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A-2656/2018

A-2656/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-19 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. La A._______, con sede a X._______, è una società anonima che si occupa segnatamente della fabbricazione, del commercio, della compra e della vendita, nonché dell'importazione e dell'esportazione di prodotti alimentari ed in particolare di prodotti di cioccolata. Il 5 dicembre 2016 la A._______ ha ottenuto dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) l'autorizzazione n. (...) ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata liquida - e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal Y._______ -, valida fino al 15 dicembre 2017. Per l'applicazione del suddetto regime doganale, detta autorizzazione esige che la riesportazione dei prodotti perfezionati intervenga entro 12 mesi dall'importazione della cioccolata e che la relativa domanda di conteggio venga presentata alla DGD entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. L'autorizzazione precisa inoltre che, in caso d'inosservanza dei predetti termini, sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora. B. Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 13 dicembre 2016, la A._______ ha dunque dichiarato l'importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...). C. Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 20 dicembre 2016, la A._______ ha successivamente dichiarato l'esportazione definitiva di 6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...). Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 31 dicembre 2016, essa ha poi dichiarato, alle medesime condizioni di quella precedente, l'esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »). D. Con decisione d'imposizione n. (...) del 25 aprile 2018, non avendo ricevuto alcuna domanda di conteggio in rapporto all'importazione del 13 dicembre 2016, la DGD ha proceduto nei confronti della A._______ alla riscossione dei relativi tributi all'importazione per un importo totale di 7'060.30 franchi. E. Il 3 maggio 2018 la A._______ ha chiesto ragguagli per e-mail alla DGD in merito alla decisione d'imposizione, indicando di aver regolarmente inviato la relativa domanda di conteggio, pregandola di verificare se la stessa era agli atti. F. In parallelo, sempre il 3 maggio 2018, la A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltre impugnato con ricorso la decisione di imposizione n. (...) del 25 aprile 2018 della DGD dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone in sostanza la riconsiderazione tenuto conto della sua domanda conteggio dell'11 gennaio 2017, dalla quale risulterebbe che la quantità finale di cioccolato non riesportata sarebbe invero di soli 255 kg (= 12'200 kg - 11'945 kg di cioccolata riesportata). G. Il 7 maggio 2018 la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha risposto per e-mail alla ricorrente di non aver trovato nulla agli atti. Il medesimo giorno la ricorrente ha risposto per e-mail che, contrariamente a quanto asserito il 3 maggio 2018, invero essa si sarebbe dimenticata di inoltrare la domanda di conteggio nei termini. H. Con risposta 30 luglio 2018, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione. I. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. In particolare, le decisioni emanate dalla DGD in materia traffico di perfezionamento attivo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1 PA - che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia doganale - quanto precede vale altresì per le procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura, benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA (cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del 16 luglio 2018 considd. 1.2 e 3 con rinvii).

E. 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento posticipato dei tributi all'importazione. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3 In concreto, si pone la questione a sapere se la ricorrente può essere posta a beneficio del regime del traffico di perfezionamento attivo proprio in rapporto all'importazione di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016, così come da lei postulato nel suo gravame 3 maggio 2018. Detto in altri termini, si tratta di stabilire se e in che misura la ricorrente adempie ai presupposti alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale. In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.5 segg. del presente giudizio), il Tribunale richiamerà innanzitutto i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 - 3.4 del presente giudizio).

E. 3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci soggiacciono altresì all'IVA all'importazione (cfr. art. 50 segg. della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD; art. 53 LIVA). L'importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1 LD).

E. 3.2.1 Per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, l'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale nell'ambito del regime del traffico di perfezionamento attivo, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga (cfr. art. 12 cpv. 1 LD). Dette merci sono esenti dall'IVA all'importazione (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. i LIVA; cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.1; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.1).

E. 3.2.2 L'applicazione del regime del traffico di perfezionamento attivo è soggetta all'autorizzazione dell'AFD (cfr. art. 59 cpv. 2 LD). Il rilascio dell'autorizzazione alla persona interessata presuppone l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 165 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). In virtù dell'art. 59 cpv. 2 LD, detta autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo. In tale senso, l'art. 166 lett. h OD prevede espressamente che l'autorizzazione contiene in particolare l'indicazione degli « oneri, segnatamente termini per l'esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali ». L'osservanza dei suddetti presupposti fissati dall'AFD è la condizione primaria per la conclusione regolare del regime del traffico di perfezionamento attivo e la conseguente franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2; Ivo Gut, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG], n. 4 ad art. 59 LD). Con il rilascio dell'autorizzazione viene confermata l'applicabilità del regime del traffico di perfezionamento attivo (cfr. art. 59 cpv. 2 LD in combinato disposto con l'art. 166 lett. a OD). Di regola, nel regime del perfezionamento attivo sono determinati i tributi all'importazione nel cosiddetto regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LD in combinato disposto con l'art. 167 OD). Ciò significa che la riscossione dei tributi all'importazione viene sospesa in maniera condizionale (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Qualora la decisione tramite la quale è stata concessa l'autorizzazione (la cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») non venga impugnata, la stessa cresce formalmente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). In tal caso, si considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri e il conseguente obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative al contenuto dell'autorizzazione, segnatamente la contestazione degli oneri posti da quest'ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando ricorso contro l'autorizzazione stessa; successivamente dette censure non possono infatti più essere sollevate con successo nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi d'entrata e vanno pertanto respinte (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, con la crescita in giudicato formale dell'autorizzazione, pure le censure relative alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinanze su cui si fonda l'autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).

E. 3.2.3 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell'autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell'autorizzazione (cfr. art. 168 cpv. 1 OD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3). Giusta l'art. 168 cpv. 2 OD, all'organo di sorveglianza designato nell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione deve adempiere ai seguenti tre oneri: a)inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale; b)provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d'equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e c)comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili. La dichiarazione doganale per l'esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi ai sensi dell'art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipartimento federale delle finanze [DFF] concernente il traffico di perfezionamento [RS 631.016]; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3).

E. 3.2.4 In caso di mancato ossequio degli oneri posti dall'autorizzazione e dall'art. 168 cpv. 2 OD, il regime del perfezionamento attivo viene considerato come non regolarmente concluso. In tal caso, i tributi doganali all'importazione, sino ad allora sospesi, diventano esigibili (cfr. art. 59 cpv. 4 LD). Ciò non si applica tuttavia se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato (cfr. art. 59 cpv. 4 LD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.4; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.4; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.4; Gut, in: Handkommentar ZG, n. 7 ad art. 59 LD).

E. 3.3 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2). In particolare, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'onere di selezionare il regime doganale corretto applicabile ad una determinata merce e di dichiararla per tale regime (cfr. art. 47 cpv. 1 LD). Tra i vari regimi doganali figura ad esempio il regime del perfezionamento attivo (cfr. art. 47 cpv. 2 lett. e LD; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3). In tale contesto, la dichiarazione doganale, quale base dell'imposizione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l'art. 25 LD), ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; Barbara Schmid, in: Handkommentar ZG, n. 1 ad art. 18 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2). In presenza di un'importazione, a difetto di disposizioni specifiche al riguardo in materia IVA, la dichiarazione doganale funge altresì da base dell'imposizione all'IVA (cfr. art. 50 LIVA, sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3).

E. 3.4 In merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza, la legislazione doganale non contiene alcuna disposizione. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. Patricia Egli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal rinvio dell'art. 116 cpv. 4 LD, in quanto conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.; [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 2 ad art. 24 PA). La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.136 segg., n. 2.139).

E. 3.5.1 Nel caso concreto, con decisione 5 dicembre 2016 della DGD, la ricorrente è stata messa a beneficio dell'autorizzazione n. (...) ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata liquida, e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal Y._______ (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD], in particolare rubriche 1, 2, 4 e 6). Per quanto concerne la validità dell'autorizzazione, alla rubrica 2 della succitata autorizzazione il termine per l'importazione è stato fissato al 15 dicembre 2017, quello per l'esportazione a 12 mesi dall'importazione interessata e quello per il conteggio a 60 giorni. Alla rubrica 11 denominata « Dichiarazione doganale d'importazione e d'esportazione » è precisato che: « La forma della dichiarazione d'importazione e d'esportazione deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel foglio informativo "Perfezionamento attivo: imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione" (mod. 47.81) ». Alla rubrica 12 denominata « Ulteriori condizioni », rilevante per il presente caso è la precisazione secondo cui: « [...] Il termine per l'esportazione dei prodotti perfezionati è di 12 mesi a partire dall'introduzione della merce di cui alla rubrica 4 nel territorio doganale. La domanda di conteggio (modul[o] 47.92) deve essere presentato all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. Trascorso tale termine sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora [...] ». Alla rubrica 16 sono poi chiaramente indicate le basi giuridiche su cui si fonda la presente autorizzazione.

E. 3.5.2 Come già precisato dal Tribunale in precedenza, detta autorizzazione si presenta come una decisione impugnabile con ricorso (« Bewilligungsverfügung »; cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Essa precisa in che forma devono intervenire le dichiarazioni doganali all'importazione e all'esportazione, nonché i termini per la riesportazione della merce importata in applicazione del regime di perfezionamento attivo e per la presentazione del relativo conteggio. In particolare, detta autorizzazione informa il suo titolare che la domanda di conteggio deve essere presentata all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione e che in caso contrario i tributi d'entrata con i relativi interessi di mora diventano esigibili, ciò conformemente all'art. 59 cpv. 4 LD in combinato disposto con l'art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. DTF 143 II 646 considd. 2.4.2 e 3.3.5; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.1). Essa è provista dei mezzi d'impugnazione, ove è precisato che la stessa è soggetta a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

E. 3.5.3 La ricorrente non ha impugnato la predetta decisione 5 dicembre 2016, sicché la stessa è formalmente cresciuta in giudicato insieme alle condizioni ivi indicate. Detto in altri termini, si deve considerare che non impugnandola, la ricorrente non solo ha accettato gli oneri fissati dall'autorizzazione, ma si è anche presa l'impegno di rispettarli (cfr. A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.2).

E. 3.6.1 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che, con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 13 dicembre 2016, la ricorrente ha dichiarato l'importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 ART99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 2 dell'inc. DGD). Tenuto conto dei termini fissati dall'autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD), per detta importazione il termine di 12 mesi per la riesportazione scadeva il 13 dicembre 2017 e quello di 60 giorni dalla riesportazione per l'inoltro della domanda di conteggio - tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie ai sensi dell'art. 22a cpv. 1 lett. b PA - il 27 febbraio 2018 (cfr. parimenti DTF 143 II 646 consid. 3.3.7).

E. 3.6.2 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 20 dicembre 2016, la ricorrente ha successivamente dichiarato l'esportazione definitiva di 6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 3 dell'inc. DGD). Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 31 dicembre 2016, la ricorrente ha poi dichiarato l'esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »), sempre nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 4 dell'inc. DGD). In tali circostanze, si deve dunque constatare che le due predette riesportazioni per una quantità totale di 11'945 kg (= 6'048 kg + 5'897 kg) sono intervenute nel rispetto del termine di riesportazione di 12 mesi posto dall'autorizzazione n. (...).

E. 3.6.3 Dagli atti dell'incarto non risulta tuttavia che la ricorrente abbia inoltrato la propria domanda di conteggio relativa alle due summenzionate esportazioni nel rispetto del termine di 60 giorni - in concreto, come visto poc'anzi, scadente il 27 febbraio 2018 - posto dall'autorizzazione n. (...). Se è vero che al proprio ricorso 3 maggio 2018 la ricorrente ha allegato il conteggio finale datato 11 gennaio 2017 relativo alle due predette esportazioni (cfr. atto n. 5 prodotto dalla ricorrente), tuttavia nulla agli atti permette di ritenere che lo stesso sia da lei stato inoltrato tempestivamente all'autorità inferiore. Invero, dall'e-mail del 7 maggio 2018 da lei indirizzata all'autorità inferiore (cfr. atto n. 7 dell'inc. DGD), risulta l'esatto opposto; essa ha infatti ammesso di aver dimenticato di inoltrare detta domanda: « [...] la domanda è rimasta qui da noi! [D]i sicuro è successo che il 31 dicembre 2016 abbiamo fatto le ultime esportazioni e a gennaio 2017 siamo partiti subito con il traffico di perfezionamento (...) e ci siamo confusi con quello e l'autorizzazione (...) non ci è più venuta in mente [...] ». Ora, nel caso della ricorrente non sussiste alcun valido motivo giustificativo che avrebbe potuto eventualmente giustificare detta dimenticanza e comportare una restituzione in intero del termine per presentare la suddetta domanda di conteggio (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Una domanda in tale senso non è del resto stata inoltrata dalla ricorrente né dinanzi all'autorità inferiore, né dinanzi allo scrivente Tribunale. Nel proprio gravame la ricorrente postula poi semplicemente che la decisione impugnata venga rivista, senza precisazione alcuna circa la tempestività della sua domanda di conteggio. Ne consegue che la domanda di conteggio allegata al ricorso 3 maggio 2018 va considerata come tardiva. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre come in concreto la ricorrente non possa neppure prevalersi dell'art. 59 cpv. 4 LD, nella misura in cui la stessa non ha presentato una domanda nel termine dei 60 giorni ai sensi di detta disposizione (cfr. al riguardo, DTF 143 II 646 consid. 3.3.5 segg.; consid. 3.2.4 del presente giudizio).

E. 3.7 Visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che la ricorrente non ha rispettato il termine per la presentazione della domanda di conteggio posto dall'autorizzazione n. (...) del 5 dicembre 2016 - condizione alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale - e non può pertanto beneficiare del regime del traffico di perfezionamento attivo in rapporto all'importazione definitiva di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016. In tale situazione, è dunque a giusta ragione che al riguardo l'autorità inferiore ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi all'importazione di 7'060.30 franchi conformemente a quanto indicato alla rubrica 12 dell'autorizzazione n. (...) (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso integralmente respinto.

E. 4 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 1'500 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
  3. Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-2656/2018 Sentenza del 19 dicembre 2018 Composizione Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Michael Beusch, Raphaël Gani, cancelliera Sara Pifferi. Parti A._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto traffico di perfezionamento attivo proprio; termine. Fatti: A. La A._______, con sede a X._______, è una società anonima che si occupa segnatamente della fabbricazione, del commercio, della compra e della vendita, nonché dell'importazione e dell'esportazione di prodotti alimentari ed in particolare di prodotti di cioccolata. Il 5 dicembre 2016 la A._______ ha ottenuto dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) l'autorizzazione n. (...) ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata liquida - e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal Y._______ -, valida fino al 15 dicembre 2017. Per l'applicazione del suddetto regime doganale, detta autorizzazione esige che la riesportazione dei prodotti perfezionati intervenga entro 12 mesi dall'importazione della cioccolata e che la relativa domanda di conteggio venga presentata alla DGD entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. L'autorizzazione precisa inoltre che, in caso d'inosservanza dei predetti termini, sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora. B. Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 13 dicembre 2016, la A._______ ha dunque dichiarato l'importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...). C. Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 20 dicembre 2016, la A._______ ha successivamente dichiarato l'esportazione definitiva di 6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...). Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 31 dicembre 2016, essa ha poi dichiarato, alle medesime condizioni di quella precedente, l'esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »). D. Con decisione d'imposizione n. (...) del 25 aprile 2018, non avendo ricevuto alcuna domanda di conteggio in rapporto all'importazione del 13 dicembre 2016, la DGD ha proceduto nei confronti della A._______ alla riscossione dei relativi tributi all'importazione per un importo totale di 7'060.30 franchi. E. Il 3 maggio 2018 la A._______ ha chiesto ragguagli per e-mail alla DGD in merito alla decisione d'imposizione, indicando di aver regolarmente inviato la relativa domanda di conteggio, pregandola di verificare se la stessa era agli atti. F. In parallelo, sempre il 3 maggio 2018, la A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltre impugnato con ricorso la decisione di imposizione n. (...) del 25 aprile 2018 della DGD dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone in sostanza la riconsiderazione tenuto conto della sua domanda conteggio dell'11 gennaio 2017, dalla quale risulterebbe che la quantità finale di cioccolato non riesportata sarebbe invero di soli 255 kg (= 12'200 kg - 11'945 kg di cioccolata riesportata). G. Il 7 maggio 2018 la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha risposto per e-mail alla ricorrente di non aver trovato nulla agli atti. Il medesimo giorno la ricorrente ha risposto per e-mail che, contrariamente a quanto asserito il 3 maggio 2018, invero essa si sarebbe dimenticata di inoltrare la domanda di conteggio nei termini. H. Con risposta 30 luglio 2018, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione. I. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. In particolare, le decisioni emanate dalla DGD in materia traffico di perfezionamento attivo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1 PA - che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia doganale - quanto precede vale altresì per le procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura, benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA (cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del 16 luglio 2018 considd. 1.2 e 3 con rinvii). 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento posticipato dei tributi all'importazione. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3. In concreto, si pone la questione a sapere se la ricorrente può essere posta a beneficio del regime del traffico di perfezionamento attivo proprio in rapporto all'importazione di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016, così come da lei postulato nel suo gravame 3 maggio 2018. Detto in altri termini, si tratta di stabilire se e in che misura la ricorrente adempie ai presupposti alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale. In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.5 segg. del presente giudizio), il Tribunale richiamerà innanzitutto i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 - 3.4 del presente giudizio). 3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci soggiacciono altresì all'IVA all'importazione (cfr. art. 50 segg. della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD; art. 53 LIVA). L'importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1 LD). 3.2 3.2.1 Per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, l'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale nell'ambito del regime del traffico di perfezionamento attivo, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga (cfr. art. 12 cpv. 1 LD). Dette merci sono esenti dall'IVA all'importazione (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. i LIVA; cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.1; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.1). 3.2.2 L'applicazione del regime del traffico di perfezionamento attivo è soggetta all'autorizzazione dell'AFD (cfr. art. 59 cpv. 2 LD). Il rilascio dell'autorizzazione alla persona interessata presuppone l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 165 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). In virtù dell'art. 59 cpv. 2 LD, detta autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo. In tale senso, l'art. 166 lett. h OD prevede espressamente che l'autorizzazione contiene in particolare l'indicazione degli « oneri, segnatamente termini per l'esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali ». L'osservanza dei suddetti presupposti fissati dall'AFD è la condizione primaria per la conclusione regolare del regime del traffico di perfezionamento attivo e la conseguente franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2; Ivo Gut, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG], n. 4 ad art. 59 LD). Con il rilascio dell'autorizzazione viene confermata l'applicabilità del regime del traffico di perfezionamento attivo (cfr. art. 59 cpv. 2 LD in combinato disposto con l'art. 166 lett. a OD). Di regola, nel regime del perfezionamento attivo sono determinati i tributi all'importazione nel cosiddetto regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LD in combinato disposto con l'art. 167 OD). Ciò significa che la riscossione dei tributi all'importazione viene sospesa in maniera condizionale (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Qualora la decisione tramite la quale è stata concessa l'autorizzazione (la cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») non venga impugnata, la stessa cresce formalmente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). In tal caso, si considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri e il conseguente obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative al contenuto dell'autorizzazione, segnatamente la contestazione degli oneri posti da quest'ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando ricorso contro l'autorizzazione stessa; successivamente dette censure non possono infatti più essere sollevate con successo nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi d'entrata e vanno pertanto respinte (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, con la crescita in giudicato formale dell'autorizzazione, pure le censure relative alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinanze su cui si fonda l'autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). 3.2.3 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell'autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell'autorizzazione (cfr. art. 168 cpv. 1 OD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3). Giusta l'art. 168 cpv. 2 OD, all'organo di sorveglianza designato nell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione deve adempiere ai seguenti tre oneri: a)inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale; b)provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d'equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e c)comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili. La dichiarazione doganale per l'esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi ai sensi dell'art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipartimento federale delle finanze [DFF] concernente il traffico di perfezionamento [RS 631.016]; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3). 3.2.4 In caso di mancato ossequio degli oneri posti dall'autorizzazione e dall'art. 168 cpv. 2 OD, il regime del perfezionamento attivo viene considerato come non regolarmente concluso. In tal caso, i tributi doganali all'importazione, sino ad allora sospesi, diventano esigibili (cfr. art. 59 cpv. 4 LD). Ciò non si applica tuttavia se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato (cfr. art. 59 cpv. 4 LD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.4; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.4; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.4; Gut, in: Handkommentar ZG, n. 7 ad art. 59 LD). 3.3 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2). In particolare, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'onere di selezionare il regime doganale corretto applicabile ad una determinata merce e di dichiararla per tale regime (cfr. art. 47 cpv. 1 LD). Tra i vari regimi doganali figura ad esempio il regime del perfezionamento attivo (cfr. art. 47 cpv. 2 lett. e LD; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3). In tale contesto, la dichiarazione doganale, quale base dell'imposizione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l'art. 25 LD), ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; Barbara Schmid, in: Handkommentar ZG, n. 1 ad art. 18 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2). In presenza di un'importazione, a difetto di disposizioni specifiche al riguardo in materia IVA, la dichiarazione doganale funge altresì da base dell'imposizione all'IVA (cfr. art. 50 LIVA, sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3). 3.4 In merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza, la legislazione doganale non contiene alcuna disposizione. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. Patricia Egli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal rinvio dell'art. 116 cpv. 4 LD, in quanto conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.; [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 2 ad art. 24 PA). La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.136 segg., n. 2.139). 3.5 3.5.1 Nel caso concreto, con decisione 5 dicembre 2016 della DGD, la ricorrente è stata messa a beneficio dell'autorizzazione n. (...) ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata liquida, e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal Y._______ (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD], in particolare rubriche 1, 2, 4 e 6). Per quanto concerne la validità dell'autorizzazione, alla rubrica 2 della succitata autorizzazione il termine per l'importazione è stato fissato al 15 dicembre 2017, quello per l'esportazione a 12 mesi dall'importazione interessata e quello per il conteggio a 60 giorni. Alla rubrica 11 denominata « Dichiarazione doganale d'importazione e d'esportazione » è precisato che: « La forma della dichiarazione d'importazione e d'esportazione deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel foglio informativo "Perfezionamento attivo: imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione" (mod. 47.81) ». Alla rubrica 12 denominata « Ulteriori condizioni », rilevante per il presente caso è la precisazione secondo cui: « [...] Il termine per l'esportazione dei prodotti perfezionati è di 12 mesi a partire dall'introduzione della merce di cui alla rubrica 4 nel territorio doganale. La domanda di conteggio (modul[o] 47.92) deve essere presentato all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. Trascorso tale termine sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora [...] ». Alla rubrica 16 sono poi chiaramente indicate le basi giuridiche su cui si fonda la presente autorizzazione. 3.5.2 Come già precisato dal Tribunale in precedenza, detta autorizzazione si presenta come una decisione impugnabile con ricorso (« Bewilligungsverfügung »; cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Essa precisa in che forma devono intervenire le dichiarazioni doganali all'importazione e all'esportazione, nonché i termini per la riesportazione della merce importata in applicazione del regime di perfezionamento attivo e per la presentazione del relativo conteggio. In particolare, detta autorizzazione informa il suo titolare che la domanda di conteggio deve essere presentata all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione e che in caso contrario i tributi d'entrata con i relativi interessi di mora diventano esigibili, ciò conformemente all'art. 59 cpv. 4 LD in combinato disposto con l'art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. DTF 143 II 646 considd. 2.4.2 e 3.3.5; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.1). Essa è provista dei mezzi d'impugnazione, ove è precisato che la stessa è soggetta a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. 3.5.3 La ricorrente non ha impugnato la predetta decisione 5 dicembre 2016, sicché la stessa è formalmente cresciuta in giudicato insieme alle condizioni ivi indicate. Detto in altri termini, si deve considerare che non impugnandola, la ricorrente non solo ha accettato gli oneri fissati dall'autorizzazione, ma si è anche presa l'impegno di rispettarli (cfr. A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.2). 3.6 3.6.1 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che, con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 13 dicembre 2016, la ricorrente ha dichiarato l'importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 ART99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 2 dell'inc. DGD). Tenuto conto dei termini fissati dall'autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD), per detta importazione il termine di 12 mesi per la riesportazione scadeva il 13 dicembre 2017 e quello di 60 giorni dalla riesportazione per l'inoltro della domanda di conteggio - tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie ai sensi dell'art. 22a cpv. 1 lett. b PA - il 27 febbraio 2018 (cfr. parimenti DTF 143 II 646 consid. 3.3.7). 3.6.2 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 20 dicembre 2016, la ricorrente ha successivamente dichiarato l'esportazione definitiva di 6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 3 dell'inc. DGD). Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 31 dicembre 2016, la ricorrente ha poi dichiarato l'esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »), sempre nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 4 dell'inc. DGD). In tali circostanze, si deve dunque constatare che le due predette riesportazioni per una quantità totale di 11'945 kg (= 6'048 kg + 5'897 kg) sono intervenute nel rispetto del termine di riesportazione di 12 mesi posto dall'autorizzazione n. (...). 3.6.3 Dagli atti dell'incarto non risulta tuttavia che la ricorrente abbia inoltrato la propria domanda di conteggio relativa alle due summenzionate esportazioni nel rispetto del termine di 60 giorni - in concreto, come visto poc'anzi, scadente il 27 febbraio 2018 - posto dall'autorizzazione n. (...). Se è vero che al proprio ricorso 3 maggio 2018 la ricorrente ha allegato il conteggio finale datato 11 gennaio 2017 relativo alle due predette esportazioni (cfr. atto n. 5 prodotto dalla ricorrente), tuttavia nulla agli atti permette di ritenere che lo stesso sia da lei stato inoltrato tempestivamente all'autorità inferiore. Invero, dall'e-mail del 7 maggio 2018 da lei indirizzata all'autorità inferiore (cfr. atto n. 7 dell'inc. DGD), risulta l'esatto opposto; essa ha infatti ammesso di aver dimenticato di inoltrare detta domanda: « [...] la domanda è rimasta qui da noi! [D]i sicuro è successo che il 31 dicembre 2016 abbiamo fatto le ultime esportazioni e a gennaio 2017 siamo partiti subito con il traffico di perfezionamento (...) e ci siamo confusi con quello e l'autorizzazione (...) non ci è più venuta in mente [...] ». Ora, nel caso della ricorrente non sussiste alcun valido motivo giustificativo che avrebbe potuto eventualmente giustificare detta dimenticanza e comportare una restituzione in intero del termine per presentare la suddetta domanda di conteggio (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Una domanda in tale senso non è del resto stata inoltrata dalla ricorrente né dinanzi all'autorità inferiore, né dinanzi allo scrivente Tribunale. Nel proprio gravame la ricorrente postula poi semplicemente che la decisione impugnata venga rivista, senza precisazione alcuna circa la tempestività della sua domanda di conteggio. Ne consegue che la domanda di conteggio allegata al ricorso 3 maggio 2018 va considerata come tardiva. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre come in concreto la ricorrente non possa neppure prevalersi dell'art. 59 cpv. 4 LD, nella misura in cui la stessa non ha presentato una domanda nel termine dei 60 giorni ai sensi di detta disposizione (cfr. al riguardo, DTF 143 II 646 consid. 3.3.5 segg.; consid. 3.2.4 del presente giudizio). 3.7 Visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che la ricorrente non ha rispettato il termine per la presentazione della domanda di conteggio posto dall'autorizzazione n. (...) del 5 dicembre 2016 - condizione alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale - e non può pertanto beneficiare del regime del traffico di perfezionamento attivo in rapporto all'importazione definitiva di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016. In tale situazione, è dunque a giusta ragione che al riguardo l'autorità inferiore ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi all'importazione di 7'060.30 franchi conformemente a quanto indicato alla rubrica 12 dell'autorizzazione n. (...) (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso integralmente respinto.

4. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 1'500 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.

3. Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: