opencaselaw.ch

RR.2009.203

Bundesstrafgericht · 2010-02-24 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 31 gennaio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 4 febbraio, il 6 maggio nonché il 23 luglio 2008, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di B., C. e D. per riciclaggio. L'auto- rità rogante avrebbe individuato operazioni di riciclaggio commesse tra l'Ita- lia e la Svizzera nella seconda metà del 2005 dalle persone in questione, le quali per perseguire i propri fini si sarebbero avvalse della collaborazione di diversi professionisti operanti in Svizzera, Austria, Andorra ed altri Paesi dell'Est europeo, operazioni aventi come oggetto capitali provenienti dal dissesto finanziario del gruppo E. S.p.A. riconducibile a F. e G. D. ed altri sono pure indagati per riciclaggio e appropriazione indebita in relazione al fallimento o all'impoverimento di altre società, reati che sarebbero stati commessi in Italia e in Svizzera tra il 1997 ed il 2001. Parallelamente all'i- noltro di una richiesta di cattura degli indagati presenti in territorio elvetico e all'attivazione di una procedura estradizionale, l'autorità italiana, nella sua rogatoria, ha postulato l'esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari di persone fisiche e giuridiche nonché l'audizione, in qualità testimoni, di de- terminate persone. Tra le varie misure richieste figura la perquisizione della sede della società A. S.A. con sede ad Ascona.

B. Mediante decisioni del 7 febbraio, 9 maggio e 21 agosto 2008, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando tutta una serie di misure, eseguite in diversi cantoni, ritenute utili all'esecuzione della rogatoria, fra le quali interrogatori di diverse persone, perquisizioni domiciliari presso persone fisiche e giuri- diche, compresa la A. S.A., nonché perquisizioni bancarie, con relativi se- questri di documentazione (v. atti 5, 65 e 80 dell'incarto del Ministero pub- blico ticinese, in seguito MP/TI).

C. Con decisione di chiusura del 20 maggio 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta una serie di atti comprendenti, in sostanza, verbali d'interrogatorio concernenti diverse persone, rapporti d'esecuzione relativi a perquisizioni domiciliari e bancarie riguardanti diverse persone fisiche e giuridiche non- ché banche, documentazione relativa a svariati conti bancari di pertinenza di diverse persone fisiche e giuridiche (v. act. 1.2). Negli atti destinati all'au- torità rogante figura anche un rapporto d'esecuzione del 4 settembre 2008 relativo alla perquisizione della A. S.A. con la documentazione selezionata concernente società menzionate in rogatoria.

- 3 -

D. Il 19 giugno 2009 A. S.A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- landone, in via principale, l'annullamento, precisato che la documentazione sequestrata deve esserle restituita. In via subordinata, essa chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso che vengono trasmessi all'au- torità rogante unicamente la documentazione inerente la società H. Ltd, ad esclusione di quella concernente le società I. Ltd e J. Ltd e dei files infor- matici, con restituzione della documentazione restante.

A conclusione delle loro osservazioni del 24 e 27 luglio 2009 l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno postulato la reiezione del gravame.

E. Con memoriale di replica del 10 agosto 2009 la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse nel ricorso.

F. Con dupliche del 18 e 24 agosto 2009 l'UFG risp. il Ministero pubblico tici- nese hanno ribadito la loro posizione.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) della Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca

- 4 -

dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio).

E. 1.3 Giova infine rammentare che alle questioni che il prevalente diritto interna- zionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamen- te, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza ri- spetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.

E. 1.5 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu- ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu- telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor- tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta- zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van- taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol- tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personal-

- 5 -

mente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispetti- vamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen- te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga- torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con- sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

Alla luce di tutto quanto esposto, nella fattispecie A. S.A. è legittimata a ri- correre contro la trasmissione all'autorità rogante del rapporto d'esecuzione del 4 settembre 2008 concernente la perquisizione effettuata presso la sua sede così come della relativa documentazione sequestrata in detta occa- sione. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda la documentazione restante, la quale palesemente non ha nessuna rela- zione con la ricorrente.

E. 2.1 La ricorrente ritiene che nel complemento di rogatoria del 23 luglio 2008 l'autorità richiedente abbia descritto fatti privi di qualsiasi connessione con la rogatoria originaria del 31 gennaio 2008, fatti che potrebbero al massimo avere una connotazione fiscale, ma che vengono sussunti come reati di appropriazione indebita commessi da amministratori di società che hanno fatto ricorso ai servizi del commercialista D. In realtà, tale complemento di rogatoria riguarderebbe un procedimento penale distinto da quello all'origi- ne della rogatoria del 31 gennaio 2008. Secondo la ricorrente, se il reato ipotizzato fosse stato di natura fiscale, l'autorità rogante non avrebbe potuto sostenere ai fini rogatoriali l'imputazione di riciclaggio, non essendo dato questo reato secondo il diritto svizzero se il reato presupposto non è un crimine. Con il complemento rogatoriale l'autorità estera avrebbe creato u- n'apparente similitudine fra la fattispecie legata al fallimento della E. S.p.A. e altre società fallite, inserendovi inspiegabilmente anche la K. S.r.l., socie- tà che non sarebbe fallita. In definitiva, la richiesta d'assistenza violerebbe l'art. 28 AIMP, nella misura in cui fornirebbe gli estremi di un procedimento diverso da quello in cui procede, con reati e persone diversi.

E. 2.2 La tesi ricorsuale non regge. Con il complemento del 23 luglio 2008 l'autori- tà rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere all'audizione di te- sti e alla raccolta di documentazione riguardanti diverse società che sareb-

- 6 -

bero entrate in contatto con D. o di cui quest'ultimo si sarebbe servito per finalizzare le operazioni di riciclaggio che gli sono contestate. Risulta chiaro che le informazioni che possono essere ottenute grazie alle misure rogato- riali in questione, pur toccando anche altre persone non menzionate nella rogatoria del 31 gennaio 2008, possono essere utili, da una parte, per evi- denziare i vari canali che sarebbero stati utilizzati da D. per riciclare il dena- ro distratto dalla E. S.p.A. e, dall'altra, per comprendere in generale le mo- dalità d'azione messe in atto dallo stesso nella sua presunta attività di rici- clatore. Nell'ambito dell'attività investigativa italiana D. avrebbe ammesso di essere il gestore occulto della società L. A.G. La sua segretaria avrebbe indicato come società gestite dallo stesso anche la M. Ltd e la N. Ltd. Co- me emerge dal complemento rogatoriale del 23 luglio 2008, tali società sa- rebbero state utilizzate da D. per stipulare contratti fittizi di consulenze con società italiane e per effettuare operazioni di compravendita fittizie in regi- me di triangolazione; lo stesso D. avrebbe ammesso che le società sareb- bero state esterovestite al fine di consentire ai soggetti che vi ricorrevano, di appropriarsi di ingenti somme di denaro distraendole dalle società delle quali erano amministratori, riciclandole in conti correnti aperti, per loro, an- che in banche elvetiche (v. atto 74 MP/TI pag. 2). Nel medesimo documen- to vengono descritte presunte operazioni di riciclaggio poste in essere da D. mediante le società L. A.G., M. Ltd, N. Ltd, A. S.A., O. S.a.r.l. a Nizza e H. Ltd a Londra. Risulta pertanto normale che l'autorità rogante abbia chie- sto alla Svizzera l'audizione di persone che hanno avuto contatti con tali società nonché l'acquisizione di documentazione riguardante quest'ultime, precisato che documentazione riguardante le società J. Ltd, N. Ltd e H. Ltd si trovava presso la sede della ricorrente. In definitiva, il fatto che la docu- mentazione acquisita possa servire all'autorità italiana anche a perseguire altre persone che avrebbero approfittato dei servizi di D. per distrarre dena- ro da società da loro gestite nulla toglie all'utilità della documentazione liti- giosa per la parte d'inchiesta relativa alla E. S.p.A. La censura in questo ambito va dunque respinta.

E. 3 Secondo l'insorgente l'ipotesi di ritenere adempiuto il principio della doppia punibilità in virtù dell'art. 14 DPA deve essere scartata, nella misura in cui l'ipotetico reato fiscale non sarebbe stato evocato dall'autorità rogante. Al massimo si sarebbe potuto prendere in considerazione il reato di sottrazio- ne fiscale. Il principio in questione non sarebbe segnatamente stato rispet- tato per K. S.r.l., società che non sarebbe fallita e che non avrebbe nessu- na connessione con le altre società evocate. Le ipotesi di appropriazione indebita e/o truffa fiscale ai danni di tale società sarebbero da respingere, ciò che farebbe cadere l'accusa di riciclaggio.

- 7 -

E. 3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967

p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso al- l'art. 64 cpv. 1 AIMP.

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o al- tre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve pro- cedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella doman- da di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricorda- to che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 581, pag. 535). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla me- desima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 pag. 535 e n. 584 pag. 537).

E. 3.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fi- scali, approccio ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposi- zioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o eco- nomica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra as- sistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ul- tima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizio- ne applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazio- ne o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (cfr. DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146

- 8 -

CP (v. DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 12 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizze- ra, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autori- tà d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (v. DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevo- lezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esi- stenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (v. DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 282 n. 301 nota 482). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È suffi- ciente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689).

E. 3.3 In concreto, la documentazione sequestrata presso la ricorrente riguarde- rebbe società che D., in generale, avrebbe utilizzato per compiere atti di ri- ciclaggio a danno di varie società, comprese quelle menzionate nel com- plemento rogatoriale del 23 luglio 2008. Nella misura in cui tale documen- tazione potrebbe essere potenzialmente utile all'autorità rogante per meglio comprendere e/o chiarire anche gli atti di riciclaggio sopra descritti (v. supra consid. 2) legati al reato di bancarotta fraudolenta a danno della E. S.p.A., il principio della doppia punibilità è ossequiato, dato che, da una parte, il rea- to di bancarotta fraudolenta, crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, è previ- sto anche dalla legislazione del nostro Paese all'art. 163 CP e, dall'altra, il riciclaggio è punibile in Svizzera in virtù dell'art. 305bis CP. Va qui precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale la vicenda legata alla K. S.r.l. sarebbe giuridicamente da separare dal dis- sesto E. S.p.A., i vari atti di riciclaggio contestati a D. concernenti denaro proveniente da diverse società – atti che sarebbero stati commessi, occorre sottolinearlo, utilizzando sempre le medesime società riconducibili a D. e con le stesse modalità – sono evidentemente connessi e vanno trattati giu- stamente in un'unica procedura nell'ambito della quale l'autorità rogante deve poter esaminare e confrontare tutti gli elementi raccolti riguardanti tut- te le società impoverite. Ciò detto, e a titolo abbondanziale, si rileva che D., tramite le società L. A.G., N. Ltd e M. Ltd, avrebbe stipulato contratti di ces- sione di merci e di beni strumentali con la K. S.r.l. per importi eccedenti i prezzi di mercato, acquisendo il denaro dato in eccedenza e mettendolo a disposizione dei soci e/o amministratori della K. S.r.l., dopo aver trattenuto una parte per sé (v. atto 74 MP/TI pag. 7-8 e 10). Se trasposti nel contesto giuridico elvetico, gli atti contestati a P., amministratore della K. S.r.l., sa- rebbero sussumibili al reato di amministrazione infedele ai sensi del- l'art. 158 CP. Non va comunque dimenticato che, in caso di sospetto di rici-

- 9 -

claggio, l'autorità richiedente non deve necessariamente provare la com- missione di atti di riciclaggio o dell'infrazione a monte; semplici elementi che concretizzano il sospetto sono sufficienti sotto il profilo della doppia punibilità (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con rinvii). La Svizzera deve così poter accordare la propria collaborazione allorquando il sospetto di riciclaggio è unicamente fondato sull'esistenza di transazioni sospette in quanto tali (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso quando ci si trova in presenza di transazioni sprovviste di giustificazione apparente, d'utilizzo di numerose società dislocate in più Paesi o di prevenuti silenti per quanto attiene all'ori- gine dei fondi (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.69-72 del 14 agosto 2008, consid. 3.3, con rinvii). In presenza di simili transazioni l'importanza delle somme in gioco rappresenta un ulteriore elemento di so- spetto. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza giudizia- ria più ampia possibile menzionata agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 Convenzio- ne sul riciclaggio (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.16 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata) e sottesa adesso an- che alla conclusione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione Europea e la Comunità Europea (RS 0.362.31, già 0.360.268.1).

Visto quanto precede, la questione di sapere se gli atti descritti in rogatoria corrispondono o meno in Svizzera ai reati di truffa fiscale ai sensi del- l'art. 14 DPA può restare indecisa, nella misura in cui nel campo della pic- cola assistenza le misure di cooperazione sono ammesse a condizione che la doppia punibilità sia data almeno per una fattispecie (sentenza del Tribu- nale federale 1C.138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). La cen- sura proposta dall'insorgente va dunque disattesa.

E. 4 La ricorrente ritiene che la documentazione riguardante le società I. Ltd e J. Ltd non sia in ogni caso da trasmettere all'autorità rogante in quanto non richiesta da quest'ultima. Il principio della proporzionalità sarebbe violato in caso di trasmissione all'autorità estera dei files informatici, soprattutto quelli contenuti nella "chiave USB-disk2go". Da una parte, molti di essi conter- rebbero nominativi di altre società e persone clienti della ricorrente che nul- la avrebbero a che fare con le indagini italiane e, dall'altra, il sequestro di materiale informatico non sarebbe stato richiesto dall'autorità rogante, rite- nuto che tutto quanto domandato sarebbe già presente in forma cartacea. I files informatici riassumerebbero e riprodurrebbero i dati già contenuti nei documenti, con l'inconveniente tuttavia di contenerne anche altri non richie- sti ed estranei alla procedura.

E. 4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-

- 10 -

ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica- to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essen- do del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Come già si è detto (v. supra consid. 2), tale documentazione riguarda società di cui D. si servi- va per esercitare la sua presunta attività di riciclatore. Essendo accusato, insieme ad altri, di aver riciclato denaro proveniente dal dissesto della E. S.p.A., le informazioni concernenti il sistema di società - anche quelle si- no ad ora sconosciute e/o utilizzate per depauperare altre società vittime - che D. avrebbe messo in atto per svolgere la sua presunta attività criminale sono certamente idonee far progredire le indagini italiane. Queste conside- razioni valgono anche per la documentazione sequestrata riguardante le società I. Ltd e J. Ltd. La prima potrebbe essere legata alla N. Ltd, società che D. avrebbe utilizzato nella sua attività di riciclaggio, e la seconda po- trebbe essere collegata al conto denominato J. Ltd acceso presso la banca Q., conto che D. avrebbe utilizzato per riciclare il denaro sottratto alle a- ziende (v. act. 74 pag. 11). L'utilità potenziale di tale documentazione non può quindi essere esclusa. Per quanto attiene ai files informatici oggetto della decisione impugnata, si rileva che l'autorità d'esecuzione ha già ope- rato una cernita dei dati presenti nella chiavetta USB marca disk2go, rite- nendo unicamente i dati concernenti le società R., A. S.A., L A.G., N. Ltd, M. Ltd e H. Ltd. Un'ulteriore cernita delle informazioni riguardanti ognuna di queste società non si giustifica, nella misura in cui, visto l'utilizzo che D. ne avrebbe fatto, tutte le informazioni relative a tali società devono essere e- saminate dall'autorità rogante, al fine di verificare l'esistenza di eventuali ul- teriori persone giuridiche o fisiche – si pensa soprattutto a uomini di paglia o prestanomi - aventi avuto un ruolo nelle operazioni di riciclaggio contesta- te a D. Quanto adottato è quindi da ritenersi conforme al principio della

- 11 -

proporzionalità. Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 con- sid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare, da una parte, se dalla documentazione seque- strata emergono delle connessioni o delle analogie con i fatti perseguiti al- l'estero legati al dissesto della E. S.p.A. e, dall'altra, se la documentazione in questione sarà utile a chiarire tutti i reati contestati a D., comprese le at- tività delle società I. Ltd e J. Ltd. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il principio della proporzionalità.

E. 5 Discende da quanto precede che il ricorso, nella misura della sua ammissi- bilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giusti- zia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.

- 12 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 febbraio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Maria Galliani,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.203

- 2 -

Fatti: A. Il 31 gennaio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 4 febbraio, il 6 maggio nonché il 23 luglio 2008, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di B., C. e D. per riciclaggio. L'auto- rità rogante avrebbe individuato operazioni di riciclaggio commesse tra l'Ita- lia e la Svizzera nella seconda metà del 2005 dalle persone in questione, le quali per perseguire i propri fini si sarebbero avvalse della collaborazione di diversi professionisti operanti in Svizzera, Austria, Andorra ed altri Paesi dell'Est europeo, operazioni aventi come oggetto capitali provenienti dal dissesto finanziario del gruppo E. S.p.A. riconducibile a F. e G. D. ed altri sono pure indagati per riciclaggio e appropriazione indebita in relazione al fallimento o all'impoverimento di altre società, reati che sarebbero stati commessi in Italia e in Svizzera tra il 1997 ed il 2001. Parallelamente all'i- noltro di una richiesta di cattura degli indagati presenti in territorio elvetico e all'attivazione di una procedura estradizionale, l'autorità italiana, nella sua rogatoria, ha postulato l'esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari di persone fisiche e giuridiche nonché l'audizione, in qualità testimoni, di de- terminate persone. Tra le varie misure richieste figura la perquisizione della sede della società A. S.A. con sede ad Ascona.

B. Mediante decisioni del 7 febbraio, 9 maggio e 21 agosto 2008, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando tutta una serie di misure, eseguite in diversi cantoni, ritenute utili all'esecuzione della rogatoria, fra le quali interrogatori di diverse persone, perquisizioni domiciliari presso persone fisiche e giuri- diche, compresa la A. S.A., nonché perquisizioni bancarie, con relativi se- questri di documentazione (v. atti 5, 65 e 80 dell'incarto del Ministero pub- blico ticinese, in seguito MP/TI).

C. Con decisione di chiusura del 20 maggio 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta una serie di atti comprendenti, in sostanza, verbali d'interrogatorio concernenti diverse persone, rapporti d'esecuzione relativi a perquisizioni domiciliari e bancarie riguardanti diverse persone fisiche e giuridiche non- ché banche, documentazione relativa a svariati conti bancari di pertinenza di diverse persone fisiche e giuridiche (v. act. 1.2). Negli atti destinati all'au- torità rogante figura anche un rapporto d'esecuzione del 4 settembre 2008 relativo alla perquisizione della A. S.A. con la documentazione selezionata concernente società menzionate in rogatoria.

- 3 -

D. Il 19 giugno 2009 A. S.A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- landone, in via principale, l'annullamento, precisato che la documentazione sequestrata deve esserle restituita. In via subordinata, essa chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso che vengono trasmessi all'au- torità rogante unicamente la documentazione inerente la società H. Ltd, ad esclusione di quella concernente le società I. Ltd e J. Ltd e dei files infor- matici, con restituzione della documentazione restante.

A conclusione delle loro osservazioni del 24 e 27 luglio 2009 l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno postulato la reiezione del gravame.

E. Con memoriale di replica del 10 agosto 2009 la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse nel ricorso.

F. Con dupliche del 18 e 24 agosto 2009 l'UFG risp. il Ministero pubblico tici- nese hanno ribadito la loro posizione.

Diritto: 1.

1.1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) della Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca

- 4 -

dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio).

1.3. Giova infine rammentare che alle questioni che il prevalente diritto interna- zionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamen- te, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza ri- spetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.4. Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.

1.5. La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu- ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu- telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor- tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta- zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van- taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol- tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personal-

- 5 -

mente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispetti- vamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen- te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga- torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con- sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

Alla luce di tutto quanto esposto, nella fattispecie A. S.A. è legittimata a ri- correre contro la trasmissione all'autorità rogante del rapporto d'esecuzione del 4 settembre 2008 concernente la perquisizione effettuata presso la sua sede così come della relativa documentazione sequestrata in detta occa- sione. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda la documentazione restante, la quale palesemente non ha nessuna rela- zione con la ricorrente.

2.

2.1 La ricorrente ritiene che nel complemento di rogatoria del 23 luglio 2008 l'autorità richiedente abbia descritto fatti privi di qualsiasi connessione con la rogatoria originaria del 31 gennaio 2008, fatti che potrebbero al massimo avere una connotazione fiscale, ma che vengono sussunti come reati di appropriazione indebita commessi da amministratori di società che hanno fatto ricorso ai servizi del commercialista D. In realtà, tale complemento di rogatoria riguarderebbe un procedimento penale distinto da quello all'origi- ne della rogatoria del 31 gennaio 2008. Secondo la ricorrente, se il reato ipotizzato fosse stato di natura fiscale, l'autorità rogante non avrebbe potuto sostenere ai fini rogatoriali l'imputazione di riciclaggio, non essendo dato questo reato secondo il diritto svizzero se il reato presupposto non è un crimine. Con il complemento rogatoriale l'autorità estera avrebbe creato u- n'apparente similitudine fra la fattispecie legata al fallimento della E. S.p.A. e altre società fallite, inserendovi inspiegabilmente anche la K. S.r.l., socie- tà che non sarebbe fallita. In definitiva, la richiesta d'assistenza violerebbe l'art. 28 AIMP, nella misura in cui fornirebbe gli estremi di un procedimento diverso da quello in cui procede, con reati e persone diversi.

2.2 La tesi ricorsuale non regge. Con il complemento del 23 luglio 2008 l'autori- tà rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere all'audizione di te- sti e alla raccolta di documentazione riguardanti diverse società che sareb-

- 6 -

bero entrate in contatto con D. o di cui quest'ultimo si sarebbe servito per finalizzare le operazioni di riciclaggio che gli sono contestate. Risulta chiaro che le informazioni che possono essere ottenute grazie alle misure rogato- riali in questione, pur toccando anche altre persone non menzionate nella rogatoria del 31 gennaio 2008, possono essere utili, da una parte, per evi- denziare i vari canali che sarebbero stati utilizzati da D. per riciclare il dena- ro distratto dalla E. S.p.A. e, dall'altra, per comprendere in generale le mo- dalità d'azione messe in atto dallo stesso nella sua presunta attività di rici- clatore. Nell'ambito dell'attività investigativa italiana D. avrebbe ammesso di essere il gestore occulto della società L. A.G. La sua segretaria avrebbe indicato come società gestite dallo stesso anche la M. Ltd e la N. Ltd. Co- me emerge dal complemento rogatoriale del 23 luglio 2008, tali società sa- rebbero state utilizzate da D. per stipulare contratti fittizi di consulenze con società italiane e per effettuare operazioni di compravendita fittizie in regi- me di triangolazione; lo stesso D. avrebbe ammesso che le società sareb- bero state esterovestite al fine di consentire ai soggetti che vi ricorrevano, di appropriarsi di ingenti somme di denaro distraendole dalle società delle quali erano amministratori, riciclandole in conti correnti aperti, per loro, an- che in banche elvetiche (v. atto 74 MP/TI pag. 2). Nel medesimo documen- to vengono descritte presunte operazioni di riciclaggio poste in essere da D. mediante le società L. A.G., M. Ltd, N. Ltd, A. S.A., O. S.a.r.l. a Nizza e H. Ltd a Londra. Risulta pertanto normale che l'autorità rogante abbia chie- sto alla Svizzera l'audizione di persone che hanno avuto contatti con tali società nonché l'acquisizione di documentazione riguardante quest'ultime, precisato che documentazione riguardante le società J. Ltd, N. Ltd e H. Ltd si trovava presso la sede della ricorrente. In definitiva, il fatto che la docu- mentazione acquisita possa servire all'autorità italiana anche a perseguire altre persone che avrebbero approfittato dei servizi di D. per distrarre dena- ro da società da loro gestite nulla toglie all'utilità della documentazione liti- giosa per la parte d'inchiesta relativa alla E. S.p.A. La censura in questo ambito va dunque respinta.

3. Secondo l'insorgente l'ipotesi di ritenere adempiuto il principio della doppia punibilità in virtù dell'art. 14 DPA deve essere scartata, nella misura in cui l'ipotetico reato fiscale non sarebbe stato evocato dall'autorità rogante. Al massimo si sarebbe potuto prendere in considerazione il reato di sottrazio- ne fiscale. Il principio in questione non sarebbe segnatamente stato rispet- tato per K. S.r.l., società che non sarebbe fallita e che non avrebbe nessu- na connessione con le altre società evocate. Le ipotesi di appropriazione indebita e/o truffa fiscale ai danni di tale società sarebbero da respingere, ciò che farebbe cadere l'accusa di riciclaggio.

- 7 -

3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem- bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967

p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se- condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso al- l'art. 64 cpv. 1 AIMP.

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o al- tre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve pro- cedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella doman- da di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricorda- to che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 581, pag. 535). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla me- desima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 pag. 535 e n. 584 pag. 537).

3.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fi- scali, approccio ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposi- zioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o eco- nomica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra as- sistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ul- tima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizio- ne applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazio- ne o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (cfr. DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146

- 8 -

CP (v. DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 12 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizze- ra, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autori- tà d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (v. DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevo- lezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esi- stenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (v. DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 282 n. 301 nota 482). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È suffi- ciente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689).

3.3 In concreto, la documentazione sequestrata presso la ricorrente riguarde- rebbe società che D., in generale, avrebbe utilizzato per compiere atti di ri- ciclaggio a danno di varie società, comprese quelle menzionate nel com- plemento rogatoriale del 23 luglio 2008. Nella misura in cui tale documen- tazione potrebbe essere potenzialmente utile all'autorità rogante per meglio comprendere e/o chiarire anche gli atti di riciclaggio sopra descritti (v. supra consid. 2) legati al reato di bancarotta fraudolenta a danno della E. S.p.A., il principio della doppia punibilità è ossequiato, dato che, da una parte, il rea- to di bancarotta fraudolenta, crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, è previ- sto anche dalla legislazione del nostro Paese all'art. 163 CP e, dall'altra, il riciclaggio è punibile in Svizzera in virtù dell'art. 305bis CP. Va qui precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale la vicenda legata alla K. S.r.l. sarebbe giuridicamente da separare dal dis- sesto E. S.p.A., i vari atti di riciclaggio contestati a D. concernenti denaro proveniente da diverse società – atti che sarebbero stati commessi, occorre sottolinearlo, utilizzando sempre le medesime società riconducibili a D. e con le stesse modalità – sono evidentemente connessi e vanno trattati giu- stamente in un'unica procedura nell'ambito della quale l'autorità rogante deve poter esaminare e confrontare tutti gli elementi raccolti riguardanti tut- te le società impoverite. Ciò detto, e a titolo abbondanziale, si rileva che D., tramite le società L. A.G., N. Ltd e M. Ltd, avrebbe stipulato contratti di ces- sione di merci e di beni strumentali con la K. S.r.l. per importi eccedenti i prezzi di mercato, acquisendo il denaro dato in eccedenza e mettendolo a disposizione dei soci e/o amministratori della K. S.r.l., dopo aver trattenuto una parte per sé (v. atto 74 MP/TI pag. 7-8 e 10). Se trasposti nel contesto giuridico elvetico, gli atti contestati a P., amministratore della K. S.r.l., sa- rebbero sussumibili al reato di amministrazione infedele ai sensi del- l'art. 158 CP. Non va comunque dimenticato che, in caso di sospetto di rici-

- 9 -

claggio, l'autorità richiedente non deve necessariamente provare la com- missione di atti di riciclaggio o dell'infrazione a monte; semplici elementi che concretizzano il sospetto sono sufficienti sotto il profilo della doppia punibilità (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con rinvii). La Svizzera deve così poter accordare la propria collaborazione allorquando il sospetto di riciclaggio è unicamente fondato sull'esistenza di transazioni sospette in quanto tali (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso quando ci si trova in presenza di transazioni sprovviste di giustificazione apparente, d'utilizzo di numerose società dislocate in più Paesi o di prevenuti silenti per quanto attiene all'ori- gine dei fondi (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.69-72 del 14 agosto 2008, consid. 3.3, con rinvii). In presenza di simili transazioni l'importanza delle somme in gioco rappresenta un ulteriore elemento di so- spetto. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza giudizia- ria più ampia possibile menzionata agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 Convenzio- ne sul riciclaggio (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.16 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata) e sottesa adesso an- che alla conclusione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione Europea e la Comunità Europea (RS 0.362.31, già 0.360.268.1).

Visto quanto precede, la questione di sapere se gli atti descritti in rogatoria corrispondono o meno in Svizzera ai reati di truffa fiscale ai sensi del- l'art. 14 DPA può restare indecisa, nella misura in cui nel campo della pic- cola assistenza le misure di cooperazione sono ammesse a condizione che la doppia punibilità sia data almeno per una fattispecie (sentenza del Tribu- nale federale 1C.138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). La cen- sura proposta dall'insorgente va dunque disattesa.

4. La ricorrente ritiene che la documentazione riguardante le società I. Ltd e J. Ltd non sia in ogni caso da trasmettere all'autorità rogante in quanto non richiesta da quest'ultima. Il principio della proporzionalità sarebbe violato in caso di trasmissione all'autorità estera dei files informatici, soprattutto quelli contenuti nella "chiave USB-disk2go". Da una parte, molti di essi conter- rebbero nominativi di altre società e persone clienti della ricorrente che nul- la avrebbero a che fare con le indagini italiane e, dall'altra, il sequestro di materiale informatico non sarebbe stato richiesto dall'autorità rogante, rite- nuto che tutto quanto domandato sarebbe già presente in forma cartacea. I files informatici riassumerebbero e riprodurrebbero i dati già contenuti nei documenti, con l'inconveniente tuttavia di contenerne anche altri non richie- sti ed estranei alla procedura.

4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-

- 10 -

ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica- to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essen- do del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Come già si è detto (v. supra consid. 2), tale documentazione riguarda società di cui D. si servi- va per esercitare la sua presunta attività di riciclatore. Essendo accusato, insieme ad altri, di aver riciclato denaro proveniente dal dissesto della E. S.p.A., le informazioni concernenti il sistema di società - anche quelle si- no ad ora sconosciute e/o utilizzate per depauperare altre società vittime - che D. avrebbe messo in atto per svolgere la sua presunta attività criminale sono certamente idonee far progredire le indagini italiane. Queste conside- razioni valgono anche per la documentazione sequestrata riguardante le società I. Ltd e J. Ltd. La prima potrebbe essere legata alla N. Ltd, società che D. avrebbe utilizzato nella sua attività di riciclaggio, e la seconda po- trebbe essere collegata al conto denominato J. Ltd acceso presso la banca Q., conto che D. avrebbe utilizzato per riciclare il denaro sottratto alle a- ziende (v. act. 74 pag. 11). L'utilità potenziale di tale documentazione non può quindi essere esclusa. Per quanto attiene ai files informatici oggetto della decisione impugnata, si rileva che l'autorità d'esecuzione ha già ope- rato una cernita dei dati presenti nella chiavetta USB marca disk2go, rite- nendo unicamente i dati concernenti le società R., A. S.A., L A.G., N. Ltd, M. Ltd e H. Ltd. Un'ulteriore cernita delle informazioni riguardanti ognuna di queste società non si giustifica, nella misura in cui, visto l'utilizzo che D. ne avrebbe fatto, tutte le informazioni relative a tali società devono essere e- saminate dall'autorità rogante, al fine di verificare l'esistenza di eventuali ul- teriori persone giuridiche o fisiche – si pensa soprattutto a uomini di paglia o prestanomi - aventi avuto un ruolo nelle operazioni di riciclaggio contesta- te a D. Quanto adottato è quindi da ritenersi conforme al principio della

- 11 -

proporzionalità. Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 con- sid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare, da una parte, se dalla documentazione seque- strata emergono delle connessioni o delle analogie con i fatti perseguiti al- l'estero legati al dissesto della E. S.p.A. e, dall'altra, se la documentazione in questione sarà utile a chiarire tutti i reati contestati a D., comprese le at- tività delle società I. Ltd e J. Ltd. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il principio della proporzionalità.

5. Discende da quanto precede che il ricorso, nella misura della sua ammissi- bilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giusti- zia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.

- 12 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 25 febbraio 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Maria Galliani - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).