Diritto alla rendita
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Con decisione del 28 settembre 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata dall'interessato il 10 luglio 2015.
E. 1.2 L'11 novembre 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 28 settembre 2016 mediante il quale ha chiesto di (accertare e poi) dichiarare il suo diritto a percepire una rendita d'invalidità svizzera dal momento che le patologie di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1 nella causa C-7245/2016).
E. 1.3 Con decisione incidentale del 14 febbraio 2017 (notificata all'interessato il 20 febbraio 2017; doc. TAF 10 e 11 nella causa C-7245/2016), il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'interessato a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E. 1.4 Con sentenza del 31 marzo 2017, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'11 novembre 2016 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 14 nella causa C-7245/2016).
E. 1.5 Il 4 aprile 2017, è poi pervenuto a PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale l'importo di fr. 800.- versato per l'interessato, importo che il Servizio Finanze di questo Tribunale ha ritornato al medesimo il 24 aprile 2017 ("Informazione finanze" nella causa C-7245/2016).
E. 2 Con scritto datato 19 aprile 2017, ma inoltrato il 3 maggio 2017, l'interessato ha segnalato che il pagamento tardivo dell'anticipo spese è dovuto ad un'incomprensione con la nipote - a cui ha chiesto a causa della sua precaria situazione finanziaria di pagare siffatto anticipo - sulla scadenza del termine per eseguire il versamento, questo a causa del suo stato psichico. Confida nella comprensione di questo Tribunale.
E. 3.1 Il 13 maggio 2017, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 31 marzo 2017 mediante il quale ha chiesto di dichiarare ammissibile il ricorso formulato a suo tempo (dinanzi a questo Tribunale) e di accertare (e poi dichiarare) un'incapacità permanente assoluta con diritto a percepire la prestazione economica corrispondente. Ha fatto valere di aver versato l'anticipo spese richiesto da questo Tribunale non appena la sua situazione medica e finanziaria, che lo ha costretto a ricorrere all'aiuto di un famigliare, glielo ha consentito (doc. TAF 18 nella causa C-7245/2016).
E. 3.2 Con sentenza del 14 giugno 2017, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 13 maggio 2017 contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 31 marzo 2017. Il Tribunale federale ha indicato che l'interessato sembra domandare una restituzione del termine omesso per i motivi addotti a giustificazione del pagamento tardivo, domanda che deve essere presentata al Tribunale amministrativo federale, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Il Tribunale federale ha altresì rilevato che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio, di modo che la conclusione dell'interessato tendente al riconoscimento del diritto a prestazioni economiche non è ammissibile (sentenza del TF 9C_369/2017 del 14 giugno 2017).
E. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
E. 4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 4.3 Secondo giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù dell'art. 24 PA rispettivamente dell'art. 41 LPGA, una domanda di restituzione del termine presentata a seguito della pronuncia da parte di questo Tribunale di una sentenza di inammissibilità del ricorso a causa dell'inosservanza di un termine. Nella sentenza 9C_75/2008 del 20 agosto 2008, il Tribunale federale ha in effetti considerato che, sebbene non sussista alcuna disposizione in merito alla facoltà del Tribunale amministrativo federale di riconsiderare una propria decisione nella misura in cui i presupposti per una restituzione del termine siano adempiuti, tale competenza essendo peraltro espressamente prevista per il Tribunale federale per quanto riguarda le sue sentenze all'art. 50 cpv. 2 LTF, le disposizioni che si applicano dinanzi al Tribunale federale sono applicabili anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale in applicazione, per il rinvio di cui all'art. 37 LTAF, dell'art. 24 cpv. 1 PA rispettivamente 41 LPGA (sentenza del TF 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2). Peraltro, l'esigenza dell'esaurimento delle istanze - che sottende all'art. 86 LTF - impone alla parte di formulare dapprima la sua richiesta di restituzione del termine allo stesso Tribunale amministrativo federale per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale, nel caso la restituzione in intero le fosse stata negata (sentenza del TF 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2).
E. 4.4 Per conseguenza, questo Tribunale è competente a trattare la domanda di restituzione del termine che ha assegnato all'interessato il 14 febbraio 2017 per il pagamento dell'anticipo spese e che è scaduto infruttuoso il 22 marzo 2017.
E. 5.1 Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'interessato abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.
E. 5.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009).
E. 5.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003).
E. 5.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento).
E. 5.5.1 Il fatto che l'anticipo a copertura delle spese processuali non sia stato versato entro il termine impartito a causa di un'incomprensione fra l'istante e la nipote - che è stata incaricata di pagare siffatto anticipo - sulla scadenza del termine per effettuare il versamento non costituisce manifestamente un motivo di restituzione dei termini. La nipote dell'istante neppure ha motivato, nell'allegato scritto del 24 aprile 2017, per quale motivo riteneva che il versamento dovesse essere effettuato entro il 18 aprile 2017. D'altra parte, se l'istante non fosse stato in grado di pagare l'importo richiesto a causa della sua precaria situazione finanziaria, sia il medesimo che la nipote avrebbero potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, vuoi inoltrare un'istanza di proroga del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 22 marzo 2017 a mezzanotte, vuoi presentare una domanda di dispensa dal versamento delle spese processuali.
E. 5.5.2 Per il resto, può essere rilevato che l'istante, nell'atto del 19 aprile 2017, ha preteso d'essere stato impossibilitato, per malattia, d'incaricare correttamente la nipote di versare siffatto anticipo, in particolare le avrebbe fornito delle indicazioni errate sulla scadenza del termine per il versamento. Secondo giurisprudenza, una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2). L'istante non ha però fornito spiegazione alcuna sulla ragione per cui il suo stato di salute psicofisico non gli avrebbe consentito né di versare tempestivamente l'anticipo spese né di incaricare la nipote di effettuare tempestivamente il richiesto versamento, anche tenuto conto della crisi d'ansia manifestatasi il 10 aprile 2017 (momento in cui il termine per versare l'anticipo spese era peraltro già scaduto infruttuoso; v. certificato medico del 10 aprile 2017). Per sovrabbondanza, può essere osservato che i documenti medici agli atti diagnosticano certo una sindrome ansioso-depressiva in trattamento con un antidepressivo ed un ansiolitico e precisano che il ricorrente è in cura presso un centro di salute mentale (v. certificato medico del 10 aprile 2017 e rapporto psichiatrico). Non appare comunque emergere una malattia grave e improvvisa dell'istante che gli avrebbe potuto impedire in particolare di incaricare la nipote di pagare l'anticipo spese o che possa giustificare un errore nell'indicazione del termine per il pagamento.
E. 5.5.3 D'altra parte, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1342 a 1344 con riferimenti). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341).
E. 5.6 Ne discende che chiaramente non è stato fatto valere un impedimento non colpevole ai sensi di legge dell'istante rispettivamente della nipote.
E. 5.7 Da quanto esposto, la domanda del 19 aprile 2017 di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali va respinta in quanto manifestamente infondata.
E. 6 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini che come nella presente fattispecie risultano manifestamente infondate (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-264/2014 del 27 gennaio 2014 e C-2330/2011 del 18 luglio 2011 consid. 9).
E. 7 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione all'istante di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La domanda dell'istante del 19 aprile 2017, intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è respinta.
- Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: - istante (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 30.10.2017 (9C_540/2017) Corte III C-2706/2017 Sentenza del 10 luglio 2017 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, istante, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo spese (sentenza del Tribunale amministrativo federale del 31 marzo 2017). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 28 settembre 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata dall'interessato il 10 luglio 2015. 1.2 L'11 novembre 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 28 settembre 2016 mediante il quale ha chiesto di (accertare e poi) dichiarare il suo diritto a percepire una rendita d'invalidità svizzera dal momento che le patologie di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1 nella causa C-7245/2016). 1.3 Con decisione incidentale del 14 febbraio 2017 (notificata all'interessato il 20 febbraio 2017; doc. TAF 10 e 11 nella causa C-7245/2016), il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'interessato a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 1.4 Con sentenza del 31 marzo 2017, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'11 novembre 2016 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 14 nella causa C-7245/2016). 1.5 Il 4 aprile 2017, è poi pervenuto a PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale l'importo di fr. 800.- versato per l'interessato, importo che il Servizio Finanze di questo Tribunale ha ritornato al medesimo il 24 aprile 2017 ("Informazione finanze" nella causa C-7245/2016).
2. Con scritto datato 19 aprile 2017, ma inoltrato il 3 maggio 2017, l'interessato ha segnalato che il pagamento tardivo dell'anticipo spese è dovuto ad un'incomprensione con la nipote - a cui ha chiesto a causa della sua precaria situazione finanziaria di pagare siffatto anticipo - sulla scadenza del termine per eseguire il versamento, questo a causa del suo stato psichico. Confida nella comprensione di questo Tribunale. 3. 3.1 Il 13 maggio 2017, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 31 marzo 2017 mediante il quale ha chiesto di dichiarare ammissibile il ricorso formulato a suo tempo (dinanzi a questo Tribunale) e di accertare (e poi dichiarare) un'incapacità permanente assoluta con diritto a percepire la prestazione economica corrispondente. Ha fatto valere di aver versato l'anticipo spese richiesto da questo Tribunale non appena la sua situazione medica e finanziaria, che lo ha costretto a ricorrere all'aiuto di un famigliare, glielo ha consentito (doc. TAF 18 nella causa C-7245/2016). 3.2 Con sentenza del 14 giugno 2017, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 13 maggio 2017 contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 31 marzo 2017. Il Tribunale federale ha indicato che l'interessato sembra domandare una restituzione del termine omesso per i motivi addotti a giustificazione del pagamento tardivo, domanda che deve essere presentata al Tribunale amministrativo federale, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Il Tribunale federale ha altresì rilevato che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio, di modo che la conclusione dell'interessato tendente al riconoscimento del diritto a prestazioni economiche non è ammissibile (sentenza del TF 9C_369/2017 del 14 giugno 2017). 4. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Secondo giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù dell'art. 24 PA rispettivamente dell'art. 41 LPGA, una domanda di restituzione del termine presentata a seguito della pronuncia da parte di questo Tribunale di una sentenza di inammissibilità del ricorso a causa dell'inosservanza di un termine. Nella sentenza 9C_75/2008 del 20 agosto 2008, il Tribunale federale ha in effetti considerato che, sebbene non sussista alcuna disposizione in merito alla facoltà del Tribunale amministrativo federale di riconsiderare una propria decisione nella misura in cui i presupposti per una restituzione del termine siano adempiuti, tale competenza essendo peraltro espressamente prevista per il Tribunale federale per quanto riguarda le sue sentenze all'art. 50 cpv. 2 LTF, le disposizioni che si applicano dinanzi al Tribunale federale sono applicabili anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale in applicazione, per il rinvio di cui all'art. 37 LTAF, dell'art. 24 cpv. 1 PA rispettivamente 41 LPGA (sentenza del TF 1C_491/2008 del 10 marzo 2009 consid. 1.2). Peraltro, l'esigenza dell'esaurimento delle istanze - che sottende all'art. 86 LTF - impone alla parte di formulare dapprima la sua richiesta di restituzione del termine allo stesso Tribunale amministrativo federale per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale, nel caso la restituzione in intero le fosse stata negata (sentenza del TF 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2). 4.4 Per conseguenza, questo Tribunale è competente a trattare la domanda di restituzione del termine che ha assegnato all'interessato il 14 febbraio 2017 per il pagamento dell'anticipo spese e che è scaduto infruttuoso il 22 marzo 2017. 5. 5.1 Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'interessato abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali. 5.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). 5.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003). 5.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento). 5.5 5.5.1 Il fatto che l'anticipo a copertura delle spese processuali non sia stato versato entro il termine impartito a causa di un'incomprensione fra l'istante e la nipote - che è stata incaricata di pagare siffatto anticipo - sulla scadenza del termine per effettuare il versamento non costituisce manifestamente un motivo di restituzione dei termini. La nipote dell'istante neppure ha motivato, nell'allegato scritto del 24 aprile 2017, per quale motivo riteneva che il versamento dovesse essere effettuato entro il 18 aprile 2017. D'altra parte, se l'istante non fosse stato in grado di pagare l'importo richiesto a causa della sua precaria situazione finanziaria, sia il medesimo che la nipote avrebbero potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, vuoi inoltrare un'istanza di proroga del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 22 marzo 2017 a mezzanotte, vuoi presentare una domanda di dispensa dal versamento delle spese processuali. 5.5.2 Per il resto, può essere rilevato che l'istante, nell'atto del 19 aprile 2017, ha preteso d'essere stato impossibilitato, per malattia, d'incaricare correttamente la nipote di versare siffatto anticipo, in particolare le avrebbe fornito delle indicazioni errate sulla scadenza del termine per il versamento. Secondo giurisprudenza, una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2). L'istante non ha però fornito spiegazione alcuna sulla ragione per cui il suo stato di salute psicofisico non gli avrebbe consentito né di versare tempestivamente l'anticipo spese né di incaricare la nipote di effettuare tempestivamente il richiesto versamento, anche tenuto conto della crisi d'ansia manifestatasi il 10 aprile 2017 (momento in cui il termine per versare l'anticipo spese era peraltro già scaduto infruttuoso; v. certificato medico del 10 aprile 2017). Per sovrabbondanza, può essere osservato che i documenti medici agli atti diagnosticano certo una sindrome ansioso-depressiva in trattamento con un antidepressivo ed un ansiolitico e precisano che il ricorrente è in cura presso un centro di salute mentale (v. certificato medico del 10 aprile 2017 e rapporto psichiatrico). Non appare comunque emergere una malattia grave e improvvisa dell'istante che gli avrebbe potuto impedire in particolare di incaricare la nipote di pagare l'anticipo spese o che possa giustificare un errore nell'indicazione del termine per il pagamento. 5.5.3 D'altra parte, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1342 a 1344 con riferimenti). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341). 5.6 Ne discende che chiaramente non è stato fatto valere un impedimento non colpevole ai sensi di legge dell'istante rispettivamente della nipote. 5.7 Da quanto esposto, la domanda del 19 aprile 2017 di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali va respinta in quanto manifestamente infondata.
6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini che come nella presente fattispecie risultano manifestamente infondate (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-264/2014 del 27 gennaio 2014 e C-2330/2011 del 18 luglio 2011 consid. 9).
7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione all'istante di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda dell'istante del 19 aprile 2017, intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione a:
- istante (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: