opencaselaw.ch

78_I_409

BGE 78 I 409

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

59. Sentenza {) novembre 1952 neHa causa Gomelschi

contro Giudicatura di pace di Locarno.

Art. 4, 31, 33 e 2 delle disposizioni transitorie OF.

Costituzionalita dell'Ordine dei medici deI Cantone Ticino.

Art. 4, 31, 33 BV und Art. 2 Ueb.-Best. z. BV.

Verfassungsmiissigkeit des Tessiner Aerzteverbandes.

Art. 4, 31, 33 Ost. et 2 disp. transit. Ost.

Constitutionnalite de l'association des medecins tessinois.

410

St .... tsrecht.

A. -

Con decreto legislativo 16 luglio 1926 il Gran

Consiglio deI Cantone Ticino aveva creato l'Ordine dei

medici. Questo decreto e stato abrogato dalla legge 21 di-

cembre 1938 istituente l'Ordine generale delle arti sani-

tarie, ehe comprende le arti sanitarie maggiori (gli Ordini

dei medici-chirurghi, dei medici-dentisti, dei farmacisti

e dei veterinari), le arti sanitarie minori e quelle ausiliarie.

Le disposizioni comuni a tutti questi Ordini sono le seguenti:

Art. 2. -

Agli Ordini rispettivi sono iseritti d'offieio, su apposti

albi, per cura deI Dipartimento di Igiene, tutti i professionisti

amrnessi all'esereizio delle arti sanitarie nel Cantone, in base alla

legge sanitaria ed ai regolamenti da essa previsti.

Art. 4. -

L'esercizio di una professione sanitaria non pub ini-

ziarsi prima di aver eonseguito illibero esereizio nel Cantone e la

iserizione nell'Ordine

0

nell'eleneo delle professioni sanitarie

ausiliarie.

Art. 5 cp. 2. -

L'attivita. dei singoli Ordini e delle singole asso-

eiazioni e il funzionamento degli stessi saranno determinati dai

rispettivi statuti, soggetti all'approvazione deI Consiglio di Stato.

Art. 7. -

TI presidente e un membro deI eonsiglio direttivo di

ogni Ordine, col direttore deI Dipartimento igiene e col medieo

eantonale costituiseono, per ciascun Ordine, il Consiglio di disei-

plina, il quale:

a) vigila alI'osservanza deI deeoro e dei doveri professionali degli

iscritti;

b) reprime in via di disciplina gli abusi e le maneanze nell'eser-

cizio delIa professione sotto riserva di ogni altra sanzione sia

civile, sia penale, sia amministrativa;

c) deeide inappellabilmente le contestazioni ehe possono sorgere

per ragioni professionali fra i membri dell'ordine 0 fra essi ed

i elienti.

Lo statuto 3 marzo 1940 dell'Ordine dei medici (abbr.

OMCT), approvato dal Consiglio di Stato in data 15 mag-

gio 1940, prevede tra altro quanto segue :

A1·t. 1. -

L'ordine dei medici deI Cantone Ticino e costituito

a norma degli art. 60 e seguenti CCS edella legge 21 dicembre

1938. Esso comprende :

a) tutti i medici amrnessi dal Consiglio di Stato al libero eser·

cizio e ehe esercitano sia permanentemente, sia periodiea-

mente, la professione nel Canton Ticino;

b) tutti i medici-chirurghi amrnessi dal Consiglio di Stato con

permesso di esercizio limitato' e provvisorio.

Art. 2. -

Non pub esercitare nel Cantone Ticino la professione

medica ne coneorrere al posto di assistente ospedaliero, medico

di cassa malati 0 condotto, chi non ha ottenuto il libero esercizio

e la iscrizione all'Ordine dei Medici.

H .. ndels- und Gewerbefreiheit. N0 59.

411

B. -

Il dott_ Gomelschi, ammesso al libero esercizio

della medicina nel Cantone Ticino, fu iscritto d'ufficio

nell'albo dell'OMCT. A motivo di divergenze avute con

gli organi direttivi dell'Ordine, egli si rifiutO di pagare la

tassa sociale di 80 fr. all'anno. L'OMCT 10 escusse pel

pagamento delle tasse degli anni 1945 a 1948. Gomelschi

fece opposizione al precetto esecutivo. Nella procedura di

rigetto dell'opposizione egli fece valere, tra altro, ehe

l'istituzione dell'OMCT eontrasta col principio della forza

derogante dei diritto federale e con la liberta di assoeia-

zione.

Con sentenza 13 marzo 1952 il Giudiee di pace deI

eircolo di Locarno rimosse definitivamente l'opposizione

al preeetto esecutivo.

G. -

Contro questa sentenza Gomeisehi ha interposto

ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Il ricor-

rente ehiede l'annullamento dei giudizio querelato, addu-

cendo in sostanza quanto segue: La Iegge eantonale

21 dicembre 1938 e 10 statuto dell'OMCT, sui quali poggia

il giudizio impugnato, sono illegali e anticostituzionali.

a) Lo statuto dell'OMCT riehiama espressamente gli

art. 60 e sgg. CCS, ma non li rispetta. Violati sono segnata-

mente:

l'art. 65: in quanto non e l'assemblea generale dell'Ordine ehe

si pronuncia sull'ammissione e l'escIusione dei membri,

ma il Consiglio di Stato;

l'a1·t. 70: perehe un membro non pub useire dall'Ordine senza

perdere il diritto di esercitare la professione;

l'art. 75: perehe le deeisioni dell'assemblea generale dell'Ordine

non possono essere impugnate in via giudiziaria;

l'art. 76: in quanto l'Ordine non pub deeidere la sua dissoluzione

in ogni tempo, questa essendo di eompetenza dello

Stato.

b) La legge 21 dicembre 1938 e 10 statuto dell'Ordine

eontrastano eon l'art. 4 CF, poiche ereano una situazione

d'ineguaglianza tra la eategoria dei medici, obbligati ad

appartenere ad un'organizzazione professionale, e tutte le

altre categorie di professionisti, per le quali non esiste un

sifIatto obbligo. Violato e pure l'art. 31 CF. Statuendo

412

Staatsrecht.

l'appartenenza obbligatoria dei medici ad un sindacato

professionale, il legislatore ticinese ha posto una restri-

zione inammissibile alla liberta di commercio e d'industria.

Questa restrizione edel resto incompatibile anche cqn

l'art. 33 CF, che subordina l'esercizio di una professione

liberale soltanto ad una prova di capacita (diploma fede-

rale). L'ordinamento dell'Ordine trasgredisce inoltre al-

l'art. 58 CF perche crea un tribunale d'eccezione pel

giudizio delle infrazioni alle norme statutarie ed a quelle

deontologiche, dichiarate parte integrante dello statuto

(art. 24). Le decisioni dell'assemblea generale dell'Ordine

sono inappellabili (art. 21 dello statuto), il che rende

illusoria la garanzia costituzionale deI giudice naturale.

D. -

L'OMCT e il Consiglio di Stato hanno proposto

la reiezione deI ricorso.

Nella sua risposta l'autorita cantonale ha fatto valere

essenzialmente quanto segue: Ne la legge 21 dicembre

1938, ne 10 statuto dell'Ordine violano l'art. 4 CF. I medici

praticanti nel Cantone Ticino sono posti sullo stesso piede

di trattamento, poiche sono in identico modo soggetti alle

disposizioni dello statuto e alle norme deontologiche

emanate dall'Ordine. Non si puo pretendere che la profes-

sione di medico venga disciplinata in base alle stesse

regole adottate per le altre professioni. Le differenze

esistenti fra le professioni liberali ed in particolare fra le

stesse arti sanitarie richiedono un ordinamento differente

delle varie professioni : un diverso trattamento e pertanto

giustificato e non offende il principo dell'uguaglianza dei

cittadini. Pure a torto il ricorrente invoca gli art. 31 e

33 CF. Egli dimentica che la costituzione federale garan-

tisce bensi la liberta d'industria e di commercio, e quindi

la liberta dell'esercizio di una professione liberale, ma

sempre nell'ambito delle leggi e dei regolamenti. Lo Stato

non puo disinteressarsi dell'esercizio delle arti sanitarie

in genere edella medicina in ispecie, poiche sono in giuoco,

attraverso tali attivita professionali, interessi di ordine

pubblico. Di conseguenza, sono da ritenersi ammissibili le

disposizioni restrittive della liberta deI singolo medico

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 59.

413

nella misura in cui esse servono alla tutela degli interessi

di ordine generale. Manifestamente infondata e anche la

censura di « Tribunale d'eccezione» mossa al Consiglio di

disciplina dell'Ordine. Non si tratta d'un istituto di ecce-

zione, ma d'un organismo particolarmente competente a

giudicare di cose 0 atti professionali.

Oonsiderando in diritto :

1. -

Giusta la prassi costante deI Tribunale federale,

il ricorso di diritto pubblieo per violazione della costitu-

zione federale non e proponibile unicamente contro le

norme eantonaIi di portata generale stesse, ma ancora

contro ogni loro singola appIicazione (RU 58 I 375, 61 I 6

e 68 I 28). La legge 0 il decreto di portata generale sono

pero impugnabili, in connessione con una decisione che Ii

ha applicati, soltanto nella misura in cui la loro validita

costituisce una questione pregiudiziale per la decisione

conereta.

Nella fattispecie il litigio verte sull'obbligo deI ricor-

rente di pagare la tassa sociale. Poiche quest'obbIigo pre-

Suppone la validita dell'Ordine dei medici, la legge ticinese

21 dicembre 1938 poteva essere impugnata ed e sindacabile

in quanto ha istituito siffatta organizzazione professionale

obbligatoria. Insindacabile essa e invece per quanto attiene

alle altre questioni sollevate dal ricorso, perche estranee al

presente litigio. Irricevibili sono quindi in eonereto le

censure mosse alle norme deontologiche e segnatamente

l'assunto, secondo cui l'attribuzione di un potere disci-

plinare all'Ordine non sarebbe conciliabile con l'art. 58 CF.

2. -

Sostiene anzitutto il ricorrente ehe 10 statuto

dell'OMCT non rispetta le norme degIi art. 60 e sgg. CCS.

Con questo addebito egli invoca implicitamente la forza

derogante deI diritto federale, principio che scaturisce

dall'ordinamento federale della Confederazione (cf. BURCK-

HARDT, Commentario della costituzione federale, 3a ed.

p. 823, e FLEINER/GIACOMETTI, Schweiz. Bundesstaats-

recht, p. 94) e ehe trova un riflesso nell'art. 2 delle dispo-

sizioni transitorie della CF (RU 75 I 49 e le numerose

414

Sta.a.tsrecht.

sentenze ivi eitate). Sebbene questo prineipio eostituzio-

nale non sia stato espressamente invoeato, la eensura deve

nondimeno essere esaminata.

Giusta l'art. 7 della legge eantonale 21 dieembre 1938,

l'Ordine dei mediei ha per iseopo di vigilare all'osservanza

deI deeoro e dei doveri professionali dei membri, di repri-

mere in via diseiplinare gli abusi e le maneanze nell'eser-

eizio della professione e di deeidere inappellabilmente le

eontestazioni ehe possono sorgere per ragioni professionali

fra i membri dell'Ordine 0 fra essi ed i elienti (cf. anehe

l'art. 16 dello statuto). Funzione di quest'organismo e

pertanto d'integrare l'ordinamento eantonale predisposto

alla tutela della sanita pubbliea, fine ehe rientra in quelli

assunti dallo Stato.

Quando 10 Stato, anziehe limitarsi a legiferare delle

norme di polizia destinate a salvaguardare gli interessi

posti sotto la sua protezione, si assume il eompito di

soddisfare direttamente un bisogno determinato di ordine

generale istituendo a quest'uopo un ente pubblieo, la sua

attivita esee dal eampo deI diritto eivile per entrare in

quello deI diritto pubblieo. Questo eilsolo diritto appli-

eabile sia per i rapporti degli interessati eon l'ente, sia per

la sua organizzazione (RU 75 I 51).

Ben poteva quindi il legislatore tieinese, senza violare

il prineipio della forza derogante del ·diritto federale, dare

all'Ordine dei mediei un'organizzazione ehe si seosta dai

prineipi valevoli per le assoeiazioni deI diritto eivile.

E bensi vero ehe 10 statuto riehiama espressamente gli

art. 60 e sgg. CCS; si tratta pero manifestamente di una

svista, eome l'ha rilevato il Consiglio di Stato. L'Ordine

ha, a non dubitarne, il carattere di un sindaeato obbliga-

torio, ehe rientra nel quadro delle eorporazioni di diritto

pubblieo (art. 59 CCS). Trattasi di una eorporazione

eoattiva, eui e eonferito, nell'interesse pubblieo, il potere

di emanare delle norme per l'esereizio della professione

(norme deontologiehe) e un potere diseiplinare sui propri

membri.

3. -

Il rieorrente fa inoltre valere ehe, in quanto

1

Handels- und Gewerbefreiheit. No 69.

416

subordinano l'esercizio dell'arte medica all'appartenenza

ad un sindaeato professionale obbligatorio, la legge can-

tonale 21 dieembre 1938 e 10 statuto dell'OMCT contra-

stano eon gli art. 31 e 33 CF.

a) E paeifico ehe l'art. 31 CF garantisce anche illibero

esereizio delle professioni liberali. Questa garanzia non ha

pero una portata illimitata.

Una prima restrizione a tale garanzia e pos ta dal seeondo

eapoverso dell'art. 31 CF, ehe riserva « le disposizioni

eantonali sull'esereizio e sull'imposizione fiseale deI eom-

mereio e dell'industria ». Seeondo la giurisprudenza, questo

disposto autorizza i Cantoni ad emanare delle norme di

polizia, sempreehe esse non portino pregiudizio alla liberta

di eommereio e d'industria (RU 41 1390,42 148,47 I 400,

49 I 17, 67 I 87 e 327). Tale earattere va rieonoseiuto

all'art. 4 della legge 21 dieembre 1938, ehe fa dipendere

il diritto di pratieare l'arte mediea nel Cantone Tieino

dall'appartenenza all'OMCT. Si tratta di una disposizione

dettata dall'interesse pubblico, ehe giustifiea l'esistenza

dell'Ordine e l'estensione dell'appartenenza al medesimo

a tutti i professionisti deI ramo (cf. KUNZ, Das Institut der

Zwangsgenossenschaften, p. 31). Quest'appartenenza obbli-

gatoria ad un sindaeato professionale non e in eonereto

d~intraleio alla liberta di eommercio e d'industria, poiehe

tutti i professionisti in possesso deI diploma federale 0 di

un titolo equivalente sono iscritti d'uffieio nell'albo del-

l'Ordine (art. 2 della legge istituente l'OMCT e art. 15 della

legge sanitaria tieinese 23 giugno 1924).

E bensi vero ehe la qualita di membro dell'OMCT eom-

porta l'obbligo di pagare una tassa sociale (art. 4 ep. 2

dello statuto). In quest'obbligo non si pub pero ravvi-

sare una eondizione ineompatibile col libero esereizio

della professione. Il prelevamento di una tassa soeiale

trova la sua giustifieazione nel fatto ehe l'attivita del-

l'Ordine profitta, oltre ehe alla eollettivita, anehe ai

membri stessi.

b) Una seeonda restrizione alla garanzia deI libero

esereizio delle professioni liberali e saneita dall'art. 33 CF.

416

Staatsreoht.

11 primo eapoverso autorizza i Cantoni ad esigere una prova

di eapaeita da eoloro ehe intendono esereitare una profes-

sione liberale; il seeondo eapoverso dispone ehe la legi-

slazione federale provvedera affinehe possano ottenersi

eertifieati di eapaeita tali da essere validi in tutta la Con-

federazione. A eio e stato provveduto, nel eampo medieo,

eol diploma federale.

Contrariamente a quanto sostiene il rieorrente, statuendo

l'obbligo di appartenere all'OMCT il legislatore tieinese

non ha imposto al medieo, ehe vuol pratieare nel Cantone,

un « aggravio » ehe va oltre quello previsto dall'art. 33 CF.

Infatti, l'iserizione nell'albo dell'Ordine avviene d'uffieio

e non e subordinata al possesso di un eertifieato di eapa-

eita altro ehe il diploma federale.

4. -

Seeondo il rieorrente, l'istituzione di un sindaeato

obbligatorio soltanto per i medici avrebbe ereato una

situazione d'ineguaglianza ineoneiliabile eon l'art. 4 CF.

Ma eOS1 non e.

Giusta la prassi, l'art. 4 CF e violato da una legge 0 un

deereto eantonale di portata generale solo se le loro dispo-

sizioni sono prive di ogni fondamento serio e oggettivo,

se non hanno senso 0 se implieano delle ineguaglianze ehe

non sono giustifieate dalle eireostanze di fatto (RU 77 1

102, 107 e 189).

E evidente ehe in un ordinamento statale, avente per

presupposto il eanone della minor ingerenza possibile

dell'autorita pubbliea nei rapporti individuali, 10 Stato

non puo diseiplinare tutte le attivita professionali, arti-

gianali 0 industriali e tanto meno diseiplinarle alla stessa

stregua. Esso deve limitarsi ad intervenire e organizzare

le professioni 0 attivita individuali ehe, eome la professione

mediea, sono in diretto rapporto eon un eompito statale.

Il Tribunale lederale pronuncia :

In quanto rieevibile il rieorso e respinto.