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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
B. VERWALTUNGS.
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
29. Sentenza 10 luglio 1953 nella causa G. contro Dipartimento
delle finanze dei Cantone Tieino.
!J-rt. 41 eifra 5 leU. d RTM.
E reddito soggetto aHa tassa militare il contributo dato dalla
mog~ie col pro?-ott~ deI s,:o lav?ro personale per sostenere gli
onerl . de~ matnmomo. Se il marlto pretende che la moglie non
contrIbUlsce affatto 0 contribuisce in misura inferiore a queHa
presunta dall'autorita, deve dimostrarlo.
•
Art. 41, Zif. 5, lit. d MStV.
In das dem Zuschlag unterliegende Einkommen fällt auch der
~eitrag, de~ di~ Ehefrau. des w: ehrpfii?htigen aus dem Ertrage
Ihrer selbstandrgen ArbeIt an die ehelIchen Lasten leistet. Der
EhemamI hat <:len erforderl~chen Nachweis zu erbringen, wem.
er behauptet, dIe erwerbstätIge Ehefrau trage nicht" oder weni-
ger zu den ehelichen Lasten bei als die Behörden angenommen
haben.
Art. 41 eh. 5 Zit. e RTM.
Constitue un revenu imposable la contribution aux charges du me-
n?,ge vers~e par l'epouse sur 1e produit de son travail personnel.
SI le marI conteste l'existence ou le montant de cette contri.
bution, il doit etre inviM a fournir les justifications necessaires.
A. -
Il rieorrente, falegname, e assoggettato al paga-
mento della tassa d'esenzione dal servizio militare. Nel
computo deI reddito determinante ai fini della tassa pel
1952 la eompetente autorita eantonale aggiunse al guada-
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gno deI ricorrente quello di sua moglie, pietrista, nella
misura in cui oltrepassava l'importo di 1000 fr. esente a
norma dell'art. 41 cifra 5 lett. d deI regolamento 26 giugno
1934 per la tassa d'esenzione dal servizio militare (RTM).
Il reddito imponibile fu stabilito in 5900 fr., e piu preeisa-
mente sulla base deI seguente eonteggio :
guadagno deI marito. . . . . . . . . .
guadagno della moglie. . . . . . . .,
2700 fr.
deduzione a norma dell'art. 41 cifra 5 lett d
RTM. . . . . . . . . . . . . . ..
1000»
deduzione a norma dell'art. 4 cp. 3 della
legge sulla tassa militare (L TM)
reddito soggetto aHa tassa militare . . .
4800 fr.
1700
))
6500 fr.
600
»)
5900 fr.
Il rieorrente insorse contro l'inclusione deI guadagno
personale della moglie nel computo deI reddito soggetto
alla tassa. Con decisione 23 febbraio 1953 il Dipartimento
cantonale delle finanze respinse il ricorso.
B. -
Il ricorrente si e aggravato al Tribunale federale,
ehiedendo ehe in riforma della decisione dipartimentale
la tassa militare venga determinata in base al suo reddito
personale di 4800 fr., escluso quello della moglie. Egli
sostiene ehe I'art. 41 cifra 5 Iett. d RTM consente di tener
conto deI guadagno della moglie soltanto quando questa
concorre efIettivamente a sopportare gli oneri deI matri-
monio. Al sostentamento della famiglia, rimasta senza
prole, provvede in concreto unicamente il ricorrente col
proprio reddito deI Iavoro. Spettava agli organi preposti
all'accertamento deI reddito imponibile di provare l'as-
serto contributo della moglie. Questa prova non essendo
stata fornita, I'art. 41 cifra 5 Iett. d RTM non sarebbe
applicabile nei confronti deI ricorrente.
G. -
Tanto il Dipartimento cantonale delle finanze,
quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni
hanno proposto la reiezione deI ricorso.
Gonsiderando in diritto .-
1. -
La tassa d'esenzione dal servizio militare consiste
in una tassa personale e in un suppiemento sulla sostanza
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e sul reddito (art. 3 ep. 1 LTM). Sono reddito soggetto
al supplemento i proventi di un'attivita luerativa, il
prodotto di rendite vitalizie, pensioni ed altri utili (art. 5
B LTM). In questi utili vanno noverati, eome il Tribunale
federale giaebbe a statuire nella sua sentenza pubblieata
in RU 73 I 246 sgg., quelli ehe spettano all'obbligato
alla tassa in virtil deI regime dei beni fra i eoniugi (art.
41 eifra 5 lett. a-e RTM) e altres! il eontributo dato dalla
moglie eol reddito dei suoi beni riservati e eol prodotto
deI suo lavoro personale per sostenere gli onen deI matri-
monio (art. 41 eifra 5 lett. d RTM). Quest'ordinamento
coneorda eon quello deI diritto eivile, segnatamente per
quanto riguarda la posizione giuridiea deI marito rispetto
ai beni ril;lervati della moglie. Il marito, eapo dell'unione
eoniugale, deve bens! provvedere al mantenimento della
moglie e dei figli (art. 160 cp. 2 CC); egli puo tuttavia
ehiedere ehe la moglie eontribuisea alle spese eomuni eon
i suoi beni riservati e segnatamente eol guadagno eonseg-uito
lavorando per eonto proprio (art. 191 eifra 3, 192 e 246
CC). Con ragione, quindi, il rieorrente non ha eontestato
la base legale dell'art. 41 eifra 5 lett. d RTM, invoeato
dall'autorita eantonale.
2. -
L'applieazionedi questo disposto presuppone tut-
tavia ehe la moglie eontribuisea etfettivamente agli oneri
dei matrimonio. Difatti, avuto riguardo alla faeolta deI
marito di esigere il eontributo 0 di rinuneiarvi (art. 192
ep. 1 e 246 CC), l'art. 41 eifra 5 lett. d RTM assoggetta
alla tassa soltanto quello realmente « dato » «(geleistet »,
« verse ») dalla moglie. Se il contributo e fornito eol pro-
dotto deI suo Iavoro personale, l'imponibilita e pero
limitata, per ragioni di equita, all'importo ehe eecede
1000 fr. (art. 41 eifra 5 lett. d seeonda frase RTM).
3. -
Seeondo il rieorrente ineombe agli organi preposti
all'aeeertamento deI reddito di provare .ehe la moglie
eontribuisee agli oneri deI matrimonio. Quest'opinione e
errata. Prescindendo dalla eonsiderazione ehe -
eome
in materia fiseale -
anehe in materia di tassa militare
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non si puo parlare d'un onere della prova vero e proprio,
e omo ehe l'autorita di tassazione puo soltanto presumere
un siffatto eontributo della moglie e valutario seeondo il
suo prudente apprezzamento. Spetta all'obbligato aHa
tassa di dimostrare ehe tale presunzione e errata, sia
ehe la moglie non eontribuisea affatto, sia ehe eontribuisea
in misura inferiore a quella presunta. A quest'uopo egli
deve rendere verosimile ehe in realta il reddito dellavoro
della moglie rieeve una destinazione diversa da quella
supposta dall'autorita (cf. anehe la prassi anteriore deI
Consiglio federale in Rivista trimestrale di diritto fiseale
svizzero, vol. 1, n. 89 e 91, p. 195 e 197; vol. 3, n. 165,
p. 350 e vol. 4, n. 35, p. 66). Se il eontributo della moglie
e eontestato, le autorita di reclamo e di rieorso sono
tenute a ehiame la fattispeeie, ordinando i provvedimenti
per l'inehiesta e i mezzi probatori (art. 80 RTM, art. 55,
56, 57, 65 e 66 RTM). Qualora, nonostante diffida, l'obbli-
gato alla tassa non desse eorso aHa domanda d'informa-
zioni 0 non presentasse i giustifieativi ehiesti, l'autorita
determinera l'importo deI eontributo in via presuntiva
(art. 64 ep. 2 RTM; RU 72 I 46).
4. -
Nel suo gravame al Tribunale federale il rieorrente
ha eontestato ehe sua moglie eontribuisse eoi proventi
deI proprio Iavoro agli oneri deI matrimonio. La deeisione
querelata deve quindi essere annullata e Ia causa rinviata
al Dipartimento cantonale delle finanze affinehe diffidi
il rieorrente a dimostrare la veridieita deI suo assunto,
eonformemente alle eonsiderazioni generali suesposte.
II Tribunale federale pronuncia :
Il rieorso e parzialmente aeeolto, nel senso ehe Ia deei-
sione querelata e annullata e gli atti sono rinviati all'auto-
rita cantonale per eomplemento d'inchiesta e nuovO
giudizio.