Ricusazione (art. 29 cpv. 1 e 2 DPA). Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA).
Sachverhalt
A. Con decreto penale del 1° maggio 2020, emanato dal Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF), A. è stato riconosciuto colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autoriz- zazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 della legge federale concernente l’Auto- rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con il vecchio art. 14 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0), per fatti intervenuti tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, e condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di fr. 3'080.– (v. act. 1.1 pag. 3).
B. Mediante reclamo del 14 maggio 2020 A., oltre a chiedere l’annullamento del suddetto decreto, ha presentato istanza di ricusazione contro i funzionari del Servizio di diritto penale del Servizio giuridico del DFF B., C. e D. (v. ibidem).
C. Con decisione del 9 giugno 2020, il DFF ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, le domande di ricusazione nei confronti di C. e D. (v. act. 1.1).
D. Il 22 giugno 2020, A. ha interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la decisione del 9 giugno 2020. In via preliminare, egli postula la concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di ricusazione sia accolta, “di modo che i funzionari del servizio di diritto penale del Servizio giuridico del DFF B., C. e D. non possono occuparsi del procedimento DFF 442.3-058, che verrà attribuito ad altro funzionario; tutti gli atti da loro compiuti sino ad oggi sono annullati” (v. act. 1).
E. Con risposta del 23 luglio 2020, il DFF chiede che la richiesta dei provvedimenti cautelari e il ricorso vengano respinti (v. act. 7).
F. Con replica del 10 agosto 2020, trasmessa al DFF per conoscenza (v. act. 11), il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
G. Con scritto spontaneo del 14 agosto 2020, trasmesso per conoscenza al recla- mante (v. act. 13), il DFF ha specificato che la risposta al ricorso del 23 luglio
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2020 è stata firmata da E., co-direttore del servizio giuridico del DFF, in rappre- sentanza di B. (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, in caso di infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), sempreché la LFINMA o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l’au- torità di perseguimento e di giudizio.
E. 1.2 Di principio, alle questioni che la DPA non regola espressamente o implicita- mente, si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). I principi generali della procedura penale e del diritto costitu- zionale devono essere tenuti in considerazione anche nei procedimenti penali amministrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; v. anche TPF 2016 55 consid. 2.3, decisione del Tribunale penale federale BV.2017.26 del 6 settembre 2017 consid. 1.2 e 1.3).
E. 2.1 Per quanto concerne la ricusazione secondo la DPA, è data facoltà di reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la deci- sione resa dal superiore del funzionario in causa (art. 29 cpv. 2 DPA in relazione con gli art. 25 cpv. 1 e 27 DPA e 37 cpv. 2 lett. b LOAP). Il suo potere di cogni- zione è limitato alla violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto al reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione sul reclamo e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo contro una decisione su re- clamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclu- sioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il recla- mante ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA).
E. 2.2 In concreto, il reclamo è stato interposto contro la decisione del capo del servi- zio giuridico DFF, con la quale le domande di ricusazione presentate da A. con-
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tro C. (Capogruppo) e D. (funzionaria inquirente del DFF), incaricati della pro- cedura concernente il reclamante, sono state respinte. Per questo motivo l’in- sorgente è legittimato a ricorrere contro detta decisione (decisioni del Tribunale penale federale BV.2018.4 del 25 luglio 2018 consid. 1.3; BV.2009.25 del 20 maggio 2009 consid. 1.2). Interposto tempestivamente nella forma prescritta, il reclamo è ricevibile.
E. 3.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 DPA, i funzionari cui spetta di condurre un’inchiesta e di prendere o preparare una decisione devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa (lett. a), sono il coniuge o il partner registrato dell’impu- tato o convivono di fatto con lui (lett. b), sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l’imputato (lett. bbis), potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa (lett. c).
E. 3.2 Scopo della ricusazione è quello di evitare qualsiasi apparenza di parzialità o conflitto di interessi. Per quanto riguarda l’Amministrazione nella sua funzione di autorità inquirente e giudicante, per l’apprezzamento del motivo di ricusa- zione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. c DPA è necessario tenere conto della giurisprudenza concernente il diritto ad un equo processo, ancorato agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Proprio a causa del potere dell’Ammini- strazione, nel valutare la questione della parzialità dei funzionari inquirenti de- vono essere applicati gli stessi rigorosi criteri che si applicano alle autorità giu- diziarie (DTF 120 IV 226 consid. 4b). Per l’interpretazione del precitato art. 29 DPA è possibile fare riferimento all’art. 56 CPP (decisione del Tribunale penale federale BV.2019.20 del 25 luglio 2019 consid. 2.1; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 158). Una violazione del diritto ad un equo processo, derivante da parzialità, è da presumere qualora esistano circostanze atte a suscitare il sospetto di una pre- venzione. Tali circostanze possono basarsi su specifici comportamenti perso- nali oppure su determinate condizioni funzionali ed organizzative. In entrambi i casi, non occorre che l’autorità sia effettivamente prevenuta. È sufficiente che vi siano circostanze idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere il rischio di parzialità. Comunque sia, nel valutare l’apparenza di parzia- lità e nella ponderazione di tali circostanze non si può tenere conto dei senti- menti soggettivi dell’interessato; il sospetto deve piuttosto apparire oggettiva- mente giustificato (v. DTF 144 I 234 consid. 5.2 pag. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1 pag. 328; 138 IV 142 consid. 2.1 pag. 144 e seg., tutte con rinvii). Tuttavia, data l’importanza dell’im- parzialità, tale principio non può essere interpretato e applicato in maniera re- strittiva, nonostante la ricusazione debba rimanere un’eccezione (HAURI, Ver- waltungsstrafrecht, 1998, pag. 86 con riferimenti alla DTF 120 IV 226 consid. 4b; v. anche MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz. 2008, pag.
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937 e seg.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit: verfassungsrechtliche Anfor- derungen an Richter und Gerichte, 2001, pag. 58 e segg.; DTF 127 I 196 consid. 2b e 2d; TPF 2009 84 consid. 2.2). Errori materiali o procedurali costituiscono motivo di ricusazione unicamente se particolarmente manifesti o ripetuti, tanto da costituire una grave violazione dei doveri d’ufficio (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3).
E. 3.3 Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU sono applicabili per la ricusa di un funzio- nario inquirente unicamente quando quest’ultimo assume eccezionalmente una funzione giudicante, come è il caso per l’emanazione di un decreto penale. Quando egli agisce come autorità inquirente, la ricusa viene analizzata in appli- cazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. Il contenuto dell’art. 30 cpv. 1 Cost. non può certo essere ripreso in maniera acritica per l’attività di autorità non giudicanti risp. per l’art. 29 cpv. 1 Cost. Tuttavia, per quanto riguarda l’imparzialità e l’in- dipendenza del funzionario inquirente, gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 30 cpv. 1 Cost. sono essenzialmente identici. Anche un funzionario inquirente può essere ricu- sato se vi sono circostanze obiettivamente suscettibili di creare un’apparenza di parzialità. Giusta gli art. 32 e segg. DPA, il funzionario inquirente conduce l’inchiesta sino alla decisione penale. Analogamente a ciò che è valido per l’at- tività del pubblico ministero – si ricorda che il CPP si applica a titolo sussidiario in ambito d’inchieste DPA (v. supra consid. 1.2) –, il funzionario inquirente prende le disposizioni atte a garantire che il procedimento si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP). Egli esamina con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP). Egli dispone di una certa libertà nelle sue indagini, ma è comunque tenuto ad un certo riserbo. Il funzionario inquirente deve astenersi da qualsiasi azione sleale e indagare sia sulle circostanze a carico che su quelle a discarico. Egli non può favorire una parte a scapito di un’altra (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179 e seg. con rinvii). Misure procedurali generali, giuste o sbagliate, non sono di per sé atte a sostanziare la prevenzione della persona che conduce il procedi- mento (DTF 138 IV 142 consid. 2.3) e devono essere contestate nell’ambito di una procedura di ricorso (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1B_233/2019 del 25 settembre 2019 consid. 2.1). La situazione è diversa se vi sono errori particolarmente evidenti o ripetuti che costituiscono una grave violazione dei doveri d’ufficio (DTF 143 IV 69 con- sid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3) che esplicano i loro effetti unilateralmente su una delle parti del procedimento (v. sentenze del Tribunale federale 1B_278/2020 consid. 3.2 e 1B_164/2015 del
E. 5 In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto, nella misura della sua ammissibilità.
E. 6 Alla luce di quanto precede, la richiesta della concessione dell’effetto sospen- sivo è divenuta priva d’oggetto.
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E. 7 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.–, importo coperto dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
- La richiesta dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 23 settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., Reclamante
contro
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF, Servizio giuridico DFF, Controparte
Oggetto
Ricusazione (art. 29 cpv. 1 e 2 DPA)
Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2020.25 Procedura secondaria: BP.2020.64
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Fatti:
A. Con decreto penale del 1° maggio 2020, emanato dal Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF), A. è stato riconosciuto colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autoriz- zazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 della legge federale concernente l’Auto- rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con il vecchio art. 14 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0), per fatti intervenuti tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, e condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di fr. 3'080.– (v. act. 1.1 pag. 3).
B. Mediante reclamo del 14 maggio 2020 A., oltre a chiedere l’annullamento del suddetto decreto, ha presentato istanza di ricusazione contro i funzionari del Servizio di diritto penale del Servizio giuridico del DFF B., C. e D. (v. ibidem).
C. Con decisione del 9 giugno 2020, il DFF ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, le domande di ricusazione nei confronti di C. e D. (v. act. 1.1).
D. Il 22 giugno 2020, A. ha interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la decisione del 9 giugno 2020. In via preliminare, egli postula la concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di ricusazione sia accolta, “di modo che i funzionari del servizio di diritto penale del Servizio giuridico del DFF B., C. e D. non possono occuparsi del procedimento DFF 442.3-058, che verrà attribuito ad altro funzionario; tutti gli atti da loro compiuti sino ad oggi sono annullati” (v. act. 1).
E. Con risposta del 23 luglio 2020, il DFF chiede che la richiesta dei provvedimenti cautelari e il ricorso vengano respinti (v. act. 7).
F. Con replica del 10 agosto 2020, trasmessa al DFF per conoscenza (v. act. 11), il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
G. Con scritto spontaneo del 14 agosto 2020, trasmesso per conoscenza al recla- mante (v. act. 13), il DFF ha specificato che la risposta al ricorso del 23 luglio
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2020 è stata firmata da E., co-direttore del servizio giuridico del DFF, in rappre- sentanza di B. (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, in caso di infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), sempreché la LFINMA o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l’au- torità di perseguimento e di giudizio.
1.2 Di principio, alle questioni che la DPA non regola espressamente o implicita- mente, si applicano per analogia le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). I principi generali della procedura penale e del diritto costitu- zionale devono essere tenuti in considerazione anche nei procedimenti penali amministrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; v. anche TPF 2016 55 consid. 2.3, decisione del Tribunale penale federale BV.2017.26 del 6 settembre 2017 consid. 1.2 e 1.3).
2.
2.1 Per quanto concerne la ricusazione secondo la DPA, è data facoltà di reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la deci- sione resa dal superiore del funzionario in causa (art. 29 cpv. 2 DPA in relazione con gli art. 25 cpv. 1 e 27 DPA e 37 cpv. 2 lett. b LOAP). Il suo potere di cogni- zione è limitato alla violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto al reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione sul reclamo e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo contro una decisione su re- clamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclu- sioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il recla- mante ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA).
2.2 In concreto, il reclamo è stato interposto contro la decisione del capo del servi- zio giuridico DFF, con la quale le domande di ricusazione presentate da A. con-
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tro C. (Capogruppo) e D. (funzionaria inquirente del DFF), incaricati della pro- cedura concernente il reclamante, sono state respinte. Per questo motivo l’in- sorgente è legittimato a ricorrere contro detta decisione (decisioni del Tribunale penale federale BV.2018.4 del 25 luglio 2018 consid. 1.3; BV.2009.25 del 20 maggio 2009 consid. 1.2). Interposto tempestivamente nella forma prescritta, il reclamo è ricevibile.
3.
3.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 DPA, i funzionari cui spetta di condurre un’inchiesta e di prendere o preparare una decisione devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa (lett. a), sono il coniuge o il partner registrato dell’impu- tato o convivono di fatto con lui (lett. b), sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l’imputato (lett. bbis), potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa (lett. c). 3.2 Scopo della ricusazione è quello di evitare qualsiasi apparenza di parzialità o conflitto di interessi. Per quanto riguarda l’Amministrazione nella sua funzione di autorità inquirente e giudicante, per l’apprezzamento del motivo di ricusa- zione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. c DPA è necessario tenere conto della giurisprudenza concernente il diritto ad un equo processo, ancorato agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Proprio a causa del potere dell’Ammini- strazione, nel valutare la questione della parzialità dei funzionari inquirenti de- vono essere applicati gli stessi rigorosi criteri che si applicano alle autorità giu- diziarie (DTF 120 IV 226 consid. 4b). Per l’interpretazione del precitato art. 29 DPA è possibile fare riferimento all’art. 56 CPP (decisione del Tribunale penale federale BV.2019.20 del 25 luglio 2019 consid. 2.1; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 158). Una violazione del diritto ad un equo processo, derivante da parzialità, è da presumere qualora esistano circostanze atte a suscitare il sospetto di una pre- venzione. Tali circostanze possono basarsi su specifici comportamenti perso- nali oppure su determinate condizioni funzionali ed organizzative. In entrambi i casi, non occorre che l’autorità sia effettivamente prevenuta. È sufficiente che vi siano circostanze idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere il rischio di parzialità. Comunque sia, nel valutare l’apparenza di parzia- lità e nella ponderazione di tali circostanze non si può tenere conto dei senti- menti soggettivi dell’interessato; il sospetto deve piuttosto apparire oggettiva- mente giustificato (v. DTF 144 I 234 consid. 5.2 pag. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1 pag. 328; 138 IV 142 consid. 2.1 pag. 144 e seg., tutte con rinvii). Tuttavia, data l’importanza dell’im- parzialità, tale principio non può essere interpretato e applicato in maniera re- strittiva, nonostante la ricusazione debba rimanere un’eccezione (HAURI, Ver- waltungsstrafrecht, 1998, pag. 86 con riferimenti alla DTF 120 IV 226 consid. 4b; v. anche MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz. 2008, pag.
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937 e seg.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit: verfassungsrechtliche Anfor- derungen an Richter und Gerichte, 2001, pag. 58 e segg.; DTF 127 I 196 consid. 2b e 2d; TPF 2009 84 consid. 2.2). Errori materiali o procedurali costituiscono motivo di ricusazione unicamente se particolarmente manifesti o ripetuti, tanto da costituire una grave violazione dei doveri d’ufficio (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3).
3.3 Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU sono applicabili per la ricusa di un funzio- nario inquirente unicamente quando quest’ultimo assume eccezionalmente una funzione giudicante, come è il caso per l’emanazione di un decreto penale. Quando egli agisce come autorità inquirente, la ricusa viene analizzata in appli- cazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. Il contenuto dell’art. 30 cpv. 1 Cost. non può certo essere ripreso in maniera acritica per l’attività di autorità non giudicanti risp. per l’art. 29 cpv. 1 Cost. Tuttavia, per quanto riguarda l’imparzialità e l’in- dipendenza del funzionario inquirente, gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 30 cpv. 1 Cost. sono essenzialmente identici. Anche un funzionario inquirente può essere ricu- sato se vi sono circostanze obiettivamente suscettibili di creare un’apparenza di parzialità. Giusta gli art. 32 e segg. DPA, il funzionario inquirente conduce l’inchiesta sino alla decisione penale. Analogamente a ciò che è valido per l’at- tività del pubblico ministero – si ricorda che il CPP si applica a titolo sussidiario in ambito d’inchieste DPA (v. supra consid. 1.2) –, il funzionario inquirente prende le disposizioni atte a garantire che il procedimento si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP). Egli esamina con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP). Egli dispone di una certa libertà nelle sue indagini, ma è comunque tenuto ad un certo riserbo. Il funzionario inquirente deve astenersi da qualsiasi azione sleale e indagare sia sulle circostanze a carico che su quelle a discarico. Egli non può favorire una parte a scapito di un’altra (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179 e seg. con rinvii). Misure procedurali generali, giuste o sbagliate, non sono di per sé atte a sostanziare la prevenzione della persona che conduce il procedi- mento (DTF 138 IV 142 consid. 2.3) e devono essere contestate nell’ambito di una procedura di ricorso (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; sentenza del Tribunale federale 1B_233/2019 del 25 settembre 2019 consid. 2.1). La situazione è diversa se vi sono errori particolarmente evidenti o ripetuti che costituiscono una grave violazione dei doveri d’ufficio (DTF 143 IV 69 con- sid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3) che esplicano i loro effetti unilateralmente su una delle parti del procedimento (v. sentenze del Tribunale federale 1B_278/2020 consid. 3.2 e 1B_164/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2).
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4.
4.1 Il reclamante chiede che C. e D. siano ricusati e non possano più occuparsi del procedimento DFF 442.3-058 che lo concerne e che tutti gli atti da loro compiuti fino a questo momento siano annullati.
4.2
4.2.1 Il reclamante ritiene innanzitutto che l’aggravamento della pena sancito dal de- creto penale del 1° maggio 2020 rispetto a quello emanato in procedura abbre- viata il 20 settembre 2019 sia riconducibile ad una ritorsione da parte di C. do- vuta all’uso legittimo da parte dell’insorgente dei propri diritti di ricorso e di par- tecipazione alla procedura. A mente dell’insorgente, essendo i fatti accertati i medesimi, l’aumento della pena sarebbe ingiustificato.
4.2.2 In concreto, A. non ha sottoscritto il decreto penale del 20 settembre 2019 emesso in procedura abbreviata, nel quale è stato riconosciuto “colpevole di esercizio per negligenza dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA in relazione con l’art. 14 LRD, infrazione commessa dal 1° marzo 2013 al 9 luglio 2013” (pag. 080 0001 e segg. incarto DFF). Per questo motivo, in seguito al processo verbale del 13 marzo 2020, è stato emesso il decreto del 1° maggio 2020 in procedura ordinaria, mediante il quale l’insorgente è stato riconosciuto “autore colpevole di esercizio dell’attività d’intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), in relazione con il vecchio art. 14 LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione com- messa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013” (pag. 090 0001 e segg. incarto DFF).
4.2.3 Ora, il divieto della reformatio in peius non è previsto né dal Protocollo n. 7 alla CEDU né dall’art. 32 cpv. 2 Cost. né dal Patto ONU II (RS 0.103.2). Di conse- guenza, la legislazione interna può vietarla o autorizzarla (DTF 144 IV 136 con- sid. 5.1; sentenze del Tribunale federale 2C_476/2014 del 21 novembre 2014 consid. 5.1; 2C_1022/2011 del 22 giugno 2012 consid. 8.1 con rinvii, non pub- blicato in DTF 138 I 367). In diritto penale amministrativo svizzero, la reformatio in peius non è esclusa dall’art. 70 cpv. 1 DPA, il quale prevede che, in base ai risultati del riesame, l’amministrazione emana una decisione di non doversi pro- cedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto pe- nale soltanto se, nel procedimento previsto nell’art. 63 capoverso 2, è stato ri- conosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell’opposizione (v. BURRI/EHMANN, Com- mentario basilese, 2020, n. 14 e segg. ad art. 70 DPA; HOK, Questions choisies de droit pénal fiscal: la fixation de la peine pour soustraction d’impôt; la refor- matio in pejus de l’amende fiscale; l’application du principe ne bis in idem, 2020,
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pag. 22 e seg.). In altre parole, per aumentare la pena in procedura ordinaria occorre la presenza di fatti nuovi che aggravano la situazione dell’imputato (v. HOK, ibidem, pag. 22).
4.2.4 In concreto, il reclamante non ha accettato il decreto penale del 20 settembre 2019 emanato dal DFF nell’ambito della procedura abbreviata, atto basato su una valutazione provvisoria della documentazione acquisita agli atti. Dopo aver redatto il processo verbale finale del 13 marzo 2020, il DFF ha statuito in pro- cedura ordinaria, questa volta però sulla base di una documentazione più ampia riguardante in particolare la società F. SA (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.13 del 29 novembre 2019) nonché i conti bancari delle entità coinvolte, la quale ha permesso di ulteriormente approfondire e chiarire i fatti contestati al reclamante, i quali sono risultati più gravi – l’autorità ha ritenuto il dolo eventuale e non più la negligenza – e più estesi nel tempo di quelli costatati in procedura abbreviata (v. act. 7, pag. 3). Contrariamente a quanto asserito dal reclamante, le risultanze alla base del decreto penale del 20 settembre 2019 (in procedura abbreviata) e quelle prese in considerazione nel decreto penale del 1° maggio 2020 (in procedura ordinaria) non sono le stesse, ciò che ha per- messo quindi al DFF di procedere ad un aggravamento della pena conforme- mente all’art. 70 cpv. 1 DPA. Certo ci si può domandare se l’art. 70 cpv. 1 DPA autorizzi ad un aggravamento della pena in virtù di una diversa valutazione della fattispecie soggettiva, ma anche se ciò non fosse non si tratterebbe comunque di un errore tale da provocare la ricusazione del funzionario, bensì tutt’al più una discutibile interpretazione della norma in questione censurabile utilizzando i normali strumenti processuali a disposizione in questi casi, segnatamente la via dell’opposizione del resto da lui stesso percorsa nel caso concreto (v. sen- tenza del Tribunale penale federale BV.2020.23 del 15 luglio 2020 pag. 3). Quanto precede non costituisce in ogni caso un indizio di prevenzione nei suoi confronti.
4.3
4.3.1 Il reclamante sostiene poi che C. abbia, a torto, tenuto conto di un procedimento penale ticinese pendente a suo carico nella commisurazione della pena, ciò che violerebbe il principio della presunzione d’innocenza. Lo stesso avrebbe fatto B. nella decisione contro le domande di ricusazione. Ciò dimostrerebbe la pre- venzione nei suoi confronti da parte di entrambi.
4.3.2 Secondo l’art. 10 cpv. 1 CPP, ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Lo stesso principio è sancito dall’art. 32 cpv. 1 Cost.
4.3.3 È vero che nel decreto penale del 1° maggio 2020 viene menzionato un proce- dimento penale per truffa che tocca il reclamante, ma l’autorità, affermata la validità della presunzione d’innocenza, non lo ha preso in considerazione per
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aggravare la pena, aspetto che emerge chiaramente dalla decisione impugnata, quando si afferma che “questo fattore non ha concretamente influito sulla com- misurazione della pena”. Ad ogni modo, precisato che una tale censura va in realtà invocata nell’ambito della procedura di merito, quanto precede non costi- tuisce motivo di ricusa.
4.4
4.4.1 La ricusazione sarebbe inoltre motivata dal fatto che la domanda di proroga, così come le domande di complemento istruttorio, sarebbero state erronea- mente dichiarate tardive senza nemmeno essere esaminate, ulteriore prova della prevenzione nei confronti dell’insorgente. Ciò avrebbe implicato anche l’impossibilità per il reclamante di esprimersi adeguatamente in merito alla pro- cedura.
4.4.2 L’autorità giudicante non perde la propria indipendenza e imparzialità per il solo fatto di aver in precedenza deciso a sfavore di una parte (DTF 117 Ia 324 con- sid. 2 pag. 327; 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c). La prassi del Tribunale federale nega ai provvedimenti procedurali come tali, indipendente- mente dalla loro giustezza, l’idoneità di fondare il dubbio oggettivo della preven- zione del giudice che li ha adottati (DTF 116 Ia 14 consid. 5b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Critiche inerenti a comuni scorrettezze di procedura devono seguire il normale corso d’impugnazione e sono di regola inadatte a fondare il sospetto di una parzialità (DTF 113 Ia 407 consid. 2a pag. 409 e seg.; sentenza del Tri- bunale federale 1B_317/2011 del 6 settembre 2011 consid. 4.8). Solo errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono gravi violazioni dei doveri dell’autorità giudicante, possono dare adito a sospetti di parzialità, purché le circostanze indichino che la persona interessata è prevenuta o almeno giustifi- chino obiettivamente la parvenza di prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).
4.4.3 In concreto, il DFF ha riconosciuto il suo errore di calcolo del termine contenuto nel suo scritto del 7 aprile 2020 (v. act. 7, pag. 4). Premesso che il reclamante avrebbe dovuto subito segnalare al DFF tale errore, ciò che non sembra essere avvenuto, il computo errato del termine per presentare osservazioni non costi- tuisce un motivo sufficientemente grave, tale da giustificare obiettivamente una parvenza di prevenzione. Come indicato dalla giurisprudenza, errori procedurali vanno sollevati nella competente sede di ricorso e non sono in sé motivi di ri- cusa (v. supra consid. 4.3.3). Anche questa censura va pertanto respinta.
4.5
4.5.1 Per tutti i funzionari del DFF vi sarebbe poi un interesse personale ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a DPA nel portare avanti la causa il più in fretta possibile, poiché la prescrizione subentrerebbe tra un anno.
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4.5.2 Nella sua domanda di ricusazione, il reclamante non ha sollevato detto argo- mento (v. pag. 090 0011 e segg. incarto DFF), il quale non è dunque stato og- getto della decisione qui contestata (v. act. 1.1). Potendo questa Corte statuire unicamente su quanto oggetto della decisione impugnata, la censura è inam- missibile (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2013.18 del 25 luglio 2013 consid. 5.2; BB.2006.67 del 24 gennaio 2007 consid. 1.3.2). In ogni caso, il riferimento all’imminente prescrizione non farebbe apparire i funzionari del Sevizio giuridico del DFF come parziali. Uno dei compiti dell’Autorità è infatti proprio quello di far avanzare il procedimento e di decidere prima della sca- denza del termine di prescrizione (sentenze del Tribunale federale 6B_362/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.3.2; 1B_60/2007 del 21 settembre 2007 consid. 4.5; sentenza del Tribunale penale federale BV.2014.36 del 21 ot- tobre 2014 consid. 3.6; BURRI/EHMANN, op. cit., n. 8 ad art. 70 DPA).
4.6
4.6.1 Il reclamante sostiene inoltre che la domanda di ricusazione nei confronti della funzionaria inquirente non sia stata tardiva, come invece asserito nella deci- sione del 9 giugno 2020. A mente del reclamante l’errore della funzionaria sa- rebbe stato indizio di prevenzione unicamente alla luce dei seguenti atteggia- menti rimproverati a lei, ad C. e ad B., per cui anche la domanda di ricusazione nei suoi confronti sarebbe stata tempestiva.
4.6.2 Secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP, la domanda di ricusazione va presentata senza indugio non appena si è a conoscenza del motivo di ricusazione. Secondo la prassi del Tribunale federale occorre agire entro circa una settimana (v. sen- tenza del Tribunale federale 1B_469/2019 del 21 novembre 2019 consid. 2.1 con riferimenti). La domanda di ricusazione deve riferirsi ad una determinata persona nel caso concreto, poiché i motivi di ricusa si fondano sempre sulla singola persona (v. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3; BOOG, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP). Una domanda di ricusazione generale ri- volta a tutti i singoli membri di un’autorità non è da escludere, a patto che sia debitamente motivata e non rivolta all’autorità nel suo complesso (DTF 97 I 860 consid. 4 pag. 862; BOOG, op. cit. n. 2 ad art. 58 CPP).
4.6.3 In concreto, nella sua domanda di ricusazione del 14 maggio 2020, il recla- mante ha fatto valere, tra gli altri motivi di ricusazione, l’erronea decisione di irricevibilità della domanda di suggellamento dell’8 ottobre 2019. Dal momento che tra l’atto contestato e la domanda di ricusazione sono passati 7 mesi, tale motivazione è palesemente tardiva. A nulla può nemmeno l’argomentazione portata dall’insorgente secondo cui tale errore sarebbe motivo di ricusa soltanto alla luce dei successivi atti compiuti anche dalle altre persone competenti per il caso. Egli omette infatti di motivarla in maniera conforme alla sopraccitata giu- risprudenza nel caso di ricusazioni collettive. La censura va pertanto respinta.
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4.7
4.7.1 Infine, secondo il reclamante, il Capo del Servizio giuridico del DFF, B., ha emesso la decisione impugnata quando già sapeva di essere lui stesso oggetto della domanda di ricusa. Ciò renderebbe annullabile la decisione impugnata e dimostrerebbe ulteriormente l’impressione di parzialità nei confronti dell’insor- gente. A mente di quest’ultimo, l’art. 56 cpv. 3 CPP non sarebbe inoltre appli- cabile.
4.7.2 Innanzitutto, non esistendo alcun art. 56 cpv. 3 CPP, si può ragionevolmente presumere che il reclamante si riferisse all’art. 59 cpv. 3 CPP, il quale prevede che il ricusando continui ad esercitare la sua funzione fino alla decisione. Ora, come visto in precedenza (v. supra consid. 1.2), le disposizioni del CPP si ap- plicano per analogia qualora la DPA non regoli determinate questioni, per cui tale norma può senz’altro essere presa in considerazione nel caso in esame.
4.7.3 In concreto, l’istanza di ricusazione era rivolta nei confronti di B., C. e D. (v. pag. 090 0012 incarto DFF). B., Capo del Servizio Giuridico del Servizio penale del DFF, in qualità di superiore dei ricusati C. e D. è competente a statuire sulla loro ricusazione, nonostante sia egli stesso oggetto della medesima istanza. Per contro, la ricusazione riguardante B. è stata giudicata dalla Segretaria Generale del DFF, superiore della persona in questione e pertanto competente per detta decisione. Anche sotto questo profilo non vi è nessuna irregolarità nell’agire delle persone responsabili della procedura.
4.8
4.8.1 In sede di replica, il reclamante ha sostenuto che la risposta del 23 luglio 2020 fosse stata firmata da C., il quale avrebbe dunque preso posizione in merito alla sua stessa ricusa.
4.8.2 Concretamente, come indicato nello scritto spontaneo di cui sopra (v. supra Fatti G.), la risposta del 23 luglio 2020 è stata firmata in rappresentanza di B. da E., suo collega, il quale non è oggetto di alcuna domanda di ricusazione. Anche quest’ultima censura è pertanto infondata.
5. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto, nella misura della sua ammissibilità.
6. Alla luce di quanto precede, la richiesta della concessione dell’effetto sospen- sivo è divenuta priva d’oggetto.
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7. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.–, importo coperto dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La richiesta dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 24 settembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - A., - Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico DFF
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.