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76_IV_197

BGE 76 IV 197

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Italiano CH
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Militärpflichtersatz No 40.

satz für Bemühungen und Portoauslagen, die der Staat

wegen der Säumnis des Pflichtigen gehabt hat. Strafe bei

schuldhafter Nichtbezahlung der Abgabe rechtfertigt sich,

weil auch der Dienstpflichtige bestraft wird, wenn er seine

Pflicht nicht erfüllt (Art. 81, 82 MStG; StenBull StR 1898

408, NatR 1899 104). Wer den Militärpflichtersatz nicht

leistet, macht grundsätzlich das gleiche wie der Dienst-

pflichtige, der den Dienst verweigert oder versäumt : er

erfüllt die Wehrpflicht nicht, die den einen in der Form

persönlicher Dienstleistung, den andern in der Form der

Leistung einer Ersatzabgabe trifft (Art. 18 Abs. 1 BV,

Art. 1 MO); er ist ungehorsam und wird um dieses Unge-

horsams willen bestraft (BGE 53 I 437). Wer dagegen Mahn-

gebühren oder Portoauslagen nicht bezahlt, macht nichts

anderes als jemand, der eine in anderem Zusammenhang

entstandene staatliche Kostenforderung schuldig bleibt.

Es ist nicht zu sehen, inwiefern der Umstand, dass die

Kostenforderung durch Säumnis in der Bezahlung des

Militärpflichtersatzes entstanden ist, Strafe rechtfertigen

könnte, während z. B. die Nichtbezahlung von Gerichts-

kosten, die aus einem Verfahren wegen Dienstverweigerung

oder Dienstversäumnis erwachsen, nicht mit Strafe bedroht

ist.

Demnach erkennt der Kassationshof :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur-

teil des Amtsgerichts von Luzern-Land vom 1. Mai 1950

aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Be-

schwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.

.L

Zollgesetz. N° 4l.

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VII. ZOLLGESETZ

LOI SUR LES DOUANES

41. Sentenza deJla Corte di cassazione penale 30 giugno 1950

nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro

Trovesi.

Art. 76, cifra 2 LD: L'omessa dichiarazione alla dogana di merci

sottoposte a limitazioni per l'esportazione non e solo tentativo,

bensi consumazione del reato d'infrazione ai divieti.

Art. 76 Ziff. 2 ZG. Wer es unterlässt, Ausfuhrbeschränkungen

unterliegende Waren beim Zollamt anzumelden, begeht vollen-

deten, nicht bloss versuchten Bannbruch.

Art. 76 eh. 2 LD. Lorsque des marchandises soumises a des restric-

tions d'exportation ne sont pas declarees, l'infraction de trafic

prohibe est consommee et non seulement tentee.

A. -

In data 8 novembre 1949 Mario Trovesi si presen-

tava, con la sua automobile, al varco di Stabio-confine

diretto in Italia. Alla domanda, se avesse merci da dichia-

rare alla dogana, rispose di non aver nulla, poi si reco

in un vicino negozio a comperare delle sigarette. Quando

fu di ritorno, la guardia doganale gli chiese di aprire. il

cofano posteriore dell'automobile, volendo controllare a

fondo quel ripostiglio. Vistosi scoperto, il Trovesi dichiaro

alla guardia di avervi nascosto della streptomicina e

mostro un permesso di esportazione per 3000 fiale di

questo medicinale. II controllo dell'automobile permise di

scoprire 1020 fiale di streptomicina, un pacco di altri

medicinali e 36 paia di calze. In sede d'inchiesta, il Tro-

vesi confesso ehe nel novembre aveva gia esportato di

contrabbando, servendosi del nascondiglio praticato nella

sua automobile, altre 1980 fiale di streptomicina.

B. -

II 17 dicembre 1949, la Direzione generale delle

dogane notifico al Trovesi di avergli inflitto una multa di

9605 fr., pari ad una volta il valore della merce esportata

di contrabbando od omessa di dichiarare, piU le spese di

procedura. L'incolpato fece opposizione alla decisione

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Zollgesetz. N° 41.

amministrativa e chiese di essere giudicato dal tribunale

competente.

0. -

Con sentenza 10 maggio 1950 la Corte delle Assise

pretoriali del Distretto di Mendrisio dichiaro il Trovesi

colpevole d'infrazione ai divieti per avere esportato clan-

desti11amente 1980 fiale di streptomicina, come pure di

tentativo di esportazione clandestina di altre 1020 fiale,

di un paeeo di medieinali e di 36 paia di calze. Essa lo

condanno, per il primo reato, ad una multa di 2970 fr.;

per il secondo reato, ad una multa di 917 fr., oltre le spese

amministrative e giudiziarie. La sentenza e motivata in

compendio come segue:

L'esportazione di contrabbando delle 1980 fiale di

streptomieina eostituisce reato d'infrazione dei divieti a

norma dell'art. 76 della legge sulle dogane, l'esportazione

di detta merce essendo autorizzata soltanto dietro speciale

permesso, di cui il Trovesi non si e valso. Tenuto eonto

delle peculiari eireostanze del easo edel fatto ehe un'atti-

vita professionale o abituale di eontrabbando dell'accusato

non e sufficientemente provata appare equo di commisu-

rare la multa alla meta del valore della meree. Per quanto

eoneerne le 1020 fiale e le altre merei ehe il Trovesi ha

tentato di esportare elandestinamente, valgono le eonsi-

derazioni genericamente esposte per il primo reato, eon la

restrizione pero ehe non si tratta di reato consumato, ma

solo di reato tentato. L'art. 80 della legge sulle dogane

dispone ehe il tentativo e punito eon una pena piU mite

ehe il delitto eonsumato; conviene pereio fissare la multa,

non alla meta, ma ad un quarto del valore della merce.

D. -

II Ministero pubblico della Confederazione si e

aggravato alla Corte di eassazione del Tribunale federale,

ohiedendo l'annullamento della sentenza querelata e il

rinvio della eausa all'autorita cantonale per nuovo giu-

dizio.

Oonsiderando in diritto :

1. -

In virtu dell'art. 268 PPF il ricorso alla Corte di

oassazione del Tribunale federale e ammissibile oontro le

L

Zollgesetz. No 41.

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sentenze dei tribunali ehe non possono essere impugnate

mediante rieorso di diritto cantonale per violazione del

diritto federale. Secondo l'art. 14 della legge ticinese di

proeedura per le contravvenzioni, il rieorso per cassazione

e proponibile segnatamente quando :

« d) la sentenza abbia pronunciato una pena diversa da quelle.

comminata dalla legge alle contravvenzioni di quella determinata.

specie;

f) sia stato erroneamente ritenuto ehe il {atto imputato non

costituisce contravvenzione ... ll.

II primo giudice ha ammesso ehe i fatti avvenuti l' 8 no-

vembre 1949 a Stabio eostituiseono eontravvenzione e,

pur avendovi ravvisato soltanto un (prima frase del disposto

menzionato). Delle moltepliei figure ehe puo assumere

l'infrazione ai divieti (cifra 1-6 del medesimo articolo),

quella contemplata dalla cifra 2 si verifica . Invero, il testo italiano della

legge, a differenza di quello tedesco e francese, parla unica-

mente di merei

>), quanto quelle esportate o di transito (cf. anche

gli art. 6 e 30 LD).

Il reato di cui all'art. 76, cifra 2 LD consiste nel fatto

di chi occulta e non dichiara alla dogana merci vietate o

sottoposte a limitazioni. L'occultamento e l'omessa dichia-

razione non sono tentativo, bensi consumazione del reato.

Esso si perfeziona, quand'anche la merce non abbia var-

cato il confine, e sussiste, ancorche il colpevole, vistosi

scoperto, si decida a dire la verita. Nella fattispecie e

paci:fico ehe il Trovesi ha occultato ed omesso di dichiarare

delle merci sottoposte a limitazioni; cosi facendo, egli ha

consumato il reato d'infrazione ai divieti previsto dal

disposto teste menzionato.

3. -

II primo giudice ha commisurato la multa alla

meta del valore della merce esportata clandestinamente e

ad un quarto del valore di quella tentata di esportare. La

mitigazione della pena per il secondo reato viola il diritto

federale. L'art. 80, cp. 1 LD, invocato per giusti:ficare la

riduzione della multa dalla meta ad un quarto del valore

della merce, non e applicabile, poiche il Trovesi si e reso

colpevole, non di reato tentato, bensi di reato consumato.

La sentenza querelata e pero censurabile, sempre sotto

l'angolo del diritto federale, anche perche non ha ritenuto

a carico del Trovesi la circostanza aggravante della per-

petrazione professionale o abituaJe di reati doganali

(art. 82, cifra 2 combinato con l'art. 77, cp. 3 LD). II primo

giudice ha accertato ehe il convenuto ha ripetutamente

trasgredito aUa legge sulle dogane. Questa reiterazione di

fatti punibili, ehe lascia riconoscere nel Trovesi l'inclina-

zione deliberata al reato contravvenzionale, basta per

ammettere la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 82,

cifra 2 LD e per giusti:ficare l'applicazione dell'art. 77,

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Verfahren. No 42.

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cp. 3 LD. Nella commisurazione della pena dovra quindi

esser tenuto conto anche dell'abitualita nel delitto dimos-

trata dal convenuto.

La Oorte di cassazione pronurwia:

n ricorso e accolto. La sentenza querelata e annullata

e gli atti sono rinviati alla giurisdizione cantonale per

nuovo giudizio a norma dei considerandi.

VIII. VERFAHREN

PROCEDURE

42. Extrait de l'arr@t de la Cour de eassation penale du 5 juillet

1950 dans la cause Dessemontet contre Ministere public du

eanton de Vaud.

Art. 269 al. 1, 273 al. 1 litt. b et 277bis al. 1 PPF.

L'autorite cantonale de recours a-t-elle le droit de revoir les

fäits ?

Quid lorsque des constatations de l'arret attaque se contredisent ?

Art. 269 Abs. 1, 273 Abs. 1 lit. b, 277bis Abs. 1 BStP.

Darf die obere kantonale Behörde die Tatsachen überprüfen ?

Was gilt, wenn die Feststellungen des angefochtenen Urteils sich

widersprechen ?

Art. 269 cp. 1, 273 cp. 1 lett. b e 277bis cp. 1 PPF.

L'autorita cantonale di ricorso ha il diritto di riesaminare i fatti ?

Quid se gli accertamenti della sentenza querelata si contraddi-

cono?

La recourante objecte que, bien que liee par les consta-

tations des premiers juges, la Cour vaudoise en a fait

d'autres, qui s'en ecartent, de sorte que son arret repose-

rait sur des donnees contradictoires.

La question de savoir si la juridiction superieure doit

s'en tenir aux faits enonces dans le jugement de premiere

instance ou peut les revoir et, le cas echeant, les completer

ressortit a la procedure cantonale, dont l'application

echappe au controle de la Cour de ceans (art. 269 al. I et