Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA).
Sachverhalt
Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico DFF
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 15 luglio 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
Reclamante
contro
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF, Servizio giuridico DFF,
Controparte
Oggetto
Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2020.23 Procedura secondaria: BP.2020.59
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Visti: - il decreto penale del 1° maggio 2020 emanato dal Dipartimento federale delle finanze nei confronti di A., “tramite il quale il Capogruppo competente ha dichia- rato irricevibile l’istanza di proroga del 29 aprile 2020, sottolineando che l’impu- tato aveva già beneficiato di un termine particolarmente lungo per inoltrare le sue osservazioni o formulare una richiesta di complementi d’inchiesta, e l’ha riconosciuto colpevole di esercizio dell’attività d’intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con il vecchio art. 14 LRD, per fatti intervenuti fra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013 e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote gior- naliere di CHF 430, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di CHF 3'080.–“ (act. 1.1, pag. 3); - il reclamo del 14 maggio seguente, con il quale A. ha in sostanza chiesto l’an- nullamento del suddetto decreto (v. ibidem); - la decisione del 20 maggio 2020, con la quale il Servizio giuridico del Diparti- mento federale delle finanze (in seguito: DFF) ha dichiarato irricevibile il re- clamo interposto da A. (v. act. 1.1); - il reclamo del 2 giugno 2020, mediante il quale A. ha contestato la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando nel contempo la concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 1); - la risposta del 25 giugno 2020, con la quale il DFF postula la reiezione del gra- vame, nella misura della sua ricevibilità (v. act. 5); - la replica del 9 luglio 2020, trasmessa al DFF per conoscenza (v. act. 8), attra- verso la quale il reclamante conferma le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 7). Considerato: - che contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugna- bili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA); - che la decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA);
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- che il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA); - che giusta l’art. 67 cpv. 1 DPA, contro il decreto penale o l’ordine di confisca l’interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione; - che se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale o l’ordine di confisca è equiparato a una sentenza definitiva (art. 67 cpv. 2 DPA); - che solo la via dell’opposizione è di principio aperta avverso il decreto penale, e non quella del reclamo (DTF 111 IV 188; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, 2018, n. 1.2 ad art. 67 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Ver- waltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 257); - che un’eccezione a tale regola è unicamente ammessa in favore dell’imputato condannato alle spese, se la procedura è stata sospesa o se egli non domanda di essere giudicato da un tribunale (DTF 111 IV 188 consid. 1); - che in concreto, non ci troviamo in un caso d’applicazione di tale eccezione; - che la via corretta per contestare il decreto penale del 1° maggio era quindi quella dell’opposizione; - che il reclamante ha optato intenzionalmente, ma erroneamente, per la via del reclamo, scelta che egli ha peraltro continuato a difendere anche in questa sede (v. act. 1, pag. 2 e segg.); - che il DFF ha quindi correttamente dichiarato irricevibile il reclamo contro il de- creto penale del 1° maggio 2020; - che in data 8 giugno 2020 il reclamante ha comunque fatto opposizione al de- creto penale del 1° maggio 2020, intraprendendo quindi la giusta via per conte- stare tale atto (v. act. 5, allegato 1); - che il presente reclamo va dunque respinto; - che, visto quanto precede, la domanda tesa ad ottenere l’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP;
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- che l’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale pe- nale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3); - che giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, al reclamante – integralmente soccombente – vengono addossate spese per un importo di fr. 2'000.–, importo coperto dall’an- ticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 luglio 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - A. - Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico DFF
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.