Sequestro (art. 46 DPA).
Sachverhalt
A. Dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti delle società C. SA e D. SA, entrambe con sede a Z. e di cui B. è l’azionista di riferimento.
Nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una prima decisione di sequestro relativa, tra l’altro, agli immobili di proprietà del- la E. SA (sottoforma di blocco a registro fondiario), la quale, contestata, è stata oggetto di una procedura ricorsuale presso lo scrivente Tribunale (v. incarto BV.2010.59).
B. In data 28 ottobre 2011 la DAPI ha emesso un’ulteriore decisione di seque- stro inerente, tra l’altro, alle azioni della E. SA a Z., società di cui A. è ammi- nistratrice, azioni depositate presso lo studio legale e notarile del suo patro- cinatore avv. Fulvio Pezzati (v. act. 1.2).
C. Con reclamo del 3 novembre 2011 – notificato il giorno stesso all’AFC – A. è insorta avverso la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1). La reclamante si prevale in primo luogo di diversi vizi formali, sostenendo che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, sarebbe stata emanata senza che l’interessata abbia potuto prendere visione dell’incarto – con conseguente violazione dell’art. 29 della Costituzione fede- rale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) –, sarebbe firmata da una sola per- sona, non indicherebbe a chi viene notificata e designerebbe infine i rimedi giuridici in modo confuso. A. afferma poi che le azioni della E. SA apparter- rebbero a lei e non all’imputato B., sottolineando la sua estraneità ai reati as- seritamente commessi dall’ex convivente.
D. Il 9 novembre 2011 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla I Corte dei reclami penali una copia del reclamo con le proprie osservazioni, postulando che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile o, subordinatamente, respinta (v. act. 2). L’AFC rammenta che l’autorità di sorveglianza LAFE ha interposto ricorso contro la decisione di non assoggettamento per modifica dell’azionariato presentata dalla E. SA (v. act. 1.8, 1.9 e 2.4), di modo che essa non sarebbe ancora cresciuta in giudicato ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il contratto di compravendita di
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azioni della E. SA tra B. e A. (v. act. 1.7) risulterebbe quindi inefficace e le azioni della società apparterrebbero ancora a B. Il reclamo presentato da A. sarebbe irricevibile per carenza di legittimazione giusta l’art. 28 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’autorità fiscale sostiene poi che la reclamante, pur presentando diversa documentazione, non avrebbe dimostrato il pagamento di un’adeguata controprestazione per l’acquisto delle azioni della E. SA, sottoli- neando che, alla luce dei forti sospetti di infrazione fiscale esistenti nei con- fronti di B., il sequestro da essa ordinato rispetterebbe il principio della pro- porzionalità.
E. Con replica del 21 novembre 2011 (v. act. 5), la reclamante afferma di avere acquistato le azioni della E. SA in buona fede e versando il giusto prezzo, precisando nel contempo che il pagamento non costituirebbe una condizione del passaggio di proprietà, il quale avviene con la consegna delle stesse. Ne consegue che, essendosi B. spossessato delle azioni, il loro sequestro risul- terebbe impossibile. Ella ritiene inoltre che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità, in quanto il blocco del registro fondiario già pronunciato (v. incarto BV.2010.59) costituirebbe una garanzia sufficiente per le autorità fiscali.
F. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il re- clamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le con- clusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere pre-
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sentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevi- mento (art. 26 cpv. 3 DPA). Il reclamo proposto a un’autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all’autorità competente; se il recla- mo è proposto in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine di recla- mo è reputato osservato (art. 28 cpv. 4 DPA).
E. 1.2 Nel caso concreto, la decisione criticata è stata resa da un funzionario della DAPI, ossia da un funzionario subordinato all’AFC. Il reclamo doveva pertan- to essere indirizzato direttamente al Direttore dell’AFC, al più tardi il terzo giorno successivo alla conoscenza della decisione. Il reclamo è stato presen- tato il 3 novembre 2011 dinanzi al Direttore dell’AFC: risultando dagli atti che la reclamante ha avuto conoscenza della decisione di sequestro in data 31 ottobre 2011, sono adempiute le condizioni della tempestività e dell’autorità adita (art. 28 cpv. 3 e 4 DPA).
E. 1.3 La decisione impugnata prevede il sequestro delle azioni della E. SA, il divie- to imposto a A. di procedere alla loro cessione, nonché la trasmissione dei relativi certificati azionari all’AFC. La reclamante è amministratrice unica (in seguito: AU) con diritto di firma individuale della società (v. act. 1.3) ed ha conseguentemente un interesse degno di protezione all’annullamento o mo- difica della misura: la sua legittimazione al reclamo è pertanto data (art. 28 cpv. 1 DPA).
E. 2 A. si prevale in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto di esse- re sentita, sostenendo in particolare che la decisione di sequestro impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, sarebbe firmata da un solo funziona- rio dell’AFC e sarebbe stata emanata senza che essa abbia potuto prendere visione dell’incarto.
E. 2.1 Il diritto di consultare gli atti costituisce un aspetto del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost (DTF 126 I 7 consid. 2b e rinvii). Tale diritto si estende a tutti gli atti decisivi per l’esito della causa (DTF 121 I 225 con- sid. 2a). L’autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all’autorità giudi- cante, quindi anche al difensore della controparte, l’integralità dell’incarto re- lativo ad una procedura d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e necessaria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso (TPF 2006 236, consid. 1.4). Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità fiscale non comporta inoltre automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen- tito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di espri-
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mersi in merito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone di un libero potere di apprezzamento (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
Ora, la scrivente Corte si è già pronunciata a due riprese in merito a reclami interposti nel quadro dell’inchiesta fiscale aperta dal 20 agosto 2010 nei con- fronti di B., reclami interposti dallo stesso patrocinatore incaricato nella pre- sente fattispecie di difendere gli interessi della E. SA e di A. Egli è pertanto perfettamente al corrente degli atti di causa ed ha inoltre potuto esprimere le proprie argomentazioni nel quadro della presente procedura di reclamo ed in sede di replica. Ammesso e non concesso che si sia verificata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità amministrativa, disponendo la presente Corte di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto e avendo la reclamante avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sulla portata de- gli atti litigiosi, detta violazione sarebbe comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurisprudenza citata in ingresso.
E. 2.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrale del diritto di es- sere sentito e deriva a sua volta dall’art. 29 cpv. 2 Cost (sentenza del Tribu- nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l’interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di cau- sa presso l’autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
Nel caso concreto la DAPI, seppure in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che l’hanno portata ad emanare la decisione impugnata, in- dicando gli elementi da essa ritenuti, con particolare riferimento alle risultan- ze emerse dall’inchiesta aperta nei confronti di B. In definitiva, alla luce an- che di quanto esposto al punto 2.1, non vi è dubbio che la reclamante cono- sceva i motivi dell’adozione della misura di sequestro in oggetto e disponeva di sufficienti informazioni per comprenderne la portata e deferirla all’istanza superiore; ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato gravame inoltrato alla scrivente autorità. Ella ha quindi potuto dedurre compiutamente i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata ed ha pertanto potuto difendersi adeguatamente. Giova poi rilevare come l’art. 46 cpv. 1 DPA preveda espressamente che il funzionario inquirente procede al sequestro degli oggetti e quindi firma la relativa decisione: nel ca- so di specie, la decisione impugnata è stata validamente sottoscritta da un funzionario dell’autorità fiscale (v. act. 9), la quale ha pure indicato in modo chiaro e comprensibile i rimedi giuridici al punto 3.
Visto quanto sopra queste censure risultano infondate.
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E. 3 Con il suo gravame, A. contesta il fondamento della decisione di sequestro del 28 ottobre 2011, in quanto B., persona oggetto delle indagini delle autori- tà fiscali unitamente a due società ad esso riconducibili, le avrebbe venduto le azioni della E. SA, con conseguente perdita della qualità di azionista e quindi del potere di disposizione sulle stesse. La reclamante, a tutt’oggi non imputata dalle autorità fiscali, sostiene di avere acquistato le azioni della so- cietà in buona fede previo il versamento di una controprestazione adeguata, investendovi praticamente tutto il suo patrimonio. L’eventuale confisca delle azioni della E. SA costituirebbe pertanto una misura eccessivamente severa nei suoi confronti (art. 70 cpv. 2 CP).
E. 3.1 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importan- za quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commet- tere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a ga- rantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in rela- zione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, con- sid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 – 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, con- sid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare trop- po esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il ca- rattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222, con- sid. 2c non pubblicato; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del
E. 3.2 In data 12 agosto 2010 A. ha sottoscritto con B. un contratto di compravendi- ta inerente l’acquisto delle azioni della E. SA per un importo totale di fr. 1'500'000.-- di cui fr. 600'000.-- pagabili entro il giorno della presentazione della domanda di non assoggettamento LAFE (v. act. 1.7), istanza prodotta il giorno stesso (v. act. 1.9). La reclamante é divenuta immediatamente AU della società (v. act. 1.11), come confermato dall’iscrizione a registro di commercio del 23 novembre successivo (v. act. 1.3).
A sostegno delle proprie tesi A. ha prodotto diversa documentazione, in par- ticolare un estratto conto bancario (v. act. 1.17), sul quale sarebbero transita- ti i soldi poi utilizzati per pagare il venditore. Secondo le informazioni fornite dall’istituto bancario, i fondi ricevuti dalla reclamante sarebbero costituiti da prestiti necessari alla sua attività professionale da restituire entro un anno (v. act. 2.2). Come rettamente indicato dall’AFC nelle sue osservazioni del
E. 3.3 Da quanto sopra si deve concludere che l’autorità fiscale disponeva di suffi- cienti indizi per ritenere che le azioni della E. SA di cui è stato disposto il se- questro appartenessero a B., tramite il possesso delle stesse da parte della reclamante. Il sequestro, in quanto inteso a garantire il pagamento di un ri- sarcimento per le imposte eventualmente sottratte, risulta pertanto fondato su sufficienti indizi e supportato da una sufficiente base legale (v. supra, consid. 3.1). 4. Il sequestro in oggetto resiste anche alla verifica del rispetto del principio della proporzionalità: non è infatti stato accertato che tale misura creerebbe un grave pregiudizio alla reclamante. A tale riguardo non può essere dimen- ticato che, nell’ambito dell’intera procedura fiscale, tutte le parti coinvolte in questa vicenda hanno tentato, senza successo, di giungere ad un accordo extra-giudiziale (v. corrispondenza nell’incarto BV.2010.59). Sulla base di tali accadimenti, il mantenimento del sequestro sulle azioni della E. SA non ap- pare dunque sproporzionato.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribuna- le penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tut- tavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudizia- rie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esempio la sen- tenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, la reclamante deve sopportare le spese giudizia- rie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.--: essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.
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E. 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf- prozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tri- bunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice mi- sura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione mate- riale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste
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una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il se- questro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all’autore del reato, anche i terzi a cui l’autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una contropresta- zione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura ecces- sivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2). I valori patri- moniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i van- taggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibi- li, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (v. DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d; DTF 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, con- sid. 2.1 e rinvii).
E. 9 novembre 2011 (v. act. 2), nessun documento prodotto permette di appu- rare o rende perlomeno credibile che questo denaro sia stato utilizzato da A. per acquistare le azioni della E. SA e che quindi i fondi transitati sul conto dell’interessata siano stati effettivamente consegnati a B. a titolo di conto- prestazione. Nessun elemento concreto conferma inoltre che l’interessata fosse personalmente in possesso di fr. 600'000.-- al momento della sotto- scrizione del contratto di compravendita. Ne discende che, in seguito alla cessione delle azioni della E. SA, il pagamento di un’adeguata contropresta- zione non è stato dimostrato giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. La confisca nei con-
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fronti di un terzo che non ha fornito una controprestazione adeguata non co- stituisce una misura eccessivamente severa e può comunque essere ordina- ta. In simili evenienze e gli non può parimenti invocare la sua buona fede ai sensi dell’art. 70 cpv. 2, prima frase, CP.
Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante ed è co- perta dall’anticipo delle spese già prelevato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 7 febbraio 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BV.2011.30
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Fatti: A. Dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti delle società C. SA e D. SA, entrambe con sede a Z. e di cui B. è l’azionista di riferimento.
Nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una prima decisione di sequestro relativa, tra l’altro, agli immobili di proprietà del- la E. SA (sottoforma di blocco a registro fondiario), la quale, contestata, è stata oggetto di una procedura ricorsuale presso lo scrivente Tribunale (v. incarto BV.2010.59).
B. In data 28 ottobre 2011 la DAPI ha emesso un’ulteriore decisione di seque- stro inerente, tra l’altro, alle azioni della E. SA a Z., società di cui A. è ammi- nistratrice, azioni depositate presso lo studio legale e notarile del suo patro- cinatore avv. Fulvio Pezzati (v. act. 1.2).
C. Con reclamo del 3 novembre 2011 – notificato il giorno stesso all’AFC – A. è insorta avverso la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1). La reclamante si prevale in primo luogo di diversi vizi formali, sostenendo che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, sarebbe stata emanata senza che l’interessata abbia potuto prendere visione dell’incarto – con conseguente violazione dell’art. 29 della Costituzione fede- rale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) –, sarebbe firmata da una sola per- sona, non indicherebbe a chi viene notificata e designerebbe infine i rimedi giuridici in modo confuso. A. afferma poi che le azioni della E. SA apparter- rebbero a lei e non all’imputato B., sottolineando la sua estraneità ai reati as- seritamente commessi dall’ex convivente.
D. Il 9 novembre 2011 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla I Corte dei reclami penali una copia del reclamo con le proprie osservazioni, postulando che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile o, subordinatamente, respinta (v. act. 2). L’AFC rammenta che l’autorità di sorveglianza LAFE ha interposto ricorso contro la decisione di non assoggettamento per modifica dell’azionariato presentata dalla E. SA (v. act. 1.8, 1.9 e 2.4), di modo che essa non sarebbe ancora cresciuta in giudicato ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il contratto di compravendita di
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azioni della E. SA tra B. e A. (v. act. 1.7) risulterebbe quindi inefficace e le azioni della società apparterrebbero ancora a B. Il reclamo presentato da A. sarebbe irricevibile per carenza di legittimazione giusta l’art. 28 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). L’autorità fiscale sostiene poi che la reclamante, pur presentando diversa documentazione, non avrebbe dimostrato il pagamento di un’adeguata controprestazione per l’acquisto delle azioni della E. SA, sottoli- neando che, alla luce dei forti sospetti di infrazione fiscale esistenti nei con- fronti di B., il sequestro da essa ordinato rispetterebbe il principio della pro- porzionalità.
E. Con replica del 21 novembre 2011 (v. act. 5), la reclamante afferma di avere acquistato le azioni della E. SA in buona fede e versando il giusto prezzo, precisando nel contempo che il pagamento non costituirebbe una condizione del passaggio di proprietà, il quale avviene con la consegna delle stesse. Ne consegue che, essendosi B. spossessato delle azioni, il loro sequestro risul- terebbe impossibile. Ella ritiene inoltre che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità, in quanto il blocco del registro fondiario già pronunciato (v. incarto BV.2010.59) costituirebbe una garanzia sufficiente per le autorità fiscali.
F. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il re- clamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le con- clusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere pre-
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sentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevi- mento (art. 26 cpv. 3 DPA). Il reclamo proposto a un’autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all’autorità competente; se il recla- mo è proposto in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine di recla- mo è reputato osservato (art. 28 cpv. 4 DPA).
1.2 Nel caso concreto, la decisione criticata è stata resa da un funzionario della DAPI, ossia da un funzionario subordinato all’AFC. Il reclamo doveva pertan- to essere indirizzato direttamente al Direttore dell’AFC, al più tardi il terzo giorno successivo alla conoscenza della decisione. Il reclamo è stato presen- tato il 3 novembre 2011 dinanzi al Direttore dell’AFC: risultando dagli atti che la reclamante ha avuto conoscenza della decisione di sequestro in data 31 ottobre 2011, sono adempiute le condizioni della tempestività e dell’autorità adita (art. 28 cpv. 3 e 4 DPA).
1.3 La decisione impugnata prevede il sequestro delle azioni della E. SA, il divie- to imposto a A. di procedere alla loro cessione, nonché la trasmissione dei relativi certificati azionari all’AFC. La reclamante è amministratrice unica (in seguito: AU) con diritto di firma individuale della società (v. act. 1.3) ed ha conseguentemente un interesse degno di protezione all’annullamento o mo- difica della misura: la sua legittimazione al reclamo è pertanto data (art. 28 cpv. 1 DPA).
2. A. si prevale in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto di esse- re sentita, sostenendo in particolare che la decisione di sequestro impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, sarebbe firmata da un solo funziona- rio dell’AFC e sarebbe stata emanata senza che essa abbia potuto prendere visione dell’incarto.
2.1. Il diritto di consultare gli atti costituisce un aspetto del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost (DTF 126 I 7 consid. 2b e rinvii). Tale diritto si estende a tutti gli atti decisivi per l’esito della causa (DTF 121 I 225 con- sid. 2a). L’autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all’autorità giudi- cante, quindi anche al difensore della controparte, l’integralità dell’incarto re- lativo ad una procedura d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e necessaria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso (TPF 2006 236, consid. 1.4). Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità fiscale non comporta inoltre automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen- tito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di espri-
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mersi in merito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone di un libero potere di apprezzamento (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
Ora, la scrivente Corte si è già pronunciata a due riprese in merito a reclami interposti nel quadro dell’inchiesta fiscale aperta dal 20 agosto 2010 nei con- fronti di B., reclami interposti dallo stesso patrocinatore incaricato nella pre- sente fattispecie di difendere gli interessi della E. SA e di A. Egli è pertanto perfettamente al corrente degli atti di causa ed ha inoltre potuto esprimere le proprie argomentazioni nel quadro della presente procedura di reclamo ed in sede di replica. Ammesso e non concesso che si sia verificata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità amministrativa, disponendo la presente Corte di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto e avendo la reclamante avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sulla portata de- gli atti litigiosi, detta violazione sarebbe comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurisprudenza citata in ingresso.
2.2. Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrale del diritto di es- sere sentito e deriva a sua volta dall’art. 29 cpv. 2 Cost (sentenza del Tribu- nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l’interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di cau- sa presso l’autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
Nel caso concreto la DAPI, seppure in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che l’hanno portata ad emanare la decisione impugnata, in- dicando gli elementi da essa ritenuti, con particolare riferimento alle risultan- ze emerse dall’inchiesta aperta nei confronti di B. In definitiva, alla luce an- che di quanto esposto al punto 2.1, non vi è dubbio che la reclamante cono- sceva i motivi dell’adozione della misura di sequestro in oggetto e disponeva di sufficienti informazioni per comprenderne la portata e deferirla all’istanza superiore; ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato gravame inoltrato alla scrivente autorità. Ella ha quindi potuto dedurre compiutamente i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata ed ha pertanto potuto difendersi adeguatamente. Giova poi rilevare come l’art. 46 cpv. 1 DPA preveda espressamente che il funzionario inquirente procede al sequestro degli oggetti e quindi firma la relativa decisione: nel ca- so di specie, la decisione impugnata è stata validamente sottoscritta da un funzionario dell’autorità fiscale (v. act. 9), la quale ha pure indicato in modo chiaro e comprensibile i rimedi giuridici al punto 3.
Visto quanto sopra queste censure risultano infondate.
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3. Con il suo gravame, A. contesta il fondamento della decisione di sequestro del 28 ottobre 2011, in quanto B., persona oggetto delle indagini delle autori- tà fiscali unitamente a due società ad esso riconducibili, le avrebbe venduto le azioni della E. SA, con conseguente perdita della qualità di azionista e quindi del potere di disposizione sulle stesse. La reclamante, a tutt’oggi non imputata dalle autorità fiscali, sostiene di avere acquistato le azioni della so- cietà in buona fede previo il versamento di una controprestazione adeguata, investendovi praticamente tutto il suo patrimonio. L’eventuale confisca delle azioni della E. SA costituirebbe pertanto una misura eccessivamente severa nei suoi confronti (art. 70 cpv. 2 CP).
3.1 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importan- za quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commet- tere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a ga- rantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in rela- zione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, con- sid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 – 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, con- sid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare trop- po esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il ca- rattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222, con- sid. 2c non pubblicato; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf- prozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tri- bunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice mi- sura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione mate- riale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste
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una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il se- questro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all’autore del reato, anche i terzi a cui l’autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una contropresta- zione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura ecces- sivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2). I valori patri- moniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i van- taggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibi- li, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (v. DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d; DTF 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, con- sid. 2.1 e rinvii).
3.2 In data 12 agosto 2010 A. ha sottoscritto con B. un contratto di compravendi- ta inerente l’acquisto delle azioni della E. SA per un importo totale di fr. 1'500'000.-- di cui fr. 600'000.-- pagabili entro il giorno della presentazione della domanda di non assoggettamento LAFE (v. act. 1.7), istanza prodotta il giorno stesso (v. act. 1.9). La reclamante é divenuta immediatamente AU della società (v. act. 1.11), come confermato dall’iscrizione a registro di commercio del 23 novembre successivo (v. act. 1.3).
A sostegno delle proprie tesi A. ha prodotto diversa documentazione, in par- ticolare un estratto conto bancario (v. act. 1.17), sul quale sarebbero transita- ti i soldi poi utilizzati per pagare il venditore. Secondo le informazioni fornite dall’istituto bancario, i fondi ricevuti dalla reclamante sarebbero costituiti da prestiti necessari alla sua attività professionale da restituire entro un anno (v. act. 2.2). Come rettamente indicato dall’AFC nelle sue osservazioni del 9 novembre 2011 (v. act. 2), nessun documento prodotto permette di appu- rare o rende perlomeno credibile che questo denaro sia stato utilizzato da A. per acquistare le azioni della E. SA e che quindi i fondi transitati sul conto dell’interessata siano stati effettivamente consegnati a B. a titolo di conto- prestazione. Nessun elemento concreto conferma inoltre che l’interessata fosse personalmente in possesso di fr. 600'000.-- al momento della sotto- scrizione del contratto di compravendita. Ne discende che, in seguito alla cessione delle azioni della E. SA, il pagamento di un’adeguata contropresta- zione non è stato dimostrato giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. La confisca nei con-
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fronti di un terzo che non ha fornito una controprestazione adeguata non co- stituisce una misura eccessivamente severa e può comunque essere ordina- ta. In simili evenienze e gli non può parimenti invocare la sua buona fede ai sensi dell’art. 70 cpv. 2, prima frase, CP. 3.3 Da quanto sopra si deve concludere che l’autorità fiscale disponeva di suffi- cienti indizi per ritenere che le azioni della E. SA di cui è stato disposto il se- questro appartenessero a B., tramite il possesso delle stesse da parte della reclamante. Il sequestro, in quanto inteso a garantire il pagamento di un ri- sarcimento per le imposte eventualmente sottratte, risulta pertanto fondato su sufficienti indizi e supportato da una sufficiente base legale (v. supra, consid. 3.1). 4. Il sequestro in oggetto resiste anche alla verifica del rispetto del principio della proporzionalità: non è infatti stato accertato che tale misura creerebbe un grave pregiudizio alla reclamante. A tale riguardo non può essere dimen- ticato che, nell’ambito dell’intera procedura fiscale, tutte le parti coinvolte in questa vicenda hanno tentato, senza successo, di giungere ad un accordo extra-giudiziale (v. corrispondenza nell’incarto BV.2010.59). Sulla base di tali accadimenti, il mantenimento del sequestro sulle azioni della E. SA non ap- pare dunque sproporzionato.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribuna- le penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tut- tavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudizia- rie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esempio la sen- tenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, la reclamante deve sopportare le spese giudizia- rie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.--: essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante ed è co- perta dall’anticipo delle spese già prelevato.
Bellinzona, il 9 febbraio 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Fulvio Pezzati - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo or dini (art. 103 LTF).