opencaselaw.ch

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Bundesstrafgericht · 2008-03-20 · Italiano CH

Auslieferung an Moldawien; Einwand des politischen Delikts; Verletzung der Menschenrechte; Untersuchungshaft; diplomatische Garantien.

Sachverhalt

Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Ticino, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è sospettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.– appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A., il

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25 quale è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in detenzio- ne estradizionale. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame del 20 ago- sto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato (TPF RR.2007.132). Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al motivo politico del perseguimento penale all'estero invoca- to dal predetto. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A. In data 25 febbraio 2008 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo che la domanda di assistenza internazionale presentata dalla Moldova, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta. Con sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale, dopo aver disposto a titolo supercautelare il trasferimento di A. in un ospedale civile, ha accolto il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto dal medesimo contro il rifiuto di scarcerazione del 29 gennaio 2008, ordinandone la liberazione, accompa- gnata da misure sostitutive della detenzione (TPF RR.2008.24).

La II Corte dei reclami penali ha infine ammesso l'obiezione di reato politi- co e accolto il ricorso, rifiutando l'estradizione alla Moldova con contestuale revoca delle misure sostitutive della detenzione precedentemente ordinate.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Sviz- zera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 di- cembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Se- condo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favo-

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26 revole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

E. 1.2 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nel- l'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'at- to, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politi- ca; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connes- se a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr.; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubbli- cato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale pri- ma istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF RR.2007.98+114 dell'8 ottobre 2007, consid. 2.1).

L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque com- petente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

E. 1.3 (…)

E. 2 (…)

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27

E. 3 Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Mol- dova abbia un carattere politico. (...)

E. 3.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr. le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudizia- rie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr.; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP). L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3

n. 1 CEEstr.; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazio- nalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr.; art. 2 lett. b e c AIMP). Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione so- ciale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delit- to politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un ca- rattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo o procurarne ulteriormente l'immunità (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata). La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr. e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico- giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica

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28 (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segna- tamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

E. 3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto tutta una serie di documenti e testimonianze a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di motivi politici alla base del suo perseguimento in Moldova. (…)

E. 3.3 La presente Corte, preso atto delle testimonianze appena elencate, tutte in sintonia tra di loro, ritiene che nella fattispecie esistano effettivamente forti sospetti che il perseguimento all'estero del ricorrente possa essere mo- tivato, oltre che da presunti illeciti in seno alla società B., anche da contrasti politici intervenuti in passato tra il medesimo ed alcuni alti esponenti della dirigenza politica moldova. La somma di tutti gli elementi ed indizi conte- nuti negli atti dell'incarto permettono in ogni caso di affermare che la condi- zione del ricorrente in un processo in Moldova arrischia di essere aggravata dai contrasti di natura politica intervenuti durante la permanenza del ricor- rente in quel Paese. In questo senso sono adempiuti i requisiti di rigetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 3 n. 2 CEEstr. nonché art 2 lett. c AIMP (a questo proposito v. DTF 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 412 consid. 8b; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002, pag. 124). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, il fatto che il ricor- rente viva attualmente in Svizzera e che non sia più una minaccia per le autorità moldove – affermazione azzardata, visto che il ricorrente potrebbe essere tuttora un personaggio scomodo per alcune persone al potere in Mol- dova – nulla muta al risultato dell'analisi. In aggiunta alle conclusioni sopra formulate, legate direttamente all'esame della situazione concreta del ricor- rente, è d'uopo riportare le preoccupanti considerazioni di carattere generale sulla giustizia moldova effettuate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in collaborazione con l'Ufficio per le Isti- tuzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), secondo la quale "…the Moldovan justice system today, as a whole, does not appear to function fairly in all case, and the public rightfully does not appear to believe that it always functions fairly" (v. 6-Month Analytic Report of the OSCE Trial Monitoring Programme for Moldova / Preliminary Findings on the Expe- rience of going to Court in Moldova, del 30 novembre 2006, pag. 47). Mol- to significative sono inoltre le considerazioni espresse dalla Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consi-

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29 glio d'Europa (in seguito: la Commissione) nel suo rapporto del 14 settem- bre 2007 redatto all'intenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. 11374), secondo la quale l'opposizione parlamentare in Moldova esiste, ma è indebolita dai perseguimenti penali intrapresi contro il capo di uno dei partiti d'opposizione "Moldova Nostra". Per quanto attiene all'opposizione extraparlamentare, il leader del Partito sociale democratico (PSDM) è ugualmente oggetto di un'inchiesta penale (v. n° 11). La Com- missione ribadisce che la riforma del sistema giudiziario in Moldova costi- tuisce una priorità (v. n° 93 e n° 94). La questione dell'indipendenza della giustizia resta, sia politicamente che in termini di corruzione, un problema importante. Alcuni casi notori, di cui certi ancora pendenti davanti ai tribu- nali, potrebbero facilmente essere interpretati come una strumentalizzazione politica della giustizia (v. n° 121-128). Di rilievo inoltre le constatazioni effettuate sul "Centro per combattere i crimini economici e la corruzione" (CCCEC), istituzione che ha suscitato l'inquietudine degli esperti del Consi- glio d'Europa per quanto riguarda la sua indipendenza, la sua trasparenza nonché le sue responsabilità (v. n° 131-132). Ritenuto che la Moldova rice- ve un'assistenza considerevole da parte del Consiglio d'Europa nella sua lotta alla corruzione, il non miglioramento della situazione in tale ambito risulta incomprensibile (v. n° 137). Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto di valu- tazione della Moldova ha sottolineato che molto resta da fare in quel Paese per quanto riguarda la lotta alla corruzione (v. n° 137). In conclusione, visto tutto quanto precede, l'obiezione di reato politico risulta fondata e l'estradi- zione deve essere già per questo motivo rifiutata.

E. 4 Il ricorrente ritiene che alla richiesta d'estradizione non si debba dar se- guito anche in ragione della sistematica violazione dei diritti dell'uomo in Moldova. (…)

E. 4.1 Nonostante l'estradizione debba essere rifiutata già solo in virtù di quan- to espresso al considerando precedente, questa Corte ritiene opportuno esa- minare, sebbene a titolo abbondanziale, anche la situazione dei diritti umani in Moldova, questo per approfondire nel contempo la questione della carce- rabilità del ricorrente (v. sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008), la quale deve essere presa in considerazione per comprendere in maniera esaustiva le ragioni che si oppongono all'estradizione. Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto inter- nazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra

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30 tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura, nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novem- bre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradi- zione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offer- to dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 con- sid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizio- ne crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

E. 4.2 Diverse autorità hanno avuto modo di esprimersi sul rispetto dei diritti umani in Moldova. Di particolare interesse sono i giudizi espressi sulle condizioni detentive ivi vigenti.

E. 4.2.1 Nelle osservazioni preliminari formulate dalla delegazione del Comi- tato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inu- mani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo

v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne- Bourg 2006, pag. 45 e segg.) relative alla sua visita effettuata in Moldova

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31 dal 14 al 24 settembre 2007 (pag. 4 e seg.), si evidenzia che, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità moldove in questi ultimi anni, il fenomeno dei maltrattamenti ad opera della polizia resta sempre d'attualità, e questo in proporzioni importanti. I maltrattamenti fisici consistono in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello, sovente con la vittima ammanettata. Sono pure stati rilevati casi d'impiego di scariche elettriche, d'applicazione di maschere a gas (per provocare il soffocamento) e di colpi assestati sulla pianta dei piedi. Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, il CPT rileva che la maggior parte delle raccomandazioni da esso formulate in seguito alle sue precedenti visite non sono tuttora state messe in pratica (i rapporti sono accessibili sul sito Internet del CPT; v. in particolare il rapporto relativo alla visita effettuata dal 20 al 30 settembre 2004, n° 32). Pochi i progressi effet- tuati per quanto attiene alle condizioni di detenzione nei locali di polizia. Le carenze rilevate sono praticamente le stesse delle precedenti visite.

E. 4.2.2 Nel suo rapporto del 14 settembre 2007, la Commissione per il rispet- to degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel descrivere le condizioni di detenzione in Moldova, ha ripreso le osser- vazioni formulate dal CPT nel suo rapporto del 16 febbraio 2006 (il più recente in quel momento) relativo alla sua visita del settembre 2004. I persi- stenti maltrattamenti ad opera della polizia costituivano già a quel tempo la più grande preoccupazione (v. n° 186). Le organizzazioni non governative (ONG) incontrate dalla Commissione hanno riferito di condizioni allarmanti negli ospedali psichiatrici, considerate ancora peggiori che nelle prigioni (v. n° 188).

E. 4.2.3 Sulla situazione moldava si è espressa ugualmente Amnesty Interna- tional nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 intitolato "Moldova. Police tor- ture and ill-treatment: It's just normal", la quale considera che "torture and ill-treatment at the hands of the police is widespread and systemic in Mol- dova. Law enforcement officers are known to extract confessions and testi- mony from detainees through force, sometimes resorting to torture" (v. pag. 28). Nonostante la buona volontà dimostrata, il governo non avreb- be fatto abbastanza per contrastare la tortura, i maltrattamenti nonché le pessime abitudini della polizia. Secondo Amnesty International, la Moldova ha sì proceduto a diverse riforme legislative con l'intento di allinearsi agli standard internazionali ed europei, ma la prassi non ha seguito tale evolu- zione. Contrariamente a quanto affermato dai governanti e dai capi di poli- zia moldovi, il problema non è tanto finanziario, ma è legato fondamental- mente ad una mentalità e ad una cultura del diritto che, se non modificate,

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32 renderanno impossibile lo sradicamento della tortura e dei maltrattamenti. Gli ufficiali di polizia non rispettano il principio della presunzione d'inno- cenza, non sono adeguatamente preparati per svolgere il proprio lavoro e tendono a risolvere i casi estorcendo confessioni con la violenza. La presa di coscienza del problema, unitamente ai danni considerevoli constatati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, avrebbero dovuto provocare un incremento dei perseguimenti penali per tortura e maltrattamenti a carico della polizia, ciò che in realtà non è avvenuto, continuando a lasciare gli autori di tali reati impuniti (v. pag. 28 e 29). Di rilievo altresì le considera- zioni espresse da Amnesty International per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie nelle infrastrutture sotto il controllo della polizia (v. pag. 13 e seg.). Le visite effettuate da medici indipendenti sono particolarmente im- portanti e necessarie per combattere il fenomeno della tortura. L'impiego, dalla fine del 2006, di personale paramedico (i cosiddetti "feldshers") negli istituti di detenzione preventiva ha certo ridotto i casi di tortura, ma molto resta comunque da fare. Nonostante le modifiche del codice di procedura penale moldovo, tendenti a migliorare i diritti dei detenuti, la situazione ristagna. Ne sono la prova le diverse sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Particolarmente raccapricciante il caso di Nicolae Boicenco, il quale, detenuto presso il CCCEC – autorità che si sta tra l'altro occupando del perseguimento del ricorrente – è stato grave- mente picchiato e abbandonato nella sua cella in stato di semi-incoscienza per mesi, senza poter essere visto dai familiari e senza che un medico indi- pendente potesse visitarlo (v. pag. 14). Nonostante la buona volontà dimo- strata dalle autorità moldove e alcuni sviluppi positivi (v. ad esempio le condizioni di detenzione nei penitenziari destinati all'esecuzione delle pe- ne), il problema rimane acuto per quanto concerne la detenzione provvisoria di responsabilità della polizia (v. pag. 2).

E. 4.2.4 Dal 2005, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato dodici volte la Moldova per violazione dell'art. 3 CEDU. (…)

In sostanza, i motivi alla base delle condanne sono legate alle deplorevoli condizioni detentive e ai ripetuti maltrattamenti subiti ad opera della polizia. In quattro casi, oltre alle violazioni appena menzionate, la Moldova è stata condannata per l'insufficienza delle cure mediche fornite ai detenuti. Uno di questi è il caso Boicenco, menzionato anche da Amnesty International, il quale ha messo in evidenza in tutta la sua tragicità le condizioni della deten- zione preventiva in Moldova. Nel caso Istratii e altri (Decisione del 27 mar- zo 2007, n. 8721/05, 8705/05 e 8742/05), la Corte europea dei diritti del-

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33 l'uomo è giunta alla conclusione che il mancato trasporto immediato all'ospedale, in situazione di emergenza, di Viorel Istratii, detenuto con altri co-imputati presso il CCCEC a Chisinau, unitamente all'umiliazione legata all'ammanettamento continuo durante tutta la degenza costituivano dei trat- tamenti inumani e degradanti contrari alla CEDU. Alla medesima conclu- sione è giunta la Corte nella causa che ha coinvolto Victor Holomiov, il quale, detenuto (a Chisinau) e affetto da seri problemi renali che ne hanno messo in pericolo la vita, non ha avuto accesso a cure mediche appropriate per un lasso di tempo molto lungo (Decisione del 7 novembre 2006,

n. 30649/05). Infine, la medesima autorità (Decisione del 10 luglio 2007,

n. 39806/05) ha considerato contrari all'art. 3 CEDU la mancanza di un'ap- propriata assistenza medica al detenuto Ion Paladi presso il CCCEC a Chi- sinau, nonché l'incompleto, e ad un certo punto interrotto, trattamento medi- co presso l'ospedale della prigione in cui è stato susseguentemente trasferito (per quanto riguarda l'ancoraggio del diritto alla salute dei detenuti all'art. 3 CEDU v. Hasan Mutaf, Droit à la santé des détenus au regard de la Conven- tion européenne des droits de l'homme, in D. Bertrand/G. Niveau, Méde- cine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 35 e segg.).

E. 4.2.5 Di rilievo, infine, il parere del 12 novembre 2007 espresso dalla Dire- zione del diritto internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel suo scritto, l'autorità federale ha dichiarato che "das moldawi- sche Justizsystem scheint heute nicht in der Lage, die internationalen Stan- dards im Bereich der Menschenrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit zu ga- rantieren. Dies betrifft insbesondere das Recht auf einen fairen Prozess. Obschon Moldawien die wichtigsten internationalen Menschenrechtskon- ventionen ratifiziert hat, bleiben namentlich die Haftbedingungen prekär und ungenügend. Vertrauenswürdige Quellen berichten immer wieder von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Be- handlungen". Alla lettera, l'autorità ha inoltre allegato una nota redatta dalla Divisione politica IV (sezione "Menschenrechtspolitik") del DFAE. Essa conclude affermando che "aufgrund der schlechten Menschenrechtslage sowie der Tatsache, dass eine Überprüfung der Garantien nur schwer mög- lich ist, kommen wir zum Schluss, dass eine Auslieferung im vorliegenden Fall nicht angezeigt ist" (sottolineatura nel testo originale). La lettera in questione è importante, in quanto proviene dall'autorità più competente ed informata in Svizzera per esprimere giudizi sulla violazione dei diritti umani all'estero. (…)

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34

E. 4.3 Sulla base di quanto precede e tenuto conto del preoccupante stato di salute del ricorrente, la Corte dei reclami penali ritiene vi siano elementi sufficienti per rifiutare l'estradizione anche sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP. Nella sentenza del 26 febbraio scorso, la presente Corte, constatate le sue gravi condizioni di salute, ha eccezionalmente deciso di liberare il ricorrente. Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale ad ordinare la scarcerazione valgono a maggior ragione nel valutare la carcerabilità del ricorrente in un Paese i cui standard medico-sanitari sono molto più bassi che in Svizzera, soprattutto alla luce delle sopraccitate condanne e denunce internazionali legate alle cure mediche insufficienti. Tutti e tre i medici psichiatri che si sono chinati sulla situazione clinica del ricorrente sono giunti alla conclusione che lo stesso necessita cure specialistiche adeguate, le quali comprendevano terapie psicofarmacologiche nonché colloqui di sostegno regolari (v. TPF RR.2008.24 consid. 4.4). Inutile sottolineare che tali colloqui psicoterapeutici devono essere effettuati nella lingua madre del ricorrente, ossia in italiano. Il Dr. O., psichiatra del carcere "La Farera", ha persino dichiarato, nel suo scritto del 13 ottobre 2007 che tenendo conto delle condizioni del ricorrente egli nutriva "notevoli perplessità nella sua capacità di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non co- nosco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel paese di destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua". Risulta dunque evidente che l'estradi- zione del ricorrente alla Moldova potrebbe avere conseguenze negative irreversibili.

E. 4.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richie- dente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha di recente avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione (v. DTF 134 IV 156 consid. 6). (…) Nella fattispecie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di correre rischi seri e concreti in Moldova. L'aperto sostegno all'opposizione democratica in quel Paese e la dura critica del governo comunista rendono il ricorrente, se estradato, particolarmente vulnerabile. A rendere la situazione ancora più drammatica vi sono poi le sue precarie condizioni di salute. La detenzione in Moldavia aggraverebbe ulteriormente i suoi problemi di salute. Non potendo disporre di trattamenti medici come in Svizzera, è inevitabile che la sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidali-

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35 tà attiva, evidenziata nelle perizie mediche, si aggraverebbe ulteriormente. Un'estradizione condizionata a garanzie diplomatiche nulla muterebbe a tale situazione. Senza comunque dimenticare, a titolo abbondanziale, tutte le difficoltà legate al necessario monitoraggio, le quali sono ben state eviden- ziate dalla Direzione del diritto internazionale del DFAE nel suo scritto del 12 novembre 2007. Secondo quest'ultima infatti "aufgrund der Tatsache, dass sich die für Moldawien zuständige Botschaft in Kiev befindet, ist es dieser nicht möglich, im Falle einer Auslieferung per Besuch zu überprüfen, ob die von Moldawien abgegebenen Garantien auch wirklich eingehalten werden. Grund hierfür ist einerseits die erwähnte geographische Distanz sowie andererseits die schlechten Verkehrsverbindungen (gegenwärtig kei- ne Direktflüge)". Ad ogni modo, la soluzione poi proposta dalla medesima autorità più tardi, su richiesta dell'UFG, non convince. Per il controllo delle garanzie, essa propone di far capo all'Ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Chisinau, aggiungendo che "obwohl ein Mo- nitoring von Garantien im Zusammenhang mit einer Auslieferung nicht zum Pflichtenheft eines solchen Büros gehört, hat sich dieses bereit erklärt, im voliegenden Fall ausnahmsweise und in beschränktem Umfang beim Moni- toring mitzuhelfen". Ebbene, i frequenti e regolari controlli che il caso qui in esame necessiterebbe non sono conciliabili con le soluzioni di ripiego proposte.

E. 4.5 Ne consegue che il ricorso va accolto.

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E. 8 Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwalt- schaft gegen A. vom 26. März 2008 (SN.2008.3)

Freigabe einer Sicherheitsleistung nach Strafurteil; Zuständigkeit; Voraussetzun- gen.

Art. 86 StGB, Art. 45 Ziff. 3, 57, 60 BStP, Art. 120 OR

Entscheide über Zwangsmassnahmen nach Eröffnung der Hauptverhandlung fällt das Gericht (E. 1). Verfügt die Vollzugsbehörde die bedingt vorzeitige Entlassung, ist die vom Verurteilten früher gestellte Sicherheit freizugeben (E. 2.1–2.2); Umfang der Rückleistung, insbesondere Verrechenbarkeit (E. 2.3– 2.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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7. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, del 20 marzo 2008 (RR.2008.18, RR.2008.33)

Estradizione alla Moldova; obiezione di reato politico; violazione dei diritti umani; detenzione preventiva; garanzie diplomatiche.

Art. 3 n. 2 CEEstr., art. 3 CEDU, art. 2 lett. a, b e c, 37 cpv. 3, 55 AIMP

Carattere politico del perseguimento penale all'estero (consid. 3). Situazione dei diritti umani in Moldova e conseguenze nel caso concreto (consid. 4).

Auslieferung an Moldawien; Einwand des politischen Delikts; Verletzung der Menschenrechte; Untersuchungshaft; diplomatische Garantien.

Art. 3 Ziff. 2 EAUe, Art. 3 EMRK, Art. 2 lit. a, b und c, 37 Abs. 3, 55 IRSG

Politischer Charakter des ausländischen Strafverfahrens (E. 3). Menschen- rechtssituation in Moldawien und Konsequenzen im konkreten Fall (E. 4).

Extradition à la Moldavie; objection du délit politique; violation des droits de l’homme; détention préventive; garanties diplomatiques.

Art. 3 ch. 2 CEExtr, art. 3 CEDH, art. 2 let. a, b et c, 37 al. 3, 55 EIMP

Caractère politique de la procédure pénale à l’étranger (consid. 3). Situation des droits de l’homme en Moldavie et conséquences dans le cas d’espèce (con- sid. 4).

Riassunto dei fatti:

Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Ticino, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è sospettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.– appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A., il

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25 quale è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in detenzio- ne estradizionale. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame del 20 ago- sto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato (TPF RR.2007.132). Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al motivo politico del perseguimento penale all'estero invoca- to dal predetto. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A. In data 25 febbraio 2008 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo che la domanda di assistenza internazionale presentata dalla Moldova, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta. Con sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale, dopo aver disposto a titolo supercautelare il trasferimento di A. in un ospedale civile, ha accolto il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto dal medesimo contro il rifiuto di scarcerazione del 29 gennaio 2008, ordinandone la liberazione, accompa- gnata da misure sostitutive della detenzione (TPF RR.2008.24).

La II Corte dei reclami penali ha infine ammesso l'obiezione di reato politi- co e accolto il ricorso, rifiutando l'estradizione alla Moldova con contestuale revoca delle misure sostitutive della detenzione precedentemente ordinate.

Estratto dei considerandi:

1. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Sviz- zera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 di- cembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Se- condo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favo-

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26 revole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.2 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nel- l'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'at- to, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politi- ca; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connes- se a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr.; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubbli- cato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale pri- ma istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF RR.2007.98+114 dell'8 ottobre 2007, consid. 2.1).

L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque com- petente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

1.3 (…)

2. (…)

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3. Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Mol- dova abbia un carattere politico. (...)

3.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr. le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudizia- rie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr.; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP). L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3

n. 1 CEEstr.; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazio- nalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr.; art. 2 lett. b e c AIMP). Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione so- ciale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delit- to politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un ca- rattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo o procurarne ulteriormente l'immunità (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata). La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr. e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico- giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica

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28 (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segna- tamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto tutta una serie di documenti e testimonianze a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di motivi politici alla base del suo perseguimento in Moldova. (…)

3.3 La presente Corte, preso atto delle testimonianze appena elencate, tutte in sintonia tra di loro, ritiene che nella fattispecie esistano effettivamente forti sospetti che il perseguimento all'estero del ricorrente possa essere mo- tivato, oltre che da presunti illeciti in seno alla società B., anche da contrasti politici intervenuti in passato tra il medesimo ed alcuni alti esponenti della dirigenza politica moldova. La somma di tutti gli elementi ed indizi conte- nuti negli atti dell'incarto permettono in ogni caso di affermare che la condi- zione del ricorrente in un processo in Moldova arrischia di essere aggravata dai contrasti di natura politica intervenuti durante la permanenza del ricor- rente in quel Paese. In questo senso sono adempiuti i requisiti di rigetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 3 n. 2 CEEstr. nonché art 2 lett. c AIMP (a questo proposito v. DTF 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 412 consid. 8b; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002, pag. 124). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, il fatto che il ricor- rente viva attualmente in Svizzera e che non sia più una minaccia per le autorità moldove – affermazione azzardata, visto che il ricorrente potrebbe essere tuttora un personaggio scomodo per alcune persone al potere in Mol- dova – nulla muta al risultato dell'analisi. In aggiunta alle conclusioni sopra formulate, legate direttamente all'esame della situazione concreta del ricor- rente, è d'uopo riportare le preoccupanti considerazioni di carattere generale sulla giustizia moldova effettuate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in collaborazione con l'Ufficio per le Isti- tuzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), secondo la quale "…the Moldovan justice system today, as a whole, does not appear to function fairly in all case, and the public rightfully does not appear to believe that it always functions fairly" (v. 6-Month Analytic Report of the OSCE Trial Monitoring Programme for Moldova / Preliminary Findings on the Expe- rience of going to Court in Moldova, del 30 novembre 2006, pag. 47). Mol- to significative sono inoltre le considerazioni espresse dalla Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consi-

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29 glio d'Europa (in seguito: la Commissione) nel suo rapporto del 14 settem- bre 2007 redatto all'intenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. 11374), secondo la quale l'opposizione parlamentare in Moldova esiste, ma è indebolita dai perseguimenti penali intrapresi contro il capo di uno dei partiti d'opposizione "Moldova Nostra". Per quanto attiene all'opposizione extraparlamentare, il leader del Partito sociale democratico (PSDM) è ugualmente oggetto di un'inchiesta penale (v. n° 11). La Com- missione ribadisce che la riforma del sistema giudiziario in Moldova costi- tuisce una priorità (v. n° 93 e n° 94). La questione dell'indipendenza della giustizia resta, sia politicamente che in termini di corruzione, un problema importante. Alcuni casi notori, di cui certi ancora pendenti davanti ai tribu- nali, potrebbero facilmente essere interpretati come una strumentalizzazione politica della giustizia (v. n° 121-128). Di rilievo inoltre le constatazioni effettuate sul "Centro per combattere i crimini economici e la corruzione" (CCCEC), istituzione che ha suscitato l'inquietudine degli esperti del Consi- glio d'Europa per quanto riguarda la sua indipendenza, la sua trasparenza nonché le sue responsabilità (v. n° 131-132). Ritenuto che la Moldova rice- ve un'assistenza considerevole da parte del Consiglio d'Europa nella sua lotta alla corruzione, il non miglioramento della situazione in tale ambito risulta incomprensibile (v. n° 137). Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto di valu- tazione della Moldova ha sottolineato che molto resta da fare in quel Paese per quanto riguarda la lotta alla corruzione (v. n° 137). In conclusione, visto tutto quanto precede, l'obiezione di reato politico risulta fondata e l'estradi- zione deve essere già per questo motivo rifiutata.

4. Il ricorrente ritiene che alla richiesta d'estradizione non si debba dar se- guito anche in ragione della sistematica violazione dei diritti dell'uomo in Moldova. (…)

4.1 Nonostante l'estradizione debba essere rifiutata già solo in virtù di quan- to espresso al considerando precedente, questa Corte ritiene opportuno esa- minare, sebbene a titolo abbondanziale, anche la situazione dei diritti umani in Moldova, questo per approfondire nel contempo la questione della carce- rabilità del ricorrente (v. sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008), la quale deve essere presa in considerazione per comprendere in maniera esaustiva le ragioni che si oppongono all'estradizione. Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto inter- nazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra

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30 tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura, nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novem- bre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradi- zione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offer- to dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 con- sid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizio- ne crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.2 Diverse autorità hanno avuto modo di esprimersi sul rispetto dei diritti umani in Moldova. Di particolare interesse sono i giudizi espressi sulle condizioni detentive ivi vigenti.

4.2.1 Nelle osservazioni preliminari formulate dalla delegazione del Comi- tato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inu- mani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo

v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne- Bourg 2006, pag. 45 e segg.) relative alla sua visita effettuata in Moldova

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31 dal 14 al 24 settembre 2007 (pag. 4 e seg.), si evidenzia che, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità moldove in questi ultimi anni, il fenomeno dei maltrattamenti ad opera della polizia resta sempre d'attualità, e questo in proporzioni importanti. I maltrattamenti fisici consistono in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello, sovente con la vittima ammanettata. Sono pure stati rilevati casi d'impiego di scariche elettriche, d'applicazione di maschere a gas (per provocare il soffocamento) e di colpi assestati sulla pianta dei piedi. Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, il CPT rileva che la maggior parte delle raccomandazioni da esso formulate in seguito alle sue precedenti visite non sono tuttora state messe in pratica (i rapporti sono accessibili sul sito Internet del CPT; v. in particolare il rapporto relativo alla visita effettuata dal 20 al 30 settembre 2004, n° 32). Pochi i progressi effet- tuati per quanto attiene alle condizioni di detenzione nei locali di polizia. Le carenze rilevate sono praticamente le stesse delle precedenti visite.

4.2.2 Nel suo rapporto del 14 settembre 2007, la Commissione per il rispet- to degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel descrivere le condizioni di detenzione in Moldova, ha ripreso le osser- vazioni formulate dal CPT nel suo rapporto del 16 febbraio 2006 (il più recente in quel momento) relativo alla sua visita del settembre 2004. I persi- stenti maltrattamenti ad opera della polizia costituivano già a quel tempo la più grande preoccupazione (v. n° 186). Le organizzazioni non governative (ONG) incontrate dalla Commissione hanno riferito di condizioni allarmanti negli ospedali psichiatrici, considerate ancora peggiori che nelle prigioni (v. n° 188).

4.2.3 Sulla situazione moldava si è espressa ugualmente Amnesty Interna- tional nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 intitolato "Moldova. Police tor- ture and ill-treatment: It's just normal", la quale considera che "torture and ill-treatment at the hands of the police is widespread and systemic in Mol- dova. Law enforcement officers are known to extract confessions and testi- mony from detainees through force, sometimes resorting to torture" (v. pag. 28). Nonostante la buona volontà dimostrata, il governo non avreb- be fatto abbastanza per contrastare la tortura, i maltrattamenti nonché le pessime abitudini della polizia. Secondo Amnesty International, la Moldova ha sì proceduto a diverse riforme legislative con l'intento di allinearsi agli standard internazionali ed europei, ma la prassi non ha seguito tale evolu- zione. Contrariamente a quanto affermato dai governanti e dai capi di poli- zia moldovi, il problema non è tanto finanziario, ma è legato fondamental- mente ad una mentalità e ad una cultura del diritto che, se non modificate,

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32 renderanno impossibile lo sradicamento della tortura e dei maltrattamenti. Gli ufficiali di polizia non rispettano il principio della presunzione d'inno- cenza, non sono adeguatamente preparati per svolgere il proprio lavoro e tendono a risolvere i casi estorcendo confessioni con la violenza. La presa di coscienza del problema, unitamente ai danni considerevoli constatati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, avrebbero dovuto provocare un incremento dei perseguimenti penali per tortura e maltrattamenti a carico della polizia, ciò che in realtà non è avvenuto, continuando a lasciare gli autori di tali reati impuniti (v. pag. 28 e 29). Di rilievo altresì le considera- zioni espresse da Amnesty International per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie nelle infrastrutture sotto il controllo della polizia (v. pag. 13 e seg.). Le visite effettuate da medici indipendenti sono particolarmente im- portanti e necessarie per combattere il fenomeno della tortura. L'impiego, dalla fine del 2006, di personale paramedico (i cosiddetti "feldshers") negli istituti di detenzione preventiva ha certo ridotto i casi di tortura, ma molto resta comunque da fare. Nonostante le modifiche del codice di procedura penale moldovo, tendenti a migliorare i diritti dei detenuti, la situazione ristagna. Ne sono la prova le diverse sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Particolarmente raccapricciante il caso di Nicolae Boicenco, il quale, detenuto presso il CCCEC – autorità che si sta tra l'altro occupando del perseguimento del ricorrente – è stato grave- mente picchiato e abbandonato nella sua cella in stato di semi-incoscienza per mesi, senza poter essere visto dai familiari e senza che un medico indi- pendente potesse visitarlo (v. pag. 14). Nonostante la buona volontà dimo- strata dalle autorità moldove e alcuni sviluppi positivi (v. ad esempio le condizioni di detenzione nei penitenziari destinati all'esecuzione delle pe- ne), il problema rimane acuto per quanto concerne la detenzione provvisoria di responsabilità della polizia (v. pag. 2).

4.2.4 Dal 2005, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato dodici volte la Moldova per violazione dell'art. 3 CEDU. (…)

In sostanza, i motivi alla base delle condanne sono legate alle deplorevoli condizioni detentive e ai ripetuti maltrattamenti subiti ad opera della polizia. In quattro casi, oltre alle violazioni appena menzionate, la Moldova è stata condannata per l'insufficienza delle cure mediche fornite ai detenuti. Uno di questi è il caso Boicenco, menzionato anche da Amnesty International, il quale ha messo in evidenza in tutta la sua tragicità le condizioni della deten- zione preventiva in Moldova. Nel caso Istratii e altri (Decisione del 27 mar- zo 2007, n. 8721/05, 8705/05 e 8742/05), la Corte europea dei diritti del-

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33 l'uomo è giunta alla conclusione che il mancato trasporto immediato all'ospedale, in situazione di emergenza, di Viorel Istratii, detenuto con altri co-imputati presso il CCCEC a Chisinau, unitamente all'umiliazione legata all'ammanettamento continuo durante tutta la degenza costituivano dei trat- tamenti inumani e degradanti contrari alla CEDU. Alla medesima conclu- sione è giunta la Corte nella causa che ha coinvolto Victor Holomiov, il quale, detenuto (a Chisinau) e affetto da seri problemi renali che ne hanno messo in pericolo la vita, non ha avuto accesso a cure mediche appropriate per un lasso di tempo molto lungo (Decisione del 7 novembre 2006,

n. 30649/05). Infine, la medesima autorità (Decisione del 10 luglio 2007,

n. 39806/05) ha considerato contrari all'art. 3 CEDU la mancanza di un'ap- propriata assistenza medica al detenuto Ion Paladi presso il CCCEC a Chi- sinau, nonché l'incompleto, e ad un certo punto interrotto, trattamento medi- co presso l'ospedale della prigione in cui è stato susseguentemente trasferito (per quanto riguarda l'ancoraggio del diritto alla salute dei detenuti all'art. 3 CEDU v. Hasan Mutaf, Droit à la santé des détenus au regard de la Conven- tion européenne des droits de l'homme, in D. Bertrand/G. Niveau, Méde- cine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 35 e segg.).

4.2.5 Di rilievo, infine, il parere del 12 novembre 2007 espresso dalla Dire- zione del diritto internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel suo scritto, l'autorità federale ha dichiarato che "das moldawi- sche Justizsystem scheint heute nicht in der Lage, die internationalen Stan- dards im Bereich der Menschenrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit zu ga- rantieren. Dies betrifft insbesondere das Recht auf einen fairen Prozess. Obschon Moldawien die wichtigsten internationalen Menschenrechtskon- ventionen ratifiziert hat, bleiben namentlich die Haftbedingungen prekär und ungenügend. Vertrauenswürdige Quellen berichten immer wieder von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Be- handlungen". Alla lettera, l'autorità ha inoltre allegato una nota redatta dalla Divisione politica IV (sezione "Menschenrechtspolitik") del DFAE. Essa conclude affermando che "aufgrund der schlechten Menschenrechtslage sowie der Tatsache, dass eine Überprüfung der Garantien nur schwer mög- lich ist, kommen wir zum Schluss, dass eine Auslieferung im vorliegenden Fall nicht angezeigt ist" (sottolineatura nel testo originale). La lettera in questione è importante, in quanto proviene dall'autorità più competente ed informata in Svizzera per esprimere giudizi sulla violazione dei diritti umani all'estero. (…)

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34 4.3 Sulla base di quanto precede e tenuto conto del preoccupante stato di salute del ricorrente, la Corte dei reclami penali ritiene vi siano elementi sufficienti per rifiutare l'estradizione anche sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP. Nella sentenza del 26 febbraio scorso, la presente Corte, constatate le sue gravi condizioni di salute, ha eccezionalmente deciso di liberare il ricorrente. Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale ad ordinare la scarcerazione valgono a maggior ragione nel valutare la carcerabilità del ricorrente in un Paese i cui standard medico-sanitari sono molto più bassi che in Svizzera, soprattutto alla luce delle sopraccitate condanne e denunce internazionali legate alle cure mediche insufficienti. Tutti e tre i medici psichiatri che si sono chinati sulla situazione clinica del ricorrente sono giunti alla conclusione che lo stesso necessita cure specialistiche adeguate, le quali comprendevano terapie psicofarmacologiche nonché colloqui di sostegno regolari (v. TPF RR.2008.24 consid. 4.4). Inutile sottolineare che tali colloqui psicoterapeutici devono essere effettuati nella lingua madre del ricorrente, ossia in italiano. Il Dr. O., psichiatra del carcere "La Farera", ha persino dichiarato, nel suo scritto del 13 ottobre 2007 che tenendo conto delle condizioni del ricorrente egli nutriva "notevoli perplessità nella sua capacità di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non co- nosco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel paese di destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua". Risulta dunque evidente che l'estradi- zione del ricorrente alla Moldova potrebbe avere conseguenze negative irreversibili.

4.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richie- dente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha di recente avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione (v. DTF 134 IV 156 consid. 6). (…) Nella fattispecie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di correre rischi seri e concreti in Moldova. L'aperto sostegno all'opposizione democratica in quel Paese e la dura critica del governo comunista rendono il ricorrente, se estradato, particolarmente vulnerabile. A rendere la situazione ancora più drammatica vi sono poi le sue precarie condizioni di salute. La detenzione in Moldavia aggraverebbe ulteriormente i suoi problemi di salute. Non potendo disporre di trattamenti medici come in Svizzera, è inevitabile che la sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidali-

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35 tà attiva, evidenziata nelle perizie mediche, si aggraverebbe ulteriormente. Un'estradizione condizionata a garanzie diplomatiche nulla muterebbe a tale situazione. Senza comunque dimenticare, a titolo abbondanziale, tutte le difficoltà legate al necessario monitoraggio, le quali sono ben state eviden- ziate dalla Direzione del diritto internazionale del DFAE nel suo scritto del 12 novembre 2007. Secondo quest'ultima infatti "aufgrund der Tatsache, dass sich die für Moldawien zuständige Botschaft in Kiev befindet, ist es dieser nicht möglich, im Falle einer Auslieferung per Besuch zu überprüfen, ob die von Moldawien abgegebenen Garantien auch wirklich eingehalten werden. Grund hierfür ist einerseits die erwähnte geographische Distanz sowie andererseits die schlechten Verkehrsverbindungen (gegenwärtig kei- ne Direktflüge)". Ad ogni modo, la soluzione poi proposta dalla medesima autorità più tardi, su richiesta dell'UFG, non convince. Per il controllo delle garanzie, essa propone di far capo all'Ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Chisinau, aggiungendo che "obwohl ein Mo- nitoring von Garantien im Zusammenhang mit einer Auslieferung nicht zum Pflichtenheft eines solchen Büros gehört, hat sich dieses bereit erklärt, im voliegenden Fall ausnahmsweise und in beschränktem Umfang beim Moni- toring mitzuhelfen". Ebbene, i frequenti e regolari controlli che il caso qui in esame necessiterebbe non sono conciliabili con le soluzioni di ripiego proposte.

4.5 Ne consegue che il ricorso va accolto.

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8. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwalt- schaft gegen A. vom 26. März 2008 (SN.2008.3)

Freigabe einer Sicherheitsleistung nach Strafurteil; Zuständigkeit; Voraussetzun- gen.

Art. 86 StGB, Art. 45 Ziff. 3, 57, 60 BStP, Art. 120 OR

Entscheide über Zwangsmassnahmen nach Eröffnung der Hauptverhandlung fällt das Gericht (E. 1). Verfügt die Vollzugsbehörde die bedingt vorzeitige Entlassung, ist die vom Verurteilten früher gestellte Sicherheit freizugeben (E. 2.1–2.2); Umfang der Rückleistung, insbesondere Verrechenbarkeit (E. 2.3– 2.4).