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Militärpflichtersatz No 40.
satz für Bemühungen und Portoauslagen, die der Staat
wegen der Säumnis des Pflichtigen gehabt hat. Strafe bei
schuldhafter Nichtbezahlung der Abgabe rechtfertigt sich,
weil auch der Dienstpflichtige bestraft wird, wenn er seine
Pflicht nicht erfüllt (Art. 81, 82 MStG; StenBull StR 1898
408, NatR 1899 104). Wer den Militärpflichtersatz nicht
leistet, macht grundsätzlich das gleiche wie der Dienst-
pflichtige, der den Dienst verweigert oder versäumt : er
erfüllt die Wehrpflicht nicht, die den einen in der Form
persönlicher Dienstleistung, den andern in der Form der
Leistung einer Ersatzabgabe trifft (Art. 18 Abs. 1 BV,
Art. 1 MO); er ist ungehorsam und wird um dieses Unge-
horsams willen bestraft (BGE 53 I 437). Wer dagegen Mahn-
gebühren oder Portoauslagen nicht bezahlt, macht nichts
anderes als jemand, der eine in anderem Zusammenhang
entstandene staatliche Kostenforderung schuldig bleibt.
Es ist nicht zu sehen, inwiefern der Umstand, dass die
Kostenforderung durch Säumnis in der Bezahlung des
Militärpflichtersatzes entstanden ist, Strafe rechtfertigen
könnte, während z. B. die Nichtbezahlung von Gerichts-
kosten, die aus einem Verfahren wegen Dienstverweigerung
oder Dienstversäumnis erwachsen, nicht mit Strafe bedroht
ist.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur-
teil des Amtsgerichts von Luzern-Land vom 1. Mai 1950
aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Be-
schwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.
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Zollgesetz. N° 4l.
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VII. ZOLLGESETZ
LOI SUR LES DOUANES
41. Sentenza deJla Corte di cassazione penale 30 giugno 1950
nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro
Trovesi.
Art. 76, cifra 2 LD: L'omessa dichiarazione alla dogana di merci
sottoposte a limitazioni per l'esportazione non e solo tentativo,
bensi consumazione del reato d'infrazione ai divieti.
Art. 76 Ziff. 2 ZG. Wer es unterlässt, Ausfuhrbeschränkungen
unterliegende Waren beim Zollamt anzumelden, begeht vollen-
deten, nicht bloss versuchten Bannbruch.
Art. 76 eh. 2 LD. Lorsque des marchandises soumises a des restric-
tions d'exportation ne sont pas declarees, l'infraction de trafic
prohibe est consommee et non seulement tentee.
A. -
In data 8 novembre 1949 Mario Trovesi si presen-
tava, con la sua automobile, al varco di Stabio-confine
diretto in Italia. Alla domanda, se avesse merci da dichia-
rare alla dogana, rispose di non aver nulla, poi si reco
in un vicino negozio a comperare delle sigarette. Quando
fu di ritorno, la guardia doganale gli chiese di aprire. il
cofano posteriore dell'automobile, volendo controllare a
fondo quel ripostiglio. Vistosi scoperto, il Trovesi dichiaro
alla guardia di avervi nascosto della streptomicina e
mostro un permesso di esportazione per 3000 fiale di
questo medicinale. II controllo dell'automobile permise di
scoprire 1020 fiale di streptomicina, un pacco di altri
medicinali e 36 paia di calze. In sede d'inchiesta, il Tro-
vesi confesso ehe nel novembre aveva gia esportato di
contrabbando, servendosi del nascondiglio praticato nella
sua automobile, altre 1980 fiale di streptomicina.
B. -
II 17 dicembre 1949, la Direzione generale delle
dogane notifico al Trovesi di avergli inflitto una multa di
9605 fr., pari ad una volta il valore della merce esportata
di contrabbando od omessa di dichiarare, piU le spese di
procedura. L'incolpato fece opposizione alla decisione
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Zollgesetz. N° 41.
amministrativa e chiese di essere giudicato dal tribunale
competente.
0. -
Con sentenza 10 maggio 1950 la Corte delle Assise
pretoriali del Distretto di Mendrisio dichiaro il Trovesi
colpevole d'infrazione ai divieti per avere esportato clan-
desti11amente 1980 fiale di streptomicina, come pure di
tentativo di esportazione clandestina di altre 1020 fiale,
di un paeeo di medieinali e di 36 paia di calze. Essa lo
condanno, per il primo reato, ad una multa di 2970 fr.;
per il secondo reato, ad una multa di 917 fr., oltre le spese
amministrative e giudiziarie. La sentenza e motivata in
compendio come segue:
L'esportazione di contrabbando delle 1980 fiale di
streptomieina eostituisce reato d'infrazione dei divieti a
norma dell'art. 76 della legge sulle dogane, l'esportazione
di detta merce essendo autorizzata soltanto dietro speciale
permesso, di cui il Trovesi non si e valso. Tenuto eonto
delle peculiari eireostanze del easo edel fatto ehe un'atti-
vita professionale o abituale di eontrabbando dell'accusato
non e sufficientemente provata appare equo di commisu-
rare la multa alla meta del valore della meree. Per quanto
eoneerne le 1020 fiale e le altre merei ehe il Trovesi ha
tentato di esportare elandestinamente, valgono le eonsi-
derazioni genericamente esposte per il primo reato, eon la
restrizione pero ehe non si tratta di reato consumato, ma
solo di reato tentato. L'art. 80 della legge sulle dogane
dispone ehe il tentativo e punito eon una pena piU mite
ehe il delitto eonsumato; conviene pereio fissare la multa,
non alla meta, ma ad un quarto del valore della merce.
D. -
II Ministero pubblico della Confederazione si e
aggravato alla Corte di eassazione del Tribunale federale,
ohiedendo l'annullamento della sentenza querelata e il
rinvio della eausa all'autorita cantonale per nuovo giu-
dizio.
Oonsiderando in diritto :
1. -
In virtu dell'art. 268 PPF il ricorso alla Corte di
oassazione del Tribunale federale e ammissibile oontro le
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Zollgesetz. No 41.
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sentenze dei tribunali ehe non possono essere impugnate
mediante rieorso di diritto cantonale per violazione del
diritto federale. Secondo l'art. 14 della legge ticinese di
proeedura per le contravvenzioni, il rieorso per cassazione
e proponibile segnatamente quando :
« d) la sentenza abbia pronunciato una pena diversa da quelle.
comminata dalla legge alle contravvenzioni di quella determinata.
specie;
f) sia stato erroneamente ritenuto ehe il {atto imputato non
costituisce contravvenzione ... ll.
II primo giudice ha ammesso ehe i fatti avvenuti l' 8 no-
vembre 1949 a Stabio eostituiseono eontravvenzione e,
pur avendovi ravvisato soltanto un (prima frase del disposto
menzionato). Delle moltepliei figure ehe puo assumere
l'infrazione ai divieti (cifra 1-6 del medesimo articolo),
quella contemplata dalla cifra 2 si verifica . Invero, il testo italiano della
legge, a differenza di quello tedesco e francese, parla unica-
mente di merei
>), quanto quelle esportate o di transito (cf. anche
gli art. 6 e 30 LD).
Il reato di cui all'art. 76, cifra 2 LD consiste nel fatto
di chi occulta e non dichiara alla dogana merci vietate o
sottoposte a limitazioni. L'occultamento e l'omessa dichia-
razione non sono tentativo, bensi consumazione del reato.
Esso si perfeziona, quand'anche la merce non abbia var-
cato il confine, e sussiste, ancorche il colpevole, vistosi
scoperto, si decida a dire la verita. Nella fattispecie e
paci:fico ehe il Trovesi ha occultato ed omesso di dichiarare
delle merci sottoposte a limitazioni; cosi facendo, egli ha
consumato il reato d'infrazione ai divieti previsto dal
disposto teste menzionato.
3. -
II primo giudice ha commisurato la multa alla
meta del valore della merce esportata clandestinamente e
ad un quarto del valore di quella tentata di esportare. La
mitigazione della pena per il secondo reato viola il diritto
federale. L'art. 80, cp. 1 LD, invocato per giusti:ficare la
riduzione della multa dalla meta ad un quarto del valore
della merce, non e applicabile, poiche il Trovesi si e reso
colpevole, non di reato tentato, bensi di reato consumato.
La sentenza querelata e pero censurabile, sempre sotto
l'angolo del diritto federale, anche perche non ha ritenuto
a carico del Trovesi la circostanza aggravante della per-
petrazione professionale o abituaJe di reati doganali
(art. 82, cifra 2 combinato con l'art. 77, cp. 3 LD). II primo
giudice ha accertato ehe il convenuto ha ripetutamente
trasgredito aUa legge sulle dogane. Questa reiterazione di
fatti punibili, ehe lascia riconoscere nel Trovesi l'inclina-
zione deliberata al reato contravvenzionale, basta per
ammettere la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 82,
cifra 2 LD e per giusti:ficare l'applicazione dell'art. 77,
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Verfahren. No 42.
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cp. 3 LD. Nella commisurazione della pena dovra quindi
esser tenuto conto anche dell'abitualita nel delitto dimos-
trata dal convenuto.
La Oorte di cassazione pronurwia:
n ricorso e accolto. La sentenza querelata e annullata
e gli atti sono rinviati alla giurisdizione cantonale per
nuovo giudizio a norma dei considerandi.
VIII. VERFAHREN
PROCEDURE
42. Extrait de l'arr@t de la Cour de eassation penale du 5 juillet
1950 dans la cause Dessemontet contre Ministere public du
eanton de Vaud.
Art. 269 al. 1, 273 al. 1 litt. b et 277bis al. 1 PPF.
L'autorite cantonale de recours a-t-elle le droit de revoir les
fäits ?
Quid lorsque des constatations de l'arret attaque se contredisent ?
Art. 269 Abs. 1, 273 Abs. 1 lit. b, 277bis Abs. 1 BStP.
Darf die obere kantonale Behörde die Tatsachen überprüfen ?
Was gilt, wenn die Feststellungen des angefochtenen Urteils sich
widersprechen ?
Art. 269 cp. 1, 273 cp. 1 lett. b e 277bis cp. 1 PPF.
L'autorita cantonale di ricorso ha il diritto di riesaminare i fatti ?
Quid se gli accertamenti della sentenza querelata si contraddi-
cono?
La recourante objecte que, bien que liee par les consta-
tations des premiers juges, la Cour vaudoise en a fait
d'autres, qui s'en ecartent, de sorte que son arret repose-
rait sur des donnees contradictoires.
La question de savoir si la juridiction superieure doit
s'en tenir aux faits enonces dans le jugement de premiere
instance ou peut les revoir et, le cas echeant, les completer
ressortit a la procedure cantonale, dont l'application
echappe au controle de la Cour de ceans (art. 269 al. I et