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D-1247/2022

D-1247/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-08 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ (di seguito: ricorrente 1), sua moglie B._______ (di seguito: ri- corrente 2) e i loro figli C._______ (di seguito ricorrente 3), D._______ (di seguito: ricorrente 4) e E._______ (di seguito: ricorrente 5), tutti di nazio- nalità turca e di etnia curda con ultimo domicilio nel loro Paese d’origine a Istanbul, hanno presentato le loro domande d’asilo in Svizzera il 25 otto- bre 2021 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. {…}]-3/2, 4/2, 5/2, 6/2 e 7/2). B. B.a In data 3 novembre 2021 i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 sono stati interrogati in particolare riguardo ai loro dati personali e al viaggio da loro intrapreso (cfr. atti della SEM n. 46/11, 47/10, 48/9 e 49/9). Il 13 dicembre 2021 i ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti della SEM n. 66/8 e 70/6), rispettivamente il giorno succes- sivo i ricorrenti 3 e 4 (cfr. atti della SEM n. 72/6 e 75/6), sono stati sentiti in audizione in relazione ai loro motivi d’asilo. B.b In sostanza, A._______ ha sostenuto di essere espatriato dal suo Paese d’origine in quanto, in data (…) 2020, è stato spiccato nei suoi con- fronti un atto d’accusa per il reato di insulto a un pubblico ufficiale, contem- plato dall’art. 125 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [di seguito: TCK]). Tale condanna sarebbe da ricondurre ad un’illustrazione satirica ri- guardante il presidente turco Erdogan condivisa su Facebook il (…) 2021. A ciò aggiunge che, nell’anno 2019, egli avrebbe preso parte a iniziative di carattere politico, in particolare dedicandosi alla propaganda elettorale porta a porta in favore di F._______, candidato del partito Cumhuriyet Halk Partisi (di seguito: CHP), su istruzioni del partito Birleşik Devrimci Part (di seguito: BDP) di cui il ricorrente fa parte. Lo stesso ha inoltre dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità prima di tale procedura giudi- ziaria e, a causa di quest’ultima, nonché del timore di essere incarcerato, ha deciso di espatriare insieme alla famiglia, ottenendo un visto turistico per la G._______. B.c Per quanto concerne i ricorrenti 2, 3, 4 e 5, essi hanno sostenuto di essere espatriati a causa dell’atto d’accusa emanato nei confronti del ri- corrente 1 e di non aver avuto problemi con le autorità o con terze per- sone nel proprio Paese d’origine. Peraltro, a domanda, hanno aggiunto che nessuno di loro è mai stato attivo politicamente.

D-1247/2022 Pagina 3 B.d A supporto delle loro asserzioni, gli interessati hanno depositato quali mezzi di prova gli originali dei propri passaporti e delle proprie carte d’iden- tità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1-10), una copia dell’atto d’accusa del (…) 2020 (cfr. MdP 11), una copia del verbale d’udienza del (…) 2021 (cfr. MdP 12), una lettera originale datata 26 otto- bre 2021 del partito BDP (cfr. MdP 13), una copia della condivisione avve- nuta il (…) 2024 su Facebook dell’immagine satirica di cui sopra (cfr. MdP

14) e una copia della lettera dell’avv. H._______ del 12 gennaio 2022 (cfr. MdP 15). C. Con decisione della SEM del 15 febbraio 2022, notificata il giorno succes- sivo (cfr. atto della SEM n. 97/1), l’autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Sviz- zera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. D. Tramite il ricorso del 16 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 17 marzo 2022), i ricorrenti hanno concluso in via principale all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo e in subordine l’ammissione prov- visoria in Svizzera per inammissibilità dell’allontanamento. Mentre ancora più in subordine hanno chiesto la restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. In data 3 maggio 2022 gli interessati hanno trasmesso un complemento al ricorso allegando nuovi mezzi di prova tra cui vari documenti giudiziari tur- chi concernenti il ricorrente 1. In particolare, una lettera dell’avv. del 21 aprile 2022, un rapporto di ricerca per apertura inchiesta (…) 2021, una comunicazione dell’Ufficio stampa della Procura datata (…) 2022, una de- cisione di separazione dei procedimenti sempre del (…) 2022 e un man- dato di comparizione del (…) 2022. F. Con lettera dell’8 marzo 2023 gli interessati, per il tramite della sua rappre- sentante legale, hanno chiesto al Tribunale lumi in merito alla procedura.

D-1247/2022 Pagina 4 G. Con scritto del 15 marzo 2023 il Tribunale informava gli insorgenti di aver accusato la ricezione del ricorso del 16 marzo 2022 nonché gli scritti del 3 maggio 2022 e dell’8 marzo 2023. H. Con ulteriore comunicazione del 26 aprile 2023, gli interessati hanno tra- smesso ulteriori mezzi di prova. In particolare una richiesta di condanna per i reati di propaganda terroristica nei confronti del ricorrente 1 e un rap- porto medico concernente il ricorrente 5, dal quale emerge che egli soffre di un disturbo dello spettro dell’autismo in associazione ad un ritardo men- tale lieve (cfr. valutazione psicodiagnostica stilata dal Dr. J._______ del 13 ottobre 2022). I. Con decisione incidentale del 26 maggio 2023, il Tribunale concedeva l’as- sistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata l’indigenza dei ricor- renti tramite un’attestazione d’indigenza. J. Con lettera del 12 giugno 2023 gli interessati trasmettevano al Tribunale un’attestazione probante la loro indigenza. K. Con ordinanza del 14 giugno 2023, il Tribunale ha trasmesso all’autorità di prime cure copia dell’impugnativa e la documentazione prodotta in sede di ricorso dagli interessati, concedendole la possibilità di esprimersi in merito entro il 29 giugno 2023. L. Tramite osservazioni del 27 luglio 2023, la SEM si è riconfermata nelle pro- prie conclusioni osservando che, per quanto non vi siano segni oggettivi di contraffazione particolarmente pregnanti nei mezzi di prova presentati in fase ricorsuale, in mancanza di ulteriore documentazione riguardante le procedure penali di cui sarebbe oggetto il ricorrente 1, non è possibile sta- bilire se i documenti presentati siano effettivamente autentici. Osserva inol- tre, come, a suo modo di vedere, appare insolito che i ricorrenti abbiano prodotto così poca documentazione, posto che, se gli atti giudiziaria pro- dotti rispecchiassero la realtà, dato lo stadio attuale delle procedure, essi dovrebbero essere in misura di presentare molta più documentazione.

D-1247/2022 Pagina 5 M. Il 10 agosto 2023 i ricorrenti hanno trasmesso la propria replica ove, invitati a prendere posizione in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore, hanno contestato la valutazione effettuata dalla SEM. N. Con osservazioni del 27 settembre 2023 la SEM avversa nuovamente quanto sollevato nella replica e conferma quanto già espresso in sede ri- corsuale e con la precedente presa di posizione. O. In data 15 novembre 2023 gli insorgenti hanno presentato la loro triplica alle osservazioni della SEM. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (43 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insor- gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren- dendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni degli inte- ressati come non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità di prime cure ha considerato che, malgrado l’atto d’accusa emanato nei confronti del ri- corrente 1 per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 125 del TCK, sia improbabile che in futuro egli sia esposto, in Tur- chia, a delle misure di persecuzione determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Innanzitutto, l’autorità di prime cure ha rilevato che, fino al momento dell’emanazione della decisione, l’interessato non era stato condannato penalmente in Turchia e non risultava avere precedenti giudiziari. Ha inoltre aggiunto che, in linea di principio, le persone oggetto di un mandato d’arresto o di presentazione sono interpellate al loro rientro in Turchia e devono presentarsi presso la procura o il Tribunale competente per essere interrogate. Tuttavia successivamente, in principio, vengono

D-1247/2022 Pagina 7 liberate senza essere poste in detenzione preventiva, nella misura in cui tali infrazioni (l’art. 125 del TCK) non soddisfano le condizioni richieste per una messa in detenzione ai sensi dell’art. 100 cpv. 3 del TCK. Ella sottoli- nea come, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, il rischio di subire maltrattamenti o di torture in caso di arresto o di detenzione sia par- ticolarmente elevato per le persone perseguite a causa di legami reali o supposti con il PKK. La SEM evidenzia inoltre che il ricorrente 1 non ha antecedenti penali e non presenti un profilo politico rilevante, poiché, se- condo le sue dichiarazioni, egli si sarebbe limitato a svolgere attività politi- che, segnatamente propaganda elettorale per un mese nel 2019 a favore del candidato F._______ del partito CHP, su istruzione del suo partito BDP. In considerazione di ciò, a suo modo di vedere, la probabilità che sia punito con una pena detentiva da scontare in caso di condanna – ciò che non sarebbe prevedibile all’ora attuale – è debole. Altresì, l’autorità di prime cure afferma che, in caso di infrazioni per le quali le pene non eccedano due anni di detenzione e laddove autori siano dei delinquenti al primo reato, spesso i tribunali turchi pronunciano delle pene di detenzione sospese con- dizionalmente (art. 51 del Codice penale turco), oppure riportano la pro- nuncia della sentenza (art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco). Pertanto, secondo le informazioni in possesso della SEM, la pena prevista per le infrazioni penali invocate dal ricorrente 1 sarebbero, in prin- cipio, pari a due anni o meno; di conseguenza, in caso di condanna, la probabilità che nei confronti del richiedente venga pronunciata una pena detentiva da scontare effettivamente risulterebbe debole. D’altronde, come riportato nella decisione impugnata, eventuali condizioni legate alla pro- nuncia di una condanna sospesa condizionalmente o al riporto della pro- nuncia della sentenza non potrebbero essere ritenute pertinenti per il rico- noscimento della qualità di rifugiato, dal momento che sono limitate nel tempo e che non soddisferebbero l’esigenza concernente l’intensità della persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, nell’eventualità in cui una pena detentiva dovesse essere pronunciata nei confronti dell’interessato, tenuto conto della legislazione e della prassi turca in materia d’esecuzione delle pene, risulterebbe inverosimile, secondo la SEM, che il ricorrente 1 sarebbe costretto a scontarla in carcere. In merito a ciò, il documento tra- smesso dall’avvocato H._______ non potrebbe essere ritenuto atto né a confutare quanto precedentemente precisato, né a comprovare che una volta tornato nel suo Paese d’origine il ricorrente 1 verrebbe effettivamente condannato ad espiare una pena detentiva in carcere. Infine, per quanto concerne i ricorrenti 2, 3 e 4, la SEM rileva che conformemente alle loro dichiarazioni, le ragioni del loro espatrio sono riconducibili esclusivamente ai motivi d’asilo presentati dal ricorrente 1, ciò che permetterebbe di esclu- dere una persecuzione riflessa. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento

D-1247/2022 Pagina 8 sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in parti- colare la solida esperienza professionale del ricorrente 1 quale radiologo e il fatto che la famiglia godrebbe di ottima salute.

E. 5.2 Con il ricorso, gli interessati censurano anzitutto un accertamento ine- satto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, l’autorità di prime cure avrebbe omesso di tenere in debita considerazione il fatto che, sebbene il ricorrente 1 sia accusato del reato previsto dall’art. 125 del TCK, l’accusa di diritto comune celerebbe, in realtà, un procedimento volto a colpire l’identità e le opinioni politiche del ricorrente 1, risultando rilevante ai sensi della LAsi. A mente degli insorgenti, l’accusa dovrebbe essere va- lutata rispetto alle prove raccolte dal Procuratore Turco, poste a fonda- mento della stessa. Invero, la vignetta satirica pubblicata dall’insorgente su Facebook (cfr. MdP 14) avrebbe avuto l’intento di attirare l’attenzione su una critica al governo, rientrando pienamente nell’esercizio della libertà di pensiero ed espressione. Gli insorgenti lamentano che, in tale contesto, la SEM, avrebbe dovuto verificare se la condanna per tale reato celasse un intento repressivo e persecutorio del dissenso manifestato verso il go- verno, inquadrando tale procedura come un processo basato su opinioni politiche e dunque rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, il succitato pro- cedimento, ritenuto dagli interessati illegittimo, non rispetterebbe i principi dello Stato di diritto, esponendo il ricorrente 1 al concreto rischio di subire una condanna ingiusta e sproporzionata, la cui espiazione condurrebbe alla violazione dei fondamentali diritti dell’uomo, segnatamente il diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Gli in- sorgenti sollevano inoltre che l’autorità inferiore avrebbe commesso un er- rore nel ritenere, di principio, che il ricorrente 1, in caso di rimpatrio, non verrebbe posto in detenzione preventiva. A sostegno di tali asserti vi sa- rebbe lo scritto dell’avvocato turco, dove si afferma che in caso di rientro in Turchia egli rischierebbe di essere arrestato e detenuto. Altresì, gli insor- genti sostengono che, anche in assenza di tale scritto, sarebbe altamente verosimile che, essendosi il ricorrente 1 sottratto alla comparsa in udienza e avendo il procuratore informato le autorità competenti, sia stato emesso a suo carico un mandato di ricerca e di cattura dalla polizia turca. In tale evenienza, stante il pericolo di fuga, sussisterebbero i presupposti per l’ap- plicare della detenzione preventiva. Essi lamentano che qualsiasi sia la mi- sura cautelare o la condanna, esse sarebbero prese in violazione dell’art. 10 CEDU e con un intento repressivo delle idee politiche del ricor- rente 1, risultando pertanto rilevanti ai sensi dell’asilo. In ultimo, l’autorità inferiore avrebbe omesso di valutare se il ricorrente 1, in considerazione della sua iscrizione al partito CHP, dell’attività svolta in favore dello stesso per la raccolta di voti, del procedimento penale a suo carico e del suo

D-1247/2022 Pagina 9 sottrarsi alle autorità turche, possa essere stato schedato per motivi politici. Essi sostengono che in caso di eventuale ritorno in Patria, si possa presu- mere che, al controllo alla frontiera, la schedatura politica verrebbe sco- perta, esponendolo al rischio di una persecuzione da parte dello Stato.

E. 5.3 Con gli scritti datati 3 maggio 2022 e del 26 aprile 2023, gli interessati hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova (cfr. supra consid. E e segg.). Essi richiamo l’attenzione dell’autorità sul fatto che dai documenti trasmessi emergerebbe una richiesta di condanna per propaganda terroristica, non- ché l’emissione di un mandato di cattura a carico del ricorrente 1. Inoltre, sostengono come tali nuovi mezzi di prova, considerando la precedente procedura di cui all’art. 125 TCK, confermerebbero una persecuzione di natura politica nei confronti dell’interessato. Infine, nella denegata ipotesi in cui l’asilo non dovesse esser concesso, considerato il quadro di salute del ricorrente 5, chiedono venga loro accordata l’ammissione provvisoria. A tal riguardo, annesso allo scritto spontaneo, i ricorrenti hanno prodotto un rapporto medico dal quale emerge come il figlio minore sia affetto da disturbo dello spettro dell’autismo in associazione ad un ritardo mentale lieve. Un eventuale allontanamento comporterebbe un arresto della presa a carico medica compromettendo così la sua evoluzione.

E. 5.4 Nelle proprie osservazioni, la SEM ha confermato la propria decisione, postulando al contempo il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 12). In particolare, l’autorità inferiore si è espressa in merito ai nuovi mezzi di prova presentati dai ricorrenti, rilevando come dagli stessi non emergereb- bero segni oggettivi di contraffazione di particolare rilievo. Tuttavia, in as- senza di ulteriore documentazione relativa alle procedure penali pendenti, non sarebbe possibile stabilire con certezza se i documenti presentati siano effettivamente autentici. A ciò ha aggiunto come sarebbe insolito che i ricorrenti abbiano prodotto così pochi documenti, considerato che, allo stadio attuale delle procedure, essi dovrebbero essere in misura di presen- tare molti più documenti.

E. 5.5 Con replica del 10 agosto 2023 i ricorrenti contestano la valutazione espressa dalla SEM. A loro avviso, l’autorità inferiore dovrebbe pronun- ciarsi sui mezzi di prova effettivamente prodotti e non su ipotetici documenti che la stessa ipotizza possano esistere e non essere stati presentati dai ricorrenti. Inoltre, sostengono che i nuovi mezzi di prova presentati scon- fessino l’assunto dell’autorità di prime cure riguardo alla presunta probabi- lità che il ricorrente 1 potesse subire una condanna e conseguentemente essere incarcerato. Altresì, la SEM non avrebbe preso in considerazione

D-1247/2022 Pagina 10 l’inesigibilità dell’allontanamento alla luce della situazione medica del figlio dei ricorrenti.

E. 5.6 Con la duplica del 27 settembre 2023 l’autorità di prime cure si è nuo- vamente espressa sulle questioni sollevate dagli interessati. Ha ribadito che non fosse necessario valutare l’autenticità dei mezzi di prova prodotti in prima istanza, poiché il reato ascritto al ricorrente 1 (insulti a un funzio- nario pubblico giusta l’art. 125 del Codice penale turco) non sarebbe rile- vante in materia d’asilo. La SEM osserva inoltre come l’art. 153 del Codice di procedura penale turco preveda che l’avvocato, in fase d’inchiesta possa esaminare il contenuto del fascicolo ed ottenerne copia. Tuttavia, qualora il Giudice, su richiesta del Pubblico ministero, intende limitare tale diritto, deve emanare una decisione di segretezza relativa al dossier. L’autorità di prime cure ha osservato che interessati, in particolare il ricorrente 1, non hanno presentato alcuna decisione di segretezza a sostengo delle loro al- legazioni, a comprova che il loro avvocato turco non abbia potuto avere accesso al fascicolo. Ciononostante, la SEM ritiene ragionevole esigere la produzione di tale atto, considerato che il ricorrente 1 è legalmente rappre- sentato in Turchia da un avvocato munito di procura. Infine, per quanto attiene il ricorrente 5, l’autorità inferiore constata come egli non presenti problemi di salute tali da compromettere la ragionevole esigibilità dell’al- lontanamento.

E. 5.7 Per il tramite delle osservazioni del 15 novembre 2023 i ricorrenti con- testano la valutazione espressa dalla SEM. In particolare, sostengono che non vi sia stata alcuna mancanza di collaborazione per il fatto di non aver prodotto l’intero fascicolo d’inchiesta, ritenendo che i documenti presentati tramite il legale turco siano sufficiente. Questo anche in quanto l’autorità inferiore non ha mai concretamente chiesto il dossier completo. Altresì, i ricorrenti hanno contestato la valutazione effettuata dalla SEM in merito all’allontanamento, in particolare tenuto conto dello stato di salute del ricor- rente 5.

E. 6 A titolo preliminare, occorre esaminare la censura del ricorrente circa la violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore, in quanto non avrebbe valutato il rischio del ricorrente 1 di essere stato schedato politicamente. Inoltre, non avrebbe valutato e tenuto in considerazione che, dall’atto d’accusa prodotto (cfr. MdP 11) sia prevista una misura di sicu- rezza giusta l’art. 53/ 1-2 TCK, ciò che lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti.

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E. 6.1 Nella procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.2 Nel caso in parola, contrariamente a quanto affermato nel gravame, l’autorità inferiore ha chiarito sufficientemente i fatti rilevanti e motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile le ragioni che l’hanno in- dotta a ritenere le allegazioni, nonché i mezzi di prova presentati dai ricor- renti, come non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità inferiore ha illu- strato come né le allegazioni, né i documenti prodotti portino l’autorità a ritenere che vi siano rischi, in particolare per il ricorrente 1, di essere og- getto di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. A tal proposito, si osserva che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di presentare, per il tramite della propria rappresentante legale, un ricorso articolato contro la decisione avversata – anche ed in particolare rispetto all’apprezzamento della rilevanza delle allegazioni – nonché diversi allegati nel corso dell’istruttoria, ciò induce a concludere che gli interessati siano riusciti a crearsi un chiaro quadro della portata del prov- vedimento. Una violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità di prime cure, non è pertanto ravvisabile. Per il resto le censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.

E. 7.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 7.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

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E. 7.3 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo reli- gioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato ti- more di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 8.1 Ora venendo al merito, le allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alle presunte procedure per i reati di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 125 del Codice penale turco e di propaganda all’organizza- zione terroristica armata (cfr. MdP n. 11; atto TAF n. 5, doc. D [recte: I]),

D-1247/2022 Pagina 13 non si ravvedono valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 8.2 Dall’incarto emerge in particolare che nei confronti del ricorrente 1 sus- sisterebbero in Turchia due procedure penali: la prima per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 125 del TCK, in relazione alla quale sono stati versati agli atti copia dell’atto d’accusa del (…) 2020 e del verbale d’udienza del (…) 2021 (cfr. MdP n. 11 e 12), la seconda – avvalo- rata dai documenti giudiziari presentati soltanto in sede di ricorso – per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata ai sensi dell’art. 7 par. 2 della legge turca sull’antiterrorismo, nell’ambito della quale sarebbe stato emanato un atto d’accusa (cfr. atto TAF 5, doc. D [recte: I]).

E. 8.3 Anzitutto, il Tribunale rileva che, con riferimento alla procedura penale per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata, il ricor- rente 1 non ha espresso nulla al riguardo dinanzi alla SEM e ha omesso, nel contempo, di produrre i relativi documenti giudiziari in corso d’istruttoria davanti all’autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 5, doc. D [recte: I]). Tali mezzi di prova - prodotti unicamente in sede di ricorso – portano una data ampia- mente anteriore alla decisione avversata. In considerazione di ciò, appare implausibile che il ricorrente abbia potuto produrli solamente in fase ricor- suale e non nel corso dell’istruttoria davanti all’autorità inferiore. Pertanto, sorgono forti dubbi in merito all’autenticità degli stessi e sulla credibilità del secondo procedimento penale.

E. 8.4 Peraltro, i ricorrenti non spiegano, neppure con gli scambi scritti, le ra- gioni per le quali non abbiano potuto produrli in precedenza, così come fatto per gli altri atti dell’incarto, ciò che

E. 8.5.1 Ad ogni buon conto, le due procedure penali in Turchia non possono ragionevolmente costituire, oggettivamente e soggettivamente, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d’asilo (cfr. consid. 7.3 su- pra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgi- mento dei procedimenti penali in caso di rimpatrio, non si può concludere ch’egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo.

E. 8.5.2 Infatti, dapprima, non avendo precedenti penali (cfr. atto della SEM

n. 66/8, D18), non si può presumere a priori che l’interessato verrà con- dannato ad una pena detentiva per il reato di insulti a un funzionario pub- blico ai sensi dell’art. 125 TCK. Di riflesso, qualora la procedura dovesse

D-1247/2022 Pagina 14 sfociare in un giudizio di colpevolezza con condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo, rispettivamente una pena sproporzionata comportante dei trattamenti disumani.

E. 8.5.3 Inoltre, il Tribunale osserva come al ricorrente 1 non può essere rico- nosciuto un profilo politico rilevante sulla base del quale le autorità potreb- bero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe in senso asso- luto, comportanti segnatamente tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 con- sid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). Infatti, per quanto attiene le attività politiche svolte dal ricorrente 1, egli si è limitato a svolgere propaganda elettorale per un mese nel 2019 a favore del candidato F._______ del partito CHP, su istruzione del partito BDP, ciò che, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, non costituisce un pro- filo politico rilevante. A ciò si aggiunge, relativamente alla censura sollevata nel gravame concernete una possibile a schedatura per motivi politici, che il ricorrente 1, insieme alla propria famiglia, è potuto espatriare legalmente con il proprio passaporto senza alcun problema di sorta, ciò che avvalora ulteriormente la tesi esposta dall’autorità inferiore nella decisione avver- sata.

E. 8.5.4 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gra- vame vanno integralmente respinte poiché infondate. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10 D-1247/2022 Pagina 15

E. 10.1 I ricorrenti nel gravame sostengono che il loro allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto avrebbero provato, per il tramite dei mezzi di prova presentati, come il ricorrente 1 correrebbe un rischio serio, indivi- duale ed attuale di subire una persecuzione a causa delle proprie idee po- litiche e della propria manifestazione della libertà di pensiero, ciò che si porrebbe in contrasto con l’art. 10 CEDU. Inoltre, gli interessati sostengono che viste le procedure a carico del ricorrente 1, pur non avendone la cer- tezza, egli potrebbe essere stato schedato politicamente ciò che conferme- rebbe il timore di una persecuzione futura delle autorità.

E. 10.2 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell’allontanamento è regola- mentata dall’art. 83 della LStrl (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adem- piuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrl).

E. 10.3 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrl l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. e).

E. 10.4 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7.2 e segg.), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano, in partico- lare il ricorrente 1, essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietato dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande

D-1247/2022 Pagina 16 Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr. cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E- 2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le problematiche di na- tura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straor- dinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.3.2).

E. 10.5 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso la Tur- chia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali ap- plicabili (art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 11.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scon- tri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giu- risprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’in- tegralità del territorio (escluse le province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giugno 2024 con- sid. 8.3.3). Inoltre il ricorrente proviene da Diyarbakir, nell’omonima provin- cia, che non risulta essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 con- sid. 11).

E. 11.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi indivi- duali.

D-1247/2022 Pagina 17

E. 11.3.1 Dapprima va evidenziato come il ricorrente 1 gode di ottima salute, si è laureato all’Università di Istanbul presso la facoltà di radiologia e vanta un’esperienza professionale di molti anni in svariati ospedali nel settore dell’oncologia e nel settore delle risonanze magnetiche (cfr. atto della SEM

n. 66/8, D29). Egli ha anche avuto un’ulteriore esperienza lavorativa presso l’atelier di mobili gestito dal fratello minore, dove producevano pol- trone e esportavano tali mobili in Europa e in Turchia (cfr. atto della SEM

n. 66/8, D 30). Per quanto attiene i ricorrenti 2, 3 e 4 dagli atti non risulta motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento.

E. 11.3.2 Infine, pure per quanto concerne il ricorrente 5, che ha attualmente dieci anni compiuti, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allon- tanamento. Segnatamente, per quanto riguarda il suo stato di salute, dagli atti medici all’incarto risulta soffrire di disturbo dello spettro dell’autismo in associazione a un ritardo mentale lieve (cfr. atto TAF n. 5, doc. F [recte: L]), patologie che, quand’anche non siano in alcun modo da sminuire, non raggiungono la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 10.4). Inoltre, come già rilevato dall’autorità inferiore nelle osservazioni del 27 settembre 2023, in Turchia il sistema sa- nitario corrisponde sostanzialmente agli standard dell’Europa occidentale. Di conseguenza, in Turchia è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psi- chiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, l’esecuzione del suo allonta- namento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). In- vero, lo stesso verrà allontanato insieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi del medesimo sia dal profilo educativo, sia affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradica- mento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equi- librio. Invero, egli soggiorna in Svizzera da due anni, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare in- tegrazione, in assenza tra l’altro di ogni elemento concreto che potrebbe far concludere per il contrario.

E. 12 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ricor- renti, che dispongono sia del loro passaporto, sia della loro carta d’identità, entrambi tutt’ora validi, potranno procurarsi ogni ulteriore documento

D-1247/2022 Pagina 18 indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria agli interessati, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrl a contrario).

E. 14 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Cionono- stante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 maggio 2023, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 16 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1247/2022 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…),
  2. B._______, nata il (…),
  3. C._______, nata il (…),
  4. D._______, nato il (…),
  5. E._______, nato (…), Turchia, tutti patrocinati dall'Avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2022 / N (…). D-1247/2022 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito: ricorrente 1), sua moglie B._______ (di seguito: ri- corrente 2) e i loro figli C._______ (di seguito ricorrente 3), D._______ (di seguito: ricorrente 4) e E._______ (di seguito: ricorrente 5), tutti di nazio- nalità turca e di etnia curda con ultimo domicilio nel loro Paese d’origine a Istanbul, hanno presentato le loro domande d’asilo in Svizzera il 25 otto- bre 2021 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. {…}]-3/2, 4/2, 5/2, 6/2 e 7/2). B. B.a In data 3 novembre 2021 i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 sono stati interrogati in particolare riguardo ai loro dati personali e al viaggio da loro intrapreso (cfr. atti della SEM n. 46/11, 47/10, 48/9 e 49/9). Il 13 dicembre 2021 i ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti della SEM n. 66/8 e 70/6), rispettivamente il giorno succes- sivo i ricorrenti 3 e 4 (cfr. atti della SEM n. 72/6 e 75/6), sono stati sentiti in audizione in relazione ai loro motivi d’asilo. B.b In sostanza, A._______ ha sostenuto di essere espatriato dal suo Paese d’origine in quanto, in data (…) 2020, è stato spiccato nei suoi con- fronti un atto d’accusa per il reato di insulto a un pubblico ufficiale, contem- plato dall’art. 125 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [di seguito: TCK]). Tale condanna sarebbe da ricondurre ad un’illustrazione satirica ri- guardante il presidente turco Erdogan condivisa su Facebook il (…) 2021. A ciò aggiunge che, nell’anno 2019, egli avrebbe preso parte a iniziative di carattere politico, in particolare dedicandosi alla propaganda elettorale porta a porta in favore di F._______, candidato del partito Cumhuriyet Halk Partisi (di seguito: CHP), su istruzioni del partito Birleşik Devrimci Part (di seguito: BDP) di cui il ricorrente fa parte. Lo stesso ha inoltre dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità prima di tale procedura giudi- ziaria e, a causa di quest’ultima, nonché del timore di essere incarcerato, ha deciso di espatriare insieme alla famiglia, ottenendo un visto turistico per la G._______. B.c Per quanto concerne i ricorrenti 2, 3, 4 e 5, essi hanno sostenuto di essere espatriati a causa dell’atto d’accusa emanato nei confronti del ri- corrente 1 e di non aver avuto problemi con le autorità o con terze per- sone nel proprio Paese d’origine. Peraltro, a domanda, hanno aggiunto che nessuno di loro è mai stato attivo politicamente. D-1247/2022 Pagina 3 B.d A supporto delle loro asserzioni, gli interessati hanno depositato quali mezzi di prova gli originali dei propri passaporti e delle proprie carte d’iden- tità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1-10), una copia dell’atto d’accusa del (…) 2020 (cfr. MdP 11), una copia del verbale d’udienza del (…) 2021 (cfr. MdP 12), una lettera originale datata 26 otto- bre 2021 del partito BDP (cfr. MdP 13), una copia della condivisione avve- nuta il (…) 2024 su Facebook dell’immagine satirica di cui sopra (cfr. MdP 14) e una copia della lettera dell’avv. H._______ del 12 gennaio 2022 (cfr. MdP 15). C. Con decisione della SEM del 15 febbraio 2022, notificata il giorno succes- sivo (cfr. atto della SEM n. 97/1), l’autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Sviz- zera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. D. Tramite il ricorso del 16 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 17 marzo 2022), i ricorrenti hanno concluso in via principale all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo e in subordine l’ammissione prov- visoria in Svizzera per inammissibilità dell’allontanamento. Mentre ancora più in subordine hanno chiesto la restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. In data 3 maggio 2022 gli interessati hanno trasmesso un complemento al ricorso allegando nuovi mezzi di prova tra cui vari documenti giudiziari tur- chi concernenti il ricorrente 1. In particolare, una lettera dell’avv. del 21 aprile 2022, un rapporto di ricerca per apertura inchiesta (…) 2021, una comunicazione dell’Ufficio stampa della Procura datata (…) 2022, una de- cisione di separazione dei procedimenti sempre del (…) 2022 e un man- dato di comparizione del (…) 2022. F. Con lettera dell’8 marzo 2023 gli interessati, per il tramite della sua rappre- sentante legale, hanno chiesto al Tribunale lumi in merito alla procedura. D-1247/2022 Pagina 4 G. Con scritto del 15 marzo 2023 il Tribunale informava gli insorgenti di aver accusato la ricezione del ricorso del 16 marzo 2022 nonché gli scritti del 3 maggio 2022 e dell’8 marzo 2023. H. Con ulteriore comunicazione del 26 aprile 2023, gli interessati hanno tra- smesso ulteriori mezzi di prova. In particolare una richiesta di condanna per i reati di propaganda terroristica nei confronti del ricorrente 1 e un rap- porto medico concernente il ricorrente 5, dal quale emerge che egli soffre di un disturbo dello spettro dell’autismo in associazione ad un ritardo men- tale lieve (cfr. valutazione psicodiagnostica stilata dal Dr. J._______ del 13 ottobre 2022). I. Con decisione incidentale del 26 maggio 2023, il Tribunale concedeva l’as- sistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata l’indigenza dei ricor- renti tramite un’attestazione d’indigenza. J. Con lettera del 12 giugno 2023 gli interessati trasmettevano al Tribunale un’attestazione probante la loro indigenza. K. Con ordinanza del 14 giugno 2023, il Tribunale ha trasmesso all’autorità di prime cure copia dell’impugnativa e la documentazione prodotta in sede di ricorso dagli interessati, concedendole la possibilità di esprimersi in merito entro il 29 giugno 2023. L. Tramite osservazioni del 27 luglio 2023, la SEM si è riconfermata nelle pro- prie conclusioni osservando che, per quanto non vi siano segni oggettivi di contraffazione particolarmente pregnanti nei mezzi di prova presentati in fase ricorsuale, in mancanza di ulteriore documentazione riguardante le procedure penali di cui sarebbe oggetto il ricorrente 1, non è possibile sta- bilire se i documenti presentati siano effettivamente autentici. Osserva inol- tre, come, a suo modo di vedere, appare insolito che i ricorrenti abbiano prodotto così poca documentazione, posto che, se gli atti giudiziaria pro- dotti rispecchiassero la realtà, dato lo stadio attuale delle procedure, essi dovrebbero essere in misura di presentare molta più documentazione. D-1247/2022 Pagina 5 M. Il 10 agosto 2023 i ricorrenti hanno trasmesso la propria replica ove, invitati a prendere posizione in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore, hanno contestato la valutazione effettuata dalla SEM. N. Con osservazioni del 27 settembre 2023 la SEM avversa nuovamente quanto sollevato nella replica e conferma quanto già espresso in sede ri- corsuale e con la precedente presa di posizione. O. In data 15 novembre 2023 gli insorgenti hanno presentato la loro triplica alle osservazioni della SEM. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. D-1247/2022 Pagina 6 Diritto:
  6. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
  7. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
  8. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  9. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insor- gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren- dendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).
  10. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni degli inte- ressati come non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità di prime cure ha considerato che, malgrado l’atto d’accusa emanato nei confronti del ri- corrente 1 per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 125 del TCK, sia improbabile che in futuro egli sia esposto, in Tur- chia, a delle misure di persecuzione determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Innanzitutto, l’autorità di prime cure ha rilevato che, fino al momento dell’emanazione della decisione, l’interessato non era stato condannato penalmente in Turchia e non risultava avere precedenti giudiziari. Ha inoltre aggiunto che, in linea di principio, le persone oggetto di un mandato d’arresto o di presentazione sono interpellate al loro rientro in Turchia e devono presentarsi presso la procura o il Tribunale competente per essere interrogate. Tuttavia successivamente, in principio, vengono D-1247/2022 Pagina 7 liberate senza essere poste in detenzione preventiva, nella misura in cui tali infrazioni (l’art. 125 del TCK) non soddisfano le condizioni richieste per una messa in detenzione ai sensi dell’art. 100 cpv. 3 del TCK. Ella sottoli- nea come, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, il rischio di subire maltrattamenti o di torture in caso di arresto o di detenzione sia par- ticolarmente elevato per le persone perseguite a causa di legami reali o supposti con il PKK. La SEM evidenzia inoltre che il ricorrente 1 non ha antecedenti penali e non presenti un profilo politico rilevante, poiché, se- condo le sue dichiarazioni, egli si sarebbe limitato a svolgere attività politi- che, segnatamente propaganda elettorale per un mese nel 2019 a favore del candidato F._______ del partito CHP, su istruzione del suo partito BDP. In considerazione di ciò, a suo modo di vedere, la probabilità che sia punito con una pena detentiva da scontare in caso di condanna – ciò che non sarebbe prevedibile all’ora attuale – è debole. Altresì, l’autorità di prime cure afferma che, in caso di infrazioni per le quali le pene non eccedano due anni di detenzione e laddove autori siano dei delinquenti al primo reato, spesso i tribunali turchi pronunciano delle pene di detenzione sospese con- dizionalmente (art. 51 del Codice penale turco), oppure riportano la pro- nuncia della sentenza (art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco). Pertanto, secondo le informazioni in possesso della SEM, la pena prevista per le infrazioni penali invocate dal ricorrente 1 sarebbero, in prin- cipio, pari a due anni o meno; di conseguenza, in caso di condanna, la probabilità che nei confronti del richiedente venga pronunciata una pena detentiva da scontare effettivamente risulterebbe debole. D’altronde, come riportato nella decisione impugnata, eventuali condizioni legate alla pro- nuncia di una condanna sospesa condizionalmente o al riporto della pro- nuncia della sentenza non potrebbero essere ritenute pertinenti per il rico- noscimento della qualità di rifugiato, dal momento che sono limitate nel tempo e che non soddisferebbero l’esigenza concernente l’intensità della persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, nell’eventualità in cui una pena detentiva dovesse essere pronunciata nei confronti dell’interessato, tenuto conto della legislazione e della prassi turca in materia d’esecuzione delle pene, risulterebbe inverosimile, secondo la SEM, che il ricorrente 1 sarebbe costretto a scontarla in carcere. In merito a ciò, il documento tra- smesso dall’avvocato H._______ non potrebbe essere ritenuto atto né a confutare quanto precedentemente precisato, né a comprovare che una volta tornato nel suo Paese d’origine il ricorrente 1 verrebbe effettivamente condannato ad espiare una pena detentiva in carcere. Infine, per quanto concerne i ricorrenti 2, 3 e 4, la SEM rileva che conformemente alle loro dichiarazioni, le ragioni del loro espatrio sono riconducibili esclusivamente ai motivi d’asilo presentati dal ricorrente 1, ciò che permetterebbe di esclu- dere una persecuzione riflessa. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento D-1247/2022 Pagina 8 sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in parti- colare la solida esperienza professionale del ricorrente 1 quale radiologo e il fatto che la famiglia godrebbe di ottima salute. 5.2 Con il ricorso, gli interessati censurano anzitutto un accertamento ine- satto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, l’autorità di prime cure avrebbe omesso di tenere in debita considerazione il fatto che, sebbene il ricorrente 1 sia accusato del reato previsto dall’art. 125 del TCK, l’accusa di diritto comune celerebbe, in realtà, un procedimento volto a colpire l’identità e le opinioni politiche del ricorrente 1, risultando rilevante ai sensi della LAsi. A mente degli insorgenti, l’accusa dovrebbe essere va- lutata rispetto alle prove raccolte dal Procuratore Turco, poste a fonda- mento della stessa. Invero, la vignetta satirica pubblicata dall’insorgente su Facebook (cfr. MdP 14) avrebbe avuto l’intento di attirare l’attenzione su una critica al governo, rientrando pienamente nell’esercizio della libertà di pensiero ed espressione. Gli insorgenti lamentano che, in tale contesto, la SEM, avrebbe dovuto verificare se la condanna per tale reato celasse un intento repressivo e persecutorio del dissenso manifestato verso il go- verno, inquadrando tale procedura come un processo basato su opinioni politiche e dunque rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, il succitato pro- cedimento, ritenuto dagli interessati illegittimo, non rispetterebbe i principi dello Stato di diritto, esponendo il ricorrente 1 al concreto rischio di subire una condanna ingiusta e sproporzionata, la cui espiazione condurrebbe alla violazione dei fondamentali diritti dell’uomo, segnatamente il diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Gli in- sorgenti sollevano inoltre che l’autorità inferiore avrebbe commesso un er- rore nel ritenere, di principio, che il ricorrente 1, in caso di rimpatrio, non verrebbe posto in detenzione preventiva. A sostegno di tali asserti vi sa- rebbe lo scritto dell’avvocato turco, dove si afferma che in caso di rientro in Turchia egli rischierebbe di essere arrestato e detenuto. Altresì, gli insor- genti sostengono che, anche in assenza di tale scritto, sarebbe altamente verosimile che, essendosi il ricorrente 1 sottratto alla comparsa in udienza e avendo il procuratore informato le autorità competenti, sia stato emesso a suo carico un mandato di ricerca e di cattura dalla polizia turca. In tale evenienza, stante il pericolo di fuga, sussisterebbero i presupposti per l’ap- plicare della detenzione preventiva. Essi lamentano che qualsiasi sia la mi- sura cautelare o la condanna, esse sarebbero prese in violazione dell’art. 10 CEDU e con un intento repressivo delle idee politiche del ricor- rente 1, risultando pertanto rilevanti ai sensi dell’asilo. In ultimo, l’autorità inferiore avrebbe omesso di valutare se il ricorrente 1, in considerazione della sua iscrizione al partito CHP, dell’attività svolta in favore dello stesso per la raccolta di voti, del procedimento penale a suo carico e del suo D-1247/2022 Pagina 9 sottrarsi alle autorità turche, possa essere stato schedato per motivi politici. Essi sostengono che in caso di eventuale ritorno in Patria, si possa presu- mere che, al controllo alla frontiera, la schedatura politica verrebbe sco- perta, esponendolo al rischio di una persecuzione da parte dello Stato. 5.3 Con gli scritti datati 3 maggio 2022 e del 26 aprile 2023, gli interessati hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova (cfr. supra consid. E e segg.). Essi richiamo l’attenzione dell’autorità sul fatto che dai documenti trasmessi emergerebbe una richiesta di condanna per propaganda terroristica, non- ché l’emissione di un mandato di cattura a carico del ricorrente 1. Inoltre, sostengono come tali nuovi mezzi di prova, considerando la precedente procedura di cui all’art. 125 TCK, confermerebbero una persecuzione di natura politica nei confronti dell’interessato. Infine, nella denegata ipotesi in cui l’asilo non dovesse esser concesso, considerato il quadro di salute del ricorrente 5, chiedono venga loro accordata l’ammissione provvisoria. A tal riguardo, annesso allo scritto spontaneo, i ricorrenti hanno prodotto un rapporto medico dal quale emerge come il figlio minore sia affetto da disturbo dello spettro dell’autismo in associazione ad un ritardo mentale lieve. Un eventuale allontanamento comporterebbe un arresto della presa a carico medica compromettendo così la sua evoluzione. 5.4 Nelle proprie osservazioni, la SEM ha confermato la propria decisione, postulando al contempo il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 12). In particolare, l’autorità inferiore si è espressa in merito ai nuovi mezzi di prova presentati dai ricorrenti, rilevando come dagli stessi non emergereb- bero segni oggettivi di contraffazione di particolare rilievo. Tuttavia, in as- senza di ulteriore documentazione relativa alle procedure penali pendenti, non sarebbe possibile stabilire con certezza se i documenti presentati siano effettivamente autentici. A ciò ha aggiunto come sarebbe insolito che i ricorrenti abbiano prodotto così pochi documenti, considerato che, allo stadio attuale delle procedure, essi dovrebbero essere in misura di presen- tare molti più documenti. 5.5 Con replica del 10 agosto 2023 i ricorrenti contestano la valutazione espressa dalla SEM. A loro avviso, l’autorità inferiore dovrebbe pronun- ciarsi sui mezzi di prova effettivamente prodotti e non su ipotetici documenti che la stessa ipotizza possano esistere e non essere stati presentati dai ricorrenti. Inoltre, sostengono che i nuovi mezzi di prova presentati scon- fessino l’assunto dell’autorità di prime cure riguardo alla presunta probabi- lità che il ricorrente 1 potesse subire una condanna e conseguentemente essere incarcerato. Altresì, la SEM non avrebbe preso in considerazione D-1247/2022 Pagina 10 l’inesigibilità dell’allontanamento alla luce della situazione medica del figlio dei ricorrenti. 5.6 Con la duplica del 27 settembre 2023 l’autorità di prime cure si è nuo- vamente espressa sulle questioni sollevate dagli interessati. Ha ribadito che non fosse necessario valutare l’autenticità dei mezzi di prova prodotti in prima istanza, poiché il reato ascritto al ricorrente 1 (insulti a un funzio- nario pubblico giusta l’art. 125 del Codice penale turco) non sarebbe rile- vante in materia d’asilo. La SEM osserva inoltre come l’art. 153 del Codice di procedura penale turco preveda che l’avvocato, in fase d’inchiesta possa esaminare il contenuto del fascicolo ed ottenerne copia. Tuttavia, qualora il Giudice, su richiesta del Pubblico ministero, intende limitare tale diritto, deve emanare una decisione di segretezza relativa al dossier. L’autorità di prime cure ha osservato che interessati, in particolare il ricorrente 1, non hanno presentato alcuna decisione di segretezza a sostengo delle loro al- legazioni, a comprova che il loro avvocato turco non abbia potuto avere accesso al fascicolo. Ciononostante, la SEM ritiene ragionevole esigere la produzione di tale atto, considerato che il ricorrente 1 è legalmente rappre- sentato in Turchia da un avvocato munito di procura. Infine, per quanto attiene il ricorrente 5, l’autorità inferiore constata come egli non presenti problemi di salute tali da compromettere la ragionevole esigibilità dell’al- lontanamento. 5.7 Per il tramite delle osservazioni del 15 novembre 2023 i ricorrenti con- testano la valutazione espressa dalla SEM. In particolare, sostengono che non vi sia stata alcuna mancanza di collaborazione per il fatto di non aver prodotto l’intero fascicolo d’inchiesta, ritenendo che i documenti presentati tramite il legale turco siano sufficiente. Questo anche in quanto l’autorità inferiore non ha mai concretamente chiesto il dossier completo. Altresì, i ricorrenti hanno contestato la valutazione effettuata dalla SEM in merito all’allontanamento, in particolare tenuto conto dello stato di salute del ricor- rente 5.
  11. A titolo preliminare, occorre esaminare la censura del ricorrente circa la violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore, in quanto non avrebbe valutato il rischio del ricorrente 1 di essere stato schedato politicamente. Inoltre, non avrebbe valutato e tenuto in considerazione che, dall’atto d’accusa prodotto (cfr. MdP 11) sia prevista una misura di sicu- rezza giusta l’art. 53/ 1-2 TCK, ciò che lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti. D-1247/2022 Pagina 11 6.1 Nella procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.2 Nel caso in parola, contrariamente a quanto affermato nel gravame, l’autorità inferiore ha chiarito sufficientemente i fatti rilevanti e motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile le ragioni che l’hanno in- dotta a ritenere le allegazioni, nonché i mezzi di prova presentati dai ricor- renti, come non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità inferiore ha illu- strato come né le allegazioni, né i documenti prodotti portino l’autorità a ritenere che vi siano rischi, in particolare per il ricorrente 1, di essere og- getto di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. A tal proposito, si osserva che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di presentare, per il tramite della propria rappresentante legale, un ricorso articolato contro la decisione avversata – anche ed in particolare rispetto all’apprezzamento della rilevanza delle allegazioni – nonché diversi allegati nel corso dell’istruttoria, ciò induce a concludere che gli interessati siano riusciti a crearsi un chiaro quadro della portata del prov- vedimento. Una violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità di prime cure, non è pertanto ravvisabile. Per il resto le censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
  12. 7.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 7.2 7.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. D-1247/2022 Pagina 12 7.3 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo reli- gioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato ti- more di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
  13. 8.1 Ora venendo al merito, le allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alle presunte procedure per i reati di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 125 del Codice penale turco e di propaganda all’organizza- zione terroristica armata (cfr. MdP n. 11; atto TAF n. 5, doc. D [recte: I]), D-1247/2022 Pagina 13 non si ravvedono valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. 8.2 Dall’incarto emerge in particolare che nei confronti del ricorrente 1 sus- sisterebbero in Turchia due procedure penali: la prima per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 125 del TCK, in relazione alla quale sono stati versati agli atti copia dell’atto d’accusa del (…) 2020 e del verbale d’udienza del (…) 2021 (cfr. MdP n. 11 e 12), la seconda – avvalo- rata dai documenti giudiziari presentati soltanto in sede di ricorso – per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata ai sensi dell’art. 7 par. 2 della legge turca sull’antiterrorismo, nell’ambito della quale sarebbe stato emanato un atto d’accusa (cfr. atto TAF 5, doc. D [recte: I]). 8.3 Anzitutto, il Tribunale rileva che, con riferimento alla procedura penale per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata, il ricor- rente 1 non ha espresso nulla al riguardo dinanzi alla SEM e ha omesso, nel contempo, di produrre i relativi documenti giudiziari in corso d’istruttoria davanti all’autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 5, doc. D [recte: I]). Tali mezzi di prova - prodotti unicamente in sede di ricorso – portano una data ampia- mente anteriore alla decisione avversata. In considerazione di ciò, appare implausibile che il ricorrente abbia potuto produrli solamente in fase ricor- suale e non nel corso dell’istruttoria davanti all’autorità inferiore. Pertanto, sorgono forti dubbi in merito all’autenticità degli stessi e sulla credibilità del secondo procedimento penale. 8.4 Peraltro, i ricorrenti non spiegano, neppure con gli scambi scritti, le ra- gioni per le quali non abbiano potuto produrli in precedenza, così come fatto per gli altri atti dell’incarto, ciò che 8.5 8.5.1 Ad ogni buon conto, le due procedure penali in Turchia non possono ragionevolmente costituire, oggettivamente e soggettivamente, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d’asilo (cfr. consid. 7.3 su- pra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgi- mento dei procedimenti penali in caso di rimpatrio, non si può concludere ch’egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. 8.5.2 Infatti, dapprima, non avendo precedenti penali (cfr. atto della SEM n. 66/8, D18), non si può presumere a priori che l’interessato verrà con- dannato ad una pena detentiva per il reato di insulti a un funzionario pub- blico ai sensi dell’art. 125 TCK. Di riflesso, qualora la procedura dovesse D-1247/2022 Pagina 14 sfociare in un giudizio di colpevolezza con condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo, rispettivamente una pena sproporzionata comportante dei trattamenti disumani. 8.5.3 Inoltre, il Tribunale osserva come al ricorrente 1 non può essere rico- nosciuto un profilo politico rilevante sulla base del quale le autorità potreb- bero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe in senso asso- luto, comportanti segnatamente tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 con- sid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). Infatti, per quanto attiene le attività politiche svolte dal ricorrente 1, egli si è limitato a svolgere propaganda elettorale per un mese nel 2019 a favore del candidato F._______ del partito CHP, su istruzione del partito BDP, ciò che, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, non costituisce un pro- filo politico rilevante. A ciò si aggiunge, relativamente alla censura sollevata nel gravame concernete una possibile a schedatura per motivi politici, che il ricorrente 1, insieme alla propria famiglia, è potuto espatriare legalmente con il proprio passaporto senza alcun problema di sorta, ciò che avvalora ulteriormente la tesi esposta dall’autorità inferiore nella decisione avver- sata. 8.5.4 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gra- vame vanno integralmente respinte poiché infondate. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va confermata.
  14. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.
  15. D-1247/2022 Pagina 15 10.1 I ricorrenti nel gravame sostengono che il loro allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto avrebbero provato, per il tramite dei mezzi di prova presentati, come il ricorrente 1 correrebbe un rischio serio, indivi- duale ed attuale di subire una persecuzione a causa delle proprie idee po- litiche e della propria manifestazione della libertà di pensiero, ciò che si porrebbe in contrasto con l’art. 10 CEDU. Inoltre, gli interessati sostengono che viste le procedure a carico del ricorrente 1, pur non avendone la cer- tezza, egli potrebbe essere stato schedato politicamente ciò che conferme- rebbe il timore di una persecuzione futura delle autorità. 10.2 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell’allontanamento è regola- mentata dall’art. 83 della LStrl (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adem- piuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrl). 10.3 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrl l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. e). 10.4 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7.2 e segg.), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano, in partico- lare il ricorrente 1, essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietato dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande D-1247/2022 Pagina 16 Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr. cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E- 2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le problematiche di na- tura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straor- dinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.3.2). 10.5 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso la Tur- chia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali ap- plicabili (art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).
  16. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 11.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scon- tri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giu- risprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’in- tegralità del territorio (escluse le province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giugno 2024 con- sid. 8.3.3). Inoltre il ricorrente proviene da Diyarbakir, nell’omonima provin- cia, che non risulta essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 con- sid. 11). 11.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi indivi- duali. D-1247/2022 Pagina 17 11.3.1 Dapprima va evidenziato come il ricorrente 1 gode di ottima salute, si è laureato all’Università di Istanbul presso la facoltà di radiologia e vanta un’esperienza professionale di molti anni in svariati ospedali nel settore dell’oncologia e nel settore delle risonanze magnetiche (cfr. atto della SEM n. 66/8, D29). Egli ha anche avuto un’ulteriore esperienza lavorativa presso l’atelier di mobili gestito dal fratello minore, dove producevano pol- trone e esportavano tali mobili in Europa e in Turchia (cfr. atto della SEM n. 66/8, D 30). Per quanto attiene i ricorrenti 2, 3 e 4 dagli atti non risulta motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento. 11.3.2 Infine, pure per quanto concerne il ricorrente 5, che ha attualmente dieci anni compiuti, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allon- tanamento. Segnatamente, per quanto riguarda il suo stato di salute, dagli atti medici all’incarto risulta soffrire di disturbo dello spettro dell’autismo in associazione a un ritardo mentale lieve (cfr. atto TAF n. 5, doc. F [recte: L]), patologie che, quand’anche non siano in alcun modo da sminuire, non raggiungono la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 10.4). Inoltre, come già rilevato dall’autorità inferiore nelle osservazioni del 27 settembre 2023, in Turchia il sistema sa- nitario corrisponde sostanzialmente agli standard dell’Europa occidentale. Di conseguenza, in Turchia è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psi- chiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, l’esecuzione del suo allonta- namento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). In- vero, lo stesso verrà allontanato insieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi del medesimo sia dal profilo educativo, sia affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradica- mento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equi- librio. Invero, egli soggiorna in Svizzera da due anni, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare in- tegrazione, in assenza tra l’altro di ogni elemento concreto che potrebbe far concludere per il contrario.
  17. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ricor- renti, che dispongono sia del loro passaporto, sia della loro carta d’identità, entrambi tutt’ora validi, potranno procurarsi ogni ulteriore documento D-1247/2022 Pagina 18 indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
  18. Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria agli interessati, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrl a contrario).
  19. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.
  20. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Cionono- stante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 maggio 2023, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
  21. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-1247/2022 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  22. Il ricorso è respinto.
  23. Non si prelevano spese processuali.
  24. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1247/2022 Sentenza dell'8 novembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Yanick Felley, cancelliere Agostino Bullo. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nata il (...),

4. D._______, nato il (...),

5. E._______, nato (...), Turchia, tutti patrocinati dall'Avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2022 / N (...). Fatti: A. A._______ (di seguito: ricorrente 1), sua moglie B._______ (di seguito: ricorrente 2) e i loro figli C._______ (di seguito ricorrente 3), D._______ (di seguito: ricorrente 4) e E._______ (di seguito: ricorrente 5), tutti di nazionalità turca e di etnia curda con ultimo domicilio nel loro Paese d'origine a Istanbul, hanno presentato le loro domande d'asilo in Svizzera il 25 ottobre 2021 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. {...}]-3/2, 4/2, 5/2, 6/2 e 7/2). B. B.a In data 3 novembre 2021 i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 sono stati interrogati in particolare riguardo ai loro dati personali e al viaggio da loro intrapreso (cfr. atti della SEM n. 46/11, 47/10, 48/9 e 49/9). Il 13 dicembre 2021 i ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti della SEM n. 66/8 e 70/6), rispettivamente il giorno successivo i ricorrenti 3 e 4 (cfr. atti della SEM n. 72/6 e 75/6), sono stati sentiti in audizione in relazione ai loro motivi d'asilo. B.b In sostanza, A._______ ha sostenuto di essere espatriato dal suo Paese d'origine in quanto, in data (...) 2020, è stato spiccato nei suoi confronti un atto d'accusa per il reato di insulto a un pubblico ufficiale, contemplato dall'art. 125 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [di seguito: TCK]). Tale condanna sarebbe da ricondurre ad un'illustrazione satirica riguardante il presidente turco Erdogan condivisa su Facebook il (...) 2021. A ciò aggiunge che, nell'anno 2019, egli avrebbe preso parte a iniziative di carattere politico, in particolare dedicandosi alla propaganda elettorale porta a porta in favore di F._______, candidato del partito Cumhuriyet Halk Partisi (di seguito: CHP), su istruzioni del partito Birle ik Devrimci Part (di seguito: BDP) di cui il ricorrente fa parte. Lo stesso ha inoltre dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità prima di tale procedura giudiziaria e, a causa di quest'ultima, nonché del timore di essere incarcerato, ha deciso di espatriare insieme alla famiglia, ottenendo un visto turistico per la G._______. B.c Per quanto concerne i ricorrenti 2, 3, 4 e 5, essi hanno sostenuto di essere espatriati a causa dell'atto d'accusa emanato nei confronti del ricorrente 1 e di non aver avuto problemi con le autorità o con terze persone nel proprio Paese d'origine. Peraltro, a domanda, hanno aggiunto che nessuno di loro è mai stato attivo politicamente. B.d A supporto delle loro asserzioni, gli interessati hanno depositato quali mezzi di prova gli originali dei propri passaporti e delle proprie carte d'identità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1-10), una copia dell'atto d'accusa del (...) 2020 (cfr. MdP 11), una copia del verbale d'udienza del (...) 2021 (cfr. MdP 12), una lettera originale datata 26 ottobre 2021 del partito BDP (cfr. MdP 13), una copia della condivisione avvenuta il (...) 2024 su Facebook dell'immagine satirica di cui sopra (cfr. MdP 14) e una copia della lettera dell'avv. H._______ del 12 gennaio 2022 (cfr. MdP 15). C. Con decisione della SEM del 15 febbraio 2022, notificata il giorno successivo (cfr. atto della SEM n. 97/1), l'autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. D. Tramite il ricorso del 16 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 marzo 2022), i ricorrenti hanno concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo e in subordine l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'allontanamento. Mentre ancora più in subordine hanno chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. In data 3 maggio 2022 gli interessati hanno trasmesso un complemento al ricorso allegando nuovi mezzi di prova tra cui vari documenti giudiziari turchi concernenti il ricorrente 1. In particolare, una lettera dell'avv. del 21 aprile 2022, un rapporto di ricerca per apertura inchiesta (...) 2021, una comunicazione dell'Ufficio stampa della Procura datata (...) 2022, una decisione di separazione dei procedimenti sempre del (...) 2022 e un mandato di comparizione del (...) 2022. F. Con lettera dell'8 marzo 2023 gli interessati, per il tramite della sua rappresentante legale, hanno chiesto al Tribunale lumi in merito alla procedura. G. Con scritto del 15 marzo 2023 il Tribunale informava gli insorgenti di aver accusato la ricezione del ricorso del 16 marzo 2022 nonché gli scritti del 3 maggio 2022 e dell'8 marzo 2023. H. Con ulteriore comunicazione del 26 aprile 2023, gli interessati hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova. In particolare una richiesta di condanna per i reati di propaganda terroristica nei confronti del ricorrente 1 e un rapporto medico concernente il ricorrente 5, dal quale emerge che egli soffre di un disturbo dello spettro dell'autismo in associazione ad un ritardo mentale lieve (cfr. valutazione psicodiagnostica stilata dal Dr. J._______ del 13 ottobre 2022). I. Con decisione incidentale del 26 maggio 2023, il Tribunale concedeva l'assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata l'indigenza dei ricorrenti tramite un'attestazione d'indigenza. J. Con lettera del 12 giugno 2023 gli interessati trasmettevano al Tribunale un'attestazione probante la loro indigenza. K. Con ordinanza del 14 giugno 2023, il Tribunale ha trasmesso all'autorità di prime cure copia dell'impugnativa e la documentazione prodotta in sede di ricorso dagli interessati, concedendole la possibilità di esprimersi in merito entro il 29 giugno 2023. L. Tramite osservazioni del 27 luglio 2023, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni osservando che, per quanto non vi siano segni oggettivi di contraffazione particolarmente pregnanti nei mezzi di prova presentati in fase ricorsuale, in mancanza di ulteriore documentazione riguardante le procedure penali di cui sarebbe oggetto il ricorrente 1, non è possibile stabilire se i documenti presentati siano effettivamente autentici. Osserva inoltre, come, a suo modo di vedere, appare insolito che i ricorrenti abbiano prodotto così poca documentazione, posto che, se gli atti giudiziaria prodotti rispecchiassero la realtà, dato lo stadio attuale delle procedure, essi dovrebbero essere in misura di presentare molta più documentazione. M. Il 10 agosto 2023 i ricorrenti hanno trasmesso la propria replica ove, invitati a prendere posizione in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore, hanno contestato la valutazione effettuata dalla SEM. N. Con osservazioni del 27 settembre 2023 la SEM avversa nuovamente quanto sollevato nella replica e conferma quanto già espresso in sede ricorsuale e con la precedente presa di posizione. O. In data 15 novembre 2023 gli insorgenti hanno presentato la loro triplica alle osservazioni della SEM. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni degli interessati come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità di prime cure ha considerato che, malgrado l'atto d'accusa emanato nei confronti del ricorrente 1 per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell'art. 125 del TCK, sia improbabile che in futuro egli sia esposto, in Turchia, a delle misure di persecuzione determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Innanzitutto, l'autorità di prime cure ha rilevato che, fino al momento dell'emanazione della decisione, l'interessato non era stato condannato penalmente in Turchia e non risultava avere precedenti giudiziari. Ha inoltre aggiunto che, in linea di principio, le persone oggetto di un mandato d'arresto o di presentazione sono interpellate al loro rientro in Turchia e devono presentarsi presso la procura o il Tribunale competente per essere interrogate. Tuttavia successivamente, in principio, vengono liberate senza essere poste in detenzione preventiva, nella misura in cui tali infrazioni (l'art. 125 del TCK) non soddisfano le condizioni richieste per una messa in detenzione ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 del TCK. Ella sottolinea come, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, il rischio di subire maltrattamenti o di torture in caso di arresto o di detenzione sia particolarmente elevato per le persone perseguite a causa di legami reali o supposti con il PKK. La SEM evidenzia inoltre che il ricorrente 1 non ha antecedenti penali e non presenti un profilo politico rilevante, poiché, secondo le sue dichiarazioni, egli si sarebbe limitato a svolgere attività politiche, segnatamente propaganda elettorale per un mese nel 2019 a favore del candidato F._______ del partito CHP, su istruzione del suo partito BDP. In considerazione di ciò, a suo modo di vedere, la probabilità che sia punito con una pena detentiva da scontare in caso di condanna - ciò che non sarebbe prevedibile all'ora attuale - è debole. Altresì, l'autorità di prime cure afferma che, in caso di infrazioni per le quali le pene non eccedano due anni di detenzione e laddove autori siano dei delinquenti al primo reato, spesso i tribunali turchi pronunciano delle pene di detenzione sospese condizionalmente (art. 51 del Codice penale turco), oppure riportano la pronuncia della sentenza (art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco). Pertanto, secondo le informazioni in possesso della SEM, la pena prevista per le infrazioni penali invocate dal ricorrente 1 sarebbero, in principio, pari a due anni o meno; di conseguenza, in caso di condanna, la probabilità che nei confronti del richiedente venga pronunciata una pena detentiva da scontare effettivamente risulterebbe debole. D'altronde, come riportato nella decisione impugnata, eventuali condizioni legate alla pronuncia di una condanna sospesa condizionalmente o al riporto della pronuncia della sentenza non potrebbero essere ritenute pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, dal momento che sono limitate nel tempo e che non soddisferebbero l'esigenza concernente l'intensità della persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, nell'eventualità in cui una pena detentiva dovesse essere pronunciata nei confronti dell'interessato, tenuto conto della legislazione e della prassi turca in materia d'esecuzione delle pene, risulterebbe inverosimile, secondo la SEM, che il ricorrente 1 sarebbe costretto a scontarla in carcere. In merito a ciò, il documento trasmesso dall'avvocato H._______ non potrebbe essere ritenuto atto né a confutare quanto precedentemente precisato, né a comprovare che una volta tornato nel suo Paese d'origine il ricorrente 1 verrebbe effettivamente condannato ad espiare una pena detentiva in carcere. Infine, per quanto concerne i ricorrenti 2, 3 e 4, la SEM rileva che conformemente alle loro dichiarazioni, le ragioni del loro espatrio sono riconducibili esclusivamente ai motivi d'asilo presentati dal ricorrente 1, ciò che permetterebbe di escludere una persecuzione riflessa. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare la solida esperienza professionale del ricorrente 1 quale radiologo e il fatto che la famiglia godrebbe di ottima salute. 5.2 Con il ricorso, gli interessati censurano anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, l'autorità di prime cure avrebbe omesso di tenere in debita considerazione il fatto che, sebbene il ricorrente 1 sia accusato del reato previsto dall'art. 125 del TCK, l'accusa di diritto comune celerebbe, in realtà, un procedimento volto a colpire l'identità e le opinioni politiche del ricorrente 1, risultando rilevante ai sensi della LAsi. A mente degli insorgenti, l'accusa dovrebbe essere valutata rispetto alle prove raccolte dal Procuratore Turco, poste a fondamento della stessa. Invero, la vignetta satirica pubblicata dall'insorgente su Facebook (cfr. MdP 14) avrebbe avuto l'intento di attirare l'attenzione su una critica al governo, rientrando pienamente nell'esercizio della libertà di pensiero ed espressione. Gli insorgenti lamentano che, in tale contesto, la SEM, avrebbe dovuto verificare se la condanna per tale reato celasse un intento repressivo e persecutorio del dissenso manifestato verso il governo, inquadrando tale procedura come un processo basato su opinioni politiche e dunque rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, il succitato procedimento, ritenuto dagli interessati illegittimo, non rispetterebbe i principi dello Stato di diritto, esponendo il ricorrente 1 al concreto rischio di subire una condanna ingiusta e sproporzionata, la cui espiazione condurrebbe alla violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente il diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Gli insorgenti sollevano inoltre che l'autorità inferiore avrebbe commesso un errore nel ritenere, di principio, che il ricorrente 1, in caso di rimpatrio, non verrebbe posto in detenzione preventiva. A sostegno di tali asserti vi sarebbe lo scritto dell'avvocato turco, dove si afferma che in caso di rientro in Turchia egli rischierebbe di essere arrestato e detenuto. Altresì, gli insorgenti sostengono che, anche in assenza di tale scritto, sarebbe altamente verosimile che, essendosi il ricorrente 1 sottratto alla comparsa in udienza e avendo il procuratore informato le autorità competenti, sia stato emesso a suo carico un mandato di ricerca e di cattura dalla polizia turca. In tale evenienza, stante il pericolo di fuga, sussisterebbero i presupposti per l'applicare della detenzione preventiva. Essi lamentano che qualsiasi sia la misura cautelare o la condanna, esse sarebbero prese in violazione dell'art. 10 CEDU e con un intento repressivo delle idee politiche del ricorrente 1, risultando pertanto rilevanti ai sensi dell'asilo. In ultimo, l'autorità inferiore avrebbe omesso di valutare se il ricorrente 1, in considerazione della sua iscrizione al partito CHP, dell'attività svolta in favore dello stesso per la raccolta di voti, del procedimento penale a suo carico e del suo sottrarsi alle autorità turche, possa essere stato schedato per motivi politici. Essi sostengono che in caso di eventuale ritorno in Patria, si possa presumere che, al controllo alla frontiera, la schedatura politica verrebbe scoperta, esponendolo al rischio di una persecuzione da parte dello Stato. 5.3 Con gli scritti datati 3 maggio 2022 e del 26 aprile 2023, gli interessati hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova (cfr. supra consid. E e segg.). Essi richiamo l'attenzione dell'autorità sul fatto che dai documenti trasmessi emergerebbe una richiesta di condanna per propaganda terroristica, nonché l'emissione di un mandato di cattura a carico del ricorrente 1. Inoltre, sostengono come tali nuovi mezzi di prova, considerando la precedente procedura di cui all'art. 125 TCK, confermerebbero una persecuzione di natura politica nei confronti dell'interessato. Infine, nella denegata ipotesi in cui l'asilo non dovesse esser concesso, considerato il quadro di salute del ricorrente 5, chiedono venga loro accordata l'ammissione provvisoria. A tal riguardo, annesso allo scritto spontaneo, i ricorrenti hanno prodotto un rapporto medico dal quale emerge come il figlio minore sia affetto da disturbo dello spettro dell'autismo in associazione ad un ritardo mentale lieve. Un eventuale allontanamento comporterebbe un arresto della presa a carico medica compromettendo così la sua evoluzione. 5.4 Nelle proprie osservazioni, la SEM ha confermato la propria decisione, postulando al contempo il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 12). In particolare, l'autorità inferiore si è espressa in merito ai nuovi mezzi di prova presentati dai ricorrenti, rilevando come dagli stessi non emergerebbero segni oggettivi di contraffazione di particolare rilievo. Tuttavia, in assenza di ulteriore documentazione relativa alle procedure penali pendenti, non sarebbe possibile stabilire con certezza se i documenti presentati siano effettivamente autentici. A ciò ha aggiunto come sarebbe insolito che i ricorrenti abbiano prodotto così pochi documenti, considerato che, allo stadio attuale delle procedure, essi dovrebbero essere in misura di presentare molti più documenti. 5.5 Con replica del 10 agosto 2023 i ricorrenti contestano la valutazione espressa dalla SEM. A loro avviso, l'autorità inferiore dovrebbe pronunciarsi sui mezzi di prova effettivamente prodotti e non su ipotetici documenti che la stessa ipotizza possano esistere e non essere stati presentati dai ricorrenti. Inoltre, sostengono che i nuovi mezzi di prova presentati sconfessino l'assunto dell'autorità di prime cure riguardo alla presunta probabilità che il ricorrente 1 potesse subire una condanna e conseguentemente essere incarcerato. Altresì, la SEM non avrebbe preso in considerazione l'inesigibilità dell'allontanamento alla luce della situazione medica del figlio dei ricorrenti. 5.6 Con la duplica del 27 settembre 2023 l'autorità di prime cure si è nuovamente espressa sulle questioni sollevate dagli interessati. Ha ribadito che non fosse necessario valutare l'autenticità dei mezzi di prova prodotti in prima istanza, poiché il reato ascritto al ricorrente 1 (insulti a un funzionario pubblico giusta l'art. 125 del Codice penale turco) non sarebbe rilevante in materia d'asilo. La SEM osserva inoltre come l'art. 153 del Codice di procedura penale turco preveda che l'avvocato, in fase d'inchiesta possa esaminare il contenuto del fascicolo ed ottenerne copia. Tuttavia, qualora il Giudice, su richiesta del Pubblico ministero, intende limitare tale diritto, deve emanare una decisione di segretezza relativa al dossier. L'autorità di prime cure ha osservato che interessati, in particolare il ricorrente 1, non hanno presentato alcuna decisione di segretezza a sostengo delle loro allegazioni, a comprova che il loro avvocato turco non abbia potuto avere accesso al fascicolo. Ciononostante, la SEM ritiene ragionevole esigere la produzione di tale atto, considerato che il ricorrente 1 è legalmente rappresentato in Turchia da un avvocato munito di procura. Infine, per quanto attiene il ricorrente 5, l'autorità inferiore constata come egli non presenti problemi di salute tali da compromettere la ragionevole esigibilità dell'allontanamento. 5.7 Per il tramite delle osservazioni del 15 novembre 2023 i ricorrenti contestano la valutazione espressa dalla SEM. In particolare, sostengono che non vi sia stata alcuna mancanza di collaborazione per il fatto di non aver prodotto l'intero fascicolo d'inchiesta, ritenendo che i documenti presentati tramite il legale turco siano sufficiente. Questo anche in quanto l'autorità inferiore non ha mai concretamente chiesto il dossier completo. Altresì, i ricorrenti hanno contestato la valutazione effettuata dalla SEM in merito all'allontanamento, in particolare tenuto conto dello stato di salute del ricorrente 5.

6. A titolo preliminare, occorre esaminare la censura del ricorrente circa la violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, in quanto non avrebbe valutato il rischio del ricorrente 1 di essere stato schedato politicamente. Inoltre, non avrebbe valutato e tenuto in considerazione che, dall'atto d'accusa prodotto (cfr. MdP 11) sia prevista una misura di sicurezza giusta l'art. 53/ 1-2 TCK, ciò che lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti. 6.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.2 Nel caso in parola, contrariamente a quanto affermato nel gravame, l'autorità inferiore ha chiarito sufficientemente i fatti rilevanti e motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile le ragioni che l'hanno indotta a ritenere le allegazioni, nonché i mezzi di prova presentati dai ricorrenti, come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore ha illustrato come né le allegazioni, né i documenti prodotti portino l'autorità a ritenere che vi siano rischi, in particolare per il ricorrente 1, di essere oggetto di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. A tal proposito, si osserva che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di presentare, per il tramite della propria rappresentante legale, un ricorso articolato contro la decisione avversata - anche ed in particolare rispetto all'apprezzamento della rilevanza delle allegazioni - nonché diversi allegati nel corso dell'istruttoria, ciò induce a concludere che gli interessati siano riusciti a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità di prime cure, non è pertanto ravvisabile. Per il resto le censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 7. 7.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 7.2 7.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.3 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Ora venendo al merito, le allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alle presunte procedure per i reati di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell'art. 125 del Codice penale turco e di propaganda all'organizzazione terroristica armata (cfr. MdP n. 11; atto TAF n. 5, doc. D [recte: I]), non si ravvedono valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2 Dall'incarto emerge in particolare che nei confronti del ricorrente 1 sussisterebbero in Turchia due procedure penali: la prima per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell'art. 125 del TCK, in relazione alla quale sono stati versati agli atti copia dell'atto d'accusa del (...) 2020 e del verbale d'udienza del (...) 2021 (cfr. MdP n. 11 e 12), la seconda - avvalorata dai documenti giudiziari presentati soltanto in sede di ricorso - per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo, nell'ambito della quale sarebbe stato emanato un atto d'accusa (cfr. atto TAF 5, doc. D [recte: I]). 8.3 Anzitutto, il Tribunale rileva che, con riferimento alla procedura penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, il ricorrente 1 non ha espresso nulla al riguardo dinanzi alla SEM e ha omesso, nel contempo, di produrre i relativi documenti giudiziari in corso d'istruttoria davanti all'autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 5, doc. D [recte: I]). Tali mezzi di prova - prodotti unicamente in sede di ricorso - portano una data ampiamente anteriore alla decisione avversata. In considerazione di ciò, appare implausibile che il ricorrente abbia potuto produrli solamente in fase ricorsuale e non nel corso dell'istruttoria davanti all'autorità inferiore. Pertanto, sorgono forti dubbi in merito all'autenticità degli stessi e sulla credibilità del secondo procedimento penale. 8.4 Peraltro, i ricorrenti non spiegano, neppure con gli scambi scritti, le ragioni per le quali non abbiano potuto produrli in precedenza, così come fatto per gli altri atti dell'incarto, ciò che 8.5 8.5.1 Ad ogni buon conto, le due procedure penali in Turchia non possono ragionevolmente costituire, oggettivamente e soggettivamente, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d'asilo (cfr. consid. 7.3 supra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgimento dei procedimenti penali in caso di rimpatrio, non si può concludere ch'egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. 8.5.2 Infatti, dapprima, non avendo precedenti penali (cfr. atto della SEM n. 66/8, D18), non si può presumere a priori che l'interessato verrà condannato ad una pena detentiva per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell'art. 125 TCK. Di riflesso, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza con condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo, rispettivamente una pena sproporzionata comportante dei trattamenti disumani. 8.5.3 Inoltre, il Tribunale osserva come al ricorrente 1 non può essere riconosciuto un profilo politico rilevante sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe in senso assoluto, comportanti segnatamente tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). Infatti, per quanto attiene le attività politiche svolte dal ricorrente 1, egli si è limitato a svolgere propaganda elettorale per un mese nel 2019 a favore del candidato F._______ del partito CHP, su istruzione del partito BDP, ciò che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, non costituisce un profilo politico rilevante. A ciò si aggiunge, relativamente alla censura sollevata nel gravame concernete una possibile a schedatura per motivi politici, che il ricorrente 1, insieme alla propria famiglia, è potuto espatriare legalmente con il proprio passaporto senza alcun problema di sorta, ciò che avvalora ulteriormente la tesi esposta dall'autorità inferiore nella decisione avversata. 8.5.4 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer-mare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 I ricorrenti nel gravame sostengono che il loro allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto avrebbero provato, per il tramite dei mezzi di prova presentati, come il ricorrente 1 correrebbe un rischio serio, individuale ed attuale di subire una persecuzione a causa delle proprie idee politiche e della propria manifestazione della libertà di pensiero, ciò che si porrebbe in contrasto con l'art. 10 CEDU. Inoltre, gli interessati sostengono che viste le procedure a carico del ricorrente 1, pur non avendone la certezza, egli potrebbe essere stato schedato politicamente ciò che confermerebbe il timore di una persecuzione futura delle autorità. 10.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrl (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrl). 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. e). 10.4 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7.2 e segg.), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano, in particolare il ricorrente 1, essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti (cfr. cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.3.2). 10.5 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio (escluse le province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giugno 2024 consid. 8.3.3). Inoltre il ricorrente proviene da Diyarbakir, nell'omonima provincia, che non risulta essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11). 11.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi individuali. 11.3.1 Dapprima va evidenziato come il ricorrente 1 gode di ottima salute, si è laureato all'Università di Istanbul presso la facoltà di radiologia e vanta un'esperienza professionale di molti anni in svariati ospedali nel settore dell'oncologia e nel settore delle risonanze magnetiche (cfr. atto della SEM n. 66/8, D29). Egli ha anche avuto un'ulteriore esperienza lavorativa presso l'atelier di mobili gestito dal fratello minore, dove producevano poltrone e esportavano tali mobili in Europa e in Turchia (cfr. atto della SEM n. 66/8, D 30). Per quanto attiene i ricorrenti 2, 3 e 4 dagli atti non risulta motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. 11.3.2 Infine, pure per quanto concerne il ricorrente 5, che ha attualmente dieci anni compiuti, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, per quanto riguarda il suo stato di salute, dagli atti medici all'incarto risulta soffrire di disturbo dello spettro dell'autismo in associazione a un ritardo mentale lieve (cfr. atto TAF n. 5, doc. F [recte: L]), patologie che, quand'anche non siano in alcun modo da sminuire, non raggiungono la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 10.4). Inoltre, come già rilevato dall'autorità inferiore nelle osservazioni del 27 settembre 2023, in Turchia il sistema sanitario corrisponde sostanzialmente agli standard dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in Turchia è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, l'esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Invero, lo stesso verrà allontanato insieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi del medesimo sia dal profilo educativo, sia affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli soggiorna in Svizzera da due anni, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione, in assenza tra l'altro di ogni elemento concreto che potrebbe far concludere per il contrario.

12. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti, che dispongono sia del loro passaporto, sia della loro carta d'identità, entrambi tutt'ora validi, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

13. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria agli interessati, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrl a contrario).

14. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 maggio 2023, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

16. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: