Sequestro (art. 46 DPA).
Dispositiv
- Il reclamo è irricevibile.
- La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della reclamante ed è dedot- ta dall’anticipo spese di fr. 1'500.-- già prelevato. La cassa del Tribunale penale federale ritornerà alla reclamante fr. 1'000.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 luglio 2011 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giorgio Bomio e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. SA, rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BV.2010.59
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La I Corte dei reclami penali, considerato che: - dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in segui- to: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti delle società C. SA, a Z. e D. SA, a Z., di cui B. è azionista di riferimento (v.act. 3.1);
- nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una decisione di sequestro relativa, tra altri, agli immobili di proprietà della re- clamante, ossia le PPP n. 1, 2, 3, 4 e 5, nonché la part. n. 6 di Y. (v. act. 1.3);
- la decisione di sequestro è stata notificata a B. il 9 settembre 2010, a quel momento iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico della reclamante (v. act. 3.4);
- il 20 settembre 2010 la A. SA, in Z. è insorta contro la menzionata decisio- ne dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando l’annullamento del sequestro (blocco del registro fondiario) (v. act. 1). Una copia di detto reclamo è stata inviata all’AFC il 24 settembre 2010 (act. 3.3);
- nelle sue osservazioni del 30 settembre 2010 il Direttore dell’AFC ha chie- sto di dichiarare irricevibile il reclamo in quanto tardivo e di porre le spese a carico della A. SA (v. act. 3). Inoltre, il Direttore dell’AFC ha esposto i motivi per cui, a suo parere, il reclamo sarebbe infondato anche nel merito;
- la procedura è stata sospesa dal 5 ottobre 2010 al 31 maggio 2011 (v. act. 4, act. 5, act. 6, act. 7, act. 10, act. 11, act. 12, act. 13, act. 14, act. 15);
- l’iscrizione di B. quale amministratore unico della A. SA è stata cancellata a registro di commercio il 23/29 novembre 2010 (v. act. 19.4);
- con replica del 20 giugno 2011 la reclamante ha contestato la non tempe- stività dell’impugnativa, sostenendo che lei stessa e la sua amministratrice unica avrebbero saputo del sequestro degli immobili solo il 20 settembre 2010; a tale proposito ha pure sostenuto che non vi sarebbe la prova della consegna della decisione qui impugnata a B. Inoltre, lo scritto del 9 settem- bre 2010 (act. 3.4) indicherebbe segnatamente che la decisione di seque- stro riguarda gli immobili detenuti da B. direttamente o tramite terze perso-
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ne, come pure i suoi crediti verso la reclamante: tuttavia, a quella data B. non era più proprietario delle azioni della A. SA. Nel merito, la reclamante ha ribadito l’adeguatezza del prezzo pagato per l’acquisto delle sue azioni e precisato che, in caso di confisca, la nuova azionista subirebbe conse- guenze gravissime ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 CP (v. act. 19);
- giusta l’art. 933 cpv. 2 CO, le iscrizioni a registro di commercio fanno stato nei confronti di terzi a meno che si provi che il terzo avesse conoscenza della loro inesattezza: si tratta dell’effetto di pubblicità negativo delle iscri- zioni nel registro di commercio (v. MARTIN K. ECKER, Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 3a edizione, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 933 CO). Nella fattispecie, non sussiste alcun elemento che possa lasciar credere che la DAPI fosse a conoscenza della compravendita delle azioni della reclaman- te avvenuta il 12 agosto 2010, né vi è motivo di credere che a B., a cui il 9 settembre 2010 è stata consegnata “brevi manu” la comunicazione di medesima data, non siano stati consegnati anche i relativi allegati, tra cui la decisione di sequestro del 1° settembre 2010 (v. act. 3.4 e act. 1.3). Si de- ve pertanto concludere che il 9 settembre 2010 la reclamante, in applica- zione dei principi di cui all’art. 933 CO, tramite il proprio amministratore uni- co B., ha avuto conoscenza della decisione di sequestro oggetto della pre- sente procedura;
- giusta l’art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo dev’essere presentato per scritto en- tro tre giorni da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione;
- il termine inizia a decorrere il giorno seguente a quello della conoscenza o della notificazione, ritenuto che i giorni di sabato, domenica ed i giorni festi- vi riconosciuti influenzano solo la scadenza e non l’inizio della decorrenza di un termine (v. KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Basilea 2008, n. 17 ad art. 44 LTF; JEAN-MAURICE FRÉ- SARD, Commentare de la LTF, Berna 2009, n. 8 ad art. 44 LTF);
- nel caso concreto, il termine per impugnare la decisione di sequestro data- ta 1° settembre 2010 veniva a scadenza lunedì 13 settembre 2010, motivo per cui il reclamo datato 20 settembre 2010 è tardivo;
- anche a prescindere dalla tardività dell’impugnativa, le argomentazioni sol- levate nella medesima andrebbero respinte: in effetti, non è contestato che nel 2008 B. abbia acquistato le azioni della reclamante e che ne fosse l’unico proprietario almeno fino all’agosto 2010 (v. act. 1.12); per contro le incertezze in merito sia al pagamento delle medesime in occasione della compravendita con E. che all’adeguatezza della controprestazione pattuita non hanno − ancora − potuto essere accertate, nonostante mesi di discus-
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sioni tra le parti (v. act. 4, act. 6, act. 10, act. 12, act. 17). In simili circo- stanze, ritenuta pure la disponibilità dell’AFC ad autorizzare, a determinate condizioni, l’eventuale compravendita degli immobili sequestrati così da non ostacolare in alcun modo l’attività della A. SA (ed in proposito non è dato a sapere quali sarebbero le “conseguenze gravissime” che potrebbe subire E.), il mantenimento del sequestro sarebbe comunque giustificato e conforme al principio di proporzionalità;
- le spese procedurali vanno di conseguenza poste a carico della reclamante (art. 25 cpv. 4 DPA, art. 73 LOAP e art. 66 LTF per analogia; v. la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.78 del 28 gennaio 2011, consid. 3);
- la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolu- menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--; essa è posta in deduzione dall’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già prelevato, di modo che la cassa del Tribunale penale federale rimborserà alla reclamante la som- ma di fr. 1'000.--;
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Decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della reclamante ed è dedot- ta dall’anticipo spese di fr. 1'500.-- già prelevato. La cassa del Tribunale penale federale ritornerà alla reclamante fr. 1'000.--.
Bellinzona, il 27 luglio 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Fulvio Pezzati - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).