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RR.2009.196

Bundesstrafgericht · 2010-03-26 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); ne bis in idem

Sachverhalt

A. Il 31 gennaio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 4 febbraio, il 6 maggio nonché il 23 luglio 2008, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di A., B. e C. per riciclaggio. C. ed altri, oltre che per riciclaggio, sono pure indagati per appropriazione indebi- ta. L'autorità rogante avrebbe individuato operazioni di riciclaggio poste in essere dalle persone in questione, le quali per perseguire i propri fini si sa- rebbero avvalse della collaborazione di diversi professionisti operanti in Svizzera, Austria, Andorra ed altri Paesi dell'Est europeo, operazioni aventi come oggetto capitali provenienti dal dissesto finanziario del gruppo D. S.p.A. riconducibile a E. e F. Parallelamente all'inoltro di una richiesta di cattura degli indagati in territorio elvetico e all'attivazione di una procedura estradizionale, l'autorità italiana, nella sua rogatoria, ha postulato l'esecu- zione di diverse perquisizioni domiciliari di persone fisiche e giuridiche non- ché l'audizione, quali testimoni, di determinate persone. Tra le varie misure richieste figurano la perquisizione dell'abitazione ad Z. e dell'ufficio a Y. di A. nonché delle sedi di società a quest'ultimo riconducibili, così come il suo interrogatorio in Svizzera.

B. Mediante decisioni del 7 febbraio, 9 maggio e 21 agosto 2008, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando tutta una serie di misure, eseguite in diversi cantoni, da esso ritenute utili all'esecuzione della rogatoria, fra le quali in- terrogatori di diverse persone, perquisizioni domiciliari presso persone fisi- che e giuridiche nonché perquisizioni bancarie, con relativi sequestri di do- cumentazione (v. atti 5, 65 e 80 MP/TI).

C. Con decisione di chiusura del 20 maggio 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di numerosi atti comprendenti, in sostanza, verbali d'interrogatorio concernen- ti diverse persone, rapporti d'esecuzione relativi a perquisizioni domiciliari e bancarie riguardanti diverse persone fisiche e giuridiche nonché banche, documentazione relativa a svariati conti bancari di pertinenza di diverse persone fisiche e giuridiche (v. act. 1.2).

D. Il 12 giugno 2009 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando quanto segue:

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1. In Aufhebung der angefochtenen Verfügung sei die Herausgabe der in der Verfügung genannten Akten, insbesondere Bankunterlagen und Befragungsprotokolle an die ersuchende italienische Behörde zu ver- weigern.

2. Eventualiter seien die oben genannten Akten, Bankunterlagen und Befragungsprotokolle an die ersuchenden italienischen Behörden erst dann herauszugeben, wenn die italienischen Behörden in Respektie- rung des Grundsatzes ne bis in idem akzeptieren, dass die aufgrund der absolut identischen Tatvorwürfe gegen den Beschwerdeführer A. durch die Staatsanwaltschaft Zürich durchgeführte Untersuchung nach materieller Prüfung mangels Tatverdacht eingestellt wurde, und die ita- lienischen Behörden somit die wegen der genau gleichen Vorwürfe in Italien geführte Untersuchung, gegen A. einstellen.

3. Der vorliegenden Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu er- teilen soweit der vorliegenden Beschwerde nicht ohnehin im Sinne von Art. 21 Abs. 4 lit. b IRSG aufschiebende Wirkung zukommt.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer- degegnerin.

A conclusione delle sue osservazioni del 27 luglio 2009 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame. Con scrit- to del medesimo giorno il Ministero pubblico ticinese ha chiesto che il ricor- so sia respinto nella misura della sua ammissibilità.

E. Con memoriale di replica del 20 agosto 2009 A. si è riconfermato nelle con- clusioni espresse nel ricorso, chiedendo inoltre a questo Tribunale quanto segue:

Es sei die rechtshilfeersuchende italienische Behörde anzufragen, ob sie die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich vom

27. März 2009 anerkenne und ob sie den Grundsatz ne bis in idem respektiere.

Con missive del 2 e 27 ottobre 2009 il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte due scritti accompagnati da traduzioni in tedesco, uno del 29 settem- bre 2009 redatto dal suo difensore spagnolo a Madrid e l'altro del 17 otto- bre 2009 steso dal console generale di Spagna a Zurigo.

In data 11 marzo 2010 egli ha inoltre trasmesso due documenti relativi alla procedura italiana nei suoi confronti, ossia un verbale di udienza prelimina- re nonché un'ordinanza dichiarativa della contumacia, entrambe del 4 feb- braio 2010, redatte dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale ordinario di Milano.

Non è stata chiesta una duplica all'UFG e al Ministero pubblico ticinese.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

E. 1.2 Benché il ricorso sia stato inoltrato in lingua tedesca, la presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favo- re), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo ita- lo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nei reciproci rapporti fra le nor- me di diritto internazionale applicabili (v. art. 48 n. 1 e n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. Trattandosi di un'impugnativa rivolta contro una decisione fi- nale, essa ha effetto sospensivo ope legis (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; TPF 2007 79 consid. 1.5). I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacifi- camente dati.

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E. 1.5 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu- ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu- telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor- tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta- zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van- taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol- tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato perso- nalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domici- liari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a mo- tore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurispruden- ziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b, TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Alla luce di tutto quanto esposto, A. è legittimato a ricorrere contro la tra- smissione della documentazione che lo riguarda direttamente, ossia del verbale del suo interrogatorio del 30 maggio 2008 nonché del rapporto d'e- secuzione del 14 febbraio 2008 relativo alla perquisizione presso la sua a- bitazione ed il suo ufficio. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto

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per quanto riguarda la documentazione restante, atteso che non lo riguarda né personalmente né direttamente.

E. 2 Secondo il ricorrente i fatti sui quali l'autorità rogante sta indagando in Italia sarebbero già stati oggetto di una decisione di archiviazione, cresciuta in giudicato, da parte del Ministero pubblico di Zurigo-Sihl (v. act. 1.6), il quale avrebbe esaminato materialmente le accuse rivolte al ricorrente, conclu- dendo che non sussistono indizi di reato a suo carico (v. act. 1.7), ragione per cui il rispetto del principio ne bis in idem previsto sia nella legislazione nazionale che in quella internazionale impedirebbe l'invio della documenta- zione oggetto della decisione impugnata.

E. 2.1 L'art. III n. 1 Accordo italo-svizzero prevede che l'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perse- guita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato ri- chiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. Tuttavia, in virtù dell'art. III n. 3 lett. a, tale disposizione non si applica segnatamente se il procedimento in- staurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona in questione. Nell'ambito della CEAG la Svizzera ha parimenti formulato delle riserve in relazione all'art. 2, dichiarando che essa si riserva il diritto di rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è og- getto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso preve- nuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati (lett. a). In base alla lette- ra b la Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudizia- ria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risul- tati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giu- dicare i reati per i quali l’assistenza è fornita. Lo Stato richiedente può uti- lizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione con- tenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costitui- sce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile (lett. c). Il principio del ne bis in idem è pure consacrato dall'art. 54 CAS, secondo il quale una perso- na che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente

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o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più es- sere eseguita.

Giusta l'art. 66 AIMP l'assistenza può essere negata se la persona perse- guita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L'assistenza giudiziaria può es- sere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto e- sclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qua- lora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). L'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 prevede infine che la domanda di assistenza è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pro- nunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono.

E. 2.2 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'abbandono di un procedimento penale per ragioni di opportunità conformemente all'art. 198 CPP/GE non costituisce un motivo d'irricevibilità della domanda di assi- stenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP (DTF 110 Ib 385 consid. 2b). Una tale misura non gode della forza di cosa giudicata e lo Stato è abilitato, nei limiti della prescrizione, a riaprire il procedimento penale per i fatti og- getto della decisione di abbandono, la quale presenta un carattere provvi- sorio (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 662 pag. 612 e seg., e giurispru- denza citata). Esso è giunto alla medesima conclusione nel caso in cui la procedura penale è stata abbandonata per mancanza di prove o di indizi sufficienti, potendo l'inchiesta essere riaperta in caso di scoperta di nuovi mezzi di prova (DTF 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 3.1; 1A.174/2002 del 21 ottobre 2002, consid. 5.2; 1A.56/2000 del 17 aprile 2000, consid. 5c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 662 pag. 613). Il Tribunale federale ha pure già ricordato che, al- lorché l'estradando intende prevalersi di una decisione definitiva di non luo- go a procedere, la Svizzera rifiuta l'estradizione solo se l'azione penale non può più manifestamente essere esercitata; in casi dubbi, l'estradizione de- v'essere accordata e tale questione dovrà essere risolta definitivamente dai competenti tribunali dello Stato richiedente (sentenza 1A.56/2000 con- sid. 5c; cfr. anche DTF 129 II 56 consid. 5 inedito; 110 Ib 185 consid. 4 ine- dito, apparso in SJ 1985 pag. 184 e segg.). Esso ha precisato che tale conclusione vale a maggior ragione nell'ambito dell'altra assistenza. Del re- sto, anche l'abbandono di un procedimento interno per mancanza di prove non costituisce una "res iudicata" e non implica l'impossibilità di fornire l'as- sistenza giudiziaria per un procedimento penale estero per gli stessi fatti (DTF 123 II 134 consid. 3d inedito; sentenza del Tribunale federale 1A.21/1999 del 26 aprile 1999, consid. 5): neppure un "classement" pro- nunciato dal Ministero pubblico ginevrino si oppone alla concessione del- l'assistenza (sentenza del Tribunale federale 1A.41/1994 del 7 giugno

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1994). Questa giurisprudenza, di per sé antecedente all'entrata in vigore dell'art. 54 CAS, è in linea con l'acquis di Schengen, in particolare con la prassi della Corte di giustizia dell'Unione Europea (già delle Comunità Eu- ropee), la quale sottolinea la necessità di un proscioglimento definitivo, che come tale metta fine al procedimento (sentenza Turansky del 22 dicembre 2008, causa C-491/07, Racc. pag. I-11039, n. 40-41 e 45). Certo si può di- scutere sulla nozione di "proscioglimento definitivo", fatto sta comunque che la stessa Corte europea rinvia in questo al diritto procedurale naziona- le. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalla costante giurisprudenza in meri- to del Tribunale federale, a maggior ragione ritenuto che alla luce del prin- cipio di favore non sarebbe ipotizzabile comunque una restrizione dei criteri di concessione dell'assistenza, la quale costituirebbe un'evidente regres- sione rispetto alle posizioni acquisite in tale ambito.

E. 2.3 Nella fattispecie, va rilevato che la procedura penale zurighese a carico del ricorrente è stata abbandonata per la mancanza di gravi indizi di colpevo- lezza (v. act. 1.6, pag. 5, e act. 1.7). Essa può teoricamente essere riaperta in caso di scoperta di nuove prove, non godendo quindi della forza di cosa giudicata (v. NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004,

n. 810), per cui la decisione di archiviazione, tenuto conto della giurispru- denza summenzionata (v. supra consid. 2.2), non può costituire di per sé un impedimento alla concessione dell'assistenza giudiziaria all'Italia e quin- di all'inoltro della documentazione oggetto della decisione impugnata, pre- cisato che il ricorrente potrà comunque opporre il principio del ne bis in idem ancora davanti al giudice di merito italiano. Ciò detto, i documenti al- legati agli scritti del 2 e 27 ottobre 2009 redatti uno dal suo legale in Spa- gna e l'altro dal console generale di Spagna a Zurigo, mediante i quali il ri- corrente ha cercato di dimostrare la volontà dell'autorità rogante di perse- guirlo in Italia per i medesimi fatti giudicati in Svizzera (v. act. 14.2 e 17.2), nulla mutano quindi a quanto precede. La censura va pertanto respinta.

E. 2.4 Del resto la rogatoria italiana deve essere accolta anche in virtù dell'art. III

n. 3 Accordo italo-svizzero. L'inchiesta in Italia infatti non è condotta unica- mente contro il ricorrente, ma concerne altri coimputati. La documentazione la cui trasmissione è criticata riguarda nella sua maggior parte altre perso- ne fisiche e giuridiche che l'autorità italiana ritiene coinvolte nei fatti indaga- ti. La censura mossa dal ricorrente, secondo la quale l'autorità estera avrebbe artificialmente incluso nel procedimento altre persone per poter beneficiare della disposizione summenzionata va senz'altro respinta. Se- condo la rogatoria, nel 2005, il ricorrente e i coaccusati, dopo aver ricevuto da F. EUR 3'880'000.- derivanti da distrazioni in danno della D. S.p.A., poi fallita, avrebbero trasferito tale denaro, una parte in contante e l'altra in tito- li, in Svizzera, anche tramite un conto corrente acceso presso una banca di Bratislava, utilizzando scritture private non veritiere e simulando investi-

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menti mobiliari in perdita, collocando infine i valori in questione presso una banca di Andorra a nome e nella disponibilità di F. (v. atto 1 UFG, pag. 2 e seg.). L'autorità inquirente italiana ha precisato che B. e il ricorrente si sa- rebbero recati diverse volte in Italia nel corso delle indagini al fine di incon- trarsi con C. e F. per concordare le fasi operative delle operazioni di rici- claggio nonché per sottoscrivere la documentazione necessaria ai trasferi- menti di denaro, all'apertura dei conti correnti e alla stesura di contratti fittizi atti ad occultare la reale finalità delle movimentazioni effettuate (v. atto 1 UFG, pag. 6). In definitiva, premesso che non spetta in ogni caso al giudice dell'assistenza pronunciarsi sul merito dei fatti oggetto della procedura ita- liana, va rilevato che l'autorità estera ha sufficientemente descritto le ope- razioni di riciclaggio che gli accusati avrebbero messo in atto in concorso tra loro ed in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, ossia far pervenire a F. il denaro di origine criminale derivante dal dissesto della D. S.p.A. (v. anche atto 1 UFG, pag. 11 e segg.), ragione per cui risulta persino temerario ritenere arbitrario o artificioso il fatto di trattare gli accu- sati e le diverse operazioni di riciclaggio in un'unica procedura penale, co- me asserito dal ricorrente.

E. 3 L'insorgente ritiene che l'assistenza sia da rifiutare anche alla luce del prin- cipio della buona fede, dell'equità o del divieto dell'abuso di diritto. L'autori- tà estera non potrebbe, da una parte, invocare le convenzioni internazionali per ottenere la documentazione litigiosa, e dall'altra non rispettare il princi- pio ne bis in idem anch'esso contenuto in tali convenzioni. Molto semplice sarebbe stato per la stessa, nel rispetto degli obblighi convenzionali, dichia- rare alle autorità elvetiche la sua volontà di non perseguire il ricorrente per i medesimi fatti esaminati dalla Procura zurighese.

Tali censure sono anch'esse da respingere. Come evidenziato al conside- rando precedente, da una parte, la decisione d'archiviazione emanata dal- l'autorità inquirente zurighese non costituisce una decisione d'assoluzione definitiva e non gode quindi della forza di cosa giudicata e, dall'altra, la pro- cedura italiana non è diretta unicamente contro il ricorrente. In queste cir- costanze non si vede in che maniera l'invio della documentazione litigiosa possa essere in contrasto con i principi costituzionali invocati. Visto quanto precede, pure da respingere risulta essere la richiesta del ricorrente volta a sapere se l'autorità rogante riconosce la decisione d'archiviazione del Mini- stero pubblico zurighese del 27 marzo 2009 e rispetta il principio del ne bis in idem.

E. 4 Il ricorrente ritiene che, costituendo i crimini a monte del riciclaggio reati fi- scali, la domanda di assistenza deve essere respinta. La natura fiscale dei

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reati perseguiti in Italia sarebbe dimostrata dal verbale di udienza prelimi- nare del 4 febbraio 2010 redatto dall'Ufficio del Giudice per le indagini pre- liminari del Tribunale ordinario di Milano, sul quale figura il Ministero delle finanze italiano quale parte lesa (v. act. 19.1).

E. 4.1 Secondo l'art. 32 PA, prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allega- zioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cvp. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive (cvp. 2).

E. 4.2 Nella fattispecie, è d'uopo rilevare che il ricorrente ha avanzato la censura in questione soltanto con scritto dell'11 marzo 2010, ossia quando lo scam- bio degli allegati era già terminato da tempo. Egli sembra giustificare tale ri- tardo con il fatto di aver appreso solo in quel momento che il Ministero delle finanze italiano si era costituito parte civile nel processo italiano. Orbene, tale costituzione di parte civile non dimostra né l'esistenza di un danno pati- to dal Ministero in questione né che tale danno è di natura fiscale. L'allega- zione del ricorrente, certamente tardiva, non può quindi essere presa in considerazione in quanto non decisiva. Si rileva tuttavia, a titolo abbondan- ziale, che quand'anche la censura fosse stata tempestiva, essa sarebbe stata da respingere, dato che il rispetto del principio in questione è già stato appurato mediante sentenze pronunciate da questa Corte riguardanti altre persone giuridiche toccate dalla procedura italiana (v. sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2009.202 del 4 marzo 2010, consid. 3, e RR.2009.203 del 24 febbraio 2010, consid. 3)

E. 5 Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Re- golamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale pena- le federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nel- la fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versa- to.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La richiesta volta a sapere se l'autorità rogante riconosce la decisione d'ar- chiviazione del Ministero pubblico di Zurigo-Sihl del 27 marzo 2009 e rispetta il principio del ne bis in idem è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 26 marzo 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Linus Jaeggi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); ne bis in idem

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.196

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Fatti: A. Il 31 gennaio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 4 febbraio, il 6 maggio nonché il 23 luglio 2008, nell’ambito di un pro- cedimento penale avviato nei confronti di A., B. e C. per riciclaggio. C. ed altri, oltre che per riciclaggio, sono pure indagati per appropriazione indebi- ta. L'autorità rogante avrebbe individuato operazioni di riciclaggio poste in essere dalle persone in questione, le quali per perseguire i propri fini si sa- rebbero avvalse della collaborazione di diversi professionisti operanti in Svizzera, Austria, Andorra ed altri Paesi dell'Est europeo, operazioni aventi come oggetto capitali provenienti dal dissesto finanziario del gruppo D. S.p.A. riconducibile a E. e F. Parallelamente all'inoltro di una richiesta di cattura degli indagati in territorio elvetico e all'attivazione di una procedura estradizionale, l'autorità italiana, nella sua rogatoria, ha postulato l'esecu- zione di diverse perquisizioni domiciliari di persone fisiche e giuridiche non- ché l'audizione, quali testimoni, di determinate persone. Tra le varie misure richieste figurano la perquisizione dell'abitazione ad Z. e dell'ufficio a Y. di A. nonché delle sedi di società a quest'ultimo riconducibili, così come il suo interrogatorio in Svizzera.

B. Mediante decisioni del 7 febbraio, 9 maggio e 21 agosto 2008, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando tutta una serie di misure, eseguite in diversi cantoni, da esso ritenute utili all'esecuzione della rogatoria, fra le quali in- terrogatori di diverse persone, perquisizioni domiciliari presso persone fisi- che e giuridiche nonché perquisizioni bancarie, con relativi sequestri di do- cumentazione (v. atti 5, 65 e 80 MP/TI).

C. Con decisione di chiusura del 20 maggio 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di numerosi atti comprendenti, in sostanza, verbali d'interrogatorio concernen- ti diverse persone, rapporti d'esecuzione relativi a perquisizioni domiciliari e bancarie riguardanti diverse persone fisiche e giuridiche nonché banche, documentazione relativa a svariati conti bancari di pertinenza di diverse persone fisiche e giuridiche (v. act. 1.2).

D. Il 12 giugno 2009 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando quanto segue:

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1. In Aufhebung der angefochtenen Verfügung sei die Herausgabe der in der Verfügung genannten Akten, insbesondere Bankunterlagen und Befragungsprotokolle an die ersuchende italienische Behörde zu ver- weigern.

2. Eventualiter seien die oben genannten Akten, Bankunterlagen und Befragungsprotokolle an die ersuchenden italienischen Behörden erst dann herauszugeben, wenn die italienischen Behörden in Respektie- rung des Grundsatzes ne bis in idem akzeptieren, dass die aufgrund der absolut identischen Tatvorwürfe gegen den Beschwerdeführer A. durch die Staatsanwaltschaft Zürich durchgeführte Untersuchung nach materieller Prüfung mangels Tatverdacht eingestellt wurde, und die ita- lienischen Behörden somit die wegen der genau gleichen Vorwürfe in Italien geführte Untersuchung, gegen A. einstellen.

3. Der vorliegenden Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu er- teilen soweit der vorliegenden Beschwerde nicht ohnehin im Sinne von Art. 21 Abs. 4 lit. b IRSG aufschiebende Wirkung zukommt.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer- degegnerin.

A conclusione delle sue osservazioni del 27 luglio 2009 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame. Con scrit- to del medesimo giorno il Ministero pubblico ticinese ha chiesto che il ricor- so sia respinto nella misura della sua ammissibilità.

E. Con memoriale di replica del 20 agosto 2009 A. si è riconfermato nelle con- clusioni espresse nel ricorso, chiedendo inoltre a questo Tribunale quanto segue:

Es sei die rechtshilfeersuchende italienische Behörde anzufragen, ob sie die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich vom

27. März 2009 anerkenne und ob sie den Grundsatz ne bis in idem respektiere.

Con missive del 2 e 27 ottobre 2009 il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte due scritti accompagnati da traduzioni in tedesco, uno del 29 settem- bre 2009 redatto dal suo difensore spagnolo a Madrid e l'altro del 17 otto- bre 2009 steso dal console generale di Spagna a Zurigo.

In data 11 marzo 2010 egli ha inoltre trasmesso due documenti relativi alla procedura italiana nei suoi confronti, ossia un verbale di udienza prelimina- re nonché un'ordinanza dichiarativa della contumacia, entrambe del 4 feb- braio 2010, redatte dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale ordinario di Milano.

Non è stata chiesta una duplica all'UFG e al Ministero pubblico ticinese.

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Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2 Benché il ricorso sia stato inoltrato in lingua tedesca, la presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favo- re), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo ita- lo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nei reciproci rapporti fra le nor- me di diritto internazionale applicabili (v. art. 48 n. 1 e n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. Trattandosi di un'impugnativa rivolta contro una decisione fi- nale, essa ha effetto sospensivo ope legis (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; TPF 2007 79 consid. 1.5). I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacifi- camente dati.

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1.5 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu- ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu- telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor- tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta- zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van- taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol- tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato perso- nalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domici- liari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a mo- tore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurispruden- ziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b, TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma- niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Alla luce di tutto quanto esposto, A. è legittimato a ricorrere contro la tra- smissione della documentazione che lo riguarda direttamente, ossia del verbale del suo interrogatorio del 30 maggio 2008 nonché del rapporto d'e- secuzione del 14 febbraio 2008 relativo alla perquisizione presso la sua a- bitazione ed il suo ufficio. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto

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per quanto riguarda la documentazione restante, atteso che non lo riguarda né personalmente né direttamente.

2. Secondo il ricorrente i fatti sui quali l'autorità rogante sta indagando in Italia sarebbero già stati oggetto di una decisione di archiviazione, cresciuta in giudicato, da parte del Ministero pubblico di Zurigo-Sihl (v. act. 1.6), il quale avrebbe esaminato materialmente le accuse rivolte al ricorrente, conclu- dendo che non sussistono indizi di reato a suo carico (v. act. 1.7), ragione per cui il rispetto del principio ne bis in idem previsto sia nella legislazione nazionale che in quella internazionale impedirebbe l'invio della documenta- zione oggetto della decisione impugnata.

2.1 L'art. III n. 1 Accordo italo-svizzero prevede che l'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perse- guita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato ri- chiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. Tuttavia, in virtù dell'art. III n. 3 lett. a, tale disposizione non si applica segnatamente se il procedimento in- staurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona in questione. Nell'ambito della CEAG la Svizzera ha parimenti formulato delle riserve in relazione all'art. 2, dichiarando che essa si riserva il diritto di rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è og- getto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso preve- nuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati (lett. a). In base alla lette- ra b la Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudizia- ria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risul- tati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giu- dicare i reati per i quali l’assistenza è fornita. Lo Stato richiedente può uti- lizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione con- tenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costitui- sce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile (lett. c). Il principio del ne bis in idem è pure consacrato dall'art. 54 CAS, secondo il quale una perso- na che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente

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o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più es- sere eseguita.

Giusta l'art. 66 AIMP l'assistenza può essere negata se la persona perse- guita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L'assistenza giudiziaria può es- sere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto e- sclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qua- lora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). L'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 prevede infine che la domanda di assistenza è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pro- nunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono.

2.2 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'abbandono di un procedimento penale per ragioni di opportunità conformemente all'art. 198 CPP/GE non costituisce un motivo d'irricevibilità della domanda di assi- stenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP (DTF 110 Ib 385 consid. 2b). Una tale misura non gode della forza di cosa giudicata e lo Stato è abilitato, nei limiti della prescrizione, a riaprire il procedimento penale per i fatti og- getto della decisione di abbandono, la quale presenta un carattere provvi- sorio (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 662 pag. 612 e seg., e giurispru- denza citata). Esso è giunto alla medesima conclusione nel caso in cui la procedura penale è stata abbandonata per mancanza di prove o di indizi sufficienti, potendo l'inchiesta essere riaperta in caso di scoperta di nuovi mezzi di prova (DTF 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 3.1; 1A.174/2002 del 21 ottobre 2002, consid. 5.2; 1A.56/2000 del 17 aprile 2000, consid. 5c; ZIMMERMANN, op. cit., n. 662 pag. 613). Il Tribunale federale ha pure già ricordato che, al- lorché l'estradando intende prevalersi di una decisione definitiva di non luo- go a procedere, la Svizzera rifiuta l'estradizione solo se l'azione penale non può più manifestamente essere esercitata; in casi dubbi, l'estradizione de- v'essere accordata e tale questione dovrà essere risolta definitivamente dai competenti tribunali dello Stato richiedente (sentenza 1A.56/2000 con- sid. 5c; cfr. anche DTF 129 II 56 consid. 5 inedito; 110 Ib 185 consid. 4 ine- dito, apparso in SJ 1985 pag. 184 e segg.). Esso ha precisato che tale conclusione vale a maggior ragione nell'ambito dell'altra assistenza. Del re- sto, anche l'abbandono di un procedimento interno per mancanza di prove non costituisce una "res iudicata" e non implica l'impossibilità di fornire l'as- sistenza giudiziaria per un procedimento penale estero per gli stessi fatti (DTF 123 II 134 consid. 3d inedito; sentenza del Tribunale federale 1A.21/1999 del 26 aprile 1999, consid. 5): neppure un "classement" pro- nunciato dal Ministero pubblico ginevrino si oppone alla concessione del- l'assistenza (sentenza del Tribunale federale 1A.41/1994 del 7 giugno

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1994). Questa giurisprudenza, di per sé antecedente all'entrata in vigore dell'art. 54 CAS, è in linea con l'acquis di Schengen, in particolare con la prassi della Corte di giustizia dell'Unione Europea (già delle Comunità Eu- ropee), la quale sottolinea la necessità di un proscioglimento definitivo, che come tale metta fine al procedimento (sentenza Turansky del 22 dicembre 2008, causa C-491/07, Racc. pag. I-11039, n. 40-41 e 45). Certo si può di- scutere sulla nozione di "proscioglimento definitivo", fatto sta comunque che la stessa Corte europea rinvia in questo al diritto procedurale naziona- le. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalla costante giurisprudenza in meri- to del Tribunale federale, a maggior ragione ritenuto che alla luce del prin- cipio di favore non sarebbe ipotizzabile comunque una restrizione dei criteri di concessione dell'assistenza, la quale costituirebbe un'evidente regres- sione rispetto alle posizioni acquisite in tale ambito.

2.3 Nella fattispecie, va rilevato che la procedura penale zurighese a carico del ricorrente è stata abbandonata per la mancanza di gravi indizi di colpevo- lezza (v. act. 1.6, pag. 5, e act. 1.7). Essa può teoricamente essere riaperta in caso di scoperta di nuove prove, non godendo quindi della forza di cosa giudicata (v. NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004,

n. 810), per cui la decisione di archiviazione, tenuto conto della giurispru- denza summenzionata (v. supra consid. 2.2), non può costituire di per sé un impedimento alla concessione dell'assistenza giudiziaria all'Italia e quin- di all'inoltro della documentazione oggetto della decisione impugnata, pre- cisato che il ricorrente potrà comunque opporre il principio del ne bis in idem ancora davanti al giudice di merito italiano. Ciò detto, i documenti al- legati agli scritti del 2 e 27 ottobre 2009 redatti uno dal suo legale in Spa- gna e l'altro dal console generale di Spagna a Zurigo, mediante i quali il ri- corrente ha cercato di dimostrare la volontà dell'autorità rogante di perse- guirlo in Italia per i medesimi fatti giudicati in Svizzera (v. act. 14.2 e 17.2), nulla mutano quindi a quanto precede. La censura va pertanto respinta.

2.4 Del resto la rogatoria italiana deve essere accolta anche in virtù dell'art. III

n. 3 Accordo italo-svizzero. L'inchiesta in Italia infatti non è condotta unica- mente contro il ricorrente, ma concerne altri coimputati. La documentazione la cui trasmissione è criticata riguarda nella sua maggior parte altre perso- ne fisiche e giuridiche che l'autorità italiana ritiene coinvolte nei fatti indaga- ti. La censura mossa dal ricorrente, secondo la quale l'autorità estera avrebbe artificialmente incluso nel procedimento altre persone per poter beneficiare della disposizione summenzionata va senz'altro respinta. Se- condo la rogatoria, nel 2005, il ricorrente e i coaccusati, dopo aver ricevuto da F. EUR 3'880'000.- derivanti da distrazioni in danno della D. S.p.A., poi fallita, avrebbero trasferito tale denaro, una parte in contante e l'altra in tito- li, in Svizzera, anche tramite un conto corrente acceso presso una banca di Bratislava, utilizzando scritture private non veritiere e simulando investi-

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menti mobiliari in perdita, collocando infine i valori in questione presso una banca di Andorra a nome e nella disponibilità di F. (v. atto 1 UFG, pag. 2 e seg.). L'autorità inquirente italiana ha precisato che B. e il ricorrente si sa- rebbero recati diverse volte in Italia nel corso delle indagini al fine di incon- trarsi con C. e F. per concordare le fasi operative delle operazioni di rici- claggio nonché per sottoscrivere la documentazione necessaria ai trasferi- menti di denaro, all'apertura dei conti correnti e alla stesura di contratti fittizi atti ad occultare la reale finalità delle movimentazioni effettuate (v. atto 1 UFG, pag. 6). In definitiva, premesso che non spetta in ogni caso al giudice dell'assistenza pronunciarsi sul merito dei fatti oggetto della procedura ita- liana, va rilevato che l'autorità estera ha sufficientemente descritto le ope- razioni di riciclaggio che gli accusati avrebbero messo in atto in concorso tra loro ed in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, ossia far pervenire a F. il denaro di origine criminale derivante dal dissesto della D. S.p.A. (v. anche atto 1 UFG, pag. 11 e segg.), ragione per cui risulta persino temerario ritenere arbitrario o artificioso il fatto di trattare gli accu- sati e le diverse operazioni di riciclaggio in un'unica procedura penale, co- me asserito dal ricorrente.

3. L'insorgente ritiene che l'assistenza sia da rifiutare anche alla luce del prin- cipio della buona fede, dell'equità o del divieto dell'abuso di diritto. L'autori- tà estera non potrebbe, da una parte, invocare le convenzioni internazionali per ottenere la documentazione litigiosa, e dall'altra non rispettare il princi- pio ne bis in idem anch'esso contenuto in tali convenzioni. Molto semplice sarebbe stato per la stessa, nel rispetto degli obblighi convenzionali, dichia- rare alle autorità elvetiche la sua volontà di non perseguire il ricorrente per i medesimi fatti esaminati dalla Procura zurighese.

Tali censure sono anch'esse da respingere. Come evidenziato al conside- rando precedente, da una parte, la decisione d'archiviazione emanata dal- l'autorità inquirente zurighese non costituisce una decisione d'assoluzione definitiva e non gode quindi della forza di cosa giudicata e, dall'altra, la pro- cedura italiana non è diretta unicamente contro il ricorrente. In queste cir- costanze non si vede in che maniera l'invio della documentazione litigiosa possa essere in contrasto con i principi costituzionali invocati. Visto quanto precede, pure da respingere risulta essere la richiesta del ricorrente volta a sapere se l'autorità rogante riconosce la decisione d'archiviazione del Mini- stero pubblico zurighese del 27 marzo 2009 e rispetta il principio del ne bis in idem.

4. Il ricorrente ritiene che, costituendo i crimini a monte del riciclaggio reati fi- scali, la domanda di assistenza deve essere respinta. La natura fiscale dei

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reati perseguiti in Italia sarebbe dimostrata dal verbale di udienza prelimi- nare del 4 febbraio 2010 redatto dall'Ufficio del Giudice per le indagini pre- liminari del Tribunale ordinario di Milano, sul quale figura il Ministero delle finanze italiano quale parte lesa (v. act. 19.1).

4.1 Secondo l'art. 32 PA, prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allega- zioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cvp. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive (cvp. 2).

4.2 Nella fattispecie, è d'uopo rilevare che il ricorrente ha avanzato la censura in questione soltanto con scritto dell'11 marzo 2010, ossia quando lo scam- bio degli allegati era già terminato da tempo. Egli sembra giustificare tale ri- tardo con il fatto di aver appreso solo in quel momento che il Ministero delle finanze italiano si era costituito parte civile nel processo italiano. Orbene, tale costituzione di parte civile non dimostra né l'esistenza di un danno pati- to dal Ministero in questione né che tale danno è di natura fiscale. L'allega- zione del ricorrente, certamente tardiva, non può quindi essere presa in considerazione in quanto non decisiva. Si rileva tuttavia, a titolo abbondan- ziale, che quand'anche la censura fosse stata tempestiva, essa sarebbe stata da respingere, dato che il rispetto del principio in questione è già stato appurato mediante sentenze pronunciate da questa Corte riguardanti altre persone giuridiche toccate dalla procedura italiana (v. sentenze del Tribu- nale penale federale RR.2009.202 del 4 marzo 2010, consid. 3, e RR.2009.203 del 24 febbraio 2010, consid. 3)

5. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Re- golamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale pena- le federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nel- la fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versa- to.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La richiesta volta a sapere se l'autorità rogante riconosce la decisione d'ar- chiviazione del Ministero pubblico di Zurigo-Sihl del 27 marzo 2009 e rispetta il principio del ne bis in idem è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 26 marzo 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Linus Jaeggi - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).