Richiesta di anonimizzazione accresciuta (art. 63 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Con decisione del 4 ottobre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale (in seguito: TPF) ha respinto un reclamo A. contro un decreto di non luogo a procedere pronunciato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in relazione a una denuncia penale sporta dal reclamante nei confronti di ignoti funzionari federali, in particolare del Servizio delle attività in- formative della Confederazione (in seguito: SIC) e della Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM). Al dire del reclamante, i denunciati si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell'ambito dell'esame della sua do- manda di naturalizzazione ritenendo che dalle verifiche da loro effettuate, da lui contestate, risulterebbe ch'egli sarebbe coinvolto in attività di terrorismo isla- mico (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2019.133).
B. Il 24 ottobre 2019, l'interessato ha presentato a questa Corte e al Segretariato generale del TPF un'istanza con richiesta di provvedimenti cautelari urgenti con- cernente una maggiore anonimizzazione della citata sentenza (v. act. 4.3).
Con decisione del 25 ottobre 2019 (incarto GS.2019.1), relativa implicitamente soltanto alle misure cautelari urgenti, limitata al dispositivo e priva di motiva- zione, il Segretariato generale del TPF ha parzialmente respinto l'istanza, ac- cogliendola limitatamente alla richiesta di non pubblicare da parte del TPF né di mettere a disposizione di terzi per la consultazione la sentenza litigiosa fino a una decisione definitiva su un eventuale ricorso (v. act. 4.11). Avverso quella decisione A. aveva presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu- nale federale (v. causa 1C_563/2019; v. act. 4.12). Rilevato che nel frattempo un quotidiano italiano aveva riferito i fatti oggetto della decisione di questa Corte del 4 ottobre 2019 (v. act. 4.15), il ricorrente aveva poi ritirato il ricorso (v. act. 4.14) e la causa è stata stralciata dai ruoli (v. decreto del Tribunale federale 1C_563/2019 del 5 novembre 2019; act. 4.25).
C. Dopo aver accertato che a seguito di una conferenza stampa indetta dall'inte- ressato il 3 novembre 2019 i media hanno ampiamente riportato il contenuto della decisione di questa Corte del 4 ottobre 2019, il 6 novembre 2019 il Segre- tariato generale del TPF ha chiesto al richiedente se intendeva mantenere l'i- stanza del 24 ottobre 2019, domanda alla quale egli ha risposto affermativa- mente, modificando in parte le sue conclusioni (v. act. 4.22). Mediante decisione motivata del 14 luglio 2020 (GS.2019.1), il Segretariato generale ha respinto l'istanza di anonimizzazione accresciuta, precisando che la sentenza di questa Corte non sarebbe stata pubblicata fino alla crescita in giudicato della decisione del Segretariato generale, e che anche quest'ultima pronuncia non sarebbe stata pubblicata fino alla sua crescita in giudicato (v. act. 4.2).
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D. Con sentenza del 7 febbraio 2022, il Tribunale federale ha accolto il ricorso interposto da A. avverso la summenzionata decisione del 14 luglio 2020, accer- tandone la nullità e rinviando la causa alla presente Corte per giudizio, autorità ritenuta competente, contrariamente al Segretariato generale del TPF, per sta- tuire sulla richiesta di anonimizzazione accresciuta presentata dal predetto (v. sentenza 1C_432/2020; act. 1).
E. Invitati a formulare eventuali osservazioni, A., con scritto del 25 marzo 2022 (v. act. 4), ha riconfermato le richieste contenute nella sua istanza del 24 ottobre 2019, estendendole, per quanto concerne le misure provvisionali, anche alla decisione del Segretariato generale del 14 luglio 2020 (v. act. 4.3), mentre il MPC, con lettera del 24 marzo 2022, ha dichiarato rimettersi al giudizio di que- sta Corte (v. act. 3). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi per conoscenza alle rispettive controparti (v. act. 5).
Le argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L’art. 63 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle auto- rità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) prevede che il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (cpv. 1). La pub- blicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata (cpv. 2). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informa- zione (cpv. 3).
E. 1.2 Secondo il Tribunale federale, la Corte dei reclami penali del TPF è competente di principio a fungere da autorità decisionale in materia di anonimizzazione delle proprie sentenze. L'adozione delle sentenze e l'attività strettamente connessa di anonimizzarle, e se del caso di modificare un'anonimizzazione, rientrano in- fatti di massima nei compiti precipui e tipici dell'attività giurisprudenziale, affidati ai giudici o ai cancellieri, che partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause, hanno voto consultivo, elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del TPF (v. art. 59 LOAP; art. 16 del regolamento sull’or- ganizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]; sen- tenza del Tribunale federale 1C_432/2020 consid. 1.3).
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E. 2.1 Il principio della pubblicità della giustizia, ancorato negli art. 30 cpv. 3 della Co- stituzione federale (Cost.; RS 101), 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II, è un principio fondamentale dello Stato di diritto atto a garantire un controllo demo- cratico dell’amministrazione della giustizia da parte della popolazione e impe- dire un’attività giudiziaria segreta (cosiddetta “Kabinettjustiz”; v. BIERI, Das Han- dwerk der Urteilsanonymisierung in: Hürlimann/Kettiger [ed.], Anonymisierung von Urteilen, 2021, n. 3 e seg.). Tale principio garantisce da un lato il corretto trattamento delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario da parte dei tri- bunali e permette d’altro canto al pubblico di conoscere come viene ammini- strata la giustizia (v. DTF 147 I 407 consid. 6.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 143 IV 151 consid. 2.4; 137 I 16 consid. 2.2; 133 I 106 consid. 8.1; sentenza del Tribunale federale 1C_642/2020 del 17 marzo 2022 consid. 2.1; BIERI, op. cit., n. 5 e segg.). Il principio della pubblicità della giustizia garantisce dunque che l’opinione pubblica e i media abbiano accesso alla giustizia in ma- niera trasparente, ricevendo informazioni sull’attività degli organi giudiziari, sulla loro composizione e sulla loro attività giurisprudenziale (v. DTF 147 I 407 con- sid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 1C_642/2020 consid. 2.2). Unicamente ragioni di alta sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o interessi privati preponderanti possono permettere eccezioni al principio della pubblicità della giustizia (v. DTF 133 I 106 consid. 8.1). Nel caso di procedure non pubbliche, tale principio è garantito dalla pubblicazione delle decisioni emesse in procedura scritta (v. DTF 133 I 106 consid. 8.2).
E. 2.2 Al principio della pubblicità della giustizia si affianca quello della libertà d’infor- mazione (v. art. 16 cpv. 3 Cost.). Tale principio garantisce il libero accesso alle fonti generalmente accessibili quali le decisioni e le udienze. In applicazione di tale principio, il TPF informa il pubblico sulla propria giurisprudenza in modo oggettivo e trasparente, salvaguardando i legittimi interessi delle parti e degli altri partecipanti al procedimento (art. 63 cpv. 1 LOAP e 2 cpv. 1 del regola- mento del Tribunale penale federale sui principi dell’informazione [in seguito RI; RS 173.711.33]). Esso pubblica regolarmente in Internet le proprie decisioni e raccoglie una volta all’anno in un’apposita raccolta ufficiale una selezione delle principali decisioni (art. 3 cpv. 1, art. 4 e 5 RI).
E. 2.3 La Costituzione federale garantisce la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.). Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.). In applicazione di questo principio, l’art. 63 cpv. 2 LOAP e l’art. 6 cpv. 1 RI prevedono che il TPF pubblichi le proprie deci- sioni di principio in forma anonimizzata al fine di proteggere gli interessi delle parti al procedimento (v. DTF 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 1C_642/2020 consid. 2.3). L’anonimizzazione deve essere tale da impedire nel limite del pos- sibile di risalire all’identità della persona interessata. Tuttavia, la garanzia asso-
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luta che una persona interessata da una procedura giudiziaria non sia identifi- cabile nonostante l’anonimizzazione della decisione non può essere data (v. DTF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3; sentenze del Tribunale federale 1C_642/2020 consid. 2.3; 2C_677/2015 consid. 4.2). ll rischio di iden- tificazione della persona non è neppure un motivo sufficiente per rinunciare alla pubblicazione della decisione. Così facendo, infatti, non sarebbe possibile ga- rantire una giurisprudenza trasparente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.228/2003 del 10 marzo 2004 consid. 4.3). Una ponderazione fra gli interessi pubblici alla trasparenza della giurisprudenza e gli interessi privati alla segre- tezza è necessaria (v. DTF 133 I 106 consid 8.3 e 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 e 3.2) e il principio della proporzionalità deve essere rispettato (v. DTF 147 I 407 consid. 6.4.2; sentenza del Tribunale federale 1C_642/2020 consid. 2.3). Infine, l’anonimizzazione di una decisione non deve essere tale da rendere la mede- sima illeggibile e incomprensibile (v. DTF 133 I 106 consid. 8.3; sentenze del Tribunale federale 1C_642/2020 consid. 2.3; 2C_677/2015 consid. 4.2; BIERI, op. cit., n. 17 e 20).
Conformemente alla costante prassi dei tribunali federali, il Tribunale penale federale estende l’anonimizzazione delle decisioni ai nomi delle parti al proce- dimento. Per contro, i nomi delle autorità, dei rappresentanti legali e dei comuni non sono di regola resi anonimi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_235/2011 del 24 maggio 2011 consid. 4.3; BIERI, op. cit., n. 25 e segg.). Giusta l’art. 6 cpv. 2 RI, i nomi delle parti possono essere eccezionalmente pub- blicati se gli interessi pubblici alla conoscenza dei nomi sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa ce- lebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico. Nel caso di persone note all’opinione pubblica o che svolgono funzioni pubbliche (politici, sportivi, ecc.) si giustifica la pubblicazione da parte dei media di nome e cognome della persona interessata (v. DTF 126 III 305 consid. 4 e 127 III 481 consid. 2c; BIERI, op. cit.,
n. 36). In questo caso, infatti, vi è un legittimo interesse pubblico all’informazione sulla persona, sulla sua partecipazione alla vita pubblica, sul suo modo di agire e sulla sua reputazione (v. DTF 137 I 16 consid. 2.4 e 2.5).
E. 3 novembre 2019, A. ha indetto una conferenza stampa nell’ambito della quale ha esposto la propria opinione riguardo alla decisione della Corte dei reclami penali del TPF. Tale conferenza stampa è stata ampiamente ripresa e diffusa dalla stampa cartacea con articoli e fotografie del richiedente. Quest’ultimo cade dunque in contraddizione laddove da un lato afferma di essere in pericolo per la sua integrità personale e dall’altro si espone in una conferenza stampa.
E. 3.1 Il richiedente lamenta un’anonimizzazione insufficiente della decisione BB.2019.133 del 4 ottobre 2019. Qualora la versione così anonimizzata dal TPF dovesse essere resa pubblica, egli sarebbe immediatamente identificabile e po- trebbe essere esposto a minacce, aggressioni fisiche e denigrazioni di altro ge- nere, considerata l’estrema sensibilità della popolazione in relazione al tema del terrorismo. Il richiedente adduce inoltre che la trasmissione della decisione ai giornalisti accreditati e la conseguente ripresa della notizia da parte dei vari me- dia avrebbero provocato un danno alla sua immagine e a quella della sua fami- glia. Egli chiede quindi un’anonimizzazione accresciuta della predetta decisione
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nel senso di eliminare qualsiasi elemento che permetta di risalire alla sua iden- tità.
E. 3.2.1 Come da costante prassi del TPF, ad avvenuta conferma dell’intimazione a tutte le parti, la decisione in questione è stata anonimizzata secondo le Direttive in- terne del Segretariato generale del TPF sull’anonimizzazione (v. www.bst- ger.ch/it/media/direttive.html) e trasmessa elettronicamente in forma anonimiz- zata ai giornalisti accreditati al TPF con un termine d’embargo. Come già evi- denziato in precedenza (v. supra consid. 2.1), tale decisione è stata resa in procedura scritta e rientra quindi nelle procedure non pubbliche ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 CPP. Nel caso di procedure scritte come quella in oggetto, il principio della pubblicità della giustizia deve essere garantito dalla pubblicazione delle decisioni, di principio in forma anonimizzata. Se da un lato la trasparenza della giustizia in una procedura scritta è garantita unicamente dalla pubblicazione delle decisioni, dall’altro tale pubblicazione deve garantire una sufficiente ano- nimizzazione delle parti interessate affinché la confidenzialità della loro identità sia tutelata (v. sentenza del Tribunale federale 1C_698/2017 del 23 aprile 2018 consid. 2.2). Occorre dunque operare una ponderazione fra gli interessi pubblici e privati in gioco per stabilire se determinati elementi della decisione debbano essere resi anonimi (cfr. DTF 133 I 106 consid. 8.1).
E. 3.2.2 Nel caso in esame, il richiedente solleva la censura di un’insufficiente anonimiz- zazione per il fatto che determinati elementi non sono stati anonimizzati, tra cui l’espressione “Imam della moschea di Lugano-Viganello” che consentirebbe ai media di identificarlo facilmente. A suo dire, l’anonimizzazione non avrebbe quindi raggiunto il suo scopo.
Vero è che nella decisione in questione è stato reso anonimo unicamente il nome del reclamante, oltre che il suo comune di residenza, mentre altri elementi identificativi (per es. “lmam della moschea di Lugano-Viganello”) sono rimasti visibili nel testo. Tuttavia, ciò non è dovuto ad una negligenza da parte del TPF, ma è frutto di una riflessione approfondita. Due sono gli aspetti che sono stati tenuti in considerazione: in primo luogo il fatto che il richiedente è un personag- gio pubblico; in secondo luogo la necessità di evitare speculazioni da parte dell’opinione pubblica e dei media sulla moschea interessata.
A. è un personaggio noto all’opinione pubblica: egli esercita una funzione con risvolti pubblici e prende posizione pubblicamente su temi di interesse generale. Vi è quindi di principio un legittimo interesse pubblico all’informazione sulla per- sona, sulla sua partecipazione alla vita pubblica, sul suo modo di agire e sulla sua reputazione. Anche quando agisce per i propri interessi privati, il richiedente deve tener conto dell’aspetto pubblico della sua persona. Nel caso concreto, l’anonimizzazione richiesta non farebbe che alimentare speculazioni da parte
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dell’opinione pubblica e dei media sull’identità della persona interessata. Con- siderato che non vi sono molti Imam in Ticino e in Svizzera, l’indicazione della moschea di Lugano-Viganello facilita l’identificazione sia da parte dei fedeli mu- sulmani che dell’opinione pubblica in generale, evitando così che altre persone siano, loro malgrado, soggette all’attenzione dei media. In casi come questi, un’anonimizzazione assoluta porterebbe invece a concentrare l’attenzione dei media e del pubblico su terze persone con la stessa funzione del richiedente, ma completamente estranee alla procedura in oggetto.
Per quanto riguarda l’interesse privato del richiedente a mantenere segreta la propria identità, dalla decisione in questione appare chiaro che A. non è stato accusato di essere un terrorista islamico. Nella medesima si legge infatti che nessuna procedura penale è stata aperta nei suoi confronti. Ciò che emerge dalla decisione in questione è che egli ha agito come denunciante nei confronti di funzionari federali che si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell’ambito dell’esame della sua domanda di naturalizzazione. Inoltre, in data
E. 3.2.3 Per i motivi sovraesposti, l’interesse pubblico ad un’informazione corretta e tra- sparente è in casu preponderante. Anche per quanto riguarda gli altri elementi di cui A. chiede l’eliminazione dal testo della decisione (“lmam”, “Moschea di Lugano-Viganello”, “Lega dei Musulmani in Ticino”, “moschea”, “moschee”, “moschea in Viganello”, “guida spirituale”, “Arabia Saudita”, ecc.), valgono i mo- tivi addotti in precedenza. In questi casi, un’anonimizzazione accresciuta della decisione comporterebbe inoltre una difficoltà oggettiva di lettura e di compren- sione del ragionamento giuridico alla base della decisione, ciò che sarebbe con- trario al principio della pubblicità della giustizia.
E. 4 Con osservazioni del 25 marzo 2022, il richiedente, oltre a ribadire tutto quanto già espresso dinanzi al Segretariato generale e al Tribunale federale, ha pro- dotto diversi documenti non ancora agli atti della procedura dinanzi al Segreta- riato generale (GS.2019.1), i quali riferirebbero delle conseguenze da lui subite in seguito alla divulgazione della sua vicenda nei media (v. act. 4, pag. 24). Ora, premesso che per il presente giudizio questa Corte deve di massima posizio- narsi al momento dell’istanza del 24 ottobre 2019, si rileva che gli atti di cui sopra non permettono in ogni caso di sovvertire l’esito dell’istanza in questione. Le varie interpellanze e interrogazioni presentate in ambito politico nonché gli ulteriori articoli apparsi nella stampa sono legati alla notorietà del richiedente e
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alla sua funzione, oltre che alla conferenza stampa di cui sopra riferito, alla quale si è aggiunta una partecipazione del medesimo a una trasmissione tele- visiva della RSI, a ulteriore dimostrazione del suo comportamento contradditto- rio. Per quanto riguarda il certificato medico del 20 aprile 2021 redatto dal Dr. med. B. (v. act. 4.4), si rileva che [omissis]. Il Dr. B. giunge alla conclusione che “l’insieme di questi fattori di stress condizionano un peggioramento della sintomatologia psichica del paziente” (ibidem). Premesso che il certificato me- dico in questione risale oramai a più di un anno fa e che la situazione può quindi non essere più la stessa, da quanto precede va dedotto che il precario stato psico-fisico del richiedente è dovuto solo in parte all’attuale vicenda, essendo lo stesso piuttosto legato ad altre problematiche, anche pregresse. Esso non permette in ogni caso di modificare l’esito della presente procedura.
E. 5 Alla luce di tutto quanto precede, la richiesta di anonimizzazione accresciuta formulata dal richiedente deve essere respinta.
E. 6 In via provvisionale, il richiedente chiede infine che le decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 non vengano pubblicate in alcuna forma, né messe a disposizione di terzi per consultazione, fino a decisione de- finitiva (cresciuta in giudicato).
L’art. 79 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) prevede che il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedi- menti coattivi. Ora, non concernendo la presente procedura provvedimenti coat- tivi, contro la relativa decisione, la cui crescita in giudicato è immediata, non è dato alcun rimedio giuridico ordinario. Le richieste di cui sopra, come pure le ulteriori richieste di cui ai punti 2 e 3 dell’istanza del 24 ottobre 2019, tese a diffidare i giornalisti accreditati ed eventuali terzi dall’utilizzare la versione ano- nimizzata contestata della decisione BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e a met- tere a loro disposizione unicamente una versione maggiormente anonimizzata della stessa, diventano quindi prive d’oggetto contestualmente alla presente de- cisione.
E. 7 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e
E. 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolu- menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- La richiesta di anonimizzazione accresciuta delle decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 è respinta.
- La richiesta in via provvisionale di non pubblicare in nessuna forma e di non mettere a disposizione di terzi per consultazione le decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 fino a decisione definitiva (cre- sciuta in giudicato), come pure le richieste 2 e 3 dell’istanza del 24 ottobre 2019, sono divenute prive d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del richiedente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 24 maggio 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,
Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Opponente
Oggetto
Richiesta di anonimizzazione accresciuta (art. 63 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2022.25
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Fatti: A. Con decisione del 4 ottobre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale (in seguito: TPF) ha respinto un reclamo A. contro un decreto di non luogo a procedere pronunciato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in relazione a una denuncia penale sporta dal reclamante nei confronti di ignoti funzionari federali, in particolare del Servizio delle attività in- formative della Confederazione (in seguito: SIC) e della Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM). Al dire del reclamante, i denunciati si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell'ambito dell'esame della sua do- manda di naturalizzazione ritenendo che dalle verifiche da loro effettuate, da lui contestate, risulterebbe ch'egli sarebbe coinvolto in attività di terrorismo isla- mico (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2019.133).
B. Il 24 ottobre 2019, l'interessato ha presentato a questa Corte e al Segretariato generale del TPF un'istanza con richiesta di provvedimenti cautelari urgenti con- cernente una maggiore anonimizzazione della citata sentenza (v. act. 4.3).
Con decisione del 25 ottobre 2019 (incarto GS.2019.1), relativa implicitamente soltanto alle misure cautelari urgenti, limitata al dispositivo e priva di motiva- zione, il Segretariato generale del TPF ha parzialmente respinto l'istanza, ac- cogliendola limitatamente alla richiesta di non pubblicare da parte del TPF né di mettere a disposizione di terzi per la consultazione la sentenza litigiosa fino a una decisione definitiva su un eventuale ricorso (v. act. 4.11). Avverso quella decisione A. aveva presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu- nale federale (v. causa 1C_563/2019; v. act. 4.12). Rilevato che nel frattempo un quotidiano italiano aveva riferito i fatti oggetto della decisione di questa Corte del 4 ottobre 2019 (v. act. 4.15), il ricorrente aveva poi ritirato il ricorso (v. act. 4.14) e la causa è stata stralciata dai ruoli (v. decreto del Tribunale federale 1C_563/2019 del 5 novembre 2019; act. 4.25).
C. Dopo aver accertato che a seguito di una conferenza stampa indetta dall'inte- ressato il 3 novembre 2019 i media hanno ampiamente riportato il contenuto della decisione di questa Corte del 4 ottobre 2019, il 6 novembre 2019 il Segre- tariato generale del TPF ha chiesto al richiedente se intendeva mantenere l'i- stanza del 24 ottobre 2019, domanda alla quale egli ha risposto affermativa- mente, modificando in parte le sue conclusioni (v. act. 4.22). Mediante decisione motivata del 14 luglio 2020 (GS.2019.1), il Segretariato generale ha respinto l'istanza di anonimizzazione accresciuta, precisando che la sentenza di questa Corte non sarebbe stata pubblicata fino alla crescita in giudicato della decisione del Segretariato generale, e che anche quest'ultima pronuncia non sarebbe stata pubblicata fino alla sua crescita in giudicato (v. act. 4.2).
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D. Con sentenza del 7 febbraio 2022, il Tribunale federale ha accolto il ricorso interposto da A. avverso la summenzionata decisione del 14 luglio 2020, accer- tandone la nullità e rinviando la causa alla presente Corte per giudizio, autorità ritenuta competente, contrariamente al Segretariato generale del TPF, per sta- tuire sulla richiesta di anonimizzazione accresciuta presentata dal predetto (v. sentenza 1C_432/2020; act. 1).
E. Invitati a formulare eventuali osservazioni, A., con scritto del 25 marzo 2022 (v. act. 4), ha riconfermato le richieste contenute nella sua istanza del 24 ottobre 2019, estendendole, per quanto concerne le misure provvisionali, anche alla decisione del Segretariato generale del 14 luglio 2020 (v. act. 4.3), mentre il MPC, con lettera del 24 marzo 2022, ha dichiarato rimettersi al giudizio di que- sta Corte (v. act. 3). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi per conoscenza alle rispettive controparti (v. act. 5).
Le argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 L’art. 63 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle auto- rità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) prevede che il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (cpv. 1). La pub- blicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata (cpv. 2). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informa- zione (cpv. 3).
1.2 Secondo il Tribunale federale, la Corte dei reclami penali del TPF è competente di principio a fungere da autorità decisionale in materia di anonimizzazione delle proprie sentenze. L'adozione delle sentenze e l'attività strettamente connessa di anonimizzarle, e se del caso di modificare un'anonimizzazione, rientrano in- fatti di massima nei compiti precipui e tipici dell'attività giurisprudenziale, affidati ai giudici o ai cancellieri, che partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause, hanno voto consultivo, elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del TPF (v. art. 59 LOAP; art. 16 del regolamento sull’or- ganizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]; sen- tenza del Tribunale federale 1C_432/2020 consid. 1.3).
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2.
2.1 Il principio della pubblicità della giustizia, ancorato negli art. 30 cpv. 3 della Co- stituzione federale (Cost.; RS 101), 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II, è un principio fondamentale dello Stato di diritto atto a garantire un controllo demo- cratico dell’amministrazione della giustizia da parte della popolazione e impe- dire un’attività giudiziaria segreta (cosiddetta “Kabinettjustiz”; v. BIERI, Das Han- dwerk der Urteilsanonymisierung in: Hürlimann/Kettiger [ed.], Anonymisierung von Urteilen, 2021, n. 3 e seg.). Tale principio garantisce da un lato il corretto trattamento delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario da parte dei tri- bunali e permette d’altro canto al pubblico di conoscere come viene ammini- strata la giustizia (v. DTF 147 I 407 consid. 6.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 143 IV 151 consid. 2.4; 137 I 16 consid. 2.2; 133 I 106 consid. 8.1; sentenza del Tribunale federale 1C_642/2020 del 17 marzo 2022 consid. 2.1; BIERI, op. cit., n. 5 e segg.). Il principio della pubblicità della giustizia garantisce dunque che l’opinione pubblica e i media abbiano accesso alla giustizia in ma- niera trasparente, ricevendo informazioni sull’attività degli organi giudiziari, sulla loro composizione e sulla loro attività giurisprudenziale (v. DTF 147 I 407 con- sid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 1C_642/2020 consid. 2.2). Unicamente ragioni di alta sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o interessi privati preponderanti possono permettere eccezioni al principio della pubblicità della giustizia (v. DTF 133 I 106 consid. 8.1). Nel caso di procedure non pubbliche, tale principio è garantito dalla pubblicazione delle decisioni emesse in procedura scritta (v. DTF 133 I 106 consid. 8.2).
2.2 Al principio della pubblicità della giustizia si affianca quello della libertà d’infor- mazione (v. art. 16 cpv. 3 Cost.). Tale principio garantisce il libero accesso alle fonti generalmente accessibili quali le decisioni e le udienze. In applicazione di tale principio, il TPF informa il pubblico sulla propria giurisprudenza in modo oggettivo e trasparente, salvaguardando i legittimi interessi delle parti e degli altri partecipanti al procedimento (art. 63 cpv. 1 LOAP e 2 cpv. 1 del regola- mento del Tribunale penale federale sui principi dell’informazione [in seguito RI; RS 173.711.33]). Esso pubblica regolarmente in Internet le proprie decisioni e raccoglie una volta all’anno in un’apposita raccolta ufficiale una selezione delle principali decisioni (art. 3 cpv. 1, art. 4 e 5 RI).
2.3 La Costituzione federale garantisce la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.). Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.). In applicazione di questo principio, l’art. 63 cpv. 2 LOAP e l’art. 6 cpv. 1 RI prevedono che il TPF pubblichi le proprie deci- sioni di principio in forma anonimizzata al fine di proteggere gli interessi delle parti al procedimento (v. DTF 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 1C_642/2020 consid. 2.3). L’anonimizzazione deve essere tale da impedire nel limite del pos- sibile di risalire all’identità della persona interessata. Tuttavia, la garanzia asso-
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luta che una persona interessata da una procedura giudiziaria non sia identifi- cabile nonostante l’anonimizzazione della decisione non può essere data (v. DTF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3; sentenze del Tribunale federale 1C_642/2020 consid. 2.3; 2C_677/2015 consid. 4.2). ll rischio di iden- tificazione della persona non è neppure un motivo sufficiente per rinunciare alla pubblicazione della decisione. Così facendo, infatti, non sarebbe possibile ga- rantire una giurisprudenza trasparente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.228/2003 del 10 marzo 2004 consid. 4.3). Una ponderazione fra gli interessi pubblici alla trasparenza della giurisprudenza e gli interessi privati alla segre- tezza è necessaria (v. DTF 133 I 106 consid 8.3 e 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 e 3.2) e il principio della proporzionalità deve essere rispettato (v. DTF 147 I 407 consid. 6.4.2; sentenza del Tribunale federale 1C_642/2020 consid. 2.3). Infine, l’anonimizzazione di una decisione non deve essere tale da rendere la mede- sima illeggibile e incomprensibile (v. DTF 133 I 106 consid. 8.3; sentenze del Tribunale federale 1C_642/2020 consid. 2.3; 2C_677/2015 consid. 4.2; BIERI, op. cit., n. 17 e 20).
Conformemente alla costante prassi dei tribunali federali, il Tribunale penale federale estende l’anonimizzazione delle decisioni ai nomi delle parti al proce- dimento. Per contro, i nomi delle autorità, dei rappresentanti legali e dei comuni non sono di regola resi anonimi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_235/2011 del 24 maggio 2011 consid. 4.3; BIERI, op. cit., n. 25 e segg.). Giusta l’art. 6 cpv. 2 RI, i nomi delle parti possono essere eccezionalmente pub- blicati se gli interessi pubblici alla conoscenza dei nomi sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa ce- lebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico. Nel caso di persone note all’opinione pubblica o che svolgono funzioni pubbliche (politici, sportivi, ecc.) si giustifica la pubblicazione da parte dei media di nome e cognome della persona interessata (v. DTF 126 III 305 consid. 4 e 127 III 481 consid. 2c; BIERI, op. cit.,
n. 36). In questo caso, infatti, vi è un legittimo interesse pubblico all’informazione sulla persona, sulla sua partecipazione alla vita pubblica, sul suo modo di agire e sulla sua reputazione (v. DTF 137 I 16 consid. 2.4 e 2.5).
3.
3.1 Il richiedente lamenta un’anonimizzazione insufficiente della decisione BB.2019.133 del 4 ottobre 2019. Qualora la versione così anonimizzata dal TPF dovesse essere resa pubblica, egli sarebbe immediatamente identificabile e po- trebbe essere esposto a minacce, aggressioni fisiche e denigrazioni di altro ge- nere, considerata l’estrema sensibilità della popolazione in relazione al tema del terrorismo. Il richiedente adduce inoltre che la trasmissione della decisione ai giornalisti accreditati e la conseguente ripresa della notizia da parte dei vari me- dia avrebbero provocato un danno alla sua immagine e a quella della sua fami- glia. Egli chiede quindi un’anonimizzazione accresciuta della predetta decisione
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nel senso di eliminare qualsiasi elemento che permetta di risalire alla sua iden- tità.
3.2
3.2.1 Come da costante prassi del TPF, ad avvenuta conferma dell’intimazione a tutte le parti, la decisione in questione è stata anonimizzata secondo le Direttive in- terne del Segretariato generale del TPF sull’anonimizzazione (v. www.bst- ger.ch/it/media/direttive.html) e trasmessa elettronicamente in forma anonimiz- zata ai giornalisti accreditati al TPF con un termine d’embargo. Come già evi- denziato in precedenza (v. supra consid. 2.1), tale decisione è stata resa in procedura scritta e rientra quindi nelle procedure non pubbliche ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 CPP. Nel caso di procedure scritte come quella in oggetto, il principio della pubblicità della giustizia deve essere garantito dalla pubblicazione delle decisioni, di principio in forma anonimizzata. Se da un lato la trasparenza della giustizia in una procedura scritta è garantita unicamente dalla pubblicazione delle decisioni, dall’altro tale pubblicazione deve garantire una sufficiente ano- nimizzazione delle parti interessate affinché la confidenzialità della loro identità sia tutelata (v. sentenza del Tribunale federale 1C_698/2017 del 23 aprile 2018 consid. 2.2). Occorre dunque operare una ponderazione fra gli interessi pubblici e privati in gioco per stabilire se determinati elementi della decisione debbano essere resi anonimi (cfr. DTF 133 I 106 consid. 8.1).
3.2.2 Nel caso in esame, il richiedente solleva la censura di un’insufficiente anonimiz- zazione per il fatto che determinati elementi non sono stati anonimizzati, tra cui l’espressione “Imam della moschea di Lugano-Viganello” che consentirebbe ai media di identificarlo facilmente. A suo dire, l’anonimizzazione non avrebbe quindi raggiunto il suo scopo.
Vero è che nella decisione in questione è stato reso anonimo unicamente il nome del reclamante, oltre che il suo comune di residenza, mentre altri elementi identificativi (per es. “lmam della moschea di Lugano-Viganello”) sono rimasti visibili nel testo. Tuttavia, ciò non è dovuto ad una negligenza da parte del TPF, ma è frutto di una riflessione approfondita. Due sono gli aspetti che sono stati tenuti in considerazione: in primo luogo il fatto che il richiedente è un personag- gio pubblico; in secondo luogo la necessità di evitare speculazioni da parte dell’opinione pubblica e dei media sulla moschea interessata.
A. è un personaggio noto all’opinione pubblica: egli esercita una funzione con risvolti pubblici e prende posizione pubblicamente su temi di interesse generale. Vi è quindi di principio un legittimo interesse pubblico all’informazione sulla per- sona, sulla sua partecipazione alla vita pubblica, sul suo modo di agire e sulla sua reputazione. Anche quando agisce per i propri interessi privati, il richiedente deve tener conto dell’aspetto pubblico della sua persona. Nel caso concreto, l’anonimizzazione richiesta non farebbe che alimentare speculazioni da parte
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dell’opinione pubblica e dei media sull’identità della persona interessata. Con- siderato che non vi sono molti Imam in Ticino e in Svizzera, l’indicazione della moschea di Lugano-Viganello facilita l’identificazione sia da parte dei fedeli mu- sulmani che dell’opinione pubblica in generale, evitando così che altre persone siano, loro malgrado, soggette all’attenzione dei media. In casi come questi, un’anonimizzazione assoluta porterebbe invece a concentrare l’attenzione dei media e del pubblico su terze persone con la stessa funzione del richiedente, ma completamente estranee alla procedura in oggetto.
Per quanto riguarda l’interesse privato del richiedente a mantenere segreta la propria identità, dalla decisione in questione appare chiaro che A. non è stato accusato di essere un terrorista islamico. Nella medesima si legge infatti che nessuna procedura penale è stata aperta nei suoi confronti. Ciò che emerge dalla decisione in questione è che egli ha agito come denunciante nei confronti di funzionari federali che si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell’ambito dell’esame della sua domanda di naturalizzazione. Inoltre, in data 3 novembre 2019, A. ha indetto una conferenza stampa nell’ambito della quale ha esposto la propria opinione riguardo alla decisione della Corte dei reclami penali del TPF. Tale conferenza stampa è stata ampiamente ripresa e diffusa dalla stampa cartacea con articoli e fotografie del richiedente. Quest’ultimo cade dunque in contraddizione laddove da un lato afferma di essere in pericolo per la sua integrità personale e dall’altro si espone in una conferenza stampa.
3.2.3 Per i motivi sovraesposti, l’interesse pubblico ad un’informazione corretta e tra- sparente è in casu preponderante. Anche per quanto riguarda gli altri elementi di cui A. chiede l’eliminazione dal testo della decisione (“lmam”, “Moschea di Lugano-Viganello”, “Lega dei Musulmani in Ticino”, “moschea”, “moschee”, “moschea in Viganello”, “guida spirituale”, “Arabia Saudita”, ecc.), valgono i mo- tivi addotti in precedenza. In questi casi, un’anonimizzazione accresciuta della decisione comporterebbe inoltre una difficoltà oggettiva di lettura e di compren- sione del ragionamento giuridico alla base della decisione, ciò che sarebbe con- trario al principio della pubblicità della giustizia.
4. Con osservazioni del 25 marzo 2022, il richiedente, oltre a ribadire tutto quanto già espresso dinanzi al Segretariato generale e al Tribunale federale, ha pro- dotto diversi documenti non ancora agli atti della procedura dinanzi al Segreta- riato generale (GS.2019.1), i quali riferirebbero delle conseguenze da lui subite in seguito alla divulgazione della sua vicenda nei media (v. act. 4, pag. 24). Ora, premesso che per il presente giudizio questa Corte deve di massima posizio- narsi al momento dell’istanza del 24 ottobre 2019, si rileva che gli atti di cui sopra non permettono in ogni caso di sovvertire l’esito dell’istanza in questione. Le varie interpellanze e interrogazioni presentate in ambito politico nonché gli ulteriori articoli apparsi nella stampa sono legati alla notorietà del richiedente e
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alla sua funzione, oltre che alla conferenza stampa di cui sopra riferito, alla quale si è aggiunta una partecipazione del medesimo a una trasmissione tele- visiva della RSI, a ulteriore dimostrazione del suo comportamento contradditto- rio. Per quanto riguarda il certificato medico del 20 aprile 2021 redatto dal Dr. med. B. (v. act. 4.4), si rileva che [omissis]. Il Dr. B. giunge alla conclusione che “l’insieme di questi fattori di stress condizionano un peggioramento della sintomatologia psichica del paziente” (ibidem). Premesso che il certificato me- dico in questione risale oramai a più di un anno fa e che la situazione può quindi non essere più la stessa, da quanto precede va dedotto che il precario stato psico-fisico del richiedente è dovuto solo in parte all’attuale vicenda, essendo lo stesso piuttosto legato ad altre problematiche, anche pregresse. Esso non permette in ogni caso di modificare l’esito della presente procedura.
5. Alla luce di tutto quanto precede, la richiesta di anonimizzazione accresciuta formulata dal richiedente deve essere respinta.
6. In via provvisionale, il richiedente chiede infine che le decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 non vengano pubblicate in alcuna forma, né messe a disposizione di terzi per consultazione, fino a decisione de- finitiva (cresciuta in giudicato).
L’art. 79 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) prevede che il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedi- menti coattivi. Ora, non concernendo la presente procedura provvedimenti coat- tivi, contro la relativa decisione, la cui crescita in giudicato è immediata, non è dato alcun rimedio giuridico ordinario. Le richieste di cui sopra, come pure le ulteriori richieste di cui ai punti 2 e 3 dell’istanza del 24 ottobre 2019, tese a diffidare i giornalisti accreditati ed eventuali terzi dall’utilizzare la versione ano- nimizzata contestata della decisione BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e a met- tere a loro disposizione unicamente una versione maggiormente anonimizzata della stessa, diventano quindi prive d’oggetto contestualmente alla presente de- cisione.
7. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolu- menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di anonimizzazione accresciuta delle decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 è respinta. 2. La richiesta in via provvisionale di non pubblicare in nessuna forma e di non mettere a disposizione di terzi per consultazione le decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 fino a decisione definitiva (cre- sciuta in giudicato), come pure le richieste 2 e 3 dell’istanza del 24 ottobre 2019, sono divenute prive d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del richiedente.
Bellinzona, 25 maggio 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Pascal Delprete - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.