Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Il 17 ottobre 2018 A., residente a Z., Imam della moschea di Lugano-Viganello, ha sporto denuncia/querela (v. act. 1.2) presso il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) nei confronti di “ignoti funzionari dell’Amministra- zione federale, con particolare riferimento a funzionari federali attivi presso la Segreteria di Stato della migrazione, Berna, e del Servizio delle attività informa- tive della Confederazione (SIC), Berna” per titolo di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP) e abuso d’autorità (art. 312 CP).
In sostanza, nel mese di maggio 2014, A. ha formulato una domanda di natura- lizzazione ordinaria presso il Comune di Z., autorità che gli ha concesso, il 14 marzo 2016, l’attinenza comunale a Z. (v. doc. A e B allegati alla denuncia penale, in rubrica 5 incarto MPC). In data 3 novembre 2017, A. ha ricevuto dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) uno scritto, mediante il quale gli è stato comunicato che, dalle verifiche effettuate, egli sarebbe coin- volto in attività di terrorismo islamico. Tali accuse sarebbero essenzialmente fondate sulle informazioni contenute nel preavviso negativo allestito dal Servizio delle attività informative della Confederazione (in seguito: SIC). La SEM ha quindi fissato al predetto un termine per prendere posizione e fornire la docu- mentazione pertinente, in particolare quella che comprovi l’origine dei finanzia- menti della moschea di Lugano-Viganello (v. doc. C allegato alla denuncia pe- nale). Con scritto del 29 dicembre 2017 il denunciante ha respinto le accuse mossegli dalla SEM (v. doc. H allegato alla denuncia penale). Con decisione del 14 settembre 2018, la SEM ha deciso di rifiutare a A. la concessione dell’au- torizzazione federale di naturalizzazione, fondandosi sul preavviso negativo del SIC (v. doc. P allegato alla denuncia penale). Il predetto ha impugnato tale de- cisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, procedura tuttora pendente (v. doc. S allegato alla denuncia penale). Ritenendo le affermazioni della SEM, effettuate nello scritto del 3 novembre 2017, e del SIC, nel suo scritto del 28 feb- braio 2017, infondate e lesive del suo onore e ipotizzando un comportamento abusivo da parte di tali autorità, A. ha quindi sporto denuncia/querela al MPC.
B. Con decisione del 13 giugno 2019, il MPC, ritenendo non dati i presupposti pro- cessuali per i reati di diffamazione e calunnia e non adempiuti gli elementi co- stitutivi dei reati di diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso di autorità, in appli- cazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a procedere (v. act. 1.1).
C. Con reclamo del 27 giugno 2019 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le conclusioni seguenti (v. act. 1):
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“I. Il reclamo è accolto.
1. Di conseguenza, il decreto di non luogo a procedere datato 13.06.2019 del Ministero pubblico della Confederazione, per esso il Procuratore federale C. e il Procuratore federale capo D. (Inc. MPC n. SV.18.1039), è integral- mente annullato.
2. È ordinato al Ministero pubblico della Confederazione di procedere all’apertura dell’istruzione ex art. 309 CPP nei confronti di ignoti per le ipo- tesi di reato formulate nella denuncia/querela datata 17.10.2018 sporta dal signor A. (art. 397 cpv. 2 CPP).
3. Viene fatto ordine al Ministero pubblico della Confederazione di provve- dere all’assunzione delle prove menzionate al punto n. 50 del presente reclamo.
II. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie. Alla parte reclamante vengono assegnate congrue ripetibili.”
D. Nella sua risposta del 25 luglio 2019 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
E. Con replica del 9 agosto 2019, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
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dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
E. 1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 13 giugno 2019, è stato notificato al reclamante il 18 giugno 2019 (v. act. 1.1 e 1.3). Il reclamo, interposto il 27 giu- gno 2019, è pertanto tempestivo.
E. 1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante dichiarato esplicita- mente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato (v. act. 1.1), occorre analizzare se egli dispone della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuri- dico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giu- dicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni con- cernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP) e l’ingiuria (art. 177 CP) invocate nella sua denuncia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP e n. 1 ad art. 177 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica.
Il reato di abuso di autorità, previsto dall’art. 312 CP, protegge sia gli interessi dello Stato, il quale deve poter contare su funzionari fidati che esercitano in maniera ragionevole il potere loro conferito, sia quelli dei cittadini, i quali non devono essere vittime di un esercizio incontrollato e arbitrario del potere pub- blico. Il fatto che la norma in questione preveda, quale condizione soggettiva, il fine di recare danno ad altri corrobora in effetti quanto precede (v. DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale federale BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). Dato che a mente del ricorrente egli sarebbe stato danneggiato dagli atti rimproverati all’autorità per rapporto al
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suo diritto ad una corretta procedura di naturalizzazione, la sua legittimazione ricorsuale è data anche per tale reato.
E. 1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
E. 2 L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a proce- dere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adem- piuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (cpv. 2).
E. 2.1 Il denunciante sostiene che le seguenti affermazioni della SEM, contenute nello scritto del 3 novembre 2017, siano lesive del suo onore (v. doc C allegato alla denuncia):
“Dai controlli che la SEM ha effettuato nell’ambito della concessione di tale auto- rizzazione, sono emersi indizi concreti che dimostrano un suo presumibile coin- volgimento nell’ambito del terrorismo islamico. In particolare, lei intratterrebbe dei legami con islamisti radicali o con persone sospettate di partecipare ad atti- vità legate al terrorismo islamico. Egli stesso avrebbe affermato di aver casual- mente incontrato, in Arabia Saudita, un personaggio che secondo quanto sa- rebbe poi emerso da alcune indagini, apparterrebbe alla Jihad islamica. Risulta inoltre che alcuni membri della “Lega dei Musulmani in Ticino”, così come alcuni visitatori della Moschea di Viganello, si sarebbero radicalizzati divenendo com- battenti della Jihad islamica. Va inoltre rilevata una mancanza di cooperazione nell’ambito di inchieste antiterrorismo durante le quali lei è stato sentito in qua- lità di persona informata sui fatti. Quanto da lei affermato durante alcuni inter- rogatori, risulta contraddittorio e poco verosimile. Lei ha sostenuto ad esempio di non intrattenere alcun contatto, né di conoscere i finanziatori della moschea. Ha poi aggiunto di non ricevere alcun finanziamento estero. Riteniamo tali af- fermazioni poco attendibili, specialmente in considerazione del ruolo centrale che riveste all’interno della moschea. Non da ultimo, da alcuni elementi risulta che lei sarebbe a conoscenza del contenuto di alcune conversazioni che sareb- bero avvenute all’interno della moschea. Sennonché, ha poi contraddittoria- mente affermato di essere estraneo a ciò che accade all’interno della moschea stessa”.
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Parimenti lesive del suo onore sarebbero, a suo avviso, le seguenti dichiarazioni effettuate dal SIC nella sua lettera del 28 febbraio 2017 destinata alla SEM (v. doc I2 allegato alla denuncia):
“A. ist beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) seit mehreren Jahren ver- zeichnet. Der Gesuchsteller ist als Imam der Moschee «Lega dei Musulmani in Ticino» tätig. Einige Mitglieder dieser Vereinigung und Besucher der Moschee in Viganello haben sich radikalisiert und als Dschihadkämpfer in die syrisch- irakenischen Kriegsgebiete begeben. A. wurde in diesem Zusammenhang mehrfach durch unseren Dienst befragt, wobei er sich dem NDB gegenüber weder kooperativ noch transparent verhielt. Sein Auftreten war vielmehr miss- trauisch und seine zaghaften Antworten zu den in der Moschee aktiven islamis- tischen Netzwerken liessen den Eindruck zu, er wolle etwas verbergen. So er- hielten wir trotz der mit ihm geführten präventiven Ansprachen aufgrund seiner ausweichenden Aussagen kein klares Bild zu seiner Rolle bzw. Tätigkeit in den islamistischen Kreisen, welche in der Moschee aktiv sind. Die bestehenden Ver- dachtsmomente konnten somit nicht entkräftet werden”.
Il denunciante ritiene inoltre lesive della sua persona le seguenti affermazioni della SEM contenute nella decisione del 14 settembre 2018 (v. doc. P allegato alla denuncia):
“La SEM ritiene quindi che l’interessato costituisca una compromissione dura- tura della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ciò specialmente a fronte del ruolo pubblico dell’interessato ed in particolare della sua funzione di Imam. Tali circostanze costituirebbero un rischio accresciuto per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. È in effetti grazie al suo ruolo di guida spiri- tuale che si instaura un rapporto di fiducia e devozione con i suoi fedeli, ren- dendo gli stessi facilmente influenzabili […] la SEM ritiene che egli svolga, in realtà, una funzione di doppio ruolo con lo scopo finale di intrattenere delle re- lazioni, in Svizzera e all’estero, con persone in corso di radicalizzazione, già radicalizzate, o che sono divenute combattenti della Jihad islamica […] per quanto concerne le allegazioni della SEM secondo le quali l’interessato, sentito nell’ambito di inchieste antiterrorismo, ha fornito dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili (cfr. lettera del 3 novembre 2017), egli non ha sollevato a tal proposito delle contestazioni valide”.
E. 2.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.
Innanzitutto, la querela relativa ai reati contro l’onore (art. 173, 174 e 177 CP), datata 17 ottobre 2018, sarebbe tardiva, dato che il denunciante, a partire dalle
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date di ricevimento degli scritti della SEM e del SIC, sarebbe già stato a cono- scenza sia delle ipotesi di reato sia degli autori, i quali sarebbero i funzionari firmatari degli scritti, ossia persone immediatamente identificabili.
Contestualmente ai reati di diffamazione (art. 173 CP) e di calunnia (art. 174 CP), la querela sarebbe infondata anche nel merito. Al reclamante non verrebbe infatti contestato di essere un terrorista islamico. Il MPC precisa che “nell’ambito dei poteri discrezionali dell’Ufficio preposto alla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, il dato secondo il quale lo stesso intratterrebbe (con l’uso del condizionale) dei legami con islamisti radicali, dato peraltro con- fermato dallo stesso querelante, non è volto ad attribuirgli un ruolo che lo fa apparire non degno di rispetto ma viene soppesato e valutato nell’ambito della procedura di naturalizzazione ed è pure oggetto di disamina nel quadro dei mezzi di impugnazione previsti dalla procedura amministrativa” (v. 1.1, p. 6). Inoltre, attraverso gli scritti di cui sopra, verrebbe evidenziato che il reclamante “non sarebbe stato collaborativo nel corso degli interrogatori eseguiti dal Servi- zio delle attività informative della Confederazione in quanto non avrebbe agito né cooperativamente né in modo trasparente, e che il suo atteggiamento sa- rebbe stato piuttosto sospettoso, le sue esitanti risposte lasciando dubbi sul fatto che volesse nascondere qualcosa con riferimento alle reti islamiste attive nella moschea. Tali espressioni risultano essere delle constatazioni […] in me- rito a quanto avvenuto ed emerso nel corso degli interrogatori del quere- lante/denunciante. Le espressioni su indicate, non devono essere valutate se- paratamente, ma devono essere messe in relazione al particolare contesto […] di una procedura di naturalizzazione” (v. ibidem, p. 6 e seg.). Il MPC aggiunge che “dalla lettura di tali esternazioni, secondo il senso che un lettore non preve- nuto poteva attribuire alle stesse, non appare che il loro contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione di A. e non suscita l’impressione tantomeno il so- spetto che allo stesso vengano attribuiti qualità di carattere che lo fanno appa- rire non degno di rispetto” (ibidem, p. 7).
Per quanto riguarda il reato di ingiuria (art. 177 CP), il MPC ritiene doveroso, anche in questo caso, contestualizzare l’affermazione contestata (ossia che il reclamante avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili), la quale sarebbe intervenuta nell’ambito della decisione relativa alla domanda di concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Esso rileva che “tale asserzione non trascende nel dubitare dell’onestà o della moralità della persona e nel renderla disprezzabile in quanto essere umano, in altre parole non ha una finalità denigratoria nei confronti della persona, essendo peraltro riferita a delle dichiarazioni attestate e riportate in documenti scritti. È per contro evidente che nell’ambito della loro attività istituzionale le autorità federali prepo- ste, nell’espletamento dei propri poteri, sulla base dei controlli eseguiti e dalle informazioni ricevute, devono potere esprimere il proprio parere” (ibidem, p. 7).
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Infine, chinandosi sul reato di abuso di autorità (art. 312 CP), il MPC rileva come il reclamante non avrebbe spiegato “in quale modo il funzionario del SIC e/o del SEM abbia abusato della sua autorità per arrecare a sé stesso o ad altri un indebito profitto o di recare un danno, posto che l’asserita infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti può certamente essere – e lo è stato – oggetto di procedura ricorsuale. Di certo il denunciante non fornisce alcun elemento o indizio in relazione alla presenza di un indebito profitto per sé o per altri da parte dei funzionari del SIC e/o del SEM. La seconda condizione oggettiva del reato, ovvero il recare un danno, è considerata adempiuta dal denunciante per il fatto che non gli sarebbe stata concessa l’autorizzazione federale alla naturalizza- zione a seguito di accuse infondate. La concessione o meno dell’autorizzazione federale alla cittadinanza è un compito dell’autorità preposta che può decidere in maniera positiva o negativa nei confronti del richiedente. Nel caso in esame non siamo di fronte ad accertamenti senza costrutto da parte dei funzionari fe- derali con il fine di nuocere alla sua procedura di naturalizzazione, ma semmai ad accertamenti che sono stati eseguiti dai rispettivi e competenti funzionari federali nell’adempimento dei propri poteri legittimi al fine di potere emanare una decisione di merito, nell’ambito di una procedura amministrativa di natura- lizzazione e al cospetto di una cerchia di persone peraltro legate dal segreto d’ufficio” (v. ibidem, p. 8).
E. 2.3.1 L’art. 31 CP prevede che il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato. Il querelante deve parimenti conoscere il reato stesso, nei suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi (v. sentenze del Tribunale federale 6B_145/2010 dell’11 maggio 2010 consid. 1.3 e 6P.13/2007 del 20 aprile 2007 consid. 5.1; RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 15 e segg. ad art. 31 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Tale informazione certa deve la- sciare apparire una procedura contro l’autore come avente buone possibilità di successo, senza esporsi al rischio di vedersi contestato il reato di calunnia o diffamazione (DTF 126 IV 131 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_1113/2014 del 28 ottobre 2015 consid. 2.1; RIEDO, op. cit., n. 26 ad art. 31 CP, con rinvii giurisprudenziali). Non è tuttavia necessario che la vittima cono- sca per nome l’autore. È sufficiente ch’essa sia in grado di individuare con cer- tezza quest’ultimo, ciò che risulta essere il caso quando una determinata fun- zione ufficiale è esercitata soltanto da una determinata persona (sentenza del Tribunale federale 6B_482/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.1; RIEDO, op. cit.,
n. 27 ad art. 31 CP).
E. 2.3.2 Nella fattispecie, contrariamente a quanto asserito dal MPC, gli autori dei con- testati scritti del SIC e della SEM non sono immediatamente identificabili. Da una parte, tali scritti non sono nominativi, dall’altra, le autorità in questione non
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hanno fornito le generalità degli autori, per cui non è possibile l’individualizza- zione richiesta dalla predetta giurisprudenza, la quale si riferiva al caso dell’unico dentista di un penitenziario e quindi di una persona facilmente identi- ficabile. Nulla di tutto ciò nel caso di specie, motivo per cui il termine di cui all’art. 31 CP non è ancora iniziato a decorrere e la querela risulta tempestiva.
E. 2.4.1 Indipendentemente dalla prova della verità e della buona fede, le regole gene- rali concernenti i fatti giustificativi si applicano sia alla diffamazione che all’in- giuria (v. DTF 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 153 consid. 4b; 116 IV 211 con- sid. 4a/bb; 108 IV 94 consid. 2; RIKLIN, Commentario basilese, op. cit., n. 62 e 63 ad note prelim. art. 173 CP e n. 17 ad art. 177 CP; DUPUIS/MOREILLON/PI- GUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP e n. 21 ad art. 177 CP). L’analisi della presenza o meno di un fatto giustificativo viene effettuata prima di quella della prova liberatoria (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/cc; 108 IV 94 consid. 2; RIKLIN, op. cit., n. 55 ad note prelim. art 173; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 177 CP). Nell’ambito della diffamazione e dell’ingiuria, l’atto autorizzato dalla legge costituisce un fatto giustificativo. Giusta l’art. 14 CP, chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge. Il Tribunale fede- rale ha già avuto modo di affermare che colui il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni, lede l’onore altrui è anzitutto protetto dall’art. 14 CP (risp. art. 32 vCP). In questo senso, le affermazioni lesive dell’onore di una persona contenute in una decisione, nella misura in cui esse sono pertinenti e necessarie, sono pro- tette dall’art. 14 CP. Le autorità giudiziarie e amministrative devono infatti fre- quentemente procedere a constatazioni che possono ledere la reputazione di una persona o esprimere un giudizio di valore. Di conseguenza, se affermazioni lesive dell’onore di una persona sono in rapporto diretto con la causa e sem- brano necessarie, il giudice o il funzionario che ne è l’autore non può essere perseguito per diffamazione (e quindi neanche per ingiuria). Secondo l’Alta Corte, colui il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve evidenziare fatti che ledono l’onore di una persona o esprimere un giudizio di valore sulla stessa e sui suoi moventi, è protetto dall’art. 14 CP, nella misura in cui non ecceda manifestamente rispetto a ciò che è necessario per adempiere al proprio com- pito e non formuli accuse della cui falsità è cognito (v. DTF 108 IV 94 consid. 2).
E. 2.4.2 Il SIC è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali consistono nella pre- venzione e nella valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisio- nali politici. Il SIC in Svizzera si occupa dell’individuazione tempestiva e della lotta contro il terrorismo, dell’estremismo violento, dello spionaggio, della proli- ferazione delle armi di distruzione di massa e delle tecnologie dei loro vettori nonché dei cyberattacchi alle infrastrutture critiche. Il SIC raccoglie all’estero
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informazioni importanti in materia di politica di sicurezza e le valuta. Fornisce quindi contributi decisivi per la valutazione globale della situazione di minaccia. A livello di Confederazione i prodotti del SIC sono destinati soprattutto al Con- siglio federale, ai dipartimenti nonché alla condotta militare. Appoggia inoltre i Cantoni nella salvaguardia della sicurezza interna e le autorità di perseguimento penale a livello federale. L’attività preventiva del SIC deve essere chiaramente distinta dall’attività repressiva delle autorità di perseguimento penale. Il SIC non è un’autorità di perseguimento penale. I suoi compiti principali sono la preven- zione e la valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici (v. www.vbs.admin.ch/it/ddps/organizzazione/unita-amministrative/ser- vizio-attivita-informative.html; v. anche GERTSCH/STÄHLI, in Kiener/Büh- ler/Schindler (ed.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. III, Sicher- heits- und Ordnungsrecht des Bundes, Parte 2, pag. 399 e segg., 412 e segg. e 420 e segg.). Il 25 settembre 2016 il popolo svizzero ha accettato la nuova legge sulle attività informative (LAIn; RS 121). La legge è in vigore dal 1° set- tembre 2017. Contemporaneamente sono entrate in vigore anche le tre ordi- nanze di applicazione: l’ordinanza sulle attività informative (OAIn; RS 121.1), l’ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC; RS 121.2) e l’ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn; RS 121.3). La legge riformula il compito del SIC di fornire una valutazione globale della situazione a favore dei beneficiari delle sue prestazioni. Consente la salvaguardia di altri im- portanti interessi strategici del Paese, tra cui la protezione delle infrastrutture critiche oppure della piazza finanziaria e industriale. Il SIC tutela la libertà indi- viduale dei cittadini svizzeri. Le ingerenze nella sfera privata avvengono con la massima cautela. Le nuove misure per l’acquisizione di informazioni previste dalla LAIn vengono applicate unicamente dopo essere state autorizzate da tre istanze: il Tribunale amministrativo federale, la Delegazione Sicurezza del Con- siglio federale e il capo del DDPS. Inoltre, la vigilanza sul SIC è notevolmente rafforzata (v. Messaggio concernente la legge sulle attività informative del 19 febbraio 2014, FF 2014 1885).
E. 2.4.3 In concreto, il SIC, con il suo scritto del 28 febbraio 2017, ha fornito alla SEM informazioni riguardanti il reclamante nell’ambito della sua domanda di autoriz- zazione federale alla naturalizzazione (sulla collaborazione tra le due autorità
v. GERTSCH/STÄHLI, op. cit., pag. 434 e segg.). Le informazioni trasmesse si basano su diversi interrogatori effettuati dal SIC nell’ambito della sua normale attività di prevenzione e di valutazione della situazione all’attenzione degli or- gani decisionali pubblici, attività regolata sino al 31 agosto 2017 dalla vecchia legge federale sul servizio informazioni civile (vLSIC; v. art. 6a e segg. [in part. art. 6g]) e, dal 1° settembre 2017, dalla LAIn; v. in particolare art. 6 LAIn). Il SIC si era dunque già interessato al predetto, Imam della moschea a Lugano-Viga- nello, dato che alcuni membri della “Lega dei Musulmani in Ticino”, frequentatori di tale moschea, si sarebbero radicalizzati per poi recarsi in Siria a combattere
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come jihadisti. Il SIC afferma che durante questi interrogatori il reclamante non si sarebbe dimostrato né cooperativo né trasparente. Il suo comportamento sa- rebbe stato sospettoso e le risposte date riguardanti eventuali cellule islamiste attive all’interno della moschea hanno fatto pensare ch’egli volesse nascondere qualcosa. Tali valutazioni, sebbene non apparse sufficienti per il MPC per aprire un fascicolo penale a carico del reclamante, hanno piena pertinenza a livello amministrativo, segnatamente per le necessarie valutazioni della SEM in am- bito di procedura di naturalizzazione. Esse si basano su elementi concreti e rientrano nei compiti di raccolta di informazioni del SIC al fine di garantire la sicurezza in Svizzera (v. art. 6a e segg. vLSIC, nonché art. 5 cpv. 5 e 6 e art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 LAIn). Risultando pertinenti e necessarie per la trattazione della domanda di naturalizzazione del reclamante, esse rientrano dunque nel campo di applicazione della scriminante di cui all’art. 14 CP. Alla medesima conclusione occorre giungere per quanto concerne lo scritto della SEM del 3 no- vembre 2017, dato che tale autorità, basandosi anche sulle informazioni rice- vute dal SIC, ha espresso le proprie valutazioni, pertinenti e necessarie, nell’ambito della sua funzione. Per entrambe le autorità si tratta dunque di atti permessi dalla legge ex art. 14 CP e sia l’ipotesi della diffamazione che quella dell’ingiuria cadono già per questo motivo.
E. 2.5 Per quanto riguarda l’art. 174 CP, questa Corte rileva che gli atti dell’incarto non evidenziano il benché minimo indizio o elemento che permetta di affermare che il SIC o la SEM abbiano invocato fatti o espresso giudizi a scapito del recla- mante che sapevano essere non veri. Il reclamo, scarsamente motivato su tale punto, non evidenzia elementi concreti tesi a dimostrare il contrario. Il fatto che il reclamante ritenga infondate le considerazioni effettuate dal SIC non permette evidentemente di ritenere adempiuta la calunnia. Come visto in precedenza, le valutazioni trasmesse dal SIC alla SEM, utilizzate nell’ambito della procedura di naturalizzazione, trovano il loro concreto fondamento nella legittima attività del SIC, in particolare nei diversi interrogatori del reclamante, per cui l’ipotesi secondo cui i funzionari coinvolti abbiano inteso diffondere informazioni non vere rasenta la temerarietà.
E. 2.6.1 Giusta l’art. 312 CP, i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione punisce l’abuso d’autorità, ossia l’utilizzo di poteri ufficiali per uno scopo contrario a quello ricercato (DTF 127 IV 209 consid. 1b).
E. 2.6.2 Sul piano oggettivo, il reato perseguito presuppone che l’autore sia membro di un’autorità o un funzionario ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 CP, che abbia agito nell’esercizio della sua funzione ufficiale e che abbia abusato dei poteri inerenti
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a tale funzione. Quest’ultima condizione è adempiuta quando l’autore usa ille- citamente i poteri legati alla carica, ossia quando decide o esercita pressioni in virtù della sua carica ufficiale in un caso in cui ciò non gli era permesso (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_584/2017 del 1° giugno 2018 consid. 3.2). L’infra- zione può anche essere commessa quando l’autore persegue uno scopo legit- timo, ma ricorre, per raggiungerlo, a mezzi sproporzionati (DTF 113 IV 29 con- sid. 1; 104 IV 22 consid. 2).
E. 2.6.3 Sul piano soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, per- lomeno nella forma del dolo eventuale, così come un fine speciale, il quale si può presentare in due forme alternative, ossia il fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o il fine di recar danno ad altri (v. sentenza del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.1).
E. 2.6.4 Il reclamante ritiene adempiute in concreto le condizioni di tale infrazione. Da una parte, non poggiando le accuse rivolte nei suoi confronti su nessuna prova, ciò rappresenterebbe un abuso d’autorità da parte dei funzionari del SIC e della SEM. D’altra parte, le infondate accuse avrebbero portato alla mancata conces- sione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e al rifiuto della conces- sione della nazionalità elvetica al reclamante. Per tacere dei danni alla sua im- magine, alla sua attività professionale e alla sua salute.
E. 2.6.5 Come già rilevato in precedenza, i funzionari del SIC e dalla SEM non hanno fatto altro che svolgere i propri compiti in base alla legge. I primi hanno fornito ai secondi informazioni raccolte nell’ambito della loro normale attività d’intelli- gence. In realtà, il reclamante non spiega in che modo i predetti avrebbero abu- sato della loro funzione, se non ribadendo il contenuto degli scritti contestati, i quali, come già evidenziato, mettono in risalto fatti constatati dal SIC – come ad esempio le persone radicalizzate vicine alla moschea di Lugano-Viganello – nonché elementi contenuti in verbali d’interrogatorio del reclamante. Non vi sono nell’incarto elementi o indizi concreti che permettono di evidenziare com- portamenti abusivi da parte delle predette autorità. Tanto meno risulta delinea- bile una volontà di quest’ultime di recare danno al reclamante. Le conseguenze negative evocate dal reclamante non sono ascrivibili a comportamenti abusivi dell’autorità. Il fatto che il MPC abbia deciso di non aprire un procedimento pe- nale a carico del reclamante nonostante quanto espresso dal SIC nel suo scritto del 28 febbraio 2017, non permette di concludere che il SIC abbia violato l’art. 312 CP. Occorre qui ribadire che, sebbene gli elementi raccolti dal SIC non permettano di procedere penalmente contro il reclamante, gli stessi possono essere pertinenti ed avere tutta la loro valenza in una procedura amministrativa come quella legata alla naturalizzazione, il cui scopo è quello di accertarsi che tutti i criteri formali e materiali di cui agli art. 9 e segg. della legge sulla cittadi- nanza (LCit; RS 141.0) siano adempiuti. Impedire ai funzionari competenti di
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esprimere le loro fondate valutazioni sulle domande di naturalizzazione, ipotiz- zando abusi già solo di fronte ad apprezzamenti negativi, per altro impugnabili in via amministrativa come effettivamente fatto dal reclamante (v. doc. S alle- gato alla denuncia penale), svuoterebbe di senso le procedure stesse di natu- ralizzazione, le quali sono volte tra le altre cose ad accertare che i criteri di integrazione di cui all’art. 12 LCit siano adempiuti.
E. 2.7 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data l’assenza di sufficienti indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro du- riore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assun- zione di ulteriori prove se, come in casu, non avrebbero alcun influsso sull’esito della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 consid. 5.3, 153 consid. 3).
E. 3 In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione del MPC va confermata.
E. 4 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e
E. 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 4 ottobre 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Paolo Bernasconi, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.133
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Fatti: A. Il 17 ottobre 2018 A., residente a Z., Imam della moschea di Lugano-Viganello, ha sporto denuncia/querela (v. act. 1.2) presso il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) nei confronti di “ignoti funzionari dell’Amministra- zione federale, con particolare riferimento a funzionari federali attivi presso la Segreteria di Stato della migrazione, Berna, e del Servizio delle attività informa- tive della Confederazione (SIC), Berna” per titolo di diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP) e abuso d’autorità (art. 312 CP).
In sostanza, nel mese di maggio 2014, A. ha formulato una domanda di natura- lizzazione ordinaria presso il Comune di Z., autorità che gli ha concesso, il 14 marzo 2016, l’attinenza comunale a Z. (v. doc. A e B allegati alla denuncia penale, in rubrica 5 incarto MPC). In data 3 novembre 2017, A. ha ricevuto dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) uno scritto, mediante il quale gli è stato comunicato che, dalle verifiche effettuate, egli sarebbe coin- volto in attività di terrorismo islamico. Tali accuse sarebbero essenzialmente fondate sulle informazioni contenute nel preavviso negativo allestito dal Servizio delle attività informative della Confederazione (in seguito: SIC). La SEM ha quindi fissato al predetto un termine per prendere posizione e fornire la docu- mentazione pertinente, in particolare quella che comprovi l’origine dei finanzia- menti della moschea di Lugano-Viganello (v. doc. C allegato alla denuncia pe- nale). Con scritto del 29 dicembre 2017 il denunciante ha respinto le accuse mossegli dalla SEM (v. doc. H allegato alla denuncia penale). Con decisione del 14 settembre 2018, la SEM ha deciso di rifiutare a A. la concessione dell’au- torizzazione federale di naturalizzazione, fondandosi sul preavviso negativo del SIC (v. doc. P allegato alla denuncia penale). Il predetto ha impugnato tale de- cisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, procedura tuttora pendente (v. doc. S allegato alla denuncia penale). Ritenendo le affermazioni della SEM, effettuate nello scritto del 3 novembre 2017, e del SIC, nel suo scritto del 28 feb- braio 2017, infondate e lesive del suo onore e ipotizzando un comportamento abusivo da parte di tali autorità, A. ha quindi sporto denuncia/querela al MPC.
B. Con decisione del 13 giugno 2019, il MPC, ritenendo non dati i presupposti pro- cessuali per i reati di diffamazione e calunnia e non adempiuti gli elementi co- stitutivi dei reati di diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso di autorità, in appli- cazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a procedere (v. act. 1.1).
C. Con reclamo del 27 giugno 2019 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le conclusioni seguenti (v. act. 1):
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“I. Il reclamo è accolto.
1. Di conseguenza, il decreto di non luogo a procedere datato 13.06.2019 del Ministero pubblico della Confederazione, per esso il Procuratore federale C. e il Procuratore federale capo D. (Inc. MPC n. SV.18.1039), è integral- mente annullato.
2. È ordinato al Ministero pubblico della Confederazione di procedere all’apertura dell’istruzione ex art. 309 CPP nei confronti di ignoti per le ipo- tesi di reato formulate nella denuncia/querela datata 17.10.2018 sporta dal signor A. (art. 397 cpv. 2 CPP).
3. Viene fatto ordine al Ministero pubblico della Confederazione di provve- dere all’assunzione delle prove menzionate al punto n. 50 del presente reclamo.
II. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie. Alla parte reclamante vengono assegnate congrue ripetibili.”
D. Nella sua risposta del 25 luglio 2019 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
E. Con replica del 9 agosto 2019, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
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dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 13 giugno 2019, è stato notificato al reclamante il 18 giugno 2019 (v. act. 1.1 e 1.3). Il reclamo, interposto il 27 giu- gno 2019, è pertanto tempestivo.
1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante dichiarato esplicita- mente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato (v. act. 1.1), occorre analizzare se egli dispone della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuri- dico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giu- dicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni con- cernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP) e l’ingiuria (art. 177 CP) invocate nella sua denuncia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP e n. 1 ad art. 177 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica.
Il reato di abuso di autorità, previsto dall’art. 312 CP, protegge sia gli interessi dello Stato, il quale deve poter contare su funzionari fidati che esercitano in maniera ragionevole il potere loro conferito, sia quelli dei cittadini, i quali non devono essere vittime di un esercizio incontrollato e arbitrario del potere pub- blico. Il fatto che la norma in questione preveda, quale condizione soggettiva, il fine di recare danno ad altri corrobora in effetti quanto precede (v. DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale federale BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). Dato che a mente del ricorrente egli sarebbe stato danneggiato dagli atti rimproverati all’autorità per rapporto al
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suo diritto ad una corretta procedura di naturalizzazione, la sua legittimazione ricorsuale è data anche per tale reato.
1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
2. L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a proce- dere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adem- piuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (cpv. 2).
2.1 Il denunciante sostiene che le seguenti affermazioni della SEM, contenute nello scritto del 3 novembre 2017, siano lesive del suo onore (v. doc C allegato alla denuncia):
“Dai controlli che la SEM ha effettuato nell’ambito della concessione di tale auto- rizzazione, sono emersi indizi concreti che dimostrano un suo presumibile coin- volgimento nell’ambito del terrorismo islamico. In particolare, lei intratterrebbe dei legami con islamisti radicali o con persone sospettate di partecipare ad atti- vità legate al terrorismo islamico. Egli stesso avrebbe affermato di aver casual- mente incontrato, in Arabia Saudita, un personaggio che secondo quanto sa- rebbe poi emerso da alcune indagini, apparterrebbe alla Jihad islamica. Risulta inoltre che alcuni membri della “Lega dei Musulmani in Ticino”, così come alcuni visitatori della Moschea di Viganello, si sarebbero radicalizzati divenendo com- battenti della Jihad islamica. Va inoltre rilevata una mancanza di cooperazione nell’ambito di inchieste antiterrorismo durante le quali lei è stato sentito in qua- lità di persona informata sui fatti. Quanto da lei affermato durante alcuni inter- rogatori, risulta contraddittorio e poco verosimile. Lei ha sostenuto ad esempio di non intrattenere alcun contatto, né di conoscere i finanziatori della moschea. Ha poi aggiunto di non ricevere alcun finanziamento estero. Riteniamo tali af- fermazioni poco attendibili, specialmente in considerazione del ruolo centrale che riveste all’interno della moschea. Non da ultimo, da alcuni elementi risulta che lei sarebbe a conoscenza del contenuto di alcune conversazioni che sareb- bero avvenute all’interno della moschea. Sennonché, ha poi contraddittoria- mente affermato di essere estraneo a ciò che accade all’interno della moschea stessa”.
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Parimenti lesive del suo onore sarebbero, a suo avviso, le seguenti dichiarazioni effettuate dal SIC nella sua lettera del 28 febbraio 2017 destinata alla SEM (v. doc I2 allegato alla denuncia):
“A. ist beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) seit mehreren Jahren ver- zeichnet. Der Gesuchsteller ist als Imam der Moschee «Lega dei Musulmani in Ticino» tätig. Einige Mitglieder dieser Vereinigung und Besucher der Moschee in Viganello haben sich radikalisiert und als Dschihadkämpfer in die syrisch- irakenischen Kriegsgebiete begeben. A. wurde in diesem Zusammenhang mehrfach durch unseren Dienst befragt, wobei er sich dem NDB gegenüber weder kooperativ noch transparent verhielt. Sein Auftreten war vielmehr miss- trauisch und seine zaghaften Antworten zu den in der Moschee aktiven islamis- tischen Netzwerken liessen den Eindruck zu, er wolle etwas verbergen. So er- hielten wir trotz der mit ihm geführten präventiven Ansprachen aufgrund seiner ausweichenden Aussagen kein klares Bild zu seiner Rolle bzw. Tätigkeit in den islamistischen Kreisen, welche in der Moschee aktiv sind. Die bestehenden Ver- dachtsmomente konnten somit nicht entkräftet werden”.
Il denunciante ritiene inoltre lesive della sua persona le seguenti affermazioni della SEM contenute nella decisione del 14 settembre 2018 (v. doc. P allegato alla denuncia):
“La SEM ritiene quindi che l’interessato costituisca una compromissione dura- tura della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ciò specialmente a fronte del ruolo pubblico dell’interessato ed in particolare della sua funzione di Imam. Tali circostanze costituirebbero un rischio accresciuto per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. È in effetti grazie al suo ruolo di guida spiri- tuale che si instaura un rapporto di fiducia e devozione con i suoi fedeli, ren- dendo gli stessi facilmente influenzabili […] la SEM ritiene che egli svolga, in realtà, una funzione di doppio ruolo con lo scopo finale di intrattenere delle re- lazioni, in Svizzera e all’estero, con persone in corso di radicalizzazione, già radicalizzate, o che sono divenute combattenti della Jihad islamica […] per quanto concerne le allegazioni della SEM secondo le quali l’interessato, sentito nell’ambito di inchieste antiterrorismo, ha fornito dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili (cfr. lettera del 3 novembre 2017), egli non ha sollevato a tal proposito delle contestazioni valide”.
2.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.
Innanzitutto, la querela relativa ai reati contro l’onore (art. 173, 174 e 177 CP), datata 17 ottobre 2018, sarebbe tardiva, dato che il denunciante, a partire dalle
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date di ricevimento degli scritti della SEM e del SIC, sarebbe già stato a cono- scenza sia delle ipotesi di reato sia degli autori, i quali sarebbero i funzionari firmatari degli scritti, ossia persone immediatamente identificabili.
Contestualmente ai reati di diffamazione (art. 173 CP) e di calunnia (art. 174 CP), la querela sarebbe infondata anche nel merito. Al reclamante non verrebbe infatti contestato di essere un terrorista islamico. Il MPC precisa che “nell’ambito dei poteri discrezionali dell’Ufficio preposto alla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, il dato secondo il quale lo stesso intratterrebbe (con l’uso del condizionale) dei legami con islamisti radicali, dato peraltro con- fermato dallo stesso querelante, non è volto ad attribuirgli un ruolo che lo fa apparire non degno di rispetto ma viene soppesato e valutato nell’ambito della procedura di naturalizzazione ed è pure oggetto di disamina nel quadro dei mezzi di impugnazione previsti dalla procedura amministrativa” (v. 1.1, p. 6). Inoltre, attraverso gli scritti di cui sopra, verrebbe evidenziato che il reclamante “non sarebbe stato collaborativo nel corso degli interrogatori eseguiti dal Servi- zio delle attività informative della Confederazione in quanto non avrebbe agito né cooperativamente né in modo trasparente, e che il suo atteggiamento sa- rebbe stato piuttosto sospettoso, le sue esitanti risposte lasciando dubbi sul fatto che volesse nascondere qualcosa con riferimento alle reti islamiste attive nella moschea. Tali espressioni risultano essere delle constatazioni […] in me- rito a quanto avvenuto ed emerso nel corso degli interrogatori del quere- lante/denunciante. Le espressioni su indicate, non devono essere valutate se- paratamente, ma devono essere messe in relazione al particolare contesto […] di una procedura di naturalizzazione” (v. ibidem, p. 6 e seg.). Il MPC aggiunge che “dalla lettura di tali esternazioni, secondo il senso che un lettore non preve- nuto poteva attribuire alle stesse, non appare che il loro contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione di A. e non suscita l’impressione tantomeno il so- spetto che allo stesso vengano attribuiti qualità di carattere che lo fanno appa- rire non degno di rispetto” (ibidem, p. 7).
Per quanto riguarda il reato di ingiuria (art. 177 CP), il MPC ritiene doveroso, anche in questo caso, contestualizzare l’affermazione contestata (ossia che il reclamante avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili), la quale sarebbe intervenuta nell’ambito della decisione relativa alla domanda di concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Esso rileva che “tale asserzione non trascende nel dubitare dell’onestà o della moralità della persona e nel renderla disprezzabile in quanto essere umano, in altre parole non ha una finalità denigratoria nei confronti della persona, essendo peraltro riferita a delle dichiarazioni attestate e riportate in documenti scritti. È per contro evidente che nell’ambito della loro attività istituzionale le autorità federali prepo- ste, nell’espletamento dei propri poteri, sulla base dei controlli eseguiti e dalle informazioni ricevute, devono potere esprimere il proprio parere” (ibidem, p. 7).
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Infine, chinandosi sul reato di abuso di autorità (art. 312 CP), il MPC rileva come il reclamante non avrebbe spiegato “in quale modo il funzionario del SIC e/o del SEM abbia abusato della sua autorità per arrecare a sé stesso o ad altri un indebito profitto o di recare un danno, posto che l’asserita infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti può certamente essere – e lo è stato – oggetto di procedura ricorsuale. Di certo il denunciante non fornisce alcun elemento o indizio in relazione alla presenza di un indebito profitto per sé o per altri da parte dei funzionari del SIC e/o del SEM. La seconda condizione oggettiva del reato, ovvero il recare un danno, è considerata adempiuta dal denunciante per il fatto che non gli sarebbe stata concessa l’autorizzazione federale alla naturalizza- zione a seguito di accuse infondate. La concessione o meno dell’autorizzazione federale alla cittadinanza è un compito dell’autorità preposta che può decidere in maniera positiva o negativa nei confronti del richiedente. Nel caso in esame non siamo di fronte ad accertamenti senza costrutto da parte dei funzionari fe- derali con il fine di nuocere alla sua procedura di naturalizzazione, ma semmai ad accertamenti che sono stati eseguiti dai rispettivi e competenti funzionari federali nell’adempimento dei propri poteri legittimi al fine di potere emanare una decisione di merito, nell’ambito di una procedura amministrativa di natura- lizzazione e al cospetto di una cerchia di persone peraltro legate dal segreto d’ufficio” (v. ibidem, p. 8).
2.3
2.3.1 L’art. 31 CP prevede che il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato. Il querelante deve parimenti conoscere il reato stesso, nei suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi (v. sentenze del Tribunale federale 6B_145/2010 dell’11 maggio 2010 consid. 1.3 e 6P.13/2007 del 20 aprile 2007 consid. 5.1; RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 15 e segg. ad art. 31 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Tale informazione certa deve la- sciare apparire una procedura contro l’autore come avente buone possibilità di successo, senza esporsi al rischio di vedersi contestato il reato di calunnia o diffamazione (DTF 126 IV 131 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_1113/2014 del 28 ottobre 2015 consid. 2.1; RIEDO, op. cit., n. 26 ad art. 31 CP, con rinvii giurisprudenziali). Non è tuttavia necessario che la vittima cono- sca per nome l’autore. È sufficiente ch’essa sia in grado di individuare con cer- tezza quest’ultimo, ciò che risulta essere il caso quando una determinata fun- zione ufficiale è esercitata soltanto da una determinata persona (sentenza del Tribunale federale 6B_482/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.1; RIEDO, op. cit.,
n. 27 ad art. 31 CP).
2.3.2 Nella fattispecie, contrariamente a quanto asserito dal MPC, gli autori dei con- testati scritti del SIC e della SEM non sono immediatamente identificabili. Da una parte, tali scritti non sono nominativi, dall’altra, le autorità in questione non
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hanno fornito le generalità degli autori, per cui non è possibile l’individualizza- zione richiesta dalla predetta giurisprudenza, la quale si riferiva al caso dell’unico dentista di un penitenziario e quindi di una persona facilmente identi- ficabile. Nulla di tutto ciò nel caso di specie, motivo per cui il termine di cui all’art. 31 CP non è ancora iniziato a decorrere e la querela risulta tempestiva.
2.4
2.4.1 Indipendentemente dalla prova della verità e della buona fede, le regole gene- rali concernenti i fatti giustificativi si applicano sia alla diffamazione che all’in- giuria (v. DTF 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 153 consid. 4b; 116 IV 211 con- sid. 4a/bb; 108 IV 94 consid. 2; RIKLIN, Commentario basilese, op. cit., n. 62 e 63 ad note prelim. art. 173 CP e n. 17 ad art. 177 CP; DUPUIS/MOREILLON/PI- GUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP e n. 21 ad art. 177 CP). L’analisi della presenza o meno di un fatto giustificativo viene effettuata prima di quella della prova liberatoria (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/cc; 108 IV 94 consid. 2; RIKLIN, op. cit., n. 55 ad note prelim. art 173; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 177 CP). Nell’ambito della diffamazione e dell’ingiuria, l’atto autorizzato dalla legge costituisce un fatto giustificativo. Giusta l’art. 14 CP, chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge. Il Tribunale fede- rale ha già avuto modo di affermare che colui il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni, lede l’onore altrui è anzitutto protetto dall’art. 14 CP (risp. art. 32 vCP). In questo senso, le affermazioni lesive dell’onore di una persona contenute in una decisione, nella misura in cui esse sono pertinenti e necessarie, sono pro- tette dall’art. 14 CP. Le autorità giudiziarie e amministrative devono infatti fre- quentemente procedere a constatazioni che possono ledere la reputazione di una persona o esprimere un giudizio di valore. Di conseguenza, se affermazioni lesive dell’onore di una persona sono in rapporto diretto con la causa e sem- brano necessarie, il giudice o il funzionario che ne è l’autore non può essere perseguito per diffamazione (e quindi neanche per ingiuria). Secondo l’Alta Corte, colui il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve evidenziare fatti che ledono l’onore di una persona o esprimere un giudizio di valore sulla stessa e sui suoi moventi, è protetto dall’art. 14 CP, nella misura in cui non ecceda manifestamente rispetto a ciò che è necessario per adempiere al proprio com- pito e non formuli accuse della cui falsità è cognito (v. DTF 108 IV 94 consid. 2).
2.4.2 Il SIC è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali consistono nella pre- venzione e nella valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisio- nali politici. Il SIC in Svizzera si occupa dell’individuazione tempestiva e della lotta contro il terrorismo, dell’estremismo violento, dello spionaggio, della proli- ferazione delle armi di distruzione di massa e delle tecnologie dei loro vettori nonché dei cyberattacchi alle infrastrutture critiche. Il SIC raccoglie all’estero
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informazioni importanti in materia di politica di sicurezza e le valuta. Fornisce quindi contributi decisivi per la valutazione globale della situazione di minaccia. A livello di Confederazione i prodotti del SIC sono destinati soprattutto al Con- siglio federale, ai dipartimenti nonché alla condotta militare. Appoggia inoltre i Cantoni nella salvaguardia della sicurezza interna e le autorità di perseguimento penale a livello federale. L’attività preventiva del SIC deve essere chiaramente distinta dall’attività repressiva delle autorità di perseguimento penale. Il SIC non è un’autorità di perseguimento penale. I suoi compiti principali sono la preven- zione e la valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici (v. www.vbs.admin.ch/it/ddps/organizzazione/unita-amministrative/ser- vizio-attivita-informative.html; v. anche GERTSCH/STÄHLI, in Kiener/Büh- ler/Schindler (ed.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. III, Sicher- heits- und Ordnungsrecht des Bundes, Parte 2, pag. 399 e segg., 412 e segg. e 420 e segg.). Il 25 settembre 2016 il popolo svizzero ha accettato la nuova legge sulle attività informative (LAIn; RS 121). La legge è in vigore dal 1° set- tembre 2017. Contemporaneamente sono entrate in vigore anche le tre ordi- nanze di applicazione: l’ordinanza sulle attività informative (OAIn; RS 121.1), l’ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC; RS 121.2) e l’ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn; RS 121.3). La legge riformula il compito del SIC di fornire una valutazione globale della situazione a favore dei beneficiari delle sue prestazioni. Consente la salvaguardia di altri im- portanti interessi strategici del Paese, tra cui la protezione delle infrastrutture critiche oppure della piazza finanziaria e industriale. Il SIC tutela la libertà indi- viduale dei cittadini svizzeri. Le ingerenze nella sfera privata avvengono con la massima cautela. Le nuove misure per l’acquisizione di informazioni previste dalla LAIn vengono applicate unicamente dopo essere state autorizzate da tre istanze: il Tribunale amministrativo federale, la Delegazione Sicurezza del Con- siglio federale e il capo del DDPS. Inoltre, la vigilanza sul SIC è notevolmente rafforzata (v. Messaggio concernente la legge sulle attività informative del 19 febbraio 2014, FF 2014 1885).
2.4.3 In concreto, il SIC, con il suo scritto del 28 febbraio 2017, ha fornito alla SEM informazioni riguardanti il reclamante nell’ambito della sua domanda di autoriz- zazione federale alla naturalizzazione (sulla collaborazione tra le due autorità
v. GERTSCH/STÄHLI, op. cit., pag. 434 e segg.). Le informazioni trasmesse si basano su diversi interrogatori effettuati dal SIC nell’ambito della sua normale attività di prevenzione e di valutazione della situazione all’attenzione degli or- gani decisionali pubblici, attività regolata sino al 31 agosto 2017 dalla vecchia legge federale sul servizio informazioni civile (vLSIC; v. art. 6a e segg. [in part. art. 6g]) e, dal 1° settembre 2017, dalla LAIn; v. in particolare art. 6 LAIn). Il SIC si era dunque già interessato al predetto, Imam della moschea a Lugano-Viga- nello, dato che alcuni membri della “Lega dei Musulmani in Ticino”, frequentatori di tale moschea, si sarebbero radicalizzati per poi recarsi in Siria a combattere
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come jihadisti. Il SIC afferma che durante questi interrogatori il reclamante non si sarebbe dimostrato né cooperativo né trasparente. Il suo comportamento sa- rebbe stato sospettoso e le risposte date riguardanti eventuali cellule islamiste attive all’interno della moschea hanno fatto pensare ch’egli volesse nascondere qualcosa. Tali valutazioni, sebbene non apparse sufficienti per il MPC per aprire un fascicolo penale a carico del reclamante, hanno piena pertinenza a livello amministrativo, segnatamente per le necessarie valutazioni della SEM in am- bito di procedura di naturalizzazione. Esse si basano su elementi concreti e rientrano nei compiti di raccolta di informazioni del SIC al fine di garantire la sicurezza in Svizzera (v. art. 6a e segg. vLSIC, nonché art. 5 cpv. 5 e 6 e art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 LAIn). Risultando pertinenti e necessarie per la trattazione della domanda di naturalizzazione del reclamante, esse rientrano dunque nel campo di applicazione della scriminante di cui all’art. 14 CP. Alla medesima conclusione occorre giungere per quanto concerne lo scritto della SEM del 3 no- vembre 2017, dato che tale autorità, basandosi anche sulle informazioni rice- vute dal SIC, ha espresso le proprie valutazioni, pertinenti e necessarie, nell’ambito della sua funzione. Per entrambe le autorità si tratta dunque di atti permessi dalla legge ex art. 14 CP e sia l’ipotesi della diffamazione che quella dell’ingiuria cadono già per questo motivo.
2.5 Per quanto riguarda l’art. 174 CP, questa Corte rileva che gli atti dell’incarto non evidenziano il benché minimo indizio o elemento che permetta di affermare che il SIC o la SEM abbiano invocato fatti o espresso giudizi a scapito del recla- mante che sapevano essere non veri. Il reclamo, scarsamente motivato su tale punto, non evidenzia elementi concreti tesi a dimostrare il contrario. Il fatto che il reclamante ritenga infondate le considerazioni effettuate dal SIC non permette evidentemente di ritenere adempiuta la calunnia. Come visto in precedenza, le valutazioni trasmesse dal SIC alla SEM, utilizzate nell’ambito della procedura di naturalizzazione, trovano il loro concreto fondamento nella legittima attività del SIC, in particolare nei diversi interrogatori del reclamante, per cui l’ipotesi secondo cui i funzionari coinvolti abbiano inteso diffondere informazioni non vere rasenta la temerarietà.
2.6
2.6.1 Giusta l’art. 312 CP, i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione punisce l’abuso d’autorità, ossia l’utilizzo di poteri ufficiali per uno scopo contrario a quello ricercato (DTF 127 IV 209 consid. 1b).
2.6.2 Sul piano oggettivo, il reato perseguito presuppone che l’autore sia membro di un’autorità o un funzionario ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 CP, che abbia agito nell’esercizio della sua funzione ufficiale e che abbia abusato dei poteri inerenti
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a tale funzione. Quest’ultima condizione è adempiuta quando l’autore usa ille- citamente i poteri legati alla carica, ossia quando decide o esercita pressioni in virtù della sua carica ufficiale in un caso in cui ciò non gli era permesso (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_584/2017 del 1° giugno 2018 consid. 3.2). L’infra- zione può anche essere commessa quando l’autore persegue uno scopo legit- timo, ma ricorre, per raggiungerlo, a mezzi sproporzionati (DTF 113 IV 29 con- sid. 1; 104 IV 22 consid. 2).
2.6.3 Sul piano soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, per- lomeno nella forma del dolo eventuale, così come un fine speciale, il quale si può presentare in due forme alternative, ossia il fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o il fine di recar danno ad altri (v. sentenza del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.1).
2.6.4 Il reclamante ritiene adempiute in concreto le condizioni di tale infrazione. Da una parte, non poggiando le accuse rivolte nei suoi confronti su nessuna prova, ciò rappresenterebbe un abuso d’autorità da parte dei funzionari del SIC e della SEM. D’altra parte, le infondate accuse avrebbero portato alla mancata conces- sione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e al rifiuto della conces- sione della nazionalità elvetica al reclamante. Per tacere dei danni alla sua im- magine, alla sua attività professionale e alla sua salute.
2.6.5 Come già rilevato in precedenza, i funzionari del SIC e dalla SEM non hanno fatto altro che svolgere i propri compiti in base alla legge. I primi hanno fornito ai secondi informazioni raccolte nell’ambito della loro normale attività d’intelli- gence. In realtà, il reclamante non spiega in che modo i predetti avrebbero abu- sato della loro funzione, se non ribadendo il contenuto degli scritti contestati, i quali, come già evidenziato, mettono in risalto fatti constatati dal SIC – come ad esempio le persone radicalizzate vicine alla moschea di Lugano-Viganello – nonché elementi contenuti in verbali d’interrogatorio del reclamante. Non vi sono nell’incarto elementi o indizi concreti che permettono di evidenziare com- portamenti abusivi da parte delle predette autorità. Tanto meno risulta delinea- bile una volontà di quest’ultime di recare danno al reclamante. Le conseguenze negative evocate dal reclamante non sono ascrivibili a comportamenti abusivi dell’autorità. Il fatto che il MPC abbia deciso di non aprire un procedimento pe- nale a carico del reclamante nonostante quanto espresso dal SIC nel suo scritto del 28 febbraio 2017, non permette di concludere che il SIC abbia violato l’art. 312 CP. Occorre qui ribadire che, sebbene gli elementi raccolti dal SIC non permettano di procedere penalmente contro il reclamante, gli stessi possono essere pertinenti ed avere tutta la loro valenza in una procedura amministrativa come quella legata alla naturalizzazione, il cui scopo è quello di accertarsi che tutti i criteri formali e materiali di cui agli art. 9 e segg. della legge sulla cittadi- nanza (LCit; RS 141.0) siano adempiuti. Impedire ai funzionari competenti di
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esprimere le loro fondate valutazioni sulle domande di naturalizzazione, ipotiz- zando abusi già solo di fronte ad apprezzamenti negativi, per altro impugnabili in via amministrativa come effettivamente fatto dal reclamante (v. doc. S alle- gato alla denuncia penale), svuoterebbe di senso le procedure stesse di natu- ralizzazione, le quali sono volte tra le altre cose ad accertare che i criteri di integrazione di cui all’art. 12 LCit siano adempiuti.
2.7 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data l’assenza di sufficienti indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro du- riore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assun- zione di ulteriori prove se, come in casu, non avrebbero alcun influsso sull’esito della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 consid. 5.3, 153 consid. 3).
3. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione del MPC va confermata.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 4 ottobre 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.