Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia. Ordine d'arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slo- venia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. I Kpr 60943/13) nei confronti di A. per il reato di rapina (art. 206 Codice penale slo- veno). In sostanza, il predetto è sospettato di aver partecipato ad una rapina commessa il 14 settembre 2012 a Z. ai danni della banca B. che avrebbe frut- tato un importo di EUR 283'805.34.
B. Il 27 febbraio 2014 autorità giudiziaria slovena ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del predetto (v. act. 1.3).
C. Mediante segnalazione del 5 marzo 2014, SIRENE Slovenia ha richiesto l'arre- sto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.3).
D. Il 10 marzo 2014 il predetto è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Y. (BG/Italia) (v. act. 1.4).
E. Con decreto di convalida di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in esecu- zione di mandato di arresto europeo e ordinanza di liberazione emessi il 12 marzo 2014, la Corte di appello di Brescia (Sezione seconda penale), rile- vato che per gli stessi fatti per cui procederebbe l'autorità straniera sarebbe pendente un'indagine preliminare avanti la Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto di A. disponendone tuttavia l'immediata liberazione (v. act. 1.5).
F. Il 26 luglio 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'or- dinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Gri- gioni (v. act. 4.2), la quale è sfociata nel fermo dell'estradando lo stesso giorno. Interrogato il 27 luglio 2015 dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confer- mato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.3). In data 29 luglio 2015, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.5).
G. Il 27 luglio 2015 il Ministero della giustizia sloveno ha formalmente chiesto l'e- stradizione del predetto (v. act. 4.4).
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H. Il 7 agosto 2015 l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto po- stulandone l'annullamento e richiedendo di essere immediatamente liberato, con l'obbligo di rientro in Italia (v. act. 1).
I. Tramite osservazioni del 17 agosto 2015, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4). Con replica del 20 agosto 2015, trasmessa per informazione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricor- suali (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legit- timazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
E. 1.1 L'estradizione fra la Slovenia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 17 maggio 1995 per la Slovenia e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal suo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), entrato vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu- gno 1985 (CAS).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza
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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legitti- mità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Mo- naco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fonda- tezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive con- dizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsre- cht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in
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virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia ac- colta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv.
E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclu- sivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà ces- sare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tut- tavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'indi- viduo richiesto".
E. 3 Nel suo gravame, l'insorgente afferma di essere stato fermato dalle guardie di confine svizzere al valico di Poschiavo a La Motta domenica 26 luglio 2015. L'ordine di arresto in vista di estradizione gli sarebbe stato tuttavia intimato sol- tanto venerdì 31 luglio 2015 ossia ben cinque giorni dopo il fermo. La sua incar- cerazione sarebbe quindi abusiva per principio, per cui egli andrebbe immedia- tamente liberato già solo per questo motivo.
E. 3.1 Giusta l'articolo 46 AIMP, il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'ufficio federale (cpv.1). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo nel fermo (cpv.2).
E. 3.2 In concreto, il reclamante è stato fermato il 26 luglio 2015. Il 29 luglio 2015, ossia nel termine di tre giorni cui sopra, l'UFG ha emesso l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Non facendo stato la data della notifica ma quella dell'emis- sione dell'ordine di cui sopra, la censura in questo ambito va respinta. Va del resto aggiunto che lo scadere del termine in questione non impedisce il mante- nimento della detenzione provvisoria se le condizioni della detenzione estradi- zionale sono comunque adempiute (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 347 pag. 352 nota 990, con la giurisprudenza citata).
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E. 4 Il reclamante afferma che, avendo l'Italia rifiutato la sua estradizione alla Slove- nia in quanto i fatti da questa perseguiti sarebbero già oggetto di un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo, la sua detenzione estradizionale a favore della Slovenia sarebbe inconcepibile. A suo dire, oltre a sussistere un preciso motivo ostativo al mandato di arresto, poiché in uno Stato membro dell'Unione europea sarebbe in corso un'azione penale per lo stesso fatto, non toccherebbe alla Svizzera evadere il conflitto di competenza tra l'Italia e la Slovenia. Tutt'al più, la Svizzera sarebbe tenuta a rispedire il ricorrente in Italia a disposizione delle sue competenti autorità giudiziarie, ma nulla più.
Ora, se il reclamante invoca una violazione del principio ne bis in idem, si rileva che tale censura è a questo stadio prematura e non pertinente alla presente procedura. Essa va semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e pro- pria, all'occorrenza impugnando la decisione di estradizione quando sarà pro- nunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione (supra consid. 2.1). Il gravame in esame non appare tra quelli che portino a concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in relazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. Di fatti, giusta l'art. 9 CEEstr, l'estradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perse- guimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti (v. anche art. 54 CAS nonché PAUL-LUKAS GOOD, Die Schengen-Assozierung der Schweiz, tesi di laurea, San Gallo 2010, pag. 93 e riferimenti). Nella fattispecie, non es- sendo in presenza di una sentenza definitiva in Italia a carico dell'estradando per i medesimi fatti oggetto di inchiesta in Slovenia, non si può concludere che l'estradizione risulti manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.
E. 5 Il reclamante sostiene di essere in ogni caso estraneo ai fatti addebitatigli nell'ambito del procedimento penale sloveno adducendo di essere in grado di produrre immediatamente un alibi, possibilità della quale peraltro le autorità che hanno operato l'arresto nemmeno gli avrebbero paventato, ciò che costituirebbe una grave violazione del suo diritto di essere sentito. Più precisamente, egli afferma che in data 14 settembre 2012 egli si trovava con la sua impresa in Italia su di un cantiere stradale in località X. (BG). La documentazione da lui prodotta, assunta nel contesto del procedimento penale italiano, lo dimostre- rebbe inequivocabilmente.
E. 5.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale
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procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'e- stradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non pos- sono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribu- nale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla per- sona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'au- torità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).
E. 5.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che l'estradando, subito dopo il suo arresto, ha potuto conferire con il suo avvocato, il quale ha potuto sicura- mente informare il suo cliente della possibilità di fornire immediatamente un alibi (v. act. 4.2 pag. 2 e seg.), possibilità che è stata comunque utilizzata dinanzi all'UFG. Non spetta del resto all'autorità di esecuzione informare la persona arrestata di tale possibilità, per cui nessuna violazione del diritto di essere sen- tito è rilevabile. In realtà, il ricorrente si limita con il suo gravame a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data in maniera inequivo- cabile l'esistenza di un alibi. Egli afferma che in data 14 settembre 2012 si sa- rebbe trovato, con l'impresa di cui egli sarebbe titolare in Italia con il fratello C. (D. s.n.c, con sede ad W.), a lavorare in un cantiere stradale in località X. (BG). In tale cantiere avrebbero prestato attività lavorativa anche i signori E. e C. (fra- telli del reclamante), F. (dipendente della ditta del reclamante) e G. (artigiano
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indipendente). In loco, sarebbe stato presente anche H., committente dell'o- pera. Orbene, le dichiarazioni testimoniali rese da G., C., E., F. ed H. nell'ambito del procedimento penale a carico del reclamante in Italia non sono atte ad esclu- dere in maniera inequivocabile un eventuale coinvolgimento del predetto nella rapina avvenuta in Slovenia. Le prime tre risultano essere state rilasciate da persone vicine all'estradando, ciò che deve indurre a diffidare delle stesse, come previsto dalla giurisprudenza di cui sopra. Per quanto riguarda invece H., egli ha dichiarato di non poter affermare con certezza che il signor A. sia stato presente in cantiere tutta la giornata del 14 settembre 2012 (v. atto 19, pag.3, prodotto dal reclamante).
In definitiva, non essendovi elementi immediatamente disponibili che permet- tano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura rela- tiva alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
E. 6.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
E. 6.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrot-
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tamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sen- tenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 no- vembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unita- mente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'ap- plicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano mi- sure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estrema- mente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.-- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
E. 6.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. Cittadino italiano, il reclamante risiede in Italia, nella provincia di Bergamo, dove risulta titolare, assieme ad un fratello, di un'impresa di costruzioni edili con sede a W. (v. act. 1 pag. 8). I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono inesistenti, ciò che non è d'altronde nep- pure contestato dal reclamante stesso, il quale nemmeno perora l'assenza del pericolo di fuga. Essendo quest'ultimo evidente, la detenzione estradizionale va confermata.
E. 7 Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tu- telato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.
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E. 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 27 agosto 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale presso il carcere Sennhof, 7000 Coira, rappresentato dall'avv. Ro- berto A. Keller,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2015.17
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Fatti: A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slo- venia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. I Kpr 60943/13) nei confronti di A. per il reato di rapina (art. 206 Codice penale slo- veno). In sostanza, il predetto è sospettato di aver partecipato ad una rapina commessa il 14 settembre 2012 a Z. ai danni della banca B. che avrebbe frut- tato un importo di EUR 283'805.34.
B. Il 27 febbraio 2014 autorità giudiziaria slovena ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del predetto (v. act. 1.3).
C. Mediante segnalazione del 5 marzo 2014, SIRENE Slovenia ha richiesto l'arre- sto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 1.3).
D. Il 10 marzo 2014 il predetto è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Y. (BG/Italia) (v. act. 1.4).
E. Con decreto di convalida di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in esecu- zione di mandato di arresto europeo e ordinanza di liberazione emessi il 12 marzo 2014, la Corte di appello di Brescia (Sezione seconda penale), rile- vato che per gli stessi fatti per cui procederebbe l'autorità straniera sarebbe pendente un'indagine preliminare avanti la Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto di A. disponendone tuttavia l'immediata liberazione (v. act. 1.5).
F. Il 26 luglio 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'or- dinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Gri- gioni (v. act. 4.2), la quale è sfociata nel fermo dell'estradando lo stesso giorno. Interrogato il 27 luglio 2015 dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confer- mato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.3). In data 29 luglio 2015, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 4.5).
G. Il 27 luglio 2015 il Ministero della giustizia sloveno ha formalmente chiesto l'e- stradizione del predetto (v. act. 4.4).
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H. Il 7 agosto 2015 l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto po- stulandone l'annullamento e richiedendo di essere immediatamente liberato, con l'obbligo di rientro in Italia (v. act. 1).
I. Tramite osservazioni del 17 agosto 2015, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4). Con replica del 20 agosto 2015, trasmessa per informazione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricor- suali (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legit- timazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.1 L'estradizione fra la Slovenia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 17 maggio 1995 per la Slovenia e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal suo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), entrato vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu- gno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza
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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricer- cato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda con- formemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legitti- mità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Mo- naco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fonda- tezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive con- dizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsre- cht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in
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virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia ac- colta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclu- sivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà ces- sare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tut- tavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'indi- viduo richiesto".
3. Nel suo gravame, l'insorgente afferma di essere stato fermato dalle guardie di confine svizzere al valico di Poschiavo a La Motta domenica 26 luglio 2015. L'ordine di arresto in vista di estradizione gli sarebbe stato tuttavia intimato sol- tanto venerdì 31 luglio 2015 ossia ben cinque giorni dopo il fermo. La sua incar- cerazione sarebbe quindi abusiva per principio, per cui egli andrebbe immedia- tamente liberato già solo per questo motivo.
3.1 Giusta l'articolo 46 AIMP, il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'ufficio federale (cpv.1). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo nel fermo (cpv.2).
3.2 In concreto, il reclamante è stato fermato il 26 luglio 2015. Il 29 luglio 2015, ossia nel termine di tre giorni cui sopra, l'UFG ha emesso l'ordine di arresto ai fini di estradizione. Non facendo stato la data della notifica ma quella dell'emis- sione dell'ordine di cui sopra, la censura in questo ambito va respinta. Va del resto aggiunto che lo scadere del termine in questione non impedisce il mante- nimento della detenzione provvisoria se le condizioni della detenzione estradi- zionale sono comunque adempiute (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 347 pag. 352 nota 990, con la giurisprudenza citata).
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4. Il reclamante afferma che, avendo l'Italia rifiutato la sua estradizione alla Slove- nia in quanto i fatti da questa perseguiti sarebbero già oggetto di un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo, la sua detenzione estradizionale a favore della Slovenia sarebbe inconcepibile. A suo dire, oltre a sussistere un preciso motivo ostativo al mandato di arresto, poiché in uno Stato membro dell'Unione europea sarebbe in corso un'azione penale per lo stesso fatto, non toccherebbe alla Svizzera evadere il conflitto di competenza tra l'Italia e la Slovenia. Tutt'al più, la Svizzera sarebbe tenuta a rispedire il ricorrente in Italia a disposizione delle sue competenti autorità giudiziarie, ma nulla più.
Ora, se il reclamante invoca una violazione del principio ne bis in idem, si rileva che tale censura è a questo stadio prematura e non pertinente alla presente procedura. Essa va semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e pro- pria, all'occorrenza impugnando la decisione di estradizione quando sarà pro- nunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione (supra consid. 2.1). Il gravame in esame non appare tra quelli che portino a concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in relazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. Di fatti, giusta l'art. 9 CEEstr, l'estradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perse- guimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti (v. anche art. 54 CAS nonché PAUL-LUKAS GOOD, Die Schengen-Assozierung der Schweiz, tesi di laurea, San Gallo 2010, pag. 93 e riferimenti). Nella fattispecie, non es- sendo in presenza di una sentenza definitiva in Italia a carico dell'estradando per i medesimi fatti oggetto di inchiesta in Slovenia, non si può concludere che l'estradizione risulti manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.
5. Il reclamante sostiene di essere in ogni caso estraneo ai fatti addebitatigli nell'ambito del procedimento penale sloveno adducendo di essere in grado di produrre immediatamente un alibi, possibilità della quale peraltro le autorità che hanno operato l'arresto nemmeno gli avrebbero paventato, ciò che costituirebbe una grave violazione del suo diritto di essere sentito. Più precisamente, egli afferma che in data 14 settembre 2012 egli si trovava con la sua impresa in Italia su di un cantiere stradale in località X. (BG). La documentazione da lui prodotta, assunta nel contesto del procedimento penale italiano, lo dimostre- rebbe inequivocabilmente.
5.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale
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procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è ne- gata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'e- stradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non pos- sono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribu- nale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla per- sona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'au- torità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).
5.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che l'estradando, subito dopo il suo arresto, ha potuto conferire con il suo avvocato, il quale ha potuto sicura- mente informare il suo cliente della possibilità di fornire immediatamente un alibi (v. act. 4.2 pag. 2 e seg.), possibilità che è stata comunque utilizzata dinanzi all'UFG. Non spetta del resto all'autorità di esecuzione informare la persona arrestata di tale possibilità, per cui nessuna violazione del diritto di essere sen- tito è rilevabile. In realtà, il ricorrente si limita con il suo gravame a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data in maniera inequivo- cabile l'esistenza di un alibi. Egli afferma che in data 14 settembre 2012 si sa- rebbe trovato, con l'impresa di cui egli sarebbe titolare in Italia con il fratello C. (D. s.n.c, con sede ad W.), a lavorare in un cantiere stradale in località X. (BG). In tale cantiere avrebbero prestato attività lavorativa anche i signori E. e C. (fra- telli del reclamante), F. (dipendente della ditta del reclamante) e G. (artigiano
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indipendente). In loco, sarebbe stato presente anche H., committente dell'o- pera. Orbene, le dichiarazioni testimoniali rese da G., C., E., F. ed H. nell'ambito del procedimento penale a carico del reclamante in Italia non sono atte ad esclu- dere in maniera inequivocabile un eventuale coinvolgimento del predetto nella rapina avvenuta in Slovenia. Le prime tre risultano essere state rilasciate da persone vicine all'estradando, ciò che deve indurre a diffidare delle stesse, come previsto dalla giurisprudenza di cui sopra. Per quanto riguarda invece H., egli ha dichiarato di non poter affermare con certezza che il signor A. sia stato presente in cantiere tutta la giornata del 14 settembre 2012 (v. atto 19, pag.3, prodotto dal reclamante).
In definitiva, non essendovi elementi immediatamente disponibili che permet- tano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura rela- tiva alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
6. 6.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
6.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (ti- tolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrot-
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tamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sen- tenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 no- vembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unita- mente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'ap- plicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano mi- sure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estrema- mente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.-- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
6.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. Cittadino italiano, il reclamante risiede in Italia, nella provincia di Bergamo, dove risulta titolare, assieme ad un fratello, di un'impresa di costruzioni edili con sede a W. (v. act. 1 pag. 8). I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono inesistenti, ciò che non è d'altronde nep- pure contestato dal reclamante stesso, il quale nemmeno perora l'assenza del pericolo di fuga. Essendo quest'ultimo evidente, la detenzione estradizionale va confermata.
7. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tu- telato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.
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8. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 28 agosto 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Roberto A. Keller - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).