Revisione della rendita
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Con comunicazione del 4 aprile 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; di seguito anche autorità inferiore) ha comunicato a A._______ che, conto tenuto degli accertamenti effettuati, la rendita già assegnata - segnatamente una mezza rendita - non avrebbe subito alcun cambiamento. L'UAIE ha altresì informato l'interessato che, qualora non fosse stato d'accordo con tale comunicazione avrebbe potuto richiedere, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla sua ricezione, una decisione soggetta a ricorso (doc. 121)
E. 2 Il 18 giugno 2019 (cfr. timbro postale) l'interessato ha manifestato il suo disaccordo contro la comunicazione del 4 aprile 2019, facendo valere che, a causa della sua disabilità, sarebbe giustificata una rendita più elevata, già ottenuta in un primo tempo, piuttosto che quella inferiore successivamente stabilita dalla competente autorità svizzera. Ha altresì indicato che data questa situazione, che comporta pure delle difficoltà finanziarie, si sente molto ansioso e stressato pensando al suo futuro e a quello della sua famiglia. L'assicurato ha infine aggiunto di non aver potuto agire nel termine di 30 giorni a causa della sua malattia mentale e del suo stato di salute (doc. TAF 1).
E. 3 Su richiesta, l'autorità inferiore ha poi trasmesso a questo Tribunale il proprio incarto (cfr. doc. TAF 3).
E. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 4.3 A norma dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 51 LPGA prevede anche una procedura semplificata: le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2). La prassi si è chiesta sul termine entro cui chiedere una decisione. Considerati i contrapposti interessi, ossia da un lato la sicurezza del diritto e da un altro lato il principio della buona fede, il Tribunale federale ha concluso che l'assicurato deve pretendere l'emanazione di una decisione entro un anno, quand'anche le condizioni dell'art. 51 LPGA non siano realizzate. Un termine più lungo potrebbe entrare eventualmente in linea di conto, quando l'interessato è ignorante in materia di questioni giuridiche, non è rappresentato da un patrocinatore e in buona fede potrebbe intendere che l'assicuratore non abbia preso una posizione definitiva e intenda ordinare ulteriori accertamenti (DTF 134 V 145 consid. 5.3).
E. 4.4 Giusta l'art. 58 LAI (assegnazione di prestazioni senza decisione), il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'art. 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti. Ha fatto uso di tale sua competenza emanando in particolare l'art. 74ter lett. f OAI (RS 831.201), secondo cui se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato, le rendite e gli assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modifica della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni, possono essere accordate o protratte senza la notifica di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI). L'Ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta l'art. 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notifica di una decisione (art. 74quater cpv. 1 OAI).
E. 5.1 Nella presente fattispecie, con scritto del 9 agosto 2018, l'autorità inferiore ha avviato d'ufficio una revisione della rendita d'invalidità (doc. 106). Con comunicazione del 4 aprile 2019, l'UAIE ha informato l'interessato che il suo diritto alla rendita non avrebbe subito alcuna modifica e che pertanto avrebbe continuato a percepire la mezza rendita. Nella menzionata comunicazione, l'autorità inferiore ha altresì indicato all'interessato che in caso di disaccordo con il presente scritto avrebbe potuto chiedere una decisione soggetta a ricorso entro 30 giorni dalla notifica del medesimo (doc. 121).
E. 5.2 Questo Tribunale osserva che la comunicazione dell'UAIE del 4 aprile 2019, costituisce manifestamente un atto sbrigato in procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, fermo restando che anche nell'eventualità che la procedura di revisione della rendita fosse stata sbrigata erroneamente dall'UAIE in virtù di tale disposizione incomberebbe comunque al ricorrente di chiedere entro un anno l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA (DTF 134 V 145 consid. 2.3).
E. 5.3 Ritenuta quindi la volontà dell'interessato di ricorrere contro la comunicazione del 4 aprile 2019, questo Tribunale osserva che la stessa non è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Conto tenuto che questo Tribunale giudica i ricorsi interposti contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), il ricorso interposto contro la comunicazione del 4 aprile 2019 è pertanto manifestamente inammissibile (cfr. pure sentenza del TAF C-2725/2018 dell'11 luglio 2018 con rinvii).
E. 6 Questo Tribunale osserva che l'atto del 18 giugno 2019 non può pertanto che essere interpretato quale richiesta di emanare una decisione impugnabile nell'ambito della procedura di revisione della rendita che ha condotto alla comunicazione dell'UAIE del 4 aprile 2019. Compete pertanto all'UAIE, cui va ritrasmesso l'atto del ricorrente del 18 giugno 2019, di procedere nel senso indicato (art. 37 LTAF e art. 7 cpv. 1 PA e art. 8 cpv. 1 PA).
E. 7.1 Infine, e visto quanto precede, la domanda di restituzione dei termini per quanto attiene alla comunicazione dell'UAIE del 4 aprile 2019 è priva di oggetto.
E. 7.2 Per sovrabbondanza, può tutt'al più ancora essere osservato che benché il ricorrente non abbia manifestato alcuna volontà riconoscibile (cfr., sulla questione, la DTF 134 V 162 consid. 2 con rinvii, segnatamente alla DTF 112 Ib 634 consid. 2b) di ricorrere contro la decisione del 24 aprile 2019 mediante la quale l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato una rendita ordinaria per figlio legata alla propria rendita, la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere respinta, dal giudice unico, in quanto manifestamente infondata (cfr. sulla questione e fra le tante, la sentenza del TAF C-1319/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 9 con rinvii), l'interessato non avendo minimamente dimostrato, ma semplicemente preteso in modo generico, di essere stato impedito dall'agire a causa del suo stato di salute, fermo restando che non emerge altresì dalle carte processuali alcun indizio da cui desumere che l'interessato sarebbe comunque anche stato impedito dall'incaricare una terza persona d'agire tempestivamente.
E. 8 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
E. 9.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
E. 9.2 Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'atto dell'interessato del 18 giugno 2019 è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 6.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si attribuiscono spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3129/2019 Sentenza del 21 febbraio 2020 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (comunicazione del 4 aprile 2019). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con comunicazione del 4 aprile 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; di seguito anche autorità inferiore) ha comunicato a A._______ che, conto tenuto degli accertamenti effettuati, la rendita già assegnata - segnatamente una mezza rendita - non avrebbe subito alcun cambiamento. L'UAIE ha altresì informato l'interessato che, qualora non fosse stato d'accordo con tale comunicazione avrebbe potuto richiedere, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla sua ricezione, una decisione soggetta a ricorso (doc. 121)
2. Il 18 giugno 2019 (cfr. timbro postale) l'interessato ha manifestato il suo disaccordo contro la comunicazione del 4 aprile 2019, facendo valere che, a causa della sua disabilità, sarebbe giustificata una rendita più elevata, già ottenuta in un primo tempo, piuttosto che quella inferiore successivamente stabilita dalla competente autorità svizzera. Ha altresì indicato che data questa situazione, che comporta pure delle difficoltà finanziarie, si sente molto ansioso e stressato pensando al suo futuro e a quello della sua famiglia. L'assicurato ha infine aggiunto di non aver potuto agire nel termine di 30 giorni a causa della sua malattia mentale e del suo stato di salute (doc. TAF 1).
3. Su richiesta, l'autorità inferiore ha poi trasmesso a questo Tribunale il proprio incarto (cfr. doc. TAF 3). 4. 4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3. A norma dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 51 LPGA prevede anche una procedura semplificata: le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2). La prassi si è chiesta sul termine entro cui chiedere una decisione. Considerati i contrapposti interessi, ossia da un lato la sicurezza del diritto e da un altro lato il principio della buona fede, il Tribunale federale ha concluso che l'assicurato deve pretendere l'emanazione di una decisione entro un anno, quand'anche le condizioni dell'art. 51 LPGA non siano realizzate. Un termine più lungo potrebbe entrare eventualmente in linea di conto, quando l'interessato è ignorante in materia di questioni giuridiche, non è rappresentato da un patrocinatore e in buona fede potrebbe intendere che l'assicuratore non abbia preso una posizione definitiva e intenda ordinare ulteriori accertamenti (DTF 134 V 145 consid. 5.3). 4.4. Giusta l'art. 58 LAI (assegnazione di prestazioni senza decisione), il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'art. 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti. Ha fatto uso di tale sua competenza emanando in particolare l'art. 74ter lett. f OAI (RS 831.201), secondo cui se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato, le rendite e gli assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modifica della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni, possono essere accordate o protratte senza la notifica di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI). L'Ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta l'art. 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notifica di una decisione (art. 74quater cpv. 1 OAI). 5. 5.1. Nella presente fattispecie, con scritto del 9 agosto 2018, l'autorità inferiore ha avviato d'ufficio una revisione della rendita d'invalidità (doc. 106). Con comunicazione del 4 aprile 2019, l'UAIE ha informato l'interessato che il suo diritto alla rendita non avrebbe subito alcuna modifica e che pertanto avrebbe continuato a percepire la mezza rendita. Nella menzionata comunicazione, l'autorità inferiore ha altresì indicato all'interessato che in caso di disaccordo con il presente scritto avrebbe potuto chiedere una decisione soggetta a ricorso entro 30 giorni dalla notifica del medesimo (doc. 121). 5.2. Questo Tribunale osserva che la comunicazione dell'UAIE del 4 aprile 2019, costituisce manifestamente un atto sbrigato in procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, fermo restando che anche nell'eventualità che la procedura di revisione della rendita fosse stata sbrigata erroneamente dall'UAIE in virtù di tale disposizione incomberebbe comunque al ricorrente di chiedere entro un anno l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA (DTF 134 V 145 consid. 2.3). 5.3. Ritenuta quindi la volontà dell'interessato di ricorrere contro la comunicazione del 4 aprile 2019, questo Tribunale osserva che la stessa non è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Conto tenuto che questo Tribunale giudica i ricorsi interposti contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), il ricorso interposto contro la comunicazione del 4 aprile 2019 è pertanto manifestamente inammissibile (cfr. pure sentenza del TAF C-2725/2018 dell'11 luglio 2018 con rinvii).
6. Questo Tribunale osserva che l'atto del 18 giugno 2019 non può pertanto che essere interpretato quale richiesta di emanare una decisione impugnabile nell'ambito della procedura di revisione della rendita che ha condotto alla comunicazione dell'UAIE del 4 aprile 2019. Compete pertanto all'UAIE, cui va ritrasmesso l'atto del ricorrente del 18 giugno 2019, di procedere nel senso indicato (art. 37 LTAF e art. 7 cpv. 1 PA e art. 8 cpv. 1 PA). 7. 7.1. Infine, e visto quanto precede, la domanda di restituzione dei termini per quanto attiene alla comunicazione dell'UAIE del 4 aprile 2019 è priva di oggetto. 7.2. Per sovrabbondanza, può tutt'al più ancora essere osservato che benché il ricorrente non abbia manifestato alcuna volontà riconoscibile (cfr., sulla questione, la DTF 134 V 162 consid. 2 con rinvii, segnatamente alla DTF 112 Ib 634 consid. 2b) di ricorrere contro la decisione del 24 aprile 2019 mediante la quale l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato una rendita ordinaria per figlio legata alla propria rendita, la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere respinta, dal giudice unico, in quanto manifestamente infondata (cfr. sulla questione e fra le tante, la sentenza del TAF C-1319/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 9 con rinvii), l'interessato non avendo minimamente dimostrato, ma semplicemente preteso in modo generico, di essere stato impedito dall'agire a causa del suo stato di salute, fermo restando che non emerge altresì dalle carte processuali alcun indizio da cui desumere che l'interessato sarebbe comunque anche stato impedito dall'incaricare una terza persona d'agire tempestivamente.
8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. 9.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]). 9.2. Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'atto dell'interessato del 18 giugno 2019 è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 6.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si attribuiscono spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: