opencaselaw.ch

D-1223/2024

D-1223/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte IV D-1223/2024

S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 2 4 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), Turchia, c/o (…), ricorrenti,

contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 gennaio 2024 / N (…).

D-1223/2024 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 28 agosto 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-1/1, 2/2, 3/2, 6/1, 7/1), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-5), i verbali d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datati 19 e 20 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 30/13 e 33/11), i rapporti medici agli atti (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 22 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 37/2), le dichiarazioni di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale sottoscritte il medesimo giorno (cfr. atti SEM n. 39/1 e 41/1), la decisione del 25 gennaio 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l’ese- cuzione di quest’ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile, il ricorso datato 26 febbraio 2024 (data d'entrata: 27 febbraio 2024), con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconosci- mento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, essi postulano l’ammissione provvisoria in Svizzera per l’ine- sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e, in ulteriore subordine, la re- stituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione; essi presentano altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, gli allegati acclusi al gravame,

D-1223/2024 Pagina 3 . e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi in oggetto, manifestamente infondati per i motivi di seguito esposti, sono decisi da un giudice unico, con l'approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio,

D-1223/2024 Pagina 4 che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv.

D-1223/2024 Pagina 5 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosi- miglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile; che il giudizio sulla vero- simiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del con- tenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponde- razione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata), che, nel caso concreto, i richiedenti, cittadini turchi di etnia curda e religione alevita, provenienti dalla città di Adiyaman, hanno sostanzialmente addotto di essersi conosciuti a C._______ durante gli studi universitari instaurando una relazione amorosa; che nel giugno 2019 si sarebbero laureati, deci- dendo di sposarsi (cfr. atto SEM n. 30/13 D22); che la famiglia della fidan- zata si sarebbe tuttavia opposta al matrimonio in ragione di un vecchio liti- gio familiare tra le due famiglie coinvolte; che, per questo motivo, essa avrebbe subìto costanti pressioni e minacce da parte della sua famiglia, non potendo neppure svolgere la sua professione di insegnante e non po- tendo più frequentare il fidanzato (cfr. atto SEM n. 33/11 D12 e D54); che dopo il sisma occorso in Turchia nel febbraio 2023, gli interessati sarebbero riusciti a rivedersi, attirando tuttavia l’attenzione del padre e del nonno della fidanzata, i quali l’avrebbero ulteriormente minacciata (idem D12; cfr. atto SEM n. 30/13 D22); che il 10 maggio 2023, dopo essere stato informato di un imminente matrimonio con un altro uomo, il fidanzato avrebbe tentato di proteggere la compagna dalle oppressioni familiari presentandosi al suo domicilio; che, in tale occasione, il padre della compagna lo avrebbe però minacciato e avrebbe aperto il fuoco contro di lui (cfr. atto SEM n. 30/13 D22-23); che, successivamente, con l’aiuto di diverse persone, la coppia sarebbe riuscita a fuggire rifugiandosi temporaneamente a casa di un amico (idem D23); che, dopo aver contratto matrimonio civile il (…), si sa- rebbero trasferiti dallo zio paterno del marito; che il (…), il padre della mo- glie si sarebbe presentato presso la loro abitazione e avrebbe nuovamente sparato al marito (ibidem); che, a seguito di vari spostamenti, il (…) la cop- pia avrebbe alloggiato per un breve periodo a Mugla, per poi ritornare ad Adyman il (…) dopo che lo zio paterno della moglie avrebbe contattato la coppia per informarla che delle persone influenti e importanti, che cono- scevano entrambe le famiglie dei coniugi, avevano trovato una soluzione al conflitto (ibidem); che, tuttavia, i coniugi avrebbero fatto nuovamente ri- torno a Mugla poiché la madre della moglie avrebbe riferito loro che si

D-1223/2024 Pagina 6 trattava di una trappola (idem D24); che, su consiglio di un amico, sareb- bero infine espatriati in Svizzera, che, a fronte degli eventi succitati, in particolare la sparatoria occorsa il 10 maggio 2023, gli interessati avrebbero sporto denuncia alla polizia locale (cfr. atto SEM n. 30/13 D32; n. 33/11 D20-22, D25), che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni dei ricorrenti afferenti alla seconda denuncia che la coppia avrebbe sporto alle autorità di polizia turche (cfr. decisione avver- sata, pag. 5); che, sotto il profilo della pertinenza, i motivi d’asilo addotti riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone private, ossia dai parenti della moglie, e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiati; che conforme- mente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non sta- tali come quelle asserite dai ricorrenti; che i coniugi, oltre a non aver esau- rito le possibilità di protezione in patria, non avrebbero infine dimostrato che lo Stato turco si rifiuti o non sia in grado di proteggerli di fronte alle vessazioni e alle violenze subìte (cfr. decisione avversata, pag. 6-7), che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità opponente affermando, in particolare, che il loro Paese d’origine non sarebbe in grado di garantire loro la protezione contro “le persecuzioni operate dalla famiglia D._______” che disporrebbe inoltre di una rilevante considerazione politica (cfr. ricorso 4); che come attesterebbe il rapporto del giugno 2022 allestito dal Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione contro delle donne, la Turchia non garantirebbe una sufficiente protezione “per i casi di violenza domestica in particolare legati all’onore della famiglia” (ibidem); che la denuncia sporta il 10 maggio 2023, della quale non vi sarebbe più traccia, non sarebbe stata trasmessa alla Procura Generale – complice an- che lo stato di emergenza derivante dal sisma – poiché la stessa afferisce ad un ambito culturalmente legato a circostanze familiari, il quale sarebbe generalmente trascurato dalle autorità pubbliche (cfr. ricorso pag. 3); che, data la grave situazione umanitaria in Turchia, l’esecuzione del loro allon- tanamento violerebbe infine il principio di non respingimento, l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU, RS 0.101), nonché la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35),

D-1223/2024 Pagina 7 che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che, anzitutto, gli interessati non hanno reso verosimile di aver sporto una seconda denuncia presso gli organi di polizia turchi per segnalare le vio- lenze e le pressioni familiari; che, infatti, le dichiarazioni dei coniugi risul- tano manifestamente discordanti; che, da una parte, il marito si è limitato a riferire che l’agente di polizia interpellato non avrebbe trasmesso alla Pro- cura Generale la denuncia del 10 maggio 2023 e che la coppia avrebbe rinunciato a presentare ulteriore denunce poiché il padre della moglie avrebbe detenuto un potere politico che privava di ogni effetto un ulteriore appello alle forze dell’ordine (cfr. atto SEM n. 30/13 D21, D34, D36); che d’altro lato, però, la moglie ha addotto di aver presentato con il marito an- che una seconda denuncia dopo i fatti occorsi il (…) (cfr. atto SEM n. 33/11 D26, D28, D34); che, con tutta evidenza, tali dichiarazioni si rivelano effet- tivamente incongruenti; che, confrontata con tale incoerenza, la moglie ha peraltro addotto una giustificazione inconsistente allegando semplice- mente che il marito “dev’esserselo perso, oppure, essendo che la denuncia non ha raggiunto la Procura Generale, e non potendo noi documentare questa cosa, non ne ha parlato” (cfr. atto SEM n. 33/11 D33), che nel merito delle ulteriori allegazioni, va poi rilevato che gli insorgenti hanno sostanzialmente addotto delle minacce e delle violenze subìte dai parenti della signora B._______, dichiarando altresì di aver sporto denun- cia presso la caserma di polizia di Adiyaman (cfr. atto SEM n. 30/13 D35), che, tuttavia, come perfettamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carat- tere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione interna- zionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona inte- ressata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen- tenza del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),

D-1223/2024 Pagina 8 che, per invalsa giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capa- cità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una strut- tura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un proce- dimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ot- temperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati un carattere determi- nante per il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 con- sid. 5.2.2 – 5.2.5; tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-4548/202E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, in questo senso, le asserite problematiche legate alla trasmissione della denuncia di polizia alle competenti autorità penali e all’assenza di qualsivoglia atto procedurale, non possono inoltre essere ragionevolmente ascritte allo Stato in parola, quanto piuttosto a malfunzionamenti eventual- mente emersi nella trattazione del caso concreto, che, del resto, risultava possibile per i ricorrenti presentare ulteriori de- nunce penali presso autorità differenti da quelle alle quali hanno ricorso il 10 maggio 2023; che, ad ogni buon conto, dagli atti risulta ch’essi vi ab- biamo volontariamente rinunciato (cfr. atti SEM n. 30/13 D36; n. 33/11 D37), che, pertanto, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinati per la concessione dell’asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata,

D-1223/2024 Pagina 9 che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono di- spongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circo- stanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF

D-1223/2024 Pagina 10 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispe- cie (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sen- tenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso in disamina, gli interessati non possono nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, essi sono delle persone giovani e istruite; che entrambi si sono infatti diplomati all’università di C._______ nel giugno 2019 dove hanno trascorso circa tre anni di vita; che il signor A._______ sarebbe inoltre proprietario di un’azienda in Turchia, tramite la quale egli percepisce ancora oggi dei ricavi monetari (cfr. atto SEM n. 30/13 D49 e D53-55); che, invece, la signora B._______ ha lavorato come inse- gnante per circa due anni (cfr. atto SEM n. 33/11 D54-56); che la coppia avrebbe altresì beneficiato dell’appoggio di diversi amici in patria (cfr. atto SEM n. 30/13 D23-24 e D33; n. 33/11 D12, D28, D40-41), che, ciò posto, i ricorrenti sono quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le loro conoscenze, di trovare un nuovo alloggio, che circa il loro stato valetudinario, nel merito del quale non è stata avan- zata alcuna censura nel gravame, il Tribunale giudica che le affezioni risul- tanti dagli atti di causa, segnatamente la sindrome da stress postraumatico e la sindrome bronchitica (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia,

D-1223/2024 Pagina 11 che, infatti, in detto Paese risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che indipendentemente dalla possibilità per gli interessati di ritornare nella regione di Adiyaman, non contestata nel ricorso, essi si rivelano infine adatti a ristabilirsi in un’altra parte della Turchia che non è stata affetta dalle distruzioni del terremoto come nel sud-est, ad Alanya (provincia di Antalya), oppure nella città di Istanbul dove la coppia ha già vissuto in precedenza (cfr. atti SEM n. 30/13 D47; 33/11 D12); che, nel caso concreto, gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-1223/2024 Pagina 12 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1223/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Fatti Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1223/2024 Sentenza del 13 marzo 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Turchia, c/o (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 gennaio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 28 agosto 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/1, 2/2, 3/2, 6/1, 7/1), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-5), i verbali d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datati 19 e 20 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 30/13 e 33/11), i rapporti medici agli atti (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 22 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 37/2), le dichiarazioni di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale sottoscritte il medesimo giorno (cfr. atti SEM n. 39/1 e 41/1), la decisione del 25 gennaio 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 26 febbraio 2024 (data d'entrata: 27 febbraio 2024), con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, essi postulano l'ammissione provvisoria in Svizzera per l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione; essi presentano altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, gli allegati acclusi al gravame, . e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi in oggetto, manifestamente infondati per i motivi di seguito esposti, sono decisi da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, i richiedenti, cittadini turchi di etnia curda e religione alevita, provenienti dalla città di Adiyaman, hanno sostanzialmente addotto di essersi conosciuti a C._______ durante gli studi universitari instaurando una relazione amorosa; che nel giugno 2019 si sarebbero laureati, decidendo di sposarsi (cfr. atto SEM n. 30/13 D22); che la famiglia della fidanzata si sarebbe tuttavia opposta al matrimonio in ragione di un vecchio litigio familiare tra le due famiglie coinvolte; che, per questo motivo, essa avrebbe subìto costanti pressioni e minacce da parte della sua famiglia, non potendo neppure svolgere la sua professione di insegnante e non potendo più frequentare il fidanzato (cfr. atto SEM n. 33/11 D12 e D54); che dopo il sisma occorso in Turchia nel febbraio 2023, gli interessati sarebbero riusciti a rivedersi, attirando tuttavia l'attenzione del padre e del nonno della fidanzata, i quali l'avrebbero ulteriormente minacciata (idem D12; cfr. atto SEM n. 30/13 D22); che il 10 maggio 2023, dopo essere stato informato di un imminente matrimonio con un altro uomo, il fidanzato avrebbe tentato di proteggere la compagna dalle oppressioni familiari presentandosi al suo domicilio; che, in tale occasione, il padre della compagna lo avrebbe però minacciato e avrebbe aperto il fuoco contro di lui (cfr. atto SEM n. 30/13 D22-23); che, successivamente, con l'aiuto di diverse persone, la coppia sarebbe riuscita a fuggire rifugiandosi temporaneamente a casa di un amico (idem D23); che, dopo aver contratto matrimonio civile il (...), si sarebbero trasferiti dallo zio paterno del marito; che il (...), il padre della moglie si sarebbe presentato presso la loro abitazione e avrebbe nuovamente sparato al marito (ibidem); che, a seguito di vari spostamenti, il (...) la coppia avrebbe alloggiato per un breve periodo a Mugla, per poi ritornare ad Adyman il (...) dopo che lo zio paterno della moglie avrebbe contattato la coppia per informarla che delle persone influenti e importanti, che conoscevano entrambe le famiglie dei coniugi, avevano trovato una soluzione al conflitto (ibidem); che, tuttavia, i coniugi avrebbero fatto nuovamente ritorno a Mugla poiché la madre della moglie avrebbe riferito loro che si trattava di una trappola (idem D24); che, su consiglio di un amico, sarebbero infine espatriati in Svizzera, che, a fronte degli eventi succitati, in particolare la sparatoria occorsa il 10 maggio 2023, gli interessati avrebbero sporto denuncia alla polizia locale (cfr. atto SEM n. 30/13 D32; n. 33/11 D20-22, D25), che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni dei ricorrenti afferenti alla seconda denuncia che la coppia avrebbe sporto alle autorità di polizia turche (cfr. decisione avversata, pag. 5); che, sotto il profilo della pertinenza, i motivi d'asilo addotti riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone private, ossia dai parenti della moglie, e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiati; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite dai ricorrenti; che i coniugi, oltre a non aver esaurito le possibilità di protezione in patria, non avrebbero infine dimostrato che lo Stato turco si rifiuti o non sia in grado di proteggerli di fronte alle vessazioni e alle violenze subìte (cfr. decisione avversata, pag. 6-7), che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità opponente affermando, in particolare, che il loro Paese d'origine non sarebbe in grado di garantire loro la protezione contro "le persecuzioni operate dalla famiglia D._______" che disporrebbe inoltre di una rilevante considerazione politica (cfr. ricorso 4); che come attesterebbe il rapporto del giugno 2022 allestito dal Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione contro delle donne, la Turchia non garantirebbe una sufficiente protezione "per i casi di violenza domestica in particolare legati all'onore della famiglia" (ibidem); che la denuncia sporta il 10 maggio 2023, della quale non vi sarebbe più traccia, non sarebbe stata trasmessa alla Procura Generale - complice anche lo stato di emergenza derivante dal sisma - poiché la stessa afferisce ad un ambito culturalmente legato a circostanze familiari, il quale sarebbe generalmente trascurato dalle autorità pubbliche (cfr. ricorso pag. 3); che, data la grave situazione umanitaria in Turchia, l'esecuzione del loro allontanamento violerebbe infine il principio di non respingimento, l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, gli interessati non hanno reso verosimile di aver sporto una seconda denuncia presso gli organi di polizia turchi per segnalare le violenze e le pressioni familiari; che, infatti, le dichiarazioni dei coniugi risultano manifestamente discordanti; che, da una parte, il marito si è limitato a riferire che l'agente di polizia interpellato non avrebbe trasmesso alla Procura Generale la denuncia del 10 maggio 2023 e che la coppia avrebbe rinunciato a presentare ulteriore denunce poiché il padre della moglie avrebbe detenuto un potere politico che privava di ogni effetto un ulteriore appello alle forze dell'ordine (cfr. atto SEM n. 30/13 D21, D34, D36); che d'altro lato, però, la moglie ha addotto di aver presentato con il marito anche una seconda denuncia dopo i fatti occorsi il (...) (cfr. atto SEM n. 33/11 D26, D28, D34); che, con tutta evidenza, tali dichiarazioni si rivelano effettivamente incongruenti; che, confrontata con tale incoerenza, la moglie ha peraltro addotto una giustificazione inconsistente allegando semplicemente che il marito "dev'esserselo perso, oppure, essendo che la denuncia non ha raggiunto la Procura Generale, e non potendo noi documentare questa cosa, non ne ha parlato" (cfr. atto SEM n. 33/11 D33), che nel merito delle ulteriori allegazioni, va poi rilevato che gli insorgenti hanno sostanzialmente addotto delle minacce e delle violenze subìte dai parenti della signora B._______, dichiarando altresì di aver sporto denuncia presso la caserma di polizia di Adiyaman (cfr. atto SEM n. 30/13 D35), che, tuttavia, come perfettamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati un carattere determinante per il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 - 5.2.5; tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-4548/202E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, in questo senso, le asserite problematiche legate alla trasmissione della denuncia di polizia alle competenti autorità penali e all'assenza di qualsivoglia atto procedurale, non possono inoltre essere ragionevolmente ascritte allo Stato in parola, quanto piuttosto a malfunzionamenti eventualmente emersi nella trattazione del caso concreto, che, del resto, risultava possibile per i ricorrenti presentare ulteriori denunce penali presso autorità differenti da quelle alle quali hanno ricorso il 10 maggio 2023; che, ad ogni buon conto, dagli atti risulta ch'essi vi abbiamo volontariamente rinunciato (cfr. atti SEM n. 30/13 D36; n. 33/11 D37), che, pertanto, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinati per la concessione dell'asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso in disamina, gli interessati non possono nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, essi sono delle persone giovani e istruite; che entrambi si sono infatti diplomati all'università di C._______ nel giugno 2019 dove hanno trascorso circa tre anni di vita; che il signor A._______ sarebbe inoltre proprietario di un'azienda in Turchia, tramite la quale egli percepisce ancora oggi dei ricavi monetari (cfr. atto SEM n. 30/13 D49 e D53-55); che, invece, la signora B._______ ha lavorato come insegnante per circa due anni (cfr. atto SEM n. 33/11 D54-56); che la coppia avrebbe altresì beneficiato dell'appoggio di diversi amici in patria (cfr. atto SEM n. 30/13 D23-24 e D33; n. 33/11 D12, D28, D40-41), che, ciò posto, i ricorrenti sono quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le loro conoscenze, di trovare un nuovo alloggio, che circa il loro stato valetudinario, nel merito del quale non è stata avanzata alcuna censura nel gravame, il Tribunale giudica che le affezioni risultanti dagli atti di causa, segnatamente la sindrome da stress postraumatico e la sindrome bronchitica (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia, che, infatti, in detto Paese risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che indipendentemente dalla possibilità per gli interessati di ritornare nella regione di Adiyaman, non contestata nel ricorso, essi si rivelano infine adatti a ristabilirsi in un'altra parte della Turchia che non è stata affetta dalle distruzioni del terremoto come nel sud-est, ad Alanya (provincia di Antalya), oppure nella città di Istanbul dove la coppia ha già vissuto in precedenza (cfr. atti SEM n. 30/13 D47; 33/11 D12); che, nel caso concreto, gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: