opencaselaw.ch

79_I_162

BGE 79 I 162

Bundesgericht (BGE) · 1953-07-10 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

162

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

B. VERWALTUNGS.

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

29. Sentenza 10 luglio 1953 nella causa G. contro Dipartimento

delle finanze dei Cantone Tieino.

!J-rt. 41 eifra 5 leU. d RTM.

E reddito soggetto aHa tassa militare il contributo dato dalla

mog~ie col pro?-ott~ deI s,:o lav?ro personale per sostenere gli

onerl . de~ matnmomo. Se il marlto pretende che la moglie non

contrIbUlsce affatto 0 contribuisce in misura inferiore a queHa

presunta dall'autorita, deve dimostrarlo.

Art. 41, Zif. 5, lit. d MStV.

In das dem Zuschlag unterliegende Einkommen fällt auch der

~eitrag, de~ di~ Ehefrau. des w: ehrpfii?htigen aus dem Ertrage

Ihrer selbstandrgen ArbeIt an die ehelIchen Lasten leistet. Der

EhemamI hat <:len erforderl~chen Nachweis zu erbringen, wem.

er behauptet, dIe erwerbstätIge Ehefrau trage nicht" oder weni-

ger zu den ehelichen Lasten bei als die Behörden angenommen

haben.

Art. 41 eh. 5 Zit. e RTM.

Constitue un revenu imposable la contribution aux charges du me-

n?,ge vers~e par l'epouse sur 1e produit de son travail personnel.

SI le marI conteste l'existence ou le montant de cette contri.

bution, il doit etre inviM a fournir les justifications necessaires.

A. -

Il rieorrente, falegname, e assoggettato al paga-

mento della tassa d'esenzione dal servizio militare. Nel

computo deI reddito determinante ai fini della tassa pel

1952 la eompetente autorita eantonale aggiunse al guada-

Bundesrechtliche Abgaben. N° 29.

163

gno deI ricorrente quello di sua moglie, pietrista, nella

misura in cui oltrepassava l'importo di 1000 fr. esente a

norma dell'art. 41 cifra 5 lett. d deI regolamento 26 giugno

1934 per la tassa d'esenzione dal servizio militare (RTM).

Il reddito imponibile fu stabilito in 5900 fr., e piu preeisa-

mente sulla base deI seguente eonteggio :

guadagno deI marito. . . . . . . . . .

guadagno della moglie. . . . . . . .,

2700 fr.

deduzione a norma dell'art. 41 cifra 5 lett d

RTM. . . . . . . . . . . . . . ..

1000»

deduzione a norma dell'art. 4 cp. 3 della

legge sulla tassa militare (L TM)

reddito soggetto aHa tassa militare . . .

4800 fr.

1700

))

6500 fr.

600

»)

5900 fr.

Il rieorrente insorse contro l'inclusione deI guadagno

personale della moglie nel computo deI reddito soggetto

alla tassa. Con decisione 23 febbraio 1953 il Dipartimento

cantonale delle finanze respinse il ricorso.

B. -

Il ricorrente si e aggravato al Tribunale federale,

ehiedendo ehe in riforma della decisione dipartimentale

la tassa militare venga determinata in base al suo reddito

personale di 4800 fr., escluso quello della moglie. Egli

sostiene ehe I'art. 41 cifra 5 Iett. d RTM consente di tener

conto deI guadagno della moglie soltanto quando questa

concorre efIettivamente a sopportare gli oneri deI matri-

monio. Al sostentamento della famiglia, rimasta senza

prole, provvede in concreto unicamente il ricorrente col

proprio reddito deI Iavoro. Spettava agli organi preposti

all'accertamento deI reddito imponibile di provare l'as-

serto contributo della moglie. Questa prova non essendo

stata fornita, I'art. 41 cifra 5 Iett. d RTM non sarebbe

applicabile nei confronti deI ricorrente.

G. -

Tanto il Dipartimento cantonale delle finanze,

quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni

hanno proposto la reiezione deI ricorso.

Gonsiderando in diritto .-

1. -

La tassa d'esenzione dal servizio militare consiste

in una tassa personale e in un suppiemento sulla sostanza

164

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

e sul reddito (art. 3 ep. 1 LTM). Sono reddito soggetto

al supplemento i proventi di un'attivita luerativa, il

prodotto di rendite vitalizie, pensioni ed altri utili (art. 5

B LTM). In questi utili vanno noverati, eome il Tribunale

federale giaebbe a statuire nella sua sentenza pubblieata

in RU 73 I 246 sgg., quelli ehe spettano all'obbligato

alla tassa in virtil deI regime dei beni fra i eoniugi (art.

41 eifra 5 lett. a-e RTM) e altres! il eontributo dato dalla

moglie eol reddito dei suoi beni riservati e eol prodotto

deI suo lavoro personale per sostenere gli onen deI matri-

monio (art. 41 eifra 5 lett. d RTM). Quest'ordinamento

coneorda eon quello deI diritto eivile, segnatamente per

quanto riguarda la posizione giuridiea deI marito rispetto

ai beni ril;lervati della moglie. Il marito, eapo dell'unione

eoniugale, deve bens! provvedere al mantenimento della

moglie e dei figli (art. 160 cp. 2 CC); egli puo tuttavia

ehiedere ehe la moglie eontribuisea alle spese eomuni eon

i suoi beni riservati e segnatamente eol guadagno eonseg-uito

lavorando per eonto proprio (art. 191 eifra 3, 192 e 246

CC). Con ragione, quindi, il rieorrente non ha eontestato

la base legale dell'art. 41 eifra 5 lett. d RTM, invoeato

dall'autorita eantonale.

2. -

L'applieazionedi questo disposto presuppone tut-

tavia ehe la moglie eontribuisea etfettivamente agli oneri

dei matrimonio. Difatti, avuto riguardo alla faeolta deI

marito di esigere il eontributo 0 di rinuneiarvi (art. 192

ep. 1 e 246 CC), l'art. 41 eifra 5 lett. d RTM assoggetta

alla tassa soltanto quello realmente « dato » «(geleistet »,

« verse ») dalla moglie. Se il contributo e fornito eol pro-

dotto deI suo Iavoro personale, l'imponibilita e pero

limitata, per ragioni di equita, all'importo ehe eecede

1000 fr. (art. 41 eifra 5 lett. d seeonda frase RTM).

3. -

Seeondo il rieorrente ineombe agli organi preposti

all'aeeertamento deI reddito di provare .ehe la moglie

eontribuisee agli oneri deI matrimonio. Quest'opinione e

errata. Prescindendo dalla eonsiderazione ehe -

eome

in materia fiseale -

anehe in materia di tassa militare

Bundesrechtliche Abgaben. N° 29.

165

non si puo parlare d'un onere della prova vero e proprio,

e omo ehe l'autorita di tassazione puo soltanto presumere

un siffatto eontributo della moglie e valutario seeondo il

suo prudente apprezzamento. Spetta all'obbligato aHa

tassa di dimostrare ehe tale presunzione e errata, sia

ehe la moglie non eontribuisea affatto, sia ehe eontribuisea

in misura inferiore a quella presunta. A quest'uopo egli

deve rendere verosimile ehe in realta il reddito dellavoro

della moglie rieeve una destinazione diversa da quella

supposta dall'autorita (cf. anehe la prassi anteriore deI

Consiglio federale in Rivista trimestrale di diritto fiseale

svizzero, vol. 1, n. 89 e 91, p. 195 e 197; vol. 3, n. 165,

p. 350 e vol. 4, n. 35, p. 66). Se il eontributo della moglie

e eontestato, le autorita di reclamo e di rieorso sono

tenute a ehiame la fattispeeie, ordinando i provvedimenti

per l'inehiesta e i mezzi probatori (art. 80 RTM, art. 55,

56, 57, 65 e 66 RTM). Qualora, nonostante diffida, l'obbli-

gato alla tassa non desse eorso aHa domanda d'informa-

zioni 0 non presentasse i giustifieativi ehiesti, l'autorita

determinera l'importo deI eontributo in via presuntiva

(art. 64 ep. 2 RTM; RU 72 I 46).

4. -

Nel suo gravame al Tribunale federale il rieorrente

ha eontestato ehe sua moglie eontribuisse eoi proventi

deI proprio Iavoro agli oneri deI matrimonio. La deeisione

querelata deve quindi essere annullata e Ia causa rinviata

al Dipartimento cantonale delle finanze affinehe diffidi

il rieorrente a dimostrare la veridieita deI suo assunto,

eonformemente alle eonsiderazioni generali suesposte.

II Tribunale federale pronuncia :

Il rieorso e parzialmente aeeolto, nel senso ehe Ia deei-

sione querelata e annullata e gli atti sono rinviati all'auto-

rita cantonale per eomplemento d'inchiesta e nuovO

giudizio.