Diritto alla rendita
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Con decisione del 5 febbraio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita intera d'invalidità svizzera dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia.
E. 2 Il 12 marzo 2019, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 5 febbraio 2019 mediante il quale ha chiesto di (riformare la decisione impugnata nel senso di) riconoscergli il diritto ad una rendita intera d'invalidità sino al 30 settembre 2018.
E. 3.1 Con decisione incidentale del 25 marzo 2019 (notificata il 1° aprile 2019; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 29 aprile 2019, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E. 3.2 Il 23 aprile 2019, l'importo di fr. 788.- è stato ricevuto dal Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 5).
E. 4.1 Con decisione incidentale del 7 maggio 2019 (notificata il 21 maggio 2019; cfr. l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 7]), il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.-, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che gli incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali, se del caso alla banca corrispondente estera, che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuto a versare a favore del Tribunale l'importo integrale di fr. 800.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto non solo delle spese e delle commissioni legate al trasferimento dell'importo in questione al Tribunale medesimo, ma anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.
E. 4.2 Il 28 maggio 2019, l'importo di fr. 22.21 a titolo di saldo dell'anticipo spese è stato versato sul conto di PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 9).
E. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 19 luglio 2019, ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, mediante attestazione originale e firmata (leggibile) rilasciata dalla banca, che l'importo di fr. 22.21 a titolo di saldo dell'anticipo spese è stato versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale, come indicato nella decisione incidentale del 7 maggio 2019 di questo Tribunale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una tale dimostrazione. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che non è determinante la data in cui l'ordine di pagamento è stato dato alla banca, ma la data in cui la banca ha effettivamente addebitato il conto bancario del ricorrente o del suo rappresentante in favore del Tribunale amministrativo federale.
E. 5.2 Con scritto dell'8 agosto 2019, l'insorgente ha segnalato che, secondo l'allegata attestazione dell'Agenzia di B._______ della Banca popolare di C._______, il pagamento è stato effettuato il 24 maggio 2019, ma l'importo di fr. 22.21 è stato accreditato in favore del Tribunale solo il 28 maggio 2019. Ha precisato che il pagamento tardivo del saldo dell'anticipo spese è dovuto a "motivi di salute". Ha chiesto pertanto "la restituzione in termini" e di volere considerare "il pagamento integrativo eseguito il 24-28 maggio 2019 nei termini, ovvero eseguito pur con ritardo, ma per cause non imputabili né al ricorrente né al rappresentante" (doc. TAF 11).
E. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
E. 6.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 7.1 Richiamato l'art. 41 LPGA, l'insorgente ha inoltrato un'istanza di restituzione "in termini" (del termine) per effettuare il versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese.
E. 7.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009).
E. 7.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003).
E. 7.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento).
E. 7.5 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa emerge che il ricorrente con procura dell'8 marzo 2019 ha conferito mandato all'avvocato Maria Maddalena Piarulli di rappresentarlo "con ricorso al Tribunale amministrativo federale" (cfr. doc. TAF 1). La decisione incidentale di questo Tribunale del 7 maggio 2019 è pertanto stata validamente notificata all'indirizzo della rappresentante autorizzata dell'insorgente il 21 maggio 2019 (cfr. l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 7]).
E. 7.6.1 Il ricorrente, nell'atto dell'8 agosto 2019, ha preteso d'essere stato impossibilitato, per motivi di salute, di versare entro il termine impartito il saldo dell'anticipo spese. Secondo giurisprudenza, una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2).
E. 7.6.2 Il ricorrente non ha però fornito spiegazione alcuna sulla ragione per cui il suo stato di salute (psichico-fisico) non gli avrebbe consentito né di versare tempestivamente il richiesto saldo dell'anticipo spese né di incaricare una terza persona di effettuare tempestivamente il richiesto versamento. Per sovrabbondanza, può essere osservato che i documenti medici agli atti diagnosticano certo dei postumi di interventi chirurgici al dito III e IV della mano sinistra (con deficit di forza e disturbi sensitivi) e riferiscono che l'insorgente si è sottoposto a trattamento riabilitativo ambulatoriale (v., in particolare, rapporto di visita ortopedica del giugno 2018 e rapporto neurologico del febbraio 2019). Non appare comunque emergere una malattia grave e improvvisa del ricorrente che gli avrebbe potuto impedire in particolare di incaricare una terza persona, per esempio il suo rappresentante che non ha indicato che sarebbe stato impedito di pagare il saldo dell'anticipo spese, o che possa giustificare un errore nell'indicazione del termine di pagamento.
E. 7.6.3 D'altra parte, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1342 a 1344 con riferimenti). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un errore scusabile rispettivamente un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341).
E. 7.7 Ne discende che chiaramente non è stato fatto valere un impedimento non colpevole ai sensi di legge del ricorrente rispettivamente della rappresentante.
E. 7.8 Peraltro, l'insorgente, benché rappresentato in questa sede, non ha inoltrato, entro il 27 maggio 2019, un'istanza di proroga del termine accordato per il versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 27 maggio 2019 a mezzanotte.
E. 7.9 Da quanto esposto, discende che la domanda dell'8 agosto 2019 di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese va respinta in quanto manifestamente infondata.
E. 8.1 Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giurisprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario in Svizzera del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_101/2018 del 21 giugno 2018), fermo restando che in quest'ultima ipotesi, non è sufficiente inserire l'ultimo giorno del termine quale data di valuta, ossia quale giorno nel quale il conto della parte debba essere addebitato; è infatti necessario che l'elaborazione dell'ordine e il relativo addebito avvengano effettivamente l'ultimo giorno del termine (v. la sentenza del TF 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012).
E. 8.2 La decisione incidentale di questo Tribunale del 7 maggio 2019 è stata notificata alla rappresentante del ricorrente il 21 maggio 2019 (cfr. l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 7]). Considerato che il termine di 5 giorni per versare il richiesto saldo dell'anticipo spese ha iniziato a decorrere il 22 maggio 2019 è scaduto il lunedì 27 maggio 2019 (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI; giorno che peraltro non è riconosciuto come festivo nel comune di B._______), il pagamento dell'importo di fr. 22.21 mediante addebito sul conto bancario dell'insorgente a favore di questo Tribunale il 28 maggio 2019 (v. l'indicazione "data regolamento" sulla menzionata attestazione bancaria; doc. TAF 11) lo è stato tardivamente. Peraltro, nell'atto dell'8 agosto 2019, la rappresentante del ricorrente ha riconosciuto lei stessa che il pagamento è stato eseguito "pur con ritardo".
E. 8.3 Per conseguenza, il ricorso del 12 marzo - a causa del versamento tardivo da parte del ricorrente del saldo dell'anticipo spese - è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014; cfr. pure la sentenza del TAF C-669/2015 del 23 aprile 2015).
E. 9 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini, che come nella presente fattispecie, risultano manifestamente infondate (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 6 e C-264/2014 del 27 gennaio 2014).
E. 10.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 810.21.
E. 10.2 Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione al ricorrente di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- L'istanza del ricorrente dell'8 agosto 2019 - intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento del saldo dell'anticipo spese - è respinta.
- Il ricorso del 12 marzo 2019 è inammissibile.
- Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 810.21 sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
- Non si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento") - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1319/2019 Sentenza del 31 ottobre 2019 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Maria Maddalena Piarulli, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 5 febbraio 2019). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 5 febbraio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita intera d'invalidità svizzera dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia.
2. Il 12 marzo 2019, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 5 febbraio 2019 mediante il quale ha chiesto di (riformare la decisione impugnata nel senso di) riconoscergli il diritto ad una rendita intera d'invalidità sino al 30 settembre 2018. 3. 3.1 Con decisione incidentale del 25 marzo 2019 (notificata il 1° aprile 2019; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 29 aprile 2019, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 3.2 Il 23 aprile 2019, l'importo di fr. 788.- è stato ricevuto dal Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 5). 4. 4.1 Con decisione incidentale del 7 maggio 2019 (notificata il 21 maggio 2019; cfr. l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 7]), il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.-, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che gli incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali, se del caso alla banca corrispondente estera, che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuto a versare a favore del Tribunale l'importo integrale di fr. 800.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto non solo delle spese e delle commissioni legate al trasferimento dell'importo in questione al Tribunale medesimo, ma anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio. 4.2 Il 28 maggio 2019, l'importo di fr. 22.21 a titolo di saldo dell'anticipo spese è stato versato sul conto di PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 9). 5. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 19 luglio 2019, ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, mediante attestazione originale e firmata (leggibile) rilasciata dalla banca, che l'importo di fr. 22.21 a titolo di saldo dell'anticipo spese è stato versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale, come indicato nella decisione incidentale del 7 maggio 2019 di questo Tribunale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una tale dimostrazione. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che non è determinante la data in cui l'ordine di pagamento è stato dato alla banca, ma la data in cui la banca ha effettivamente addebitato il conto bancario del ricorrente o del suo rappresentante in favore del Tribunale amministrativo federale. 5.2 Con scritto dell'8 agosto 2019, l'insorgente ha segnalato che, secondo l'allegata attestazione dell'Agenzia di B._______ della Banca popolare di C._______, il pagamento è stato effettuato il 24 maggio 2019, ma l'importo di fr. 22.21 è stato accreditato in favore del Tribunale solo il 28 maggio 2019. Ha precisato che il pagamento tardivo del saldo dell'anticipo spese è dovuto a "motivi di salute". Ha chiesto pertanto "la restituzione in termini" e di volere considerare "il pagamento integrativo eseguito il 24-28 maggio 2019 nei termini, ovvero eseguito pur con ritardo, ma per cause non imputabili né al ricorrente né al rappresentante" (doc. TAF 11). 6. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 6.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7. 7.1 Richiamato l'art. 41 LPGA, l'insorgente ha inoltrato un'istanza di restituzione "in termini" (del termine) per effettuare il versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese. 7.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). 7.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003). 7.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento). 7.5 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa emerge che il ricorrente con procura dell'8 marzo 2019 ha conferito mandato all'avvocato Maria Maddalena Piarulli di rappresentarlo "con ricorso al Tribunale amministrativo federale" (cfr. doc. TAF 1). La decisione incidentale di questo Tribunale del 7 maggio 2019 è pertanto stata validamente notificata all'indirizzo della rappresentante autorizzata dell'insorgente il 21 maggio 2019 (cfr. l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 7]). 7.6 7.6.1 Il ricorrente, nell'atto dell'8 agosto 2019, ha preteso d'essere stato impossibilitato, per motivi di salute, di versare entro il termine impartito il saldo dell'anticipo spese. Secondo giurisprudenza, una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2). 7.6.2 Il ricorrente non ha però fornito spiegazione alcuna sulla ragione per cui il suo stato di salute (psichico-fisico) non gli avrebbe consentito né di versare tempestivamente il richiesto saldo dell'anticipo spese né di incaricare una terza persona di effettuare tempestivamente il richiesto versamento. Per sovrabbondanza, può essere osservato che i documenti medici agli atti diagnosticano certo dei postumi di interventi chirurgici al dito III e IV della mano sinistra (con deficit di forza e disturbi sensitivi) e riferiscono che l'insorgente si è sottoposto a trattamento riabilitativo ambulatoriale (v., in particolare, rapporto di visita ortopedica del giugno 2018 e rapporto neurologico del febbraio 2019). Non appare comunque emergere una malattia grave e improvvisa del ricorrente che gli avrebbe potuto impedire in particolare di incaricare una terza persona, per esempio il suo rappresentante che non ha indicato che sarebbe stato impedito di pagare il saldo dell'anticipo spese, o che possa giustificare un errore nell'indicazione del termine di pagamento. 7.6.3 D'altra parte, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1342 a 1344 con riferimenti). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un errore scusabile rispettivamente un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (Yves Donzallaz, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341). 7.7 Ne discende che chiaramente non è stato fatto valere un impedimento non colpevole ai sensi di legge del ricorrente rispettivamente della rappresentante. 7.8 Peraltro, l'insorgente, benché rappresentato in questa sede, non ha inoltrato, entro il 27 maggio 2019, un'istanza di proroga del termine accordato per il versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 27 maggio 2019 a mezzanotte. 7.9 Da quanto esposto, discende che la domanda dell'8 agosto 2019 di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese va respinta in quanto manifestamente infondata. 8. 8.1 Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giurisprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario in Svizzera del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_101/2018 del 21 giugno 2018), fermo restando che in quest'ultima ipotesi, non è sufficiente inserire l'ultimo giorno del termine quale data di valuta, ossia quale giorno nel quale il conto della parte debba essere addebitato; è infatti necessario che l'elaborazione dell'ordine e il relativo addebito avvengano effettivamente l'ultimo giorno del termine (v. la sentenza del TF 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012). 8.2 La decisione incidentale di questo Tribunale del 7 maggio 2019 è stata notificata alla rappresentante del ricorrente il 21 maggio 2019 (cfr. l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 7]). Considerato che il termine di 5 giorni per versare il richiesto saldo dell'anticipo spese ha iniziato a decorrere il 22 maggio 2019 è scaduto il lunedì 27 maggio 2019 (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI; giorno che peraltro non è riconosciuto come festivo nel comune di B._______), il pagamento dell'importo di fr. 22.21 mediante addebito sul conto bancario dell'insorgente a favore di questo Tribunale il 28 maggio 2019 (v. l'indicazione "data regolamento" sulla menzionata attestazione bancaria; doc. TAF 11) lo è stato tardivamente. Peraltro, nell'atto dell'8 agosto 2019, la rappresentante del ricorrente ha riconosciuto lei stessa che il pagamento è stato eseguito "pur con ritardo". 8.3 Per conseguenza, il ricorso del 12 marzo - a causa del versamento tardivo da parte del ricorrente del saldo dell'anticipo spese - è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014; cfr. pure la sentenza del TAF C-669/2015 del 23 aprile 2015).
9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini, che come nella presente fattispecie, risultano manifestamente infondate (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 6 e C-264/2014 del 27 gennaio 2014). 10. 10.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 810.21. 10.2 Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione al ricorrente di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. L'istanza del ricorrente dell'8 agosto 2019 - intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento del saldo dell'anticipo spese - è respinta.
2. Il ricorso del 12 marzo 2019 è inammissibile.
3. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 810.21 sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
4. Non si attribuiscono ripetibili.
5. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento")
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: