Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. S.p.A., F., G., H., A. e altri per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di Stati esteri. Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, la realizzazione da parte di manager di E. S.p.A. di reati corruttivi commessi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del giacimento petrolifero I. situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, da una parte, il se- questro, a fini di confisca, della somma di USD 112'606'741.80 giacente sul conto n. 1 presso la banca J. di Basilea, intestato a B. Ltd., misura da esten- dersi ad altri istituti bancari svizzeri dovessero tali valori essere stati trasferiti altrove; dall'altra, l'acquisizione della documentazione relativa ai conti in que- stione (v. act. 7.2)
B. Mediante decisione di entrata nel merito ed incidentale del 28 maggio 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state adottate con or- dini separati (v. act. 7.4).
C. Con una decisione del 28 maggio e tre del 6 giugno 2014, il MPC ha ordinato il blocco, con edizione della relativa documentazione, delle seguenti relazioni presso la banca J. a Basilea: n. 1 intestato a B. Ltd.; conto (non specificato) intestato a C. Ltd.; n. 2 (intestatario non specificato); conto (non specificato) intestato a D. Inc. (v. act. 7.5).
D. Il 24 aprile 2015 il MPC ha emanato quattro decisioni di chiusura mediante le quali ha ordinato il blocco, con edizione di svariata documentazione, delle seguenti relazioni presso la banca J. a Basilea: n. 3 intestata a B. Ltd.; n. 4 intestata a C. Ltd.; n. 5 intestata a D. Inc.; n. 2 intestata a A.(v. act. 7.6).
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E. Il 27 maggio 2015 A., B. Ltd., C. Ltd. e D. Inc. hanno interposto un ricorso in lingua francese contro le suddette decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo quanto segue (v. act. 1 pag. 1 e seg.):
"En la forme
i. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalment ii. Rejeter la demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 26 mai 2014 émanant des procureurs de la République près le Tribu- nal de Milan, respectivement la déclarer irrecevable; iii. Annuler et mettre à néant la décision d'entrée en matière et ses ordon- nances d'exécution rendues le 28 mai et les 6 et 8 juin 2014 ainsi que les ordonnances de clôture du 24 avril 2015 rendues dans le cadre de la procédure d'entraide RH.14.0094; iv. Ceci fait, ordonner la levée avec effet immédiat de la saisie des docu- ments bancaires relatifs aux relations bancaires ouvertes au nom de A., B. Ltd., C. Ltd. et D. Inc. auprès de la banque J. à Bâle; v. Ordonner la restitution à la banque J. à Bâle des documents bancaires relatifs aux relations bancaires ouvertes au nom de A., B. Ltd., C.Ltd. et D. Inc. auprès de la banque J. à Bâle; vi. Ordonner la levée avec effet immédiat des séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires ouvertes au nom de A., B. Ltd., C. Ltd. et D. Inc. auprès de la banque J. à Bâle.
Subsidiairement vii. Annuler et mettre à néant les ordonnances de clôture du 24 avril 2015 rendues dans le cadre de la procédure d'entraide RH.14.0094 pour cause de violation du droit d'être entendu; viii. Retourner la procédure à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Plus subsidiairement ix. Retourner la procédure à l'autorité d'exécution afin qu'elle renvoie la de- mande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 26 mai 2014 à l'autorité requérante en lui impartissant un délai de 30 jours pour produire une décision de l'autorité judiciaire italienne compétente autori- sant des mesures de séquestre conservatoire aux fins de confiscation requises par voie d'entraide judiciaire auprès de la Suisse; x. Dire et prescrire qu'à défaut d'obtenir ce complément dans le délai im- parti, la demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 26 mai 2014 sera rejetée en tant qu'elle vise des mesures de sé- questre conservatoire aux fins de confiscation en Suisse.
Plus subsidiairement encore
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xi. Annuler et mettre à néant la décision d'entrée en matière et ses ordon- nances d'exécution rendues le 28 mai et les 6 et 8 juin 2014 ainsi que les ordonnances de clôture du 24 avril 2015 rendues dans le cadre de la procédure d'entraide RH.14.0094; xii. Retourner la procédure à l'autorité d'exécution pour nouvelle décision au sens des considérants.
En toute hypothèse xiii. Mettre tous les frais de la procédure à la charge de l'autorité intimée, partant de la Confédération. xiv. Allouer des dépens à A., B. Ltd., C. et D. Inc."
F. Con memoriale di risposta del 16 giugno 2015, il MPC ha chiesto di re- spingere integralmente il ricorso (v. act. 7). Con osservazioni del 18 giu- gno 2015, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
G. Nella sua replica del 20 luglio 2015, i ricorrenti hanno confermato le con- clusioni espresse nel loro gravame (v. act. 12).
H. Invitati a duplicare, il MPC e l'UFG, con scritti del 28 risp. 31 luglio 2015, trasmessi per conoscenza ai ricorrenti, hanno ribadito la loro posizione (v. act. 14 e 15).
I. In data 8 settembre 2015, il MPC ha trasmesso a questa Corte, ritenendola competente in virtù dell'effetto devolutivo del gravame di cui sopra, due scritti: uno del 1° settembre 2015, mediante il quale le ricorrenti hanno chie- sto, da una parte, che i fondi sequestrati venissero raggruppati su uno dei conti bloccati o fossero versati su un unico nuovo conto e, dall'altra, l'impe- gno di uno o più consulenti finanziari riconosciuti a fornire consigli in materia d'investimenti e a gestire l'insieme o parte dei fondi sequestrati; l'altro dell'8 settembre 2015, mediante il quale il MPC rispondeva alla richiesta dei ricor- renti (v. act. 17).
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L. Con scritto del 15 settembre 2015, la presente autorità comunicava al MPC che l'effetto devolutivo non comprende la gestione dei conti posti sotto se- questro, mansione che ricade nella competenza dell'autorità di esecuzione, precisando comunque di non opporsi alla richiesta dei ricorrenti (v. act. 18).
M. Il 18 settembre 2015 il MPC dava seguito positivo alla richiesta dei ricorrenti (v. act. 19).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applica- zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
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n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni dell’autorità fe- derale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari di una relazione bancaria oggetto della deci- sione impugnata, i ricorrenti, ognuno limitatamente al proprio conto, sono legittimati a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Invocando la violazione del loro diritto di essere sentiti, i ricorrenti sosten- gono innanzitutto che le decisioni di chiusura impugnate non sarebbero mo- tivate, nella misura in cui il MPC non avrebbe trattato tutte le censure da loro sollevate relative alla rogatoria italiana.
E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen- tito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di espri- mersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta
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a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, con- sid. 3.2.1).
E. 2.2 In concreto, va constatato che, contrariamente a quanto asserito dai ricor- renti, le censure da loro sollevate sono tutte state trattate dal MPC nelle de- cisioni contestate. Ciò è del resto confermato dal ricorso stesso, il quale in realtà elenca, riassumendole, le risposte fornite dall'autorità di esecuzione (v. act. 1 pag. 23), giudicandole insufficienti. Ora, dalla lettura delle stesse (esse contano 11 pagine ognuna) occorre rilevare che, a torto i ricorrenti lamentano una carenza di motivazione, tanto più che essi sono stati in grado di presentare, avverso tali decisioni, un'impugnativa ben articolata (46 pa- gine), mostrando di essere stati posti nelle condizioni per rendersi conto della portata dei provvedimenti impugnati, proprio come richiesto dalla giurispru- denza in materia (v. consid. 2.1). In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte.
E. 3 I ricorrenti sostengono che i procuratori italiani all'origine della rogatoria non sono competenti per richiedere alle autorità elvetiche il sequestro provvisorio dei loro conti bancari, richiesta che può provenire unicamente da un'autorità giudiziaria, in casu il giudice per l'istruzione preliminare.
Ora, l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra Svizzera ed Italia è regolata, tra l'altro, dall'Accordo italo-svizzero e dalla CEAG, i quali hanno la preminenza sull'AIMP (v. supra consid. 1.2). Contrariamente a quanto previsto dall'art. 76 lett. c AIMP in relazione con l'art. 31 OAIMP, gli art. 14 CEAG e XVI Accordo italo-svizzero, che stabiliscono in maniera esau- stiva il contenuto delle domande di assistenza, non prevedono la produzione di una conferma circa l'ammissibilità nello Stato rogante del provvedimento richiesto allo Stato rogato. Nella prassi, una tale conferma è del resto unica- mente pretesa allorquando esistono seri dubbi sulla competenza dell'autorità rogante che ha ordinato la misura o sull'ammissibilità del provvedimento (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 298; DTF 128 II 407 consid. 5.3.3; 123 II 161 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.56 del 16 dicembre 2010, consid. 3.2), il che andrebbe in casu comunque escluso. La censura va quindi disattesa.
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E. 4 I ricorrenti affermano che l'esposto fattuale presentato nella rogatoria italiana conterrebbe numerosi errori, contraddizioni o lacune. Informazioni conside- rate essenziali agli occhi dei procuratori italiani sarebbero state deliberata- mente dissimulate alle autorità svizzere, quando invece le stesse sono state presentate in maniera estensiva alle autorità inglesi, destinatarie di una pa- rallela rogatoria. Con questo modo di procedere, i procuratori italiani avreb- bero violato i principi della buona fede e della fiducia alla base delle proce- dure di assistenza internazionale.
E. 4.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più pos- sibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni osta- tive all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della roga- toria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 con- sid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice stra- niero del merito e non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
E. 4.2 La richiesta di assistenza del 26 maggio 2014 indica con sufficiente chia- rezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti ita- liane ipotizzano accordi per il versamento di tangenti a pubblici ufficiali nige- riani a seguito del "settlement agreement" intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana K. Ltd., la società L. Ltd, facente parte del gruppo E. S.p.A. e società del gruppo M. In base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei gruppi E. S.p.A. e M, E. S.p.A. avrebbe dovuto pagare la somma di USD 1'092'040'000.-- per la concessione dei di- ritti di sfruttamento economico sul blocco I. Sulla base di un accordo tra il governo nigeriano e K. Ltd, tale somma sarebbe stata trasferita a K. Ltd in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione legale in corso relativa ai
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diritti di sfruttamento sul blocco I. Effettivamente, sulla base di tale accordo E. S.p.A. avrebbe versato la predetta somma, pagata in un "escrow account" a nome del governo nigeriano presso N. a Londra. L'autorità rogante ritiene che una parte considerevole di tale somma fosse destinata a remunerare pubblici ufficiali nigeriani. Versamenti ad apparente finalità corruttiva sareb- bero stati effettuati con la massa di denaro (circa USD 800 milioni) che il governo nigeriano avrebbe accreditato in data 23 agosto 2011 a favore di due conti intestati a K. Ltd presso la banca O. e la banca P. Una parte della somma, dell'ammontare di USD 215 milioni, sarebbe rimasta bloccata per più di due anni nel Regno Unito a causa dell'insorgenza di una controversia civile tra l'intermediario A., che avrebbe agito per conto della società B. Ltd, e l'asserito proprietario di K. Ltd, l'ex ministro del petrolio nigeriano Q. Detta somma sarebbe infine stata parzialmente svincolata, limitatamente all'im- porto di USD 110.5 milioni, a favore dell'intermediario A., a seguito della sen- tenza resa da Lady Justice R. della Commercial Court di Londra in data 17 lu- glio 2013. Di fatto, i fondi che erano depositati, per conto della banca S., su un "Court Account" presso T. Londra, sarebbero stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di USD 110.5 milioni (più interessi) riconosciuto a A., sul conto della banca J. di Basilea. Tale trasferimento sarebbe stato material- mente effettuato dallo studio legale AA. LLP di Londra per conto di A. Il tra- sferimento sarebbe stato effettuato senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio britannica, malgrado si trattasse di una somma in- gente e connessa ad un'operazione che presenterebbe aspetti estrema- mente critici dal punto di vista penale. L'autorità rogante ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si è svolta la causa civile a Londra fosse certamente destinata, almeno in parte, alla remunerazione di pubblici ufficiali e al paga- mento di "kickbacks" a manager di E. S.p.A. e agli intermediari A./BB. e F./CC. Essa ha quindi chiesto alle autorità elvetiche di effettuare in via d'ur- genza il blocco della somma trasferita in Svizzera da AA. LLP per conto di A., presso la banca J. di Basilea (conto n. 1) ovvero presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta somma sia stata ulterior- mente trasferita, anche per importi frazionati (v. act. 7.2 pag. 3 e seg.).
Premesso che la rogatoria italiana, nelle sue 20 pagine, fornisce molti altri dettagli sulla vicenda, visto quanto precede e alla luce dei sopraccitati prin- cipi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame, che è stato ripreso dall'autorità di esecuzione nelle sue decisioni di chiusura, visto che non vi era motivo per distanziarsene – in questo senso, la censura relativa alla costatazione inesatta o incompleta dei fatti da parte del MPC non trova pregio –, adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Che singoli aspetti o fatti possano essere imprecisi o addirittura errati, come sostenuto dai ricorrenti, nulla toglie a tale conclusione, ritenuto che all'autorità rogante non viene chiesto, in una procedura di assistenza, di provare, documenti alla
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mano, quanto asserito, ma di fornire un esposto dei fatti sostenibile. La va- lutazione delle prove spetterà infatti al giudice del merito e non alla presente autorità. Tutte le obiezioni formulate quindi in questo ambito dai ricorrenti andranno semmai proposte all'autorità giudiziaria italiana, anche sulla base della documentazione oggetto delle decisioni litigiose. Per questi motivi, la relativa censura dei ricorrenti non può trovare accoglimento.
E. 5 I ricorrenti ritengono inoltre che la condizione della doppia punibilità non sia nella fattispecie adempiuta.
E. 5.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap- plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as- sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecu- zione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali men- zionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, li- mitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il di- ritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di pu- nibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
E. 5.2 Nel caso di specie, la complessa inchiesta estera porta sul reato di corru- zione di pubblici ufficiali di Stati esteri (art. 322 bis 2° comma del Codice penale italiano) commesso da cittadini italiani a Milano, Abuja (Nigeria) e in altri luoghi, in epoca successiva e prossima all'aprile 2011. L'autorità richie- dente ipotizza in effetti la realizzazione da parte di manager di E. S.p.A. di reati corruttivi commessi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del giacimento petrolifero I. situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria (v. supra consid. 4.2). Ora, i fatti oggetto d'indagine all'estero pos- sono essere sussunti in Svizzera ai reati di corruzione di pubblici ufficiali stra- nieri ai sensi dell'art. 322septies CP e di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP. Infatti, secondo la prima disposizione, chiunque offre, promette o procura un
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indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra auto- rità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'auto- rità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di pe- rito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa pro- mettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'art. 305bis CP, dal canto suo, prevede che chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2). Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a), agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclag- gio (lett. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3). Va precisato che nel campo della cosid- detta piccola assistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di coope- razione sono già ammesse se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii), motivo per cui il giudice dell'assistenza può limitarsi a prendere atto che le fattispecie in questione possono entrare in considerazione senza necessità di approfondire nel dettaglio l'applicabilità dell'una o dell'altra, o anche di entrambe. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte
E. 6 A mente degli insorgenti non vi sarebbe infine nessun legame tra fondi se- questrati ed i reati contestati agli indagati in Italia. Tali valori sarebbero stati aggiudicati dalla High Court of Justice di Londra alla società B. Ltd, autorità che ne avrebbe escluso la provenienza illecita.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti
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esposti nella domanda e non sia manifestamente di sproporzionato per rap- porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri contestati, i quali con- cernono proprio gli averi in conto sulle relazioni di cui va trasmessa la docu- mentazione. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della do- cumentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Avendo statuito su una controver- sia di natura civile, la decisione emanata dal tribunale londinese evocata dai ricorrenti non è determinante nella fattispecie, la quale riguarda una proce- dura penale. Toccherà semmai al giudice italiano valutare un'eventuale in- fluenza di suddetto giudizio sul procedimento penale italiano. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dai se- questri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presentano alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno con- fermati e la relativa censura respinta.
E. 7 Visto quanto precede, le decisioni impugnate vanno integralmente confer- mate ed il gravame respinto.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 16'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 16'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 ottobre 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
4. D. INC.,
tutti rappresentati dagli avv. Paul Gully-Hart e George Ayoub, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.150-153
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Fatti: A. Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. S.p.A., F., G., H., A. e altri per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di Stati esteri. Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, la realizzazione da parte di manager di E. S.p.A. di reati corruttivi commessi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del giacimento petrolifero I. situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, da una parte, il se- questro, a fini di confisca, della somma di USD 112'606'741.80 giacente sul conto n. 1 presso la banca J. di Basilea, intestato a B. Ltd., misura da esten- dersi ad altri istituti bancari svizzeri dovessero tali valori essere stati trasferiti altrove; dall'altra, l'acquisizione della documentazione relativa ai conti in que- stione (v. act. 7.2)
B. Mediante decisione di entrata nel merito ed incidentale del 28 maggio 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state adottate con or- dini separati (v. act. 7.4).
C. Con una decisione del 28 maggio e tre del 6 giugno 2014, il MPC ha ordinato il blocco, con edizione della relativa documentazione, delle seguenti relazioni presso la banca J. a Basilea: n. 1 intestato a B. Ltd.; conto (non specificato) intestato a C. Ltd.; n. 2 (intestatario non specificato); conto (non specificato) intestato a D. Inc. (v. act. 7.5).
D. Il 24 aprile 2015 il MPC ha emanato quattro decisioni di chiusura mediante le quali ha ordinato il blocco, con edizione di svariata documentazione, delle seguenti relazioni presso la banca J. a Basilea: n. 3 intestata a B. Ltd.; n. 4 intestata a C. Ltd.; n. 5 intestata a D. Inc.; n. 2 intestata a A.(v. act. 7.6).
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E. Il 27 maggio 2015 A., B. Ltd., C. Ltd. e D. Inc. hanno interposto un ricorso in lingua francese contro le suddette decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo quanto segue (v. act. 1 pag. 1 e seg.):
"En la forme
i. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalment ii. Rejeter la demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 26 mai 2014 émanant des procureurs de la République près le Tribu- nal de Milan, respectivement la déclarer irrecevable; iii. Annuler et mettre à néant la décision d'entrée en matière et ses ordon- nances d'exécution rendues le 28 mai et les 6 et 8 juin 2014 ainsi que les ordonnances de clôture du 24 avril 2015 rendues dans le cadre de la procédure d'entraide RH.14.0094; iv. Ceci fait, ordonner la levée avec effet immédiat de la saisie des docu- ments bancaires relatifs aux relations bancaires ouvertes au nom de A., B. Ltd., C. Ltd. et D. Inc. auprès de la banque J. à Bâle; v. Ordonner la restitution à la banque J. à Bâle des documents bancaires relatifs aux relations bancaires ouvertes au nom de A., B. Ltd., C.Ltd. et D. Inc. auprès de la banque J. à Bâle; vi. Ordonner la levée avec effet immédiat des séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires ouvertes au nom de A., B. Ltd., C. Ltd. et D. Inc. auprès de la banque J. à Bâle.
Subsidiairement vii. Annuler et mettre à néant les ordonnances de clôture du 24 avril 2015 rendues dans le cadre de la procédure d'entraide RH.14.0094 pour cause de violation du droit d'être entendu; viii. Retourner la procédure à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Plus subsidiairement ix. Retourner la procédure à l'autorité d'exécution afin qu'elle renvoie la de- mande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 26 mai 2014 à l'autorité requérante en lui impartissant un délai de 30 jours pour produire une décision de l'autorité judiciaire italienne compétente autori- sant des mesures de séquestre conservatoire aux fins de confiscation requises par voie d'entraide judiciaire auprès de la Suisse; x. Dire et prescrire qu'à défaut d'obtenir ce complément dans le délai im- parti, la demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 26 mai 2014 sera rejetée en tant qu'elle vise des mesures de sé- questre conservatoire aux fins de confiscation en Suisse.
Plus subsidiairement encore
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xi. Annuler et mettre à néant la décision d'entrée en matière et ses ordon- nances d'exécution rendues le 28 mai et les 6 et 8 juin 2014 ainsi que les ordonnances de clôture du 24 avril 2015 rendues dans le cadre de la procédure d'entraide RH.14.0094; xii. Retourner la procédure à l'autorité d'exécution pour nouvelle décision au sens des considérants.
En toute hypothèse xiii. Mettre tous les frais de la procédure à la charge de l'autorité intimée, partant de la Confédération. xiv. Allouer des dépens à A., B. Ltd., C. et D. Inc."
F. Con memoriale di risposta del 16 giugno 2015, il MPC ha chiesto di re- spingere integralmente il ricorso (v. act. 7). Con osservazioni del 18 giu- gno 2015, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
G. Nella sua replica del 20 luglio 2015, i ricorrenti hanno confermato le con- clusioni espresse nel loro gravame (v. act. 12).
H. Invitati a duplicare, il MPC e l'UFG, con scritti del 28 risp. 31 luglio 2015, trasmessi per conoscenza ai ricorrenti, hanno ribadito la loro posizione (v. act. 14 e 15).
I. In data 8 settembre 2015, il MPC ha trasmesso a questa Corte, ritenendola competente in virtù dell'effetto devolutivo del gravame di cui sopra, due scritti: uno del 1° settembre 2015, mediante il quale le ricorrenti hanno chie- sto, da una parte, che i fondi sequestrati venissero raggruppati su uno dei conti bloccati o fossero versati su un unico nuovo conto e, dall'altra, l'impe- gno di uno o più consulenti finanziari riconosciuti a fornire consigli in materia d'investimenti e a gestire l'insieme o parte dei fondi sequestrati; l'altro dell'8 settembre 2015, mediante il quale il MPC rispondeva alla richiesta dei ricor- renti (v. act. 17).
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L. Con scritto del 15 settembre 2015, la presente autorità comunicava al MPC che l'effetto devolutivo non comprende la gestione dei conti posti sotto se- questro, mansione che ricade nella competenza dell'autorità di esecuzione, precisando comunque di non opporsi alla richiesta dei ricorrenti (v. act. 18).
M. Il 18 settembre 2015 il MPC dava seguito positivo alla richiesta dei ricorrenti (v. act. 19).
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con- sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applica- zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
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n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni dell’autorità fe- derale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari di una relazione bancaria oggetto della deci- sione impugnata, i ricorrenti, ognuno limitatamente al proprio conto, sono legittimati a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Invocando la violazione del loro diritto di essere sentiti, i ricorrenti sosten- gono innanzitutto che le decisioni di chiusura impugnate non sarebbero mo- tivate, nella misura in cui il MPC non avrebbe trattato tutte le censure da loro sollevate relative alla rogatoria italiana.
2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen- tito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di espri- mersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta
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a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, con- sid. 3.2.1).
2.2 In concreto, va constatato che, contrariamente a quanto asserito dai ricor- renti, le censure da loro sollevate sono tutte state trattate dal MPC nelle de- cisioni contestate. Ciò è del resto confermato dal ricorso stesso, il quale in realtà elenca, riassumendole, le risposte fornite dall'autorità di esecuzione (v. act. 1 pag. 23), giudicandole insufficienti. Ora, dalla lettura delle stesse (esse contano 11 pagine ognuna) occorre rilevare che, a torto i ricorrenti lamentano una carenza di motivazione, tanto più che essi sono stati in grado di presentare, avverso tali decisioni, un'impugnativa ben articolata (46 pa- gine), mostrando di essere stati posti nelle condizioni per rendersi conto della portata dei provvedimenti impugnati, proprio come richiesto dalla giurispru- denza in materia (v. consid. 2.1). In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte.
3. I ricorrenti sostengono che i procuratori italiani all'origine della rogatoria non sono competenti per richiedere alle autorità elvetiche il sequestro provvisorio dei loro conti bancari, richiesta che può provenire unicamente da un'autorità giudiziaria, in casu il giudice per l'istruzione preliminare.
Ora, l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra Svizzera ed Italia è regolata, tra l'altro, dall'Accordo italo-svizzero e dalla CEAG, i quali hanno la preminenza sull'AIMP (v. supra consid. 1.2). Contrariamente a quanto previsto dall'art. 76 lett. c AIMP in relazione con l'art. 31 OAIMP, gli art. 14 CEAG e XVI Accordo italo-svizzero, che stabiliscono in maniera esau- stiva il contenuto delle domande di assistenza, non prevedono la produzione di una conferma circa l'ammissibilità nello Stato rogante del provvedimento richiesto allo Stato rogato. Nella prassi, una tale conferma è del resto unica- mente pretesa allorquando esistono seri dubbi sulla competenza dell'autorità rogante che ha ordinato la misura o sull'ammissibilità del provvedimento (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 298; DTF 128 II 407 consid. 5.3.3; 123 II 161 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.56 del 16 dicembre 2010, consid. 3.2), il che andrebbe in casu comunque escluso. La censura va quindi disattesa.
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4. I ricorrenti affermano che l'esposto fattuale presentato nella rogatoria italiana conterrebbe numerosi errori, contraddizioni o lacune. Informazioni conside- rate essenziali agli occhi dei procuratori italiani sarebbero state deliberata- mente dissimulate alle autorità svizzere, quando invece le stesse sono state presentate in maniera estensiva alle autorità inglesi, destinatarie di una pa- rallela rogatoria. Con questo modo di procedere, i procuratori italiani avreb- bero violato i principi della buona fede e della fiducia alla base delle proce- dure di assistenza internazionale.
4.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più pos- sibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni osta- tive all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della roga- toria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 con- sid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice stra- niero del merito e non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
4.2 La richiesta di assistenza del 26 maggio 2014 indica con sufficiente chia- rezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti ita- liane ipotizzano accordi per il versamento di tangenti a pubblici ufficiali nige- riani a seguito del "settlement agreement" intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana K. Ltd., la società L. Ltd, facente parte del gruppo E. S.p.A. e società del gruppo M. In base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei gruppi E. S.p.A. e M, E. S.p.A. avrebbe dovuto pagare la somma di USD 1'092'040'000.-- per la concessione dei di- ritti di sfruttamento economico sul blocco I. Sulla base di un accordo tra il governo nigeriano e K. Ltd, tale somma sarebbe stata trasferita a K. Ltd in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione legale in corso relativa ai
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diritti di sfruttamento sul blocco I. Effettivamente, sulla base di tale accordo E. S.p.A. avrebbe versato la predetta somma, pagata in un "escrow account" a nome del governo nigeriano presso N. a Londra. L'autorità rogante ritiene che una parte considerevole di tale somma fosse destinata a remunerare pubblici ufficiali nigeriani. Versamenti ad apparente finalità corruttiva sareb- bero stati effettuati con la massa di denaro (circa USD 800 milioni) che il governo nigeriano avrebbe accreditato in data 23 agosto 2011 a favore di due conti intestati a K. Ltd presso la banca O. e la banca P. Una parte della somma, dell'ammontare di USD 215 milioni, sarebbe rimasta bloccata per più di due anni nel Regno Unito a causa dell'insorgenza di una controversia civile tra l'intermediario A., che avrebbe agito per conto della società B. Ltd, e l'asserito proprietario di K. Ltd, l'ex ministro del petrolio nigeriano Q. Detta somma sarebbe infine stata parzialmente svincolata, limitatamente all'im- porto di USD 110.5 milioni, a favore dell'intermediario A., a seguito della sen- tenza resa da Lady Justice R. della Commercial Court di Londra in data 17 lu- glio 2013. Di fatto, i fondi che erano depositati, per conto della banca S., su un "Court Account" presso T. Londra, sarebbero stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di USD 110.5 milioni (più interessi) riconosciuto a A., sul conto della banca J. di Basilea. Tale trasferimento sarebbe stato material- mente effettuato dallo studio legale AA. LLP di Londra per conto di A. Il tra- sferimento sarebbe stato effettuato senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio britannica, malgrado si trattasse di una somma in- gente e connessa ad un'operazione che presenterebbe aspetti estrema- mente critici dal punto di vista penale. L'autorità rogante ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si è svolta la causa civile a Londra fosse certamente destinata, almeno in parte, alla remunerazione di pubblici ufficiali e al paga- mento di "kickbacks" a manager di E. S.p.A. e agli intermediari A./BB. e F./CC. Essa ha quindi chiesto alle autorità elvetiche di effettuare in via d'ur- genza il blocco della somma trasferita in Svizzera da AA. LLP per conto di A., presso la banca J. di Basilea (conto n. 1) ovvero presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta somma sia stata ulterior- mente trasferita, anche per importi frazionati (v. act. 7.2 pag. 3 e seg.).
Premesso che la rogatoria italiana, nelle sue 20 pagine, fornisce molti altri dettagli sulla vicenda, visto quanto precede e alla luce dei sopraccitati prin- cipi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame, che è stato ripreso dall'autorità di esecuzione nelle sue decisioni di chiusura, visto che non vi era motivo per distanziarsene – in questo senso, la censura relativa alla costatazione inesatta o incompleta dei fatti da parte del MPC non trova pregio –, adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Che singoli aspetti o fatti possano essere imprecisi o addirittura errati, come sostenuto dai ricorrenti, nulla toglie a tale conclusione, ritenuto che all'autorità rogante non viene chiesto, in una procedura di assistenza, di provare, documenti alla
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mano, quanto asserito, ma di fornire un esposto dei fatti sostenibile. La va- lutazione delle prove spetterà infatti al giudice del merito e non alla presente autorità. Tutte le obiezioni formulate quindi in questo ambito dai ricorrenti andranno semmai proposte all'autorità giudiziaria italiana, anche sulla base della documentazione oggetto delle decisioni litigiose. Per questi motivi, la relativa censura dei ricorrenti non può trovare accoglimento.
5. I ricorrenti ritengono inoltre che la condizione della doppia punibilità non sia nella fattispecie adempiuta.
5.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap- plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as- sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecu- zione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali men- zionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, li- mitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il di- ritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di pu- nibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
5.2 Nel caso di specie, la complessa inchiesta estera porta sul reato di corru- zione di pubblici ufficiali di Stati esteri (art. 322 bis 2° comma del Codice penale italiano) commesso da cittadini italiani a Milano, Abuja (Nigeria) e in altri luoghi, in epoca successiva e prossima all'aprile 2011. L'autorità richie- dente ipotizza in effetti la realizzazione da parte di manager di E. S.p.A. di reati corruttivi commessi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del giacimento petrolifero I. situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria (v. supra consid. 4.2). Ora, i fatti oggetto d'indagine all'estero pos- sono essere sussunti in Svizzera ai reati di corruzione di pubblici ufficiali stra- nieri ai sensi dell'art. 322septies CP e di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP. Infatti, secondo la prima disposizione, chiunque offre, promette o procura un
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indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra auto- rità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'auto- rità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di pe- rito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa pro- mettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'art. 305bis CP, dal canto suo, prevede che chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2). Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a), agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclag- gio (lett. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3). Va precisato che nel campo della cosid- detta piccola assistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di coope- razione sono già ammesse se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii), motivo per cui il giudice dell'assistenza può limitarsi a prendere atto che le fattispecie in questione possono entrare in considerazione senza necessità di approfondire nel dettaglio l'applicabilità dell'una o dell'altra, o anche di entrambe. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte
6. A mente degli insorgenti non vi sarebbe infine nessun legame tra fondi se- questrati ed i reati contestati agli indagati in Italia. Tali valori sarebbero stati aggiudicati dalla High Court of Justice di Londra alla società B. Ltd, autorità che ne avrebbe escluso la provenienza illecita.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti
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esposti nella domanda e non sia manifestamente di sproporzionato per rap- porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale fede- rale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri contestati, i quali con- cernono proprio gli averi in conto sulle relazioni di cui va trasmessa la docu- mentazione. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della do- cumentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Avendo statuito su una controver- sia di natura civile, la decisione emanata dal tribunale londinese evocata dai ricorrenti non è determinante nella fattispecie, la quale riguarda una proce- dura penale. Toccherà semmai al giudice italiano valutare un'eventuale in- fluenza di suddetto giudizio sul procedimento penale italiano. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dai se- questri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presentano alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno con- fermati e la relativa censura respinta.
7. Visto quanto precede, le decisioni impugnate vanno integralmente confer- mate ed il gravame respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 16'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 16'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 6 ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paul Gully-Hart e George Ayoub - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).