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C-4009/2015

C-4009/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-03 · Italiano CH

dopo lo scioglimento della comunità familiare

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La domanda di restituzione del termine è respinta.

E. 2 Il ricorso è inammissibile.

E. 3 Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse vengono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.- versato in data 14 apri-le 2016. La differenza di fr. 600.- sarà restituita al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.

E. 4 Non sono assegnate spese ripetibili.

E. 5 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento»)

- autorità inferiore (allegati: incarto Simic [...] di ritorno; scritti del ricorrente del 13 e 22 aprile 2016 con documenti annessi)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Dispositiv
  1. La domanda di restituzione del termine è respinta.
  2. Il ricorso è inammissibile.
  3. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse vengono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.- versato in data 14 apri-le 2016. La differenza di fr. 600.- sarà restituita al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.
  4. Non sono assegnate spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») - autorità inferiore (allegati: incarto Simic [...] di ritorno; scritti del ricorrente del 13 e 22 aprile 2016 con documenti annessi) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Decisione confermata dal TF con sentenza del 08.07.2016 (2C_535/2016) Corte III C-4009/2015 Sentenza del 3 maggio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Mattia Pontarolo, Mattei studio legale SA, Via Dogana 2, casella postale 2747, 6501 Bellinzona, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine / Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di dimora ed allontanamento dalla Svizzera. Visti: la decisione del 19 maggio 2015 con cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha rifiutato l'approvazione della proroga del permesso di dimora in favore di A._______, cittadina malgascia nata il (...), e ha altresì assegnato a quest'ultima un termine scadente il 31 agosto 2015 per lasciare la Svizzera, il ricorso interposto in data 24 maggio 2015 dall'interessata contro la citata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), la richiesta del 28 agosto 2015 mediante la quale la ricorrente ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la decisione incidentale del 5 febbraio 2016 con cui il Tribunale ha rifiutato detta istanza e ha invitato la ricorrente a versare un anticipo delle presunte spese processuali di fr. 1'200.- entro il 7 marzo 2016 con comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso e che le spese sarebbero state poste a suo carico; il Tribunale ha altresì precisato che il termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, lo scritto del 1° marzo 2016 con cui A._______ ha domandato la proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese in ragione dell'inabilità al lavoro del proprio rappresentante, l'accoglimento da parte del Tribunale di questa richiesta e la conseguente concessione di una proroga del termine di versamento fino al 13 aprile 2016, lo scritto del 13 aprile 2016 (data del plico raccomandato: 15 aprile 2016) mediante il quale l'interessata, agendo per il tramite di un nuovo patrocinatore, ha comunicato al Tribunale che il pagamento dell'anticipo spese sarebbe avvenuto il 13 aprile 2016, ha postulato la concessione di un termine di 30 giorni per produrre nuove prove e ha nuovamente richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la costatazione da parte del Tribunale che il citato anticipo è stato accreditato in suo favore solamente in data 14 aprile 2016, l'ordinanza del 18 aprile 2016 mediante la quale lo scrivente Tribunale ha concesso alla ricorrente un breve termine per dimostrare di avere tempestivamente versato l'anticipo spese alla Posta svizzera, o di averlo addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, lo scritto di A._______ del 22 aprile 2016, con cui quest'ultima ha affermato di avere dato erroneamente incarico di procedere al versamento del citato anticipo spese all'ente caritatevole che si è offerto di sostenerla finanziariamente nel presente procedimento il 13 aprile 2016 e siccome l'esecuzione dell'ordine di pagamento è avvenuta il 14 aprile 2016, ovvero non tempestivamente, la ricorrente ha chiesto che al fine di evitare un formalismo eccessivo sia riconosciuta la tempestività del versamento effettuato; qualora questa richiesta non fosse accolta dal Tribunale, in via sussidiaria A._______ ha presentato una formale istanza di restituzione in intero del termine per eseguire il versamento dell'anticipo spese, nel frattempo eseguito, la ricorrente ha giustificato la sua domanda richiamandosi alla sua difficile situazione personale e alla non conoscenza dell'ordinamento giuridico elvetico, in particolare delle regole relative al rispetto dei termini processuali; la ricorrente ha infine ribadito la propria richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, e considerato: che ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti, che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e si sia compiuto l'atto omesso, che giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito, che il Tribunale, come osservato dal Tribunale federale (cfr. sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3 e relativi riferimenti), è competente per trattare la domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA, poiché, in caso di accoglimento, è l'autorità che dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato, che di conseguenza, si può affermare che questo Tribunale ha la facoltà, in virtù dell'art. 24 PA, di accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, qualora tutte le condizioni per la restituzione del termine sono soddisfatte conformemente alla citata base legale (sentenze del TAF C-7100/2013 del 18 febbraio 2014 consid. 2; C-7104/2008 del 23 dicembre 2008 consid. 2), che il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici le domande di restituzione dei termini ammissibili (art. 21 cpv. 1 LTAF), ed in casu anche la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b a contrario LTAF), che la restituzione del termine serve a impedire pregiudizi giuridici insorti per inosservanza di un termine che subisce l'istante allorquando non gli è imputabile la colpa di tale inosservanza (cfr. Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA, n. marg. 1, pag. 331), che vi è da restituire il termine se l'inosservanza a causa dell'impedimento di cui non può essere attribuita la colpa all'istante, è da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire nel senso (cfr. Stefan Vogel, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 7, pag. 332), che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo, che tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla sua volontà ed al quale non è dato riconoscere un comportamento negligente; che l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. Stefan Vogel, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti Moser/Be-usch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 2.136 e segg., pagg. 84 e segg.), che un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è responsabile; che ovvero, l'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006; Stefan Vogel, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335), che tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo, che tuttavia l'istante non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve provare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr. Ursina Beerli-Bonard, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pagg. 227 e segg.), che come si è visto nel caso di specie in data 5 febbraio 2016 il Tribunale ha invitato la ricorrente a procedere al versamento di un anticipo delle presunte spese processuali entro il 7 marzo 2016, che è d'uopo osservare come, vista la proroga di detto termine, generosamente concessa fino al 13 aprile 2016, la ricorrente ha avuto a disposizione un intervallo di tempo superiore a due mesi per effettuare il citato pagamento, ciò che corrisponde a più del doppio del tempo normalmente concesso dal Tribunale in casi simili, che il Tribunale costata che mediante lo scritto datato 13 aprile 2016 A._______ ha dapprima sostenuto che il pagamento da lei effettuato era tempestivo, nonostante avesse prodotto mezzi di prova che dimostravano il contrario (cfr. doc. B allegato allo scritto del 13 aprile 2016), che invece in occasione della presa di posizione del 22 aprile 2016 l'interessata ha ammesso la non tempestività del pagamento, ma ha nel contempo sostenuto di avere predisposto l'ordine di pagamento l'ultimo giorno del termine, ossia il 13 aprile 2016, che quest'ultima asserzione rasenta la temerarietà, vista la contraddizione in essa contenuta ed in quanto irrilevante, facendo stato non la data del conferimento dell'ordine di pagamento, bensì il giorno di esecuzione dello stesso, che nel caso di specie è il 14 aprile 2016, dunque oltre il termine impartito, che per quanto concerne la richiesta di restituzione del termine il Tribunale osserva che le condizioni formali previste dall'art. 24 cpv. 1 PA sono nella fattispecie adempiute poiché la ricorrente ne ha fatto richiesta motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento nonché ha compiuto l'atto omesso effettuando il pagamento dell'anticipo spese in data 14 aprile 2016, che tuttavia in merito alle esigenze materiali affinché il Tribunale restituisca il termine, occorre osservare come la ricorrente nelle sue osservazioni del 22 aprile 2016 non solleva alcun argomento inerente ad un eventuale impedimento di agire entro il termine del 13 aprile 2016, senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, che al contrario A._______ si limita a ripetere di trovarsi in una situazione umana e finanziaria alquanto difficile e di ignorare la regolamentazione in materia di rispetto dei termini giudiziari, che, visto quanto testé enunciato, le argomentazioni sollevate dalla ricorrente non sono decisive e pertinenti, non permettendo oggettivamente di riconoscere un impedimento ad agire ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA; ne discende che la domanda di restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese del 22 aprile 2016 deve essere respinta, che di conseguenza il ricorso del 24 maggio 2015 va dichiarato inammissibile, che per quanto concerne la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il Tribunale osserva che l'istanza, è stata oggetto della decisione incidentale del 5 febbraio 2016, e respinta, con la comminatoria che una nuova domanda di assistenza giudiziaria sarebbe scartata, in assenza di fatti nuovi e decisivi, senza assegnazione di alcun termine di grazia, che in casu, in assenza di fatti nuovi e decisivi, non si entra nel merito della nuova domanda formulata con lo scritto del 22 aprile 2016 senza assegnazione di alcune termine di grazia, che in limine è bene qui ribadire quanto deciso il 5 febbraio 2016, ovvero che giusta l'art. 50 cpv. 1 LStr (RS 142.20) dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge alla proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a); o gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b), che ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LStr può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il cpv. 1 lett. b, pocanzi citato, il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa, che nel caso di specie il Tribunale costata che dagli atti di causa si evince che per quanto attiene alle condizioni materiali dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr la durata dell'unione coniugale non raggiunge la durata di 3 anni richiesta da tale norma, inoltre sembra che l'integrazione di A._______ non sia avvenuta con successo, in quanto essa dal suo arrivo in Svizzera è sempre stata economicamente dipendente, prima dall'ex marito ed in seguito dall'assistenza sociale, che per quanto concerne invece le condizioni all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr occorre considerate che la situazione personale della ricorrente non sembra prefigurare un grave caso di rigore giustificante il prosieguo del soggiorno in Svizzera, in quanto non sembra essere stata oggetto di violenza coniugale, il suo reinserimento in Madagascar, vista la relativamente giovane età, non pare comportare difficoltà insormontabili e per quanto attiene al rapporto con la figlia frutto del matrimonio, va sottolineato che è l'ex marito ad esercitare l'autorità parentale, mentre A._______ è al beneficio di un diritto di visita sorvegliato assai limitato, che visto l'esito del ricorso, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che non sono assegnate spese ripetibili, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di restituzione del termine è respinta.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse vengono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.- versato in data 14 apri-le 2016. La differenza di fr. 600.- sarà restituita al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.

4. Non sono assegnate spese ripetibili.

5. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento»)

- autorità inferiore (allegati: incarto Simic [...] di ritorno; scritti del ricorrente del 13 e 22 aprile 2016 con documenti annessi)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: