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RR.2021.51

Bundesstrafgericht · 2021-06-16 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 6 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 2 e 23 luglio 2020, nell’ambito di un procedi- mento penale a carico di B., C., D., E. e A. per i reati di dichiarazione frau- dolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta e/o infedele (art. 3 e 4 d.lgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs 74/2000), occultamento o di- struzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs 74/2000) e riciclaggio (art. 648- bis CP/I). In sostanza, dalle indagini estere è emerso che C., D. e E. avreb- bero acquistato sistematicamente merce senza pagare l’IVA. Essi avrebbero rilasciato ai fornitori delle “dichiarazioni d’intento” false, simulando di essere “esportatori abituali”, e così beneficiando della normativa IVA vigente, che concede la possibilità a chi esporta di comprare beni e servizi senza pagare l’IVA entro un determinato limite (definito “Plafond IVA”), sostanzialmente corrispondente all’importo delle operazioni di vendita effettuate all’estero nei dodici mesi precedenti (beneficio riconosciuto in favore delle imprese espor- tatrici, al fine di evitare la creazione di rilevanti crediti IVA). Utilizzando tale meccanismo illecito, gli indagati C., D. e E., anziché esportare, avrebbero rivenduto i beni in Italia, attraverso società compiacenti a loro riconducibili, appropriandosi indebitamente di oltre quattro milioni di euro di IVA incassata dalle vendite effettuate nei confronti dei propri clienti nazionali che, al con- trario, avrebbero dovuto versare all’Erario. Denaro che, dagli accertamenti bancari eseguiti, sarebbe stato trasferito all’estero, anche su conti di perti- nenza di A. in Svizzera (v. act. 8.9, pag. 2 e seg.).

Con la rogatoria del 6 marzo 2020, l’autorità estera chiede, tra l’altro, la per- quisizione, in presenza di suoi funzionari, del domicilio di A. e della sede della F., società di pertinenza del predetto, alla ricerca di documentazione riconducibile alle persone giuridiche e fisiche indicate in rogatoria. Essa chiede inoltre di acquisire documentazione concernente le relazioni bancarie riconducibili ad A. in essere presso la banca G., in particolare la relazione

n. 1 (v. act. 8.9, pag. 7). Con il complemento del 23 luglio 2020, l’autorità estera chiede parimenti l’acquisizione di documentazione riguardante le re- lazioni n. 2 e n. 3 presso la banca H. intestate ad A. (v. act. 8.11).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 6 aprile 2020, la Direzione ge- nerale delle dogane (in seguito: DGD), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 8.8), è en- trata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando le misure richieste (v. act. 8.1, pag. 3).

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C. L’8 luglio 2020, la DGD, attraverso l’Antifrode doganale di Lugano, ha per- quisito il domicilio locarnese di A., sequestrando diverso materiale multime- diale nonché svariati documenti cartacei (v. act. 8.6 e 8.7).

D. In data 22 luglio 2020, la banca G. ha trasmesso alla DGD la documenta- zione riguardante i conti n.1 e n. 4 intestati ad A. (v. act. 8.2, pag. 4), tutta sequestrata con decisione del 20 agosto 2020 (v. ibidem).

E. Il 14 agosto 2020, la banca G. Locarno ha trasmesso la documentazione concernente la relazione d’affari n. 5 nonché i conti privati n. 3 e n. 2 intestati ad A. (v. act. 8.3, pag. 3 e seg.), anch’essa sequestrata con decisione del 20 agosto 2020 (v. ibidem).

F. Con tre decisioni di chiusura del 1° marzo 2021, la DGD ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane del materiale multimediale e cartaceo nonché della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 8.1, 8.2 e 8.3).

G. Il 1° aprile 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro le summenzionate decisioni di entrata nel merito e di chiusura, postulando in sostanza, in via principale, l’annulla- mento delle stesse, la reiezione della rogatoria e il dissequestro della docu- mentazione litigiosa e, in via subordinata, l’applicazione dei criteri di cernita indicati nel gravame (sub IV a e b).

H. Con scritti del 28 risp. 29 aprile 2021, la DGD e l’UFG chiedono che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).

I. Con replica dell’11 maggio 2021, trasmessa alla DGD e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali, invitando questa Corte a valutare l’opportunità di indire un dibattimento (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti

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atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro le tre decisioni di chiusura del 1° marzo 2021, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui il ricorrente è titolare delle relazioni oggetto di due decisioni impugnate e che la perquisizione sfociata nel sequestro di materiale multimediale e cartaceo, og- getto della terza decisione impugnata, è avvenuta al suo domicilio, la legittima- zione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1).

E. 2 Il ricorrente contesta innanzitutto le motivazioni alla base delle tre decisioni di chiusura impugnate, a suo dire carenti e arbitrarie, aggiungendo che l’AFD non si sarebbe espresso su tutte le censure contenute nel suo scritto del 13 novem- bre 2020.

E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

E. 2.2 In concreto, l’autorità d’esecuzione ha sufficientemente spiegato i motivi legati al sequestro e alla trasmissione all’estero del materiale multimediale e cartaceo nonché della documentazione bancaria litigiosi. Essa si è pure espressa sulle censure del ricorrente riguardanti la perquisizione avvenuta presso il suo domi- cilio, la forma e il contenuto della rogatoria nonché la cernita del predetto mate- riale. Il fatto che il ricorrente non sia d’accordo con le motivazioni fornite

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dall’AFD non implica una violazione del diritto di essere sentito, costituendo l’analisi della pertinenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nelle decisioni impugnate, unitamente al contenuto della rogatoria, sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato e dettagliato atto ricorsuale (di 28 pagine) inoltrato alla presente autorità. La censura va dunque disattesa.

E. 3 Il ricorrente sostiene che le modalità della perquisizione effettuata al suo domi- cilio sarebbero lesive dei diritti della difesa, nella misura in cui egli non sarebbe stato assistito da un legale, il quale avrebbe potuto informarlo dei suoi diritti, fra i quali quello di non deporre e di chiedere la messa sotto sigilli del materiale prelevato dal suo appartamento. Tali violazioni implicherebbero l’inutilizzabilità delle prove assunte, le quali andrebbero quindi dissequestrate.

E. 3.1 L’art. 21 cpv. 1 AIMP prevede che la persona perseguita può designare un pa- trocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio.

E. 3.2 Ora, prima di procedere alla perquisizione in parola, la DGD ha informato il ri- corrente dell’esistenza della rogatoria e del procedimento penale a suo carico in Italia, consegnandogli un esemplare delle decisioni di entrata in materia e incidentali del 6 aprile 2020 (v. act. 8.5). Il ricorrente ha firmato una dichiara- zione mediante la quale ha confermato di aver ricevuto dagli ispettori dell’Anti- frode doganale Sud di Lugano tutte le necessarie spiegazioni in merito alla ro- gatoria (v. ibidem). Dal rapporto d’inchiesta dell’8 luglio 2020, emerge che gli ispettori dell’Antifrode doganale hanno spiegato in dettaglio il motivo del loro intervento, consegnando, oltre alle summenzionate decisioni, anche un ordine di perquisizione del 3 giugno 2020. Il ricorrente, “dopo aver attentamente letto i documenti sopra citati ed aver ricevuto tutte le necessarie spiegazioni del caso […] comunicava di: non aver alcuna contestazione in merito alla presenza delle autorità estere; rinunciare alla presenza dell’agente ufficiale designato dall’au- torità cantonale competente ai sensi dell’art. 49 DPA e dall’art. 108a della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC); rinunciare alla presenza di un suo legale/difensore” (act. 8.7, pag. 2). Il medesimo “non ha fatto opposizione al sequestro di carte e registrazioni prelevate e pertanto non ha richiesto l’apposi- zione di sigilli. Tutto l’intervento si è svolto senza alcun problema, il sig. A. si è dimostrato molto collaborativo e cordiale” (ibidem, pag. 10). Dal processo ver- bale di perquisizione dell’8 luglio 2020, emerge inoltre che il ricorrente, deten- tore delle carte e registrazioni prelevate, è stato informato del suo diritto di op- porsi alla perquisizione e delle relative conseguenze giuridiche. Tale documento attesta inoltre che il ricorrente “non intende fare opposizione e non richiede l’ap- posizione di sigilli” (act. 8.6).

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Premesso che dagli atti dell’incarto non emerge nessun elemento o indizio che possa far credere che il ricorrente non abbia compreso le domande postegli dagli ispettori e la portata delle sue scelte, questione determinante, unitamente a quella legata alle difficoltà sollevate dalla causa, per valutare la necessità o meno di nominare un patrocinatore d’ufficio (v. DTF 112 Ib 342 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 475), quanto precede permette di concludere che il ricorrente ha validamente e inequivocabilmente rinunciato sia alla presenza di un legale, sia al diritto di non deporre, sia all’apposizione di sigilli. La procedura non era del resto così complessa da necessitare la nomina di un avvocato d’ufficio. Il ricor- rente non ha infatti esternato incomprensione per quanto stava succedendo al momento della perquisizione. Anzi, egli si è dimostrato collaborativo, pur rifiu- tando una trasmissione semplificata degli oggetti che sarebbero stati seque- strati. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, la situazione in sé non imponeva l’obbligo per l’autorità d’esecuzione di nominargli un difensore d’uffi- cio. La procedura rogatoriale non è infatti un procedimento penale in cui si de- cide della colpevolezza o della pena da infliggere alla persona perseguita. Di natura amministrativa, l’assistenza giudiziaria in materia penale è di sostegno ad un procedimento penale estero. Essa non prevede, di principio, l’applica- zione dei specifici diritti della difesa derivanti dall’art. 6 CEDU (v. sentenza del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2.2 con rinvii; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.116 del 22 agosto 2019 consid. 8.3.5). Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 4 L’insorgente afferma che la domanda di assistenza sarebbe insufficientemente motivata, sia per quanto riguarda il reato di riciclaggio che per i fatti che fonde- rebbero il suo coinvolgimento nel disegno criminoso (frode carosello) contestato agli altri indagati. Inoltre, la rogatoria italiana non confermerebbe l’ammissibilità nello Stato richiedente delle misure richieste alle autorità svizzere, così come previsto dall’art. 76 AIMP.

E. 4.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il pro- cedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di

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un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 4.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l'autorità italiana afferma che “gli indagati, attraverso la so- cietà I. Srl, acquistano macchine utensili da società residenti in Italia e all’Estero, in sospensione d’imposta rilasciando dichiarazioni d’intento, ideolo- gicamente false. I beni acquistati da tali società sono successivamente rivenduti a società italiane a minor prezzo, con l’iva a debito, [che non viene mai versata all’erario] sia direttamente, sia attraverso società interposte fittiziamente, quali: J. Srl; K. Srl; L, Srl e M. Srl, tutte riconducibili agli C., D. e E. Con tale compor- tamento, gli indagati, oltre a guadagnare il profitto della vendita sottocosto, trag- gono profitto anche dal mancato pagamento dell’iva a debito, quantificato dal 2017 alla data degli accertamenti bancari, in circa Euro 4'614'409.52” (act. 8.9, pag. 3). Di tale importo, “una parte, allo stato 700'000.00 euro circa, è stata successivamente trasferita dai conti della società italiana I. Srl a quelli nella di- sponibilità di A. – allo stato estraneo alle imputazioni di cui ai reati fiscali –, residente in Svizzera, giustificando i flussi di denaro mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero fittizie operazioni commerciali. Il 7 febbraio 2020, una fetta di questi soldi [300'000.00 €] sono in seguito ritornati nelle casse della società I. Srl, attraverso operazione di acquisto di azioni della società I. Srl da parte dello stesso A., un’altra parte di denaro è stata trasferita all’estero, per il tramite di società estere a loro riconducibili, quali: “N. Ltd” con sede in Bulga- ria; “O.” con sede in Ungheria; “P. con sede in Polonia e la società “Q.” con sede in Germania; oppure per il tramite delle società italiane interposte fittiziamente, quali: “J. Srl” di Desio; “L. Srl” di Cosio Valtellino; “M. Srl” di Milano e la K. Srl” anch’essa di Milano. Società, queste, tutte riconducibili agli indagati C., D. e E.” (ibidem, pag. 3 e seg.). L’autorità rogante aggiunge che “tre segnalazioni di operazioni sospette della banca R. successivamente acquisite a fascicolo, de- scrivono alcuni passaggi di soldi tra le società coinvolte nel sistema fraudolento. In particolare: […]; dalla segnalazione della banca R. prot. N. 6 del 22.10.2018 e dalla segnalazione prot. N. 7 del 26 febbraio del 2019 si rilevano gli incassi della società J. Srl provenienti da clienti italiani tra cui I. Srl, che vengono nei giorni immediatamente successivi bonificati all’estero, a favore di: A., N. Ltd; O. e P.” (ibidem, pag. 4). Le autorità italiane illustrano poi gli sviluppi delle indagini da loro condotte (v. ibidem, pag. 4 e segg.).

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Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiari risultano essere i sospetti rela- tivamente al disegno criminoso contestato agli indagati e ai reati di riciclaggio rimproverati al ricorrente. Non spetta del resto al giudice dell'assistenza appro- fondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ul- teriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati.

E. 4.3 Per quanto riguarda la conferma dell’ammissibilità delle misure rogatoriali nello Stato richiedente, va rilevato che l'assistenza giudiziaria internazionale in ma- teria penale tra Svizzera ed Italia è regolata, tra l'altro, dall'Accordo italo-sviz- zero e dalla CEAG, i quali hanno la preminenza sull'AIMP (v. supra consid. 1.2). Contrariamente a quanto previsto dall'art. 76 lett. c AIMP in relazione con l'art. 31 OAIMP, gli art. 14 CEAG e XVI Accordo italo-svizzero, che stabiliscono in maniera esaustiva il contenuto delle domande di assistenza, non prevedono la produzione di una conferma circa l'ammissibilità nello Stato rogante del provve- dimento richiesto allo Stato rogato. Nella prassi, una tale conferma è del resto unicamente pretesa allorquando esistono seri dubbi sulla competenza dell'au- torità rogante che ha ordinato la misura o sull'ammissibilità del provvedimento (v. DTF 128 II 407 consid. 5.3.3; 123 II 161 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.150-153 del 5 ottobre 2015 consid. 3; RR.2010.56 del 16 dicembre 2010 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 298), il che andrebbe in casu comunque escluso. La censura va quindi disattesa.

E. 5 Il ricorrente sostiene che le autorità penali italiane sarebbero incompetenti a perseguirlo, dato che, semmai fosse ritenuta sussistente una rilevanza penale delle sue condotte, il delitto sarebbe stato commesso integralmente in Svizzera.

Questa Corte rileva innanzitutto che, in base alla rogatoria, il ricorrente è for- malmente indagato nell’ambito del procedimento estero. Quest’ultimo concerne una frode di tipo “carosello” che coinvolge, oltre che l’Italia, Paese che costitui- sce comunque il baricentro della frode e delle indagini nonché il luogo di resi- denza della maggior parte degli indagati, anche altri Paesi europei. Se è vero che il ricorrente è residente in Ticino e che egli dispone di conti bancari in Sviz- zera, occorre anche tenere presente che le varie presunte operazioni di riciclag- gio contestategli coinvolgono anche persone e relazioni bancarie in Italia. La documentazione oggetto della decisione impugnata potrà permettere alle auto- rità inquirenti estere di ulteriormente chiarire il coinvolgimento del ricorrente, non solo per i presunti reati di riciclaggio, ma anche per eventuali ulteriori attività da lui intraprese nell’ambito della presunta frode. Dagli atti dell’incarto non emerge del resto l’esistenza di un parallelo procedimento svizzero a carico del

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ricorrente per riciclaggio di denaro e le autorità italiane conoscono evidente- mente in maniera più approfondita l’organizzazione oggetto delle indagini, con- ducendo esse un procedimento penale di ampia portata. Esse appaiono le me- glio posizionate per esaminare e valutare l’effettivo ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Visto quanto precede, è dunque a torto che il predetto invoca l’in- competenza delle autorità italiane, il cui agire non costituisce nemmeno quindi una grave deficienza ai sensi dell’art. 2 lett. d AIMP. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

E. 6 L’insorgente censura inoltre la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui la decisione impugnata prevede la trasmissione di documen- tazione inutile per il procedimento estero, in contrasto anche con il divieto della fishing expedition. Per quanto riguarda la documentazione multimediale, avendo l’autorità rogante fornito delle parole chiave per la ricerca, la trasmis- sione di tutto quanto non rientrante in tale criterio costituirebbe una violazione del principio che vieta all’autorità di esecuzione di agire ultra petita.

E. 6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006

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del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

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Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

E. 6.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente, titolare e/o avente diritto economico dei conti oggetto dell’avversata decisione nonché detentore e/o proprietario de- gli oggetti e documenti sequestrati presso il suo domicilio, è indagato nell’in- chiesta italiana. Ciò premesso, si rileva che lo specialista forense della DGD, dopo aver fatto un’immagine dei supporti informatici del laptop Samsung non- ché dei cellulari WIKO e Samsung Galaxy S5, ha proceduto alla cernita tramite un motore di ricerca utilizzando delle parole chiave riconducibili alla rogatoria. Il patrocinatore del ricorrente ha potuto visionare la documentazione selezio- nata ritenuta potenzialmente utile. Per quanto concerne il contenuto del laptop Samsung, egli ha ritenuto i documenti selezionati non trasmissibili all’autorità rogante in quanto non visibili. Tale motivazione non può evidentemente costi- tuire un impedimento alla contestata trasmissione, precisato che sarebbe stato suo compito contattare la DGD per risolvere il problema tecnico, ciò che non ha fatto. Per quanto riguarda il contenuto dei due cellulari, egli si è opposto alla trasmissione di svariati dati, senza tuttavia sostanziare i motivi di tale opposi- zione. In sede di ricorso, il ricorrente ha proceduto in maniera analoga. Da una parte, egli ritiene i dati del laptop non trasmissibili in quanto non visionabili, senza tuttavia attivarsi presso la DGD o la presente autorità per risolvere il pro- blema; dall’altra, ha fornito una lista di tutto quanto ritenuto non trasmissibile, omettendo tuttavia qualsiasi motivazione a sostegno.

Ad ogni modo, ribaditi lo statuto d’indagato del ricorrente, la cernita avvenuta utilizzando precise parole chiave legate alla rogatoria, nonché l’esistenza di operazioni sospette avvenute su suoi conti bancari (v. act. 8.9, pag. 3 e seg.), tutta la documentazione litigiosa risulta potenzialmente utile per l’inchiesta

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estera. La sua trasmissione alle autorità italiane non integra gli estremi di una fishing expedition, intesa come un’indiscriminata ricerca di mezzi di prove, poi- ché frutto di una richiesta mirata e motivata. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della rogatoria, la criticata trasmis- sione rispetta il principio della proporzionalità.

E. 7 Il ricorrente ha chiesto a questa Corte di indire un dibattimento con citazione delle parti.

E. 7.1 Nell'ambito del ricorso in materia di estradizione, ma anche di piccola assi- stenza, al Tribunale penale federale, né la PA, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico dibattimento. Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale è di principio scritta. La possibilità di ordinare il dibattimento è comunque data in virtù dell’art. 57 cpv. 2 PA, ma solo in circo- stanze particolari, segnatamente quando sia indispensabile che prove vengano assunte direttamente dal Tribunale, oppure quando lo impone l’art. 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014 consid. 7.3). In virtù di quest’ultima disposizione è prescritta un'udienza pubblica nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'esame di domande di estradizione e di altra assistenza non concerne né diritti o doveri di carattere civile né la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di as- sistenza giudiziaria non è un procedimento penale, visto che in questo contesto l’autorità giudiziaria non si determina né sull'eventuale colpevolezza né sulla pena (v. sentenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005 con- sid. 2.2; 1A.225/2003 del 25 novembre 2003 consid. 1.5, con riferimenti; v. an- che sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.116 del 22 agosto 2019 consid. 8.3.5; RR.2011.91 del 4 luglio 2011 consid. 6; RR.2009.76 del 9 luglio 2009 consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009 consid. 15).

E. 7.2 Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché la prospettata discussione orale dovrebbe apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 2 e riferi- menti citati). Ne consegue che la richiesta di un'udienza pubblica presentata dal ricorrente deve essere respinta.

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E. 8 Nella misura in cui gli atti forniti dalla DGD sono sufficienti per statuire sul pre- sente gravame, da respingere è la richiesta del ricorrente di richiamare l’intero incarto della DGD n. 72-2020.20.

E. 9 In definitiva, il ricorso va respinto e le tre decisioni di chiusura impugnate, uni- tamente alle decisioni di entrata in materia e incidentali del 6 aprile e 10 agosto 2020, confermate. Nella misura in cui gli atti dell’incarto non permettono di con- cludere che la trasmissione spontanea d’informazioni del 13 luglio 2020 sia in- tervenuta in violazione delle esigenze legali, pure da disattendere è la relativa richiesta di annullamento.

E. 10 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. La richiesta di indire un dibattimento è respinta.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 16 giugno 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Aldo Foglia,

Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.51

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Fatti: A. Il 6 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 2 e 23 luglio 2020, nell’ambito di un procedi- mento penale a carico di B., C., D., E. e A. per i reati di dichiarazione frau- dolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta e/o infedele (art. 3 e 4 d.lgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs 74/2000), occultamento o di- struzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs 74/2000) e riciclaggio (art. 648- bis CP/I). In sostanza, dalle indagini estere è emerso che C., D. e E. avreb- bero acquistato sistematicamente merce senza pagare l’IVA. Essi avrebbero rilasciato ai fornitori delle “dichiarazioni d’intento” false, simulando di essere “esportatori abituali”, e così beneficiando della normativa IVA vigente, che concede la possibilità a chi esporta di comprare beni e servizi senza pagare l’IVA entro un determinato limite (definito “Plafond IVA”), sostanzialmente corrispondente all’importo delle operazioni di vendita effettuate all’estero nei dodici mesi precedenti (beneficio riconosciuto in favore delle imprese espor- tatrici, al fine di evitare la creazione di rilevanti crediti IVA). Utilizzando tale meccanismo illecito, gli indagati C., D. e E., anziché esportare, avrebbero rivenduto i beni in Italia, attraverso società compiacenti a loro riconducibili, appropriandosi indebitamente di oltre quattro milioni di euro di IVA incassata dalle vendite effettuate nei confronti dei propri clienti nazionali che, al con- trario, avrebbero dovuto versare all’Erario. Denaro che, dagli accertamenti bancari eseguiti, sarebbe stato trasferito all’estero, anche su conti di perti- nenza di A. in Svizzera (v. act. 8.9, pag. 2 e seg.).

Con la rogatoria del 6 marzo 2020, l’autorità estera chiede, tra l’altro, la per- quisizione, in presenza di suoi funzionari, del domicilio di A. e della sede della F., società di pertinenza del predetto, alla ricerca di documentazione riconducibile alle persone giuridiche e fisiche indicate in rogatoria. Essa chiede inoltre di acquisire documentazione concernente le relazioni bancarie riconducibili ad A. in essere presso la banca G., in particolare la relazione

n. 1 (v. act. 8.9, pag. 7). Con il complemento del 23 luglio 2020, l’autorità estera chiede parimenti l’acquisizione di documentazione riguardante le re- lazioni n. 2 e n. 3 presso la banca H. intestate ad A. (v. act. 8.11).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 6 aprile 2020, la Direzione ge- nerale delle dogane (in seguito: DGD), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 8.8), è en- trata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando le misure richieste (v. act. 8.1, pag. 3).

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C. L’8 luglio 2020, la DGD, attraverso l’Antifrode doganale di Lugano, ha per- quisito il domicilio locarnese di A., sequestrando diverso materiale multime- diale nonché svariati documenti cartacei (v. act. 8.6 e 8.7).

D. In data 22 luglio 2020, la banca G. ha trasmesso alla DGD la documenta- zione riguardante i conti n.1 e n. 4 intestati ad A. (v. act. 8.2, pag. 4), tutta sequestrata con decisione del 20 agosto 2020 (v. ibidem).

E. Il 14 agosto 2020, la banca G. Locarno ha trasmesso la documentazione concernente la relazione d’affari n. 5 nonché i conti privati n. 3 e n. 2 intestati ad A. (v. act. 8.3, pag. 3 e seg.), anch’essa sequestrata con decisione del 20 agosto 2020 (v. ibidem).

F. Con tre decisioni di chiusura del 1° marzo 2021, la DGD ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane del materiale multimediale e cartaceo nonché della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 8.1, 8.2 e 8.3).

G. Il 1° aprile 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro le summenzionate decisioni di entrata nel merito e di chiusura, postulando in sostanza, in via principale, l’annulla- mento delle stesse, la reiezione della rogatoria e il dissequestro della docu- mentazione litigiosa e, in via subordinata, l’applicazione dei criteri di cernita indicati nel gravame (sub IV a e b).

H. Con scritti del 28 risp. 29 aprile 2021, la DGD e l’UFG chiedono che il ricorso venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).

I. Con replica dell’11 maggio 2021, trasmessa alla DGD e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali, invitando questa Corte a valutare l’opportunità di indire un dibattimento (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti

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atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro le tre decisioni di chiusura del 1° marzo 2021, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui il ricorrente è titolare delle relazioni oggetto di due decisioni impugnate e che la perquisizione sfociata nel sequestro di materiale multimediale e cartaceo, og- getto della terza decisione impugnata, è avvenuta al suo domicilio, la legittima- zione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1).

2. Il ricorrente contesta innanzitutto le motivazioni alla base delle tre decisioni di chiusura impugnate, a suo dire carenti e arbitrarie, aggiungendo che l’AFD non si sarebbe espresso su tutte le censure contenute nel suo scritto del 13 novem- bre 2020.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, l’autorità d’esecuzione ha sufficientemente spiegato i motivi legati al sequestro e alla trasmissione all’estero del materiale multimediale e cartaceo nonché della documentazione bancaria litigiosi. Essa si è pure espressa sulle censure del ricorrente riguardanti la perquisizione avvenuta presso il suo domi- cilio, la forma e il contenuto della rogatoria nonché la cernita del predetto mate- riale. Il fatto che il ricorrente non sia d’accordo con le motivazioni fornite

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dall’AFD non implica una violazione del diritto di essere sentito, costituendo l’analisi della pertinenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nelle decisioni impugnate, unitamente al contenuto della rogatoria, sono stati sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato e dettagliato atto ricorsuale (di 28 pagine) inoltrato alla presente autorità. La censura va dunque disattesa.

3. Il ricorrente sostiene che le modalità della perquisizione effettuata al suo domi- cilio sarebbero lesive dei diritti della difesa, nella misura in cui egli non sarebbe stato assistito da un legale, il quale avrebbe potuto informarlo dei suoi diritti, fra i quali quello di non deporre e di chiedere la messa sotto sigilli del materiale prelevato dal suo appartamento. Tali violazioni implicherebbero l’inutilizzabilità delle prove assunte, le quali andrebbero quindi dissequestrate.

3.1 L’art. 21 cpv. 1 AIMP prevede che la persona perseguita può designare un pa- trocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d’ufficio.

3.2 Ora, prima di procedere alla perquisizione in parola, la DGD ha informato il ri- corrente dell’esistenza della rogatoria e del procedimento penale a suo carico in Italia, consegnandogli un esemplare delle decisioni di entrata in materia e incidentali del 6 aprile 2020 (v. act. 8.5). Il ricorrente ha firmato una dichiara- zione mediante la quale ha confermato di aver ricevuto dagli ispettori dell’Anti- frode doganale Sud di Lugano tutte le necessarie spiegazioni in merito alla ro- gatoria (v. ibidem). Dal rapporto d’inchiesta dell’8 luglio 2020, emerge che gli ispettori dell’Antifrode doganale hanno spiegato in dettaglio il motivo del loro intervento, consegnando, oltre alle summenzionate decisioni, anche un ordine di perquisizione del 3 giugno 2020. Il ricorrente, “dopo aver attentamente letto i documenti sopra citati ed aver ricevuto tutte le necessarie spiegazioni del caso […] comunicava di: non aver alcuna contestazione in merito alla presenza delle autorità estere; rinunciare alla presenza dell’agente ufficiale designato dall’au- torità cantonale competente ai sensi dell’art. 49 DPA e dall’art. 108a della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC); rinunciare alla presenza di un suo legale/difensore” (act. 8.7, pag. 2). Il medesimo “non ha fatto opposizione al sequestro di carte e registrazioni prelevate e pertanto non ha richiesto l’apposi- zione di sigilli. Tutto l’intervento si è svolto senza alcun problema, il sig. A. si è dimostrato molto collaborativo e cordiale” (ibidem, pag. 10). Dal processo ver- bale di perquisizione dell’8 luglio 2020, emerge inoltre che il ricorrente, deten- tore delle carte e registrazioni prelevate, è stato informato del suo diritto di op- porsi alla perquisizione e delle relative conseguenze giuridiche. Tale documento attesta inoltre che il ricorrente “non intende fare opposizione e non richiede l’ap- posizione di sigilli” (act. 8.6).

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Premesso che dagli atti dell’incarto non emerge nessun elemento o indizio che possa far credere che il ricorrente non abbia compreso le domande postegli dagli ispettori e la portata delle sue scelte, questione determinante, unitamente a quella legata alle difficoltà sollevate dalla causa, per valutare la necessità o meno di nominare un patrocinatore d’ufficio (v. DTF 112 Ib 342 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 475), quanto precede permette di concludere che il ricorrente ha validamente e inequivocabilmente rinunciato sia alla presenza di un legale, sia al diritto di non deporre, sia all’apposizione di sigilli. La procedura non era del resto così complessa da necessitare la nomina di un avvocato d’ufficio. Il ricor- rente non ha infatti esternato incomprensione per quanto stava succedendo al momento della perquisizione. Anzi, egli si è dimostrato collaborativo, pur rifiu- tando una trasmissione semplificata degli oggetti che sarebbero stati seque- strati. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, la situazione in sé non imponeva l’obbligo per l’autorità d’esecuzione di nominargli un difensore d’uffi- cio. La procedura rogatoriale non è infatti un procedimento penale in cui si de- cide della colpevolezza o della pena da infliggere alla persona perseguita. Di natura amministrativa, l’assistenza giudiziaria in materia penale è di sostegno ad un procedimento penale estero. Essa non prevede, di principio, l’applica- zione dei specifici diritti della difesa derivanti dall’art. 6 CEDU (v. sentenza del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2.2 con rinvii; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.116 del 22 agosto 2019 consid. 8.3.5). Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

4. L’insorgente afferma che la domanda di assistenza sarebbe insufficientemente motivata, sia per quanto riguarda il reato di riciclaggio che per i fatti che fonde- rebbero il suo coinvolgimento nel disegno criminoso (frode carosello) contestato agli altri indagati. Inoltre, la rogatoria italiana non confermerebbe l’ammissibilità nello Stato richiedente delle misure richieste alle autorità svizzere, così come previsto dall’art. 76 AIMP.

4.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il pro- cedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di

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un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

4.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l'autorità italiana afferma che “gli indagati, attraverso la so- cietà I. Srl, acquistano macchine utensili da società residenti in Italia e all’Estero, in sospensione d’imposta rilasciando dichiarazioni d’intento, ideolo- gicamente false. I beni acquistati da tali società sono successivamente rivenduti a società italiane a minor prezzo, con l’iva a debito, [che non viene mai versata all’erario] sia direttamente, sia attraverso società interposte fittiziamente, quali: J. Srl; K. Srl; L, Srl e M. Srl, tutte riconducibili agli C., D. e E. Con tale compor- tamento, gli indagati, oltre a guadagnare il profitto della vendita sottocosto, trag- gono profitto anche dal mancato pagamento dell’iva a debito, quantificato dal 2017 alla data degli accertamenti bancari, in circa Euro 4'614'409.52” (act. 8.9, pag. 3). Di tale importo, “una parte, allo stato 700'000.00 euro circa, è stata successivamente trasferita dai conti della società italiana I. Srl a quelli nella di- sponibilità di A. – allo stato estraneo alle imputazioni di cui ai reati fiscali –, residente in Svizzera, giustificando i flussi di denaro mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero fittizie operazioni commerciali. Il 7 febbraio 2020, una fetta di questi soldi [300'000.00 €] sono in seguito ritornati nelle casse della società I. Srl, attraverso operazione di acquisto di azioni della società I. Srl da parte dello stesso A., un’altra parte di denaro è stata trasferita all’estero, per il tramite di società estere a loro riconducibili, quali: “N. Ltd” con sede in Bulga- ria; “O.” con sede in Ungheria; “P. con sede in Polonia e la società “Q.” con sede in Germania; oppure per il tramite delle società italiane interposte fittiziamente, quali: “J. Srl” di Desio; “L. Srl” di Cosio Valtellino; “M. Srl” di Milano e la K. Srl” anch’essa di Milano. Società, queste, tutte riconducibili agli indagati C., D. e E.” (ibidem, pag. 3 e seg.). L’autorità rogante aggiunge che “tre segnalazioni di operazioni sospette della banca R. successivamente acquisite a fascicolo, de- scrivono alcuni passaggi di soldi tra le società coinvolte nel sistema fraudolento. In particolare: […]; dalla segnalazione della banca R. prot. N. 6 del 22.10.2018 e dalla segnalazione prot. N. 7 del 26 febbraio del 2019 si rilevano gli incassi della società J. Srl provenienti da clienti italiani tra cui I. Srl, che vengono nei giorni immediatamente successivi bonificati all’estero, a favore di: A., N. Ltd; O. e P.” (ibidem, pag. 4). Le autorità italiane illustrano poi gli sviluppi delle indagini da loro condotte (v. ibidem, pag. 4 e segg.).

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Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiari risultano essere i sospetti rela- tivamente al disegno criminoso contestato agli indagati e ai reati di riciclaggio rimproverati al ricorrente. Non spetta del resto al giudice dell'assistenza appro- fondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ul- teriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati.

4.3 Per quanto riguarda la conferma dell’ammissibilità delle misure rogatoriali nello Stato richiedente, va rilevato che l'assistenza giudiziaria internazionale in ma- teria penale tra Svizzera ed Italia è regolata, tra l'altro, dall'Accordo italo-sviz- zero e dalla CEAG, i quali hanno la preminenza sull'AIMP (v. supra consid. 1.2). Contrariamente a quanto previsto dall'art. 76 lett. c AIMP in relazione con l'art. 31 OAIMP, gli art. 14 CEAG e XVI Accordo italo-svizzero, che stabiliscono in maniera esaustiva il contenuto delle domande di assistenza, non prevedono la produzione di una conferma circa l'ammissibilità nello Stato rogante del provve- dimento richiesto allo Stato rogato. Nella prassi, una tale conferma è del resto unicamente pretesa allorquando esistono seri dubbi sulla competenza dell'au- torità rogante che ha ordinato la misura o sull'ammissibilità del provvedimento (v. DTF 128 II 407 consid. 5.3.3; 123 II 161 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.150-153 del 5 ottobre 2015 consid. 3; RR.2010.56 del 16 dicembre 2010 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 298), il che andrebbe in casu comunque escluso. La censura va quindi disattesa.

5. Il ricorrente sostiene che le autorità penali italiane sarebbero incompetenti a perseguirlo, dato che, semmai fosse ritenuta sussistente una rilevanza penale delle sue condotte, il delitto sarebbe stato commesso integralmente in Svizzera.

Questa Corte rileva innanzitutto che, in base alla rogatoria, il ricorrente è for- malmente indagato nell’ambito del procedimento estero. Quest’ultimo concerne una frode di tipo “carosello” che coinvolge, oltre che l’Italia, Paese che costitui- sce comunque il baricentro della frode e delle indagini nonché il luogo di resi- denza della maggior parte degli indagati, anche altri Paesi europei. Se è vero che il ricorrente è residente in Ticino e che egli dispone di conti bancari in Sviz- zera, occorre anche tenere presente che le varie presunte operazioni di riciclag- gio contestategli coinvolgono anche persone e relazioni bancarie in Italia. La documentazione oggetto della decisione impugnata potrà permettere alle auto- rità inquirenti estere di ulteriormente chiarire il coinvolgimento del ricorrente, non solo per i presunti reati di riciclaggio, ma anche per eventuali ulteriori attività da lui intraprese nell’ambito della presunta frode. Dagli atti dell’incarto non emerge del resto l’esistenza di un parallelo procedimento svizzero a carico del

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ricorrente per riciclaggio di denaro e le autorità italiane conoscono evidente- mente in maniera più approfondita l’organizzazione oggetto delle indagini, con- ducendo esse un procedimento penale di ampia portata. Esse appaiono le me- glio posizionate per esaminare e valutare l’effettivo ruolo del ricorrente in seno alla stessa. Visto quanto precede, è dunque a torto che il predetto invoca l’in- competenza delle autorità italiane, il cui agire non costituisce nemmeno quindi una grave deficienza ai sensi dell’art. 2 lett. d AIMP. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

6. L’insorgente censura inoltre la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui la decisione impugnata prevede la trasmissione di documen- tazione inutile per il procedimento estero, in contrasto anche con il divieto della fishing expedition. Per quanto riguarda la documentazione multimediale, avendo l’autorità rogante fornito delle parole chiave per la ricerca, la trasmis- sione di tutto quanto non rientrante in tale criterio costituirebbe una violazione del principio che vieta all’autorità di esecuzione di agire ultra petita.

6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006

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del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

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Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

6.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente, titolare e/o avente diritto economico dei conti oggetto dell’avversata decisione nonché detentore e/o proprietario de- gli oggetti e documenti sequestrati presso il suo domicilio, è indagato nell’in- chiesta italiana. Ciò premesso, si rileva che lo specialista forense della DGD, dopo aver fatto un’immagine dei supporti informatici del laptop Samsung non- ché dei cellulari WIKO e Samsung Galaxy S5, ha proceduto alla cernita tramite un motore di ricerca utilizzando delle parole chiave riconducibili alla rogatoria. Il patrocinatore del ricorrente ha potuto visionare la documentazione selezio- nata ritenuta potenzialmente utile. Per quanto concerne il contenuto del laptop Samsung, egli ha ritenuto i documenti selezionati non trasmissibili all’autorità rogante in quanto non visibili. Tale motivazione non può evidentemente costi- tuire un impedimento alla contestata trasmissione, precisato che sarebbe stato suo compito contattare la DGD per risolvere il problema tecnico, ciò che non ha fatto. Per quanto riguarda il contenuto dei due cellulari, egli si è opposto alla trasmissione di svariati dati, senza tuttavia sostanziare i motivi di tale opposi- zione. In sede di ricorso, il ricorrente ha proceduto in maniera analoga. Da una parte, egli ritiene i dati del laptop non trasmissibili in quanto non visionabili, senza tuttavia attivarsi presso la DGD o la presente autorità per risolvere il pro- blema; dall’altra, ha fornito una lista di tutto quanto ritenuto non trasmissibile, omettendo tuttavia qualsiasi motivazione a sostegno.

Ad ogni modo, ribaditi lo statuto d’indagato del ricorrente, la cernita avvenuta utilizzando precise parole chiave legate alla rogatoria, nonché l’esistenza di operazioni sospette avvenute su suoi conti bancari (v. act. 8.9, pag. 3 e seg.), tutta la documentazione litigiosa risulta potenzialmente utile per l’inchiesta

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estera. La sua trasmissione alle autorità italiane non integra gli estremi di una fishing expedition, intesa come un’indiscriminata ricerca di mezzi di prove, poi- ché frutto di una richiesta mirata e motivata. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della rogatoria, la criticata trasmis- sione rispetta il principio della proporzionalità.

7. Il ricorrente ha chiesto a questa Corte di indire un dibattimento con citazione delle parti.

7.1 Nell'ambito del ricorso in materia di estradizione, ma anche di piccola assi- stenza, al Tribunale penale federale, né la PA, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico dibattimento. Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale è di principio scritta. La possibilità di ordinare il dibattimento è comunque data in virtù dell’art. 57 cpv. 2 PA, ma solo in circo- stanze particolari, segnatamente quando sia indispensabile che prove vengano assunte direttamente dal Tribunale, oppure quando lo impone l’art. 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014 consid. 7.3). In virtù di quest’ultima disposizione è prescritta un'udienza pubblica nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'esame di domande di estradizione e di altra assistenza non concerne né diritti o doveri di carattere civile né la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di as- sistenza giudiziaria non è un procedimento penale, visto che in questo contesto l’autorità giudiziaria non si determina né sull'eventuale colpevolezza né sulla pena (v. sentenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005 con- sid. 2.2; 1A.225/2003 del 25 novembre 2003 consid. 1.5, con riferimenti; v. an- che sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.116 del 22 agosto 2019 consid. 8.3.5; RR.2011.91 del 4 luglio 2011 consid. 6; RR.2009.76 del 9 luglio 2009 consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009 consid. 15).

7.2 Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché la prospettata discussione orale dovrebbe apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 2 e riferi- menti citati). Ne consegue che la richiesta di un'udienza pubblica presentata dal ricorrente deve essere respinta.

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8. Nella misura in cui gli atti forniti dalla DGD sono sufficienti per statuire sul pre- sente gravame, da respingere è la richiesta del ricorrente di richiamare l’intero incarto della DGD n. 72-2020.20.

9. In definitiva, il ricorso va respinto e le tre decisioni di chiusura impugnate, uni- tamente alle decisioni di entrata in materia e incidentali del 6 aprile e 10 agosto 2020, confermate. Nella misura in cui gli atti dell’incarto non permettono di con- cludere che la trasmissione spontanea d’informazioni del 13 luglio 2020 sia in- tervenuta in violazione delle esigenze legali, pure da disattendere è la relativa richiesta di annullamento.

10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di indire un dibattimento è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 16 giugno 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Aldo Foglia - Amministrazione federale delle dogane - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).