Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/1). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo Eurodac è risultato che egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 25 settembre 2025 (cfr. atto SEM n. 9). A.c Il 5 gennaio 2026, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d Il 12 gennaio 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio considerato che lo stesso - registrato quale maggiorenne, nato il (...) 2007 - era già a beneficio dello statuto di rifugiato dal 31 ottobre 2025 e di un permesso di soggiorno valido dalla medesima data sino al 30 ottobre 2028 (cfr. atto SEM n. 15). A.e Il 26 gennaio 2026, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del rappresentante legale (cfr. atto SEM n. 18). Nel corso dell'audizione sono stati trattati in particolare le sue generalità, l'età, la provenienza e il percorso migratorio che lo ha condotto in Svizzera. In questo contesto, a dire dell'autorità inferiore, è emersa una discordanza tra le date di nascita fornite alle autorità elleniche e quelle svizzere, una vaghezza generica del racconto e, in parte, una contraddittorietà nelle dichiarazioni rese, oltre che un'assenza di documenti d'identità originali agli atti. Conseguentemente gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa l'intenzione della SEM di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC) al (...). In tale contesto, egli ha precisato di aver dichiarato alle autorità elleniche di aver raggiunto la maggiore età per poter essere trasferito in un centro per maggiorenni ed avere libertà di movimento. Quanto al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ed al prospettato allontanamento verso la Grecia, egli ha dichiarato, in ossequio al diritto di essere sentito, di versare in buone condizioni di salute e di non voler essere trasferito in Grecia. A.f Il medesimo giorno, la SEM ha modificato in SIMIC la data di nascita dell'interessato al (...), considerandolo maggiorenne per il seguito della procedura (cfr. atto SEM n. 19). B. Con decisione del 4 febbraio 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura, ha modificato la sua data di nascita in SIMIC al 1° gennaio 2008, incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione dell'allontanamento e consegnato all'interessato gli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, conformemente al relativo indice. C. Con ricorso dell'11 febbraio 2026, l'interessato avversa dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) la succitata decisione postulando, principalmente, l'annullamento della stessa, l'istruzione ed entrata nel merito della sua domanda d'asilo e - in via subordinata - la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sussidiariamente, chiede il rinvio della causa alla SEM per nuova valutazione e - in via ancor più sussidiaria - garanzie specifiche dalle autorità greche al fine di assicurare al ricorrente, in caso di ritorno, un alloggio adeguato e cure mediche appropriate, con protesta di spese e ripetibili. Sul piano procedurale, l'interessato postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via superprovvisionale e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame allega segnatamente fotografie delle strutture sanitarie e dei pasti nel campo ove avrebbe alloggiato in Grecia ed una lettera dell'8 luglio 2025 sottoscritta da quattordici organizzazioni non governative (di seguito: ONG) greche. D. Con e-mail del 12 febbraio 2026, il ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni concernenti in particolare il suo stato di salute (cfr. atto TAF n. 3). E. Con decisione di ripartizione cantonale del 12 maggio 2026, l'insorgente è stato infine attribuito al Cantone B._______ (cfr. atto SEM n. 29).
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
E. 3 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 Con la decisione impugnata, la SEM ha evidenziato che, il ricorrente - in virtù della qualità di rifugiato - beneficia in Grecia di un valido titolo di soggiorno e che il 12 gennaio 2026 detto Paese ha accettato la domanda di riammissione dello stesso sul proprio territorio. Peraltro, la Grecia è stata designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli è stato altresì considerato maggiorenne in ragione dell'assenza agli atti di qualsivoglia documento d'identità originale e dell'incapacità di fornire dichiarazioni coerenti e verosimili in merito alla propria età e data di nascita. Ne conseguirebbe, a dire dell'autorità di prime cure, che egli non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. Quindi, rivolgendosi alle autorità greche, potrebbe reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 5 Nel gravame, l'insorgente non solleva alcuna obiezione riguardo alla questione della sua possibile maggiore età, confermando in tal modo quanto deciso dalla SEM. Egli contesta invece la decisione di non entrata nel merito di quest'ultima, in quanto fondata unicamente sull'esistenza dello statuto di protezione in Grecia. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (o CGUE), si deve entrare nel merito della domanda d'asilo in presenza di un "real risk" di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) o 3 CEDU nello Stato che ha concesso quest'ultima. Ora, considerate le gravi carenze del sistema di accoglienza greco ed il rischio concreto di ritrovarsi in una situazione di estrema indigenza materiale e di vulnerabilità, la decisione di non entrata nel merito sarebbe illegittima e dovrebbe quindi essere annullata. Per gli stessi motivi, l'eventuale esecuzione dell'allontanamento in Grecia sarebbe inammissibile, come pure inesigibile poiché egli avrebbe già vissuto nel Paese ellenico in condizioni di indigenza, nelle quali rischierebbe seriamente di ricadere in caso di rinvio, e sarebbe anche stato esposto a vessazioni da parte delle autorità. Il ricorrente sostiene poi che la SEM abbia violato il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), non accertando in modo esatto e completo i fatti rilevanti, ed in particolare il periodo relativo alla sua permanenza in Grecia e la sua situazione medica. Di conseguenza, chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Nello scritto del 12 febbraio 2026, l'interessato ha integrato documentazione medica relativa al suo stato psichico, e meglio un rapporto medico che ne indicherebbe una sospetta sindrome da stress post-traumatico (PTSD) con pensieri suicidari (cfr. atto TAF n. 3).
E. 6.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, la SEM avrebbe omesso, in violazione dei propri doveri, di effettuare gli accertamenti necessari sulla situazione effettiva del ricorrente in Grecia e sul suo stato di salute, nonostante esistessero indizi concreti in tal senso.
E. 6.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 6.3 Nello specifico, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e preciso sia della situazione sistemica in Grecia quanto di quella medica. Nello specifico, lo stesso è stato interrogato in merito al suo stato di salute, affermando di stare bene e di aver risolto il lieve problema allo stomaco che lo affliggeva (cfr. atto SEM n. 18, D8.02). Per quanto attiene alla questione relativa ai presunti problemi psicologici, questi sono stati sollevati solamente dopo la decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 26-28) ed il ricorrente non vi aveva mai fatto alcun accenno in sede di audizione, violando dunque egli in primis l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed in particolare all'accertamento della sua situazione medica effettiva ex artt. 8 e 26a LAsi. Sicché, non incombeva alla SEM procedere ad ulteriori domande o verifiche non potendo questa conoscere quanto volutamente omesso dal ricorrente. In merito al suo periodo di soggiorno in Grecia, egli ha avuto modo di esporre il suo vissuto e di fornire eventuali mezzi di prova. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, in quanto rilevati in maniera esatta e completa.
E. 6.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata.
E. 7.1 Nel merito, il ricorrente sostiene che a causa della situazione precaria in Grecia, occorrerebbe derogare alla regola prevista dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed entrare nel merito della domanda d'asilo. Egli rimarca infatti che secondo la giurisprudenza della CGUE, una domanda d'asilo non può essere dichiarata inammissibile unicamente poiché è già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro dell'UE, e ciò qualora venga sollevato il rischio di violazione dell'art. 4 della CDFUE, rispettivamente del corrispondente art. 3 CEDU. Una tale violazione dovrebbe essere riconosciuta alla luce delle carenze sistemiche del sistema greco di asilo e di assistenza sociale.
E. 7.2 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento.
E. 7.3 Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta altresì che al ricorrente è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia il 31 ottobre 2025 e che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla sua riammissione il 12 gennaio 2026.
E. 7.4 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. Il ricorrente non adduce tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. Quanto riferito rispetto a problemi avuti con degli agenti di polizia e le modalità in cui ha vissuto in Grecia in passato non giustificherebbero una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Egli non ha denunciato presso le autorità greche le vessazioni subite né ha richiesto l'aiuto necessario al quale avrebbe avuto diritto e che, quindi, non gli sarebbe potuto essere negato.
E. 7.5 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarà esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 9.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 9.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 9.2.3.2 Inoltre, le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), trasposta nel diritto interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Quanto alle presunte vessazioni perpetrate da agenti di polizia nei confronti dell'interessato, queste sono state unicamente riferite in sede di ricorso, senza che egli ne avesse fatto menzione né durante l'audizione presso la SEM (cfr. atto SEM n. 18, D8.01, domande "Dublino") né durante le visite mediche, ove ha compiutamente indicato i propri problemi di natura psichica che lo affliggevano e le possibili cause (cfr. atti SEM n. 26-28). Qualora effettivamente avvenuti, tali episodi sarebbero dovuti essere denunciati presso le competenti autorità, considerato che quello ellenico è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante ritenuta in grado e disposta ad offrire adeguata protezione contro minacce e azioni di terzi (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3).
E. 9.2.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Considerata nello specifico la situazione della Grecia, il Tribunale ha statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne in gravidanza o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).
E. 9.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente, dichiaratosi essere in buona salute (cfr. atto SEM n. 18, D8.02), e da considerarsi maggiorenne, non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. D'altronde, egli ha confermato di aver soggiornato nel Paese ellenico circa tre mesi (cfr. atto SEM n. 20, D5.02), di cui solo poche settimane dopo aver ottenuto i titoli di soggiorno ed essere uscito del centro per migranti (cfr. idem, D2.06); ovvero, un periodo di tempo troppo breve per valutare la situazione in loco. In Grecia, il ricorrente non risulta essersi attivato concretamente, mediante i canali ufficiali, per ottenere assistenza dalle autorità competenti, dalle ONG o da terzi; parimenti, egli avrebbe intrapreso la ricerca di un impiego soltanto per un periodo di due settimane ed in maniera esclusivamente informale, presso una piazza di Atene (cfr. idem). Pertanto, non essendosi il ricorrente adoperato in maniera adeguata, non vi sono indizi concreti per ritenere che le autorità greche abbiano violato in casu il diritto internazionale. Per quanto concerne infine i problemi di natura psicologica rilevati dopo la decisione dell'autorità inferiore - pur non volendo minimizzare quanto riferito dall'insorgente - non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'interessato, ai quali avrà accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è pertanto suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dell'interessato in caso di rinvio.
E. 9.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.4 Considerato quanto suesposto, non vi è nemmeno motivo di richiedere garanzie specifiche alle autorità greche al fine di assicurare al ricorrente, al rientro, un alloggio adeguato e cure mediche appropriate (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5814/2022 del 17 agosto 2023, consid. 9.4; D-2735/2025 del 6 novembre 2025 consid. 8.1), motivo per cui la relativa domanda - formulata in via ancor più sussidiaria - deve essere respinta.
E. 9.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 9.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
E. 10 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, poiché il ricorso è, per legge, dotato di effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato revocato dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata.
E. 11.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
E. 11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)
- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
- Autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1026/2026 Sentenza del 20 maggio 2026 Composizione Giudici Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2008, Afghanistan, patrocinato dall'MLaw Ruken Bektas, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 4 febbraio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/1). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo Eurodac è risultato che egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 25 settembre 2025 (cfr. atto SEM n. 9). A.c Il 5 gennaio 2026, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d Il 12 gennaio 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio considerato che lo stesso - registrato quale maggiorenne, nato il (...) 2007 - era già a beneficio dello statuto di rifugiato dal 31 ottobre 2025 e di un permesso di soggiorno valido dalla medesima data sino al 30 ottobre 2028 (cfr. atto SEM n. 15). A.e Il 26 gennaio 2026, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del rappresentante legale (cfr. atto SEM n. 18). Nel corso dell'audizione sono stati trattati in particolare le sue generalità, l'età, la provenienza e il percorso migratorio che lo ha condotto in Svizzera. In questo contesto, a dire dell'autorità inferiore, è emersa una discordanza tra le date di nascita fornite alle autorità elleniche e quelle svizzere, una vaghezza generica del racconto e, in parte, una contraddittorietà nelle dichiarazioni rese, oltre che un'assenza di documenti d'identità originali agli atti. Conseguentemente gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa l'intenzione della SEM di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC) al (...). In tale contesto, egli ha precisato di aver dichiarato alle autorità elleniche di aver raggiunto la maggiore età per poter essere trasferito in un centro per maggiorenni ed avere libertà di movimento. Quanto al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ed al prospettato allontanamento verso la Grecia, egli ha dichiarato, in ossequio al diritto di essere sentito, di versare in buone condizioni di salute e di non voler essere trasferito in Grecia. A.f Il medesimo giorno, la SEM ha modificato in SIMIC la data di nascita dell'interessato al (...), considerandolo maggiorenne per il seguito della procedura (cfr. atto SEM n. 19). B. Con decisione del 4 febbraio 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura, ha modificato la sua data di nascita in SIMIC al 1° gennaio 2008, incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione dell'allontanamento e consegnato all'interessato gli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, conformemente al relativo indice. C. Con ricorso dell'11 febbraio 2026, l'interessato avversa dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) la succitata decisione postulando, principalmente, l'annullamento della stessa, l'istruzione ed entrata nel merito della sua domanda d'asilo e - in via subordinata - la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sussidiariamente, chiede il rinvio della causa alla SEM per nuova valutazione e - in via ancor più sussidiaria - garanzie specifiche dalle autorità greche al fine di assicurare al ricorrente, in caso di ritorno, un alloggio adeguato e cure mediche appropriate, con protesta di spese e ripetibili. Sul piano procedurale, l'interessato postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via superprovvisionale e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame allega segnatamente fotografie delle strutture sanitarie e dei pasti nel campo ove avrebbe alloggiato in Grecia ed una lettera dell'8 luglio 2025 sottoscritta da quattordici organizzazioni non governative (di seguito: ONG) greche. D. Con e-mail del 12 febbraio 2026, il ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni concernenti in particolare il suo stato di salute (cfr. atto TAF n. 3). E. Con decisione di ripartizione cantonale del 12 maggio 2026, l'insorgente è stato infine attribuito al Cantone B._______ (cfr. atto SEM n. 29). Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Secondo l'art. 33a cpv. 1 e 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua tedesca, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
3. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. Con la decisione impugnata, la SEM ha evidenziato che, il ricorrente - in virtù della qualità di rifugiato - beneficia in Grecia di un valido titolo di soggiorno e che il 12 gennaio 2026 detto Paese ha accettato la domanda di riammissione dello stesso sul proprio territorio. Peraltro, la Grecia è stata designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli è stato altresì considerato maggiorenne in ragione dell'assenza agli atti di qualsivoglia documento d'identità originale e dell'incapacità di fornire dichiarazioni coerenti e verosimili in merito alla propria età e data di nascita. Ne conseguirebbe, a dire dell'autorità di prime cure, che egli non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. Quindi, rivolgendosi alle autorità greche, potrebbe reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
5. Nel gravame, l'insorgente non solleva alcuna obiezione riguardo alla questione della sua possibile maggiore età, confermando in tal modo quanto deciso dalla SEM. Egli contesta invece la decisione di non entrata nel merito di quest'ultima, in quanto fondata unicamente sull'esistenza dello statuto di protezione in Grecia. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (o CGUE), si deve entrare nel merito della domanda d'asilo in presenza di un "real risk" di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) o 3 CEDU nello Stato che ha concesso quest'ultima. Ora, considerate le gravi carenze del sistema di accoglienza greco ed il rischio concreto di ritrovarsi in una situazione di estrema indigenza materiale e di vulnerabilità, la decisione di non entrata nel merito sarebbe illegittima e dovrebbe quindi essere annullata. Per gli stessi motivi, l'eventuale esecuzione dell'allontanamento in Grecia sarebbe inammissibile, come pure inesigibile poiché egli avrebbe già vissuto nel Paese ellenico in condizioni di indigenza, nelle quali rischierebbe seriamente di ricadere in caso di rinvio, e sarebbe anche stato esposto a vessazioni da parte delle autorità. Il ricorrente sostiene poi che la SEM abbia violato il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), non accertando in modo esatto e completo i fatti rilevanti, ed in particolare il periodo relativo alla sua permanenza in Grecia e la sua situazione medica. Di conseguenza, chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Nello scritto del 12 febbraio 2026, l'interessato ha integrato documentazione medica relativa al suo stato psichico, e meglio un rapporto medico che ne indicherebbe una sospetta sindrome da stress post-traumatico (PTSD) con pensieri suicidari (cfr. atto TAF n. 3). 6. 6.1. Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, la SEM avrebbe omesso, in violazione dei propri doveri, di effettuare gli accertamenti necessari sulla situazione effettiva del ricorrente in Grecia e sul suo stato di salute, nonostante esistessero indizi concreti in tal senso. 6.2. Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 6.3. Nello specifico, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e preciso sia della situazione sistemica in Grecia quanto di quella medica. Nello specifico, lo stesso è stato interrogato in merito al suo stato di salute, affermando di stare bene e di aver risolto il lieve problema allo stomaco che lo affliggeva (cfr. atto SEM n. 18, D8.02). Per quanto attiene alla questione relativa ai presunti problemi psicologici, questi sono stati sollevati solamente dopo la decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 26-28) ed il ricorrente non vi aveva mai fatto alcun accenno in sede di audizione, violando dunque egli in primis l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed in particolare all'accertamento della sua situazione medica effettiva ex artt. 8 e 26a LAsi. Sicché, non incombeva alla SEM procedere ad ulteriori domande o verifiche non potendo questa conoscere quanto volutamente omesso dal ricorrente. In merito al suo periodo di soggiorno in Grecia, egli ha avuto modo di esporre il suo vissuto e di fornire eventuali mezzi di prova. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, in quanto rilevati in maniera esatta e completa. 6.4. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata. 7. 7.1. Nel merito, il ricorrente sostiene che a causa della situazione precaria in Grecia, occorrerebbe derogare alla regola prevista dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed entrare nel merito della domanda d'asilo. Egli rimarca infatti che secondo la giurisprudenza della CGUE, una domanda d'asilo non può essere dichiarata inammissibile unicamente poiché è già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro dell'UE, e ciò qualora venga sollevato il rischio di violazione dell'art. 4 della CDFUE, rispettivamente del corrispondente art. 3 CEDU. Una tale violazione dovrebbe essere riconosciuta alla luce delle carenze sistemiche del sistema greco di asilo e di assistenza sociale. 7.2. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento. 7.3. Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta altresì che al ricorrente è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia il 31 ottobre 2025 e che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla sua riammissione il 12 gennaio 2026. 7.4. In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. Il ricorrente non adduce tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. Quanto riferito rispetto a problemi avuti con degli agenti di polizia e le modalità in cui ha vissuto in Grecia in passato non giustificherebbero una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Egli non ha denunciato presso le autorità greche le vessazioni subite né ha richiesto l'aiuto necessario al quale avrebbe avuto diritto e che, quindi, non gli sarebbe potuto essere negato. 7.5. La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1. L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2. 9.2.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarà esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 9.2.2. In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 9.2.3. 9.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 9.2.3.2 Inoltre, le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), trasposta nel diritto interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Quanto alle presunte vessazioni perpetrate da agenti di polizia nei confronti dell'interessato, queste sono state unicamente riferite in sede di ricorso, senza che egli ne avesse fatto menzione né durante l'audizione presso la SEM (cfr. atto SEM n. 18, D8.01, domande "Dublino") né durante le visite mediche, ove ha compiutamente indicato i propri problemi di natura psichica che lo affliggevano e le possibili cause (cfr. atti SEM n. 26-28). Qualora effettivamente avvenuti, tali episodi sarebbero dovuti essere denunciati presso le competenti autorità, considerato che quello ellenico è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante ritenuta in grado e disposta ad offrire adeguata protezione contro minacce e azioni di terzi (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3). 9.2.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 9.3. 9.3.1. Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.2. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Considerata nello specifico la situazione della Grecia, il Tribunale ha statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne in gravidanza o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 9.3.3. Nel caso concreto, il ricorrente, dichiaratosi essere in buona salute (cfr. atto SEM n. 18, D8.02), e da considerarsi maggiorenne, non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. D'altronde, egli ha confermato di aver soggiornato nel Paese ellenico circa tre mesi (cfr. atto SEM n. 20, D5.02), di cui solo poche settimane dopo aver ottenuto i titoli di soggiorno ed essere uscito del centro per migranti (cfr. idem, D2.06); ovvero, un periodo di tempo troppo breve per valutare la situazione in loco. In Grecia, il ricorrente non risulta essersi attivato concretamente, mediante i canali ufficiali, per ottenere assistenza dalle autorità competenti, dalle ONG o da terzi; parimenti, egli avrebbe intrapreso la ricerca di un impiego soltanto per un periodo di due settimane ed in maniera esclusivamente informale, presso una piazza di Atene (cfr. idem). Pertanto, non essendosi il ricorrente adoperato in maniera adeguata, non vi sono indizi concreti per ritenere che le autorità greche abbiano violato in casu il diritto internazionale. Per quanto concerne infine i problemi di natura psicologica rilevati dopo la decisione dell'autorità inferiore - pur non volendo minimizzare quanto riferito dall'insorgente - non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'interessato, ai quali avrà accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è pertanto suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dell'interessato in caso di rinvio. 9.3.4. Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4. Considerato quanto suesposto, non vi è nemmeno motivo di richiedere garanzie specifiche alle autorità greche al fine di assicurare al ricorrente, al rientro, un alloggio adeguato e cure mediche appropriate (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5814/2022 del 17 agosto 2023, consid. 9.4; D-2735/2025 del 6 novembre 2025 consid. 8.1), motivo per cui la relativa domanda - formulata in via ancor più sussidiaria - deve essere respinta. 9.5. Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 9.6. In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
10. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nelle decisioni impugnate, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 11. 11.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento si rivelano irricevibili, poiché il ricorso è, per legge, dotato di effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato revocato dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata. 11.2. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 11.3. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)
- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
- Autorità cantonale competente (in copia)