Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slo- venia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. I Kpr 60943/13) nei confronti di A. per il reato di rapina (art. 206 Codice penale slo- veno). In sostanza, il predetto è sospettato di aver partecipato ad una rapina commessa il 14 settembre 2012 a Z. ai danni della Banca B. che avrebbe frut- tato un importo di EUR 283'805.34 (v. act. 5.4).
B. Il 27 febbraio 2014 l'autorità giudiziaria slovena ha emesso un mandato di arre- sto europeo nei confronti del predetto (v. act. 5.1).
C. Mediante segnalazione del 5 marzo 2014, SIRENE Slovenia ha richiesto l'arre- sto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. ibidem).
D. Il 10 marzo 2014 il predetto è stato arrestato in Italia dai carabinieri della sta- zione di Y. (BG/Italia) (v. act. 5.3).
E. Con decreto di convalida di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in esecu- zione di mandato di arresto europeo e ordinanza di liberazione emessi il 12 marzo 2014, la Corte di appello di Brescia (Sezione seconda penale), rile- vato che per gli stessi fatti per cui procederebbe l'autorità straniera sarebbe pendente un'indagine preliminare avanti la Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto di A. disponendone tuttavia l'immediata liberazione (v. act. 1.5).
F. Il 25 luglio 2015 A. si è recato a X. passando dal valico del W. e dal passo del V. Nel viaggio di ritorno è stato fermato dalle Guardie di confine svizzere alla Dogana di La Motta, in territorio di Poschiavo (v. act. 5.3). Il 26 luglio 2015 l'Uf- ficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Grigioni (v. act. 5.2), la quale è sfociata nel fermo dell'estradando lo stesso giorno. Interrogato il 27 lu- glio 2015 dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estra- dizione in via semplificata (v. act. 5.3). In data 29 luglio 2015, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 5.5).
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G. Il 27 luglio 2015 il Ministero della giustizia sloveno ha formalmente chiesto l'e- stradizione del predetto (v. act. 5.4).
H. Il 27 agosto 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso interposto da A. avverso il suddetto ordine di arresto (v. sen- tenza RH.2015.17).
I. Mediante decisione del 4 settembre 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Slovenia (v. act. 1.1).
J. Il 5 ottobre 2015 A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulandone l'annullamento (v. act. 1).
K. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 5).
L. Con replica del 2 novembre 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notifi- cazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.1 L'estradizione fra la Slovenia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 17 maggio 1995 per la Slovenia e il 20 marzo 1967
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per il nostro Paese, dal suo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), entrato vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu- gno 1985 (CAS).
E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente fa innanzitutto valere l'esistenza di un motivo ostativo all'estradi- zione alla Slovenia dovuto al fatto che, per gli stessi identici fatti, sarebbe tuttora pendente un procedimento penale in Italia e per i quali l'Italia avrebbe negato l'estradizione. Premettendo che la Svizzera non ha recepito nel suo ordina- mento le prerogative del mandato di arresto europeo (MAE), egli afferma che, per disposizione del Consiglio dell'Unione Europea (v. decisione quadro del 13 giugno 2002) una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) "equivale a un mandato d'arresto europeo corredato dalle informazioni di cui all'art. 8, paragrafo 1" (Manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo del 17 dicembre 2010). Ciò significherebbe che la Svizzera non po- trebbe ignorare le prerogative e le condizioni che reggono il MAE, per cui la sentenza italiana di scarcerazione e negazione dell'estradizione alla Slovenia sarebbe pregiudiziale e vincolerebbe pure la Svizzera. La consegna del ricor- rente alla Slovenia sarebbe contraria all'art. 4 cifra 2 del Manuale d'esecuzione sull'emissione del MAE.
Occorre innanzitutto premettere che il ricorrente, nel suo gravame, ha precisato di non invocare la violazione del principio ne bis in idem, questione del resto già affrontata da questa Corte nella sua decisione del 27 agosto 2015 relativa alla detenzione estradizionale del ricorrente (v. RH.2015.17 consid. 4). Egli ritiene invece che la Svizzera, concedendo la sua estradizione alla Slovenia, abbia violato la normativa in ambito di MAE. Ora, come facilmente evincibile dalla sua semplice lettura, tale normativa è unicamente applicabile agli Stati membri
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dell'Unione Europea, per cui, non facendo parte della stessa, la Svizzera non ha violato nessun trattato per lei vincolante. La censura in questo ambito va quindi respinta.
E. 3 Il ricorrente contesta inoltre l'esposizione di alcuni fatti presentati dalla Slovenia nella sua domanda di assistenza relativamente ai motivi legati ai suoi viaggi in Slovenia, ai suoi contatti con un ex operaio della sua ditta nonché al presunto suo coinvolgimento in altri procedimenti penali in Italia, elementi fatti propri dall'UFG nella decisione impugnata.
E. 3.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'espo- sto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1).
E. 3.2 In concreto, le autorità slovene sostengono che il 14 settembre 2012 l'estra- dando avrebbe commesso una rapina alla Banka B., a Z. Questa sarebbe stata compiuta assieme a C. e D. I presunti autori si sarebbero introdotti nella banca armati e mascherati. Uno di loro avrebbe rotto con un martello una porta di vetro che dava accesso al locale dei cassieri, iniziando a raccogliere il denaro. Uno di loro avrebbe tenuto d'occhio la porta e avrebbe minacciato i clienti di ucciderli se si fossero mossi. Un altro avrebbe minacciato gli impiegati. Il bottino ammon- terebbe a EUR 283'805.34 (v. act. 1.6). Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalla normativa sopra menzionata. Gli altri fatti contestati dall'estradando non necessitano di essere chiariti in que- sta sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'e- stradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.
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E. 4 L'insorgente afferma infine che per il reato contestatogli dalle autorità slovene egli disporrebbe di un alibi. Il 14 settembre 2012 egli non sarebbe stato in Slo- venia a rapinare banche, ma si sarebbe trovato a U. (BG) a lavorare in un can- tiere edile con la propria impresa di costruzione, circostanza che sarebbe stata confermata da diverse dichiarazioni testimoniali e altre prove documentali.
Ora, sulla questione dell'alibi la presente autorità si è già compiutamente espressa nella decisione del 27 agosto 2015 (v. RH.2015.17 consid. 5). Nella misura in cui nulla di nuovo figura nel gravame del ricorrente, è sufficiente rin- viare alla decisione in parola, ribadendo l'infondatezza della relativa censura.
E. 5 In conclusione, il ricorso è integralmente respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, importo coperto dall'an- ticipo delle spese già versato.
- 7 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 4 novembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale presso il carcere Sennhof, 7000 Coira, rappresentato dall'avv. Roberto A. Keller, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.274
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Fatti: A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slo- venia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. I Kpr 60943/13) nei confronti di A. per il reato di rapina (art. 206 Codice penale slo- veno). In sostanza, il predetto è sospettato di aver partecipato ad una rapina commessa il 14 settembre 2012 a Z. ai danni della Banca B. che avrebbe frut- tato un importo di EUR 283'805.34 (v. act. 5.4).
B. Il 27 febbraio 2014 l'autorità giudiziaria slovena ha emesso un mandato di arre- sto europeo nei confronti del predetto (v. act. 5.1).
C. Mediante segnalazione del 5 marzo 2014, SIRENE Slovenia ha richiesto l'arre- sto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. ibidem).
D. Il 10 marzo 2014 il predetto è stato arrestato in Italia dai carabinieri della sta- zione di Y. (BG/Italia) (v. act. 5.3).
E. Con decreto di convalida di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in esecu- zione di mandato di arresto europeo e ordinanza di liberazione emessi il 12 marzo 2014, la Corte di appello di Brescia (Sezione seconda penale), rile- vato che per gli stessi fatti per cui procederebbe l'autorità straniera sarebbe pendente un'indagine preliminare avanti la Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto di A. disponendone tuttavia l'immediata liberazione (v. act. 1.5).
F. Il 25 luglio 2015 A. si è recato a X. passando dal valico del W. e dal passo del V. Nel viaggio di ritorno è stato fermato dalle Guardie di confine svizzere alla Dogana di La Motta, in territorio di Poschiavo (v. act. 5.3). Il 26 luglio 2015 l'Uf- ficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Grigioni (v. act. 5.2), la quale è sfociata nel fermo dell'estradando lo stesso giorno. Interrogato il 27 lu- glio 2015 dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estra- dizione in via semplificata (v. act. 5.3). In data 29 luglio 2015, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 5.5).
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G. Il 27 luglio 2015 il Ministero della giustizia sloveno ha formalmente chiesto l'e- stradizione del predetto (v. act. 5.4).
H. Il 27 agosto 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso interposto da A. avverso il suddetto ordine di arresto (v. sen- tenza RH.2015.17).
I. Mediante decisione del 4 settembre 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Slovenia (v. act. 1.1).
J. Il 5 ottobre 2015 A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulandone l'annullamento (v. act. 1).
K. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 5).
L. Con replica del 2 novembre 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri- prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notifi- cazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Slovenia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 17 maggio 1995 per la Slovenia e il 20 marzo 1967
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per il nostro Paese, dal suo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), entrato vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu- gno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente fa innanzitutto valere l'esistenza di un motivo ostativo all'estradi- zione alla Slovenia dovuto al fatto che, per gli stessi identici fatti, sarebbe tuttora pendente un procedimento penale in Italia e per i quali l'Italia avrebbe negato l'estradizione. Premettendo che la Svizzera non ha recepito nel suo ordina- mento le prerogative del mandato di arresto europeo (MAE), egli afferma che, per disposizione del Consiglio dell'Unione Europea (v. decisione quadro del 13 giugno 2002) una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) "equivale a un mandato d'arresto europeo corredato dalle informazioni di cui all'art. 8, paragrafo 1" (Manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo del 17 dicembre 2010). Ciò significherebbe che la Svizzera non po- trebbe ignorare le prerogative e le condizioni che reggono il MAE, per cui la sentenza italiana di scarcerazione e negazione dell'estradizione alla Slovenia sarebbe pregiudiziale e vincolerebbe pure la Svizzera. La consegna del ricor- rente alla Slovenia sarebbe contraria all'art. 4 cifra 2 del Manuale d'esecuzione sull'emissione del MAE.
Occorre innanzitutto premettere che il ricorrente, nel suo gravame, ha precisato di non invocare la violazione del principio ne bis in idem, questione del resto già affrontata da questa Corte nella sua decisione del 27 agosto 2015 relativa alla detenzione estradizionale del ricorrente (v. RH.2015.17 consid. 4). Egli ritiene invece che la Svizzera, concedendo la sua estradizione alla Slovenia, abbia violato la normativa in ambito di MAE. Ora, come facilmente evincibile dalla sua semplice lettura, tale normativa è unicamente applicabile agli Stati membri
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dell'Unione Europea, per cui, non facendo parte della stessa, la Svizzera non ha violato nessun trattato per lei vincolante. La censura in questo ambito va quindi respinta.
3. Il ricorrente contesta inoltre l'esposizione di alcuni fatti presentati dalla Slovenia nella sua domanda di assistenza relativamente ai motivi legati ai suoi viaggi in Slovenia, ai suoi contatti con un ex operaio della sua ditta nonché al presunto suo coinvolgimento in altri procedimenti penali in Italia, elementi fatti propri dall'UFG nella decisione impugnata.
3.1 Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'e- stradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estra- dizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve per- mettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'espo- sto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1).
3.2 In concreto, le autorità slovene sostengono che il 14 settembre 2012 l'estra- dando avrebbe commesso una rapina alla Banka B., a Z. Questa sarebbe stata compiuta assieme a C. e D. I presunti autori si sarebbero introdotti nella banca armati e mascherati. Uno di loro avrebbe rotto con un martello una porta di vetro che dava accesso al locale dei cassieri, iniziando a raccogliere il denaro. Uno di loro avrebbe tenuto d'occhio la porta e avrebbe minacciato i clienti di ucciderli se si fossero mossi. Un altro avrebbe minacciato gli impiegati. Il bottino ammon- terebbe a EUR 283'805.34 (v. act. 1.6). Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalla normativa sopra menzionata. Gli altri fatti contestati dall'estradando non necessitano di essere chiariti in que- sta sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'e- stradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.
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4. L'insorgente afferma infine che per il reato contestatogli dalle autorità slovene egli disporrebbe di un alibi. Il 14 settembre 2012 egli non sarebbe stato in Slo- venia a rapinare banche, ma si sarebbe trovato a U. (BG) a lavorare in un can- tiere edile con la propria impresa di costruzione, circostanza che sarebbe stata confermata da diverse dichiarazioni testimoniali e altre prove documentali.
Ora, sulla questione dell'alibi la presente autorità si è già compiutamente espressa nella decisione del 27 agosto 2015 (v. RH.2015.17 consid. 5). Nella misura in cui nulla di nuovo figura nel gravame del ricorrente, è sufficiente rin- viare alla decisione in parola, ribadendo l'infondatezza della relativa censura.
5. In conclusione, il ricorso è integralmente respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, importo coperto dall'an- ticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 4 novembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Roberto A. Keller - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).