Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 novembre 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che i richiedenti hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia in giugno 2025. A.c L'11 novembre 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.a Il 21 novembre 2025 le autorità greche hanno accolto tale richiesta, precisando che essi hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in data 9 luglio 2025 e i relativi permessi di soggiorno validi sino all'8 luglio 2028. A.b Il 2 dicembre 2025 la SEM ha svolto con i richiedenti 1, 2 e 3 un colloquio circa il rinvio verso uno Stato terzo. B. Con decisione del 19 dicembre 2025, notificata il 22 dicembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 30 dicembre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, data d'entrata: 31 dicembre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. D. Gli ulteriori documenti medici relativi alle visite effettuate nelle date successive alla decisione della SEM (cfr. [atti SEM] n. [(...)]-61/2, 62/2, 63/2, 66/2, 67/2).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021) dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).
E. 3.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui il quadro medico e psicologico dei ricorrenti, ed in particolare degli interessati 2 e 4, non sarebbe stato sufficientemente istruito, presentando quest'ultimi una condizione psicologica compromessa, la quale configurerebbe una condizione di vulnerabilità che li esporrebbe ad un rischio reale e grave ai sensi dell'Art. 3 CEDU (RS 0.101).
E. 3.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).
E. 3.3 Nel caso in disamina, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. pag. 4 del ricorso), si rileva che la SEM ha accertato correttamente i fatti. Come rilevato dall'autorità di prime cure, la ricorrente 1 è stata sottoposta a visite mediche in data 6, 10 e 20 novembre 2025 nonché il 17 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, mentre il ricorrente 3 è stato visitato il 21 novembre 2025 e il 5 gennaio 2026. Da tali accertamenti emergono diagnosi e cure sufficientemente chiare (cfr. n. 23/2, 37/2, 39/4, 42/2, 55/2, 61/2, 62/2). Per quanto concerne il ricorrente 3, risulta inoltre che gli è stato somministrato un vaccino (cfr. n. 39/4). Per quanto attiene invece alle presunte problematiche psicologiche sollevate, i ricorrenti non si sono rivolti ai servizi medici o psicologici preposti, non collaborando all'accertamento dei fatti. In questa eventualità, è compito dei ricorrenti segnalare qualsiasi problematica medica e di rivolgersi ai succitati servizi alfine di ottenere delle visite, diagnosi e cure delle presunte patologie, come è stato d'altronde segnalato ai ricorrenti nell'ambito dei colloqui (cfr. n. 46/10, D6, pag. 2; n. 47/8, D5, pag. 2; n. 48/8, D5, pag. 2). Il Tribunale constata che, per stessa ammissione della ricorrente 1, il ricorrente 4 si sarebbe rifiutato di farsi visitare (cfr. n. 46/10, D5, pag. 2). In tal senso, questi ultimi non possono pertanto dolersi a posteriori di un mancata istruzione agli atti, che loro stessi avrebbero contribuito a causare. In definitiva, la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
E. 4 Proseguendo, nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima constatato che, in virtù delle loro qualità di rifugiati, i ricorrenti avrebbero già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 21 novembre 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda delle loro riammissioni sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare in materia delle domande d'asilo in oggetto. Di seguito, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sarebbero sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, sia per i richiedenti l'asilo sia per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati non si sarebbero impegnati a sufficienza. Gli stessi sarebbero partiti per la Svizzera dopo pochi mesi, senza prodigarsi per ottenere un sostegno. L'autorità di prime cure rileva che i richiedenti non avrebbero provato l'esistenza di seri motivi che, con il loro rinvio in Grecia, li esporrebbero ad un rischio reale di trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico. Le fotografie addotte non sarebbero rilevanti, in quanto, aldilà del loro scarso valore probatorio, non proverebbero in alcun modo il mancato assolvimento degli obblighi da parte della Grecia. L'autorità inferiore rileva, altresì, che i bambini beneficiari della protezione in Grecia sarebbero soggetti all'obbligo scolastico come i bambini ellenici e a titolo complementare potrebbero beneficiare del programma "Accelerated Learning Program". In aggiunta, non risulterebbe agli atti che essi abbiano vissuto in una situazione di indigenza in detto Paese. Inoltre, visto il permesso di dimora "B" della figlia maggiorenne dell'interessata 1 allegato, la SEM constata che il diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU non troverebbe applicazione, poiché la figlia maggiorenne non rientrerebbe nella nozione di famiglia nucleare e non sussisterebbero elementi indicanti l'esistenza di una relazione di dipendenza, se non un mero legame affettivo. Infine, non sarebbe necessario fornire garanzie individuali ai richiedenti. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, possibile ed esigibile. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei ricorrenti, la SEM constata che le patologie che affliggerebbero gli interessati sarebbero già diagnosticate, analizzate e sotto trattamento medico. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione degli interessati non raggiunga un livello di gravità tale per cui il loro trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la situazione valetudinaria dei richiedenti non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che la Grecia disporrebbe di infrastrutture mediche adeguate e che non emergerebbero indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi dal profilo medico, dal momento che la stessa ricorrente 1 avrebbe presentato quale mezzo di prova una ricetta medica ottenuta in Grecia. Gli interessati potranno dunque beneficiare in loco dei supporti medici necessari prescritti in Svizzera.
E. 5 Nel gravame viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti trattato in precedenza (cfr. supra consid. 3). A mente dei ricorrenti, il trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU e l'art. 12 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, RS 0.108). Un tale trasferimento sarebbe inesigibile, poiché gli interessati verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza. I ricorrenti verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancato acceso al mercato del lavoro, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche, per cui essi, contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, si sarebbero prodigati in svariate occasioni. L'impossibilita di beneficiare di tali aiuti aggraverebbe la vulnerabilità del nucleo famigliare in esame e ciò non sarebbe da imputare ai ricorrenti. Il rinvio dell'autorità di prime cure al fatto che questo Paese è uno stato di diritto e che la polizia funzionerebbe non risponderebbe alle problematiche concrete della famiglia. L'autorità inferiore non avrebbe dunque valutato a fondo le circostanze in specie, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia. Dal momento che la ricorrente 1 è una donna sola che deve occuparsi di tre figli minorenni, ella sarebbe impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa sul territorio greco. Inoltre, gli interessati si ritengono particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato valetudinario, e non avrebbero accesso alle cure una volta ritornati su suolo ellenico. In particolare, sarebbe emersa una condizione particolare vulnerabilità psichica dei tre figli minorenni (ricorrenti 2, 3 e 4). Da quanto emergerebbe dall'incarto, a mente degli insorgenti, l'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli sarebbe da negare.
E. 6.1 Nel caso di specie le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ossequiate, in quanto i ricorrenti hanno già ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e le autorità di tale Paese hanno accettato la loro riammissione ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo.
E. 6.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 [RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 7.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese; sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
E. 7.2.3 Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le vulnerabili famiglie con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8-9.9).
E. 7.2.4 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 7.2.5.1 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 7.2.2-7.2.3 supra). Nel caso specifico, per quanto riguarda l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, per altro non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto agli insorgenti la protezione internazionale, grazie a cui possono far valere i propri diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Come rettamente constatato nella decisione impugnata (cfr. n. 57/18, pag. 7 seg.), quand'anche le fotografie addotte presentassero un valore probatorio, esse non permettono di confermare quanto dichiarato in sede di colloquio da parte dei ricorrenti e non sarebbero atte a provare rilevanti inadempienze da parte dello stato greco. I ricorrenti non hanno provato di essersi attivati a sufficienza alfine di chiedere accesso agli aiuti statali della Grecia e spetterà pertanto a loro attivarsi in tal senso. I richiedenti sono infatti rimasti in Grecia meno di un mese dopo il loro riconoscimenti quali rifugiati. I loro documenti sono stati infatti rilasciati il 3 ottobre 2025, o in data successiva per quanto concerne i figli, mentre l'espatrio è avvenuto il 31 ottobre 2025 (cfr. n. 46/10, D13, pag. 3). Inoltre, dai racconti degli interessati, non emerge che gli stessi abbiano dovuto lasciare il centro di accoglienza prima di lasciare il Paese. In questo breve periodo essi avrebbero preso contatto solamente una volta con un avvocato ONU, con "qualcuno" di HELIOS+ e con enti e ONG (cfr. n. 46/10, D18 e segg. pag. 3 seg.; n. 47/8, D17 seg., pag. 3; n. 48/8, D17, pag. 3). Come rileva l'autorità di prime cure, non risulta che i richiedenti abbiano vissuto in una situazione di indigenza. Al contrario, sono riusciti a provvedere al loro sostentamento tramite i soldi mandati dal marito e padre dei ricorrenti, dato che la ricorrente 1 non ha mai lavorato in Grecia (cfr. n. 57/18, pag. 9). Oltre a ciò, va rilevato come i figli minorenni abbiano avuto anche accesso alle strutture scolastiche e un aiuto per tramite dell'ONU (cfr. n. 46/10, D28, pag. 4; n. 48/8, D21, pag. 3). Infine, pure quanto constatato dalla SEM in merito al permesso di dimora "B" della figlia dell'insorgente 1 (cfr. n. 51/2) sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, è da seguire, non emergendo elementi atti a rimettere in discussione la valutazione operata (cfr. n. 57/18, pag. 8).
E. 7.2.5.2 Di transenna, si rammenta che in sede di colloquio la diretta interessata ricorrente 1 non ha né menzionato né comprovato di aver subito asserite violenze sessuali nel centro d'asilo ellenico, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente 2 (cfr. n. 47/8, D16, pag. 3). Ove ciò si rivelasse necessario, ella potrà rivolgersi alle autorità elleniche competenti.
E. 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, vale il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). In proposito, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (cfr. idem, consid. 11.5.2-11.5.3). Questa giurisprudenza è stata recentemente precisata dalla sentenza D-2590/2025 sopra citata, nella quale il Tribunale ha proceduto ad un'analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un'esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).
E. 7.3.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti tesi a dimostrare che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Peraltro, durante il breve periodo ivi trascorso (cfr. supra consid. 7.2.5.1), non risulta che l'interessata 1 abbia intrapreso delle misure concrete per ottenere un lavoro remunerato o un alloggio oppure per ricevere un qualsivoglia sostegno da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG. Senza ignorare che gli insorgenti potrebbero incontrare alcune difficoltà iniziali dopo il rientro, si osserva che l'interessato 2 parla inglese grazie a undici anni di studio, l'interessata 1 ha studiato fino all'undicesimo anno frequentando anche la scuola segretamente prima di lavorare con il marito in Afghanistan, mentre gli altri due interessati 3 e 4 potranno beneficiare dell'istruzione o di altri programmi locali, come già avvenuto durante il breve periodo di permanenza (cfr. n. 48/8, D21, pag. 3). Essi potranno pertanto, una volta rientrati in Grecia, adoperarsi per reperire un'attività lucrativa alfine di provvedere al sostentamento della famiglia, tanto più che, essendo titolari di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro e l'istruzione greci risultano loro accessibili. Ci si può senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza D-2590/2025 consid. 9.8).
E. 7.3.4 Con riferimento ai problemi di salute degli interessati, si rileva che l'interessata 1 è stata visitata il 6 novembre 2025 dove è avvenuto un depistaggio TBC ed è stato prescritto Dafalgan 1 g (cfr. n. 23/2). In data 10 novembre 2025 ella ha effettuato un'ulteriore visita medica dove sono stati diagnosticati Vefalea DNDD, cefalea DNDD, radiocolopatia C7 a destra DD sindrome tunnel carpale, eosinofilia non confermata al secondo prelievo, PTT prolungato, edemi declivi DNDD e otalgia sinistra con ipoacusia postraumatica, dove le sono state prescritte Cosaar 50 mg, Pantoprazol 20 mg, Relaxane drag, Dafalgan 1 g. In tale occasione ella ha dipoi dichiarato di non desiderare una presa carico psicologica e ginecologica (cfr. n. 37/2). Successivamente, in data 10 novembre 2025 le diagnosi sono state in sostanza confermate, ma la cura a base di Relaxane precedentemente prescritta è stata sospesa e il medico ha indicato unicamente Redormin, Vitarubin sol iniet, Luvit D3 sol Orale 30ml, Calcimagon D3 cpr. Pure in questa occasione l'insorgente 1 ribadito di non desiderare prese a carico ginecologiche e psicologiche (cfr. n. 42/2). Infine, in data 17 dicembre 2025, il medico ha precisato l'andamento della presa a carico, rilevando un miglioramento delle condizioni della ricorrente 1, nondimeno, quest'ultima ha rifiutato di sottoporsi agli esami parassitologici delle feci prescritti e, sul piano terapeutico, è stata interrotta la somministrazione di Cosaar e di Pantoprazol (cfr. n. 55/2). In data 7 gennaio 2026 le viene prescritto magnesio diasporal in riserva come proseguimento del trattamento per crampi persistenti ai polpacci, alle braccia e alle mani (cfr. n. 62/2). In data 9 marzo 2026, le è stato diagnosticato dolore alla spalla e al braccio destri che le impedisce di dormire. Le è stato prescritto Tilur Sirdalud e Loceryl (cfr. n. 67/2). Per quanto attiene l'interessato 3, invece, in data 21 novembre 2025 il medico ha rilevato un esame somatico cursorio nella norma e gli ha effettuato un vaccino (cfr. n. 39/4). Mentre, in data 5 gennaio 2026 gli è stato diagnosticato un disturbo depressivo DD PTSD per cui gli è stato prescritto un trattamento con iperico e Rebalance 500mg (cfr. n. 61/2). Al ricorrente 4, in data 9 marzo 2026 è stata diagnosticata inappetenza, insonnia in una situazione di stress e gli è stato prescritto Redormin e Mucomepha (cfr. n. 66/2). Alla luce delle diagnosi sopra esposte, occorre rilevare che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Le patologie sopra indicate, per gravità, non pongono concretamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dei ricorrenti in caso di ritorno in Grecia ai sensi dell'art. 3 CEDU e dell'art. 12 CEDAW, né giustificano di considerarli persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Le menzionate problematiche di salute non sono sufficienti per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-5506/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 6.4).
E. 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei richiedenti.
E. 7.5 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 9.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9.4 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-10102/2025 Sentenza del 27 aprile 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A. _______, nata il (...),
2. B. _______, nato il (...),
3. C. _______, nato il (...),
4. D. _______, nato il (...), tutti Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Francesca Pieretti Gerrits, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (,,,), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 novembre 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che i richiedenti hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia in giugno 2025. A.c L'11 novembre 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.a Il 21 novembre 2025 le autorità greche hanno accolto tale richiesta, precisando che essi hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in data 9 luglio 2025 e i relativi permessi di soggiorno validi sino all'8 luglio 2028. A.b Il 2 dicembre 2025 la SEM ha svolto con i richiedenti 1, 2 e 3 un colloquio circa il rinvio verso uno Stato terzo. B. Con decisione del 19 dicembre 2025, notificata il 22 dicembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 30 dicembre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, data d'entrata: 31 dicembre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. D. Gli ulteriori documenti medici relativi alle visite effettuate nelle date successive alla decisione della SEM (cfr. [atti SEM] n. [(...)]-61/2, 62/2, 63/2, 66/2, 67/2). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021) dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui il quadro medico e psicologico dei ricorrenti, ed in particolare degli interessati 2 e 4, non sarebbe stato sufficientemente istruito, presentando quest'ultimi una condizione psicologica compromessa, la quale configurerebbe una condizione di vulnerabilità che li esporrebbe ad un rischio reale e grave ai sensi dell'Art. 3 CEDU (RS 0.101). 3.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 3.3 Nel caso in disamina, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. pag. 4 del ricorso), si rileva che la SEM ha accertato correttamente i fatti. Come rilevato dall'autorità di prime cure, la ricorrente 1 è stata sottoposta a visite mediche in data 6, 10 e 20 novembre 2025 nonché il 17 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, mentre il ricorrente 3 è stato visitato il 21 novembre 2025 e il 5 gennaio 2026. Da tali accertamenti emergono diagnosi e cure sufficientemente chiare (cfr. n. 23/2, 37/2, 39/4, 42/2, 55/2, 61/2, 62/2). Per quanto concerne il ricorrente 3, risulta inoltre che gli è stato somministrato un vaccino (cfr. n. 39/4). Per quanto attiene invece alle presunte problematiche psicologiche sollevate, i ricorrenti non si sono rivolti ai servizi medici o psicologici preposti, non collaborando all'accertamento dei fatti. In questa eventualità, è compito dei ricorrenti segnalare qualsiasi problematica medica e di rivolgersi ai succitati servizi alfine di ottenere delle visite, diagnosi e cure delle presunte patologie, come è stato d'altronde segnalato ai ricorrenti nell'ambito dei colloqui (cfr. n. 46/10, D6, pag. 2; n. 47/8, D5, pag. 2; n. 48/8, D5, pag. 2). Il Tribunale constata che, per stessa ammissione della ricorrente 1, il ricorrente 4 si sarebbe rifiutato di farsi visitare (cfr. n. 46/10, D5, pag. 2). In tal senso, questi ultimi non possono pertanto dolersi a posteriori di un mancata istruzione agli atti, che loro stessi avrebbero contribuito a causare. In definitiva, la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
4. Proseguendo, nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima constatato che, in virtù delle loro qualità di rifugiati, i ricorrenti avrebbero già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 21 novembre 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda delle loro riammissioni sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare in materia delle domande d'asilo in oggetto. Di seguito, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sarebbero sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, sia per i richiedenti l'asilo sia per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati non si sarebbero impegnati a sufficienza. Gli stessi sarebbero partiti per la Svizzera dopo pochi mesi, senza prodigarsi per ottenere un sostegno. L'autorità di prime cure rileva che i richiedenti non avrebbero provato l'esistenza di seri motivi che, con il loro rinvio in Grecia, li esporrebbero ad un rischio reale di trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico. Le fotografie addotte non sarebbero rilevanti, in quanto, aldilà del loro scarso valore probatorio, non proverebbero in alcun modo il mancato assolvimento degli obblighi da parte della Grecia. L'autorità inferiore rileva, altresì, che i bambini beneficiari della protezione in Grecia sarebbero soggetti all'obbligo scolastico come i bambini ellenici e a titolo complementare potrebbero beneficiare del programma "Accelerated Learning Program". In aggiunta, non risulterebbe agli atti che essi abbiano vissuto in una situazione di indigenza in detto Paese. Inoltre, visto il permesso di dimora "B" della figlia maggiorenne dell'interessata 1 allegato, la SEM constata che il diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU non troverebbe applicazione, poiché la figlia maggiorenne non rientrerebbe nella nozione di famiglia nucleare e non sussisterebbero elementi indicanti l'esistenza di una relazione di dipendenza, se non un mero legame affettivo. Infine, non sarebbe necessario fornire garanzie individuali ai richiedenti. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, possibile ed esigibile. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei ricorrenti, la SEM constata che le patologie che affliggerebbero gli interessati sarebbero già diagnosticate, analizzate e sotto trattamento medico. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione degli interessati non raggiunga un livello di gravità tale per cui il loro trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la situazione valetudinaria dei richiedenti non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che la Grecia disporrebbe di infrastrutture mediche adeguate e che non emergerebbero indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi dal profilo medico, dal momento che la stessa ricorrente 1 avrebbe presentato quale mezzo di prova una ricetta medica ottenuta in Grecia. Gli interessati potranno dunque beneficiare in loco dei supporti medici necessari prescritti in Svizzera.
5. Nel gravame viene anzitutto censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti trattato in precedenza (cfr. supra consid. 3). A mente dei ricorrenti, il trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU e l'art. 12 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, RS 0.108). Un tale trasferimento sarebbe inesigibile, poiché gli interessati verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza. I ricorrenti verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancato acceso al mercato del lavoro, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche, per cui essi, contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, si sarebbero prodigati in svariate occasioni. L'impossibilita di beneficiare di tali aiuti aggraverebbe la vulnerabilità del nucleo famigliare in esame e ciò non sarebbe da imputare ai ricorrenti. Il rinvio dell'autorità di prime cure al fatto che questo Paese è uno stato di diritto e che la polizia funzionerebbe non risponderebbe alle problematiche concrete della famiglia. L'autorità inferiore non avrebbe dunque valutato a fondo le circostanze in specie, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia. Dal momento che la ricorrente 1 è una donna sola che deve occuparsi di tre figli minorenni, ella sarebbe impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa sul territorio greco. Inoltre, gli interessati si ritengono particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato valetudinario, e non avrebbero accesso alle cure una volta ritornati su suolo ellenico. In particolare, sarebbe emersa una condizione particolare vulnerabilità psichica dei tre figli minorenni (ricorrenti 2, 3 e 4). Da quanto emergerebbe dall'incarto, a mente degli insorgenti, l'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli sarebbe da negare. 6. 6.1 Nel caso di specie le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ossequiate, in quanto i ricorrenti hanno già ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e le autorità di tale Paese hanno accettato la loro riammissione ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo. 6.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 [RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.2 7.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese; sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 7.2.3 Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le vulnerabili famiglie con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8-9.9). 7.2.4 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 7.2.5 7.2.5.1 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 7.2.2-7.2.3 supra). Nel caso specifico, per quanto riguarda l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, per altro non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto agli insorgenti la protezione internazionale, grazie a cui possono far valere i propri diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Come rettamente constatato nella decisione impugnata (cfr. n. 57/18, pag. 7 seg.), quand'anche le fotografie addotte presentassero un valore probatorio, esse non permettono di confermare quanto dichiarato in sede di colloquio da parte dei ricorrenti e non sarebbero atte a provare rilevanti inadempienze da parte dello stato greco. I ricorrenti non hanno provato di essersi attivati a sufficienza alfine di chiedere accesso agli aiuti statali della Grecia e spetterà pertanto a loro attivarsi in tal senso. I richiedenti sono infatti rimasti in Grecia meno di un mese dopo il loro riconoscimenti quali rifugiati. I loro documenti sono stati infatti rilasciati il 3 ottobre 2025, o in data successiva per quanto concerne i figli, mentre l'espatrio è avvenuto il 31 ottobre 2025 (cfr. n. 46/10, D13, pag. 3). Inoltre, dai racconti degli interessati, non emerge che gli stessi abbiano dovuto lasciare il centro di accoglienza prima di lasciare il Paese. In questo breve periodo essi avrebbero preso contatto solamente una volta con un avvocato ONU, con "qualcuno" di HELIOS+ e con enti e ONG (cfr. n. 46/10, D18 e segg. pag. 3 seg.; n. 47/8, D17 seg., pag. 3; n. 48/8, D17, pag. 3). Come rileva l'autorità di prime cure, non risulta che i richiedenti abbiano vissuto in una situazione di indigenza. Al contrario, sono riusciti a provvedere al loro sostentamento tramite i soldi mandati dal marito e padre dei ricorrenti, dato che la ricorrente 1 non ha mai lavorato in Grecia (cfr. n. 57/18, pag. 9). Oltre a ciò, va rilevato come i figli minorenni abbiano avuto anche accesso alle strutture scolastiche e un aiuto per tramite dell'ONU (cfr. n. 46/10, D28, pag. 4; n. 48/8, D21, pag. 3). Infine, pure quanto constatato dalla SEM in merito al permesso di dimora "B" della figlia dell'insorgente 1 (cfr. n. 51/2) sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, è da seguire, non emergendo elementi atti a rimettere in discussione la valutazione operata (cfr. n. 57/18, pag. 8). 7.2.5.2 Di transenna, si rammenta che in sede di colloquio la diretta interessata ricorrente 1 non ha né menzionato né comprovato di aver subito asserite violenze sessuali nel centro d'asilo ellenico, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente 2 (cfr. n. 47/8, D16, pag. 3). Ove ciò si rivelasse necessario, ella potrà rivolgersi alle autorità elleniche competenti. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, vale il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). In proposito, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (cfr. idem, consid. 11.5.2-11.5.3). Questa giurisprudenza è stata recentemente precisata dalla sentenza D-2590/2025 sopra citata, nella quale il Tribunale ha proceduto ad un'analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un'esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8). 7.3.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti tesi a dimostrare che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Peraltro, durante il breve periodo ivi trascorso (cfr. supra consid. 7.2.5.1), non risulta che l'interessata 1 abbia intrapreso delle misure concrete per ottenere un lavoro remunerato o un alloggio oppure per ricevere un qualsivoglia sostegno da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG. Senza ignorare che gli insorgenti potrebbero incontrare alcune difficoltà iniziali dopo il rientro, si osserva che l'interessato 2 parla inglese grazie a undici anni di studio, l'interessata 1 ha studiato fino all'undicesimo anno frequentando anche la scuola segretamente prima di lavorare con il marito in Afghanistan, mentre gli altri due interessati 3 e 4 potranno beneficiare dell'istruzione o di altri programmi locali, come già avvenuto durante il breve periodo di permanenza (cfr. n. 48/8, D21, pag. 3). Essi potranno pertanto, una volta rientrati in Grecia, adoperarsi per reperire un'attività lucrativa alfine di provvedere al sostentamento della famiglia, tanto più che, essendo titolari di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro e l'istruzione greci risultano loro accessibili. Ci si può senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza D-2590/2025 consid. 9.8). 7.3.4 Con riferimento ai problemi di salute degli interessati, si rileva che l'interessata 1 è stata visitata il 6 novembre 2025 dove è avvenuto un depistaggio TBC ed è stato prescritto Dafalgan 1 g (cfr. n. 23/2). In data 10 novembre 2025 ella ha effettuato un'ulteriore visita medica dove sono stati diagnosticati Vefalea DNDD, cefalea DNDD, radiocolopatia C7 a destra DD sindrome tunnel carpale, eosinofilia non confermata al secondo prelievo, PTT prolungato, edemi declivi DNDD e otalgia sinistra con ipoacusia postraumatica, dove le sono state prescritte Cosaar 50 mg, Pantoprazol 20 mg, Relaxane drag, Dafalgan 1 g. In tale occasione ella ha dipoi dichiarato di non desiderare una presa carico psicologica e ginecologica (cfr. n. 37/2). Successivamente, in data 10 novembre 2025 le diagnosi sono state in sostanza confermate, ma la cura a base di Relaxane precedentemente prescritta è stata sospesa e il medico ha indicato unicamente Redormin, Vitarubin sol iniet, Luvit D3 sol Orale 30ml, Calcimagon D3 cpr. Pure in questa occasione l'insorgente 1 ribadito di non desiderare prese a carico ginecologiche e psicologiche (cfr. n. 42/2). Infine, in data 17 dicembre 2025, il medico ha precisato l'andamento della presa a carico, rilevando un miglioramento delle condizioni della ricorrente 1, nondimeno, quest'ultima ha rifiutato di sottoporsi agli esami parassitologici delle feci prescritti e, sul piano terapeutico, è stata interrotta la somministrazione di Cosaar e di Pantoprazol (cfr. n. 55/2). In data 7 gennaio 2026 le viene prescritto magnesio diasporal in riserva come proseguimento del trattamento per crampi persistenti ai polpacci, alle braccia e alle mani (cfr. n. 62/2). In data 9 marzo 2026, le è stato diagnosticato dolore alla spalla e al braccio destri che le impedisce di dormire. Le è stato prescritto Tilur Sirdalud e Loceryl (cfr. n. 67/2). Per quanto attiene l'interessato 3, invece, in data 21 novembre 2025 il medico ha rilevato un esame somatico cursorio nella norma e gli ha effettuato un vaccino (cfr. n. 39/4). Mentre, in data 5 gennaio 2026 gli è stato diagnosticato un disturbo depressivo DD PTSD per cui gli è stato prescritto un trattamento con iperico e Rebalance 500mg (cfr. n. 61/2). Al ricorrente 4, in data 9 marzo 2026 è stata diagnosticata inappetenza, insonnia in una situazione di stress e gli è stato prescritto Redormin e Mucomepha (cfr. n. 66/2). Alla luce delle diagnosi sopra esposte, occorre rilevare che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Le patologie sopra indicate, per gravità, non pongono concretamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dei ricorrenti in caso di ritorno in Grecia ai sensi dell'art. 3 CEDU e dell'art. 12 CEDAW, né giustificano di considerarli persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Le menzionate problematiche di salute non sono sufficienti per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-5506/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 6.4). 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei richiedenti. 7.5 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 9. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 9.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.4 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: