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RR.2008.18

Bundesstrafgericht · 2008-03-20 · Italiano CH

Estradizione alla Moldova Decisione d'estradizione; obiezione di reato politico (art. 55 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Tici- no, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è so- spettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente, sulla base di una procura. Tale denaro sarebbe stato prelevato da un conto bancario intestato alla società e versato su un conto appartenente all'inda- gato.

B. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A.. Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autorità moldave a trasmettergli una richiesta d'estradizione nonché a fornirgli delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in Moldova, ri- chieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A., il quale è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in de- tenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pub- blico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Mol- dova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

C. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale ha respinto il gravame del 20 agosto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato.

D. Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al moti- vo politico del perseguimento penale all'estero invocato dal predetto.

E. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008.

F. Con scritto del 25 gennaio 2008 A. ha dichiarato di voler interporre ricorso avverso la decisione di estradizione. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmes-

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so al Tribunale penale federale l'incarto relativo alla decisione d'estradizio- ne ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A..

G. In data 25 febbraio 2008 A. ha interposto ricorso contro la decisione di e- stradizione, chiedendo che la domanda di assistenza internazionale pre- sentata dalla Moldova, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta.

H. Con sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale, dopo aver disposto a titolo supercautelare il trasferimento di A. in un ospedale civile, ha accolto il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto dal medesimo contro il rifiuto di scarcerazione del 29 gennaio 2008, ordinandone la liberazione, accompagnata da misure sostitutive della detenzione.

I. Invitato a presentare le sue osservazioni al ricorso, l'UFG è rimasto silente.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Pro- tocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 set- tembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

E. 1.2 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nel-

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l'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti poli- tici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a ta- li delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appar- tenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr.; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tri- bunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubbli- cato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF RR.2007.98+114 dell'8 ottobre 2007, consid. 2.1).

L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque compe- tente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

E. 1.3 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP, la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro l'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legitti- mato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 2 Dato che nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'e- stradizione (RR.2008.33) e in quella relativa alla proposta presentata dal- l'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2007.18) vanno esaminate que- stioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

E. 3 Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Moldova abbia un carattere politico.

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Giunto in quel Paese nel 2000, egli si sarebbe proposto come brillante uo- mo d'affari straniero intenzionato a realizzare vari progetti. Egli avrebbe go- duto di ottima reputazione presso il governo di quell'epoca, d'impronta de- mocratica, aperto agli imprenditori e agli investimenti provenienti dall'este- ro. Le sue relazioni con i ministri e il presidente della Repubblica Lucinski ne avrebbero fatto una persona influente ed esposta. La situazione sareb- be mutata con l'ascesa al potere delle forze filo-comuniste nel 2001. Es- sendo nota la sua vicinanza alla precedente amministrazione, nel giro di poco tempo le sue iniziative imprenditoriali si sarebbero scontrate con o- stacoli di ogni genere. Egli avrebbe giostrato tra pressioni e minacce di va- ria natura, mantenendo comunque rapporti anche con il nuovo governo. Speranzoso di rivedere una coalizione cristiano-democratica al potere, egli avrebbe continuato a sostenere tale corrente da dietro le quinte, finanzian- do anche la campagna elettorale di C., coadiuvando il medesimo nella de- nuncia dei soprusi che sarebbero stati perpetrati dalla dirigenza comunista. Alla luce di quanto precede, il ricorrente si ritiene persona invisa alla coali- zione attualmente al potere, già solo per la sua posizione politica. L'inchie- sta penale aperta nei suoi confronti costituirebbe un tentativo di ricondurlo in Moldova per perseguirlo per le sue idee, umiliarlo e neutralizzarlo. Sul piano economico, molte persone sarebbero interessate all'eliminazione del ricorrente, ciò a causa sia dei suoi progetti di lavoro che dei terreni da lui posseduti in quel Paese. Numerosi sarebbero stati inoltre i tentativi di cor- ruzione legati alla sua attività di corrispondente consolare per lo Stato ita- liano, soprattutto in materia di visti. Senza dimenticare che tale attività gli aveva permesso di accedere ad una moltitudine di dati sensibili, ciò che a- vrebbe suscitato l'interesse, talvolta l'imbarazzo, di molte persone. Il ricor- rente si sarebbe non da ultimo battuto contro il traffico di esseri umani, permettendo ad una nota giornalista francese di realizzare un documenta- rio sconvolgente sulla problematica. Tale lotta gli avrebbe creato molti ne- mici, anche tra politici di primo piano. Oltre ai motivi politici ed economici, vi sarebbero ragioni di rivalsa personale da comprendere in una logica di vendetta che egli afferma essere ancora ben radicata nell'Est europeo. In definitiva, la persecuzione di cui il ricorrente si considera vittima verrebbe attuata attraverso le strutture e le autorità dello Stato per servire gli interes- si di personalità particolarmente influenti nelle alte sfere del potere politico.

L'UFG, dal canto suo, contesta l'esistenza di motivi politici alla base del perseguimento all'estero. Il ricorrente non è un cittadino moldovo e non vive più in Moldova. Egli non avrebbe fatto e non farebbe parte di un partito poli- tico moldovo; non svolgerebbe attività (politiche o altre) in Moldova né so- sterrebbe dalla Svizzera l'attuale partito d'opposizione. Infine, egli non a- vrebbe preteso di svolgere tuttora dalla Svizzera attività di lotta al traffico di esseri umani o alla corruzione in Moldova. Egli non costituirebbe dunque

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attualmente una minaccia per le autorità di detto Stato. Nessuna prova in tal senso sarebbe in ogni caso stata presentata.

E. 3.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr. le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci- procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Par- te richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte ri- chiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richieden- te, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CE- Estr.; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domanda- ta, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fat- to connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr.; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr.; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di dirit- to comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: de- ve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. In- fine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile se- condo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per pre- parare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo o procurarne ulteriormente l'immunità (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giuri- sprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr. e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vieta- to (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscri- verebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dal-

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la scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, ri- guardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 con- sid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

E. 3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto tutta una serie di documenti e te- stimonianze a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di motivi politici alla base del suo perseguimento in Moldova.

E. 3.2.1 Nella sua testimonianza del 27 settembre 2007 (v. act. 5.3), C. dichiara che il ricorrente, grazie alla sua posizione di corrispondente consolare nonché ai suoi grossi affari nel Paese (segnatamente nei settori dell'energia elettri- ca, ambiente, gas e trasporti), aveva stabilito dei rapporti con il mondo poli- tico moldovo, in particolare con il partito D., formazione d'opposizione. Nel- la campagna elettorale del 2005 il ricorrente ha partecipato all'elaborazione del programma elettorale del partito D.. Oltre ad attivarsi nella promozione dell'immagine del partito e nella raccolta di fondi, egli ha contribuito perso- nalmente e finanziariamente al sostegno del partito. Tali aiuti sarebbero stati particolarmente preziosi, vista la difficoltà, in un regime comunista, di trovare persone disposte a sostenere apertamente l'opposizione. La mag- gior parte degli uomini d'affari moldovi che hanno prestato aiuto durante le campagne elettorali sarebbero stati eliminati con metodi repressivi. Molti si sarebbero visti aprire procedure penali contro di loro. Altri avrebbero dovuto abbandonare la Moldova. Secondo C., il ricorrente era persona non gradita ancor prima delle elezioni del 2005, questo perché non accettava di pagare bustarelle ai funzionari statali che gli ostacolavano i suoi progetti di lavoro. Il fatto che il ricorrente mantenesse rapporti di amicizia con lui, molto critico e duro con il potere comunista, avrebbe infastidito il governo. […]. Tutto ciò avrebbe dunque contribuito direttamente al suo perseguimento politico. Le accuse all'estero sarebbero state mosse per motivi di vendetta.

E. 3.2.2 E., reporter francese, ha realizzato nel 2003 un reportage per la televisione francese su un traffico di organi tra la Moldova, la Turchia e Israele, repor- tage che ha ricevuto il premio FIGRA (Festival international du grand repor- tage d'actualité). Nella sua testimonianza dell'11 ottobre 2007 (v. act. 5.4), ella dichiara che senza l'aiuto del ricorrente – conosciuto dalle ONG fran- cesi per essere la persona la più affidabile ed efficace sul posto - il servizio non sarebbe sicuramente stato possibile. Nonostante i rischi legati ad una tale inchiesta giornalistica, il ricorrente avrebbe fatto tutto il possibile per permettere alla giornalista di portare a termine il suo lavoro. Tenuto conto degli intrecci tra mafia e politica nonché della dilagante corruzione, realtà costantemente evidenziate da organizzazioni internazionali, l'attività di lotta

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ad un fenomeno tanto lucrativo potrebbe aver infastidito molte persone di- rettamente interessate al traffico e desiderose di eliminare il ricorrente.

E. 3.2.3 Un'altra testimonianza è fornita da F., dirigente della IFC-Banca Mondiale e attivo a Chisinau negli anni 2000-2001 (v. act. 5.6, doc. VI del ricorrente). Egli descrive il ricorrente come "una persona molto attiva e capace di stabi- lire relazioni professionali e personali di alto livello. Questo gli aveva per- messo di posizionarsi nel paese con diverse imprese italiane che rappre- sentava e anche con le autorità locali. (…) Per la sua attività di sviluppo a contatto con la burocrazia locale, A. era sicuramente esposto al rischio di scontentare qualcuno e di crearsi potenziali inimicizie. Il suo stile immediato certamente poteva esporlo a questo rischio, in un ambiente non immune da coinvolgimenti di personaggi e affaristi legati alla politica locale". Inoltre, "può certamente non averlo messo in buona luce la sua propensione a par- lare apertamente della sua opinione critica sul governo filo-comunista che aveva preso il potere nel Paese". Egli conclude affermando che "rimettere il signor A. alla giustizia della Moldova può esporlo a gravissimi rischi perso- nali".

E. 3.2.4 L'Ambasciatore della Repubblica italiana a Berna, G., ha avuto modo di di- chiarare, con scritto del 19 ottobre 2007, che "la richiesta di estradizione giunge dopo un periodo in cui il signor A. aveva dovuto far fronte nella Re- pubblica Moldova ad interventi tali da indurlo ad abbandonare il Paese. L'accusa alla base della stessa, sia pure supportata da elementi cartacei, induce a pensar che alla base della stessa vi siano ragioni non riconducibili ad una logica strettamente giuridica e tali da far temere per il futuro del si- gnor A.. Tali considerazioni si basano su una serie di indicazioni delle Auto- rità italiane che giustificano ragionevoli dubbi e soprattutto l'opportunità di non procedere, in questa fase, ad un provvedimento di estradizione" (act. 5.11).

E. 3.2.5 Sulla situazione del ricorrente si è espresso ugualmente, con scritto del 21 settembre 2007, H., avvocato a Chisinau (v. act. 5.11). Egli evidenzia gli stretti contatti intrattenuti dal ricorrente con rappresentanti delle formazioni politiche del Paese, legati soprattutto ai suoi progetti economici in loco nonché alla sua attività di corrispondente consolare. Il ricorrente era rego- larmente ricevuto dalla massime cariche dello Stato. H. attesta le molte a- micizie mantenute dal ricorrente con i capi ed i rappresentanti di alcune for- mazioni politiche democratiche, all'opposizione dal 2001. Oltre al suo con- tributo intellettuale, il ricorrente avrebbe accordato ad alcune formazioni po- litiche dell'opposizione anche un supporto finanziario, specialmente nella campagna elettorale del 2005. Egli era anche noto a Chisinau per il suo ruolo di strenuo oppositore del fenomeno della corruzione, molto diffuso in Moldova. La sua posizione e le sue conoscenze gli avrebbero permesso di

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non cedere a ricatti, anche se negli anni si sarebbe creato per questo fatto parecchie inimicizie all'interno del potere, ciò che l'avrebbe indotto a lascia- re il Paese. H. evidenzia poi le minacce e le pressioni subite dal ricorrente da parte di esponenti del partito comunista. La sua partenza da Chisinau è stata infatti interpretata dai suoi nemici come una fuga. Si sarebbero sentite in questo senso anche delle minacce di vendetta. Se il ricorrente dovesse essere consegnato alla Moldova, egli subirebbe un processo fittizio, per poi essere detenuto per anni in condizioni fatiscenti ed umilianti. Non vi sareb- be infine da escludere l'interesse di alcune persone private ad estorcere denaro al ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria moldova. H. sot- tolinea come il "Centro per combattere i crimini economici e la corruzione" (CCCEC) in Moldova sia spesso utilizzato da persone private per interessi propri.

E. 3.2.6 Interessante risulta pure la testimonianza fornita da I., rappresentante del- l'UNICEF in Moldova negli anni 2000-2005 (v. scritto del 10 agosto 2007, act. 5.13). Ella afferma del ricorrente che "le cariche e attività che ricopriva lo hanno portato ad essere suo malgrado una persona molto esposta, sempre tenuto sotto stretta osservazione da politici locali con potere intimi- datorio". In qualità di corrispondente consolare, egli si sarebbe duramente confrontato con problemi delicati legati alla forte emigrazione clandestina, dinamica largamente diffusa in Moldova. La sua lotta a tale fenomeno gli avrebbe procurato sicuramente molti nemici, per cui il suo rientro in Moldo- va "sarebbe decisamente un vero rischio".

E. 3.2.7 Ulteriori testimonianze sono state rilasciate da altre persone vicine alla fa- miglia del ricorrente, le quali hanno pure evidenziato le pressioni e le mi- nacce subite dal ricorrente da parte di persone al potere, situazione che ha indotto tutta la famiglia a lasciare la Moldova (v. scritto di L. del 24 settem- bre 2007, act. 5.13; scritto di M. del 27 settembre 2007, act. 5.13; dichiara- zione di N. del 28 settembre 2007, act. 5.13).

E. 3.3 La presente Corte, preso atto delle testimonianze appena elencate, tutte in sintonia tra di loro, ritiene che nella fattispecie esistano effettivamente forti sospetti che il perseguimento all'estero del ricorrente possa essere motiva- to, oltre che da presunti illeciti in seno alla società B., anche da contrasti politici intervenuti in passato tra il medesimo ed alcuni alti esponenti della dirigenza politica moldova. La somma di tutti gli elementi ed indizi contenuti negli atti dell'incarto permettono in ogni caso di affermare che la condizione del ricorrente in un processo in Moldova arrischia di essere aggravata dai contrasti di natura politica intervenuti durante la permanenza del ricorrente in quel Paese. In questo senso sono adempiuti i requisiti di rigetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 3 n. 2 CEEstr. nonché art 2 lett. c AIMP (a questo proposito v. DTF 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 412 con-

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sid. 8b; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002, pag. 124). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, il fatto che il ricorrente viva attualmente in Svizzera e che non sia più una minaccia per le autorità mol- dove – affermazione azzardata, visto che il ricorrente potrebbe essere tut- tora un personaggio scomodo per alcune persone al potere in Moldova - nulla muta al risultato dell'analisi. In aggiunta alle conclusioni sopra formu- late, legate direttamente all'esame della situazione concreta del ricorrente, è d'uopo riportare le preoccupanti considerazioni di carattere generale sulla giustizia moldova effettuate dall'Organizzazione per la sicurezza e la coo- perazione in Europa (OSCE), in collaborazione con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), secondo la quale "…the Moldovan justice system today, as a whole, does not appear to function fairly in all case, and the public rightfully does not appear to believe that it always fun- ctions fairly" (v. 6-Month Analytic Report of the OSCE Trial Monitoring Pro- gramme for Moldova / Preliminary Findings on the Experience of going to Court in Moldova, del 30 novembre 2006, pag. 47). Molto significative sono inoltre le considerazioni espresse dalla Commis- sione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (in seguito: la Commissione) nel suo rapporto del 14 settembre 2007 redatto all'intenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. 11374), secondo la quale l'opposizione parlamen- tare in Moldova esiste, ma è indebolita dai perseguimenti penali intrapresi contro il capo di uno dei partiti d'opposizione "Moldova Nostra". Per quanto attiene all'opposizione extraparlamentare, il leader del Partito sociale de- mocratico (PSDM) è ugualmente oggetto di un'inchiesta penale (v. n° 11). La Commissione ribadisce che la riforma del sistema giudiziario in Moldova costituisce una priorità (v. n° 93 e n° 94). La questione dell'indipendenza della giustizia resta, sia politicamente che in termini di corruzione, un pro- blema importante. Alcuni casi notori, di cui certi ancora pendenti davanti ai tribunali, potrebbero facilmente essere interpretati come una strumentaliz- zazione politica della giustizia (v. n° 121-128). Di rilievo inoltre le constata- zioni effettuate sul già citato CCCEC (v. supra 3.2.5), istituzione che ha su- scitato l'inquietudine degli esperti del Consiglio d'Europa per quanto riguar- da la sua indipendenza, la sua trasparenza nonché le sue responsabilità (v. n° 131-132). Ritenuto che la Moldova riceve un'assistenza considerevo- le da parte del Consiglio d'Europa nella sua lotta alla corruzione, il non mi- glioramento della situazione in tale ambito risulta incomprensibile (v. n°137). Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto di valutazione della Moldova ha sottolineato che molto resta da fare in quel Paese per quanto riguarda la lotta alla corruzione (v. n° 137).

In conclusione, visto tutto quanto precede, l'obiezione di reato politico risul- ta fondata e l'estradizione deve essere già per questo motivo rifiutata.

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E. 4 Il ricorrente ritiene che alla richiesta d'estradizione non si debba dar seguito anche in ragione della sistematica violazione dei diritti dell'uomo in Moldo- va. Ciò sarebbe in particolare dimostrato dalle numerose sentenze di con- danna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dai rapporti di Amnesty In- ternational nonché dalle dichiarazioni degli organi e dei funzionari moldovi. Gli abusi in quel Paese sarebbero gravi: dalla totale assenza di garanzie procedurali a causa della corruzione dei magistrati, ai maltrattamenti nelle carceri, dove non solo non esisterebbero le condizioni d'igiene e di salute minime, ma dove i detenuti verrebbero percossi, denutriti e torturati. Data la corruzione dilagante nell'apparato giudiziario moldovo, soprattutto all'inter- no del CCCEC, nonché le difficoltà legate al controllo - l'autorità diplomatica che rappresenta gli interessi svizzeri in Moldova è l'Ambasciata svizzera di Kiev (Ucraina), a quasi mille chilometri, e la delega ad altre autorità risulte- rebbe molto problematica -, nemmeno le garanzie formali presentate dalla Moldova sarebbero da ritenersi sufficienti per scongiurare il rischio di abusi sul ricorrente.

L'UFG contesta le accuse mosse dal ricorrente nei confronti della Moldova, sottolineando che tale Paese fa parte del Consiglio d'Europa e ha aderito alla CEEstr. nonché alla CEDU. Essa avrebbe fornito tutta una serie di ga- ranzie relative al rispetto dei diritti dell'uomo. Interpellato all'uopo, il DFAE avrebbe affermato che non vi sarebbero motivi per credere che la Moldova non rispetti le garanzie fornite. A queste condizioni, nulla si opporrebbe al- l'estradizione del ricorrente.

E. 4.1 Nonostante l'estradizione debba essere rifiutata già solo in virtù di quanto espresso al considerando precedente, questa Corte ritiene opportuno esa- minare, sebbene a titolo abbondanziale, anche la situazione dei diritti uma- ni in Moldova, questo per approfondire nel contempo la questione della car- cerabilità del ricorrente (v. sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008), la quale deve essere presa in considerazione per comprendere in maniera esaustiva le ragioni che si oppongono all'estradizione.

Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico interna- zionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], il quale vieta l'estradi- zione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di es- sere sottoposta a tortura, nonché la Convenzione europea per la preven- zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26

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novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di e- stradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della dispo- sizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Sviz- zera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbe- ro alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispon- dente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particola- re dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribu- nale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trat- tamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

E. 4.2 Diverse autorità hanno avuto modo di esprimersi sul rispetto dei diritti uma- ni in Moldova. Di particolare interesse sono i giudizi espressi sulle condi- zioni detentive ivi vigenti.

E. 4.2.1 Nelle osservazioni preliminari formulate dalla delegazione del Comitato eu- ropeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de dé- tention, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne- Bourg 2006, pag. 45 e segg.) relative alla sua visita effettuata in Moldova dal 14 al 24 settembre 2007 (pag. 4 e seg.), si evidenzia che, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità moldove in questi ultimi anni, il fenomeno dei maltrattamenti ad opera della polizia resta sempre d'attualità, e questo in proporzioni importanti. I maltrattamenti fisici consistono in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello, sovente con la vittima ammanettata. Sono pure stati rilevati casi d'impiego di scariche elettriche, d'applicazione di masche- re a gas (per provocare il soffocamento) e di colpi assestati sulla pianta dei piedi. Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, il CPT rileva che la maggior parte delle raccomandazioni da esso formulate in seguito alle sue precedenti visite non sono tuttora state messe in pratica (i rapporti sono accessibili sul sito Internet del CPT, ossia www.cpt.coe.int/fr/etats/mda.htm;

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v. in particolare il rapporto relativo alla visita effettuata dal 20 al 30 settem- bre 2004, n° 32). Pochi i progressi effettuati per quanto attiene alle condi- zioni di detenzione nei locali di polizia. Le carenze rilevate sono pratica- mente le stesse delle precedenti visite.

E. 4.2.2 Nel suo rapporto del 14 settembre 2007, la Commissione per il rispetto de- gli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel descrivere le condizioni di detenzione in Moldova, ha ripreso le osservazio- ni formulate dal CPT nel suo rapporto del 16 febbraio 2006 (il più recente in quel momento) relativo alla sua visita del settembre 2004. I persistenti mal- trattamenti ad opera della polizia costituivano già a quel tempo la più gran- de preoccupazione (v. n° 186). Le organizzazioni non governative (ONG) incontrate dalla Commissione hanno riferito di condizioni allarmanti negli ospedali psichiatrici, considerate ancora peggiori che nelle prigioni (v. n° 188).

E. 4.2.3 Sulla situazione moldava si è espressa ugualmente Amnesty International nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 intitolato "Moldova. Police torture and ill-treatment: It's just normal", la quale considera che "torture and ill- treatment at the hands of the police is widespread and systemic in Moldo- va. Law enforcement officers are known to extract confessions and testi- mony from detainees through force, sometimes resorting to torture" (v. pag. 28). Nonostante la buona volontà dimostrata, il governo non avrebbe fatto abbastanza per contrastare la tortura, i maltrattamenti nonché le pes- sime abitudini della polizia. Secondo Amnesty International, la Moldova ha sì proceduto a diverse riforme legislative con l'intento di allinearsi agli stan- dard internazionali ed europei, ma la prassi non ha seguito tale evoluzione. Contrariamente a quanto affermato dai governanti e dai capi di polizia mol- dovi, il problema non è tanto finanziario, ma è legato fondamentalmente ad una mentalità e ad una cultura del diritto che, se non modificate, renderan- no impossibile lo sradicamento della tortura e dei maltrattamenti. Gli ufficiali di polizia non rispettano il principio della presunzione d'innocenza, non so- no adeguatamente preparati per svolgere il proprio lavoro e tendono a ri- solvere i casi estorcendo confessioni con la violenza. La presa di coscienza del problema, unitamente ai danni considerevoli constatati dalla Corte eu- ropea dei diritti dell'uomo, avrebbero dovuto provocare un incremento dei perseguimenti penali per tortura e maltrattamenti a carico della polizia, ciò che in realtà non è avvenuto, continuando a lasciare gli autori di tali reati impuniti (v. pag. 28 e 29). Di rilievo altresì le considerazioni espresse da Amnesty International per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie nel- le infrastrutture sotto il controllo della polizia (v. pag. 13 e seg.). Le visite ef- fettuate da medici indipendenti sono particolarmente importanti e necessa- rie per combattere il fenomeno della tortura. L'impiego, dalla fine del 2006, di personale paramedico (i cosiddetti "feldshers") negli istituti di detenzione

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preventiva ha certo ridotto i casi di tortura, ma molto resta comunque da fa- re. Nonostante le modifiche del codice di procedura penale moldovo, ten- denti a migliorare i diritti dei detenuti, la situazione ristagna. Ne sono la prova le diverse sentenze di condanna da parte della Corte europea dei di- ritti dell'uomo. Particolarmente raccapricciante il caso di Nicolae Boicenco, il quale, detenuto presso il CCCEC – autorità che si sta tra l'altro occupan- do del perseguimento del ricorrente – è stato gravemente picchiato e ab- bandonato nella sua cella in stato di semi-incoscienza per mesi, senza po- ter essere visto dai familiari e senza che un medico indipendente potesse visitarlo (v. pag. 14). Nonostante la buona volontà dimostrata dalle autorità moldove e alcuni sviluppi positivi (v. ad esempio le condizioni di detenzione nei penitenziari destinati all'esecuzione delle pene), il problema rimane acu- to per quanto concerne la detenzione provvisoria di responsabilità della po- lizia (v. pag. 2).

E. 4.2.4 Dal 2005, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato dodici volte la Moldova per violazione dell'art. 3 CEDU. Qui di seguito l'elenco delle sentenze:

- Ostrovar contro Moldova del 13 settembre 2005, n. 35207/03;

- Sarban contro Moldova del 4 ottobre 2005, n. 3456/05;

- Becciev contro Moldova del 4 ottobre 2005, n. 9190/03;

- Corsacov contro Moldova del 4 aprile 2006, n. 18944/02;

- Boicenco contro Moldova dell'11 luglio 2006, n. 41088/05;

- Holomiov contro Moldova del 7 novembre 2006, n. 30649/05;

- Pruneanu contro Moldova del 16 gennaio 2007, n. 6888/03;

- Istratii e altri contro Moldova del 27 marzo 2007, n. 8721/05, 8705/05 e 8742/05;

- Monarca contro Moldova del 10 maggio 2007, n. 14437/05;

- Ciorap contro Moldova del 19 giugno 2007, n. 12066/02;

- Paladi contro Moldova del 10 luglio 2007, n. 39806/05;

- Colibaba contro Moldova del 23 ottobre 2007, n. 29089/06.

In sostanza, i motivi alla base delle condanne sono legate alle deplorevoli condizioni detentive e ai ripetuti maltrattamenti subiti ad opera della polizia. In quattro casi, oltre alle violazioni appena menzionate, la Moldova è stata condannata per l'insufficienza delle cure mediche fornite ai detenuti. Uno di questi è il caso Boicenco, menzionato anche da Amnesty International, il quale ha messo in evidenza in tutta la sua tragicità le condizioni della de- tenzione preventiva in Moldova. Nel caso Istratii e altri, la Corte europea dei diritti dell'uomo è giunta alla conclusione che il mancato trasporto im- mediato all'ospedale, in situazione di emergenza, di Viorel Istratii, detenuto con altri co-imputati presso il CCCEC a Chisinau, unitamente all'umiliazione legata all'ammanettamento continuo durante tutta la degenza costituivano dei trattamenti inumani e degradanti contrari alla CEDU. Alla medesima

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conclusione è giunta la Corte nella causa che ha coinvolto Victor Holomiov, il quale, detenuto (a Chisinau) e affetto da seri problemi renali che ne han- no messo in pericolo la vita, non ha avuto accesso a cure mediche appro- priate per un lasso di tempo molto lungo. Infine, la medesima autorità ha considerato contrari all'art. 3 CEDU la mancanza di un'appropriata assi- stenza medica al detenuto Ion Paladi presso il CCCEC a Chisinau, nonché l'incompleto, e ad un certo punto interrotto, trattamento medico presso l'o- spedale della prigione in cui è stato susseguentemente trasferito (per quan- to riguarda l'ancoraggio del diritto alla salute dei detenuti all'art. 3 CEDU v. HASAN MUTAF, Droit à la santé des détenus au regard de la Convention eu- ropéenne des droits de l'homme, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 35 e segg.).

E. 4.2.5 Di rilievo, infine, il parere del 12 novembre 2007 espresso dalla Direzione del diritto internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel suo scritto, l'autorità federale ha dichiarato che "das moldawi- sche Justizsystem scheint heute nicht in der Lage, die internationalen Standards im Bereich der Menschenrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Dies betrifft insbesondere das Recht auf einen fairen Prozess. Obschon Moldawien die wichtigsten internationalen Menschenrechtskon- ventionen ratifiziert hat, bleiben namentlich die Haftbedingungen prekär und ungenügend. Vertrauenswürdige Quellen berichten immer wieder von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Be- handlungen". Alla lettera, l'autorità ha inoltre allegato una nota redatta dalla Divisione politica IV (sezione "Menschenrechtspolitik") del DFAE. Essa conclude affermando che "aufgrund der schlechten Menschenrechtslage sowie der Tatsache, dass eine Überprüfung der Garantien nur schwer mög- lich ist, kommen wir zum Schluss, dass eine Auslieferung im vorliegenden Fall nicht angezeigt ist" (sottolineatura nel testo originale). La lettera in que- stione è importante, in quanto proviene dall'autorità più competente ed in- formata in Svizzera per esprimere giudizi sulla violazione dei diritti umani all'estero. Fonte di perplessità risulta invece il susseguente scritto del 2 di- cembre 2007 della medesima autorità (v. act. 1.19), nel quale essa ricalibra la propria valutazione sulla base di constatazioni dettate dall'UFG, secondo il quale, una volta risolte le questioni pratiche legate al monitoraggio delle garanzie imposte allo Stato estero, l'estradizione potrà aver luogo senza problemi (v. act. 1.17). In quest'ultimo documento figurano le seguenti riflessioni: "Weil das BJ davon ausgeht, dass Moldawien als Vertragspart- ner der einschlägigen Übereinkommen des Europarates abgegebene Ga- rantien grundsätzlich einhalten würde und keine Anzeichen dafür bestehen, dass diese Beurteilung von anderen europäischen Staaten nicht geteilt wird, würden wir im vorliegenden Fall eine Auslieferung mit noch leicht an- zupassenden Garantien betreffend das Monitoring weiterfolgen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil hier a priori keine konkrete Gefahr von Folter o-

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der anderer unmenschlicher Behandlung glaubhaft gemacht wurde". Tale ragionamento risulta molto problematico per due motivi. Innanzitutto, l'UFG pretende allegazioni concrete da parte del ricorrente su torture o maltratta- menti, ignorando completamente l'esistenza delle sentenze e dei rapporti summenzionati (v. consid. 4.2.1-4.2.4). Inoltre, nell'apprezzamento del ri- spetto dei diritti umani all'estero, esso sembra volersi sostituire alla Direzio- ne del diritto internazionale del DFAE, servizio, fino a prova del contrario, decisamente più competente per fornire tale tipo d'informazioni. In realtà, questa Corte ritiene lo scritto del 12 novembre 2007 perfettamente attendi- bile, degno di fiducia ed in sintonia con tutti i documenti sopraelencati, i quali non fanno che evidenziare una situazione particolarmente preoccu- pante in Moldova.

E. 4.3 Sulla base di quanto precede e tenuto conto del preoccupante stato di salu- te del ricorrente, la Corte dei reclami penali ritiene vi siano elementi suffi- cienti per rifiutare l'estradizione anche sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP. Nella sentenza del 26 febbraio scorso, la presente Corte, constate le sue gravi condizioni di salute, ha eccezionalmente deciso di liberare il ricorren- te. Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale ad ordinare la scarcera- zione valgono a maggior ragione nel valutare la carcerabilità del ricorrente in un Paese i cui standard medico-sanitari sono molto più bassi che in Svizzera, soprattutto alla luce delle sopraccitate condanne e denunce in- ternazionali legate alle cure mediche insufficienti. Tutti e tre i medici psi- chiatri che si sono chinati sulla situazione clinica del ricorrente sono giunti alla conclusione che lo stesso necessita cure specialistiche adeguate, le quali comprendevano terapie psicofarmacologiche nonché colloqui di so- stegno regolari (v. TPF RR.2008.24 consid. 4.4). Inutile sottolineare che tali colloqui psicoterapeutici devono essere effettuati nella lingua madre del ri- corrente, ossia in italiano. Il Dr. O., psichiatra del carcere "La Farera", ha persino dichiarato, nel suo scritto del 13 ottobre 2007 che tenendo conto delle condizioni del ricorrente egli nutriva "notevoli perplessità nella sua ca- pacità di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non cono- sco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel pae- se di destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua" (v. act. 1.24). Risulta dunque evi- dente che l'estradizione del ricorrente alla Moldova potrebbe avere conse- guenze negative irreversibili.

E. 4.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha di recente avuto modo di approfondire la problema- tica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condi-

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zioni per l'estradizione (v. DTF 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 6). Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in partico- lare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devo- no essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pre- tendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi ri- guardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o mi- nimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'e- stradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 1C_205/2007 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 1C_205/2007 consid. 6.8). Nella fattispe- cie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di correre rischi seri e con- creti in Moldova. L'aperto sostegno all'opposizione democratica in quel Pa- ese e la dura critica del governo comunista rendono il ricorrente, se estra- dato, particolarmente vulnerabile. A rendere la situazione ancora più drammatica vi sono poi le sue precarie condizioni di salute. La detenzione in Moldavia aggraverebbe ulteriormente i suoi problemi di salute. Non po- tendo disporre di trattamenti medici come in Svizzera, è inevitabile che la sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicida- lità attiva, evidenziata nelle perizie mediche, si aggraverebbe ulteriormente. Un'estradizione condizionata a garanzie diplomatiche nulla muterebbe a ta- le situazione. Senza comunque dimenticare, a titolo abbondanziale, tutte le difficoltà legate al necessario monitoraggio, le quali sono ben state eviden- ziate dalla Direzione del diritto internazionale del DFAE nel suo scritto del 12 novembre 2007. Secondo quest'ultima infatti "aufgrund der Tatsache, dass sich die für Moldawien zuständige Botschaft in Kiev befindet, ist es dieser nicht möglich, im Falle einer Auslieferung per Besuch zu überprüfen, ob die von Moldawien abgegebenen Garantien auch wirklich eingehalten werden. Grund hierfür ist einerseits die erwähnte geographische Distanz sowie andererseits die schlechten Verkehrsverbindungen (gegenwärtig keine Direktflüge)" (v. act. 1.16). Ad ogni modo, la soluzione poi proposta

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dalla medesima autorità più tardi, su richiesta dell'UFG, non convince (v. act. 1.19). Per il controllo delle garanzie, essa propone di far capo all'Ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Chisinau, ag- giungendo che "obwohl ein Monitoring von Garantien im Zusammenhang mit einer Auslieferung nicht zum Pflichtenheft eines solchen Büros gehört, hat sich dieses bereit erklärt, im voliegenden Fall ausnahmsweise und in beschränktem Umfang beim Monitoring mitzuhelfen". Ebbene, i frequenti e regolari controlli che il caso qui in esame necessiterebbe non sono conci- liabili con le soluzioni di ripiego proposte.

E. 4.5 Ne consegue che il ricorso va accolto.

E. 5 Visto quanto precede, l'estradizione del ricorrente deve essere rifiutata. Ciò non deve naturalmente impedire il perseguimento ed il giudizio del ricorren- te per i fatti a lui imputati. Alle autorità moldove è data la possibilità di pro- cedere in contumacia contro il ricorrente (v. art. 321 cpv. 2 n. 1 del Codice di procedura penale moldovo) oppure, se previsto dall'ordinamento giuridi- co moldovo, di presentare una richiesta di delega del perseguimento alle autorità elvetiche, tenuto conto del principio "aut dedere, aut judicare" (v. art. 85 e segg. AIMP).

E. 6 Le misure sostitutive della detenzione ordinate con sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008 (cifra 2 del dispositivo) sono dunque da revocare.

E. 7 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF).

Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF, l’autorità di ricor- so, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, as- segnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativa- mente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un onorario di fr. 2’500.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Le procedure RR.2008.18 e RR.2008.33 sono congiunte.
  2. L'obiezione di reato politico ed il ricorso sono accolti.
  3. L'estradizione di A. alla Moldova è rifiutata.
  4. Le misure sostitutive della detenzione ordinate con sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008 (cifra 2 del dispositivo) sono revocate.
  5. Non sono prelevate spese.
  6. L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 20 marzo 2008 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Luigi Mattei e Pietro Croce,

Ricorrente e opponente alla proposta

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte e proponente

Oggetto

Estradizione alla Moldova

Decisione d'estradizione; obiezione di reato politico (art. 55 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2008.18+33

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Fatti: A. Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Tici- no, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è so- spettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente, sulla base di una procura. Tale denaro sarebbe stato prelevato da un conto bancario intestato alla società e versato su un conto appartenente all'inda- gato.

B. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A.. Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autorità moldave a trasmettergli una richiesta d'estradizione nonché a fornirgli delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in Moldova, ri- chieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A., il quale è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in de- tenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pub- blico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Mol- dova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

C. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale ha respinto il gravame del 20 agosto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato.

D. Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al moti- vo politico del perseguimento penale all'estero invocato dal predetto.

E. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008.

F. Con scritto del 25 gennaio 2008 A. ha dichiarato di voler interporre ricorso avverso la decisione di estradizione. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmes-

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so al Tribunale penale federale l'incarto relativo alla decisione d'estradizio- ne ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A..

G. In data 25 febbraio 2008 A. ha interposto ricorso contro la decisione di e- stradizione, chiedendo che la domanda di assistenza internazionale pre- sentata dalla Moldova, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta.

H. Con sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale, dopo aver disposto a titolo supercautelare il trasferimento di A. in un ospedale civile, ha accolto il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto dal medesimo contro il rifiuto di scarcerazione del 29 gennaio 2008, ordinandone la liberazione, accompagnata da misure sostitutive della detenzione.

I. Invitato a presentare le sue osservazioni al ricorso, l'UFG è rimasto silente.

Diritto: 1.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Pro- tocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 set- tembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazio- nale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.2 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nel-

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l'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti poli- tici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a ta- li delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appar- tenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr.; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tri- bunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubbli- cato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF RR.2007.98+114 dell'8 ottobre 2007, consid. 2.1).

L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque compe- tente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

1.3 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP, la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro l'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legitti- mato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

2. Dato che nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'e- stradizione (RR.2008.33) e in quella relativa alla proposta presentata dal- l'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2007.18) vanno esaminate que- stioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

3. Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Moldova abbia un carattere politico.

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Giunto in quel Paese nel 2000, egli si sarebbe proposto come brillante uo- mo d'affari straniero intenzionato a realizzare vari progetti. Egli avrebbe go- duto di ottima reputazione presso il governo di quell'epoca, d'impronta de- mocratica, aperto agli imprenditori e agli investimenti provenienti dall'este- ro. Le sue relazioni con i ministri e il presidente della Repubblica Lucinski ne avrebbero fatto una persona influente ed esposta. La situazione sareb- be mutata con l'ascesa al potere delle forze filo-comuniste nel 2001. Es- sendo nota la sua vicinanza alla precedente amministrazione, nel giro di poco tempo le sue iniziative imprenditoriali si sarebbero scontrate con o- stacoli di ogni genere. Egli avrebbe giostrato tra pressioni e minacce di va- ria natura, mantenendo comunque rapporti anche con il nuovo governo. Speranzoso di rivedere una coalizione cristiano-democratica al potere, egli avrebbe continuato a sostenere tale corrente da dietro le quinte, finanzian- do anche la campagna elettorale di C., coadiuvando il medesimo nella de- nuncia dei soprusi che sarebbero stati perpetrati dalla dirigenza comunista. Alla luce di quanto precede, il ricorrente si ritiene persona invisa alla coali- zione attualmente al potere, già solo per la sua posizione politica. L'inchie- sta penale aperta nei suoi confronti costituirebbe un tentativo di ricondurlo in Moldova per perseguirlo per le sue idee, umiliarlo e neutralizzarlo. Sul piano economico, molte persone sarebbero interessate all'eliminazione del ricorrente, ciò a causa sia dei suoi progetti di lavoro che dei terreni da lui posseduti in quel Paese. Numerosi sarebbero stati inoltre i tentativi di cor- ruzione legati alla sua attività di corrispondente consolare per lo Stato ita- liano, soprattutto in materia di visti. Senza dimenticare che tale attività gli aveva permesso di accedere ad una moltitudine di dati sensibili, ciò che a- vrebbe suscitato l'interesse, talvolta l'imbarazzo, di molte persone. Il ricor- rente si sarebbe non da ultimo battuto contro il traffico di esseri umani, permettendo ad una nota giornalista francese di realizzare un documenta- rio sconvolgente sulla problematica. Tale lotta gli avrebbe creato molti ne- mici, anche tra politici di primo piano. Oltre ai motivi politici ed economici, vi sarebbero ragioni di rivalsa personale da comprendere in una logica di vendetta che egli afferma essere ancora ben radicata nell'Est europeo. In definitiva, la persecuzione di cui il ricorrente si considera vittima verrebbe attuata attraverso le strutture e le autorità dello Stato per servire gli interes- si di personalità particolarmente influenti nelle alte sfere del potere politico.

L'UFG, dal canto suo, contesta l'esistenza di motivi politici alla base del perseguimento all'estero. Il ricorrente non è un cittadino moldovo e non vive più in Moldova. Egli non avrebbe fatto e non farebbe parte di un partito poli- tico moldovo; non svolgerebbe attività (politiche o altre) in Moldova né so- sterrebbe dalla Svizzera l'attuale partito d'opposizione. Infine, egli non a- vrebbe preteso di svolgere tuttora dalla Svizzera attività di lotta al traffico di esseri umani o alla corruzione in Moldova. Egli non costituirebbe dunque

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attualmente una minaccia per le autorità di detto Stato. Nessuna prova in tal senso sarebbe in ogni caso stata presentata.

3.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr. le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci- procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Par- te richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte ri- chiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richieden- te, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CE- Estr.; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domanda- ta, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fat- to connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr.; art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr.; art. 2 lett. b e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di- retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di dirit- to comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: de- ve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. In- fine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile se- condo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per pre- parare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo o procurarne ulteriormente l'immunità (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giuri- sprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr. e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi- stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vieta- to (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscri- verebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dal-

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la scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, ri- guardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 con- sid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto tutta una serie di documenti e te- stimonianze a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di motivi politici alla base del suo perseguimento in Moldova.

3.2.1 Nella sua testimonianza del 27 settembre 2007 (v. act. 5.3), C. dichiara che il ricorrente, grazie alla sua posizione di corrispondente consolare nonché ai suoi grossi affari nel Paese (segnatamente nei settori dell'energia elettri- ca, ambiente, gas e trasporti), aveva stabilito dei rapporti con il mondo poli- tico moldovo, in particolare con il partito D., formazione d'opposizione. Nel- la campagna elettorale del 2005 il ricorrente ha partecipato all'elaborazione del programma elettorale del partito D.. Oltre ad attivarsi nella promozione dell'immagine del partito e nella raccolta di fondi, egli ha contribuito perso- nalmente e finanziariamente al sostegno del partito. Tali aiuti sarebbero stati particolarmente preziosi, vista la difficoltà, in un regime comunista, di trovare persone disposte a sostenere apertamente l'opposizione. La mag- gior parte degli uomini d'affari moldovi che hanno prestato aiuto durante le campagne elettorali sarebbero stati eliminati con metodi repressivi. Molti si sarebbero visti aprire procedure penali contro di loro. Altri avrebbero dovuto abbandonare la Moldova. Secondo C., il ricorrente era persona non gradita ancor prima delle elezioni del 2005, questo perché non accettava di pagare bustarelle ai funzionari statali che gli ostacolavano i suoi progetti di lavoro. Il fatto che il ricorrente mantenesse rapporti di amicizia con lui, molto critico e duro con il potere comunista, avrebbe infastidito il governo. […]. Tutto ciò avrebbe dunque contribuito direttamente al suo perseguimento politico. Le accuse all'estero sarebbero state mosse per motivi di vendetta.

3.2.2 E., reporter francese, ha realizzato nel 2003 un reportage per la televisione francese su un traffico di organi tra la Moldova, la Turchia e Israele, repor- tage che ha ricevuto il premio FIGRA (Festival international du grand repor- tage d'actualité). Nella sua testimonianza dell'11 ottobre 2007 (v. act. 5.4), ella dichiara che senza l'aiuto del ricorrente – conosciuto dalle ONG fran- cesi per essere la persona la più affidabile ed efficace sul posto - il servizio non sarebbe sicuramente stato possibile. Nonostante i rischi legati ad una tale inchiesta giornalistica, il ricorrente avrebbe fatto tutto il possibile per permettere alla giornalista di portare a termine il suo lavoro. Tenuto conto degli intrecci tra mafia e politica nonché della dilagante corruzione, realtà costantemente evidenziate da organizzazioni internazionali, l'attività di lotta

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ad un fenomeno tanto lucrativo potrebbe aver infastidito molte persone di- rettamente interessate al traffico e desiderose di eliminare il ricorrente.

3.2.3 Un'altra testimonianza è fornita da F., dirigente della IFC-Banca Mondiale e attivo a Chisinau negli anni 2000-2001 (v. act. 5.6, doc. VI del ricorrente). Egli descrive il ricorrente come "una persona molto attiva e capace di stabi- lire relazioni professionali e personali di alto livello. Questo gli aveva per- messo di posizionarsi nel paese con diverse imprese italiane che rappre- sentava e anche con le autorità locali. (…) Per la sua attività di sviluppo a contatto con la burocrazia locale, A. era sicuramente esposto al rischio di scontentare qualcuno e di crearsi potenziali inimicizie. Il suo stile immediato certamente poteva esporlo a questo rischio, in un ambiente non immune da coinvolgimenti di personaggi e affaristi legati alla politica locale". Inoltre, "può certamente non averlo messo in buona luce la sua propensione a par- lare apertamente della sua opinione critica sul governo filo-comunista che aveva preso il potere nel Paese". Egli conclude affermando che "rimettere il signor A. alla giustizia della Moldova può esporlo a gravissimi rischi perso- nali".

3.2.4 L'Ambasciatore della Repubblica italiana a Berna, G., ha avuto modo di di- chiarare, con scritto del 19 ottobre 2007, che "la richiesta di estradizione giunge dopo un periodo in cui il signor A. aveva dovuto far fronte nella Re- pubblica Moldova ad interventi tali da indurlo ad abbandonare il Paese. L'accusa alla base della stessa, sia pure supportata da elementi cartacei, induce a pensar che alla base della stessa vi siano ragioni non riconducibili ad una logica strettamente giuridica e tali da far temere per il futuro del si- gnor A.. Tali considerazioni si basano su una serie di indicazioni delle Auto- rità italiane che giustificano ragionevoli dubbi e soprattutto l'opportunità di non procedere, in questa fase, ad un provvedimento di estradizione" (act. 5.11).

3.2.5 Sulla situazione del ricorrente si è espresso ugualmente, con scritto del 21 settembre 2007, H., avvocato a Chisinau (v. act. 5.11). Egli evidenzia gli stretti contatti intrattenuti dal ricorrente con rappresentanti delle formazioni politiche del Paese, legati soprattutto ai suoi progetti economici in loco nonché alla sua attività di corrispondente consolare. Il ricorrente era rego- larmente ricevuto dalla massime cariche dello Stato. H. attesta le molte a- micizie mantenute dal ricorrente con i capi ed i rappresentanti di alcune for- mazioni politiche democratiche, all'opposizione dal 2001. Oltre al suo con- tributo intellettuale, il ricorrente avrebbe accordato ad alcune formazioni po- litiche dell'opposizione anche un supporto finanziario, specialmente nella campagna elettorale del 2005. Egli era anche noto a Chisinau per il suo ruolo di strenuo oppositore del fenomeno della corruzione, molto diffuso in Moldova. La sua posizione e le sue conoscenze gli avrebbero permesso di

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non cedere a ricatti, anche se negli anni si sarebbe creato per questo fatto parecchie inimicizie all'interno del potere, ciò che l'avrebbe indotto a lascia- re il Paese. H. evidenzia poi le minacce e le pressioni subite dal ricorrente da parte di esponenti del partito comunista. La sua partenza da Chisinau è stata infatti interpretata dai suoi nemici come una fuga. Si sarebbero sentite in questo senso anche delle minacce di vendetta. Se il ricorrente dovesse essere consegnato alla Moldova, egli subirebbe un processo fittizio, per poi essere detenuto per anni in condizioni fatiscenti ed umilianti. Non vi sareb- be infine da escludere l'interesse di alcune persone private ad estorcere denaro al ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria moldova. H. sot- tolinea come il "Centro per combattere i crimini economici e la corruzione" (CCCEC) in Moldova sia spesso utilizzato da persone private per interessi propri.

3.2.6 Interessante risulta pure la testimonianza fornita da I., rappresentante del- l'UNICEF in Moldova negli anni 2000-2005 (v. scritto del 10 agosto 2007, act. 5.13). Ella afferma del ricorrente che "le cariche e attività che ricopriva lo hanno portato ad essere suo malgrado una persona molto esposta, sempre tenuto sotto stretta osservazione da politici locali con potere intimi- datorio". In qualità di corrispondente consolare, egli si sarebbe duramente confrontato con problemi delicati legati alla forte emigrazione clandestina, dinamica largamente diffusa in Moldova. La sua lotta a tale fenomeno gli avrebbe procurato sicuramente molti nemici, per cui il suo rientro in Moldo- va "sarebbe decisamente un vero rischio".

3.2.7 Ulteriori testimonianze sono state rilasciate da altre persone vicine alla fa- miglia del ricorrente, le quali hanno pure evidenziato le pressioni e le mi- nacce subite dal ricorrente da parte di persone al potere, situazione che ha indotto tutta la famiglia a lasciare la Moldova (v. scritto di L. del 24 settem- bre 2007, act. 5.13; scritto di M. del 27 settembre 2007, act. 5.13; dichiara- zione di N. del 28 settembre 2007, act. 5.13).

3.3 La presente Corte, preso atto delle testimonianze appena elencate, tutte in sintonia tra di loro, ritiene che nella fattispecie esistano effettivamente forti sospetti che il perseguimento all'estero del ricorrente possa essere motiva- to, oltre che da presunti illeciti in seno alla società B., anche da contrasti politici intervenuti in passato tra il medesimo ed alcuni alti esponenti della dirigenza politica moldova. La somma di tutti gli elementi ed indizi contenuti negli atti dell'incarto permettono in ogni caso di affermare che la condizione del ricorrente in un processo in Moldova arrischia di essere aggravata dai contrasti di natura politica intervenuti durante la permanenza del ricorrente in quel Paese. In questo senso sono adempiuti i requisiti di rigetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 3 n. 2 CEEstr. nonché art 2 lett. c AIMP (a questo proposito v. DTF 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 412 con-

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sid. 8b; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002, pag. 124). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, il fatto che il ricorrente viva attualmente in Svizzera e che non sia più una minaccia per le autorità mol- dove – affermazione azzardata, visto che il ricorrente potrebbe essere tut- tora un personaggio scomodo per alcune persone al potere in Moldova - nulla muta al risultato dell'analisi. In aggiunta alle conclusioni sopra formu- late, legate direttamente all'esame della situazione concreta del ricorrente, è d'uopo riportare le preoccupanti considerazioni di carattere generale sulla giustizia moldova effettuate dall'Organizzazione per la sicurezza e la coo- perazione in Europa (OSCE), in collaborazione con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), secondo la quale "…the Moldovan justice system today, as a whole, does not appear to function fairly in all case, and the public rightfully does not appear to believe that it always fun- ctions fairly" (v. 6-Month Analytic Report of the OSCE Trial Monitoring Pro- gramme for Moldova / Preliminary Findings on the Experience of going to Court in Moldova, del 30 novembre 2006, pag. 47). Molto significative sono inoltre le considerazioni espresse dalla Commis- sione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (in seguito: la Commissione) nel suo rapporto del 14 settembre 2007 redatto all'intenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. 11374), secondo la quale l'opposizione parlamen- tare in Moldova esiste, ma è indebolita dai perseguimenti penali intrapresi contro il capo di uno dei partiti d'opposizione "Moldova Nostra". Per quanto attiene all'opposizione extraparlamentare, il leader del Partito sociale de- mocratico (PSDM) è ugualmente oggetto di un'inchiesta penale (v. n° 11). La Commissione ribadisce che la riforma del sistema giudiziario in Moldova costituisce una priorità (v. n° 93 e n° 94). La questione dell'indipendenza della giustizia resta, sia politicamente che in termini di corruzione, un pro- blema importante. Alcuni casi notori, di cui certi ancora pendenti davanti ai tribunali, potrebbero facilmente essere interpretati come una strumentaliz- zazione politica della giustizia (v. n° 121-128). Di rilievo inoltre le constata- zioni effettuate sul già citato CCCEC (v. supra 3.2.5), istituzione che ha su- scitato l'inquietudine degli esperti del Consiglio d'Europa per quanto riguar- da la sua indipendenza, la sua trasparenza nonché le sue responsabilità (v. n° 131-132). Ritenuto che la Moldova riceve un'assistenza considerevo- le da parte del Consiglio d'Europa nella sua lotta alla corruzione, il non mi- glioramento della situazione in tale ambito risulta incomprensibile (v. n°137). Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto di valutazione della Moldova ha sottolineato che molto resta da fare in quel Paese per quanto riguarda la lotta alla corruzione (v. n° 137).

In conclusione, visto tutto quanto precede, l'obiezione di reato politico risul- ta fondata e l'estradizione deve essere già per questo motivo rifiutata.

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4. Il ricorrente ritiene che alla richiesta d'estradizione non si debba dar seguito anche in ragione della sistematica violazione dei diritti dell'uomo in Moldo- va. Ciò sarebbe in particolare dimostrato dalle numerose sentenze di con- danna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dai rapporti di Amnesty In- ternational nonché dalle dichiarazioni degli organi e dei funzionari moldovi. Gli abusi in quel Paese sarebbero gravi: dalla totale assenza di garanzie procedurali a causa della corruzione dei magistrati, ai maltrattamenti nelle carceri, dove non solo non esisterebbero le condizioni d'igiene e di salute minime, ma dove i detenuti verrebbero percossi, denutriti e torturati. Data la corruzione dilagante nell'apparato giudiziario moldovo, soprattutto all'inter- no del CCCEC, nonché le difficoltà legate al controllo - l'autorità diplomatica che rappresenta gli interessi svizzeri in Moldova è l'Ambasciata svizzera di Kiev (Ucraina), a quasi mille chilometri, e la delega ad altre autorità risulte- rebbe molto problematica -, nemmeno le garanzie formali presentate dalla Moldova sarebbero da ritenersi sufficienti per scongiurare il rischio di abusi sul ricorrente.

L'UFG contesta le accuse mosse dal ricorrente nei confronti della Moldova, sottolineando che tale Paese fa parte del Consiglio d'Europa e ha aderito alla CEEstr. nonché alla CEDU. Essa avrebbe fornito tutta una serie di ga- ranzie relative al rispetto dei diritti dell'uomo. Interpellato all'uopo, il DFAE avrebbe affermato che non vi sarebbero motivi per credere che la Moldova non rispetti le garanzie fornite. A queste condizioni, nulla si opporrebbe al- l'estradizione del ricorrente.

4.1 Nonostante l'estradizione debba essere rifiutata già solo in virtù di quanto espresso al considerando precedente, questa Corte ritiene opportuno esa- minare, sebbene a titolo abbondanziale, anche la situazione dei diritti uma- ni in Moldova, questo per approfondire nel contempo la questione della car- cerabilità del ricorrente (v. sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008), la quale deve essere presa in considerazione per comprendere in maniera esaustiva le ragioni che si oppongono all'estradizione.

Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico interna- zionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], il quale vieta l'estradi- zione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di es- sere sottoposta a tortura, nonché la Convenzione europea per la preven- zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26

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novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di e- stradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della dispo- sizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Sviz- zera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbe- ro alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispon- dente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particola- re dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribu- nale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trat- tamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.2 Diverse autorità hanno avuto modo di esprimersi sul rispetto dei diritti uma- ni in Moldova. Di particolare interesse sono i giudizi espressi sulle condi- zioni detentive ivi vigenti.

4.2.1 Nelle osservazioni preliminari formulate dalla delegazione del Comitato eu- ropeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de dé- tention, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne- Bourg 2006, pag. 45 e segg.) relative alla sua visita effettuata in Moldova dal 14 al 24 settembre 2007 (pag. 4 e seg.), si evidenzia che, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità moldove in questi ultimi anni, il fenomeno dei maltrattamenti ad opera della polizia resta sempre d'attualità, e questo in proporzioni importanti. I maltrattamenti fisici consistono in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello, sovente con la vittima ammanettata. Sono pure stati rilevati casi d'impiego di scariche elettriche, d'applicazione di masche- re a gas (per provocare il soffocamento) e di colpi assestati sulla pianta dei piedi. Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, il CPT rileva che la maggior parte delle raccomandazioni da esso formulate in seguito alle sue precedenti visite non sono tuttora state messe in pratica (i rapporti sono accessibili sul sito Internet del CPT, ossia www.cpt.coe.int/fr/etats/mda.htm;

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v. in particolare il rapporto relativo alla visita effettuata dal 20 al 30 settem- bre 2004, n° 32). Pochi i progressi effettuati per quanto attiene alle condi- zioni di detenzione nei locali di polizia. Le carenze rilevate sono pratica- mente le stesse delle precedenti visite.

4.2.2 Nel suo rapporto del 14 settembre 2007, la Commissione per il rispetto de- gli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel descrivere le condizioni di detenzione in Moldova, ha ripreso le osservazio- ni formulate dal CPT nel suo rapporto del 16 febbraio 2006 (il più recente in quel momento) relativo alla sua visita del settembre 2004. I persistenti mal- trattamenti ad opera della polizia costituivano già a quel tempo la più gran- de preoccupazione (v. n° 186). Le organizzazioni non governative (ONG) incontrate dalla Commissione hanno riferito di condizioni allarmanti negli ospedali psichiatrici, considerate ancora peggiori che nelle prigioni (v. n° 188).

4.2.3 Sulla situazione moldava si è espressa ugualmente Amnesty International nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 intitolato "Moldova. Police torture and ill-treatment: It's just normal", la quale considera che "torture and ill- treatment at the hands of the police is widespread and systemic in Moldo- va. Law enforcement officers are known to extract confessions and testi- mony from detainees through force, sometimes resorting to torture" (v. pag. 28). Nonostante la buona volontà dimostrata, il governo non avrebbe fatto abbastanza per contrastare la tortura, i maltrattamenti nonché le pes- sime abitudini della polizia. Secondo Amnesty International, la Moldova ha sì proceduto a diverse riforme legislative con l'intento di allinearsi agli stan- dard internazionali ed europei, ma la prassi non ha seguito tale evoluzione. Contrariamente a quanto affermato dai governanti e dai capi di polizia mol- dovi, il problema non è tanto finanziario, ma è legato fondamentalmente ad una mentalità e ad una cultura del diritto che, se non modificate, renderan- no impossibile lo sradicamento della tortura e dei maltrattamenti. Gli ufficiali di polizia non rispettano il principio della presunzione d'innocenza, non so- no adeguatamente preparati per svolgere il proprio lavoro e tendono a ri- solvere i casi estorcendo confessioni con la violenza. La presa di coscienza del problema, unitamente ai danni considerevoli constatati dalla Corte eu- ropea dei diritti dell'uomo, avrebbero dovuto provocare un incremento dei perseguimenti penali per tortura e maltrattamenti a carico della polizia, ciò che in realtà non è avvenuto, continuando a lasciare gli autori di tali reati impuniti (v. pag. 28 e 29). Di rilievo altresì le considerazioni espresse da Amnesty International per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie nel- le infrastrutture sotto il controllo della polizia (v. pag. 13 e seg.). Le visite ef- fettuate da medici indipendenti sono particolarmente importanti e necessa- rie per combattere il fenomeno della tortura. L'impiego, dalla fine del 2006, di personale paramedico (i cosiddetti "feldshers") negli istituti di detenzione

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preventiva ha certo ridotto i casi di tortura, ma molto resta comunque da fa- re. Nonostante le modifiche del codice di procedura penale moldovo, ten- denti a migliorare i diritti dei detenuti, la situazione ristagna. Ne sono la prova le diverse sentenze di condanna da parte della Corte europea dei di- ritti dell'uomo. Particolarmente raccapricciante il caso di Nicolae Boicenco, il quale, detenuto presso il CCCEC – autorità che si sta tra l'altro occupan- do del perseguimento del ricorrente – è stato gravemente picchiato e ab- bandonato nella sua cella in stato di semi-incoscienza per mesi, senza po- ter essere visto dai familiari e senza che un medico indipendente potesse visitarlo (v. pag. 14). Nonostante la buona volontà dimostrata dalle autorità moldove e alcuni sviluppi positivi (v. ad esempio le condizioni di detenzione nei penitenziari destinati all'esecuzione delle pene), il problema rimane acu- to per quanto concerne la detenzione provvisoria di responsabilità della po- lizia (v. pag. 2).

4.2.4 Dal 2005, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato dodici volte la Moldova per violazione dell'art. 3 CEDU. Qui di seguito l'elenco delle sentenze:

- Ostrovar contro Moldova del 13 settembre 2005, n. 35207/03;

- Sarban contro Moldova del 4 ottobre 2005, n. 3456/05;

- Becciev contro Moldova del 4 ottobre 2005, n. 9190/03;

- Corsacov contro Moldova del 4 aprile 2006, n. 18944/02;

- Boicenco contro Moldova dell'11 luglio 2006, n. 41088/05;

- Holomiov contro Moldova del 7 novembre 2006, n. 30649/05;

- Pruneanu contro Moldova del 16 gennaio 2007, n. 6888/03;

- Istratii e altri contro Moldova del 27 marzo 2007, n. 8721/05, 8705/05 e 8742/05;

- Monarca contro Moldova del 10 maggio 2007, n. 14437/05;

- Ciorap contro Moldova del 19 giugno 2007, n. 12066/02;

- Paladi contro Moldova del 10 luglio 2007, n. 39806/05;

- Colibaba contro Moldova del 23 ottobre 2007, n. 29089/06.

In sostanza, i motivi alla base delle condanne sono legate alle deplorevoli condizioni detentive e ai ripetuti maltrattamenti subiti ad opera della polizia. In quattro casi, oltre alle violazioni appena menzionate, la Moldova è stata condannata per l'insufficienza delle cure mediche fornite ai detenuti. Uno di questi è il caso Boicenco, menzionato anche da Amnesty International, il quale ha messo in evidenza in tutta la sua tragicità le condizioni della de- tenzione preventiva in Moldova. Nel caso Istratii e altri, la Corte europea dei diritti dell'uomo è giunta alla conclusione che il mancato trasporto im- mediato all'ospedale, in situazione di emergenza, di Viorel Istratii, detenuto con altri co-imputati presso il CCCEC a Chisinau, unitamente all'umiliazione legata all'ammanettamento continuo durante tutta la degenza costituivano dei trattamenti inumani e degradanti contrari alla CEDU. Alla medesima

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conclusione è giunta la Corte nella causa che ha coinvolto Victor Holomiov, il quale, detenuto (a Chisinau) e affetto da seri problemi renali che ne han- no messo in pericolo la vita, non ha avuto accesso a cure mediche appro- priate per un lasso di tempo molto lungo. Infine, la medesima autorità ha considerato contrari all'art. 3 CEDU la mancanza di un'appropriata assi- stenza medica al detenuto Ion Paladi presso il CCCEC a Chisinau, nonché l'incompleto, e ad un certo punto interrotto, trattamento medico presso l'o- spedale della prigione in cui è stato susseguentemente trasferito (per quan- to riguarda l'ancoraggio del diritto alla salute dei detenuti all'art. 3 CEDU v. HASAN MUTAF, Droit à la santé des détenus au regard de la Convention eu- ropéenne des droits de l'homme, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 35 e segg.).

4.2.5 Di rilievo, infine, il parere del 12 novembre 2007 espresso dalla Direzione del diritto internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel suo scritto, l'autorità federale ha dichiarato che "das moldawi- sche Justizsystem scheint heute nicht in der Lage, die internationalen Standards im Bereich der Menschenrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Dies betrifft insbesondere das Recht auf einen fairen Prozess. Obschon Moldawien die wichtigsten internationalen Menschenrechtskon- ventionen ratifiziert hat, bleiben namentlich die Haftbedingungen prekär und ungenügend. Vertrauenswürdige Quellen berichten immer wieder von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Be- handlungen". Alla lettera, l'autorità ha inoltre allegato una nota redatta dalla Divisione politica IV (sezione "Menschenrechtspolitik") del DFAE. Essa conclude affermando che "aufgrund der schlechten Menschenrechtslage sowie der Tatsache, dass eine Überprüfung der Garantien nur schwer mög- lich ist, kommen wir zum Schluss, dass eine Auslieferung im vorliegenden Fall nicht angezeigt ist" (sottolineatura nel testo originale). La lettera in que- stione è importante, in quanto proviene dall'autorità più competente ed in- formata in Svizzera per esprimere giudizi sulla violazione dei diritti umani all'estero. Fonte di perplessità risulta invece il susseguente scritto del 2 di- cembre 2007 della medesima autorità (v. act. 1.19), nel quale essa ricalibra la propria valutazione sulla base di constatazioni dettate dall'UFG, secondo il quale, una volta risolte le questioni pratiche legate al monitoraggio delle garanzie imposte allo Stato estero, l'estradizione potrà aver luogo senza problemi (v. act. 1.17). In quest'ultimo documento figurano le seguenti riflessioni: "Weil das BJ davon ausgeht, dass Moldawien als Vertragspart- ner der einschlägigen Übereinkommen des Europarates abgegebene Ga- rantien grundsätzlich einhalten würde und keine Anzeichen dafür bestehen, dass diese Beurteilung von anderen europäischen Staaten nicht geteilt wird, würden wir im vorliegenden Fall eine Auslieferung mit noch leicht an- zupassenden Garantien betreffend das Monitoring weiterfolgen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil hier a priori keine konkrete Gefahr von Folter o-

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der anderer unmenschlicher Behandlung glaubhaft gemacht wurde". Tale ragionamento risulta molto problematico per due motivi. Innanzitutto, l'UFG pretende allegazioni concrete da parte del ricorrente su torture o maltratta- menti, ignorando completamente l'esistenza delle sentenze e dei rapporti summenzionati (v. consid. 4.2.1-4.2.4). Inoltre, nell'apprezzamento del ri- spetto dei diritti umani all'estero, esso sembra volersi sostituire alla Direzio- ne del diritto internazionale del DFAE, servizio, fino a prova del contrario, decisamente più competente per fornire tale tipo d'informazioni. In realtà, questa Corte ritiene lo scritto del 12 novembre 2007 perfettamente attendi- bile, degno di fiducia ed in sintonia con tutti i documenti sopraelencati, i quali non fanno che evidenziare una situazione particolarmente preoccu- pante in Moldova.

4.3 Sulla base di quanto precede e tenuto conto del preoccupante stato di salu- te del ricorrente, la Corte dei reclami penali ritiene vi siano elementi suffi- cienti per rifiutare l'estradizione anche sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP. Nella sentenza del 26 febbraio scorso, la presente Corte, constate le sue gravi condizioni di salute, ha eccezionalmente deciso di liberare il ricorren- te. Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale ad ordinare la scarcera- zione valgono a maggior ragione nel valutare la carcerabilità del ricorrente in un Paese i cui standard medico-sanitari sono molto più bassi che in Svizzera, soprattutto alla luce delle sopraccitate condanne e denunce in- ternazionali legate alle cure mediche insufficienti. Tutti e tre i medici psi- chiatri che si sono chinati sulla situazione clinica del ricorrente sono giunti alla conclusione che lo stesso necessita cure specialistiche adeguate, le quali comprendevano terapie psicofarmacologiche nonché colloqui di so- stegno regolari (v. TPF RR.2008.24 consid. 4.4). Inutile sottolineare che tali colloqui psicoterapeutici devono essere effettuati nella lingua madre del ri- corrente, ossia in italiano. Il Dr. O., psichiatra del carcere "La Farera", ha persino dichiarato, nel suo scritto del 13 ottobre 2007 che tenendo conto delle condizioni del ricorrente egli nutriva "notevoli perplessità nella sua ca- pacità di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non cono- sco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel pae- se di destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua" (v. act. 1.24). Risulta dunque evi- dente che l'estradizione del ricorrente alla Moldova potrebbe avere conse- guenze negative irreversibili.

4.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha di recente avuto modo di approfondire la problema- tica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condi-

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zioni per l'estradizione (v. DTF 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 6). Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in partico- lare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devo- no essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pre- tendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi ri- guardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o mi- nimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'e- stradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 1C_205/2007 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 1C_205/2007 consid. 6.8). Nella fattispe- cie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di correre rischi seri e con- creti in Moldova. L'aperto sostegno all'opposizione democratica in quel Pa- ese e la dura critica del governo comunista rendono il ricorrente, se estra- dato, particolarmente vulnerabile. A rendere la situazione ancora più drammatica vi sono poi le sue precarie condizioni di salute. La detenzione in Moldavia aggraverebbe ulteriormente i suoi problemi di salute. Non po- tendo disporre di trattamenti medici come in Svizzera, è inevitabile che la sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicida- lità attiva, evidenziata nelle perizie mediche, si aggraverebbe ulteriormente. Un'estradizione condizionata a garanzie diplomatiche nulla muterebbe a ta- le situazione. Senza comunque dimenticare, a titolo abbondanziale, tutte le difficoltà legate al necessario monitoraggio, le quali sono ben state eviden- ziate dalla Direzione del diritto internazionale del DFAE nel suo scritto del 12 novembre 2007. Secondo quest'ultima infatti "aufgrund der Tatsache, dass sich die für Moldawien zuständige Botschaft in Kiev befindet, ist es dieser nicht möglich, im Falle einer Auslieferung per Besuch zu überprüfen, ob die von Moldawien abgegebenen Garantien auch wirklich eingehalten werden. Grund hierfür ist einerseits die erwähnte geographische Distanz sowie andererseits die schlechten Verkehrsverbindungen (gegenwärtig keine Direktflüge)" (v. act. 1.16). Ad ogni modo, la soluzione poi proposta

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dalla medesima autorità più tardi, su richiesta dell'UFG, non convince (v. act. 1.19). Per il controllo delle garanzie, essa propone di far capo all'Ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Chisinau, ag- giungendo che "obwohl ein Monitoring von Garantien im Zusammenhang mit einer Auslieferung nicht zum Pflichtenheft eines solchen Büros gehört, hat sich dieses bereit erklärt, im voliegenden Fall ausnahmsweise und in beschränktem Umfang beim Monitoring mitzuhelfen". Ebbene, i frequenti e regolari controlli che il caso qui in esame necessiterebbe non sono conci- liabili con le soluzioni di ripiego proposte.

4.5 Ne consegue che il ricorso va accolto.

5. Visto quanto precede, l'estradizione del ricorrente deve essere rifiutata. Ciò non deve naturalmente impedire il perseguimento ed il giudizio del ricorren- te per i fatti a lui imputati. Alle autorità moldove è data la possibilità di pro- cedere in contumacia contro il ricorrente (v. art. 321 cpv. 2 n. 1 del Codice di procedura penale moldovo) oppure, se previsto dall'ordinamento giuridi- co moldovo, di presentare una richiesta di delega del perseguimento alle autorità elvetiche, tenuto conto del principio "aut dedere, aut judicare" (v. art. 85 e segg. AIMP).

6. Le misure sostitutive della detenzione ordinate con sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008 (cifra 2 del dispositivo) sono dunque da revocare.

7. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF).

Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF, l’autorità di ricor- so, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, as- segnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativa- mente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un onorario di fr. 2’500.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le procedure RR.2008.18 e RR.2008.33 sono congiunte. 2. L'obiezione di reato politico ed il ricorso sono accolti. 3. L'estradizione di A. alla Moldova è rifiutata. 4. Le misure sostitutive della detenzione ordinate con sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008 (cifra 2 del dispositivo) sono revocate. 5. Non sono prelevate spese. 6. L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 20 marzo 2008

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei e Pietro Croce - Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero pre- senta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).