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RR.2023.163

Bundesstrafgericht · 2023-10-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); ritiro del ricorso

Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 700.– è messa a carico della ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’11 gennaio 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentata dall'avv. Beatriz Cardoso Teixeira,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Ritiro del ricorso

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.163 Procedura secondaria: RP.2023.46

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Visti: - la decisione del 17 ottobre 2023, con la quale il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della domanda di assi- stenza giudiziaria internazionale del 16 ottobre 2023 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (act. 1.3);

- la decisione del 19 ottobre 2023, mediante la quale il MPC ha ordinato la con- segna della documentazione concernente la relazione bancaria n. 1 presso la banca B., intestata ad A., unitamente al sequestro degli averi ivi depositati (act. 1.2);

- il ricorso del 6 novembre 2023 interposto dall’avv. Beatriz Cardoso Teixeira a nome di A., mediante il quale la stessa contesta la decisione di cui sopra, postulandone in sostanza l’annullamento, con concessione dell’effetto so- spensivo (act. 1);

- lo scritto dell’8 novembre 2023, con cui questa Corte ha invitato l’avv. Cardoso Teixeira, entro il 20 novembre 2023, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.–, dall’altra, a produrre una procura recente concernente la presente procedura rogatoriale (act. 3);

- lo scritto del 18 ottobre 2023, con il quale la ricorrente ha postulato la conces- sione di una proroga “di dieci giorni del termine impartito per versare l’anticipo delle spese (…). Entro il termine fissato in origine, con scadenza il 20 novem- bre 2023, sarà mia premura produrre la procura in mio favore, come da sua richiesta” (act. 4);

- la concessione della proroga al 30 novembre 2023 per il versamento dell’an- ticipo spese (act. 5);

- lo scritto del 30 novembre 2023, con il quale la patrocinatrice della ricorrente ha informato questa Corte che “con decisione del 24 novembre 2023, il Pro- curatore federale C. ha dissequestrato la relazione bancaria n. 1 intestata alla mia mandante, la signora A. (procura acclusa). Di conseguenza, il reclamo del 6 novembre 2023 è diventato privo d’oggetto e può essere stralciato dai ruoli” (act. 6);

- lo scritto del 15 dicembre 2023, mediante il quale il MPC ha postulato la reie- zione del gravame di cui sopra nella misura della sua ammissibilità, affer- mando che “il 24 novembre 2023, su consenso dell’autorità rogante, il MPC, previo contatto telefonico con l’autorità rogante, ha proceduto con il disseque- stro della relazione bancaria n. 1 intestata ad A. accesa presso la banca B.,

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essendo la predetta risultata estranea alle ipotesi investigative avanzate dall’autorità estera” (act. 8, pag. 2, e 8.1);

- lo scritto del 14 dicembre 2023, con il quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha proposto di dichiarare il ricorso privo d’oggetto, nella misura della sua ammissibilità (act. 9);

- la replica del 28 dicembre 2023, mediante la quale la ricorrente ribadisce quanto asserito nel suo scritto del 30 novembre 2023, chiedendo inoltre che questa Corte “accerti che il reclamo è stato ritirato, perché diventato privo d’oggetto, e lo stralci dal ruolo”, e aggiungendo che “ritenuto che in queste circostanze lo scambio di allegati indetto è del tutto superfluo, si protesta qual- siasi indennità per ripetibili e si chiede cortesemente di voler condonare le spese, sussidiariamente di volerle contenere il più possibile” (act. 11).

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 dicembre 2023, que- sto Tribunale prende atto del ritiro del ricorso, precisato che è solo con tale dichiarazione che la ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame e non con lo scritto del 30 novembre 2023;

- che nel suo scritto del 30 novembre 2023 la medesima si era infatti limitata a indicare che la sua relazione bancaria era stata dissequestrata e che a suo parere il gravame era divenuto privo d’oggetto e poteva essere stralciato dal ruolo;

- che alla luce del contenuto dello scritto del 30 novembre 2023, questa Corte ha avviato lo scambio degli allegati e dato la possibilità al MPC di esprimersi sul gravame nonché sullo scritto in questione, dato che, secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) appli- cabile per analogia in virtù della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (sen- tenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii);

- che lo scambio degli allegati avviato da questa Corte era dunque giustificato e necessario, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente;

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- che, in definitiva, visto il ritiro del gravame intervenuto il 28 dicembre 2023, la causa va stralciata dal ruolo;

- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);

- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, dopo l’invio delle proprie osservazioni da parte dell'autorità d'esecuzione e solamente con la replica della ricorrente, cagionando oneri di lavoro a carico della Cancelleria del Tribunale che la ricorrente stessa avrebbe potuto evitare inviando la procura nel termine impartito ed esprimendo in ma- niera inequivocabile la sua volontà di ritirare il ricorso già con lo scritto del 30 novembre 2023, atteso che la suddetta, costante giurisprudenza in ambito di spese ricorsuali in caso di contenzioso divenuto privo d’oggetto è da consi- derarsi pacificamente nota a chi esercita il patrocinio legale;

- che l'emolumento posto a carico della ricorrente va quindi fissato a fr. 700.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.– è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 11 gennaio 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Beatriz Cardoso Teixeira - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).