Indennità in caso di sospensione (art. 122 PP).
Sachverhalt
A. A seguito di una denuncia del 26 novembre 2002 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), in data 27 no- vembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di C., B., A., D., E. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]), indagine estesa poi l’11 febbraio 2004 al reato di falsità in do- cumenti (art. 251 CP) nei confronti di C.
B. Nell’ambito della procedura di indagine preliminare, in data 27 novembre 2002 il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di sei conti bancari presso la Banca F. SA intestati a C., A., D., E. ed alla G. SA (due). All’origine del provvedimento vi era il sospetto che sulle relazioni bancarie summenzionate erano stati depositati degli averi di provenienza illecita.
C. Il 25 febbraio 2009 il MPC ha emesso una decisione di desistenza ai sensi dell’art. 120 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0) nei confronti degli indagati, non ravvedendo nel loro agire le condizioni di colpevolezza poste dall’art. 305bis CP, nonché dell’art. 251 CP per quanto attiene a C. Esso ha disposto al contempo il dissequestro di tutti i conti bancari menzionati in precedenza (v. act. 1.1).
D. Con comune istanza del 19 novembre 2009 indirizzata al MPC, A. e B. hanno chiesto un risarcimento dei danni di complessivi Fr. 62'833.65 per le spese legali e accessorie sostenute in costanza di causa (Fr. 52'845.- di onorari e Fr. 5'550.60 di spese accessorie + IVA).
E. Nella sua risposta del 28 dicembre 2009 il MPC propone di riconoscere agli istanti un’indennità ex art. 122 PP pari a complessivi Fr. 28'702.10 (recte: 14'460.- , v. act. 2 pag. 6).
F. Con replica dell’8 gennaio 2010, gli istanti si sono sostanzialmente ricon- fermati nelle loro precedenti allegazioni, concludendo in via principale al versamento di un’indennità risarcitoria di Fr. 62'833.65 e, in via subordina- ta, di Fr. 28'702.10 (v. act. 5). Non è stata chiesta una duplica. Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario
– nei considerandi seguenti.
- 3 -
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 All'imputato che è stato messo al beneficio della dichiarazione di non do- versi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per il pregiu- dizio risultante dal carcere preventivo sofferto o da altri atti di istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intral- ciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza (art. 122 cpv. 1 PP). Il procuratore generale sot- topone gli atti, insieme con la sua proposta, per decisione alla I Corte dei reclami penali (art. 122 cpv. 3 PP, art. 28 cpv. 1 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF; RS 173.71] e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale [RS 173.710]). Questa proposta non è di principio vincolante per l'autorità giudicante; nondimeno essa – che nella sua attività giurisdizionale sottostà al solo diritto (v. art. 2 LTPF) – non è abilitata a derogare alla proposta pre- sentata dal MPC che in presenza di validi motivi (v. sentenze del Tribunale penale federale BK.2004.14 dell'11 gennaio 2005, consid. 3.1, e BK_K 005/04 del 6 luglio 2004, consid. 3.1). Presupposti per una richiesta di in- dennità sono – oltre alla dichiarazione di non doversi procedere (in casu decisione di desistenza giusta l’art. 120 PP) – l'esistenza di un'oggettiva gravità degli atti di istruzione intrapresi e di un nesso di causalità tra questi atti e il pregiudizio risultante per la persona indagata. Non occorre invece che vi sia stato un comportamento contrario alla legge da parte dell'autorità inquirente (DTF 118 IV 420 consid. 2b pag. 423; sentenza del Tribunale fe- derale 8G.60/2003 del 17 giugno 2003, consid. 1).
E. 1.2 Per "altri pregiudizi" ai sensi dell'art. 122 PP, vanno anzitutto intesi i costi per le spese legali sopportate dall'indagato, nella misura in cui egli aveva il diritto di provvedersi di un difensore – ciò che è sempre il caso nell'ambito delle indagini preliminari di polizia giudiziaria secondo l'art. 35 cpv. 1 PP – e per quanto tali costi corrispondano all'impegno, comprovato e necessario, profuso dall'avvocato nella difesa del suo patrocinato (DTF 115 IV 156 con- sid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK_K 002/04 del
E. 1.3 Il MPC non pretende, né ciò risulta in qualunque altro modo dagli atti dell’incarto, che gli istanti hanno provocato o intralciato le operazioni di istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerez- za. Stando a quanto riportato nella decisione di desistenza del 26 febbraio 2009, più che all’atteggiamento dei due imputati qui istanti, la difficoltà di accertare l’origine lecita degli averi patrimoniali oggetto della comunicazio- ne MROS – con il conseguente protrarsi del procedimento – è stata deter- minata dalla mancata collaborazione delle autorità inglesi nell’ambito della rogatoria internazionale chiesta dalle autorità elvetiche (v. punto 15, pagg. 3-4 dell’act. 1.1). Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2009, l’autorità inquirente, dopo un breve riassunto dell’istruttoria, riconosce pe- raltro espressamente agli istanti un diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 122 PP, seppur con un calcolo del dispendio orario e della tariffa legale diverso da quello presentato (v. act. 2, pag. 4 in alto). In concreto non occorre dunque esaminare l’esistenza del motivo generale di riduzione dell’indennità previsto agli art. 122 cpv. 1, seconda frase, o – relativamente alle spese procedurali – dell’art. 246bis cpv. 2 PP (v. sentenze del Tribuna- le penale federale BK.2008.11 del 6 febbraio 2009, consid. 1.3 e BK.2009.4 del 22 giugno 2009, consid. 1.3). Qui di seguito si procederà alla verifica dei vari titoli sui quali gli istanti fondano la loro richiesta di indennità.
2. Gli istanti postulano la rifusione delle spese legali e accessorie per un im- porto complessivo di Fr. 62'883.67. A sostegno della loro richiesta essi pro- ducono la fattura riassuntiva del 18 maggio 2009, una scheda delle presta- zioni legali fornite dal loro patrocinatore comune durante il procedimento penale e una fattura alberghiera relativa a una trasferta eseguita dal mede- simo legale a Londra per conferire con i suoi patrocinati (v. act. 1.2,1.3 e 1.4). L’autorità inquirente, dal canto suo, rileva anzitutto che in base alle particolarità dell’indagine preliminare e alla prassi della I Corte dei reclami penali l'indennità oraria riconosciuta al difensore ammonta di norma a Fr. 220.-- a fronte dei Fr. 450.-- esposti nella fattura e contesta in seguito il
- 5 -
dispendio orario di 117 ore e 26 minuti esposto nella fattura relativo alla di- fesa dei suoi assistiti, proponendone uno di 60 ore complessive. L’opponente riconosce inoltre all’interessato delle spese accessorie per complessivi Fr. 1'260.-- (Fr. 760.-- di spese di trasferta + Fr. 500.-- di spese di cancelleria) in luogo dei Fr. 5'550.60 richiesti dagli istanti. 2.1 La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale fede- rale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in di- ritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difen- sore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destina- to ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, né il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; DTF 117 Ia 22 consid. 3). 2.2 L’ordinanza sulle spese della procedura penale federale del 22 ottobre 2003 (RS 312.025) non contiene alcuna disposizione riguardo la remune- razione dei legali. Preliminarmente occorre rammentare che, secondo prassi consolidata, l’onorario degli avvocati viene calcolato sulla base del regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale fe- derale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31), il cui art. 3 cpv. 1 prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a Fr. 200.-- e al massimo a Fr. 300.--. La remunerazione oraria di Fr. 450.-- (Fr. 52'845.00 / 117,26 ore) esposta dal difensore supera pertanto nettamente gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nelle procedure penali da- vanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del
E. 6 agosto 2008, consid. 3.2). Conformemente alla costante prassi della I Corte dei reclami penali del TPF e considerata la complessità della fatti- specie, un'indennità oraria di Fr. 220.-- può essere ritenuta adeguata (v. sentenze del Tribunale penale federale BK.2007.1 del 30 luglio 2007, consid. 3.3; BK.2006.2 del 10 marzo 2006, consid. 3.2; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.3.2; BK.2009.8 del 14 settembre 2009, con- sid. 3.1.3). 2.3 Quanto al dispendio orario, il MPC propone di ridurre a complessive 60 ore le 117 ore e 26 minuti di colloqui telefonici e personali, corrispondenza va- ria, partecipazione ad atti istruttori, scambi di e-mail tra l’avvocato ed i clienti e studio degli atti contabilizzati nella sua parcella (v. act. 2 pag. 4). Certo, come rettamente osservato dal MPC, il patrocinatore comune degli istanti - imputati per il medesimo reato - ha sicuramente potuto realizzare delle economie di scala nella difesa dei suoi assistiti: lo studio generale del-
- 6 -
la pratica e della documentazione dell’incarto, come pure la preparazione ad atti istruttori, poteva in gran parte essere svolta in comune. Anche il con- tenuto delle comunicazioni con i suoi clienti è risultato in gran parte identi- co. Inoltre, alcune delle voci esposte nella scheda delle prestazioni – come i 960 minuti degli incontri con i due clienti avvenuti a Londra il 10/11 giugno 2008 – appaiono non interamente giustificate. Il (quasi) dimezzamento del dispendio orario proposto dal MPC risulta tuttavia eccessivo, dato che la posizione processuale di due imputati, pur se accusati dei medesimi reati, è difficilmente uguale in tutto e per tutto; i contatti personali e telefonici con gli istanti dovevano inoltre forzatamente essere distinti, come pure la parteci- pazione ai loro interrogatori dinanzi alle autorità inquirenti. Tutto sommato, tenuto conto della durata e dell’esito del procedimento, del grado di difficol- tà, degli atti istruttori compiuti e del doppio patrocinio, una riduzione di 1/3 del dispendio orario esposto appare ragionevole e compatibile con la ne- cessaria attività espletata dal legale nella difesa dei propri assistiti. In defi- nitiva, il dispendio orario esposto nella parcella dell’avv. Trisconi deve es- sere ridotto da 117 ore e 26 minuti a 78 ore e 17 minuti. 2.4 Per quanto attiene le spese di trasferta riferite agli interrogatori degli inda- gati svolti a Berna il 6 maggio 2003, 5 giugno, 25 giugno, 8 luglio, 5 agosto e 6 ottobre 2008, si rileva che giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul- le spese della procedura penale federale, gli importi delle spese di viaggio si compongono del prezzo del biglietto di trasporto in seconda classe, an- data e ritorno. Agli istanti va pertanto riconosciuto il prezzo del suddetto ti- tolo di trasporto per la tratta Lugano (sede dello studio legale) – Berna pari a Fr. 160.--, per un totale quindi di Fr. 960.-- (Fr. 160.-- x 6). Gli istanti van- no inoltre indennizzati per le spese sostenute dal loro patrocinatore durante la trasferta a Londra del 10/11 giugno 2008, peraltro limitate alla sola fattu- ra alberghiera per il pernottamento (334.88 sterline britanniche, pari a Fr. 680.30 al cambio vigente, v. act. 1.4). Contrariamente a quanto ritenuto dal MPC, è infatti ragionevole supporre che gli asseriti colloqui con i clienti siano direttamente in relazione con il procedimento penale in esame, tenu- to soprattutto conto dei numerosi atti istruttori compiuti durante l’estate del 2008 (5 interrogatori degli imputati e consultazione degli atti presso l’Ufficio dei giudici istruttori federali a Berna). 2.5 Per tutte le altre spese di cancelleria esposte nella scheda delle prestazio- ni, ammontati a Fr. 2'127.70 (Fr. 1'457.70 + Fr. 664.--), si può ragionevol- mente applicare, per i medesimi motivi già ritenuti al consid. 2.3 “supra”, una riduzione proporzionale di 1/3, ciò che riduce l’importo riconosciuto a Fr. 1'414.50. Il MPC è pertanto tenuto a risarcire agli istanti le spese legali relative all’attività dell’avv. Luca Trisconi nella misura di Fr. 20'276.80
- 7 -
(78,28 ore a Fr. 220.-- = Fr. 17'222.-- di onorario + Fr. 1'640.30 di spese di trasferta e Fr. 1'414.50 di spese di cancelleria).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza è parzialmente ac- colta. Di conseguenza il MPC verserà agli istanti un importo complessivo di Fr. 20'276.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 12 gennaio 2006 (data mediana delle indagini), a titolo di risarcimento dei danni subiti in se- guito all’avvio del procedimento penale nei loro confronti. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF (RS 173.110), applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom- bente; in concreto, considerato il limitato grado di accoglimento dell’istanza presentata (circa 1/3), viene posta a carico solidale degli istanti (art. 66 cpv. 5 LTF) una tassa di giustizia ridotta di Fr. 2'000.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e prelevata sull’anticipo delle spese di Fr. 3'000.-- già pervenuto. Gli istanti, che si sono avvalsi del patro- cinio di un avvocato per l'inoltro della domanda di indennità, hanno invece diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF); tenuto conto del grado di soccombenza e dell'attività presumibilmente svol- ta dal loro difensore comune nell'ambito della presente causa, un onorario complessivo di Fr. 1'000.-- appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale pe- nale federale).
- 8 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il MPC verserà agli istanti un importo complessivo di Fr. 20'276.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 12 gennaio 2006, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all’avvio del procedimento penale nei loro confronti.
- La tassa di giustizia ridotta di Fr. 2'000.-- è posta a carico degli istanti, con vincolo di solidarietà.
- L’eccedenza di Fr. 1'000.-- dell’anticipo delle spese versato in pendenza di causa viene restituita agli istanti, in misura di Fr. 500.-- cadauno.
- Il MPC rifonderà agli istanti Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte, in misura di Fr. 500.-- cadauno.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 gennaio 2010 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dall’avv. Luca Trisconi, Istanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Opponente
Oggetto
Indennità in caso di sospensione (art. 122 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BK.2009.11, BK.2009.12
- 2 -
Fatti:
A. A seguito di una denuncia del 26 novembre 2002 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), in data 27 no- vembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di C., B., A., D., E. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]), indagine estesa poi l’11 febbraio 2004 al reato di falsità in do- cumenti (art. 251 CP) nei confronti di C.
B. Nell’ambito della procedura di indagine preliminare, in data 27 novembre 2002 il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di sei conti bancari presso la Banca F. SA intestati a C., A., D., E. ed alla G. SA (due). All’origine del provvedimento vi era il sospetto che sulle relazioni bancarie summenzionate erano stati depositati degli averi di provenienza illecita.
C. Il 25 febbraio 2009 il MPC ha emesso una decisione di desistenza ai sensi dell’art. 120 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0) nei confronti degli indagati, non ravvedendo nel loro agire le condizioni di colpevolezza poste dall’art. 305bis CP, nonché dell’art. 251 CP per quanto attiene a C. Esso ha disposto al contempo il dissequestro di tutti i conti bancari menzionati in precedenza (v. act. 1.1).
D. Con comune istanza del 19 novembre 2009 indirizzata al MPC, A. e B. hanno chiesto un risarcimento dei danni di complessivi Fr. 62'833.65 per le spese legali e accessorie sostenute in costanza di causa (Fr. 52'845.- di onorari e Fr. 5'550.60 di spese accessorie + IVA).
E. Nella sua risposta del 28 dicembre 2009 il MPC propone di riconoscere agli istanti un’indennità ex art. 122 PP pari a complessivi Fr. 28'702.10 (recte: 14'460.- , v. act. 2 pag. 6).
F. Con replica dell’8 gennaio 2010, gli istanti si sono sostanzialmente ricon- fermati nelle loro precedenti allegazioni, concludendo in via principale al versamento di un’indennità risarcitoria di Fr. 62'833.65 e, in via subordina- ta, di Fr. 28'702.10 (v. act. 5). Non è stata chiesta una duplica. Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario
– nei considerandi seguenti.
- 3 -
Diritto:
1.
1.1 All'imputato che è stato messo al beneficio della dichiarazione di non do- versi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per il pregiu- dizio risultante dal carcere preventivo sofferto o da altri atti di istruzione. L'indennità può essere negata qualora l'imputato abbia provocato o intral- ciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza (art. 122 cpv. 1 PP). Il procuratore generale sot- topone gli atti, insieme con la sua proposta, per decisione alla I Corte dei reclami penali (art. 122 cpv. 3 PP, art. 28 cpv. 1 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF; RS 173.71] e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale [RS 173.710]). Questa proposta non è di principio vincolante per l'autorità giudicante; nondimeno essa – che nella sua attività giurisdizionale sottostà al solo diritto (v. art. 2 LTPF) – non è abilitata a derogare alla proposta pre- sentata dal MPC che in presenza di validi motivi (v. sentenze del Tribunale penale federale BK.2004.14 dell'11 gennaio 2005, consid. 3.1, e BK_K 005/04 del 6 luglio 2004, consid. 3.1). Presupposti per una richiesta di in- dennità sono – oltre alla dichiarazione di non doversi procedere (in casu decisione di desistenza giusta l’art. 120 PP) – l'esistenza di un'oggettiva gravità degli atti di istruzione intrapresi e di un nesso di causalità tra questi atti e il pregiudizio risultante per la persona indagata. Non occorre invece che vi sia stato un comportamento contrario alla legge da parte dell'autorità inquirente (DTF 118 IV 420 consid. 2b pag. 423; sentenza del Tribunale fe- derale 8G.60/2003 del 17 giugno 2003, consid. 1).
1.2 Per "altri pregiudizi" ai sensi dell'art. 122 PP, vanno anzitutto intesi i costi per le spese legali sopportate dall'indagato, nella misura in cui egli aveva il diritto di provvedersi di un difensore – ciò che è sempre il caso nell'ambito delle indagini preliminari di polizia giudiziaria secondo l'art. 35 cpv. 1 PP – e per quanto tali costi corrispondano all'impegno, comprovato e necessario, profuso dall'avvocato nella difesa del suo patrocinato (DTF 115 IV 156 con- sid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK_K 002/04 del 6 luglio 2004, consid. 2.1). L’indennizzo giusta l'art. 122 PP può comporta- re, in aggiunta al risarcimento del danno vero e proprio, anche un’indennità pecuniaria concessa a titolo di riparazione. Un’iniquità immateriale che giu- stifichi la riparazione sussiste soltanto a condizione che le misure d’inchiesta in questione raggiungano una certa gravità e violino in modo non irrilevante i diritti personali dell’imputato. Tale violazione risulta segna- tamente da misure d’inchiesta che in ragione della loro messa in opera vengono portate a conoscenza di un’ampia cerchia di persone, specialmen-
- 4 -
te quando si tratta di una cerchia di persone frequentata dalla persona in- giustamente imputata, siccome quest’ultima – secondo il principio empirico del “non ci si libera mai del tutto” – in tal caso ne subisce un torto morale (DTF 103 Ia 73 consid. 7). Anche il fatto di dovere subire una perquisizione domiciliare può giustificare una riparazione (DTF 84 IV 44 consid. 6). L'one- re della prova del pregiudizio subito incombe all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (DTF 117 IV 209 consid. 4b pag. 218; sentenza del Tribunale penale federale BK.2006.6 del 19 giugno 2007, consid. 2.1).
1.3 Il MPC non pretende, né ciò risulta in qualunque altro modo dagli atti dell’incarto, che gli istanti hanno provocato o intralciato le operazioni di istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerez- za. Stando a quanto riportato nella decisione di desistenza del 26 febbraio 2009, più che all’atteggiamento dei due imputati qui istanti, la difficoltà di accertare l’origine lecita degli averi patrimoniali oggetto della comunicazio- ne MROS – con il conseguente protrarsi del procedimento – è stata deter- minata dalla mancata collaborazione delle autorità inglesi nell’ambito della rogatoria internazionale chiesta dalle autorità elvetiche (v. punto 15, pagg. 3-4 dell’act. 1.1). Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2009, l’autorità inquirente, dopo un breve riassunto dell’istruttoria, riconosce pe- raltro espressamente agli istanti un diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 122 PP, seppur con un calcolo del dispendio orario e della tariffa legale diverso da quello presentato (v. act. 2, pag. 4 in alto). In concreto non occorre dunque esaminare l’esistenza del motivo generale di riduzione dell’indennità previsto agli art. 122 cpv. 1, seconda frase, o – relativamente alle spese procedurali – dell’art. 246bis cpv. 2 PP (v. sentenze del Tribuna- le penale federale BK.2008.11 del 6 febbraio 2009, consid. 1.3 e BK.2009.4 del 22 giugno 2009, consid. 1.3). Qui di seguito si procederà alla verifica dei vari titoli sui quali gli istanti fondano la loro richiesta di indennità.
2. Gli istanti postulano la rifusione delle spese legali e accessorie per un im- porto complessivo di Fr. 62'883.67. A sostegno della loro richiesta essi pro- ducono la fattura riassuntiva del 18 maggio 2009, una scheda delle presta- zioni legali fornite dal loro patrocinatore comune durante il procedimento penale e una fattura alberghiera relativa a una trasferta eseguita dal mede- simo legale a Londra per conferire con i suoi patrocinati (v. act. 1.2,1.3 e 1.4). L’autorità inquirente, dal canto suo, rileva anzitutto che in base alle particolarità dell’indagine preliminare e alla prassi della I Corte dei reclami penali l'indennità oraria riconosciuta al difensore ammonta di norma a Fr. 220.-- a fronte dei Fr. 450.-- esposti nella fattura e contesta in seguito il
- 5 -
dispendio orario di 117 ore e 26 minuti esposto nella fattura relativo alla di- fesa dei suoi assistiti, proponendone uno di 60 ore complessive. L’opponente riconosce inoltre all’interessato delle spese accessorie per complessivi Fr. 1'260.-- (Fr. 760.-- di spese di trasferta + Fr. 500.-- di spese di cancelleria) in luogo dei Fr. 5'550.60 richiesti dagli istanti. 2.1 La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale fede- rale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in di- ritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difen- sore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destina- to ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, né il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; DTF 117 Ia 22 consid. 3). 2.2 L’ordinanza sulle spese della procedura penale federale del 22 ottobre 2003 (RS 312.025) non contiene alcuna disposizione riguardo la remune- razione dei legali. Preliminarmente occorre rammentare che, secondo prassi consolidata, l’onorario degli avvocati viene calcolato sulla base del regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale fe- derale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31), il cui art. 3 cpv. 1 prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a Fr. 200.-- e al massimo a Fr. 300.--. La remunerazione oraria di Fr. 450.-- (Fr. 52'845.00 / 117,26 ore) esposta dal difensore supera pertanto nettamente gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nelle procedure penali da- vanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Conformemente alla costante prassi della I Corte dei reclami penali del TPF e considerata la complessità della fatti- specie, un'indennità oraria di Fr. 220.-- può essere ritenuta adeguata (v. sentenze del Tribunale penale federale BK.2007.1 del 30 luglio 2007, consid. 3.3; BK.2006.2 del 10 marzo 2006, consid. 3.2; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.3.2; BK.2009.8 del 14 settembre 2009, con- sid. 3.1.3). 2.3 Quanto al dispendio orario, il MPC propone di ridurre a complessive 60 ore le 117 ore e 26 minuti di colloqui telefonici e personali, corrispondenza va- ria, partecipazione ad atti istruttori, scambi di e-mail tra l’avvocato ed i clienti e studio degli atti contabilizzati nella sua parcella (v. act. 2 pag. 4). Certo, come rettamente osservato dal MPC, il patrocinatore comune degli istanti - imputati per il medesimo reato - ha sicuramente potuto realizzare delle economie di scala nella difesa dei suoi assistiti: lo studio generale del-
- 6 -
la pratica e della documentazione dell’incarto, come pure la preparazione ad atti istruttori, poteva in gran parte essere svolta in comune. Anche il con- tenuto delle comunicazioni con i suoi clienti è risultato in gran parte identi- co. Inoltre, alcune delle voci esposte nella scheda delle prestazioni – come i 960 minuti degli incontri con i due clienti avvenuti a Londra il 10/11 giugno 2008 – appaiono non interamente giustificate. Il (quasi) dimezzamento del dispendio orario proposto dal MPC risulta tuttavia eccessivo, dato che la posizione processuale di due imputati, pur se accusati dei medesimi reati, è difficilmente uguale in tutto e per tutto; i contatti personali e telefonici con gli istanti dovevano inoltre forzatamente essere distinti, come pure la parteci- pazione ai loro interrogatori dinanzi alle autorità inquirenti. Tutto sommato, tenuto conto della durata e dell’esito del procedimento, del grado di difficol- tà, degli atti istruttori compiuti e del doppio patrocinio, una riduzione di 1/3 del dispendio orario esposto appare ragionevole e compatibile con la ne- cessaria attività espletata dal legale nella difesa dei propri assistiti. In defi- nitiva, il dispendio orario esposto nella parcella dell’avv. Trisconi deve es- sere ridotto da 117 ore e 26 minuti a 78 ore e 17 minuti. 2.4 Per quanto attiene le spese di trasferta riferite agli interrogatori degli inda- gati svolti a Berna il 6 maggio 2003, 5 giugno, 25 giugno, 8 luglio, 5 agosto e 6 ottobre 2008, si rileva che giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul- le spese della procedura penale federale, gli importi delle spese di viaggio si compongono del prezzo del biglietto di trasporto in seconda classe, an- data e ritorno. Agli istanti va pertanto riconosciuto il prezzo del suddetto ti- tolo di trasporto per la tratta Lugano (sede dello studio legale) – Berna pari a Fr. 160.--, per un totale quindi di Fr. 960.-- (Fr. 160.-- x 6). Gli istanti van- no inoltre indennizzati per le spese sostenute dal loro patrocinatore durante la trasferta a Londra del 10/11 giugno 2008, peraltro limitate alla sola fattu- ra alberghiera per il pernottamento (334.88 sterline britanniche, pari a Fr. 680.30 al cambio vigente, v. act. 1.4). Contrariamente a quanto ritenuto dal MPC, è infatti ragionevole supporre che gli asseriti colloqui con i clienti siano direttamente in relazione con il procedimento penale in esame, tenu- to soprattutto conto dei numerosi atti istruttori compiuti durante l’estate del 2008 (5 interrogatori degli imputati e consultazione degli atti presso l’Ufficio dei giudici istruttori federali a Berna). 2.5 Per tutte le altre spese di cancelleria esposte nella scheda delle prestazio- ni, ammontati a Fr. 2'127.70 (Fr. 1'457.70 + Fr. 664.--), si può ragionevol- mente applicare, per i medesimi motivi già ritenuti al consid. 2.3 “supra”, una riduzione proporzionale di 1/3, ciò che riduce l’importo riconosciuto a Fr. 1'414.50. Il MPC è pertanto tenuto a risarcire agli istanti le spese legali relative all’attività dell’avv. Luca Trisconi nella misura di Fr. 20'276.80
- 7 -
(78,28 ore a Fr. 220.-- = Fr. 17'222.-- di onorario + Fr. 1'640.30 di spese di trasferta e Fr. 1'414.50 di spese di cancelleria).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza è parzialmente ac- colta. Di conseguenza il MPC verserà agli istanti un importo complessivo di Fr. 20'276.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 12 gennaio 2006 (data mediana delle indagini), a titolo di risarcimento dei danni subiti in se- guito all’avvio del procedimento penale nei loro confronti. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF (RS 173.110), applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom- bente; in concreto, considerato il limitato grado di accoglimento dell’istanza presentata (circa 1/3), viene posta a carico solidale degli istanti (art. 66 cpv. 5 LTF) una tassa di giustizia ridotta di Fr. 2'000.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e prelevata sull’anticipo delle spese di Fr. 3'000.-- già pervenuto. Gli istanti, che si sono avvalsi del patro- cinio di un avvocato per l'inoltro della domanda di indennità, hanno invece diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF); tenuto conto del grado di soccombenza e dell'attività presumibilmente svol- ta dal loro difensore comune nell'ambito della presente causa, un onorario complessivo di Fr. 1'000.-- appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale pe- nale federale).
- 8 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il MPC verserà agli istanti un importo complessivo di Fr. 20'276.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 12 gennaio 2006, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all’avvio del procedimento penale nei loro confronti.
2. La tassa di giustizia ridotta di Fr. 2'000.-- è posta a carico degli istanti, con vincolo di solidarietà.
3. L’eccedenza di Fr. 1'000.-- dell’anticipo delle spese versato in pendenza di causa viene restituita agli istanti, in misura di Fr. 500.-- cadauno.
4. Il MPC rifonderà agli istanti Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte, in misura di Fr. 500.-- cadauno.
Bellinzona, il 19 gennaio 2010
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
La Cancelliera:
Comunicazione a :
- Avv. Luca Trisconi - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.