte degli insorgenti, non si sposano in alcun modo con l’atteggiamento che può essere atteso in persone che hanno realmente vissuto i fatti da loro narrati, in particolare che delle procedure penali sarebbero state aperte a loro carico da parte delle autorità iraniane. Tale conclusione è corroborata anche dalle risultanze dell’Ambasciata svizzera in Iran, che ha concluso come per i ricorrenti non sussista alcuna procedura pendente o conclusa, e che le convocazioni prodotte presenterebbero vari indizi formali e mate- riali che porterebbero a concludere che si tratti di falsi (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Invero, non soltanto le convocazioni sono state presentate sola- mente in copia e non in originale, malgrado il tempo trascorso dal loro de- posito e l’asserto dell’insorgente 2 di poter far pervenire l’originale già nella sua audizione dell’(…) luglio 2019 (cfr. n. 26/20, D110 seg., pag. 13), e quindi dei documenti facilmente fabbricabili e modificabili, non presentando per di più alcun segno per verificarne la loro originalità. Ma i loro contenuti contengono pure diversi elementi che stridono in particolare con quanto da loro dichiarato. Segnatamente, gli indirizzi delle parti convocate secondo le due citazioni, non corrispondono minimamente agli indirizzi forniti dai ricor- renti in corso di procedura (cfr. n. 26/20, D14, pag. 3; n. 54/18, D18,
D-1478/2021 Pagina 12 pag. 4), né il codice d’avviamento postale del luogo di convocazione ([D._______]), è riferibile effettivamente all’agglomerazione di D._______. Inoltre, le due citazioni appaiono contenere rispettivamente le firme dei due ricorrenti quali parti a cui è stata notificata la citazione rispettiva, ciò che risulta del tutto incoerente con quanto da loro dichiarato in proposito, ov- vero che le citazioni sarebbero arrivate rispettivamente a casa dei loro ge- nitori allorché loro si trovavano già ad F._______ (cfr. n. 26/20, D109, pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7; D102, pag. 12; D114 segg., pag. 14;
n. 88/8: presa di posizione del 25 giugno 2020). Tutti questi elementi, con- fermano il serio dubbio che nutre il Tribunale, circa l’effettiva autenticità dei documenti da loro presentati.
E. 4.3.2 Per quanto attiene alla sentenza del (…) depositata agli atti dagli in- sorgenti, anche in questo caso soltanto in copia malgrado i loro asserti contrari (cfr. n. 71/6 e 88/8), e quindi già di per sé non presentante alcun indizio da cui possa esserne vagliata l’effettiva autenticità, il contenuto della stessa si scontra in più punti con le medesime dichiarazioni rese dai ricor- renti. Difatti, secondo la traduzione della stessa, la ricorrente 2 avrebbe reso una confessione (…) direttamente in presenza d’ufficiali giudiziari, cir- costanza che non è mai stata allegata dagli insorgenti. Altresì E._______ e la ricorrente 2, nella sentenza, risultano risiedenti a due indirizzi d’abita- zione differenti, allorché secondo le dichiarazioni degli insorgenti, la ricor- rente 2 all’epoca risiedeva al medesimo indirizzo d’abitazione del marito. Oltretutto, il (…), data nella quale sarebbe stata emanata tale sentenza, i ricorrenti si sarebbero ancora trovati in Iran. Stupisce quindi come i mede- simi non ne fossero in alcun modo a conoscenza già perlomeno al mo- mento delle loro audizioni sui motivi, intervenute diversi mesi dopo la sup- posta emanazione di tale sentenza, essendo peraltro in contatto con loro famigliari nel Paese d’origine (cfr. n. 26/20, D30 seg., pag. 4; D40 segg., pag. 5 segg.; n. 54/18, D7 segg., pag. 2 seg.; D28 segg., pag. 4; D55 segg., pag. 7 segg.), avendola presentata quasi (…) mesi dopo, senza pe- raltro alcuna informazione concreta circa il ricevimento del medesimo do- cumento (cfr. n. 71/6 e 72/6). Soltanto nello scritto del 25 giugno 2020, i ricorrenti hanno allegato che tale sentenza di condanna sarebbe stata ri- cevuta dai loro famigliari (cfr. n. 88/8), anche qui però senza alcun indizio maggiormente esplicativo in merito. In fase ricorsuale poi, gli insorgenti non hanno fatto più alcun accenno alla loro supposta già intervenuta condanna, con tanto di sentenza già emanata, ma in modo del tutto incoerente, hanno invece avanzato che dei famigliari, nel caso di un loro ritorno in Iran, in particolare E._______, possa provvedere a denunciarli. Ciò che chiara- mente risulta del tutto stridere con la loro narrazione precedente e con i documenti da loro presentati a supporto di una denuncia già intervenuta di
D-1478/2021 Pagina 13 E._______ e di una procedura penale aperta a loro nome con tanto di sen- tenza di condanna finale. Tutto quanto precede, fa quindi giungere il Tribu- nale alla conclusione, che anche la sentenza di condanna del (…), risulta essere in realtà un documento falso o falsificato.
E. 4.4 Ne discende quindi che i ricorrenti non soltanto non sono riusciti a ren- dere credibili i motivi che li avrebbero condotti all’espatrio, bensì con il loro comportamento del tutto incoerente nel corso della procedura, con la pro- duzione di documenti falsi e/o falsificati, hanno intaccato fortemente la loro credibilità dinnanzi al Tribunale.
E. 4.5.1 Ciò posto, occorre ora vagliare se il timore palesato dagli insorgenti soltanto in fase ricorsuale, del rischio di subire una condanna penale a causa della loro relazione amorosa al di fuori del matrimonio, la cui prova sarebbe la loro figlia C._______, che pure subirebbe discriminazione nel Paese d’origine, in quanto frutto di una relazione adulterina, sia o meno fondato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto riguarda la situazione in Iran, per legge, tutte le relazioni ses- suali al di fuori del matrimonio – definite secondo gli art. 221 segg. del Co- dice penale iraniano (cfr. per le citazioni del precitato codice nella presente sentenza si è consultato lo stesso nella sua versione presente in: Iran Hu- man Rights Documentation Center [IHRDC], English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 04.04.2014, < https://iranhrdc.org/en- glish-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ >, consultato il 9 aprile 2024) – sono perseguibili penalmente ai sensi degli art. 225 segg. del medesimo Codice penale iraniano. Per una persona non sposata che ha delle relazioni sessuali con una persona pure non sposata, l’art. 230 del predetto Codice penale, prevede una pena di 100 frustate. Per una per- sona sposata invece che ha commesso adulterio (“zina”), la pena va fino alla pena capitale, per lapidazione o impiccagione (cfr. art. 225-227 del Co- dice penale iraniano; Landinfo, Temanotat Iran: Familie og ekteskap, 05.08.2022, < https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/08/Temanotat- Iran-Familie-og-ekteskap-05082022-ny.pdf >, consultato il 9 aprile 2024). Secondo una fonte citata da Landinfo, il fatto che una donna non sposata sia incinta, anche se questo fosse avvenuto all’estero, non significa auto- maticamente che ella verrà condannata per aver commesso “zina”, in quanto dal profilo medico è possibile rimanere incinta anche senza rela- zioni sessuali (cfr. Landinfo, op. cit.). Altre fonti riportano però la possibilità che, anche se commessi all’estero, atti perseguibili secondo il Codice pe- nale iraniano, come l’adulterio o altre violazioni di usi e costumi, possono
D-1478/2021 Pagina 14 essere perseguiti in Iran (cfr. Austrian Centre for Country of Origin and Asy- lum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran: 1) Ahndung von Ehebruch und Sittenverstößen, wenn diese durch ira- nische Frauen im Ausland begangen werden; Schutz vor Gewalt an Frauen [z.B. Existenz von Frauenhäusern] [a-11504], 19.02.2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2065482/a-11504.pdf, consultato il 9 apri- le 2024). Cionondimeno, secondo le fonti consultate, la società iraniana starebbe mutando negli ultimi anni e sia l’adulterio sia le relazioni tra per- sone non sposate sarebbero diffuse, specialmente nelle città, come D._______. Inoltre, la giustizia tenderebbe soltanto in casi isolati a perse- guire penalmente tali fatti, non da ultimo a causa dell’elevata esigenza in fatto di prova, e sarebbe normalmente su denuncia di una persona privata che una procedura penale verrebbe aperta, tuttavia raramente, in quanto l’infedeltà risulterebbe essere una vergogna per le famiglie delle persone colpite. Pertanto, nella maggior parte dei casi – a parte in rare eccezioni pure recensite da Landinfo e da altre fonti – tali circostanze verrebbero risolte al di fuori della giustizia (cfr. Landinfo, op. cit.; cfr. anche IranWire, Iranian Man and Woman on Death Row for Sex Outside of Marriage, 08.11.2021, https://iranwire.com/en/features/70728/; ACCORD, op. cit., pag. 3 segg.; Danish Immigration Service/Danish Refugee Council [DRC], Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, febbraio 2018, < https://www.ecoi.net/en/file/local/ 1426248/1788_1520518257_relations-outside-of-marriage-in-iran-and-ma rriages-without-the-accept-of-the-family.pdf >; tutti consultati il
E. 4.5.2 Ora, tornando al caso che ci occupa, risulta da quanto sopra consi- derato, che la ricorrente 2 in realtà è divorziata dal suo ex marito E._______, già a partire dal (…), ed i ricorrenti non hanno reso credibili i motivi che li avrebbero condotti all’espatrio, comprese le denunce presen- tate da E._______ nei loro confronti, le ricerche da parte delle autorità ira- niane e le loro condanne penali (cfr. supra consid. 4.1-4.4). Inoltre, sia dagli atti all’incarto sia dagli asserti degli insorgenti, si evince che la paternità della ricorrente 3 non è stata ancora registrata (cfr. replica, pag. 2;
n. 138/3). Pertanto, non soltanto al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti in fase ricorsuale, non v’è alcuna prova che essi abbiano intrat- tenuto una relazione amorosa allorché la ricorrente 2 era ancora sposata, ma non c’è nemmeno agli atti alcun elemento concreto e probante che at- testi che effettivamente l’insorgente 1 sia il padre della ricorrente 3, non avendo l’insorgente 1, in tutto questo tempo – ovvero dalla nascita della bambina avvenuta il (…) e fino ad oggi – provveduto al riconoscimento formale della predetta, malgrado ne avesse le possibilità. Inoltre, come ret- tamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, gli insorgenti non hanno mai dichiarato – se non successivamente alla risposta dell’au- torità inferiore – né reso verosimile con elementi di qualsivoglia sostanza e concretezza, che i famigliari in patria potrebbero denunciarli o ancora su- bire da parte loro delle ritorsioni, essendo perlomeno alcuni dei loro parenti già da diverso tempo a conoscenza della loro relazione (cfr. n. 54/18, D122 segg., pag. 15), e non avendo mai agito in tal senso. Ne discende quindi che i ricorrenti, anche alla luce della situazione nel loro Paese d’origine su riportata, non possano nutrire alcun timore fondato, in particolare dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, a causa della loro relazione non regolarizzata in patria. Peraltro, come giu- stamente denotato dalla SEM sempre nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale ritiene che, sia onde evitare eventuali ipotetiche procedure pe- nali da parte delle autorità iraniane al momento della registrazione della nascita della ricorrente 3 presso le autorità competenti iraniane; sia degli svantaggi di tipo ereditario e di preclusione di alcune cariche alla ricorrente 3 – che di per sé si sottolinea non avrebbero comunque l’intensità suffi- ciente per rientrare nei seri pregiudizi di cui all’art. 3 LAsi – gli interessati 1 e 2 potranno contrarre un matrimonio di quelli “a tempo”, anche valido re- troattivamente non avendo necessità di alcuna forma ufficiale particolare, registrandolo presso le autorità competenti iraniane. Inoltre,
D-1478/2021 Pagina 17 successivamente, essi potranno richiedere la registrazione della nascita della ricorrente 3 alle stesse – eventualmente su pena di una multa per la mancata registrazione entro 15 giorni dalla nascita della ricorrente 3 (cfr. LADAN RAHBARI, Marriage, Parentage anch Child Registration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents, op. cit., pag. 3; Landinfo, Iran: Passports, ID and civil status documents, op. cit., pag. 9), pregiudizio d’in- tensità insufficiente per risultare rilevante ai sensi dell’asilo. Tali soluzioni per legalizzare sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 dinnanzi alle autorità iraniane, è possibile e fattibile, tenuto conto che gli insorgenti
– come si vedrà dappresso – non hanno reso verosimile neppure la loro fede baha’i (cfr. infra consid. 5).
E. 4.6 Sulla scorta di tali circostanze, né gli atti di causa né le allegazioni degli insorgenti, permettono di concludere per la sussistenza di un timore fon- dato di persecuzione futura pertinente ai sensi dell’asilo per dei motivi an- teriori alla loro partenza dall’Iran, o ancora derivanti dalla loro relazione amorosa o dalla nascita della ricorrente 3, nel caso in cui facessero ritorno in Iran. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto per tali motivi nella decisione impugnata. 5.
E. 5 settembre 2023, che è stata accolta con decisione del (…) dalla (…), dove risulta in particolare quale stato civile che ella è divorziata in Iran da E._______ dal (…) (cfr. n. 147/4). Ora, tale ultimo procedere – peraltro che i ricorrenti si sono guardati bene dall’informare direttamente il Tribunale in proposito – stride in modo limpido con quanto sin qui sostenuto dagli insor- genti, ovvero che la ricorrente 2 risulterebbe ancora sposata con E._______. Per quanto poi attiene al libretto della sicurezza sociale pro- dotto dagli insorgenti, lo stesso non è in alcun modo in grado di supportare
D-1478/2021 Pagina 11 maggiormente la tesi, peraltro incoerente, sostenuta dai medesimi. Ciò in quanto come rettamente denotato dalla SEM nella decisione avversata, esso non rappresenta un documento attestante dello stato civile della ri- corrente 2, ed i rinnovi del documento avvenuti in realtà in due date diffe- renti ([…] e […]), non provano la correttezza dei dati contenuti in esso.
E. 5.1 Resta ancora da esaminare se, a causa delle loro attività religiose (cfr. infra consid. 5.3) e politiche (cfr. infra consid. 5.4), dopo la loro partenza dall’Iran, i ricorrenti 1 e 2 possano validamente prevalersi di motivi sogget- tivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi in relazione all’art. 3 LAsi), per il rico- noscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell’asilo (art. 54 LAsi).
E. 5.2 Sono in particolare considerati come motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi della disposizione precitata, le attività politiche indesiderate svolte in esilio, la partenza illegale dal paese d’origine (“Republikflucht”) e il deposito di una domanda d’asilo all’estero, allorché fondano un rischio di persecuzione futura. Essi devono essere distinti dai motivi oggettivi poste- riori alla fuga, che non dipendono invece dal comportamento del richie- dente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e rif. cit.; 2009/29 consid. 5.1).
E. 5.3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, i baha’i sono sottoposti ad una persecuzione collettiva in Iran (cfr. sentenza di riferimento del Tribu- nale D-1197/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 6.3.1.2 che conferma la DTAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Tuttavia, l’appartenenza formale a tale
D-1478/2021 Pagina 18 comunità religiosa non è sufficiente, di per sé sola e in assenza d’indizi di una reale convinzione interiore, per stabilire una messa in pericolo in caso di ritorno nel paese d’origine (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3923/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 in limine e rif. cit.; sentenza E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 6.2). In generale, la qualità di rifu- giato è riconosciuta se il richiedente ha reso verosimile, ai sensi dell’art. 7 LAsi, che le sue attività religiose siano giunte alla conoscenza delle autorità del paese d’origine e che esse comporterebbero la sua esposizione a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in patria. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale, in generale soltanto le persone esercitanti un’attività importante in seno alla loro chiesa, o del pro- selitismo, sono esposte ad un rischio accresciuto di trattamenti contrari all’art. 3 LAsi in Iran, allorché invece la pratica pacifica e discreta della fede, rimane in principio senza conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-6314/2020 e D-6318/2020 del 15 agosto 2023 con- sid. 6.1 e 6.6 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.3.2 Nel loro scritto del 18 gennaio 2024, i ricorrenti hanno formulato la richiesta, nel caso in cui il Tribunale nutrisse dubbi in merito al loro credo baha’i, di procedere all’audizione del responsabile della comunità Baha’i di J._______. A tal proposito, si rammenta come il diritto di essere sentito garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende in particolare il diritto per l’inte- ressato di produrre delle prove pertinenti e d’ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di tali prove, allorché esse possono influire sulla decisione da prendere. L’autorità può tuttavia rinunciare a procedere a delle misure d’istruzione, allorché le prove amministrate, le hanno permesso di forgiare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono ancora proposte, essa ha la certezza che queste ultime non la condurranno a modificare la sua opinione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 e rif. cit.).
E. 5.3.3 Nella presente disamina, si evince dagli atti all’inserto, come è sol- tanto nella loro missiva del 24 ottobre 2023, che i ricorrenti hanno menzio- nato per la prima volta di essere di fede baha’i, allegando segnatamente un estratto dell’Ufficio di commercio del I._______, dove il ricorrente 1 ri- sulta iscritto nell’(…), nonché due dichiarazioni dell’(…), secondo le quali i ricorrenti 1 e 2 sono entrati a far parte della comunità dei baha’i della Sviz- zera dal (…) e sono regolarmente registrati quali membri.
E. 5.3.4 Ora, anche se il testimone che i ricorrenti hanno proposto di sentire, confermasse che i ricorrenti frequentino la comunità dei baha’i in Svizzera, in particolare a J._______, il Tribunale non ravvede in quale misura tali
D-1478/2021 Pagina 19 dichiarazioni potrebbero avere un’incidenza determinante sull’esito della presente procedura. Invero, risulta in modo palese dagli atti di causa, che i contatti dei ricorrenti con la comunità dei baha’i, siano intervenuti ben dopo le loro audizioni, le osservazioni della SEM riguardo alle risultanze della Rappresentanza diplomatica svizzera a D._______ che hanno evi- denziato sia come alcuni dei mezzi di prova da loro presentati fossero dei falsi, sia che alcune delle loro dichiarazioni fossero inverosimili, nonché la decisione negativa resa dalla SEM, dove la predetta autorità ha sollevato le diverse inverosimiglianze presenti nei loro asserti. Pertanto, come rimar- cato anche dall’autorità inferiore in fase ricorsuale, pure il Tribunale ritiene che la pretesa conversione spirituale dei ricorrenti non sia sincera, ma sia stata invocata dai medesimi quale pretesto, al fine di ottenere un diritto di soggiorno in Svizzera. Tale conclusione è supportata dal fatto che, a diffe- renza di quanto espresso nel loro manoscritto allegato alla missiva del 18 gennaio 2024, i ricorrenti 1 e 2 non hanno né nel corso delle loro audi- zioni, né successivamente durante la procedura dinnanzi all’autorità di prime cure e fino all’inizio della procedura ricorsuale, evocato il minimo di- sinteresse (o addirittura avversione come espresso nel loro manoscritto del 16 gennaio 2024), per la religione musulmana, sciita, da loro asserita (cfr.
n. 1/2; 13/7, p.to 1.13, pag. 3; 26/20, D150, pag. 17; 35/2; 44/6, p.to 1.13, pag. 3), o lasciato intravedere che avessero delle preoccupazioni o dubbi di natura spirituale. La lettera del 16 gennaio 2024 che avrebbero redatto i ricorrenti (cfr. annessa allo scritto dei ricorrenti del 18 gennaio 2024), che sarebbe stata prodotta a dimostrazione della loro fede, contiene delle ge- neralità sui precetti della religione baha’i e sulle persecuzioni subite dai suoi adepti in Iran. I soli elementi personali menzionati, sono le ragioni piut- tosto generiche per i quali essi avrebbero cambiato religione, vergognan- dosi di essere musulmani, in quella baha’i, dove avrebbero trovato invece tolleranza e delle attività che svolgerebbero all’interno della comunità baha’i. Tuttavia tali asserti, dove spesso religione musulmana ed il go- verno/società iraniana vengono accomunati sotto un unico cappello, non permettono di attestare di una fede sincera. A ciò si aggiunge che, i dubbi sulla sincerità della loro pretesa conversione alla fede baha’i, è ancora raf- forzata dalla loro credibilità già fortemente intaccata, vista l’inverosimi- glianza delle loro allegazioni concernenti i motivi d’asilo ed il loro compor- tamento (cfr. supra consid. 4.4).
E. 5.3.5 Altresì, la pratica della loro fede baha’i, che formalmente è attestata dalla documentazione prodotta in fase ricorsuale dagli insorgenti, non ri- sulta essere stata da loro stabilita o resa altamente probabile che sia ve- nuta a conoscenza delle autorità iraniane, in modo tale da poter dimostrare l’esistenza, nella fattispecie, di un fondato timore di persecuzione rilevante
D-1478/2021 Pagina 20 in materia d’asilo, nel caso di un loro rientro in Iran. Difatti, dagli atti di causa, risulta come i ricorrenti abbiano esercitato la loro fede baha’i in Svizzera, partecipando alle attività e celebrazioni nel cerchio ristretto dei loro correligionari, senza tuttavia esercitare una responsabilità particolare in tale quadro o adempiere a delle attività di proselitismo di grande am- piezza, in particolare al di là di tale cerchia religiosa. Il fatto che il ricorrente risulti essere iscritto nell’Ufficio del registro di commercio del I._______, nell’(…), senza alcuna funzione speciale né essendo nominato come mem- bro, ma avendo unicamente la possibilità di “(…)” come altri iscritti al regi- stro, non muta la precitata conclusione. A differenza infatti di quanto soste- nuto dagli insorgenti nelle loro osservazioni del 24 ottobre 2023, anche se la fede del ricorrente 1 fosse venuta a conoscenza delle autorità iraniane – ciò che non appare essere in alcun modo stabilito e nemmeno reso alta- mente probabile neppure dai loro asserti ricorsuali – il Tribunale ritiene che gli insorgenti non subirebbero, in modo altamente probabile, delle perse- cuzioni rilevanti da parte delle predette autorità. Invero, neppure il ricor- rente 1 appare esercitare un’attività d’importanza tale o di proselitismo per i baha’i, che potrebbe attirare effettivamente l’attenzione delle autorità ira- niane su di lui e, quindi, potrebbe correre il rischio di subire dei trattamenti contrari all’art. 3 LAsi in Iran. Ciò posto, dagli atti all’inserto, non è evincibile neppure con un alto grado di probabilità che, una volta rientrati in Iran, i ricorrenti potranno essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il fatto della loro pretesa conversione, e della pratica della loro nuova religione, nulla permettendo di pensare a tal proposito che essi sa- ranno costretti a modificare al loro ritorno in Iran il loro comportamento so- ciale, in vista di nascondere le loro supposte credenze (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-9323/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 e 5; sentenza della CorteEDU A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019,
n. 32218/17 §48 segg.).
E. 5.4.1 In presenza di attività politiche esercitate dal richiedente dopo la fuga, la qualità di rifugiato gli sarà riconosciuta se, dopo esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal paese d’origine siano giunte a conoscenza delle au- torità di tale paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4). Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi segreti iraniani siano in misura d’esercitare una stretta sorveglianza delle attività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in
D-1478/2021 Pagina 21 particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, l’at- tenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d’opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in que- stione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 lu- glio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tale giurisprudenza ri- sulta essere tutt’ora valida (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Ad esempio, non rappresenta una tale minaccia, il richiedente che, non cono- sciuto quale oppositore politico prima della sua partenza dall’Iran, ha as- sunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d’op- posizione (quale persona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader durante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un’at- tività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti cri- tici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Quanto al semplice fatto di scrivere o di pubblicare degli articoli attinenti agli avveni- menti politici in Iran, per quanto numerosi siano, non permette ancora di ammettere che si tratti di un impegno d’opposizione esposto (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 4.4.1, D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Pertanto, non è l’esposizione di una per- sona – nel senso che ella possa essere riconosciuta – che è determinante, ma il suo grado d’implicazione, l’impatto della sua personalità, del suo di- scorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popo- lazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Anche per quanto attiene alle persone ope- ranti quali attiviste nelle reti sociali e identificabili come tali, il Tribunale ha stabilito come non siano tutte necessariamente minacciate in caso di rien- tro in Iran, insistendo anche qui sul carattere qualitativo di tale attivismo (cfr. sentenza del Tribunale E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] del 23 marzo 2016 nella causa F.G. contro Svezia, Grande Ca- mera, n. 43611/11, §129 segg., specialmente §141; la sentenza del Tribu- nale E-2411/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 4.3).
E. 5.4.2 Ora, venendo alla presente disamina, il ricorrente 1, a partire dallo scritto degli insorgenti del 25 gennaio 2023, ha recensito e prodotto della documentazione a supporto delle attività politiche che avrebbe esercitato in Svizzera, a partire dall’(…) del (…) e fino al (…) del (…). Alla stessa
D-1478/2021 Pagina 22 stregua dell’autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rappresentano però una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, che siano in grado di mo- tivare un rischio rilevante ai sensi dell’art. 54 LAsi. Invero, seppure nei vi- deo da lui inviati sul (…) dell’(…) e trasmessi insieme alle opinioni di altri (…), egli si sia espresso criticamente contro il regime iraniano, in partico- lare nei confronti dell’K._______, divulgando pure la sua identità ed il suo attuale soggiorno in Svizzera, non si ravvede nelle critiche da lui mosse, un contenuto tale dei suoi interventi che si discosterebbe dalle critiche ge- neriche mosse contro il regime dall’opposizione di massa. Inoltre, al con- trario di quanto argomentato dai ricorrenti, non si ravvisa nelle sue azioni, iniziate ben dopo il suo arrivo in Svizzera a differenza di quanto da lui alle- gato soltanto a partire dallo scritto del 25 gennaio 2023 – che non trova alcun riscontro nei suoi asserti precedenti – una partecipazione di partico- lare spicco e men che meno di leader riconosciuto nell’opposizione politica al governo iraniano. Difatti, il fatto che egli abbia organizzato tre manifesta- zioni pacifiche a J._______ rispettivamente nel (…) del (…) e nel (…) del (…), per il (…), ed abbia ottenuto personalmente le autorizzazioni per svol- gerle, non prova in alcun modo né che le autorità del suo Paese d’origine conoscano tale sua implicazione, né che lo potrebbero percepire quale reale minaccia. Invero, come sopra già considerato, egli non era cono- sciuto in Iran quale oppositore politico, non avendo mai esercitato in patria una qualsivoglia attività in tal senso. Pertanto, il fatto che egli abbia assunto alcune responsabilità in attività ben limitate, e su un periodo pure circo- scritto – essendo che dopo il (…) del (…) le sue attività politiche sembrano essere diminuite se non del tutto cessate, visto che non ha più prodotto alcuna documentazione a supporto – in Svizzera, pur non escludendo che possa essere effettivamente stato reperito dalle autorità iraniane, non atte- sta che egli possa cadere nel loro mirino poiché rappresenterebbe une se- ria e concreta minaccia per il governo iraniano. Per di più, visto il periodo storico e circoscritto in cui egli è stato attivo nell’opposizione del suo Paese successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (…) L._______, anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non po- trà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e veri- tiera implicazione personale nell’opposizione (cfr. per quest’ultima differen- ziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E- 6352/2020 precitata consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 con- sid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le circostanze poi che egli abbia pubblicato degli articoli, delle locandine e dei video, sul (…) dedicato, ine- renti a manifestazioni nel I._______, alle quali egli avrebbe anche parteci- pato, non mutano le precedenti conclusioni. Ciò in quanto tali mere
D-1478/2021 Pagina 23 pubblicazioni e partecipazioni ad eventi – non essendo in alcun modo di- mostrato una sua partecipazione alle stesse in una particolare posizione o funzione – non sono sufficienti per far emergere il ricorrente, dalla massa dei cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, neppure gli articoli di stampa presentati, che non lo riguardano personalmente e presentano delle persone con dei profili di rischio ben diversi dal suo, non sono nep- pure in grado di mutare le predette valutazioni del Tribunale. Riassumendo, le attività invocate dal ricorrente 1, non sono quindi atte a fondare l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta e pertinente, ai sensi dell’asilo, nel caso di un suo ritorno (e men che meno di quello delle ricorrenti 2 e 3) in Iran.
E. 5.5 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto an- che per quanto concerne le contestazioni inerenti al mancato riconosci- mento della qualità di rifugiato dei ricorrenti, per dei motivi soggettivi insorti dopo la loro partenza dall’Iran. 6. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 7. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 8. 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
D-1478/2021 Pagina 24 internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-5), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problemati- che di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 con- sid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermato dalla sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Savran contro Dani- marca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.), a cui non è apparen- tabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 9.3.2). 8.3 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 8.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-5), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermato dalla sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 9.3.2).
E. 8.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 9 aprile 2024).
E. 9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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E. 9.2 Malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini in Iran, che perdurano già dal settembre del 2022, in Iran non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, per cui si dovrebbe ritenere l’esecuzione dell’allontanamento ge- neralmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 11.2, E-2068/2020 del 14 marzo 2024 con- sid. 7.3.2).
E. 9.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi individuali.
E. 9.3.1 Invero, dagli atti di causa si evince come i ricorrenti dispongano in patria di una rete famigliare – in particolare a D._______, (…) dalla quale provengono – con la quale risultano essere in contatto (cfr. n. 26/20, D29 segg., pag. 4; n. 54/18, D20 segg., pag. 4; D119, pag. 14), sui quali po- tranno, nel caso di bisogno, contare per coprire i loro bisogni primari. A tal proposito, si aggiunge che loro potranno senz’altro essere reintegrati nel loro contesto familiare senza rappresentare alcun motivo di vergogna per quest’ultimo, poiché già si sono ritenuti inverosimili gli asserti degli insor- genti che la ricorrente 2 fosse ancora sposata al momento della relazione amorosa tra questa ed il ricorrente 1, nonché che essi avranno la facoltà di legalizzare senza problemi sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 (cfr. supra consid. 4.5.3). Inoltre gli insorgenti sono giovani, e dispongono di una discreta formazione scolastica (di un […] il ricorrente 1, e di un […] la ricorrente 2), nonché di una buona esperienza professionale nel campo (…) per l’insorgente 1, che esercitava (…) in Iran, ciò che gli dovrebbe per- mettere di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro.
E. 9.3.2 Altresì, dalla documentazione medica all’inserto, non si evince che i ricorrenti soffrano di problemi medici tali, che l’esecuzione del loro allonta- namento costituirebbe una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giuri- sprudenza resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero i ricorrenti 1 e 3 risultano essere in buono stato di sa- lute, non essendoci agli atti della documentazione che attesterebbe di una qualsivoglia patologia a loro carico. Per quanto attiene invece alla ricor- rente 2, dal certificato medico del 26 marzo 2021, si evince la diagnosi di una sindrome depressiva di media gravità con sintomi biologici ed un di- sturbo misto di personalità, per la quale sarebbe stata impostata una cura farmacologica associata a dei colloqui di sostegno. Successivamente, nel certificato medico del 20 aprile 2022, sono state rilevate in aggiunta a
D-1478/2021 Pagina 26 quanto precede, le diagnosi di anemia sideropenica cronica in trattamento, tiroidite cronica in fase di accertamenti diagnostici, obesità di grado mode- rato severo di origine multifattoriale e diabete mellito di tipo II in tratta- mento. In seguito, non è stata prodotto ulteriore carteggio medico dai ricor- renti, né essi hanno allegato più nulla in merito allo stato di salute dell’in- sorgente 2. Alla luce di quanto precede, nessun elemento all’incarto, lascia pertanto trasparire delle problematiche mediche di una gravità tale da rien- trare nella giurisprudenza summenzionata. In ogni caso si osserva che, se l’insorgente 2 dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, ella potrà pro- seguire rispettivamente trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Iran, Stato che dispone di un sistema di salute di livello relativamente elevato (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2068/2020 del
E. 9.3.3 Da ultimo, neppure l’interesse superiore della ricorrente minorenne, così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), risulta essere contrario all’esecuzione di un suo allontanamento (per l’apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, occorre rammentare che tale disposto non fonda in sé un diritto ad un’au- torizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia d’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Nel caso dell’insorgente 3, sebbene ella sia nata in Svizzera nell’(…) del (…), tuttavia lei verrà allontanata insieme ai genitori (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.5.3 per quanto concerne il ricorrente 1), e questi ultimi po- tranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Inoltre, vista l’età infantile nella quale la medesima si trova, ovvero di poco più di (…) d’età, anni che avrebbe pure trascorso su suolo elvetico iniziando a frequentare l’asilo, ella risulta ancora molto dipendente dai genitori ed impregnata dalla loro cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontanamento della ricorrente 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio.
E. 9.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità
D-1478/2021 Pagina 27 dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della ne- cessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 12. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto fede- rale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impu- gnata confermata. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria parziale degli insorgenti, con decisione incidentale del 27 gennaio 2022 confermata con ordinanza del 16 febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 12 Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale degli insorgenti, con decisione incidentale del 27 gennaio 2022 confermata con ordinanza del 16 febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 14.La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
E. 14 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronun- cia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-1478/2021 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nata il (…), Iran, tutti rappresentati dall’avv. Yasar Ravi, (…) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 febbraio 2021 / N (…). D-1478/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2019. A.b Con i richiedenti 1 e 2 si è svolto il verbale di rilevamento dei loro dati personali il (…) giugno 2019, mentre che il (…) giugno 2019 sono stati sen- titi nell’ambito di un colloquio Dublino. L’(…) luglio 2019 è stata poi la volta dell’audizione relativa in particolare ai loro motivi d’asilo. Essi hanno in so- stanza asserito di aver vissuto da ultimo a D._______ e di essere espatriati verso la Svizzera il (…) 2019. Ciò in quanto il marito della richiedente 2, E._______, avrebbe scoperto la relazione extra-coniugale della moglie con il richiedente 1, avendo ripreso con una videocamera un loro incontro nella sua abitazione, ed avendoli denunciati alla polizia. La madre del richie- dente 1, allorché avrebbero riparato in una casa di un amico dell’interes- sato 1 ad F._______, li avrebbe informati che la polizia si sarebbe recata al suo domicilio il giorno seguente. La madre gli avrebbe pure comunicato telefonicamente che egli avrebbe ricevuto (…) o (…) dopo la loro perma- nenza ad F._______, una citazione perché egli si presentasse in tribunale. Successivamente, sempre dalla madre dell’interessato 1, avrebbero ap- preso che qualche giorno dopo, E._______ si sarebbe recato, assieme ai suoi fratelli (o amici), a casa dei genitori del richiedente 1, cercando quest’ultimo e (…). Gli interessati, sarebbero quindi rimasti nascosti ad F._______ per circa altri (…), per organizzare il loro espatrio verso la Sviz- zera. In caso di rientro in Iran, l’interessata 2 ha dichiarato di temere l’arre- sto all’aeroporto e di essere condannata alla lapidazione, a causa della denuncia del marito. A sostegno dei loro asserti, i richiedenti hanno prodotto i seguenti docu- menti in copia: il libretto di assicurazione malattia della richiedente 2, i li- bretti d’identità e gli atti di nascita di quest’ultima e di E._______, il certifi- cato di matrimonio dei predetti, il passaporto di E._______, gli atti di nascita dei due figli della richiedente 2, una denuncia nei confronti di quest’ultima, le due citazioni in tribunale datate (…) per gli interessati 1 e 2, l’atto di nascita e la tessera biometrica nazionale del richiedente 1. In originale, è stato poi depositato il libretto di sicurezza sociale dell’interessata 2, nonché la sua patente di guida (quest’ultima restituitale dalla SEM). A.c Il (…), è nata a G._______ la figlia dell’interessata 2, C._______. A.d Con scritto del 7 novembre 2019, gli interessati hanno trasmesso alla SEM copia di una sentenza di condanna del (…) a loro afferente. D-1478/2021 Pagina 3 A.e Con scritti del 26 novembre 2019, l’Ambasciata svizzera a D._______, ha rassegnato, in due rapporti del 16 novembre 2019 rispettivamente del 20 novembre 2019, le sue osservazioni in risposta ai quesiti postile dalla SEM in data 15 ottobre 2019. A.f L’autorità inferiore, con scritto del 12 giugno 2020, ha informato i richie- denti che i loro dossier erano stati uniti e che quindi sarebbero stati consi- derati quale unico nucleo familiare, nonché rispetto alle risultanze del suc- citato rapporto d’Ambasciata. Riguardo quest’ultimo, la SEM ha fornito loro il contenuto essenziale, osservando come secondo lo stesso la richiedente 2 risulterebbe avere divorziato definitivamente da E._______ il (…), e già in data (…), sarebbe stato registrato un divorzio revocabile. Inoltre, non esisterebbe presso il (…), (…), alcuna procedura pendente o conclusa con- tro la richiedente 2 e la convocazione da lei consegnata quale mezzo di prova, oltreché essere unicamente una copia, presenterebbe diversi indizi che porterebbero a concludere che si tratti di un falso. Ha quindi dato la possibilità agli interessati di pronunciarsi in merito. Ciò che questi ultimi hanno fatto con osservazioni del 25 giugno 2020. B. Con decisione del 25 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-94/7), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. Nella stessa, l’autorità inferiore ha concluso come le loro dichiarazioni non sarebbero verosimili, in quanto in punti essenziali contraddirebbero le in- formazioni attendibili ottenute dall’Ambasciata svizzera a D._______. Quanto da loro presentato ed osservato in risposta al loro diritto di essere sentito, non sarebbe atto a mutare la predetta conclusione. La SEM ha altresì osservato, in un passo successivo, come l’esecuzione del loro al- lontanamento risulterebbe ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, in merito all’esigibilità della misura, ha ritenuto che poiché l’interessata 2 risulterebbe divorziata, nulla impedirebbe ai richiedenti di regolarizzare la loro unione e di vivere serenamente la loro unità familiare in Iran. C. Per mezzo del ricorso del 31 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati hanno impugnato il succitato provvedimento della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, in via principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces- sione dell’asilo in Svizzera; ed in via subordinata all’ammissione D-1478/2021 Pagina 4 provvisoria in Svizzera, per inammissibilità dell’esecuzione del loro allon- tanamento. Contestualmente hanno pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Nel loro memoriale ricorsuale, gli insorgenti hanno concluso per la verosi- miglianza del loro racconto considerato nella sua interezza. Difatti, per quanto la ricorrente 2 abbia confermato nel suo ricorso di aver iscritto un divorzio revocabile l’(…) e che avrebbe tentato nuovamente di registrare un secondo divorzio revocabile in data (…), questi non sarebbero mai stati confermati giudizialmente ed ella, obbligata dal marito, avrebbe continuato a vivere presso il domicilio coniugale. Questa circostanza sarebbe pure attestata dal libretto di sicurezza sociale prodotto dall’insorgente 2. Di con- seguenza, al momento della sua relazione con il ricorrente 1, ella risultava ancora sposata. Essi hanno altresì ritenuto come, al momento del loro espatrio dall’Iran, avessero un timore fondato di subire dei seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell’asilo. Ciò in quanto, essendo la ricorrente 2 ancora sposata allorché avrebbe intrapreso con il compagno la relazione, avrebbe commesso adulterio e per questo in Iran potrebbe essere condannata a morte ed anche il ricorrente subirebbe delle conseguenze. Altresì, anche se si ipotizzasse che la ricorrente 2 fosse libera da vincolo matrimoniale, per le leggi in vigore nel loro Paese d’origine, anche gli atti sessuali al di fuori del matrimonio – ciò che sarebbe avvenuto in quanto dalla loro rela- zione sarebbe nata la ricorrente 3 – sarebbero illeciti e severamente puniti. Inoltre anche l’insorgente 3, verrebbe discriminata in quanto figlia di una relazione adulterina, ad esempio non potendo vantare alcun diritto eredita- rio. Sulla scorta delle medesime argomentazioni, essi hanno in seguito so- stenuto come l’esecuzione del loro allontanamento risulti inammissibile, in quanto il fatto di aver concepito una figlia al di fuori del matrimonio, li espor- rebbe al rischio, serio e concreto, di subire trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno in Iran. D. Il 6 aprile 2021, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale copia del cer- tificato medico del 26 marzo 2021 della ricorrente 2. E. Con decisione incidentale del 27 gennaio 2022, il giudice istruttore della causa ha in particolare accolto l’istanza di concessione d’assistenza giudi- ziaria formulata nel ricorso, a condizione che fosse dimostrata con un’atte- stazione d’indigenza o, nel caso contrario, ha invitato i ricorrenti a voler D-1478/2021 Pagina 5 versare un anticipo sulle presumibili spese processuali entro l’11 feb- braio 2022. F. Tramite lo scritto del 7 febbraio 2022, gli insorgenti hanno trasmesso do- cumentazione attestante la loro situazione finanziaria. Pertanto, con ordi- nanza del 16 febbraio 2022, il giudice istruttore della pratica ha confermato l’accoglimento dell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria ed ha invitato parimenti la SEM a voler presentare una risposta al ricorso. G. L’autorità interpellata ha presentato il suo memoriale responsivo il 21 marzo 2022. Nella stessa ha confermato in primo luogo la sua valuta- zione d’inverosimiglianza, ed in secondo luogo, operando un’analisi dell’eventuale rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo a causa della loro relazione non regolarizzata nel loro Paese d’origine, anche tra- mite un rapporto interno (cfr. n. 106/4), ha escluso lo stesso. Pure la loro bambina non rischierebbe alcun serio pregiudizio nel caso di un loro rientro in Iran, ciò in quanto ella potrebbe contare sulla presenza di entrambi i genitori, che potrebbero legalizzare la figlia contraendo un matrimonio, an- che di quelli “a tempo”, valido retroattivamente, avendo peraltro il ricorrente 1 riconosciuto la propria paternità. H. Il 19 aprile 2022 i ricorrenti hanno inoltrato la loro replica. Nella stessa essi hanno ribadito le precedenti conclusioni, aggiungendo come a denunciare i ricorrenti potrebbero essere le famiglie d’origine degli insorgenti o il marito dell’interessata 2. Invero, i genitori del richiedente non sarebbero al cor- rente che egli abbia avuto una figlia. Inoltre, hanno precisato come al mo- mento attuale non sarebbe stato ancora possibile registrare la paternità dell’insorgente 1 nei confronti della ricorrente 3. Hanno altresì segnalato un peggioramento dello stato di salute generale dell’insorgente 2. Con mis- siva del 25 aprile 2022, hanno poi inoltrato al Tribunale un referto medico relativo alla predetta. I. Nella sua duplica del 9 giugno 2022, l’autorità inferiore ha dapprima rile- vato come per le patologie mediche di cui soffrirebbe l’insorgente 2, ella potrebbe farsi curare nel suo paese d’origine, che disporrebbe delle strut- ture adeguate. Inoltre ha osservato come non sussisterebbero ostacoli all’ufficializzazione della loro unione, anche in Svizzera, ed alla conse- guente regolarizzazione dello statuto della loro bambina. D-1478/2021 Pagina 6 J. Tramite la loro triplica del 28 giugno 2022, i ricorrenti hanno sottolineato come al momento attuale l’insorgente 2 risulterebbe ancora sposata in Iran e che per ufficializzare la sua unione con il ricorrente 1 dovrebbe prima sciogliere il matrimonio precedente, procedura che sarebbe a lei sfavore- vole. Inoltre, la procedura per il riconoscimento di paternità, sarebbe di più difficile accesso a causa dello statuto dei ricorrenti. Nella sua quadruplica del 29 luglio 2022, l’autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni. La stessa è stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti dal Tribunale, in data 3 agosto 2022, che ha pronunciato pure la chiusura dello scambio di scritti. K. Tramite le missive del 25 gennaio 2023 rispettivamente del 9 feb- braio 2023, i ricorrenti hanno informato il Tribunale che l’insorgente 1 si sarebbe esposto esercitando delle attività politiche contro il regime ira- niano, rilasciando e pubblicando sue interviste sul (…). Il 24 maggio 2023, il giudice istruttore della causa, ha risposto alla richiesta di aggiornamento sullo stato della pratica inoltrata dai ricorrenti il 17 maggio 2023. L. Su richiesta del Tribunale, la SEM ha avuto modo di pronunciarsi riguardo agli ultimi scritti degli insorgenti con presa di posizione del 14 agosto 2023. Nella stessa, visti i contenuti dei video divulgati dal ricorrente 1, pur non escludendo che le autorità iraniane ne siano effettivamente venute a cono- scenza, ha ritenuto che non sussisterebbe alcun timore fondato rilevante ai sensi dell’asilo. M. Tramite la missiva del 31 agosto 2023, l’avv. Yasar Ravi, si è legittimato dinnanzi al Tribunale quale nuovo patrocinatore legale del ricorrente, chie- dendo altresì una proroga – concessa dal giudice istruttore della causa in data 6 settembre 2023 – per presentare delle osservazioni. Con scritto del 6 settembre 2023 – agendo per il tramite del precedente rappresentante legale – i ricorrenti hanno sottolineato come il ricorrente avrebbe assunto un ruolo rilevante nell’opposizione politica contro il regime iraniano, distin- guendosi quindi dagli oppositori di massa. Egli avrebbe difatti organizzato diverse manifestazioni, sarebbe attivo sui social media in diversi canali ed avrebbe rilasciato svariate interviste. A supporto di tali asserti, essi hanno prodotto in copia: uno scritto del 29 agosto 2023 del ricorrente; varie stampe di volantini, di articoli di giornale e di schermate telefoniche inerenti a delle manifestazioni; due autorizzazioni della (…) per l’organizzazione di D-1478/2021 Pagina 7 manifestazioni pacifiche; vari link; trascrizioni, con traduzione in italiano, dei video pubblicati dal ricorrente sul (…); una pennetta USB contenente un video di una manifestazione tenutasi a H._______. Con ordinanza del 12 settembre 2023, visto il cambiamento intervenuto nel frattempo di rap- presentanza legale, il Tribunale ha trasmesso tale scritto e la documenta- zione al ricorrente, concedendogli la possibilità di presentare delle osser- vazioni al riguardo entro il termine già concessogli del 6 ottobre 2023, poi nuovamente prorogato dal Tribunale fino al 3 novembre 2023, su richiesta del patrocinatore del ricorrente del 3 ottobre 2023, in cui si è anche legitti- mato come nuovo rappresentante legale della ricorrente 2. N. Con scritto del 24 ottobre 2023, gli insorgenti hanno sostenuto di essere entrambi di fede baha’i, ciò che sarebbe a conoscenza delle autorità ira- niane, essendo che il nominativo del ricorrente 1 risulterebbe dal registro di commercio come attivo nel comitato direttivo dell’(…). Inoltre, quest’ul- timo sarebbe politicamente attivo e si sarebbe opposto svariate volte al regime politico iraniano organizzando manifestazioni e pubblicando sui so- cial media. I ricorrenti avrebbero di conseguenza un timore fondato di es- sere perseguitati in Iran a causa della loro fede, che non potrebbero peral- tro esercitare liberamente, nonché a causa dell’attivismo politico del ricor- rente 1. A supporto di tali asserti, essi hanno annesso, in copia, quale nuova documentazione: due articoli inerenti alla situazione dei baha’i in Iran; estratto del Registro di commercio del I._______; due lettere dell’11 ottobre 2023 riguardanti i ricorrenti della segretaria dell’(…); due ar- ticoli di stampa relativi alla repressione di attivisti e giornalisti in Iran. O. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2023, la SEM ha innanzitutto rie- pilogato l’evolversi dei motivi d’asilo fatti valere dai ricorrenti, osservando come gli stessi abbiano subito importanti modifiche dal deposito della loro domanda d’asilo. In tale contesto l’autorità inferiore ha ribadito la sua posi- zione, anche alla luce dei nuovi mezzi di prova, che il ricorrente 1 non rico- pra una posizione di spicco per l’attività politica da lui svolta da poter essere considerato quale minaccia da parte del regime iraniano. Per quanto poi l’appartenenza formale dei ricorrenti alla comunità baha’i non possa essere contestata, tuttavia a causa delle precedenti strumentalizzazioni messe in atto dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto legittimo il dubbio che anche l’ade- sione a tale fede sia dettata da uno scopo strumentale anziché da una reale convinzione interiore. Essi peraltro, con le attività svolte in ambito baha’i non si sarebbero esposti in maniera significativa, perché possa essere ri- conosciuta loro la qualità di rifugiato. D-1478/2021 Pagina 8 P. I ricorrenti, con scritto del 18 gennaio 2024, hanno sostenuto la bontà della propria conversione, abbracciando la fede baha’i, producendo anche a supporto copia di una loro dichiarazione manoscritta e chiedendo, nel caso di dubbi in merito al loro credo, l’audizione del responsabile della comunità Baha’i di J._______. Inoltre essi, pur non contestando la possibilità di re- golarizzare la loro unione anche in maniera retroattiva, hanno tuttavia rite- nuto che vi sia il rischio concreto di subire delle severe punizioni nel caso facessero rientro in Iran. Dal canto suo, la SEM, tramite lo scritto del 5 feb- braio 2024 ha riaffermato la sua posizione precedente. Una copia di tale scritto è stata inoltrata dal Tribunale ai ricorrenti con ordinanza del 9 feb- braio 2024, dove si è nuovamente pronunciata la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
- Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
- Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
- 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a D-1478/2021 Pagina 9 persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 3.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
- 4.1 In casu, occorre dapprima esaminare se quanto narrato dagli insor- genti, quali motivi che li avrebbero indotti alla fuga dal loro Paese d’origine, possa essere ritenuto o meno verosimile e rilevante. 4.2 In primo luogo, si rimarca come gli insorgenti 1 e 2 abbiano indotto consapevolmente le autorità svizzere in errore in merito ai loro motivi d’asilo, non correggendo da soli neppure in seguito tale comportamento, contenendo per di più le loro allegazioni diverse incoerenze su degli ele- menti essenziali dei loro racconti, non soltanto confrontando le rispettive dichiarazioni dei due ricorrenti, bensì anche tra i loro propri asserti. I ricorrenti hanno difatti fatto risalire le problematiche che li avrebbero con- dotti all’espatrio, alla circostanza che il marito della ricorrente 2 avrebbe scoperto e denunciato la relazione extra-coniugale dell’insorgente 2, aven- doli filmati durante un loro incontro in casa sua. Tuttavia, riguardo allo stato civile della ricorrente 2, i loro asserti sono mu- tati in corso di procedura. Durante la sua audizione sui motivi, la ricorrente D-1478/2021 Pagina 10 2, ha difatti asserito di avere chiesto diverse volte il divorzio al marito, ma che quest’ultimo non avrebbe mai accettato lo stesso (cfr. n. 26/20, D41, pag. 5; D61 seg., pag. 8 seg.). Dal canto suo invece, il ricorrente 1, in con- traddizione con quanto precede, ha sostenuto dapprima che la compagna ed il marito sarebbero stati d’accordo di divorziare e che si sarebbero tro- vati in procedura di divorzio, recandosi al tribunale (cfr. n. 54/18, D76 seg., pag. 9); allorché invece poco dopo, si è parzialmente contraddetto, rife- rendo che sul principio del divorzio sarebbero stati d’accordo, ma non sulle questioni accessorie (cfr. n. 54/18, D79, pag. 10), e che egli non era effet- tivamente sicuro che si fossero recati in tribunale per il divorzio (cfr. n. 54/18, D80, pag. 10). A seguito del rapporto dell’Ambasciata svizzera in Iran, di cui i risultati sono stati riassunti dall’autorità inferiore ai ricorrenti nel suo scritto del 12 giugno 2020, è emerso in modo chiaro, come la ricorrente 2 avesse in realtà divorziato definitivamente da E._______ già il (…) e che tale divorzio definitivo era stato pure preceduto da un divorzio revocabile registrato in data (…) (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Malgrado gli insorgenti siano stati posti dinnanzi a tali evidenze, hanno dapprima comunque ne- gato che un divorzio fosse intervenuto in data (…), arrivando addirittura ad ipotizzare che si trattasse di E._______ che avrebbe manipolato gli archivi statali per far risultare il divorzio (cfr. n. 88/8). Allegazione quest’ultima del tutto illogica, in quanto non si comprenderebbe l’interesse di quest’ultimo nel farlo, poiché in caso contrario le accuse rivolte alla supposta (ancora) moglie non sussisterebbero. È soltanto nel ricorso, che i ricorrenti hanno ammesso che l’insorgente 2 avrebbe iscritto un divorzio revocabile l’(…), asserendo tuttavia in modo oltretutto nuovo che ella avrebbe “[…] provato nuovamente a registrare un secondo divorzio revocabile in data (…)”, ma che lo stesso non sarebbe mai stato confermato e che ella avrebbe dovuto continuare a vivere presso il domicilio coniugale (cfr. ricorso, pag. 3). Essi hanno poi continuato a ribadire che la ricorrente 2 sarebbe ancora sposata con E._______ sia nella loro replica sia nella loro triplica, abbandonando invece in modo sorprendente in seguito di procedura ricorsuale ogni riferi- mento concreto a tale circostanza ed ai motivi iniziali d’asilo fatti valere. Dagli atti all’incarto, risulta tuttavia come la ricorrente 2 abbia introdotto un’istanza d’iscrizione di dati all’Ufficio dello stato civile di H._______ il 5 settembre 2023, che è stata accolta con decisione del (…) dalla (…), dove risulta in particolare quale stato civile che ella è divorziata in Iran da E._______ dal (…) (cfr. n. 147/4). Ora, tale ultimo procedere – peraltro che i ricorrenti si sono guardati bene dall’informare direttamente il Tribunale in proposito – stride in modo limpido con quanto sin qui sostenuto dagli insor- genti, ovvero che la ricorrente 2 risulterebbe ancora sposata con E._______. Per quanto poi attiene al libretto della sicurezza sociale pro- dotto dagli insorgenti, lo stesso non è in alcun modo in grado di supportare D-1478/2021 Pagina 11 maggiormente la tesi, peraltro incoerente, sostenuta dai medesimi. Ciò in quanto come rettamente denotato dalla SEM nella decisione avversata, esso non rappresenta un documento attestante dello stato civile della ri- corrente 2, ed i rinnovi del documento avvenuti in realtà in due date diffe- renti ([…] e […]), non provano la correttezza dei dati contenuti in esso. 4.3 In secondo luogo, pure le circostanze addotte dai ricorrenti che E._______ li avrebbe denunciati e che ne sarebbe seguita non soltanto una citazione in tribunale (cfr. anche le copie delle citazioni prodotte dai ricorrenti e agli atti della SEM quale mezzo di prova [MdP] n. 1), ma addi- rittura sarebbe stata emanata una sentenza in data (…), condannandoli alla pena capitale ed a (…) frustate (secondo la traduzione della copia della sentenza prodotta dagli insorgenti con scritto del 7 novembre 2019; cfr. n. 71/6 e 72/6), non risultano credibili. 4.3.1 Innanzitutto, riguardo alle citazioni che essi avrebbero ricevuto, en- trambi i ricorrenti sono rimasti molto vaghi nel loro racconto (cfr. n. 26/20, D103 seg. e D109 segg., pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.), né ricordandosi il contenuto di tale missiva per quanto concerne l’insorgente 2 (cfr. n. 26/20, D103, pag. 13), né interessandosi minimamente alla stessa prima che gli venisse richiesta dal rappresentante legale o ancora non sa- pendo riportare la data precisa nel quale si sarebbero dovuti presentare in tribunale, secondo quanto dichiarato dal ricorrente 1 (cfr. n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.). Ora, tali asserti inconsistenti e di disinteressamento da parte degli insorgenti, non si sposano in alcun modo con l’atteggiamento che può essere atteso in persone che hanno realmente vissuto i fatti da loro narrati, in particolare che delle procedure penali sarebbero state aperte a loro carico da parte delle autorità iraniane. Tale conclusione è corroborata anche dalle risultanze dell’Ambasciata svizzera in Iran, che ha concluso come per i ricorrenti non sussista alcuna procedura pendente o conclusa, e che le convocazioni prodotte presenterebbero vari indizi formali e mate- riali che porterebbero a concludere che si tratti di falsi (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Invero, non soltanto le convocazioni sono state presentate sola- mente in copia e non in originale, malgrado il tempo trascorso dal loro de- posito e l’asserto dell’insorgente 2 di poter far pervenire l’originale già nella sua audizione dell’(…) luglio 2019 (cfr. n. 26/20, D110 seg., pag. 13), e quindi dei documenti facilmente fabbricabili e modificabili, non presentando per di più alcun segno per verificarne la loro originalità. Ma i loro contenuti contengono pure diversi elementi che stridono in particolare con quanto da loro dichiarato. Segnatamente, gli indirizzi delle parti convocate secondo le due citazioni, non corrispondono minimamente agli indirizzi forniti dai ricor- renti in corso di procedura (cfr. n. 26/20, D14, pag. 3; n. 54/18, D18, D-1478/2021 Pagina 12 pag. 4), né il codice d’avviamento postale del luogo di convocazione ([D._______]), è riferibile effettivamente all’agglomerazione di D._______. Inoltre, le due citazioni appaiono contenere rispettivamente le firme dei due ricorrenti quali parti a cui è stata notificata la citazione rispettiva, ciò che risulta del tutto incoerente con quanto da loro dichiarato in proposito, ov- vero che le citazioni sarebbero arrivate rispettivamente a casa dei loro ge- nitori allorché loro si trovavano già ad F._______ (cfr. n. 26/20, D109, pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7; D102, pag. 12; D114 segg., pag. 14; n. 88/8: presa di posizione del 25 giugno 2020). Tutti questi elementi, con- fermano il serio dubbio che nutre il Tribunale, circa l’effettiva autenticità dei documenti da loro presentati. 4.3.2 Per quanto attiene alla sentenza del (…) depositata agli atti dagli in- sorgenti, anche in questo caso soltanto in copia malgrado i loro asserti contrari (cfr. n. 71/6 e 88/8), e quindi già di per sé non presentante alcun indizio da cui possa esserne vagliata l’effettiva autenticità, il contenuto della stessa si scontra in più punti con le medesime dichiarazioni rese dai ricor- renti. Difatti, secondo la traduzione della stessa, la ricorrente 2 avrebbe reso una confessione (…) direttamente in presenza d’ufficiali giudiziari, cir- costanza che non è mai stata allegata dagli insorgenti. Altresì E._______ e la ricorrente 2, nella sentenza, risultano risiedenti a due indirizzi d’abita- zione differenti, allorché secondo le dichiarazioni degli insorgenti, la ricor- rente 2 all’epoca risiedeva al medesimo indirizzo d’abitazione del marito. Oltretutto, il (…), data nella quale sarebbe stata emanata tale sentenza, i ricorrenti si sarebbero ancora trovati in Iran. Stupisce quindi come i mede- simi non ne fossero in alcun modo a conoscenza già perlomeno al mo- mento delle loro audizioni sui motivi, intervenute diversi mesi dopo la sup- posta emanazione di tale sentenza, essendo peraltro in contatto con loro famigliari nel Paese d’origine (cfr. n. 26/20, D30 seg., pag. 4; D40 segg., pag. 5 segg.; n. 54/18, D7 segg., pag. 2 seg.; D28 segg., pag. 4; D55 segg., pag. 7 segg.), avendola presentata quasi (…) mesi dopo, senza pe- raltro alcuna informazione concreta circa il ricevimento del medesimo do- cumento (cfr. n. 71/6 e 72/6). Soltanto nello scritto del 25 giugno 2020, i ricorrenti hanno allegato che tale sentenza di condanna sarebbe stata ri- cevuta dai loro famigliari (cfr. n. 88/8), anche qui però senza alcun indizio maggiormente esplicativo in merito. In fase ricorsuale poi, gli insorgenti non hanno fatto più alcun accenno alla loro supposta già intervenuta condanna, con tanto di sentenza già emanata, ma in modo del tutto incoerente, hanno invece avanzato che dei famigliari, nel caso di un loro ritorno in Iran, in particolare E._______, possa provvedere a denunciarli. Ciò che chiara- mente risulta del tutto stridere con la loro narrazione precedente e con i documenti da loro presentati a supporto di una denuncia già intervenuta di D-1478/2021 Pagina 13 E._______ e di una procedura penale aperta a loro nome con tanto di sen- tenza di condanna finale. Tutto quanto precede, fa quindi giungere il Tribu- nale alla conclusione, che anche la sentenza di condanna del (…), risulta essere in realtà un documento falso o falsificato. 4.4 Ne discende quindi che i ricorrenti non soltanto non sono riusciti a ren- dere credibili i motivi che li avrebbero condotti all’espatrio, bensì con il loro comportamento del tutto incoerente nel corso della procedura, con la pro- duzione di documenti falsi e/o falsificati, hanno intaccato fortemente la loro credibilità dinnanzi al Tribunale. 4.5 4.5.1 Ciò posto, occorre ora vagliare se il timore palesato dagli insorgenti soltanto in fase ricorsuale, del rischio di subire una condanna penale a causa della loro relazione amorosa al di fuori del matrimonio, la cui prova sarebbe la loro figlia C._______, che pure subirebbe discriminazione nel Paese d’origine, in quanto frutto di una relazione adulterina, sia o meno fondato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto riguarda la situazione in Iran, per legge, tutte le relazioni ses- suali al di fuori del matrimonio – definite secondo gli art. 221 segg. del Co- dice penale iraniano (cfr. per le citazioni del precitato codice nella presente sentenza si è consultato lo stesso nella sua versione presente in: Iran Hu- man Rights Documentation Center [IHRDC], English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 04.04.2014, < https://iranhrdc.org/en- glish-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ >, consultato il 9 aprile 2024) – sono perseguibili penalmente ai sensi degli art. 225 segg. del medesimo Codice penale iraniano. Per una persona non sposata che ha delle relazioni sessuali con una persona pure non sposata, l’art. 230 del predetto Codice penale, prevede una pena di 100 frustate. Per una per- sona sposata invece che ha commesso adulterio (“zina”), la pena va fino alla pena capitale, per lapidazione o impiccagione (cfr. art. 225-227 del Co- dice penale iraniano; Landinfo, Temanotat Iran: Familie og ekteskap, 05.08.2022, < https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/08/Temanotat- Iran-Familie-og-ekteskap-05082022-ny.pdf >, consultato il 9 aprile 2024). Secondo una fonte citata da Landinfo, il fatto che una donna non sposata sia incinta, anche se questo fosse avvenuto all’estero, non significa auto- maticamente che ella verrà condannata per aver commesso “zina”, in quanto dal profilo medico è possibile rimanere incinta anche senza rela- zioni sessuali (cfr. Landinfo, op. cit.). Altre fonti riportano però la possibilità che, anche se commessi all’estero, atti perseguibili secondo il Codice pe- nale iraniano, come l’adulterio o altre violazioni di usi e costumi, possono D-1478/2021 Pagina 14 essere perseguiti in Iran (cfr. Austrian Centre for Country of Origin and Asy- lum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran: 1) Ahndung von Ehebruch und Sittenverstößen, wenn diese durch ira- nische Frauen im Ausland begangen werden; Schutz vor Gewalt an Frauen [z.B. Existenz von Frauenhäusern] [a-11504], 19.02.2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2065482/a-11504.pdf, consultato il 9 apri- le 2024). Cionondimeno, secondo le fonti consultate, la società iraniana starebbe mutando negli ultimi anni e sia l’adulterio sia le relazioni tra per- sone non sposate sarebbero diffuse, specialmente nelle città, come D._______. Inoltre, la giustizia tenderebbe soltanto in casi isolati a perse- guire penalmente tali fatti, non da ultimo a causa dell’elevata esigenza in fatto di prova, e sarebbe normalmente su denuncia di una persona privata che una procedura penale verrebbe aperta, tuttavia raramente, in quanto l’infedeltà risulterebbe essere una vergogna per le famiglie delle persone colpite. Pertanto, nella maggior parte dei casi – a parte in rare eccezioni pure recensite da Landinfo e da altre fonti – tali circostanze verrebbero risolte al di fuori della giustizia (cfr. Landinfo, op. cit.; cfr. anche IranWire, Iranian Man and Woman on Death Row for Sex Outside of Marriage, 08.11.2021, https://iranwire.com/en/features/70728/; ACCORD, op. cit., pag. 3 segg.; Danish Immigration Service/Danish Refugee Council [DRC], Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, febbraio 2018, < https://www.ecoi.net/en/file/local/ 1426248/1788_1520518257_relations-outside-of-marriage-in-iran-and-ma rriages-without-the-accept-of-the-family.pdf >; tutti consultati il 9 aprile 2024). Altresì, la pena per delle relazioni al di fuori del matrimonio, varierebbe in funzione del caso specifico, e la pena capitale, secondo al- cune fonti, non sarebbe più in uso (cfr. DRC, op. cit., pag. 6). Per la legge iraniana, un matrimonio non registrato – che è stato sottoscritto dalle parti con la presenza di testimoni – risulterebbe essere religiosamente valido e non verrebbe punito per comportamenti immorali (quindi anche tra gli altri per “zina”); tuttavia non risulterebbe essere legale e non beneficerebbe quindi di protezione giuridica. Per questo, la legge iraniana, accorderebbe 20 giorni al partner maschile per registrare il matrimonio dopo che la ceri- monia religiosa ha avuto luogo, altrimenti egli sarebbe passibile di una pena che va dalla multa alla detenzione (cfr. ACCORD, op. cit.; LADAN RAH- BARI, Marriage in Iran: Women Caught Between Shi’i and State Law, gen- naio 2019, < https://www.researchgate.net/profile/Ladan-Rahbari/publica- tion/335905845_Marriage_in_Iran_Women_Caught_Between_Shi%27i_ and_State_Law/links/5e4905be299bf1cdb92e3e91/Marriage-in-Iran-Wo- men-Caught-Between-Shii-and-StateLaw.pdf >, pag. 43; Landinfo, op. cit.; tutti consultati il 9 aprile 2024). Per le coppie iraniane che si sposano all’estero, il matrimonio sarà riconosciuto in Iran, soltanto se è stato D-1478/2021 Pagina 15 concluso un matrimonio religioso, ed avrà la sua validità solamente se verrà registrato presso le autorità iraniane o presso le preposte autorità consolari iraniane all’estero (cfr. ACCORD, Anfragebeantwortung zum Iran: Gültigkeit der Nachregistrierung einer traditionnell geschlossenen Ehe, 14.12.2021, https://www.ecoi.net/en/document/2065 240.html; Landinfo, Iran: Passports ID and civil Status Documents, 05.01.2021, < https://lan- dinfo.no/wp-content/uploads/2021/01/Iran-Passports-ID-and-civil-status- documnents-05012021.pdf >; entrambi consultati il 9 aprile 2024). Si sot- tolinea ancora come, accanto alla forma del matrimonio permanente, v’è la possibilità legale in Iran di contrarre un matrimonio “a tempo” (cosiddetto “sigheh”), ovvero un matrimonio per un periodo di tempo determinato, che non richiede né una registrazione né dei testimoni, e può essere contratto tramite un accordo verbale tra le parti. Se della documentazione dovrà es- sere prodotta per provare tale matrimonio, la coppia potrà indirizzarsi ad un mullah che potrà sposarli e rilasciare loro un certificato (cfr. DRC, op. cit., pag. 9). Una registrazione di tale matrimonio, potrà avvenire anche successivamente nel caso in cui entrambi i coniugi lo vogliano (cfr. Bunde- samt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderreport 56 Iran: Rechtli- che Situation der Frauen, 01.2023, < https://www.bamf.de/Shared- Docs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2023/ laenderreport-56-Iran.pdf; consultato il 9 aprile 2024). Tuttavia, nel caso in cui la donna dovesse attendere un figlio, la registrazione del matrimonio temporaneo presso le autorità iraniane preposte sarebbe obbligatoria, esponendosi altrimenti il partner maschile alla pena succitata per la man- canza di registrazione del matrimonio e la donna andando invece incontro a delle possibili azioni legali, per provare la legittimità della sua relazione, nonché una forte stigmatizzazione sociale (cfr. LADAN RAHBARI, op. cit., pag. 43 seg.; ACCORD, op. cit., 14.12.2021; tutti consultati da ultimo il 9 aprile 2024). Dal canto suo, il figlio nato da genitori non sposati, potrà subire delle conseguenze legali – in particolare dal profilo del diritto eredi- tario, dove non potrà ereditare dai genitori; e non potrà accedere a delle posizioni chiave nella società iraniana. Ma, in ogni caso, negli ambiti legati alla tassazione, al matrimonio e al divorzio, nella cura, nella tutela e nel suo mantenimento, un figlio illegittimo sarà trattato legalmente come un figlio legittimo, se egli si sarà fatto rilasciare – per il tramite dei genitori, del nonno paterno o del tutore – un atto di nascita. Tuttavia, nel caso in cui i genitori non siano sposati, la richiesta di un tale certificato di nascita, può divenire problematico, in quanto essi potranno essere soggetti al persegui- mento penale ed alla condanna per aver commesso atti sessuali al di fuori del matrimonio (cfr. LADAN RAHBARI, Marriage, Parentage and Child Regi- stration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents, in: Social Science, 11 (3), 2022, < https://doi.org/10.3390/socsci11030120 >; D-1478/2021 Pagina 16 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], op. cit.; e per il rilascio del certificato di nascita cfr. Landinfo, Iran: Passports, ID and civil status documents, succitato, p.to 2.1 segg., pag. 9 segg.; tutti consultati il 9 aprile 2024). 4.5.2 Ora, tornando al caso che ci occupa, risulta da quanto sopra consi- derato, che la ricorrente 2 in realtà è divorziata dal suo ex marito E._______, già a partire dal (…), ed i ricorrenti non hanno reso credibili i motivi che li avrebbero condotti all’espatrio, comprese le denunce presen- tate da E._______ nei loro confronti, le ricerche da parte delle autorità ira- niane e le loro condanne penali (cfr. supra consid. 4.1-4.4). Inoltre, sia dagli atti all’incarto sia dagli asserti degli insorgenti, si evince che la paternità della ricorrente 3 non è stata ancora registrata (cfr. replica, pag. 2; n. 138/3). Pertanto, non soltanto al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti in fase ricorsuale, non v’è alcuna prova che essi abbiano intrat- tenuto una relazione amorosa allorché la ricorrente 2 era ancora sposata, ma non c’è nemmeno agli atti alcun elemento concreto e probante che at- testi che effettivamente l’insorgente 1 sia il padre della ricorrente 3, non avendo l’insorgente 1, in tutto questo tempo – ovvero dalla nascita della bambina avvenuta il (…) e fino ad oggi – provveduto al riconoscimento formale della predetta, malgrado ne avesse le possibilità. Inoltre, come ret- tamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, gli insorgenti non hanno mai dichiarato – se non successivamente alla risposta dell’au- torità inferiore – né reso verosimile con elementi di qualsivoglia sostanza e concretezza, che i famigliari in patria potrebbero denunciarli o ancora su- bire da parte loro delle ritorsioni, essendo perlomeno alcuni dei loro parenti già da diverso tempo a conoscenza della loro relazione (cfr. n. 54/18, D122 segg., pag. 15), e non avendo mai agito in tal senso. Ne discende quindi che i ricorrenti, anche alla luce della situazione nel loro Paese d’origine su riportata, non possano nutrire alcun timore fondato, in particolare dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, a causa della loro relazione non regolarizzata in patria. Peraltro, come giu- stamente denotato dalla SEM sempre nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale ritiene che, sia onde evitare eventuali ipotetiche procedure pe- nali da parte delle autorità iraniane al momento della registrazione della nascita della ricorrente 3 presso le autorità competenti iraniane; sia degli svantaggi di tipo ereditario e di preclusione di alcune cariche alla ricorrente 3 – che di per sé si sottolinea non avrebbero comunque l’intensità suffi- ciente per rientrare nei seri pregiudizi di cui all’art. 3 LAsi – gli interessati 1 e 2 potranno contrarre un matrimonio di quelli “a tempo”, anche valido re- troattivamente non avendo necessità di alcuna forma ufficiale particolare, registrandolo presso le autorità competenti iraniane. Inoltre, D-1478/2021 Pagina 17 successivamente, essi potranno richiedere la registrazione della nascita della ricorrente 3 alle stesse – eventualmente su pena di una multa per la mancata registrazione entro 15 giorni dalla nascita della ricorrente 3 (cfr. LADAN RAHBARI, Marriage, Parentage anch Child Registration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents, op. cit., pag. 3; Landinfo, Iran: Passports, ID and civil status documents, op. cit., pag. 9), pregiudizio d’in- tensità insufficiente per risultare rilevante ai sensi dell’asilo. Tali soluzioni per legalizzare sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 dinnanzi alle autorità iraniane, è possibile e fattibile, tenuto conto che gli insorgenti – come si vedrà dappresso – non hanno reso verosimile neppure la loro fede baha’i (cfr. infra consid. 5). 4.6 Sulla scorta di tali circostanze, né gli atti di causa né le allegazioni degli insorgenti, permettono di concludere per la sussistenza di un timore fon- dato di persecuzione futura pertinente ai sensi dell’asilo per dei motivi an- teriori alla loro partenza dall’Iran, o ancora derivanti dalla loro relazione amorosa o dalla nascita della ricorrente 3, nel caso in cui facessero ritorno in Iran. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto per tali motivi nella decisione impugnata.
- 5.1 Resta ancora da esaminare se, a causa delle loro attività religiose (cfr. infra consid. 5.3) e politiche (cfr. infra consid. 5.4), dopo la loro partenza dall’Iran, i ricorrenti 1 e 2 possano validamente prevalersi di motivi sogget- tivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi in relazione all’art. 3 LAsi), per il rico- noscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell’asilo (art. 54 LAsi). 5.2 Sono in particolare considerati come motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi della disposizione precitata, le attività politiche indesiderate svolte in esilio, la partenza illegale dal paese d’origine (“Republikflucht”) e il deposito di una domanda d’asilo all’estero, allorché fondano un rischio di persecuzione futura. Essi devono essere distinti dai motivi oggettivi poste- riori alla fuga, che non dipendono invece dal comportamento del richie- dente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e rif. cit.; 2009/29 consid. 5.1). 5.3 5.3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, i baha’i sono sottoposti ad una persecuzione collettiva in Iran (cfr. sentenza di riferimento del Tribu- nale D-1197/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 6.3.1.2 che conferma la DTAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Tuttavia, l’appartenenza formale a tale D-1478/2021 Pagina 18 comunità religiosa non è sufficiente, di per sé sola e in assenza d’indizi di una reale convinzione interiore, per stabilire una messa in pericolo in caso di ritorno nel paese d’origine (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3923/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 in limine e rif. cit.; sentenza E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 6.2). In generale, la qualità di rifu- giato è riconosciuta se il richiedente ha reso verosimile, ai sensi dell’art. 7 LAsi, che le sue attività religiose siano giunte alla conoscenza delle autorità del paese d’origine e che esse comporterebbero la sua esposizione a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in patria. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale, in generale soltanto le persone esercitanti un’attività importante in seno alla loro chiesa, o del pro- selitismo, sono esposte ad un rischio accresciuto di trattamenti contrari all’art. 3 LAsi in Iran, allorché invece la pratica pacifica e discreta della fede, rimane in principio senza conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-6314/2020 e D-6318/2020 del 15 agosto 2023 con- sid. 6.1 e 6.6 con ulteriori rif. cit.). 5.3.2 Nel loro scritto del 18 gennaio 2024, i ricorrenti hanno formulato la richiesta, nel caso in cui il Tribunale nutrisse dubbi in merito al loro credo baha’i, di procedere all’audizione del responsabile della comunità Baha’i di J._______. A tal proposito, si rammenta come il diritto di essere sentito garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende in particolare il diritto per l’inte- ressato di produrre delle prove pertinenti e d’ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di tali prove, allorché esse possono influire sulla decisione da prendere. L’autorità può tuttavia rinunciare a procedere a delle misure d’istruzione, allorché le prove amministrate, le hanno permesso di forgiare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono ancora proposte, essa ha la certezza che queste ultime non la condurranno a modificare la sua opinione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 e rif. cit.). 5.3.3 Nella presente disamina, si evince dagli atti all’inserto, come è sol- tanto nella loro missiva del 24 ottobre 2023, che i ricorrenti hanno menzio- nato per la prima volta di essere di fede baha’i, allegando segnatamente un estratto dell’Ufficio di commercio del I._______, dove il ricorrente 1 ri- sulta iscritto nell’(…), nonché due dichiarazioni dell’(…), secondo le quali i ricorrenti 1 e 2 sono entrati a far parte della comunità dei baha’i della Sviz- zera dal (…) e sono regolarmente registrati quali membri. 5.3.4 Ora, anche se il testimone che i ricorrenti hanno proposto di sentire, confermasse che i ricorrenti frequentino la comunità dei baha’i in Svizzera, in particolare a J._______, il Tribunale non ravvede in quale misura tali D-1478/2021 Pagina 19 dichiarazioni potrebbero avere un’incidenza determinante sull’esito della presente procedura. Invero, risulta in modo palese dagli atti di causa, che i contatti dei ricorrenti con la comunità dei baha’i, siano intervenuti ben dopo le loro audizioni, le osservazioni della SEM riguardo alle risultanze della Rappresentanza diplomatica svizzera a D._______ che hanno evi- denziato sia come alcuni dei mezzi di prova da loro presentati fossero dei falsi, sia che alcune delle loro dichiarazioni fossero inverosimili, nonché la decisione negativa resa dalla SEM, dove la predetta autorità ha sollevato le diverse inverosimiglianze presenti nei loro asserti. Pertanto, come rimar- cato anche dall’autorità inferiore in fase ricorsuale, pure il Tribunale ritiene che la pretesa conversione spirituale dei ricorrenti non sia sincera, ma sia stata invocata dai medesimi quale pretesto, al fine di ottenere un diritto di soggiorno in Svizzera. Tale conclusione è supportata dal fatto che, a diffe- renza di quanto espresso nel loro manoscritto allegato alla missiva del 18 gennaio 2024, i ricorrenti 1 e 2 non hanno né nel corso delle loro audi- zioni, né successivamente durante la procedura dinnanzi all’autorità di prime cure e fino all’inizio della procedura ricorsuale, evocato il minimo di- sinteresse (o addirittura avversione come espresso nel loro manoscritto del 16 gennaio 2024), per la religione musulmana, sciita, da loro asserita (cfr. n. 1/2; 13/7, p.to 1.13, pag. 3; 26/20, D150, pag. 17; 35/2; 44/6, p.to 1.13, pag. 3), o lasciato intravedere che avessero delle preoccupazioni o dubbi di natura spirituale. La lettera del 16 gennaio 2024 che avrebbero redatto i ricorrenti (cfr. annessa allo scritto dei ricorrenti del 18 gennaio 2024), che sarebbe stata prodotta a dimostrazione della loro fede, contiene delle ge- neralità sui precetti della religione baha’i e sulle persecuzioni subite dai suoi adepti in Iran. I soli elementi personali menzionati, sono le ragioni piut- tosto generiche per i quali essi avrebbero cambiato religione, vergognan- dosi di essere musulmani, in quella baha’i, dove avrebbero trovato invece tolleranza e delle attività che svolgerebbero all’interno della comunità baha’i. Tuttavia tali asserti, dove spesso religione musulmana ed il go- verno/società iraniana vengono accomunati sotto un unico cappello, non permettono di attestare di una fede sincera. A ciò si aggiunge che, i dubbi sulla sincerità della loro pretesa conversione alla fede baha’i, è ancora raf- forzata dalla loro credibilità già fortemente intaccata, vista l’inverosimi- glianza delle loro allegazioni concernenti i motivi d’asilo ed il loro compor- tamento (cfr. supra consid. 4.4). 5.3.5 Altresì, la pratica della loro fede baha’i, che formalmente è attestata dalla documentazione prodotta in fase ricorsuale dagli insorgenti, non ri- sulta essere stata da loro stabilita o resa altamente probabile che sia ve- nuta a conoscenza delle autorità iraniane, in modo tale da poter dimostrare l’esistenza, nella fattispecie, di un fondato timore di persecuzione rilevante D-1478/2021 Pagina 20 in materia d’asilo, nel caso di un loro rientro in Iran. Difatti, dagli atti di causa, risulta come i ricorrenti abbiano esercitato la loro fede baha’i in Svizzera, partecipando alle attività e celebrazioni nel cerchio ristretto dei loro correligionari, senza tuttavia esercitare una responsabilità particolare in tale quadro o adempiere a delle attività di proselitismo di grande am- piezza, in particolare al di là di tale cerchia religiosa. Il fatto che il ricorrente risulti essere iscritto nell’Ufficio del registro di commercio del I._______, nell’(…), senza alcuna funzione speciale né essendo nominato come mem- bro, ma avendo unicamente la possibilità di “(…)” come altri iscritti al regi- stro, non muta la precitata conclusione. A differenza infatti di quanto soste- nuto dagli insorgenti nelle loro osservazioni del 24 ottobre 2023, anche se la fede del ricorrente 1 fosse venuta a conoscenza delle autorità iraniane – ciò che non appare essere in alcun modo stabilito e nemmeno reso alta- mente probabile neppure dai loro asserti ricorsuali – il Tribunale ritiene che gli insorgenti non subirebbero, in modo altamente probabile, delle perse- cuzioni rilevanti da parte delle predette autorità. Invero, neppure il ricor- rente 1 appare esercitare un’attività d’importanza tale o di proselitismo per i baha’i, che potrebbe attirare effettivamente l’attenzione delle autorità ira- niane su di lui e, quindi, potrebbe correre il rischio di subire dei trattamenti contrari all’art. 3 LAsi in Iran. Ciò posto, dagli atti all’inserto, non è evincibile neppure con un alto grado di probabilità che, una volta rientrati in Iran, i ricorrenti potranno essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il fatto della loro pretesa conversione, e della pratica della loro nuova religione, nulla permettendo di pensare a tal proposito che essi sa- ranno costretti a modificare al loro ritorno in Iran il loro comportamento so- ciale, in vista di nascondere le loro supposte credenze (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-9323/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 e 5; sentenza della CorteEDU A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019, n. 32218/17 §48 segg.). 5.4 5.4.1 In presenza di attività politiche esercitate dal richiedente dopo la fuga, la qualità di rifugiato gli sarà riconosciuta se, dopo esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal paese d’origine siano giunte a conoscenza delle au- torità di tale paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4). Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi segreti iraniani siano in misura d’esercitare una stretta sorveglianza delle attività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in D-1478/2021 Pagina 21 particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, l’at- tenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d’opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in que- stione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 lu- glio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tale giurisprudenza ri- sulta essere tutt’ora valida (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Ad esempio, non rappresenta una tale minaccia, il richiedente che, non cono- sciuto quale oppositore politico prima della sua partenza dall’Iran, ha as- sunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d’op- posizione (quale persona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader durante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un’at- tività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti cri- tici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Quanto al semplice fatto di scrivere o di pubblicare degli articoli attinenti agli avveni- menti politici in Iran, per quanto numerosi siano, non permette ancora di ammettere che si tratti di un impegno d’opposizione esposto (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 4.4.1, D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Pertanto, non è l’esposizione di una per- sona – nel senso che ella possa essere riconosciuta – che è determinante, ma il suo grado d’implicazione, l’impatto della sua personalità, del suo di- scorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popo- lazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Anche per quanto attiene alle persone ope- ranti quali attiviste nelle reti sociali e identificabili come tali, il Tribunale ha stabilito come non siano tutte necessariamente minacciate in caso di rien- tro in Iran, insistendo anche qui sul carattere qualitativo di tale attivismo (cfr. sentenza del Tribunale E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] del 23 marzo 2016 nella causa F.G. contro Svezia, Grande Ca- mera, n. 43611/11, §129 segg., specialmente §141; la sentenza del Tribu- nale E-2411/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 4.3). 5.4.2 Ora, venendo alla presente disamina, il ricorrente 1, a partire dallo scritto degli insorgenti del 25 gennaio 2023, ha recensito e prodotto della documentazione a supporto delle attività politiche che avrebbe esercitato in Svizzera, a partire dall’(…) del (…) e fino al (…) del (…). Alla stessa D-1478/2021 Pagina 22 stregua dell’autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rappresentano però una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, che siano in grado di mo- tivare un rischio rilevante ai sensi dell’art. 54 LAsi. Invero, seppure nei vi- deo da lui inviati sul (…) dell’(…) e trasmessi insieme alle opinioni di altri (…), egli si sia espresso criticamente contro il regime iraniano, in partico- lare nei confronti dell’K._______, divulgando pure la sua identità ed il suo attuale soggiorno in Svizzera, non si ravvede nelle critiche da lui mosse, un contenuto tale dei suoi interventi che si discosterebbe dalle critiche ge- neriche mosse contro il regime dall’opposizione di massa. Inoltre, al con- trario di quanto argomentato dai ricorrenti, non si ravvisa nelle sue azioni, iniziate ben dopo il suo arrivo in Svizzera a differenza di quanto da lui alle- gato soltanto a partire dallo scritto del 25 gennaio 2023 – che non trova alcun riscontro nei suoi asserti precedenti – una partecipazione di partico- lare spicco e men che meno di leader riconosciuto nell’opposizione politica al governo iraniano. Difatti, il fatto che egli abbia organizzato tre manifesta- zioni pacifiche a J._______ rispettivamente nel (…) del (…) e nel (…) del (…), per il (…), ed abbia ottenuto personalmente le autorizzazioni per svol- gerle, non prova in alcun modo né che le autorità del suo Paese d’origine conoscano tale sua implicazione, né che lo potrebbero percepire quale reale minaccia. Invero, come sopra già considerato, egli non era cono- sciuto in Iran quale oppositore politico, non avendo mai esercitato in patria una qualsivoglia attività in tal senso. Pertanto, il fatto che egli abbia assunto alcune responsabilità in attività ben limitate, e su un periodo pure circo- scritto – essendo che dopo il (…) del (…) le sue attività politiche sembrano essere diminuite se non del tutto cessate, visto che non ha più prodotto alcuna documentazione a supporto – in Svizzera, pur non escludendo che possa essere effettivamente stato reperito dalle autorità iraniane, non atte- sta che egli possa cadere nel loro mirino poiché rappresenterebbe une se- ria e concreta minaccia per il governo iraniano. Per di più, visto il periodo storico e circoscritto in cui egli è stato attivo nell’opposizione del suo Paese successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (…) L._______, anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non po- trà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e veri- tiera implicazione personale nell’opposizione (cfr. per quest’ultima differen- ziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E- 6352/2020 precitata consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 con- sid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le circostanze poi che egli abbia pubblicato degli articoli, delle locandine e dei video, sul (…) dedicato, ine- renti a manifestazioni nel I._______, alle quali egli avrebbe anche parteci- pato, non mutano le precedenti conclusioni. Ciò in quanto tali mere D-1478/2021 Pagina 23 pubblicazioni e partecipazioni ad eventi – non essendo in alcun modo di- mostrato una sua partecipazione alle stesse in una particolare posizione o funzione – non sono sufficienti per far emergere il ricorrente, dalla massa dei cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, neppure gli articoli di stampa presentati, che non lo riguardano personalmente e presentano delle persone con dei profili di rischio ben diversi dal suo, non sono nep- pure in grado di mutare le predette valutazioni del Tribunale. Riassumendo, le attività invocate dal ricorrente 1, non sono quindi atte a fondare l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta e pertinente, ai sensi dell’asilo, nel caso di un suo ritorno (e men che meno di quello delle ricorrenti 2 e 3) in Iran. 5.5 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto an- che per quanto concerne le contestazioni inerenti al mancato riconosci- mento della qualità di rifugiato dei ricorrenti, per dei motivi soggettivi insorti dopo la loro partenza dall’Iran.
- Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
- L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
- 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto D-1478/2021 Pagina 24 internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-5), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problemati- che di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 con- sid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermato dalla sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Savran contro Dani- marca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.), a cui non è apparen- tabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 9.3.2). 8.3 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI).
- 9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. D-1478/2021 Pagina 25 9.2 Malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini in Iran, che perdurano già dal settembre del 2022, in Iran non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, per cui si dovrebbe ritenere l’esecuzione dell’allontanamento ge- neralmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 11.2, E-2068/2020 del 14 marzo 2024 con- sid. 7.3.2). 9.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi individuali. 9.3.1 Invero, dagli atti di causa si evince come i ricorrenti dispongano in patria di una rete famigliare – in particolare a D._______, (…) dalla quale provengono – con la quale risultano essere in contatto (cfr. n. 26/20, D29 segg., pag. 4; n. 54/18, D20 segg., pag. 4; D119, pag. 14), sui quali po- tranno, nel caso di bisogno, contare per coprire i loro bisogni primari. A tal proposito, si aggiunge che loro potranno senz’altro essere reintegrati nel loro contesto familiare senza rappresentare alcun motivo di vergogna per quest’ultimo, poiché già si sono ritenuti inverosimili gli asserti degli insor- genti che la ricorrente 2 fosse ancora sposata al momento della relazione amorosa tra questa ed il ricorrente 1, nonché che essi avranno la facoltà di legalizzare senza problemi sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 (cfr. supra consid. 4.5.3). Inoltre gli insorgenti sono giovani, e dispongono di una discreta formazione scolastica (di un […] il ricorrente 1, e di un […] la ricorrente 2), nonché di una buona esperienza professionale nel campo (…) per l’insorgente 1, che esercitava (…) in Iran, ciò che gli dovrebbe per- mettere di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro. 9.3.2 Altresì, dalla documentazione medica all’inserto, non si evince che i ricorrenti soffrano di problemi medici tali, che l’esecuzione del loro allonta- namento costituirebbe una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giuri- sprudenza resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero i ricorrenti 1 e 3 risultano essere in buono stato di sa- lute, non essendoci agli atti della documentazione che attesterebbe di una qualsivoglia patologia a loro carico. Per quanto attiene invece alla ricor- rente 2, dal certificato medico del 26 marzo 2021, si evince la diagnosi di una sindrome depressiva di media gravità con sintomi biologici ed un di- sturbo misto di personalità, per la quale sarebbe stata impostata una cura farmacologica associata a dei colloqui di sostegno. Successivamente, nel certificato medico del 20 aprile 2022, sono state rilevate in aggiunta a D-1478/2021 Pagina 26 quanto precede, le diagnosi di anemia sideropenica cronica in trattamento, tiroidite cronica in fase di accertamenti diagnostici, obesità di grado mode- rato severo di origine multifattoriale e diabete mellito di tipo II in tratta- mento. In seguito, non è stata prodotto ulteriore carteggio medico dai ricor- renti, né essi hanno allegato più nulla in merito allo stato di salute dell’in- sorgente 2. Alla luce di quanto precede, nessun elemento all’incarto, lascia pertanto trasparire delle problematiche mediche di una gravità tale da rien- trare nella giurisprudenza summenzionata. In ogni caso si osserva che, se l’insorgente 2 dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, ella potrà pro- seguire rispettivamente trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Iran, Stato che dispone di un sistema di salute di livello relativamente elevato (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 7.3.3). 9.3.3 Da ultimo, neppure l’interesse superiore della ricorrente minorenne, così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), risulta essere contrario all’esecuzione di un suo allontanamento (per l’apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, occorre rammentare che tale disposto non fonda in sé un diritto ad un’au- torizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia d’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Nel caso dell’insorgente 3, sebbene ella sia nata in Svizzera nell’(…) del (…), tuttavia lei verrà allontanata insieme ai genitori (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.5.3 per quanto concerne il ricorrente 1), e questi ultimi po- tranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Inoltre, vista l’età infantile nella quale la medesima si trova, ovvero di poco più di (…) d’età, anni che avrebbe pure trascorso su suolo elvetico iniziando a frequentare l’asilo, ella risulta ancora molto dipendente dai genitori ed impregnata dalla loro cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontanamento della ricorrente 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. 9.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
- Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità D-1478/2021 Pagina 27 dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della ne- cessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
- Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
- Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto fede- rale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impu- gnata confermata.
- Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria parziale degli insorgenti, con decisione incidentale del 27 gennaio 2022 confermata con ordinanza del 16 febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
- La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronun- cia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-1478/2021 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1478/2021 Sentenza del 22 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nata il (...), Iran, tutti rappresentati dall'avv. Yasar Ravi, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 febbraio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2 hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2019. A.b Con i richiedenti 1 e 2 si è svolto il verbale di rilevamento dei loro dati personali il (...) giugno 2019, mentre che il (...) giugno 2019 sono stati sentiti nell'ambito di un colloquio Dublino. L'(...) luglio 2019 è stata poi la volta dell'audizione relativa in particolare ai loro motivi d'asilo. Essi hanno in sostanza asserito di aver vissuto da ultimo a D._______ e di essere espatriati verso la Svizzera il (...) 2019. Ciò in quanto il marito della richiedente 2, E._______, avrebbe scoperto la relazione extra-coniugale della moglie con il richiedente 1, avendo ripreso con una videocamera un loro incontro nella sua abitazione, ed avendoli denunciati alla polizia. La madre del richiedente 1, allorché avrebbero riparato in una casa di un amico dell'interessato 1 ad F._______, li avrebbe informati che la polizia si sarebbe recata al suo domicilio il giorno seguente. La madre gli avrebbe pure comunicato telefonicamente che egli avrebbe ricevuto (...) o (...) dopo la loro permanenza ad F._______, una citazione perché egli si presentasse in tribunale. Successivamente, sempre dalla madre dell'interessato 1, avrebbero appreso che qualche giorno dopo, E._______ si sarebbe recato, assieme ai suoi fratelli (o amici), a casa dei genitori del richiedente 1, cercando quest'ultimo e (...). Gli interessati, sarebbero quindi rimasti nascosti ad F._______ per circa altri (...), per organizzare il loro espatrio verso la Svizzera. In caso di rientro in Iran, l'interessata 2 ha dichiarato di temere l'arresto all'aeroporto e di essere condannata alla lapidazione, a causa della denuncia del marito. A sostegno dei loro asserti, i richiedenti hanno prodotto i seguenti documenti in copia: il libretto di assicurazione malattia della richiedente 2, i libretti d'identità e gli atti di nascita di quest'ultima e di E._______, il certificato di matrimonio dei predetti, il passaporto di E._______, gli atti di nascita dei due figli della richiedente 2, una denuncia nei confronti di quest'ultima, le due citazioni in tribunale datate (...) per gli interessati 1 e 2, l'atto di nascita e la tessera biometrica nazionale del richiedente 1. In originale, è stato poi depositato il libretto di sicurezza sociale dell'interessata 2, nonché la sua patente di guida (quest'ultima restituitale dalla SEM). A.c Il (...), è nata a G._______ la figlia dell'interessata 2, C._______. A.d Con scritto del 7 novembre 2019, gli interessati hanno trasmesso alla SEM copia di una sentenza di condanna del (...) a loro afferente. A.e Con scritti del 26 novembre 2019, l'Ambasciata svizzera a D._______, ha rassegnato, in due rapporti del 16 novembre 2019 rispettivamente del 20 novembre 2019, le sue osservazioni in risposta ai quesiti postile dalla SEM in data 15 ottobre 2019. A.f L'autorità inferiore, con scritto del 12 giugno 2020, ha informato i richiedenti che i loro dossier erano stati uniti e che quindi sarebbero stati considerati quale unico nucleo familiare, nonché rispetto alle risultanze del succitato rapporto d'Ambasciata. Riguardo quest'ultimo, la SEM ha fornito loro il contenuto essenziale, osservando come secondo lo stesso la richiedente 2 risulterebbe avere divorziato definitivamente da E._______ il (...), e già in data (...), sarebbe stato registrato un divorzio revocabile. Inoltre, non esisterebbe presso il (...), (...), alcuna procedura pendente o conclusa contro la richiedente 2 e la convocazione da lei consegnata quale mezzo di prova, oltreché essere unicamente una copia, presenterebbe diversi indizi che porterebbero a concludere che si tratti di un falso. Ha quindi dato la possibilità agli interessati di pronunciarsi in merito. Ciò che questi ultimi hanno fatto con osservazioni del 25 giugno 2020. B. Con decisione del 25 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-94/7), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. Nella stessa, l'autorità inferiore ha concluso come le loro dichiarazioni non sarebbero verosimili, in quanto in punti essenziali contraddirebbero le informazioni attendibili ottenute dall'Ambasciata svizzera a D._______. Quanto da loro presentato ed osservato in risposta al loro diritto di essere sentito, non sarebbe atto a mutare la predetta conclusione. La SEM ha altresì osservato, in un passo successivo, come l'esecuzione del loro allontanamento risulterebbe ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, in merito all'esigibilità della misura, ha ritenuto che poiché l'interessata 2 risulterebbe divorziata, nulla impedirebbe ai richiedenti di regolarizzare la loro unione e di vivere serenamente la loro unità familiare in Iran. C. Per mezzo del ricorso del 31 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati hanno impugnato il succitato provvedimento della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, in via principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; ed in via subordinata all'ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. Contestualmente hanno pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Nel loro memoriale ricorsuale, gli insorgenti hanno concluso per la verosimiglianza del loro racconto considerato nella sua interezza. Difatti, per quanto la ricorrente 2 abbia confermato nel suo ricorso di aver iscritto un divorzio revocabile l'(...) e che avrebbe tentato nuovamente di registrare un secondo divorzio revocabile in data (...), questi non sarebbero mai stati confermati giudizialmente ed ella, obbligata dal marito, avrebbe continuato a vivere presso il domicilio coniugale. Questa circostanza sarebbe pure attestata dal libretto di sicurezza sociale prodotto dall'insorgente 2. Di conseguenza, al momento della sua relazione con il ricorrente 1, ella risultava ancora sposata. Essi hanno altresì ritenuto come, al momento del loro espatrio dall'Iran, avessero un timore fondato di subire dei seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell'asilo. Ciò in quanto, essendo la ricorrente 2 ancora sposata allorché avrebbe intrapreso con il compagno la relazione, avrebbe commesso adulterio e per questo in Iran potrebbe essere condannata a morte ed anche il ricorrente subirebbe delle conseguenze. Altresì, anche se si ipotizzasse che la ricorrente 2 fosse libera da vincolo matrimoniale, per le leggi in vigore nel loro Paese d'origine, anche gli atti sessuali al di fuori del matrimonio - ciò che sarebbe avvenuto in quanto dalla loro relazione sarebbe nata la ricorrente 3 - sarebbero illeciti e severamente puniti. Inoltre anche l'insorgente 3, verrebbe discriminata in quanto figlia di una relazione adulterina, ad esempio non potendo vantare alcun diritto ereditario. Sulla scorta delle medesime argomentazioni, essi hanno in seguito sostenuto come l'esecuzione del loro allontanamento risulti inammissibile, in quanto il fatto di aver concepito una figlia al di fuori del matrimonio, li esporrebbe al rischio, serio e concreto, di subire trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno in Iran. D. Il 6 aprile 2021, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale copia del certificato medico del 26 marzo 2021 della ricorrente 2. E. Con decisione incidentale del 27 gennaio 2022, il giudice istruttore della causa ha in particolare accolto l'istanza di concessione d'assistenza giudiziaria formulata nel ricorso, a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza o, nel caso contrario, ha invitato i ricorrenti a voler versare un anticipo sulle presumibili spese processuali entro l'11 febbraio 2022. F. Tramite lo scritto del 7 febbraio 2022, gli insorgenti hanno trasmesso documentazione attestante la loro situazione finanziaria. Pertanto, con ordinanza del 16 febbraio 2022, il giudice istruttore della pratica ha confermato l'accoglimento dell'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha invitato parimenti la SEM a voler presentare una risposta al ricorso. G. L'autorità interpellata ha presentato il suo memoriale responsivo il 21 marzo 2022. Nella stessa ha confermato in primo luogo la sua valutazione d'inverosimiglianza, ed in secondo luogo, operando un'analisi dell'eventuale rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo a causa della loro relazione non regolarizzata nel loro Paese d'origine, anche tramite un rapporto interno (cfr. n. 106/4), ha escluso lo stesso. Pure la loro bambina non rischierebbe alcun serio pregiudizio nel caso di un loro rientro in Iran, ciò in quanto ella potrebbe contare sulla presenza di entrambi i genitori, che potrebbero legalizzare la figlia contraendo un matrimonio, anche di quelli "a tempo", valido retroattivamente, avendo peraltro il ricorrente 1 riconosciuto la propria paternità. H. Il 19 aprile 2022 i ricorrenti hanno inoltrato la loro replica. Nella stessa essi hanno ribadito le precedenti conclusioni, aggiungendo come a denunciare i ricorrenti potrebbero essere le famiglie d'origine degli insorgenti o il marito dell'interessata 2. Invero, i genitori del richiedente non sarebbero al corrente che egli abbia avuto una figlia. Inoltre, hanno precisato come al momento attuale non sarebbe stato ancora possibile registrare la paternità dell'insorgente 1 nei confronti della ricorrente 3. Hanno altresì segnalato un peggioramento dello stato di salute generale dell'insorgente 2. Con missiva del 25 aprile 2022, hanno poi inoltrato al Tribunale un referto medico relativo alla predetta. I. Nella sua duplica del 9 giugno 2022, l'autorità inferiore ha dapprima rilevato come per le patologie mediche di cui soffrirebbe l'insorgente 2, ella potrebbe farsi curare nel suo paese d'origine, che disporrebbe delle strutture adeguate. Inoltre ha osservato come non sussisterebbero ostacoli all'ufficializzazione della loro unione, anche in Svizzera, ed alla conseguente regolarizzazione dello statuto della loro bambina. J. Tramite la loro triplica del 28 giugno 2022, i ricorrenti hanno sottolineato come al momento attuale l'insorgente 2 risulterebbe ancora sposata in Iran e che per ufficializzare la sua unione con il ricorrente 1 dovrebbe prima sciogliere il matrimonio precedente, procedura che sarebbe a lei sfavorevole. Inoltre, la procedura per il riconoscimento di paternità, sarebbe di più difficile accesso a causa dello statuto dei ricorrenti. Nella sua quadruplica del 29 luglio 2022, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni. La stessa è stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti dal Tribunale, in data 3 agosto 2022, che ha pronunciato pure la chiusura dello scambio di scritti. K. Tramite le missive del 25 gennaio 2023 rispettivamente del 9 febbraio 2023, i ricorrenti hanno informato il Tribunale che l'insorgente 1 si sarebbe esposto esercitando delle attività politiche contro il regime iraniano, rilasciando e pubblicando sue interviste sul (...). Il 24 maggio 2023, il giudice istruttore della causa, ha risposto alla richiesta di aggiornamento sullo stato della pratica inoltrata dai ricorrenti il 17 maggio 2023. L. Su richiesta del Tribunale, la SEM ha avuto modo di pronunciarsi riguardo agli ultimi scritti degli insorgenti con presa di posizione del 14 agosto 2023. Nella stessa, visti i contenuti dei video divulgati dal ricorrente 1, pur non escludendo che le autorità iraniane ne siano effettivamente venute a conoscenza, ha ritenuto che non sussisterebbe alcun timore fondato rilevante ai sensi dell'asilo. M. Tramite la missiva del 31 agosto 2023, l'avv. Yasar Ravi, si è legittimato dinnanzi al Tribunale quale nuovo patrocinatore legale del ricorrente, chiedendo altresì una proroga - concessa dal giudice istruttore della causa in data 6 settembre 2023 - per presentare delle osservazioni. Con scritto del 6 settembre 2023 - agendo per il tramite del precedente rappresentante legale - i ricorrenti hanno sottolineato come il ricorrente avrebbe assunto un ruolo rilevante nell'opposizione politica contro il regime iraniano, distinguendosi quindi dagli oppositori di massa. Egli avrebbe difatti organizzato diverse manifestazioni, sarebbe attivo sui social media in diversi canali ed avrebbe rilasciato svariate interviste. A supporto di tali asserti, essi hanno prodotto in copia: uno scritto del 29 agosto 2023 del ricorrente; varie stampe di volantini, di articoli di giornale e di schermate telefoniche inerenti a delle manifestazioni; due autorizzazioni della (...) per l'organizzazione di manifestazioni pacifiche; vari link; trascrizioni, con traduzione in italiano, dei video pubblicati dal ricorrente sul (...); una pennetta USB contenente un video di una manifestazione tenutasi a H._______. Con ordinanza del 12 settembre 2023, visto il cambiamento intervenuto nel frattempo di rappresentanza legale, il Tribunale ha trasmesso tale scritto e la documentazione al ricorrente, concedendogli la possibilità di presentare delle osservazioni al riguardo entro il termine già concessogli del 6 ottobre 2023, poi nuovamente prorogato dal Tribunale fino al 3 novembre 2023, su richiesta del patrocinatore del ricorrente del 3 ottobre 2023, in cui si è anche legittimato come nuovo rappresentante legale della ricorrente 2. N. Con scritto del 24 ottobre 2023, gli insorgenti hanno sostenuto di essere entrambi di fede baha'i, ciò che sarebbe a conoscenza delle autorità iraniane, essendo che il nominativo del ricorrente 1 risulterebbe dal registro di commercio come attivo nel comitato direttivo dell'(...). Inoltre, quest'ultimo sarebbe politicamente attivo e si sarebbe opposto svariate volte al regime politico iraniano organizzando manifestazioni e pubblicando sui social media. I ricorrenti avrebbero di conseguenza un timore fondato di essere perseguitati in Iran a causa della loro fede, che non potrebbero peraltro esercitare liberamente, nonché a causa dell'attivismo politico del ricorrente 1. A supporto di tali asserti, essi hanno annesso, in copia, quale nuova documentazione: due articoli inerenti alla situazione dei baha'i in Iran; estratto del Registro di commercio del I._______; due lettere dell'11 ottobre 2023 riguardanti i ricorrenti della segretaria dell'(...); due articoli di stampa relativi alla repressione di attivisti e giornalisti in Iran. O. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2023, la SEM ha innanzitutto riepilogato l'evolversi dei motivi d'asilo fatti valere dai ricorrenti, osservando come gli stessi abbiano subito importanti modifiche dal deposito della loro domanda d'asilo. In tale contesto l'autorità inferiore ha ribadito la sua posizione, anche alla luce dei nuovi mezzi di prova, che il ricorrente 1 non ricopra una posizione di spicco per l'attività politica da lui svolta da poter essere considerato quale minaccia da parte del regime iraniano. Per quanto poi l'appartenenza formale dei ricorrenti alla comunità baha'i non possa essere contestata, tuttavia a causa delle precedenti strumentalizzazioni messe in atto dai ricorrenti, la SEM ha ritenuto legittimo il dubbio che anche l'adesione a tale fede sia dettata da uno scopo strumentale anziché da una reale convinzione interiore. Essi peraltro, con le attività svolte in ambito baha'i non si sarebbero esposti in maniera significativa, perché possa essere riconosciuta loro la qualità di rifugiato. P. I ricorrenti, con scritto del 18 gennaio 2024, hanno sostenuto la bontà della propria conversione, abbracciando la fede baha'i, producendo anche a supporto copia di una loro dichiarazione manoscritta e chiedendo, nel caso di dubbi in merito al loro credo, l'audizione del responsabile della comunità Baha'i di J._______. Inoltre essi, pur non contestando la possibilità di regolarizzare la loro unione anche in maniera retroattiva, hanno tuttavia ritenuto che vi sia il rischio concreto di subire delle severe punizioni nel caso facessero rientro in Iran. Dal canto suo, la SEM, tramite lo scritto del 5 febbraio 2024 ha riaffermato la sua posizione precedente. Una copia di tale scritto è stata inoltrata dal Tribunale ai ricorrenti con ordinanza del 9 febbraio 2024, dove si è nuovamente pronunciata la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 In casu, occorre dapprima esaminare se quanto narrato dagli insorgenti, quali motivi che li avrebbero indotti alla fuga dal loro Paese d'origine, possa essere ritenuto o meno verosimile e rilevante. 4.2 In primo luogo, si rimarca come gli insorgenti 1 e 2 abbiano indotto consapevolmente le autorità svizzere in errore in merito ai loro motivi d'asilo, non correggendo da soli neppure in seguito tale comportamento, contenendo per di più le loro allegazioni diverse incoerenze su degli elementi essenziali dei loro racconti, non soltanto confrontando le rispettive dichiarazioni dei due ricorrenti, bensì anche tra i loro propri asserti. I ricorrenti hanno difatti fatto risalire le problematiche che li avrebbero condotti all'espatrio, alla circostanza che il marito della ricorrente 2 avrebbe scoperto e denunciato la relazione extra-coniugale dell'insorgente 2, avendoli filmati durante un loro incontro in casa sua. Tuttavia, riguardo allo stato civile della ricorrente 2, i loro asserti sono mutati in corso di procedura. Durante la sua audizione sui motivi, la ricorrente 2, ha difatti asserito di avere chiesto diverse volte il divorzio al marito, ma che quest'ultimo non avrebbe mai accettato lo stesso (cfr. n. 26/20, D41, pag. 5; D61 seg., pag. 8 seg.). Dal canto suo invece, il ricorrente 1, in contraddizione con quanto precede, ha sostenuto dapprima che la compagna ed il marito sarebbero stati d'accordo di divorziare e che si sarebbero trovati in procedura di divorzio, recandosi al tribunale (cfr. n. 54/18, D76 seg., pag. 9); allorché invece poco dopo, si è parzialmente contraddetto, riferendo che sul principio del divorzio sarebbero stati d'accordo, ma non sulle questioni accessorie (cfr. n. 54/18, D79, pag. 10), e che egli non era effettivamente sicuro che si fossero recati in tribunale per il divorzio (cfr. n. 54/18, D80, pag. 10). A seguito del rapporto dell'Ambasciata svizzera in Iran, di cui i risultati sono stati riassunti dall'autorità inferiore ai ricorrenti nel suo scritto del 12 giugno 2020, è emerso in modo chiaro, come la ricorrente 2 avesse in realtà divorziato definitivamente da E._______ già il (...) e che tale divorzio definitivo era stato pure preceduto da un divorzio revocabile registrato in data (...) (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Malgrado gli insorgenti siano stati posti dinnanzi a tali evidenze, hanno dapprima comunque negato che un divorzio fosse intervenuto in data (...), arrivando addirittura ad ipotizzare che si trattasse di E._______ che avrebbe manipolato gli archivi statali per far risultare il divorzio (cfr. n. 88/8). Allegazione quest'ultima del tutto illogica, in quanto non si comprenderebbe l'interesse di quest'ultimo nel farlo, poiché in caso contrario le accuse rivolte alla supposta (ancora) moglie non sussisterebbero. È soltanto nel ricorso, che i ricorrenti hanno ammesso che l'insorgente 2 avrebbe iscritto un divorzio revocabile l'(...), asserendo tuttavia in modo oltretutto nuovo che ella avrebbe "[...] provato nuovamente a registrare un secondo divorzio revocabile in data (...)", ma che lo stesso non sarebbe mai stato confermato e che ella avrebbe dovuto continuare a vivere presso il domicilio coniugale (cfr. ricorso, pag. 3). Essi hanno poi continuato a ribadire che la ricorrente 2 sarebbe ancora sposata con E._______ sia nella loro replica sia nella loro triplica, abbandonando invece in modo sorprendente in seguito di procedura ricorsuale ogni riferimento concreto a tale circostanza ed ai motivi iniziali d'asilo fatti valere. Dagli atti all'incarto, risulta tuttavia come la ricorrente 2 abbia introdotto un'istanza d'iscrizione di dati all'Ufficio dello stato civile di H._______ il 5 settembre 2023, che è stata accolta con decisione del (...) dalla (...), dove risulta in particolare quale stato civile che ella è divorziata in Iran da E._______ dal (...) (cfr. n. 147/4). Ora, tale ultimo procedere - peraltro che i ricorrenti si sono guardati bene dall'informare direttamente il Tribunale in proposito - stride in modo limpido con quanto sin qui sostenuto dagli insorgenti, ovvero che la ricorrente 2 risulterebbe ancora sposata con E._______. Per quanto poi attiene al libretto della sicurezza sociale prodotto dagli insorgenti, lo stesso non è in alcun modo in grado di supportare maggiormente la tesi, peraltro incoerente, sostenuta dai medesimi. Ciò in quanto come rettamente denotato dalla SEM nella decisione avversata, esso non rappresenta un documento attestante dello stato civile della ricorrente 2, ed i rinnovi del documento avvenuti in realtà in due date differenti ([...] e [...]), non provano la correttezza dei dati contenuti in esso. 4.3 In secondo luogo, pure le circostanze addotte dai ricorrenti che E._______ li avrebbe denunciati e che ne sarebbe seguita non soltanto una citazione in tribunale (cfr. anche le copie delle citazioni prodotte dai ricorrenti e agli atti della SEM quale mezzo di prova [MdP] n. 1), ma addirittura sarebbe stata emanata una sentenza in data (...), condannandoli alla pena capitale ed a (...) frustate (secondo la traduzione della copia della sentenza prodotta dagli insorgenti con scritto del 7 novembre 2019; cfr. n. 71/6 e 72/6), non risultano credibili. 4.3.1 Innanzitutto, riguardo alle citazioni che essi avrebbero ricevuto, entrambi i ricorrenti sono rimasti molto vaghi nel loro racconto (cfr. n. 26/20, D103 seg. e D109 segg., pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.), né ricordandosi il contenuto di tale missiva per quanto concerne l'insorgente 2 (cfr. n. 26/20, D103, pag. 13), né interessandosi minimamente alla stessa prima che gli venisse richiesta dal rappresentante legale o ancora non sapendo riportare la data precisa nel quale si sarebbero dovuti presentare in tribunale, secondo quanto dichiarato dal ricorrente 1 (cfr. n. 54/18, D55 segg., pag. 7 seg.). Ora, tali asserti inconsistenti e di disinteressamento da parte degli insorgenti, non si sposano in alcun modo con l'atteggiamento che può essere atteso in persone che hanno realmente vissuto i fatti da loro narrati, in particolare che delle procedure penali sarebbero state aperte a loro carico da parte delle autorità iraniane. Tale conclusione è corroborata anche dalle risultanze dell'Ambasciata svizzera in Iran, che ha concluso come per i ricorrenti non sussista alcuna procedura pendente o conclusa, e che le convocazioni prodotte presenterebbero vari indizi formali e materiali che porterebbero a concludere che si tratti di falsi (cfr. n. 79/10, 80/17 e 87/3). Invero, non soltanto le convocazioni sono state presentate solamente in copia e non in originale, malgrado il tempo trascorso dal loro deposito e l'asserto dell'insorgente 2 di poter far pervenire l'originale già nella sua audizione dell'(...) luglio 2019 (cfr. n. 26/20, D110 seg., pag. 13), e quindi dei documenti facilmente fabbricabili e modificabili, non presentando per di più alcun segno per verificarne la loro originalità. Ma i loro contenuti contengono pure diversi elementi che stridono in particolare con quanto da loro dichiarato. Segnatamente, gli indirizzi delle parti convocate secondo le due citazioni, non corrispondono minimamente agli indirizzi forniti dai ricorrenti in corso di procedura (cfr. n. 26/20, D14, pag. 3; n. 54/18, D18, pag. 4), né il codice d'avviamento postale del luogo di convocazione ([D._______]), è riferibile effettivamente all'agglomerazione di D._______. Inoltre, le due citazioni appaiono contenere rispettivamente le firme dei due ricorrenti quali parti a cui è stata notificata la citazione rispettiva, ciò che risulta del tutto incoerente con quanto da loro dichiarato in proposito, ovvero che le citazioni sarebbero arrivate rispettivamente a casa dei loro genitori allorché loro si trovavano già ad F._______ (cfr. n. 26/20, D109, pag. 13; n. 54/18, D55 segg., pag. 7; D102, pag. 12; D114 segg., pag. 14; n. 88/8: presa di posizione del 25 giugno 2020). Tutti questi elementi, confermano il serio dubbio che nutre il Tribunale, circa l'effettiva autenticità dei documenti da loro presentati. 4.3.2 Per quanto attiene alla sentenza del (...) depositata agli atti dagli insorgenti, anche in questo caso soltanto in copia malgrado i loro asserti contrari (cfr. n. 71/6 e 88/8), e quindi già di per sé non presentante alcun indizio da cui possa esserne vagliata l'effettiva autenticità, il contenuto della stessa si scontra in più punti con le medesime dichiarazioni rese dai ricorrenti. Difatti, secondo la traduzione della stessa, la ricorrente 2 avrebbe reso una confessione (...) direttamente in presenza d'ufficiali giudiziari, circostanza che non è mai stata allegata dagli insorgenti. Altresì E._______ e la ricorrente 2, nella sentenza, risultano risiedenti a due indirizzi d'abitazione differenti, allorché secondo le dichiarazioni degli insorgenti, la ricorrente 2 all'epoca risiedeva al medesimo indirizzo d'abitazione del marito. Oltretutto, il (...), data nella quale sarebbe stata emanata tale sentenza, i ricorrenti si sarebbero ancora trovati in Iran. Stupisce quindi come i medesimi non ne fossero in alcun modo a conoscenza già perlomeno al momento delle loro audizioni sui motivi, intervenute diversi mesi dopo la supposta emanazione di tale sentenza, essendo peraltro in contatto con loro famigliari nel Paese d'origine (cfr. n. 26/20, D30 seg., pag. 4; D40 segg., pag. 5 segg.; n. 54/18, D7 segg., pag. 2 seg.; D28 segg., pag. 4; D55 segg., pag. 7 segg.), avendola presentata quasi (...) mesi dopo, senza peraltro alcuna informazione concreta circa il ricevimento del medesimo documento (cfr. n. 71/6 e 72/6). Soltanto nello scritto del 25 giugno 2020, i ricorrenti hanno allegato che tale sentenza di condanna sarebbe stata ricevuta dai loro famigliari (cfr. n. 88/8), anche qui però senza alcun indizio maggiormente esplicativo in merito. In fase ricorsuale poi, gli insorgenti non hanno fatto più alcun accenno alla loro supposta già intervenuta condanna, con tanto di sentenza già emanata, ma in modo del tutto incoerente, hanno invece avanzato che dei famigliari, nel caso di un loro ritorno in Iran, in particolare E._______, possa provvedere a denunciarli. Ciò che chiaramente risulta del tutto stridere con la loro narrazione precedente e con i documenti da loro presentati a supporto di una denuncia già intervenuta di E._______ e di una procedura penale aperta a loro nome con tanto di sentenza di condanna finale. Tutto quanto precede, fa quindi giungere il Tribunale alla conclusione, che anche la sentenza di condanna del (...), risulta essere in realtà un documento falso o falsificato. 4.4 Ne discende quindi che i ricorrenti non soltanto non sono riusciti a rendere credibili i motivi che li avrebbero condotti all'espatrio, bensì con il loro comportamento del tutto incoerente nel corso della procedura, con la produzione di documenti falsi e/o falsificati, hanno intaccato fortemente la loro credibilità dinnanzi al Tribunale. 4.5 4.5.1 Ciò posto, occorre ora vagliare se il timore palesato dagli insorgenti soltanto in fase ricorsuale, del rischio di subire una condanna penale a causa della loro relazione amorosa al di fuori del matrimonio, la cui prova sarebbe la loro figlia C._______, che pure subirebbe discriminazione nel Paese d'origine, in quanto frutto di una relazione adulterina, sia o meno fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto riguarda la situazione in Iran, per legge, tutte le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio - definite secondo gli art. 221 segg. del Codice penale iraniano (cfr. per le citazioni del precitato codice nella presente sentenza si è consultato lo stesso nella sua versione presente in: Iran Human Rights Documentation Center [IHRDC], English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 04.04.2014, , consultato il 9 aprile 2024) - sono perseguibili penalmente ai sensi degli art. 225 segg. del medesimo Codice penale iraniano. Per una persona non sposata che ha delle relazioni sessuali con una persona pure non sposata, l'art. 230 del predetto Codice penale, prevede una pena di 100 frustate. Per una persona sposata invece che ha commesso adulterio ("zina"), la pena va fino alla pena capitale, per lapidazione o impiccagione (cfr. art. 225-227 del Codice penale iraniano; Landinfo, Temanotat Iran: Familie og ekteskap, 05.08.2022, , consultato il 9 aprile 2024). Secondo una fonte citata da Landinfo, il fatto che una donna non sposata sia incinta, anche se questo fosse avvenuto all'estero, non significa automaticamente che ella verrà condannata per aver commesso "zina", in quanto dal profilo medico è possibile rimanere incinta anche senza relazioni sessuali (cfr. Landinfo, op. cit.). Altre fonti riportano però la possibilità che, anche se commessi all'estero, atti perseguibili secondo il Codice penale iraniano, come l'adulterio o altre violazioni di usi e costumi, possono essere perseguiti in Iran (cfr. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran: 1) Ahndung von Ehebruch und Sittenverstößen, wenn diese durch iranische Frauen im Ausland begangen werden; Schutz vor Gewalt an Frauen [z.B. Existenz von Frauenhäusern] [a-11504], 19.02.2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2065482/a-11504.pdf, consultato il 9 apri-le 2024). Cionondimeno, secondo le fonti consultate, la società iraniana starebbe mutando negli ultimi anni e sia l'adulterio sia le relazioni tra persone non sposate sarebbero diffuse, specialmente nelle città, come D._______. Inoltre, la giustizia tenderebbe soltanto in casi isolati a perseguire penalmente tali fatti, non da ultimo a causa dell'elevata esigenza in fatto di prova, e sarebbe normalmente su denuncia di una persona privata che una procedura penale verrebbe aperta, tuttavia raramente, in quanto l'infedeltà risulterebbe essere una vergogna per le famiglie delle persone colpite. Pertanto, nella maggior parte dei casi - a parte in rare eccezioni pure recensite da Landinfo e da altre fonti - tali circostanze verrebbero risolte al di fuori della giustizia (cfr. Landinfo, op. cit.; cfr. anche IranWire, Iranian Man and Woman on Death Row for Sex Outside of Marriage, 08.11.2021, https://iranwire.com/en/features/70728/; ACCORD, op. cit., pag. 3 segg.; Danish Immigration Service/Danish Refugee Council [DRC], Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, febbraio 2018, ; tutti consultati il 9 aprile 2024). Altresì, la pena per delle relazioni al di fuori del matrimonio, varierebbe in funzione del caso specifico, e la pena capitale, secondo alcune fonti, non sarebbe più in uso (cfr. DRC, op. cit., pag. 6). Per la legge iraniana, un matrimonio non registrato - che è stato sottoscritto dalle parti con la presenza di testimoni - risulterebbe essere religiosamente valido e non verrebbe punito per comportamenti immorali (quindi anche tra gli altri per "zina"); tuttavia non risulterebbe essere legale e non beneficerebbe quindi di protezione giuridica. Per questo, la legge iraniana, accorderebbe 20 giorni al partner maschile per registrare il matrimonio dopo che la cerimonia religiosa ha avuto luogo, altrimenti egli sarebbe passibile di una pena che va dalla multa alla detenzione (cfr. ACCORD, op. cit.; Ladan Rahbari, Marriage in Iran: Women Caught Between Shi'i and State Law, gennaio 2019, https://www.researchgate.net/profile/Ladan-Rahbari/publication/335905845_Marriage_in_Iran_Women_Caught_Between_Shi%27i_ and_State_Law/links/5e4905be299bf1cdb92e3e91/Marriage-in-Iran-Women-Caught-Between-Shii-and-StateLaw.pdf , pag. 43; Landinfo, op. cit.; tutti consultati il 9 aprile 2024). Per le coppie iraniane che si sposano all'estero, il matrimonio sarà riconosciuto in Iran, soltanto se è stato concluso un matrimonio religioso, ed avrà la sua validità solamente se verrà registrato presso le autorità iraniane o presso le preposte autorità consolari iraniane all'estero (cfr. ACCORD, Anfragebeantwortung zum Iran: Gültigkeit der Nachregistrierung einer traditionnell geschlossenen Ehe, 14.12.2021, https://www.ecoi.net/en/document/2065 240.html; Landinfo, Iran: Passports ID and civil Status Documents, 05.01.2021, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/01/Iran-Passports-ID-and-civil-status-documnents-05012021.pdf ; entrambi consultati il 9 aprile 2024). Si sottolinea ancora come, accanto alla forma del matrimonio permanente, v'è la possibilità legale in Iran di contrarre un matrimonio "a tempo" (cosiddetto "sigheh"), ovvero un matrimonio per un periodo di tempo determinato, che non richiede né una registrazione né dei testimoni, e può essere contratto tramite un accordo verbale tra le parti. Se della documentazione dovrà essere prodotta per provare tale matrimonio, la coppia potrà indirizzarsi ad un mullah che potrà sposarli e rilasciare loro un certificato (cfr. DRC, op. cit., pag. 9). Una registrazione di tale matrimonio, potrà avvenire anche successivamente nel caso in cui entrambi i coniugi lo vogliano (cfr. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderreport 56 Iran: Rechtliche Situation der Frauen, 01.2023, ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], op. cit.; e per il rilascio del certificato di nascita cfr. Landinfo, Iran: Passports, ID and civil status documents, succitato, p.to 2.1 segg., pag. 9 segg.; tutti consultati il 9 aprile 2024). 4.5.2 Ora, tornando al caso che ci occupa, risulta da quanto sopra considerato, che la ricorrente 2 in realtà è divorziata dal suo ex marito E._______, già a partire dal (...), ed i ricorrenti non hanno reso credibili i motivi che li avrebbero condotti all'espatrio, comprese le denunce presentate da E._______ nei loro confronti, le ricerche da parte delle autorità iraniane e le loro condanne penali (cfr. supra consid. 4.1-4.4). Inoltre, sia dagli atti all'incarto sia dagli asserti degli insorgenti, si evince che la paternità della ricorrente 3 non è stata ancora registrata (cfr. replica, pag. 2; n. 138/3). Pertanto, non soltanto al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti in fase ricorsuale, non v'è alcuna prova che essi abbiano intrattenuto una relazione amorosa allorché la ricorrente 2 era ancora sposata, ma non c'è nemmeno agli atti alcun elemento concreto e probante che attesti che effettivamente l'insorgente 1 sia il padre della ricorrente 3, non avendo l'insorgente 1, in tutto questo tempo - ovvero dalla nascita della bambina avvenuta il (...) e fino ad oggi - provveduto al riconoscimento formale della predetta, malgrado ne avesse le possibilità. Inoltre, come rettamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, gli insorgenti non hanno mai dichiarato - se non successivamente alla risposta dell'autorità inferiore - né reso verosimile con elementi di qualsivoglia sostanza e concretezza, che i famigliari in patria potrebbero denunciarli o ancora subire da parte loro delle ritorsioni, essendo perlomeno alcuni dei loro parenti già da diverso tempo a conoscenza della loro relazione (cfr. n. 54/18, D122 segg., pag. 15), e non avendo mai agito in tal senso. Ne discende quindi che i ricorrenti, anche alla luce della situazione nel loro Paese d'origine su riportata, non possano nutrire alcun timore fondato, in particolare dal profilo oggettivo, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa della loro relazione non regolarizzata in patria. Peraltro, come giustamente denotato dalla SEM sempre nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale ritiene che, sia onde evitare eventuali ipotetiche procedure penali da parte delle autorità iraniane al momento della registrazione della nascita della ricorrente 3 presso le autorità competenti iraniane; sia degli svantaggi di tipo ereditario e di preclusione di alcune cariche alla ricorrente 3 - che di per sé si sottolinea non avrebbero comunque l'intensità sufficiente per rientrare nei seri pregiudizi di cui all'art. 3 LAsi - gli interessati 1 e 2 potranno contrarre un matrimonio di quelli "a tempo", anche valido retroattivamente non avendo necessità di alcuna forma ufficiale particolare, registrandolo presso le autorità competenti iraniane. Inoltre, successivamente, essi potranno richiedere la registrazione della nascita della ricorrente 3 alle stesse - eventualmente su pena di una multa per la mancata registrazione entro 15 giorni dalla nascita della ricorrente 3 (cfr. Ladan Rahbari, Marriage, Parentage anch Child Registration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents, op. cit., pag. 3; Landinfo, Iran: Passports, ID and civil status documents, op. cit., pag. 9), pregiudizio d'intensità insufficiente per risultare rilevante ai sensi dell'asilo. Tali soluzioni per legalizzare sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 dinnanzi alle autorità iraniane, è possibile e fattibile, tenuto conto che gli insorgenti - come si vedrà dappresso - non hanno reso verosimile neppure la loro fede baha'i (cfr. infra consid. 5). 4.6 Sulla scorta di tali circostanze, né gli atti di causa né le allegazioni degli insorgenti, permettono di concludere per la sussistenza di un timore fondato di persecuzione futura pertinente ai sensi dell'asilo per dei motivi anteriori alla loro partenza dall'Iran, o ancora derivanti dalla loro relazione amorosa o dalla nascita della ricorrente 3, nel caso in cui facessero ritorno in Iran. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto per tali motivi nella decisione impugnata. 5. 5.1 Resta ancora da esaminare se, a causa delle loro attività religiose (cfr. infra consid. 5.3) e politiche (cfr. infra consid. 5.4), dopo la loro partenza dall'Iran, i ricorrenti 1 e 2 possano validamente prevalersi di motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi in relazione all'art. 3 LAsi), per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell'asilo (art. 54 LAsi). 5.2 Sono in particolare considerati come motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi della disposizione precitata, le attività politiche indesiderate svolte in esilio, la partenza illegale dal paese d'origine ("Republikflucht") e il deposito di una domanda d'asilo all'estero, allorché fondano un rischio di persecuzione futura. Essi devono essere distinti dai motivi oggettivi posteriori alla fuga, che non dipendono invece dal comportamento del richiedente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e rif. cit.; 2009/29 consid. 5.1). 5.3 5.3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, i baha'i sono sottoposti ad una persecuzione collettiva in Iran (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-1197/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 6.3.1.2 che conferma la DTAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Tuttavia, l'appartenenza formale a tale comunità religiosa non è sufficiente, di per sé sola e in assenza d'indizi di una reale convinzione interiore, per stabilire una messa in pericolo in caso di ritorno nel paese d'origine (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3923/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 in limine e rif. cit.; sentenza E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 6.2). In generale, la qualità di rifugiato è riconosciuta se il richiedente ha reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, che le sue attività religiose siano giunte alla conoscenza delle autorità del paese d'origine e che esse comporterebbero la sua esposizione a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in patria. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale, in generale soltanto le persone esercitanti un'attività importante in seno alla loro chiesa, o del proselitismo, sono esposte ad un rischio accresciuto di trattamenti contrari all'art. 3 LAsi in Iran, allorché invece la pratica pacifica e discreta della fede, rimane in principio senza conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-6314/2020 e D-6318/2020 del 15 agosto 2023 consid. 6.1 e 6.6 con ulteriori rif. cit.). 5.3.2 Nel loro scritto del 18 gennaio 2024, i ricorrenti hanno formulato la richiesta, nel caso in cui il Tribunale nutrisse dubbi in merito al loro credo baha'i, di procedere all'audizione del responsabile della comunità Baha'i di J._______. A tal proposito, si rammenta come il diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende in particolare il diritto per l'interessato di produrre delle prove pertinenti e d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di tali prove, allorché esse possono influire sulla decisione da prendere. L'autorità può tuttavia rinunciare a procedere a delle misure d'istruzione, allorché le prove amministrate, le hanno permesso di forgiare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono ancora proposte, essa ha la certezza che queste ultime non la condurranno a modificare la sua opinione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 e rif. cit.). 5.3.3 Nella presente disamina, si evince dagli atti all'inserto, come è soltanto nella loro missiva del 24 ottobre 2023, che i ricorrenti hanno menzionato per la prima volta di essere di fede baha'i, allegando segnatamente un estratto dell'Ufficio di commercio del I._______, dove il ricorrente 1 risulta iscritto nell'(...), nonché due dichiarazioni dell'(...), secondo le quali i ricorrenti 1 e 2 sono entrati a far parte della comunità dei baha'i della Svizzera dal (...) e sono regolarmente registrati quali membri. 5.3.4 Ora, anche se il testimone che i ricorrenti hanno proposto di sentire, confermasse che i ricorrenti frequentino la comunità dei baha'i in Svizzera, in particolare a J._______, il Tribunale non ravvede in quale misura tali dichiarazioni potrebbero avere un'incidenza determinante sull'esito della presente procedura. Invero, risulta in modo palese dagli atti di causa, che i contatti dei ricorrenti con la comunità dei baha'i, siano intervenuti ben dopo le loro audizioni, le osservazioni della SEM riguardo alle risultanze della Rappresentanza diplomatica svizzera a D._______ che hanno evidenziato sia come alcuni dei mezzi di prova da loro presentati fossero dei falsi, sia che alcune delle loro dichiarazioni fossero inverosimili, nonché la decisione negativa resa dalla SEM, dove la predetta autorità ha sollevato le diverse inverosimiglianze presenti nei loro asserti. Pertanto, come rimarcato anche dall'autorità inferiore in fase ricorsuale, pure il Tribunale ritiene che la pretesa conversione spirituale dei ricorrenti non sia sincera, ma sia stata invocata dai medesimi quale pretesto, al fine di ottenere un diritto di soggiorno in Svizzera. Tale conclusione è supportata dal fatto che, a differenza di quanto espresso nel loro manoscritto allegato alla missiva del 18 gennaio 2024, i ricorrenti 1 e 2 non hanno né nel corso delle loro audizioni, né successivamente durante la procedura dinnanzi all'autorità di prime cure e fino all'inizio della procedura ricorsuale, evocato il minimo disinteresse (o addirittura avversione come espresso nel loro manoscritto del 16 gennaio 2024), per la religione musulmana, sciita, da loro asserita (cfr. n. 1/2; 13/7, p.to 1.13, pag. 3; 26/20, D150, pag. 17; 35/2; 44/6, p.to 1.13, pag. 3), o lasciato intravedere che avessero delle preoccupazioni o dubbi di natura spirituale. La lettera del 16 gennaio 2024 che avrebbero redatto i ricorrenti (cfr. annessa allo scritto dei ricorrenti del 18 gennaio 2024), che sarebbe stata prodotta a dimostrazione della loro fede, contiene delle generalità sui precetti della religione baha'i e sulle persecuzioni subite dai suoi adepti in Iran. I soli elementi personali menzionati, sono le ragioni piuttosto generiche per i quali essi avrebbero cambiato religione, vergognandosi di essere musulmani, in quella baha'i, dove avrebbero trovato invece tolleranza e delle attività che svolgerebbero all'interno della comunità baha'i. Tuttavia tali asserti, dove spesso religione musulmana ed il governo/società iraniana vengono accomunati sotto un unico cappello, non permettono di attestare di una fede sincera. A ciò si aggiunge che, i dubbi sulla sincerità della loro pretesa conversione alla fede baha'i, è ancora rafforzata dalla loro credibilità già fortemente intaccata, vista l'inverosimiglianza delle loro allegazioni concernenti i motivi d'asilo ed il loro comportamento (cfr. supra consid. 4.4). 5.3.5 Altresì, la pratica della loro fede baha'i, che formalmente è attestata dalla documentazione prodotta in fase ricorsuale dagli insorgenti, non risulta essere stata da loro stabilita o resa altamente probabile che sia venuta a conoscenza delle autorità iraniane, in modo tale da poter dimostrare l'esistenza, nella fattispecie, di un fondato timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo, nel caso di un loro rientro in Iran. Difatti, dagli atti di causa, risulta come i ricorrenti abbiano esercitato la loro fede baha'i in Svizzera, partecipando alle attività e celebrazioni nel cerchio ristretto dei loro correligionari, senza tuttavia esercitare una responsabilità particolare in tale quadro o adempiere a delle attività di proselitismo di grande ampiezza, in particolare al di là di tale cerchia religiosa. Il fatto che il ricorrente risulti essere iscritto nell'Ufficio del registro di commercio del I._______, nell'(...), senza alcuna funzione speciale né essendo nominato come membro, ma avendo unicamente la possibilità di "(...)" come altri iscritti al registro, non muta la precitata conclusione. A differenza infatti di quanto sostenuto dagli insorgenti nelle loro osservazioni del 24 ottobre 2023, anche se la fede del ricorrente 1 fosse venuta a conoscenza delle autorità iraniane - ciò che non appare essere in alcun modo stabilito e nemmeno reso altamente probabile neppure dai loro asserti ricorsuali - il Tribunale ritiene che gli insorgenti non subirebbero, in modo altamente probabile, delle persecuzioni rilevanti da parte delle predette autorità. Invero, neppure il ricorrente 1 appare esercitare un'attività d'importanza tale o di proselitismo per i baha'i, che potrebbe attirare effettivamente l'attenzione delle autorità iraniane su di lui e, quindi, potrebbe correre il rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 LAsi in Iran. Ciò posto, dagli atti all'inserto, non è evincibile neppure con un alto grado di probabilità che, una volta rientrati in Iran, i ricorrenti potranno essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il fatto della loro pretesa conversione, e della pratica della loro nuova religione, nulla permettendo di pensare a tal proposito che essi saranno costretti a modificare al loro ritorno in Iran il loro comportamento sociale, in vista di nascondere le loro supposte credenze (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-9323/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 e 5; sentenza della CorteEDU A.A. contro Svizzera del 5 novembre 2019, n. 32218/17 §48 segg.). 5.4 5.4.1 In presenza di attività politiche esercitate dal richiedente dopo la fuga, la qualità di rifugiato gli sarà riconosciuta se, dopo esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal paese d'origine siano giunte a conoscenza delle autorità di tale paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4). Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi segreti iraniani siano in misura d'esercitare una stretta sorveglianza delle attività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in particolare da parte dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, l'attenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo particolare, che agiscono al di là del quadro abituale d'opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresenterebbero una seria e concreta minaccia per il governo in questione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora valida (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Ad esempio, non rappresenta una tale minaccia, il richiedente che, non conosciuto quale oppositore politico prima della sua partenza dall'Iran, ha assunto certe attività, anche responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione (quale persona di contatto), ma non si è distinto per una sua posizione di leader durante le manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato nominativamente nella stampa e non ha prodotto un'attività che sorpassa oltre misura quella di numerosi dei suoi compatrioti critici verso il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Quanto al semplice fatto di scrivere o di pubblicare degli articoli attinenti agli avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi siano, non permette ancora di ammettere che si tratti di un impegno d'opposizione esposto (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 4.4.1, D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Pertanto, non è l'esposizione di una persona - nel senso che ella possa essere riconosciuta - che è determinante, ma il suo grado d'implicazione, l'impatto della sua personalità, del suo discorso e del suo contenuto, come pure della sua ricezione presso la popolazione; ovvero una congiunzione di fattori che permettano di considerare che essa possa costituire una minaccia per il regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Anche per quanto attiene alle persone operanti quali attiviste nelle reti sociali e identificabili come tali, il Tribunale ha stabilito come non siano tutte necessariamente minacciate in caso di rientro in Iran, insistendo anche qui sul carattere qualitativo di tale attivismo (cfr. sentenza del Tribunale E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] del 23 marzo 2016 nella causa F.G. contro Svezia, Grande Camera, n. 43611/11, §129 segg., specialmente §141; la sentenza del Tribunale E-2411/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 4.3). 5.4.2 Ora, venendo alla presente disamina, il ricorrente 1, a partire dallo scritto degli insorgenti del 25 gennaio 2023, ha recensito e prodotto della documentazione a supporto delle attività politiche che avrebbe esercitato in Svizzera, a partire dall'(...) del (...) e fino al (...) del (...). Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, tali attività non rappresentano però una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, che siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell'art. 54 LAsi. Invero, seppure nei video da lui inviati sul (...) dell'(...) e trasmessi insieme alle opinioni di altri (...), egli si sia espresso criticamente contro il regime iraniano, in particolare nei confronti dell'K._______, divulgando pure la sua identità ed il suo attuale soggiorno in Svizzera, non si ravvede nelle critiche da lui mosse, un contenuto tale dei suoi interventi che si discosterebbe dalle critiche generiche mosse contro il regime dall'opposizione di massa. Inoltre, al contrario di quanto argomentato dai ricorrenti, non si ravvisa nelle sue azioni, iniziate ben dopo il suo arrivo in Svizzera a differenza di quanto da lui allegato soltanto a partire dallo scritto del 25 gennaio 2023 - che non trova alcun riscontro nei suoi asserti precedenti - una partecipazione di particolare spicco e men che meno di leader riconosciuto nell'opposizione politica al governo iraniano. Difatti, il fatto che egli abbia organizzato tre manifestazioni pacifiche a J._______ rispettivamente nel (...) del (...) e nel (...) del (...), per il (...), ed abbia ottenuto personalmente le autorizzazioni per svolgerle, non prova in alcun modo né che le autorità del suo Paese d'origine conoscano tale sua implicazione, né che lo potrebbero percepire quale reale minaccia. Invero, come sopra già considerato, egli non era conosciuto in Iran quale oppositore politico, non avendo mai esercitato in patria una qualsivoglia attività in tal senso. Pertanto, il fatto che egli abbia assunto alcune responsabilità in attività ben limitate, e su un periodo pure circoscritto - essendo che dopo il (...) del (...) le sue attività politiche sembrano essere diminuite se non del tutto cessate, visto che non ha più prodotto alcuna documentazione a supporto - in Svizzera, pur non escludendo che possa essere effettivamente stato reperito dalle autorità iraniane, non attesta che egli possa cadere nel loro mirino poiché rappresenterebbe une seria e concreta minaccia per il governo iraniano. Per di più, visto il periodo storico e circoscritto in cui egli è stato attivo nell'opposizione del suo Paese successivo alle vaste reazioni popolari seguite alla morte della (...) L._______, anche ai servizi segreti iraniani, come già al Tribunale, non potrà passare inosservato come lo scopo di tali azioni fosse in realtà quello di assicurarsi un diritto di soggiorno in Svizzera, più che una reale e veritiera implicazione personale nell'opposizione (cfr. per quest'ultima differenziazione da parte dei servizi segreti iraniani le sentenze del Tribunale E-6352/2020 precitata consid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le circostanze poi che egli abbia pubblicato degli articoli, delle locandine e dei video, sul (...) dedicato, inerenti a manifestazioni nel I._______, alle quali egli avrebbe anche partecipato, non mutano le precedenti conclusioni. Ciò in quanto tali mere pubblicazioni e partecipazioni ad eventi - non essendo in alcun modo dimostrato una sua partecipazione alle stesse in una particolare posizione o funzione - non sono sufficienti per far emergere il ricorrente, dalla massa dei cittadini che criticano il regime iraniano. Altresì, neppure gli articoli di stampa presentati, che non lo riguardano personalmente e presentano delle persone con dei profili di rischio ben diversi dal suo, non sono neppure in grado di mutare le predette valutazioni del Tribunale. Riassumendo, le attività invocate dal ricorrente 1, non sono quindi atte a fondare l'esistenza di una messa in pericolo concreta e pertinente, ai sensi dell'asilo, nel caso di un suo ritorno (e men che meno di quello delle ricorrenti 2 e 3) in Iran. 5.5 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto anche per quanto concerne le contestazioni inerenti al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dei ricorrenti, per dei motivi soggettivi insorti dopo la loro partenza dall'Iran.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-5), non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermato dalla sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 9.3.2). 8.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini in Iran, che perdurano già dal settembre del 2022, in Iran non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, per cui si dovrebbe ritenere l'esecuzione dell'allontanamento generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 11.2, E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 7.3.2). 9.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi individuali. 9.3.1 Invero, dagli atti di causa si evince come i ricorrenti dispongano in patria di una rete famigliare - in particolare a D._______, (...) dalla quale provengono - con la quale risultano essere in contatto (cfr. n. 26/20, D29 segg., pag. 4; n. 54/18, D20 segg., pag. 4; D119, pag. 14), sui quali potranno, nel caso di bisogno, contare per coprire i loro bisogni primari. A tal proposito, si aggiunge che loro potranno senz'altro essere reintegrati nel loro contesto familiare senza rappresentare alcun motivo di vergogna per quest'ultimo, poiché già si sono ritenuti inverosimili gli asserti degli insorgenti che la ricorrente 2 fosse ancora sposata al momento della relazione amorosa tra questa ed il ricorrente 1, nonché che essi avranno la facoltà di legalizzare senza problemi sia la loro unione sia la nascita della ricorrente 3 (cfr. supra consid. 4.5.3). Inoltre gli insorgenti sono giovani, e dispongono di una discreta formazione scolastica (di un [...] il ricorrente 1, e di un [...] la ricorrente 2), nonché di una buona esperienza professionale nel campo (...) per l'insorgente 1, che esercitava (...) in Iran, ciò che gli dovrebbe permettere di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro. 9.3.2 Altresì, dalla documentazione medica all'inserto, non si evince che i ricorrenti soffrano di problemi medici tali, che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero i ricorrenti 1 e 3 risultano essere in buono stato di salute, non essendoci agli atti della documentazione che attesterebbe di una qualsivoglia patologia a loro carico. Per quanto attiene invece alla ricorrente 2, dal certificato medico del 26 marzo 2021, si evince la diagnosi di una sindrome depressiva di media gravità con sintomi biologici ed un disturbo misto di personalità, per la quale sarebbe stata impostata una cura farmacologica associata a dei colloqui di sostegno. Successivamente, nel certificato medico del 20 aprile 2022, sono state rilevate in aggiunta a quanto precede, le diagnosi di anemia sideropenica cronica in trattamento, tiroidite cronica in fase di accertamenti diagnostici, obesità di grado moderato severo di origine multifattoriale e diabete mellito di tipo II in trattamento. In seguito, non è stata prodotto ulteriore carteggio medico dai ricorrenti, né essi hanno allegato più nulla in merito allo stato di salute dell'insorgente 2. Alla luce di quanto precede, nessun elemento all'incarto, lascia pertanto trasparire delle problematiche mediche di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza summenzionata. In ogni caso si osserva che, se l'insorgente 2 dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, ella potrà proseguire rispettivamente trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Iran, Stato che dispone di un sistema di salute di livello relativamente elevato (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2068/2020 del 14 marzo 2024 consid. 7.3.3). 9.3.3 Da ultimo, neppure l'interesse superiore della ricorrente minorenne, così come protetto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), risulta essere contrario all'esecuzione di un suo allontanamento (per l'apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, occorre rammentare che tale disposto non fonda in sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Nel caso dell'insorgente 3, sebbene ella sia nata in Svizzera nell'(...) del (...), tuttavia lei verrà allontanata insieme ai genitori (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.5.3 per quanto concerne il ricorrente 1), e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Inoltre, vista l'età infantile nella quale la medesima si trova, ovvero di poco più di (...) d'età, anni che avrebbe pure trascorso su suolo elvetico iniziando a frequentare l'asilo, ella risulta ancora molto dipendente dai genitori ed impregnata dalla loro cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontanamento della ricorrente 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. 9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
12. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale degli insorgenti, con decisione incidentale del 27 gennaio 2022 confermata con ordinanza del 16 febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 14.La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: