Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Dispositiv
- Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
- Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente l'importo di fr. 5'000.– già versato.
- Un importo di fr. 1'946.– (IVA inclusa) è accordato al ricorrente a titolo di ripe- tibili; tale somma è posta a carico del MPC.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 1° marzo 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Michel De Palma, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.325
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Visti: - la decisione di chiusura del 13 novembre 2018, con la quale il Ministero pub- blico della Confederazione (di seguito: MPC) ha accolto la domanda di assi- stenza internazionale del 27 dicembre 2013, con i successivi complementi, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Cala- bria (Italia), ordinando la trasmissione all'autorità estera di DVD contenenti in- tercettazioni telefoniche delle utenze in uso a A., con relativi rapporti della Po- lizia giudiziaria federale del 26 gennaio, 3 marzo e 26 novembre 2015, com- prensivi di allegati (v. act. 1.2); - il ricorso presentato il 14 dicembre 2018 da A. contro la summenzionata deci- sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con il quale egli postula l'annullamento della stessa e la distruzione dei DVD e dei rapporti (v. act. 1); - la lettera del 9 gennaio 2019, con la quale il MPC ha informato la presente Corte di aver ricevuto uno scritto da parte dell'autorità rogante in cui questa ha dichiarato il proprio disinteresse all'esecuzione della rogatoria per quanto riguarda A., e di aver annullato la decisione impugnata, ciò che avrebbe reso la causa priva d'oggetto e dunque da stralciare dal ruolo (v. act. 7); - le osservazioni del 10 gennaio 2019, mediante le quali l’Ufficio federale di giu- stizia (di seguito: UFG), informato di quanto sopra, ha constatato che la causa è divenuta priva d'oggetto, rimettendosi al giudizio della Corte adita per quanto concerne le spese e le ripetibili (v. act. 8); - l'invito alle parti del 14 gennaio 2019 ad esprimersi sull'affermazione del MPC secondo cui la causa sarebbe divenuta priva d'oggetto, come pure sulla que- stione delle spese (v. act. 9); - la lettera del 14 gennaio 2019, incrociatasi con quella di questa Corte del me- desimo giorno, e la risposta del 25 gennaio 2019, con le quali il ricorrente ha dichiarato di condividere la posizione del MPC, domandando però che le spese e le ripetibili siano messe a carico di tale autorità (v. act. 10 e 11);
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Considerato: - che, in virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale; - che la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammi- nistrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei re- lativi atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 [AIMP; RS 351.1]; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Com- mentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); - che, a fronte del ritiro della rogatoria da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (v. act. 7.1 e 7.2) e delle summenzionate prese di posizione delle parti, il ricorso va dichiarato privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.324 del 25 febbraio 2019 pag. 3, con rinvii; RR.2014.334 del 15 gennaio 2015, pag. 4 in fine, con rinvii; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 305 p. 305); - che, secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) applicabile per analogia in virtù della costante giurispru- denza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'inte- resse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibat- timento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del mo- tivo che termina la lite (sentenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii); - che tale disposizione impone quindi, seppur in maniera sommaria, di analiz- zare brevemente le censure presentate dal ricorrente (DTF 125 V 373 consid. 2a);
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- che nel suo gravame il ricorrente sostiene che, essendo stato, con sentenza del 3 luglio 2015, prosciolto dal Tribunale di Reggio Calabria per i fatti a lui contestati alla base della rogatoria italiana, questa sarebbe divenuta irricevi- bile e la decisione impugnata da annullare (v. act. 1 pag. 7 e seg.); - che egli afferma di avere già informato il MPC di questa sentenza in data 13 aprile 2018, il quale non avrebbe tuttavia preso in considerazione tale fatto prima di emanare la decisione impugnata (v. act. 1 pag. 8); - che il MPC, che non ha contestato tale affermazione, avrebbe effettivamente potuto verificare la questione prima di emanare la decisione impugnata, senza attendere il 7 gennaio 2019, momento in cui si è rivolto all'autorità rogante per chiarire la questione, ciò che avrebbe permesso al ricorrente di evitare di in- terporre il suo gravame; - che se la precedente procedura non fosse divenuta priva d'oggetto in seguito alla verifica effettuata dal MPC in data 7 gennaio 2019, il gravame sarebbe stato da accogliere, visto il proscioglimento del ricorrente in Italia ed il conse- guente disinteresse dell'autorità estera all'esecuzione della rogatoria (v. act. 7.1 e 7.2); - che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccom- bente (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA); - la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr 5'000.– versato a titolo di anticipo delle spese; - che l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensa- bili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA);
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- che il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg.; - che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata (art. 12 cpv. 1 prima frase RSPPF); - che l'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 seconda frase RSPPF); - che, nella fattispecie, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto il versamento di un indennizzo a titolo di ripetibili di fr. 2'936.15 (fr. 2'683.35 a titolo di onorari [7.67 ore x fr. 350.–], fr. 42.90 a titolo di spese e fr. 209.90 per l'IVA); - che, se il dispendio orario di 7.67 ore e le spese risultano senz'altro giustificati, ciò non è il caso per quanto riguarda la tariffa oraria di fr. 350.–, importo che il patrocinatore non motiva e che non è nemmeno compreso nella forchetta di cui all'art. 12 cpv. 1 seconda frase RSPPF); - che, non presentando la causa particolari difficoltà, la tariffa oraria va fissata, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, a fr. 230.– (v. sen- tenze del Tribunale penale federale BB.2017.46 del 17 maggio 2017 consid. 2.1.2 e BB.2012.2 del 1° marzo 2012 consid. 6.2; cfr. anche sentenze del Tri- bunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3 e del Tri- bunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2); - che, alla luce di quanto precede, l'indennizzo deve essere fissato a fr. 1'946.– (IVA inclusa), importo da porre a carico del MPC.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà al ricorrente l'importo di fr. 5'000.– già versato. 3. Un importo di fr. 1'946.– (IVA inclusa) è accordato al ricorrente a titolo di ripe- tibili; tale somma è posta a carico del MPC.
Bellinzona, 1° marzo 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Michel De Palma - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).